Delibera del Direttore Generale n. 283 del 06-05-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 283 del 06-05-2021
Proposta n. 528 del 2021
Oggetto: CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA – DOTT. XXXXXXX DI XXXXXXXX
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
Delibera del Direttore Generale n. 283 firmata digitalmente il 06-05-2021
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | CONVENZIONE SOGGETTI PUBBLICI |
Contenuto | CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA – DOTT. XXXXXXX DI XXXXXXXX |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 | Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari Legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in considerazione dell’apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;
Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regolamenta la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Dato atto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Perugia, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, ha chiesto, per conto della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria della stessa Università, di poter far effettuare al Dr. Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, lo svolgimento di attività di tirocinio presso l’A.O.U. Xxxxx.
Preso atto che il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O.C. Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. Xxxxx, ha espresso il proprio parere favorevole ad accogliere il medico in formazione specialistica.
Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza del Dr. Xxxxxxx Di Xxxxxxxx nel periodo concordato 01.06.2021 – 30.08.2021 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale).
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto.
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. Di autorizzare la stipula con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia della convenzione per attività formativa del Dr. Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni e risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA TRA
LA SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA
dell’Università degli Studi di Perugia, (C.F. 00448820548), nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria nato ad Orvieto il 15/01/1960 domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0- Xxxxxxx- di seguito denominata semplicemente “Soggetto promotore”,
E
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Xxxxx” - Firenze, (C.F. 02175680483), nella persona del rappresentante legale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Montervarchi (AR) il 26/09/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Azienda Ospedaliero-Universitaria “Xxxxx” – Firenze, di seguito denominata “Soggetto ospitante”;
VISTI
• il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3;
• il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
CONSIDERATO CHE
• ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate
convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
• il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale;
• il soggetto promotore intende avvalersi della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Meyer diretta dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx in quanto struttura di alta formazione
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Otorinolaringoiatria, il Dott. Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, nato a *** il ***, di seguito denominato “Tirocinante”, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Perugia.
Art. 3 - Rete formativa del soggetto ospitante
1. Il Soggetto ospitante, pur facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, in relazione al potenziale formativo della propria struttura sanitaria, (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali), in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura, è in grado di accogliere il Dott. Xxxxxxx Di Xxxxxxxx.
Art. 4 - Durata tirocinio
1. L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1 giugno 2021 al 30 agosto 2021; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.
2. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.
Art. 5 - Luoghi e tempi di tirocinio
1. Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SOC Otorinolaringoiatria, Tutor Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, con il seguente orario di accesso: 8:30-20:30.
Art. 6 - Obiettivi e modalità del tirocinio
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.
Art. 7 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. In nessun caso l’attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.
3. La frequenza del tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.
Art. 8 - Accertamento frequenza
Art. 9 - Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 10 - Tutela assicurativa
1. Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). 2. L’Azienda, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
Art. 11 - Sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specializzando che svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
2. Al riguardo il soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specializzando in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante.
3. Si precisa che la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione sono a carico del soggetto promotore, che si impegna a fornire preventivamente attestazione dell’avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre il soggetto ospitante provvederà ad effettuare l’eventuale formazione specifica aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili per la mansione) e la formazione sulla gestione delle emergenze proprie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx.
4. Il medico specialista in formazione è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx di Firenze, che provvederà a garantirne la conoscenza.
Art. 12 - Sorveglianza Sanitaria
1. L’avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux non antecedente a 3 mesi.
2. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall’Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.
3. Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all’ufficio tutela salute della Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx di Firenze (xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.
Art. 13 - Verifica della corretta applicazione della convenzione
1. Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.
Art. 14 - Trattamento dei dati
1. Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell’esecuzione della presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l’adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.
Art. 15 - Obblighi del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 4 e 5.
2. Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
3. Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.
4. Il medico specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).
Art. 16 - Elezione di domicilio e foro di competenza
1. Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia, in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxx;
- Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, in Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00.
2. È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R. o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.
3. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di
Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo xxxxxxx fra le Parti a titolo transattivo.
Art. 17 - Durata
1. La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.
Art. 18 - Spese di bollo
1. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo a cura e spese dell’Università, nonché a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
2. L’imposta di bollo è assolta dall’Università tramite Modello F23.
Art. 19 Norma finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica ed in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università di Perugia.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA XXXXX IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.