ROMA
ALL. D
ROMA
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “ ” DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE, SITO IN VILLA PAMPHILJ, DA DESTINARSI AD ATTIVITA’ CULTURALI TRA
Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con sede a Roma, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 (00000 - Xxxx)
– Partita IVA 01057861005, Codice Fiscale 02438750586 - nella persona del Sovrintendente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Presicce
di seguito denominata Sovrintendenza
e
, nato a , CF e domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in
in qualità di legale rappresentante della
di seguito denominata Concessionario,
PREMESSO
che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 espressamente detta al comma 3 dell’art. 1 che “….omissis
..i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione”;
che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. all’art. 101 “Istituti e Luoghi di Cultura” individua, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi di cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento”;
che il Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. all’art. 102 “Fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica” sottolinea l’obbligo per lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali ed ogni altro Ente e Istituto pubblico di assicurare la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’art. 101;
che il Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. all’art. 112 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”, comma 9 prevede la possibilità per il Ministero, le Regioni, gli altri Enti Pubblici Territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti costituiti ai sensi del comma 5, di stipulare accordi con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
che Roma Capitale, come indicato dall’art. 1 comma 4 dello Statuto, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalla straordinarie tradizioni e peculiarità storico politiche, culturali della città, si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale di competenza, concorrendo insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica;
che l’art. 2 comma 13 dello Statuto così recita “Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale patrimonio, nonché al sostegno delle attività culturali della Città”;
che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 all’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni” stabilisce che gli enti locali possono stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
che con delibera di Giunta Capitolina n. 195 del 18/06/2015 è stato autorizzato l’affidamento in concessione d’uso degli immobili denominati Cascina Floridi, Casetta ai Monti detta anche della Nocetta, Casetta Rossa del Lago, Cascina Legnara presso villa Pamphilj previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, che è stata regolarmente svolta;
che con DD n. RI/ del si è proceduto all’aggiudicazione definitiva a favore di
che la Sovrintendenza, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale cittadino, svolgerà un ruolo di supervisione sulle attività svolte, nonché sulla scelta di eventuali sponsor;
Visto l’art. 119 del TUEL 267/00; Visto il D.Lgs 42/2004;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7/03/2013;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano il presente contratto di concessione
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
ART. 2 – OGGETTO
Con il presente contratto la Sovrintendenza affida in concessione d’uso a l’immobile, denominato “ ”, ubicato in Roma – Villa Xxxxx Xxxxxxxx, matricola IBU , come meglio individuato nella planimetria allegata, per lo svolgimento delle finalità istituzionali del concessionario e per la realizzazione delle seguenti attività rivolte al pubblico:
• .
• ..
L’immobile si sviluppa con una superficie interna di mq e una superficie esterna di mq. .
Il concessionario si impegna, prima dell’avvio dell’attività, a provvedere agli interventi di allestimento e manutenzione ordinaria necessari allo svolgimento dell’attività medesima, previa approvazione del relativo progetto da parte della Sovrintendenza, nonché a garantire un adeguato livello di fruibilità da parte del pubblico.
E’ espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime locativo.
L’attività culturale ordinaria svolta deve essere offerta al pubblico a titolo gratuito. Eventi ed iniziative straordinari verranno preventivamente sottoposti al vaglio della Sovrintendenza, con cadenza semestrale, unitamente al corrispettivo del prezzo del biglietto che si intende far pagare ai visitatori.
La Sovrintendenza valuterà per l’eventuale assenso, la suddetta programmazione, sulla base dela specifica valenza culturale della stessa nonché sulla base della congruità dei prezzi proposti in relazione ai costi documentati di realizzazione dell’evento che saranno sostenuti dal soggetto concessionario e alla media dei prezzi di bigliettazione per analoghi eventi organizzati all’interno di immobili affidati in concessione dall’Amministrazione..
ART. 3 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
Il corrispettivo annuo di concessione è pari ad € e sarà corrisposto a partire dalla data di inizio totale dell’attività, in rate mensili da versarsi anticipatamente entro i primi cinque giorni di ciascun mese, mediante bonifico bancario intestato a: Roma – Sovrintendenza Capitolina – Oggetto: Concessione in uso dell’immobile denominato “ ” . Il corrispettivo è soggetto a revisione annuale, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno. Per ciascuna area sarà corrisposto il canone relativo all’area stessa a partire dall’inizio delle attività per la stessa area. In considerazione della necessità di provvedere ai necessari interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile e dei lavori di allestimento per la realizzazione delle attività culturali rivolte al pubblico, su richiesta del concessionario, saranno consentite al massimo due consegne parziali. L’avvio totale delle attività dovrà comunque avvenire non oltre i sei mesi dalla prima consegna parziale.
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha la durata di anni 6 a decorrere dalla data di avvio totale dell’attività, che sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, con successivo verbale di constatazione redatto in contraddittorio con la Sovrintendenza.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
A. Obblighi del Concessionario
Il Concessionario si impegna a:
1) dare attuazione al progetto culturale presentato con la richiesta di concessione; a tal fine, all’inizio di ogni anno, dovrà essere trasmesso alla Sovrintendenza il programma delle iniziative previste per l’anno in corso;
2) versare il corrispettivo di cui al precedente art. 3 anticipatamente, entro il quinto giorno di ciascun mese, a partire dalla data di inizio dell’attività. In caso di morosità della durata di tre mesi, il concessionario
dovrà provvedere ad effettuare il pagamento del canone e degli interessi, al tasso legale, nel frattempo maturati, entro 30 giorni dall’invito a provvedere. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, la Sovrintendenza Capitolina, revocata la concessione, procederà al recupero della disponibilità del bene;
3) provvedere, prima dell’avvio dell’attività, agli interventi di allestimento e manutenzione ordinaria necessari allo svolgimento dell’attività medesima e a garantire un adeguato livello di fruibilità da parte del pubblico
4) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, senza oneri per l’Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite al patrimonio di Roma Capitale, nonché al ripristino o all’allestimento dei sistemi di allarme e videosorveglianza da collegare alla Centrale di Controllo della Sovrintendenza;
5) richiedere autorizzazione della Sovrintendenza Capitolina per gli eventuali migliorie che il concessionario intenda realizzare, senza diritto al rimborso della relativa spesa;
6) fornire ampia collaborazione e supporto tecnico-logistico alle iniziative promosse da Roma Capitale;
7) consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all’immobile da parte di funzionari dell’Amministrazione Capitolina a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni sullo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l’esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
8) impedire che sull’immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale dandone avviso, senza indugio, alle autorità competenti;
9) rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte dell’immobile e relative pertinenze, a chiunque siano imputabili;
10) contrarre polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 1.000.000,00 unico per catastrofe e per danni a persone o a cose;
11) rispettare e applicare, nei confronti del personale eventualmente utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia;
12) intestare a proprio nome contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento;
13) provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse relative al rapporto di concessione;
14) esporre, in prossimità dell’ ingresso all’immobile, apposita targa indicante la proprietà “Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali”. Riportare su tutto il materiale promozionale prodotto la scritta “Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali”;
15) richiedere l’autorizzazione giornaliera per l’ accesso di veicoli a motore solamente in casi o eventi particolari, per la tutela della libera e sicura fruizione delle ville e dei parchi da parte dei cittadini, previa istanza inoltrata alla Sovrintendenza Capitolina, U.O. Ville e Parchi Storici. La richiesta dovrà contenere la motivazione, il giorno, l’orario, la tipologia di mezzo impiegato, la targa d’immatricolazione, gli estremi dell’assicurazione del veicolo. Le richieste non potranno in alcun caso essere superiori a n. 3 giorni consecutivi e comunque non potranno avere il carattere della continuità.
16) rispettare con le proprie attività ed iniziative l’orario di apertura e chiusura della Villa Storica, allo scopo di evitare che i cancelli della stessa rimangano aperti oltre gli orari ordinariamente previsti e persone non autorizzate siano presenti al suo interno, con rischi per la sicurezza complessiva del sito, salvo specifiche autorizzazioni che potrebbero essere richieste per tempo e previa valutazione rilasciate dalla Sovrintendenza Capitolina e dal Servizio Giardini in occasione di particolari eventi.
17) comunicare in via preventiva alla Sovrintendenza gli eventuali soggetti che parteciperanno in qualità di partner e/o sponsor alla realizzazione delle attività di valorizzazione previste dal progetto. Le varie forme di promozione dovranno essere attuate in forme compatibili con l’aspetto, il decoro e con il carattere storico- artistico del bene e rispondenti al valore dello stesso.
B. Impegni dell’Amministrazione
La Sovrintendenza curerà eventuali interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio nonché gli aspetti della sicurezza antintrusione dell’immobile, tramite sistemi di allarme in sede locale e, compatibilmente con le risorse a disposizione, anche da remoto, mediante la propria sala di monitoraggio e controllo dei XX.XX. Roma garantirà il funzionamento e la manutenzione degli impianti di sicurezza di propria pertinenza, ad esclusione di quelli installati autonomamente dal concessionario. Dovrà essere assicurato l’accesso ai suddetti impianti di pertinenza della Sovrintendenza per la verifica e manutenzione.
ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE
Il Concessionario, al momento della consegna del bene, ha l’obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito a titolo di cauzione infruttifera o, in alternativa, produrre fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto di credito o assicurativo, per la somma equivalente della medesima durata del contratto.
ART. 7 – DIVIETO DI SUB – CONCESSIONE
E’ fatto assoluto divieto di sub concedere, far gestire a terzi l’immobile oggetto della concessione o modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione.
ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate – per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi sociali, violazione degli obblighi contenuti nella presente concessione o, infine, mancato pagamento di tre rate consecutive di corrispettivo. Costituisce, altresì, causa di revoca l’eventuale realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni.
Qualora l’Amministrazione Capitolina abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione, può procedere alla revoca della concessione stessa.
ART. 9 – RISOLUZIONE DI DIRITTO
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni previste all’art. 5 sez. A, punti 1,2,3,4,10. Inoltre, il presente atto si considererà risolto nel caso in cui le Parti adottino un comportamento contrario ai doveri di correttezza e di diligenza nell’esecuzione del contratto medesimo.
ART. 10 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto all’altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla parte interessata.
ART. 11 – MODIFICHE
Ogni modifica del presente contratto non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
ART. 12 – DICHIARAZIONI FINALI
Le parti danno atto di avere negoziato ogni singola clausola del presente contratto e di approvarle specificatamente e nel loro insieme.
ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
ART. 14 - REGISTRAZIONE
Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte concessionaria.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Per
Il Sovrintendente Il Legale rappresentante
Xxxxxxx Xxxxxx Presicce