ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1.1 Salvo ove diversamente previsto, i seguenti termini avranno il significato ai medesimi di seguito attribuito: Committente: si intende Coprob Cooperativa Produttori Bieticoli; Appaltatore: si veda quanto riportato sull’Ordine/Contratto; Opera: si intende il bene descritto in contratto e negli allegati; Contratto: si intende l’ordine qui allegato inviato dal Committente all’Appaltatore recante la descrizione dell’Opera da realizzare, fornire, installare e collaudare; Parte: si intende individualmente Committente e Appaltatore; Parti: si intende collettivamente Committente e Appaltatore.
ARTICOLO 2 CONDIZIONI GENERALI E ALLEGATI
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano al Contratto al quale accedono formandone parte integrante unitamente agli allegati contrattuali.
ARTICOLO 3 INFORMAZIONI CONTRATTUALI
3.1 Senza pregiudizio per le altre disposizioni delle Condizioni Generali, ciascuna Parte si impegna a fornire all’altra Parte la documentazione e le informazioni ragionevolmente chieste in relazione all’esecuzione del Contratto entro 7 (sette) giorni dalla richiesta e, non appena ne venga a conoscenza, la comunicazione per iscritto: (i) di ogni fatto o circostanza idonei a dare luogo a sospensione o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, con la descrizione dettagliata delle misure che intende adottare per limitarne gli effetti, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’articolo 28 delle presenti Condizioni Generali; (ii) dell’instaurazione di procedure concorsuali, procedimenti giudiziali o arbitrali, ove ne possa conseguire limitazione, sospensione o interruzione della capacità di adempiere le proprie obbligazioni; (iii) di ogni evento, circostanza o provvedimento amministrativo o giudiziario che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto, sull’esecuzione dello stesso ovvero sulla capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto.
ARTICOLO 4 CONDIZIONI DEL SITO
4.1L’Appaltatore dichiara e garantisce di avere effettuato indagini sulle condizioni ambientali, sulle vie di accesso al luogo ove l’Opera sarà eseguita, sulla disponibilità di trasporti e di aree di scarico e su ogni altra condizione del sito e sulle altre condizioni che potrebbero incidere sulla esecuzione dell’Opera. L’Appaltatore accetta e fa proprio lo stato del sito, incluse le caratteristiche ambientali e di viabilità e accesso al sito, anche ai fini della propria organizzazione logistica, le condizioni generali e particolari del sito in cui si impegna a operare, gli oneri e i rischi inerenti l’esecuzione del Contratto, nonché ogni altra circostanza o questione idonea a influire sulla corretta esecuzione dell’Opera; pertanto, l’Appaltatore rinuncia a sollevare, anche in deroga all’articolo 1664 del codice civile, qualsiasi eccezione ovvero a richiedere una revisione del prezzo contrattuale e/o della data di fine lavori.
4.2 L’Appaltatore garantisce, assumendosi ogni relativo rischio e responsabilità, che le condizioni del sito non impediranno all’Appaltatore di svolgere i lavori in conformità al Contratto per il prezzo contrattuale. In caso di interferenze con soggetti terzi aventi acceso al sito verificatesi dopo il possesso, da parte dell’Appaltatore, del sito, Appaltatore e Committente concorderanno eventuali precauzioni e misure da adottare per eliminare tali interferenze, nonché i tempi e metodi di lavoro necessari a prevenire/evitare qualunque pregiudizio alla corretta esecuzione dell’Opera.
ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, GARANZIE, PROGETTAZIONE E GESTIONE ASPETTI TECNICI
5.1 L’Appaltatore dichiara di avere analizzato l’Opera e ne garantisce la fattibilità in conformità alle disposizioni del Contratto. L’Appaltatore, con la massima cura e diligenza di un appaltatore competente ed esperto nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli descritti in Contratto, l’Appaltatore garantisce e si impegna a provvedere all’esecuzione dei lavori e a verificare e rimediare a qualsiasi difetto dell’Opera durante il periodo di garanzia.
5.2 L’Appaltatore è il solo ed esclusivo responsabile della progettazione dell’Opera e della esecuzione delle attività contrattuali, in base al Contratto, e garantisce e si impegna a eseguire i lavori in modo tale che le disposizioni contrattuali vengano rispettate. L’Appaltatore garantisce al Committente e si impegna che, a sue spese: (i) tutti i lavori siano completati in conformità al programma di realizzazione e agli standard ed ai requisiti di esecuzione indicati dal Contratto e/o dalle tecniche ingegneristiche standard, così da conseguire le prestazioni garantite; (ii) progetterà, fornirà, costruirà, installerà e provvederà al Commissioning dell’Opera in conformità al Contratto, alle tecniche ingegneristiche standard; (iii) fornirà tutti i componenti relativi all’Opera e provvederà allo svolgimento, all’avvio, al collaudo dell’Opera e quanto necessario per la sua corretta realizzazione; (iv) farà sì che tutti i materiali, e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione dell’Opera, siano nuovi di fabbrica, di ottima qualità e comunque idonei alla tipologia di lavori e dell’Opera; (v) fornirà i servizi e il personale per formazione la professionale del Committente per l’esecuzione delle attività di gestione e manutenzione dell’Opera; (vi) consegnerà tutti i documenti relativi all’Opera, ivi inclusi i manuali di gestione e manutenzione, i manuali forniti dai fornitori e/o sub appaltatori, disegni di assieme e di dettaglio, le certificazioni tecniche e professionali chieste dalla normativa applicabile; (vii) a non violare alcun brevetto, marchio, progetto registrato, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale registrabile di qualsiasi tipo, in relazione al Contratto o al funzionamento e titolarità dell’Opera; (viii) a progettare l’Opera affinché il suo funzionamento e manutenibilità siano conformi alle migliori prassi e agli standard internazionali e non utilizzerà materiali di cui sia riconosciuta o asserita la nocività o il cui utilizzo sia altrimenti sconsigliabile.
5.3 Ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore e i rimedi previsti a favore del Committente ai sensi del Contratto e della normativa applicabile, qualsiasi omissione rispetto al Contratto per ciò che attiene alla progettazione, ai servizi o componenti, non solleverà l’Appaltatore dalla sua obbligazione di fornire la progettazione, i servizi e i componenti se gli stessi sono necessari per la realizzazione dell’Opera completa, operativa, sicura ed affidabile, in grado di operare come previsto dal Contratto e nessuna variazione o integrazione di progettazione, servizi o componenti derivante da tale omissione costituirà una base per modifiche o integrazioni del prezzo contrattuale e/o del programma di realizzazione.
5.4 L’Appaltatore dichiara e garantisce: (i) di avere esaminato con la dovuta diligenza l’oggetto del Contratto; (ii) di avere verificato la correttezza di tutte informazioni ricevute e comunicate prima della sottoscrizione del Contratto, escludendo la presenza di qualsiasi errore od omissione, accettando senza alcuna eccezione l’oggetto del Contratto; (iii) di ritenere i documenti contrattuali forniti dal Committente sufficienti e idonei a individuare la tipologia e le
caratteristiche dell’Opera da eseguire in base al Contratto; (iv) che eventuali modifiche in corso d’opera risultanti da errori di progettazione non potranno comportare richieste di variazioni economiche e temporali; (v) che il progetto dell’Opera sarà predisposto in conformità alla normativa applicabile, ai requisiti indicati da permessi e autorizzazioni, alle indicazioni tecniche fornite dal Committente; (vi) che il progetto dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che le specifiche di rendimento dell’Opera non siano inferiori a quelle specificate dai documenti contrattuali.
5.5 Salvo ove diversamente previsto in modo espresso, l’Appaltatore non potrà, senza la preventiva approvazione scritta del Committente, stipulare contratti o porre in essere atti che abbiano come effetto la creazione di vincoli, costi o responsabilità da parte del Committente.
ARTICOLO 6 RAPPORTO FRA LE PARTI E RAPPORTO FRA APPALTATORE E SUB APPALTATORE
6.1 Il rapporto dell’Appaltatore nei confronti del Committente è quello di un contraente indipendente rispetto all’esecuzione dei lavori. Né l’Appaltatore né eventuali sub appaltatori, né alcuno dei loro dipendenti o consulenti saranno o potranno essere considerati agenti o dipendenti del Committente. Nessun sub appaltatore sarà considerato terza parte beneficiaria del, o avere qualsiasi diritto, sulla base del Contratto. Pertanto l’Appaltatore eseguirà le attività del Contratto sotto la propria responsabilità e a proprio rischio, quale appaltatore indipendente.
6.2 L’Appaltatore potrà affidare la realizzazione di parte dell’Opera in sub appalto, solo previa autorizzazione scritta del Committente.
6.3 Nella richiesta scritta di sub appalto l’Appaltatore dovrà indicare il nominativo e il domicilio del sub appaltatore nonché l’entità e la durata dei lavori che intende affidare. Il sub appaltatore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente il certificato di iscrizione CCIAA del sub appaltatore ed ogni altro documento dal Committente ritenuto necessario al fine di procedere alle valutazioni inerenti la richiesta dell’Appaltatore. L’eventuale diniego da parte del Committente non inciderà, non aumenterà e non diminuirà le obbligazioni o i diritti dell’Appaltatore di cui al Contratto e non determinerà il diritto dell’Appaltatore di ottenere proroghe ai termini previsti per la realizzazione dell’Opera o ottenere rimborsi per i costi sostenuti.
6.4 L’autorizzazione al sub appalto non esonererà in nessun caso l’Appaltatore dalla esclusiva ed integrale responsabilità nei confronti del Committente per l’esatta, completa e puntuale esecuzione dell’Opera ed ogni altra obbligazione assunta ai sensi del Contratto e della normativa applicabile, dovendo intendersi l’Appaltatore in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per le obbligazioni assunte dal sub appaltatore ai sensi del contratto di sub appalto. Pertanto, il contratto di sub appalto non comporterà la creazione di alcun vincolo contrattuale tra il sub appaltatore e il Committente, fatti salvi eventuali diritti previsti nel sub appalto a favore del Committente.
6.5 L’Appaltatore si impegna a prevedere nel contratto di sub appalto, eventualmente sottoscritto, clausole che prevedano: (i) l’obbligo del sub appaltatore di stipulare e mantenere per la durata del sub appalto polizze assicurative con copertura RCT (Responsabilità Civile Terzi) ed RCO (Responsabilità Civile Operatori) con
massimali non inferiori a quelli indicati dalle Condizioni Generali; (ii) l’obbligo del sub appaltatore di rispettare la normativa ad esso applicabile in materia giuslavoristica, previdenziale, di sicurezza ed igiene del lavoro ed antinfortunistica; (iii) gli obblighi di sicurezza come definiti nelle Condizioni Generali, ivi inclusa la determinazione dei costi di sicurezza; (iv) la possibilità di verifiche indipendenti da parte del Committente o di terzi da questo incaricati, anche sulla documentazione da tenere in via permanente presso eventuali cantieri; (v) le prescrizioni delle Condizioni Generali in tema di riservatezza e privacy; (vi) l’obbligo di fornire all’Appaltatore dichiarazioni e certificazioni attestanti il corretto adempimento dei predetti obblighi in conformità alla normativa applicabile.
6.6 L’Appaltatore dovrà corrispondere al sub appaltatore l’importo delle attività da quest’ultimo correttamente eseguite, dando al Committente prova formale dei pagamenti effettuati. Ove l’Appaltatore non dia prova dei pagamenti eseguiti in favore del sub appaltatore, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino quando l’inadempienza non sia stata sanata, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun genere.
6.7 L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il sub appaltatore degli adempimenti previsti a carico degli stessi per quanto riguarda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Qualora il Committente, durante l’esecuzione dell’attività oggetto del sub appalto, accerti la non sussistenza o il venir meno, nei confronti dell’Appaltatore, di una delle condizioni previste dal Contratto e/o dalla normativa applicabile, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione al sub appalto, oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione. In tal caso il Committente invierà all’Appaltatore una comunicazione chiedendo la cessazione della irregolarità entro 7 giorni dalla ricezione, pena la revoca del sub appalto. In caso di revoca, l’Appaltatore dovrà risolvere immediatamente il contratto di sub appalto con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.
ARTICOLO 7 SICUREZZA E SALUTE
7.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90, comma 9, D.lgs. 81/2008; l’Appaltatore sarà responsabile della salute e sicurezza di tutti i soggetti che lavorano all’esecuzione dell’Opera o che accedano per qualsiasi motivo, purché autorizzati, ai luoghi ove la stessa dovrà essere realizzata. L’Appaltatore (i) osserverà i generali requisiti di sicurezza applicabili a detti luoghi in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (entrambi nominati dal Responsabile dei Lavori secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008); e (ii) verificata la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvederà alla loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7.2 L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i sub appaltatori, i loro dipendenti, gli agenti e il personale che accede ai luoghi ove l’Opera deve essere eseguita, osservino la normativa applicabile in tema di tutela della salute e sicurezza (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e rispettino le istruzioni loro impartite dal Coordinatore per la
Progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nella misura in cui tali istruzioni rispettino le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi il D.lgs. 81/2008), nonché tutti i regolamenti dell’Appaltatore in materia di salute e sicurezza, durante la loro permanenza nei luoghi di esecuzione dell’Opera.
7.3 Il Coordinatore per la progettazione, che elabora il Piano di Scurezza e Coordinamento, dovrà garantire che il progetto esecutivo dell’Opera contenga condizioni di lavoro sicure e sia conforme alla normativa applicabile. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà garantire che la realizzazione dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell’articolo 100 il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del Contratto ed in esso (così come individuato dal punto 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/2008) è prevista una parte dedicata alla stima dei costi per la sicurezza che costituisce adempimento di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, D.lgs. 81/2008.
7.4 In nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o l’adempimento di qualsiasi obbligo da parte del Coordinatore per la sicurezza libera l’Appaltatore dall’adempimento dei compiti di sua spettanza e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, impegnandosi a esaminare e accettare il Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi degli articoli 96 e 97 D.lgs. 81/2008, non costituendo valida giustificazione né esonero di responsabilità, per la violazione delle stesse, le disposizioni, gli accordi o la tacita approvazione del Direttore dei lavori e/o dei Coordinatori per la sicurezza, rimanendo pertanto l’Appaltatore responsabile nei confronti del Committente e di qualunque soggetto terzo.
7.5 In quanto nominato dal Committente, il Coordinatore per la sicurezza non avrà alcun vincolo di dipendenza e non sarà destinatario di alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei propri compiti e delle relative obbligazioni.
7.6 L’Appaltatore dichiara di avere svolto una adeguata attività di formazione nei confronti dei propri dipendenti e di mantenere informati questi ultimi circa le misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza previste nel Piano di sicurezza e coordinamento e/o comunque necessarie alla corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
7.7 L’Appaltatore nonché qualunque subappaltatore/subfornitore, o i loro rispettivi agenti e dipendenti: (i) eseguirà correttamente tutti gli obblighi per esso previsti dal D.lgs. 81/2008, relativamente a informazioni, collaborazione, e coordinamento con il Committente allo scopo di impedire, ridurre al minimo ed evitare qualsiasi rischio relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori; (ii) eseguirà i lavori in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, ivi inclusa la conformità a tutte le leggi, gli standard e le normative in materia ambientale, di salute e sicurezza, nonché tutti i piani, manuali o istruzioni del luogo ove i lavori saranno eseguiti, forniti dal Committente (“Requisiti di Sanità e Sicurezza”);
(iii) garantirà che tutto il personale sia pienamente competente e qualificato per l’esecuzione dei relativi compiti e debitamente formato e informato per quanto attiene i Requisiti di Sanità e Sicurezza; (iv) l’Appaltatore si coordinerà con qualsiasi subappaltatore/subfornitore del Committente per far sì che siano osservati tutti i Requisiti di Sanità e Sicurezza.
7.8 L’Appaltatore terrà sempre aggiornati, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, i piani e le procedure di sicurezza affinché siano in linea con le indicazioni del Committente e con la normativa applicabile.
7.9 Al fine di dimostrare le capacità specifiche del personale che segue l’esecuzione dell’Opera, l’Appaltatore dovrà fornire anche l’elenco nominativo dei soggetti che effettueranno le attività in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, corredato da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal D.p.r. 177/2011, e in particolare:
(i) un’esperienza almeno triennale relativa a lavori in spazi confinati che deve possedere almeno il 30% della forza lavoro (tale esperienza deve essere in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto); (ii) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero altre tipologie contrattuali o di appalto a condizione che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I D.lgs. 276/2003.
7.10 Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate per l’esecuzione dell’Opera rispetto a quelle previste dal Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, dal piano di sicurezza e coordinamento e/o della normativa vigente, comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e l’immediata sospensione dell’esecuzione dell’Opera.
7.11 L’Appaltatore informerà immediatamente il Committente su tutti gli infortuni e incidenti che coinvolgano i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Opera.
7.12 In caso di inadempienza agli obblighi testé precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà a una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento di detti importi non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti. Le somme trattenute non sono produttive di interessi.
ARTICOLO 8 ATTIVITA’ IN PROSSIMITA’ DI IMPIANTI IN ESERCIZIO
8.1 Qualora i lavori dovessero essere eseguiti su o in prossimità di impianti in esercizio, l’Appaltatore è tenuto a richiedere al Committente, per iscritto, l’autorizzazione a iniziare i lavori facendo rilasciare conferma secondo le procedure in atto presso il Committente.
8.2 L’Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l’esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti.
8.3 Nel caso in cui si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti del Committente, l’Appaltatore dovrà chiedere ed ottenere, preventivamente, l’autorizzazione ad iniziare i lavori dal personale del Committente espressamente autorizzato e attenersi a tutte le disposizioni da questi impartite.
ARTICOLO 9 RISCHI ELETTRICI E SOSTANZE PERICOLOSE
9.1 Come previsto dal D.lgs. 81/2008 (ed integrato dalla normativa UE EN50110/2014), l’Appaltatore dovrà valutare, per ogni singola attività di propria pertinenza, i rischi elettrici. Conseguentemente, il personale dello stesso che svolgerà o coordinerà attività inerenti a tale rischio, secondo quanto previsto dalla norma suindicata, dovrà essere in possesso delle relative certificazioni. Qualora quanto precede non sia applicabile, l’Appaltatore e i subappaltatori/subfornitori dovranno, comunque, rispettare tutte le disposizioni della normativa applicabile.
9.2 E’ fatto divieto all’Appaltatore di introdurre sostanze classificate pericolose ai sensi della normativa applicabile senza preventiva autorizzazione del Committente. Allo scopo l’Appaltatore formulerà richiesta scritta, corredata dalla relativa scheda di sicurezza ed eventuali analisi e campioni per il tipo di sostanza che si vuole introdurre.
ARTICOLO 10 PULIZIA DEL SITO E TRATTAMENTO RIFIUTI
10.1 L’Appaltatore terrà in ogni tempo le aree di lavoro libere da accumuli di rifiuti e detriti (salvo il normale e temporaneo accumulo durante l’esecuzione dell’Opera) ivi incluse sostanze pericolose o sostanze analoghe, detriti da demolizione, da costruzione e residui conseguenti all’esecuzione dell’Opera.
10.2 Qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi di pulizia delle aree di lavoro, così che si accumulino in maniera non autorizzata scarti, rifiuti o materiale di risulta presso i luoghi ove si svolgono i lavori o che si vengano a creare condizioni pericolose, il Committente data comunicazione scritta all’Appaltatore, potrà provvedere allo sgombero e allo smaltimento dei rifiuti, scarti o del materiale accumulato, addebitando all’Appaltatore ogni costo.
10.3 L’Appaltatore sarà quindi responsabile per la pulizia dei luoghi ove i lavori saranno eseguiti, rispetto a qualsiasi struttura pericolosa, rischi, rifiuti, scarti, o materiale di risulta, agenti inquinanti o sostanze pericolose o altre sostanze analoghe portate al, o create presso il, sito da parte di qualsiasi soggetto dell’Appaltatore, in conformità a tutti requisiti e alla normativa applicabile.
10.4 Qualora l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto generi rifiuti di qualsiasi natura, deve intendersi applicabile quanto di seguito riportato. I rifiuti derivanti dalle attività commissionate all’Appaltatore devono essere gestiti nel rispetto della normativa applicabile in materia, conferiti dall’Appaltatore stesso, a propria cura e spese, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento di attività di recupero o, qualora ciò non sia possibile, di smaltimento. In particolare sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta documenti, come prescritto dalla normativa in materia di trattamento dei rifiuti.
ARTICCOLO11 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTA- TORE
11.1 L’Appaltatore, previa comunicazione scritta al Committente, nominerà entro 2 (due) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto un proprio rappresentante che dovrà agire come “Rappresentante dell’Appaltatore”. Il Rappresentante dell’Appaltatore dovrà interfacciarsi direttamente con il Committente e il Direttore dei Lavori e sarà autorizzato a: (i) far valere tutti i diritti dell’Appaltatore; (ii) prendere decisioni che
avranno carattere vincolante per l’Appaltatore; (iii) fornire, anche tramite ausiliari, una gestione a tempo pieno dei lavori e una supervisione quotidiana dei lavori, del personale e della sicurezza; (iv) assicurare, anche tramite ausiliari, anche in modo continuativo la corretta esecuzione dei lavori; (v) nominare un sostituto, che sarà autorizzato ad agire per conto di quest’ultimo durante le sue assenze. Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalle legge e dal Contratto, il Committente avrà il diritto di segnalare per iscritto all’Appaltatore eventuali comportamenti del Rappresentante dell’Appaltatore ritenuti negligenti, invitando l’Appaltatore a porre in essere gli opportuni rimedi.
11.2 Qualunque comunicazione o avviso che il Committente invierà al Rappresentante dell’Appaltatore dovrà considerarsi come inviato all’Appaltatore.
11.3 Ove il Rappresentante dell’Appaltatore non sia in grado di adempiere ai suoi doveri, l’Appaltatore provvederà a nominare tempestivamente un sostituto con le caratteristiche indicate dal presente articolo.
ARTICOLO 12 PERSONALE DELL’APPALTATORE
12.1 L’Appaltatore, nei confronti dei propri lavoratori, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto, si impegna: (i) ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; (ii) rispettare le norme in materia retributiva (comprese le quote di TFR) e previdenziale, nonché a garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi e assistenziali in conformità alle disposizioni di legge; (iii) rispettare la legislazione in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro (in particolare durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell’esecuzione del Contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere; (iv) assicurare il rispetto da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento; (v) utilizzare per i lavoratori impegnati nell’appalto tipologie di contratto coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alla disciplina vigente in materia; (vi) assicurare l’invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
12.2 L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’articolo 1381 codice civile, a far rispettare gli obblighi sopra menzionati anche ai lavoratori del subappaltatore/subfornitore, nonché a vigilare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori sia autonomi che subordinati del subappaltatore/subfornitore.
12.3 L’Appaltatore, in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, deve produrre il DURC relativamente a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del Contratto. Stante la natura ed il contenuto del DURC, non è ammesso comprovare la regolarità contributiva tramite dichiarazioni sostitutive ex articolo 46 D.p.r. 445/2000.
12.4 In caso di inadempienza agli obblighi testé precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà a una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento di detti importi non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.
12.5 Le somme come sopra trattenute non sono produttive di interessi.
ARTICOLO 13 CESSIONI E COMPENSAZIONI
13.1 L’Appaltatore non potrà cedere il Contratto senza il preventivo consenso scritto del Committente.
13.2 E’ espressamente esclusa la cessione dei crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti del Committente, in assenza di preventivo consenso scritto del Committente.
13.3 L’Appaltatore accetta e riconosce, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1407 e 1260 codice civile, che il Committente potrà cedere, in tutto o in parte, e in qualunque momento a favore di terzi i propri diritti e obblighi dallo stesso derivanti, ivi compresi i diritti e crediti nascenti dal Contratto e dalle garanzie ad esso accessorie.
13.4 In nessun caso l’Appaltatore potrà compensare gli importi a qualsiasi titolo da questo dovuti al Committente con eventuali crediti vantati nei confronti del Committente ai sensi del Contratto. Viceversa, il Committente avrà diritto a compensare gli importi dovuti all’Appaltatore con i crediti vantati nei confronti dello stesso ai sensi del Contratto nonché con i crediti vantati verso l’Appaltatore a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 14 RESPONSABILITA’ DEL COMMIT- TENTE
14.1 Il Committente si impegna a (i) pagare all’Appaltatore il prezzo contrattuale in conformità a quanto previsto nel Contratto; (ii) ottenere e mantenere in essere permessi e autorizzazioni, di propria competenza, e richiesti di volta in volta dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti ai fini della realizzazione dell’Opera e più in generale della esecuzione dei lavori; (iii) inviare tempestivamente all’Appaltatore copia dei provvedimenti di sospensione e ripresa dei lavori emanati dalle Autorità competenti; (iv) garantire all’Appaltatore l’accesso al sito nel rispetto dei termini indicati in Contratto e nel Programma di realizzazione; (v) fornire le utilities.
14.2 Tutti costi relativi ai compensi ed onorari del Rappresentante del Committente, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del collaudatore delle opere civili sono a carico del Committente, mentre resteranno a carico dell’Appaltatore i costi e gli onorari del Rappresentante dell’Appaltatore, dei relativi ausiliari e di tutto il personale di cui l’Appaltatore ritenga opportuno avvalersi, xxx incluso il capo cantiere, se persona diversa dal Rappresentante dell’Appaltatore.
14.3 Il Committente dovrà inoltre garantire che tutto il proprio personale accedente al sito e più in generale nei luoghi ove si svolgono i lavori segua le indicazioni relative alla sicurezza e all’ambiente che verranno fornite dall’Appaltatore e possegga tutti requisiti tecnici e professionali e di sicurezza adeguati alle mansioni svolte. Il Committente si impegna a cooperare in buona
fede con l’Appaltatore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 15 RAPPRESENTANTE DEL COMMIT- TENTE
15.1 Il Committente nominerà un proprio rappresentante (“Rappresentante Committente”) che sarà il solo contatto del Committente con l’Appaltatore. Il Rappresentante del Committente potrà essere nominato anche come Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008. Il Rappresentante del Committente avrà il diritto di partecipare ad ogni fase di svolgimento dei lavori ovvero di ispezionare qualunque macchinario o materiale o manufatto presente sul sito/cantiere, senza che questo comporti esonero dell’Appaltatore dalle proprie responsabilità. Il rappresentante del Committente sarà autorizzato a ricevere qualunque comunicazione da parte dell’Appaltatore e a sottoscrivere qualunque comunicazione trasmessa dal Committente all’Appaltatore in connessione al Contratto.
15.2 Il Rappresentante del Committente avrà il potere di agire per conto del Committente in tutte le questioni riguardanti la realizzazione dell’Opera e l’esecuzione delle obbligazioni, ad eccezione del potere di modificare il Contratto.
ARTICOLO 16 DICHIARAZIONE E GARANZIE
16.1 L’Appaltatore, dato atto che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono ha costituito elemento determinante per la stipulazione del Contratto, dichiara e garantisce: (i) di avere esaminato il Contratto e la normativa applicabile e di avere debitamente preso atto delle disposizioni ivi previste, accettandole nella loro integrità e rinunciando sin d’ora a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo; (ii) di avere l’esperienza e le risorse necessarie per eseguire i lavori e la messa in esercizio dell’Opera; (iii) di avere esaminato e accertato la natura dei lavori, dell’Opera, del sito, l’esistenza di eventuali opere già presenti sul sito che possano ostacolare o rendere più onerosa l’esecuzione dei lavori, la disponibilità di impianti e utenze di cantiere, le condizioni delle strade di accesso al sito, ivi incluse le condizioni che incidono su spedizione e trasporto, l’accesso, lo smaltimento, la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali, le altre condizioni generali, ivi inclusa la manodopera e la sicurezza; (iii) di essere organismo validamente costituito ed esistente in conformità alle disposizioni della normativa applicabile, di avere tutti i poteri e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento della propria attività di impresa e per l’adempimento di ogni obbligazione derivante dal Contratto; (iv) che il Contratto costituisce fonti di obbligazioni valide, vincolanti e azionabili in conformità ai rispettivi termini e condizioni; (v) che la sottoscrizione del Contratto e di ogni altro atto ad esso collegato e l’adempimento delle obbligazioni da essi derivanti, non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali, provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui l’Appaltatore sia soggetto.
ARTICOLO 17 MANLEVA
17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno,
responsabilità verso terzi, xxx incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto.
17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati) fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.
ARTICOLO 18 INIZIO LAVORI
18.1 Il Contratto sarà efficace e vincolante a far data dalla sua sottoscrizione (“Data di Sottoscrizione Contratto”). Entro 5 giorni dalla Data di Sottoscrizione del Contratto, il Committente invierà all’Appaltatore la comunicazione di inizio dei lavori (“Comunicazione di Inizio Lavori”). Le scadenze e i termini previsti dal Programma di realizzazione cominceranno a decorrere dalla data di ricezione della Comunicazione di inizio lavori. L’Appaltatore procederà ad eseguire i lavori con continuità e secondo il programma di realizzazione, al fine di rispettare le date previste in Contratto. L’Appaltatore provvederà sollecitamente ad informare il Committente qualora abbia motivo di ritenere che i termini indicati nel Contratto e nel Programma di realizzazione possano non essere rispettati, specificando in tale comunicazione i relativi motivi e l’azione correttiva prevista da parte dell’Appaltatore, senza pregiudizio per le eventuali penali inserite nel Contratto. L’Appaltatore fornirà ogni informazione che il Committente possa ragionevolmente chiedere al fine di verificare l’effettivo avanzamento dei lavori e prevedere gli avanzamenti futuri degli stessi.
ARTICOLO 19 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DETTAGLIATO - PROROGA
19.1 Al Contratto viene allegato il Programma di realizzazione da consegnare al Committente, nel quale sono indicate le principali attività relative all’esecuzione dell’Opera. Entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori, l’Appaltatore si impegna a predisporre e consegnare al Committente il Programma di realizzazione dettagliato nel rispetto delle date indicate nel Contratto. Il programma di realizzazione dettagliato sostituirà il programma di realizzazione. Il Programma di realizzazione dettagliato dovrà essere aggiornato mensilmente o con la diversa cadenza indicata dal Committente, fermo restando il rispetto delle date di realizzazione dell’Opera previste dal Contratto. I lavori si intenderanno completati solo con l’emissione del certificato di accettazione provvisoria da parte del Committente.
19.2 L’Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini di realizzazione dell’Opera, esclusivamente nelle seguenti ipotesi, qualora le stesse comportassero un effettivo ritardo nell’esecuzione dei lavori che non possa essere evitato dall’Appaltatore usando l’ordinaria diligenza: (i) verificarsi di un evento di forza maggiore; (ii) inadempimenti del Committente (diversi dai ritardi nei pagamenti); (iii) emissione da parte delle Autorità competenti di provvedimenti che inibiscano in tutto o in parte l’esecuzione dei lavori. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al rimborso dei costi, debitamente documentati e approvati dal Committente, sostenuti dall’Appaltatore stesso a seguito del fermo dei lavori.
19.3 L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente la causa ostativa intervenuta, allegando adeguata documentazione di supporto unitamente alla proposta di modifica del programma dettagliato di realizzazione, che non potrà contemplare alcun ritardo che non sia strettamente causato dal verificarsi di uno degli eventi indicati al paragrafo 19.2. Con specifico riferimento alla forza maggiore, qualora alla data di presentazione della proposta di modifica del programma di realizzazione dettagliato da parte dell’Appaltatore non fosse possibile prevedere la data di cessazione dell’evento di forza maggiore, la proposta di modifica del programma di realizzazione dettagliato potrà indicare, in via presuntiva, il numero dei giorni di proroga dei termini indicati nel programma dettagliato di realizzazione. Qualora l’evento di forza maggiore cessi prima della data stimata inizialmente dall’Appaltatore con la proposta di modifica del programma di realizzazione di dettaglio, l’Appaltatore dovrà predisporre e proporre una nuova modifica del programma dettagliato di realizzazione da sottoporre per approvazione al Committente.
ARTICOLO 20 COMPLETAMENTO DEI LAVORI - ATTIVITA’ DI COMMISSIONING
20.1 Non oltre il 10° giorno precedente la data attesa per il completamento dell’Opera, l’Appaltatore invierà al Committente apposita comunicazione indicando la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la verifica del completamento dell’Opera in conformità al Contratto, alla documentazione tecnica e progettuale, alle autorizzazioni amministrative e alla normativa applicabile, affinché sia possibile dare inizio alla successiva fase di commissioning. Il certificato di completamento dell’Opera sarà rilasciato dal Committente entro 15 giorni successivi all’avveramento delle seguenti condizioni: (i) l’Opera sia completa e in condizioni di sicurezza e pulizia in conformità alle specifiche tecniche generali, a meno di attività minori che non pregiudichino l’esecuzione in sicurezza delle attività di commissioning; (ii) l’Appaltatore abbia consegnato al Committente una prima versione dei manuali di gestione e manutenzione dell’Opera.
20.2 Qualora la verifica di completamento dell’Opera abbia esito negativo, l’Appaltatore procederà alla identificazione delle anomalie riscontrate e all’eliminazione delle stesse e si procederà alla ripetizione della verifica di completamento dell’Opera fino a quando la stessa non sia superata positivamente, fermo restando che l’Appaltatore si impegna a raggiungere i termini contrattualmente indicati.
20.3 A seguito del rilascio del certificato di completamento dell’Opera, l’Appaltatore darà corso alla attività di commissioning mediante l’esecuzione di controlli al fine di garantire la perfetta operatività a regime dell’Opera.
ARTICOLO 21 PROVA DI ACCETTAZIONE - PRESTAZIONI GARANTITE
21.1 Entro 5 giorni dalla conclusione dell’attività di Commissioning, l’Appaltatore dovrà inviare al Committente una comunicazione scritta con la quale si darà atto (i) dell’avvenuto completamento dell’attività di Commissioning; e (ii) del raggiungimento delle condizioni per l’effettuazione della prova di accettazione (“Comunicazione di Fine Commissioning”). Il Committente, nel termine di 10 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Fine Commissioning dovrà comunicare la propria disponibilità ad assistere alla prova di accettazione da eseguirsi a cura e spese dell’Appaltatore. La prova di accettazione dovrà verificare il funzionamento e il rispetto delle prestazioni garantite ai sensi del Contratto e della documentazione tecnica.
21.2 In caso di malfunzionamento e/o di mancato raggiungimento delle prestazioni garantite: (i) il Committente comunicherà all’Appaltatore con apposito verbale i difetti o le manchevolezze riscontrati durante la prova di accettazione, per i quali non ritiene raggiunta la accettazione provvisoria e per i quali non ritiene di poter emettere il certificato di accettazione provvisoria, assegnando un termine per sanare i difetti o le manchevolezze; e (ii) l’Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura, responsabilità, costi e spese i necessari interventi e modifiche allo scopo di ottenerne il raggiungimento dell’accettazione provvisoria nel minor tempo possibile. L’Appaltatore relazionerà il Committente sulle cause che hanno impedito il raggiungimento delle prestazioni minime garantite.
21.3 In caso di mancato rimedio da parte dell’Appaltatore alle deficienze o difetti riscontrati durante la prova di accettazione ovvero nel caso di impossibilità di raggiungere le prestazioni minime garantite, il Committente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di rifiutare l’Opera con conseguente risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.
21.4 Qualora la prova di accettazione abbia avuto esito positivo, il Committente sottoscriverà il certificato di accettazione provvisoria rilasciato dal rappresentante dell’Appaltatore a condizione che il medesimo abbia consegnato al Committente i manuali di manutenzione e gestione ed ogni altro documento di progetto. Nel certificato di accettazione provvisoria sarà fatta risultare anche la data in cui è da intendersi avvenuta l’accettazione provvisoria con esito positivo. Il Certificato di accettazione provvisoria sarà rilasciato entro 10 giorni dal positivo espletamento della prova di accettazione. Con l’emissione del certificato di accettazione provvisoria, il Committente acquisterà pieno possesso dell’opera ed ogni onere di manutenzione, gestione e custodia. In ogni caso, il certificato di accettazione provvisoria non costituisce prova conclusiva del fatto che l’opera è sia priva di difetti.
21.5 L’Appaltatore garantirà, durante la prova di accettazione e ai fini della emissione del certificato di accettazione provvisoria, il rispetto da parte dell’Opera delle prestazioni garantite ai sensi degli allegati tecnici e del Contratto.
ARTICOLO 22 ACCETTAZIONE DEFINITIVA
22.1 Al termine del Periodo di garanzia, verrà emesso il Certificato di accettazione definitiva a condizione che l’Appaltatore abbia consegnato al Committente tutta la documentazione inerente l’Opera e che tutti gli obblighi derivanti dal Periodo di garanzia (ivi inclusa la riparazione e eliminazione di qualsiasi difetto) siano stati correttamente adempiuti dall’Appaltatore. Al verificarsi delle suindicate condizioni, il Committente, su richiesta dell’Appaltatore, emetterà il Certificato di accettazione definitiva indicando la data in cui tutte le prescrizioni e condizioni sono state soddisfatte e avrà efficacia a partire da tale data. Resta inteso che l’emissione del Certificato di accettazione definitiva non esonererà l’Appaltatore dai suoi obblighi derivanti dal Contratto e dalla normativa applicabile che si estendono oltre la Data di accettazione definitiva.
ARTICOLO 23 PERIODO DI GARANZIA
23.1 Dalla data di accettazione provvisoria comincerà a decorrere il periodo di garanzia durante il quale l’Appaltatore dovrà eseguire, a propria cura, responsabilità, costi e spese ed entro il termine indicato nella richiesta in tal senso formulata dal Committente,
tutte le sostituzioni e/o riparazioni di qualsiasi componente o parte dell’Opera che si fosse guastata o presentasse qualsiasi difetto e secondo modalità tali da causare il minor disagio sul funzionamento dell’Opera. A miglior chiarimento, il Periodo di garanzia avrà una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di accettazione provvisoria. In caso di mancata emissione del Certificato di accettazione definitiva per il mancato avveramento delle condizioni previste, la durata del Periodo di garanzia sarà automaticamente prorogata fino alla data di accettazione definitiva.
23.2 Tutte le componenti e/o parti dell’Opera eventualmente riparate e/o sostituite dall’Appaltatore dovranno essere coperte da garanzia.
23.3 La garanzia prestata dall’Appaltatore è da intendersi aggiuntiva a quella di cui all’articolo 1669 Codice Civile ed è sostitutiva della garanzia di cui all’articolo 1667 Codice Civile.
23.4 Ove si verifichi la necessità di effettuare riparazioni e/o sostituzioni, l’Appaltatore si impegna ad intervenire entro 2 giorni dalla segnalazione del difetto e a eliminare il difetto entro 15 giorni dalla segnalazione ovvero nel diverso termine formalmente concordato con il Committente. Scaduto infruttuosamente detto termine, il Committente potrà intervenire eseguendo direttamente l’intervento e addebitando all’Appaltatore il relativo costo.
23.5 In caso di cessazione anticipata del Contratto (senza rigetto dell’Opera), per qualsiasi evento o causa, l’Appaltatore si impegna a trasferire al Committente tutti i diritti di garanzia dall’Appaltatore stesso vantati nei confronti dei propri fornitori/produttori dei componenti dell’Opera.
ARTICOLO 24 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
24.1 Qualsiasi importo da corrispondere da parte dell’Appaltatore al Committente, ivi incluse le eventuali penali, potrà essere trattenuto dal Committente dai pagamenti dovuti all’Appaltatore. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’articolo 17, la responsabilità massima dell’Appaltatore derivante dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali non potrà eccedere il 100% del prezzo contrattuale.
ARTICOLO 25 PROPRIETA’ DELL’OPERA
25.1 Tutti i componenti dell’Opera e di ogni parte della stessa diverranno di proprietà del Committente alla consegna presso il sito, fermo restando che in caso di risoluzione del Contratto con rigetto dell’Opera la proprietà di tali componenti sarà retrocessa previo pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore al Committente.
25.2 L’Appaltatore garantisce che tutti i componenti e le parti dell’Opera sono liberi da qualunque gravame o vincolo reale costituito in favore di terzi. L’Appaltatore a tal fine si impegna a risarcire, difendere e tenere manlevato il Committente da qualunque perdita diretta e spesa sostenuta dal Committente in relazione a qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 25.1.
ARTICOLO 26 PROPRIETA’ INDUSTRIALI
26.1 L’Appaltatore si impegna a non violare i diritti di proprietà industriale appartenenti a soggetti terzi relativi a prodotti e/o componenti forniti per l’esecuzione dell’Opera e a tenere sollevato e indenne il Committente contro ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli marchi di fabbrica o altro, concernenti l’Opera, con l’obbligo di ottenere a sua cura e spese le cessioni, le licenze, le
autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le eventuali spese connesse.
ARTICOLO 27 VARIANTI
27.1 Nessuna variante rispetto ai lavori potrà essere eseguita dall’Appaltatore se non dopo la data di inizio dei lavori e previa richiesta scritta del Committente. Nel caso in cui il Committente richieda all’Appaltatore di apportare delle varianti, ovvero l’esecuzione di attività che l’Appaltatore ritiene essere varianti, l’Appaltatore, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà sottoporre al Committente un rapporto scritto contenente: (i) la specifica dei lavori costituenti varianti;
(ii) la stima dei costi relativi e i tempi per l’esecuzione delle varianti; (iii) qualunque altra informazione utile per il Committente ai fini della valutazione delle varianti.
27.2 Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto scritto dell’Appaltatore, il Committente dovrà esprimere il proprio consenso o esprimere riserva circa tale rapporto. Resta inteso che l’Appaltatore sarà comunque tenuto all’esecuzione delle varianti richieste in pendenza della decisione sulla riserva.
ARTICOLO 28 FORZA MAGGIORE
28.1 Forza maggiore indicherà qualsiasi evento, circostanza o combinazione di eventi e circostanze che hanno l’effetto di rendere impossibile, per la parte che la invoca, l’adempimento, in tutto o in parte, delle proprie obbligazioni contrattuali laddove tali eventi o circostanze siano oltre il controllo di tale parte e non si sarebbero potuti prevedere, prevenire, superare o rimediare con l’esercizio della migliore diligenza. La Forza maggiore comprenderà i seguenti eventi o circostanze: (i) guerra e altri atti di ostilità, (ii) calamità naturali; (iii) scioperi a carattere nazionale o locale e tali altre azioni da parte delle maestranze (ad esclusione di quelle avviate da o tra i dipendenti dell’Appaltatore o di qualsiasi subappaltatore/subfornitore o specificamente dirette contro l’Appaltatore o qualsiasi subappaltatore/ subfornitore).
28.2 Qualora l’evento di forza maggiore impedisca o ritardi esclusivamente l’adempimento di una parte soltanto delle obbligazioni contrattuali, le parti dovranno in ogni caso eseguire le restanti obbligazioni il cui adempimento non sia impedito o ritardato dal verificarsi di un evento di forza maggiore. La parte colpita dall’evento di forza maggiore si impegnerà, a propria cura e spese, a ridurre e minimizzare gli effetti e le conseguenze della forza maggiore e a riprendere la piena esecuzione delle proprie obbligazioni al cessare dell’evento di forza maggiore.
28.3 Qualora la parte colpita dall’evento di forza maggiore non ponga in essere tutte le azioni opportune e necessarie per limitare/ridurre gli effetti dell’evento di forza maggiore, l’atra parte, a proprio insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, potrà avviare (a spese della parte colpita dall’evento di forza maggiore) tutte le misure necessarie e adeguate per rimuovere tale evento.
28.4 Fatti salvi gli eventuali indennizzi assicurativi derivanti da polizze, nel caso in cui l’Appaltatore sia la parte colpita dall’evento di forza maggiore, l’Appaltatore avrà diritto unicamente ad una proroga dei termini indicati nel programma di realizzazione e nel programma di realizzazione dettagliato parametrata alla durata dell’evento di forza maggiore.
28.5 Al verificarsi di un evento di forza maggiore, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna modifica del prezzo, rinunciando pertanto a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso.
28.6 Qualora l’evento di forza maggiore si protragga, o i suoi effetti determinino un ritardo nel programma di realizzazione e nel programma dettagliato di realizzazione di oltre 30 giorni consecutivi, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal Contratto, senza il pagamento di alcuna somma o indennizzo a favore dell’altra parte.
ARTICOLO 29 PREZZO CONTRATTUALE
29.1 A titolo di integrale corrispettivo per la completa esecuzione dell’Opera e di tutte le attività oggetto del Contratto nonché per tutti i costi e oneri sostenuti/da sostenersi da parte dell’Appaltatore, ivi incluse tasse e imposte dal medesimo dovute, il Committente corrisponderà gli importi determinati in Contratto.
29.2 In ragione della natura convenzionalmente aleatoria attribuita al Contratto, gli articoli 1664 e 1467 Codice Civile nonché ogni altra disposizione della normativa applicabile che consenta all’Appaltatore di ottenere la revisione del prezzo contrattuale, non troveranno applicazione. Il pagamento del prezzo contrattuale da parte del Committente costituirà integrale e completo corrispettivo a favore dell’Appaltatore per l’Opera e di tutti i lavori in relazione alla medesima effettuati.
ARTICOLO 30 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
30.1 La fattura elettronica dovrà essere preceduta dall’invio di una fattura di cortesia che dovrà riportare, oltre agli estremi del Contratto, i seguenti dati: (i) codice IBAN conto corrente Appaltatore; (ii) codice BIC della propria banca; (iii) certificato di SAL per il quale si chiede il pagamento. Nel caso in cui le fatture siano relative a materiali per i quali è previsto il collaudo a cura dell’Appaltatore, esse dovranno recare in calce la specifica “Collaudo di accettazione a cura dell’Appaltatore - Esito favorevole”.
30.2 Al raggiungimento di ciascun SAL l’Appaltatore potrà chiedere al Committente la sottoscrizione per approvazione del certificato di SAL che attesti il raggiungimento del relativo SAL. Il Committente nel termine di 7 giorni successivi al ricevimento di tale richiesta verificherà l’effettivo raggiungimento del SAL ed eseguirà le verifiche eventualmente previste dalla normativa applicabile o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle attività eseguite dall’Appaltatore.
30.3 In caso di esito positivo di tale verifica, il certificato di XXX sarà emesso dal Rappresentante dell’Appaltatore, sottoscritto per approvazione dal Committente entro il termine sopra citato. Successivamente all’approvazione del certificato di SAL, e in ogni caso non oltre 5 giorni, successivi alla emissione di detto certificato, l’Appaltatore potrà emettere la relativa fattura a carico del Committente. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora calcolati su base giornaliera indice Euribor (1 mese), incrementato di 0,5 punti percentuali
30.4 L’emissione del Certificato di SAL e il pagamento del SAL non costituirà accettazione, neppure parziale, dell’Opera ai sensi degli articoli 1665 e 1666 Codice Civile. In deroga agli articoli 1460 e 1461 Codice Civile, in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere l’adempimento degli obblighi assunti ai sensi del Contratto, sulla base di pretese e/o eccezioni dell’Appaltatore, salvo il diritto successivo e separato, all’esercizio delle proprie ragioni.
30.5 Il Committente non provvederà ad eseguire il pagamento del prezzo contrattuale in caso di mancata
produzione da parte dell’Appaltatore della documentazione chiesta ai sensi di legge e del Contratto.
30.6 Prima di emettere la fattura l'Appaltatore dovrà inviare un consuntivo (rapportino o pre-fattura o fattura pro-forma) al Rappresentante del Committente per opportuno controllo e rilascio del benestare alla fatturazione. Dopo aver ricevuto per iscritto l’assenso alla fatturazione, l'Appaltatore potrà procedere con l'emissione di regolare fattura.
ARTICOLO 31 POLIZZE ASSICURATIVE
31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed Euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori.
31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di
15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sotto limiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto.
31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.
ARTICOLO 32 FIDEIUSSIONI
32.1 Al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, si obbliga a consegnare al Committente una fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni, emessa da primario istituto di credito e rinnovabile alla scadenza. La fideiussione sarà valida e vincolante a partire dalla data della sua emissione. L’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni antecedenti la
scadenza della fideiussione dovrà provvedere al rinnovo della garanzia, qualora le obbligazioni garantite non siano state puntualmente ed esattamente adempiute. In caso di mancato rinnovo della fideiussione, il Committente ha diritto alla risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
33.1 Il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, al verificarsi di uno seguenti eventi: (i) grave o ripetuta violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro; (ii) grave o ripetuta violazione degli obblighi retributivi, di previdenza e assistenza sociale; (iii) violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie;
(iv) mancato raggiungimento delle prestazioni garantite ai sensi dell’articolo 21, con conseguente rigetto dell’Opera; (v) vizi e difformità riscontrati nell’Opera che siano, ai sensi dell’articolo 1668 II comma Codice Civile, tali rendere l’Opera inadeguata alla sua destinazione con conseguente rigetto dell’Opera; (vi) mancata consegna e/o sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 31; (vii) violazione delle disposizioni del Codice Etico.
33.2 Il Contratto si intenderà risolto alla data di ricevimento, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione scritta mediante PEC con la quale il Committente dichiara di risolvere il Contratto ai sensi della presente disposizione.
33.3 In tutti gli altri casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore ad uno e ciascuno degli obblighi contrattuali diversi da quelli indicati al paragrafo 33.1, il Committente potrà inviare all’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1454 Codice Civile, diffida ad adempiere, ai sensi della quale, trascorsi 15 giorni, il Committente potrà risolvere il Contratto.
33.4 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore senza il rigetto dell’Opera, troverà applicazione la seguente disciplina: (i) l’Appaltatore corrisponderà al Committente entro 10 giorni dalla comunicazione con la quale il Committente dichiara di risolvere il Contratto, tutti i costi e le spese sostenuti per la sostituzione dell’Appaltatore; (ii) il Committente corrisponderà all’Appaltatore, ove non già corrisposti, il costo dei lavori eseguiti a regola d’arte dall’Appaltatore e accettati dal Committente alla data di risoluzione del Contratto, al netto di ogni ammontare dovuto dall’Appaltatore al Committente; (iii) l’Appaltatore sarà tenuto a interrompere l’esecuzione dei lavori, fatta eccezione per le attività indicate dal Committente e necessarie ai fini della salvaguardia e protezione dei lavori; (iv) l’Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente i lavori. In tale occasione, il Committente sarà tenuto a redigere il verbale di consistenza e riconsegna dei lavori e l’Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione relativa all’Opera ed ai lavori già eseguiti.
33.5 In caso in cui il Committente risolva il Contratto per inadempimento dell’Appaltatore ed abbia esercitato il diritto di rigettare l’Opera, troverà applicazione la seguente disciplina: (i) l’Appaltatore corrisponderà al Committente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la quale il Committente dichiara di risolvere il Contratto, ogni somma pagata dal Committente all’Appaltatore, a qualsiasi titolo, in relazione all’Opera e, in generale, al Contratto; (ii) la penale eventualmente prevista per la risoluzione, fatto salvo in ogni caso ogni maggior danno subìto dal Committente; (iii) a seguito del pagamento delle somme, l’Appaltatore dovrà rimuovere a propria cura e spese l’Opera rigettata e ripristinare il sito.
33.6 In caso di inadempimento del Committente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto, l’Appaltatore potrà, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, diffidare il Committente ad adempiere nel termine di 20 giorni ai sensi dell’articolo 1454 Codice Civile, decorso inutilmente il quale (fermo quanto previsto nei successivi paragrafi) l’Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto. L’Appaltatore prende atto ed accetta che la risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Committente non potrà in nessun caso essere dichiarata o richiesta se non previa diffida ad adempiere dell’Appaltatore. Qualora il Contratto venga risolto per inadempimento del Committente, troverà applicazione la seguente disciplina: il Committente dovrà corrispondere all’Appaltatore (a saldo e stralcio di tutte le pretese dello stesso) un importo pari alla somma tra la quota di prezzo contrattuale dovuta all’Appaltatore in relazione ai lavori eseguiti a regola d’arte, alla data di risoluzione del Contratto, e gli eventuali costi e/o spese sostenuti e debitamente documentati dall’Appaltatore.
ARTICOLO 34. PENALI
34.1 L’Appaltatore è tenuto al pagamento delle eventuali penali determinate in Contratto. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere la penale entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta di pagamento della penale.
ARTICOLO 35 RECESSO
35.1 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante PEC, nei seguenti casi: (i) qualora si verifichi un mutamento di rilievo rispetto alle condizioni patrimoniali e finanziarie o rispetto ai relativi beni, attività e proprietà che abbia o possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità dell’altra parte di adempiere le obbligazioni assunte per effetto della conclusione del Contratto, ivi inclusi lo stato di insolvenza o liquidazione, o la proposizione di istanza di fallimento o altra procedura concorsuale compreso il concordato preventivo; (ii) a fronte del protrarsi di un evento di forza maggiore ai sensi dell’articolo 28. In caso di recesso nessuna Parte potrà vantare nei confronti dell’altra Parte alcuna pretesa o indennizzo o corrispettivo per il recesso, fermo restando il diritto di pretendere gli importi eventualmente maturati in base al Contratto.
ARTICOLO 36 RISERVATEZZA
36.1 L’Appaltatore, salvo quanto diversamente concordato per iscritto e senza pregiudizio di quanto imposto da norme imperative di legge e regolamentari, dato atto della natura confidenziale delle informazioni e dei dati trattati nella esecuzione del Contratto, si obbliga a non divulgare le informazioni e i dati in esso contenuti.
ARTICOLO 37 DECADENZA
37.1 Qualora l’Appaltatore intenda avanzare contestazioni e/o rivendicazioni inerenti il Contratto, dovrà darne comunicazione scritta con PEC al Committente, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello nel quale l’Appaltatore abbia avuto conoscenza dell’evento che ha causato la contestazione o rivendicazione. La contestazione o rivendicazione dovrà, sempre a pena di decadenza, indicare anche i fatti che la determinano, l’entità del danno prodotto ed essere accompagnata da ogni eventuale documento giustificativo. Il decorso del termine senza che la contestazione e/o rivendicazione sia stata formulata nel rispetto delle formalità richieste, comporterà la definitiva e insanabile decadenza dell’Appaltatore da qualsiasi eventuale diritto e da ogni azione, anche giudiziale, avente ad oggetto i diritti derivanti dal presente Contratto, anche se non fosse ancora scaduto il termine
di prescrizione del diritto stesso, quale previsto dall’articolo 2951 c.c., unico termine prescrizionale applicabile al rapporto in presenza di un contratto stipulato in forma scritta.
ARTICOLO 38. TRATTAMENTO DEI DATI
38.1 Le seguenti informazioni sono fornite in ottemperanza agli artt.13 e 14 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente ai dati dei sottoscrittori del contratto di appalto per finalità amministrative e organizzative inerenti le elaborazioni contabili volte alla liquidazione del prezzo contrattuale e di ogni altra prestazione economica eseguita sulla base giuridica del Contratto e dei legittimi interessi del Titolare del trattamento. Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da COPROB. - Cooperativa Produttori Bieticoli - Soc. Coop. Agricola, facente parte del " Gruppo COPROB ".
L' informativa estesa è disponibile all'indirizzo web xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx. Per maggiori informazioni e indicazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxxxx.xxx oppure all'indirizzo xxx@xxxxxx.xxx.
ARTICOLO 39 COMUNICAZIONI
39.1 Le comunicazioni previste e comunque correlate al Contratto saranno valide ed efficaci se eseguite a mezzo PEC ed anticipate via e-mail ai seguenti indirizzi: Coprob S.c.a. xxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX) Att. Ufficio Acquisti e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
ARTICOLO 40 INVALIDITA’, MODIFICHE E TOLLERANZA
40.1 L’invalidità di una o più clausole non avrà effetto sulle restanti previsioni delle Condizioni Generali e del Contratto né su qualsiasi loro parte. Nell’eventualità in cui una o più di tali clausole sia dichiarata invalida da una decisione o sentenza definitiva, il Contratto e/o le Condizioni Generali saranno interpretati come se tale clausola non vi sia stata inserita.
40.2 Qualsiasi modifica al Contratto e/o alle Condizioni Generali non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dall’Appaltatore e dal Committente.
40.3 L’eventuale tolleranza di una delle Parti circa la violazione posta in essere dall’altra Parte di qualunque disposizione, termine, pattuizione, impegno o condizione previsto nel Contratto, ovvero il mancato esercizio di qualsiasi diritto o facoltà in relazione a quanto previsto nel contratto, non potrà essere interpretata come una rinuncia o come carenza di interesse all’osservanza di tali termini, pattuizioni, impegni, condizioni, diritti che rimarranno pienamente efficaci nei termini previsti dal Contratto.
ARTICOLO 41 EFFICACIA DEL CONTRATTO
41.1 Il Contratto sostituisce ogni precedente accordo inerente il medesimo oggetto intervenuto tra le Parti e sarà efficace a condizione che copia dello stesso e delle Condizioni Generali siano stati sottoscritti da Committente e dall’Appaltatore per il tramite di procuratori speciali muniti di idonei poteri.
ARTICOLO 42 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
42.1 Il Committente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico ai sensi del D.lgs. 231/2001 a cui l’Appaltatore è tenuto ad aderire ed uniformarsi. Tali documenti sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xxx. Con la
sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dichiara di ben conoscere il Codice Etico del Committente e di rispettare i princìpi contenuti nel modello organizzativo e relativo codice etico in vigore alla data della firma del Contratto, incluse eventuali modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 43 SPESE E IMPOSTE
43.1 Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dell’Opera, ivi incluse le spese e imposte per eventuale registrazione del Contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 44 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
44.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie relative l’esecuzione, interpretazione ed applicazione del Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
Minerbio
Firmato per conto del
Committente
Firmato per conto del
Appaltatore
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara di avere letto e accettato le Condizioni Generali formalizzate negli articoli 4 (Condizioni del sito); 5 (Obblighi dell’Appaltatore, garanzie, progettazione e gestione aspetti tecnici); 6 (Rapporto fra le parti e rapporto fra appaltatore e sub appaltatore); 7 (Sicurezza e salute); 12 (Personale dell’Appaltatore); 13 (Cessioni e compensazioni); 16
(Dichiarazioni e garanzie); 17 (Manleva); 20 (Completamento dei lavori. Attività di Commissioning);
21 (Prova di accettazione. Prestazioni garantite); 22 (Accettazione definitiva) 23 (Periodo di garanzia); 24 (Limitazione di responsabilità); 25 (Proprietà dell’opera);
26 (Proprietà industriali); 27 (Varianti); 28 (Forza maggiore); 29 (Prezzo contrattuale); 30 (Fatturazione e pagamenti); 31 (Polizze assicurative); 32 (Fideiussioni);
33 (Risoluzione del Contratto); 34 (Penali); 37 (Decadenza); 42 (Codice Etico e modello organizzativo); 44 (Legge applicabile e foro competente).
Firmato per conto del
Appaltatore