CONTRATTO DI BUSINESS PARTNER
CONTRATTO DI BUSINESS PARTNER
La società Viasat S.p.a. con sede in Via Tiburtina 1180 Xxxx 00000, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Delegato (qui di seguito indicata come la Società), munito dei necessari poteri,
e
_ con sede in [INDIRIZZO, NUMERO CIVICO, LOCALITA’, CAP), p.iva XXXXXXX xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nella qualità di yyyyyyyyyyyyyyyy, (qui di seguito indicato come il Business Partner)
Di seguito denominate singolarmente “Business Partner” o, congiuntamente, “Parti” Premesso che:
A) La Società è leader in Europa nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie telematiche per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti;
B) La Società è titolare del dominio xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
C) La Società si avvale delle attività svolte dalle società controllate dalla holding Viasat Group S.p.a. (Elem S.p.A. e VEM Solutions S.r.l.) per l’erogazione dei servizi Insurance e la progettazione e produzione delle piattaforme e dei sistemi di bordo;
D) Le Parti intendono collaborare allo sviluppo congiunto di opportunità di business nel mercato delle tecnologie per i servizi Insurance, nell’ambito delle reciproche competenze, mettendo a frutto l’esperienza e le competenze tecnologiche e di servizio sul mondo assicurativo.
Stipulano il presente contratto (Accordo) alle seguenti condizioni:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - OGGETTO
L’incarico di consulenza aziendale rivolta alla definizione di Progetti finalizzati alla diffusione dei Sistemi e Servizi di Sicurezza, Protezione ed Assistenza come descritto nei documenti sub. Allegato 1, nonché finalizzata al perseguimento dei Progetti di volta in volta concordati con il Business Partner.
Art. 3 - PERIMETRO DELLA COLLABORAZIONE
Il Business Partner svolgerà la propria attività solo per i progetti definiti e condivisi con Viasat (allegato 1). In ogni caso nessun compenso sarà riconosciuto al Business Partner sugli affari andati a buon fine al di fuori dei progetti concordati. La Società metterà a disposizione del Business Partner il supporto necessario in relazione alle iniziative descritte al precedente punto 1).
Art. 4 - COMPENSO
Per i progetti di cui all’art. 2 effettivamente andati a buon fine, nel senso indicato nell’allegato 1, sarà riconosciuto al Business Partner un compenso in proporzione al fatturato generato e descritto al precedente punto 1). Il compenso sarà calcolato esclusivamente sugli affari conclusi grazie all’operato del Business Partner. La Società comunicherà al Business Partner, via mail, il fatturato generato dagli affari andati a buon fine e, dietro presentazione di regolare fattura, corrisponderà al Business Partner le somme dovute entro 30 giorni.
Art. 5 - OCCASIONALITA'
I Progetti seguiti dal Business Partner saranno quelli specificamente finalizzati. Il Business Partner comunicherà preventivamente alla Società le iniziative che intende avviare per valutarne l’opportunità e dare conseguentemente il consenso a procedere per altre iniziative collegate o estensive.
Art. 6 - ATTIVITA' PROMOZIONALE
Il Business Partner avrà delega a svolgere attività promozionali o d'altro genere in favore della Società. L’attività sarà limitata all’ambito precisato al precedente art. 1.
Art. 7 - DURATA
Il presente accordo avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione riportata in calce e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi annuali in difetto di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r da anche solo una delle parti con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza, naturale o prorogata.
Art. 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Il Business Partner si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le notizie, i dati e le informazioni di natura strategica, industriale, tecnica, commerciale od economica di cui venisse a conoscenza in attuazione del presente incarico, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai dati tecnici riservati dei prodotti e servizi. L’obbligo di segretezza è da intendersi su tutte le società del Gruppo. Il presente articolo resterà in vigore durante il periodo contrattuale e per i cinque anni successivi alla cessazione dell’autorizzazione.
Art. 9 - PATTO DI NON CONCORRENZA
Il Business Partner non deve svolgere attività oggetto del contratto in concorrenza con la Società, e/o con le aziende del Gruppo di cui fa parte, per tutta la durata del rapporto. Relativamente a quanto definito al punto 1 (“Progetto”) dell’allegato 1 del presente accordo, il Business Partner si impegna inoltre ad astenersi dall’esercitare attività in concorrenza con la Società per un periodo di anni 5 (cinque) successivi alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.
Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento delle Parti di anche una sola delle obbligazioni di cui al presente Accordo, la Parte non inadempiente potrà notificare alla Parte inadempiente una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. e nell’ipotesi in cui entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della stessa non intervenga l’adempimento, salvo il risarcimento dei danni e ogni altro e più ampio rimedio concesso dalla Legge alla Parte non inadempiente, il presente Accordo s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454 c.c.
Art. 11 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie inerenti il presente contratto saranno di competenza esclusiva del foro di Roma.
Art. 12 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione, richiesta, offerta, proposta, istruzione o altra comunicazione o documento da effettuarsi in relazione al presente Accordo sarà eseguita – salvo ove diversamente specificato – per iscritto, ai seguenti recapiti:
(A) in caso di comunicazione a Viasat S.p.A. - Marketing & Comunicazione Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxx (Xx)
Tel. x00 000 0000000 Email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
(B) in caso di comunicazione al Business Partner: Ragione sociale Indirizzo Tel. Email
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
13.1 Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente Accordo deve risultare, a pena di nullità, da apposita comunicazione sottoscritta da persona munita di idonei poteri. Eventuali modifiche dovute a tolleranza o cortesia non comportano deroga, neanche implicita, ai patti contenuti nel presente Accordo.
13.2 Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di negoziazione e di aver consensualmente stabilito le disposizioni in esso contenute.
Art. 14 - ALLEGATI
Allegato 1: Progetto e Schema compenso.
Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo in essere.
Roma, li xx/xx/xxxx
Il Business Partner | Viasat S.p.a. |
XXXXXXXXXXXXXXXXX | L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: 4) compenso, 7) durata, 8) obbligo di segretezza, 9) patto di non concorrenza, 11) controversie.
Il Business Partner | Viasat S.p.a. |
XXXXXXXXXXXXXXXXX | L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Allegato 1
1) PROGETTO
L'accordo è finalizzato alla promozione e alla diffusione di soluzioni Viasat per la localizzazione e la protezione, in particolare nell’ambito dei servizi telematici di assistenza e sicurezza, in ambito.
2) LISTINO PREZZI E CORRISPETTIVI
Le soluzioni prevedono la vendita dei prodotti satellitari con installazione presso un Centro Viasat e 1 anno di abbonamento inclusi, come descritto in tabella:
Sicuri&Protetti | |||
Prodotto | Descrizione | Prezzo di vendita al Cliente Finale (*) | FEE (**) |
Viasat 1S | Dispositivo di protezione e sicurezza satellitare fornito in vendita Blocco avviamento motore (a veicolo spento) Antijamming Allarme Crash Allarme Emergenza Allarme Movimento Allarme Taglio Cavi Car Finder Viasat appS (con tasto di emergenza SoS Phone) Installazione 1 anno di abbonamento | € 118,00 | 17% primo anno 7% rinnovo anni successivi |
Viasat 1S + autenticatore V-Key | Dispositivo di protezione e sicurezza satellitare fornito in vendita Blocco avviamento motore (a veicolo spento) Antijamming Allarme Crash Allarme Emergenza Allarme Movimento Allarme Taglio Cavi Car Finder Viasat appS (con tasto di emergenza SoS Phone) Installazione 1 anno di abbonamento Autenticatore V-Key | € 180,00 | 17% primo anno 7% rinnovo anni successivi |
BluTrack 6.0 | Sistema di localizzazione satellitare autoalimentato, concepito per la protezione e il rilevamento della posizione di auto, microcar o altri asset privati o aziendali. Di facile installazione, grazie alle sue dimensioni compatte, ha un’autonomia di circa un anno nella sua configurazione standard, garantita dalle batterie interne. Canone di abbonamento al servizio incluso. | € 340,00 primo anno € 83,00 anni successivi | 17% primo anno 7% rinnovo anni successivi |
sosCall 2.0 | Dispositivo di protezione e sicurezza satellitare con vivavoce fornito in vendita Protezione Personale (pulsante di emergenza) Allarme automatico Crash Controllo Velocità Geofence Statistiche uso auto Car Finder Viasat appS (con tasto di emergenza SoS Phone) Installazione 1 anno di abbonamento | € 118,00 | 17% primo anno 7% rinnovo anni successivi |
(*) Gli importi sono da intendersi IVA inclusa (**) Fee annuale ricorrente su imponibile. Gli importi sono da intendersi IVA esclusa
La soluzione indicata in tabella è scalabile con ulteriori prodotti e servizi opzionali da individuare a seconda delle caratteristiche e delle esigenze dell’utilizzatore. I listini prezzi di tali soluzioni verranno condivise separatamente.
Le Fee sopraindicate saranno calcolate sul fatturato generato dalla conduzione dell’iniziativa di cui al punto 1) del contratto, al netto di IVA e saranno ricorrenti sui rinnovi. Il Corrispettivo variabile sarà dovuto solamente su iniziative commerciali andate a buon fine e aventi per oggetto le attività del presente contratto. Per “iniziativa andata a buon fine” le Parti intendono tutte le attività (di cui al punto 1 del presente allegato) regolarmente sottoscritte dal cliente e per le quali:
(i) servizi siano regolarmente evasi, (ii) l’operazione di pagamento sia conclusa positivamente (iii) e la Società Viasat abbia incassato la somma.
Nessuna indennità di cessazione o risarcimento sarà dovuta a qualsiasi titolo al Business Partner al termine dell’Accordo, essendo stato espressamente pattuito fra le Parti che il compenso deve ritenersi comprensivo di ogni diritto del Business Partner, a fronte dell’attività prestata in favore della Società. Resta inteso che, in caso di cessazione per qualsiasi causa del progetto in oggetto, il Business Partner non avrà più diritto al corrispettivo variabile, fatto salvo quanto maturato fino al momento della cessazione.
Roma, li xx/xx/xxxx
Per presa visione ed accettazione dell’allegato 1:
Il Business Partner | Viasat S.p.a. |
XXXXXXXXXXXXXXXXX | L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxxx |