DELIBERA N. 178 DEL 21 febbraio 2018
DELIBERA N. 178 DEL 21 febbraio 2018
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Microscavi S.r.l. –– Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura, costruzioni allacciamenti di presa d’acqua, fognatura e gas metano – Importo a base di gara: euro 14.760.000,00 - S.A. Viacqua S.p.a..
PREC 9/18/L
Il Consiglio
VISTA l’istanza prot. n. 63835 dell’8 maggio 2017 presentata da Microscavi S.r.l., e relativa memoria, con la quale l’istante, in qualità di mandataria della costituenda ATI con Cologna Scavi S.r.l. e Spunton Impianti S.r.l. rileva che, in sede di gara, essa aveva dichiarato di avere la disponibilità dell’attrezzatura specifica certificata CE richiesta, ottenuta a seguito di cessione in comodato d’uso da parte della VPS S.r.l., di cui allegava dichiarazione. L’istante riferisce che la VPS S.r.l. partecipava tuttavia alla gara autonomamente e pertanto, in sede di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, la commissione di gara stabiliva di assegnare i 5 punti previsti per la disponibilità della predetta attrezzatura alla VPS S.r.l. mentre ne assegnava 0 alla Microscavi S.r.l.. L’istante sostiene che, se essa avesse ottenuto i 5 punti per la disponibilità dell’attrezzatura, sarebbe risultata aggiudicataria dei lotti 5 e 7. Chiede pertanto all’Autorità parere in ordine alla legittimità dell’operato della commissione di gara che, a suo parere, avrebbe errato nel dare prevalenza alla proprietà dell’attrezzatura e non avrebbe valorizzato il comodato d’uso. Infine specifica che, in ogni caso, la mandante dell’ATI Spunton Impianti S.r.l., in possesso di attestazione SOA nella categoria OS35, era autonomamente in possesso dell’attrezzatura e la commissione avrebbe potuto rendersene conto verificando l’attestazione stessa;
VISTE la nota della S.A. prot. 3526 del 15 gennaio 2018, con la quale essa trasmette copia degli avvisi di esito gara e di stipula contratto per i vari lotti;
VISTO l’art. 9 del disciplinare di gara laddove prevede (punto 9.6.1 Offerta tecnica, lettera P5) che «qualora la ditta dichiari di avere a disposizione (proprietà e/o leasing) oppure di avere un
accordo di garanzia di disponibilità immediata di n. 1 attrezzatura specifica certificata CE […] saranno assegnati 5 punti»;
VISTA la dichiarazione di disponibilità dell’attrezzatura richiesta, prodotta in gara da Microscavi S.r.l., con la quale la VPS S.r.l. dichiara, in relazione alla gara in oggetto, di avere a disposizione 1 attrezzatura specifica certificata CE e che la stessa «è concessa in comodato d’uso ai componenti dell’ATI Microscavi S.r.l. - Cologna Scavi S.r.l. - Spunton Impianti S.r.l.»;
CONSIDERATO che con il contratto di comodato una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato (art. 1803 c.c.). La dottrina evidenzia che si tratta di un contratto reale e che prima della consegna il rapporto che si instaura è, a seconda dei punti di vista, di pura cortesia o ancora in itinere con effetti prodromici conservativi, e dunque è solo la dazione della cosa che permette, rispettivamente, la giuridicizzazione del vincolo o il perfezionarsi della fattispecie (Gazzoni, Manuale di diritto privato);
RITENUTO quindi che, nel caso di specie, occorreva, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’attrezzatura specifica, una idonea dichiarazione di disponibilità. Tuttavia, a fronte di una dichiarazione di disponibilità a titolo di comodato d’uso, senza che sia intervenuto il perfezionamento del contratto con la consegna della cosa, la commissione di gara correttamente valorizzava, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la dichiarazione di proprietà dell’attrezzatura stessa prodotta dal comodante;
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
- a fronte di una dichiarazione di disponibilità dell’attrezzatura specifica a titolo di comodato d’uso, senza che sia intervenuto il perfezionamento del contratto con la consegna della cosa, la commissione di gara correttamente valorizzava, ai fini
dell’attribuzione del punteggio, la dichiarazione di proprietà dell’attrezzatura prodotta dal comodante.
Il Presidente f.f. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2018 Il Segretario Xxxxx Xxxxxxxx