Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 3. PROTOCOLLO - DG VALORIZZAZIONE Prot. n.0009049/22 del 18/07/2022
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica
Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo
AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.
PREMESSA
Con delibera n. 58 del 03/11/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità del Ministero del turismo, avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Nell’ambito del predetto PSC, Area tematica “Competitività imprese” – Settore di intervento “Turismo e ospitalità”, è presente la misura denominata “Montagna Italia” per un importo complessivo di € 26.700.000,00, avente la finalità di sostenere programmi di investimento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, anche in linea con le raccomandazioni del piano “Transition Pathway for Tourism” presentato dalla Commissione europea, con gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie industriali e digitale dell’UE.
La necessità di un progetto specifico per la montagna nasce dall’esigenza di sostenere, specie nel meridione, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Sostenere la crescita sostenibile del turismo in montagna vuole dire, anche e soprattutto, sostenere e presidiare l’economia montana di intere vallate, garantire il presidio idro-geologico dei territori ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri. Appare necessario prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze di valorizzazione che caratterizzano le diverse aree montane del Paese, anche sotto il profilo dell’accessibilità e delle infrastrutture disponibili, al fine di favorire in generale la fruizione della montagna per tutto l’arco dell’anno.
Il presente intervento punta, quindi, a sostenere progetti finalizzati alla promozione di processi di integrazione all’interno della filiera turistica montana, attraverso la costituzione di forme di aggregazione di impresa, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore, in particolare sui mercati esteri. L’intervento si pone anche, ove ne ricorrano le condizioni, nell’ambito degli aiuti di Stato a finalità regionale di cui -da ultimo- alla Comunicazione della Commissione Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (2021/C 153/01), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c.d. Regolamento di esenzione GBER), e connessa disciplina.
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Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente avviso è finalizzato a selezionare progetti (“Progetti per la Montagna”) presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione d’Italia.
2. I Progetti presentati dovranno essere, dunque, finalizzati a:
- qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi;
- implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente;
- favorire la promozione dei prodotti tipici;
- promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.);
- implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;
- sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio.
Articolo 2 Dotazione finanziaria
1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 26.700.000,00 (euro ventiseimilionisettecentomila/00) a valere sulla misura “Montagna Italia” (scheda n. 52), finanziata nell’area tematica “Competitività imprese” – settore di intervento “Turismo e ospitalità” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n, 58/2021.
2. La quota dell’80% delle risorse disponibili di cui al punto che precede, e cioè euro 21.360.000,00 (euro ventunomilionitrecentosessantamila/00) è destinata alle otto regioni del Mezzogiorno (Italia Meridionale: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Italia insulare: Sicilia e Sardegna). La restante quota del 20% del finanziamento, e cioè euro 5.340.000,00 (euro cinquemilionitrecentoquarantamila/00) è destinata alle residue regioni del Centro Nord. Il riparto regionale per le due macro-aree Centro Nord e Mezzogiorno risponde alla chiave di riparto applicabile alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che finanziano l’avviso, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) e dell’art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190).
3. Nell’ambito dell’importo complessivo per il presente Avviso, il finanziamento concedibile è pari al 100% del totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2014/2020. Rappresenta elemento di premialità, come previsto al successivo art. 8, la presenza di un cofinanziamento da parte del beneficiario, il quale potrà essere fornito anche in modalità diversa da quella finanziaria, attraverso apporto di mezzi e risorse umane.
4. È possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra le medesime spese rimborsate dal FSC.
Articolo 3 Finanziamento concedibile
1. Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un importo massimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ciascuno.
2. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi nei limiti del massimale di cui al precedente punto 1.
3. Il finanziamento concesso non potrà in alcun caso essere aumentato. In tutti i casi in cui l’importo complessivo del Progetto per la Montagna dovesse subire una riduzione, ovvero dovesse essere disconosciuta in tutto o in parte l’ammissibilità delle spese inserite nei quadri economici dello stesso, l’importo del finanziamento concesso sarà ridotto in misura corrispondente alla percentuale di incidenza di quest’ultimo rispetto all’importo complessivo del Progetto ammesso a finanziamento.
Articolo 4 Proponenti
1. Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit (“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata. A titolo esemplificativo, è favorita la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Consorzi locali di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato (DMO o DMC), e delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti e/o da creare appositamente per la partecipazione al presente avviso.
2. Nel caso di aggregazioni, la candidatura deve essere presentata dal soggetto che assume il ruolo di Proponente. Ciascun soggetto – sia capofila che aggregato – può presentare o partecipare ad un’unica candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature presentate o partecipate. Il Proponente è l’unico referente nei confronti del Ministero del Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto per la Montagna.
3. A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente avviso. A titolo esemplificativo, il Patto potrà essere stipulato con Comuni montani e loro unioni, Comunità montane, Enti Parco o Enti gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Management delle Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto pubblico (DMO o DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È ammesso che uno stesso soggetto pubblico, peraltro non beneficiario diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti.
4. Saranno premiati progetti che prevedano nei Patti di collaborazione di cui al punto precedente la partecipazione, quale terza parte del rapporto pattizio, dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati
in ente esponenziale. Il Patto di Collaborazione stabilisce le forme del coinvolgimento dei Cittadini Attivi nel progetto da realizzare. Per “Cittadini Attivi”, ai fini del presente avviso, si intendono tutti i cittadini, gli operatori e le diverse realtà territoriali che si attivano spontaneamente in azioni partecipative, prosociali e comunitarie, in diretta attuazione dell’art. 118 comma 4 della Costituzione (sussidiarietà orizzontale), ai fini di tutelare, valorizzare o gestire in modo condiviso il bene comune Montagna. Costituiscono “Enti Esponenziali” dei Cittadini Attivi, le loro organizzazioni, associazioni, reti od enti, secondo le forme giuridiche di cui al Codice del Terzo Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il ruolo costituzionale dei quali è stato recentemente riaffermato con sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020.
Articolo 5
Domanda di finanziamento e contenuto della Proposta
1. Il Proponente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/200, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti, a pena di esclusione:
a. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l’attuazione del Progetto per la Montagna, nei tempi previsti dal presente Avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, attestati, certificazioni, iscrizione ad Albi e registi professionali;
2. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la proposta descrittiva del Progetto per la Montagna richiesto a finanziamento, comprensivo di:
- dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1;
- documento illustrativo – progettuale dell’intervento, che includa anche l’indicazione quantitativa del prevedibile aumento delle presenze turistiche/pernottamenti in tutte le fasi di vita del progetto stesso;
- piano economico e finanziario dell’intervento indicante analiticamente costi e ricavi gestionali del progetto e ricadute economiche e sociali attese in un periodo di almeno 3-5 anni a partire dall’operatività;
- cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di impegno e attuazione del presente avviso, contenente il periodo di stabilità del progetto ai sensi del successivo art. 17;
- copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Proponente
- atto costitutivo del Proponente di cui all’art 4 c. 1, o eventuale dichiarazione di intenzione a costituirsi;
- dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2;
- patto di collaborazione di cui all’articolo 4, comma 3 (obbligatorio) e comma 4 (eventuale).
Articolo 6
Tipologie di intervento finanziabili
1. Ogni Progetto per la Montagna deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati allo sviluppo turistico e a rivitalizzare il tessuto socioeconomico locale, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione attiva dei cittadini e dell’attrattività turistica. I progetti saranno finalizzati alla promozione di processi di integrazione all’interno della filiera turistica montana. Essi avranno l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione
del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore, in particolare sui mercati esteri.
2. Gli interventi, iniziative e attività, attengono all’ambito turistico, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti della cultura, istruzione, ricerca, welfare, ambiente, ecc., nell’obiettivo di incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi, razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le filiere produttive locali collegate. A questo fine, indicativamente, a titolo esemplificativo, ogni Progetto per la Montagna potrà essere articolato in una o più tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
- iniziative congiunte di valorizzazione delle offerte turistiche sia per la montagna invernale che per quella estiva con il potenziamento di attività rivolte a target di turisti differenziati: bike-park, mountain bike, arrampicata, freeride, parapendio, trekking, ecc.;
- iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie digitali interoperabili con il TDH;
- promozione del turismo locale sui mercati nazionali esteri, mediante le adeguate azioni commerciali, anche in collaborazione con le imprese dell’intermediazione organizzata (AdV e TO);
- integrazione con programmi promozionali e programmi fedeltà veicolati attraverso il Portale Xxxxxx.xx ed integrazione delle iniziative montane nell’offerta esposta sul portale, sia attraverso l’interfaccia per interoperabilità “TDH022” che attraverso mobile app e chat del portale stesso, per interagire in tempo reale con il territorio;
- iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;
- investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità dell’offerta, anche mediante l’impiego di professionisti altamente specializzati, e per la costruzione di prodotti/pacchetti turistici integrati;
- eventuali investimenti per la revisione e sostituzione di impianti e infrastrutture già esistenti per la fruizione della montagna, funzionali alle azioni di cui ai punti precedenti.
3. Sarà data priorità a quei progetti in grado di:
a) creare prodotti nuovi rispetto a quelli tradizionali, con particolare riferimento alle proposte turistiche a forte contenuto di esperienza vera, unica ed irripetibile (ad esempio: partecipazione ad eventi e produzioni tradizionali, apprendimento di tecniche ed usanze locali, vita di comunità, raccolta e trasformazione di prodotti agricoli, pratica di sport o attività rare, ecc.);
b) attivare stagioni diverse da quelle canoniche della montagna, con specifico riferimento alle diverse realtà locali (ad esempio: neve: dicembre-Pasqua; estate: giugno-agosto);
c) stimolare ed attrarre mercati diversi da quello di prossimità con specifico riferimento alle diverse realtà locali (ad esempio: raggio di 200 km), con particolare attenzione ai mercati esteri;
d) replicare le best practices a livello internazionale;
e) favorire la costituzione di reti anche di livello interregionale;
f) garantire un’integrazione sinergica tra diverse tipologie di interventi ammissibili;
g) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc;
h) favorire la transizione ad un turismo green e digitale, in linea con le previsioni del piano “Transition Pathway for Tourism” presentato dalla Commissione europea.
4. Tutti gli interventi devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo il modello dell’economia circolare e nel quadro di obiettivi di riduzione dei consumi energetici, attraverso misure di efficientamento energetico e, ove possibile, ricorrendo all’uso di energie alternative e rinnovabili; tutti gli edifici o gli spazi oggetto di intervento devono altresì prevedere la rimozione delle barriere che limitano l’accesso alle persone con disabilità fisiche, culturali e cognitive.
Articolo 7
Verifica di ammissibilità delle domande
1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 10 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo, con il supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal presente Avviso.
2. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, il proponente dichiara la legittimità dell’intervento proposto rispetto alle norme e regolamenti regionali, locali e comunali e la sua coerenza con gli orientamenti strategici delle Regioni. Tali aspetti dell’intervento proposto sono verificati dalla Commissione di gara e costituiscono condizione di ammissibilità per l’accesso al finanziamento.
3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 10 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui ai precedenti punti 1 e 2, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile di cui al precedente articolo 3, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 8. Dell’esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo pec al soggetto proponente, singolo o capofila.
Articolo 8
Modalità di valutazione delle domande
1. Le proposte di Progetti per la Montagna di cui alle domande ammesse all’esito della verifica di cui al precedente articolo 7 saranno valutate nel merito da un’apposita Commissione, formata da cinque componenti, istituita dal Ministero del Turismo e presieduta da un componente dello stesso Ministero.
2. Gli altri quattro componenti della Commissione saranno indicati dall’ENIT, dal MiSE, dall’UNCEM e dal Coordinamento delle Regioni/PA.
3. La valutazione avrà ad oggetto la proposta di Progetti per la Montagna trasmessa dai proponenti; è fatta salva la possibilità per la Commissione, ricorrendone la necessità ai fini valutativi, di richiedere chiarimenti sulla proposta presentata.
4. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di
sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
5. La Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:
Ambiti | Criteri | Indicatore | Metodo di valutazione | Punteggio max |
Strategia del Progetto per la Montagna | Coerenza degli obiettivi in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati | Progetto che esplicita obiettivi coerenti con l’analisi del contesto e dei fabbisogni | Valutazione tradotta in punteggi, sulla capacità della strategia proposta di valorizzare le risorse presenti e colmare le debolezze rilevate | 5 |
Integrazione con altre strategie di sviluppo locale alle quali il soggetto pubblico locale partecipa | Progetto che esplicita collegamenti con altre strategie di sviluppo locale alle quali il soggetto pubblico locale partecipa | Valutazione tradotta in punteggi, sulla solidità e pertinenza della strategia proposta nel quadro delle più ampie strategie di sviluppo poste in essere dal soggetto pubblico locale | 5 | |
Capacità del Progetto di produrre effetti concreti nel contesto locale in termini di: | Attivare stagioni diverse da quelle canoniche della montagna | Valutazione tradotta in punteggi, sui risultati attesi rispetto a ciascuno degli indicatori | 10 | |
Stimolare ed attrarre mercati diversi da quello di prossimità in particolare esteri | 5 | |||
Allestire servizi e proporre prodotti turistici per persone con bisogni speciali | 5 | |||
Favorire la transizione ad un turismo green e digitale | 5 | |||
Qualità degli interventi proposti | Sinergia e integrazione tra interventi | Valutazione tradotta in punteggi, per ciascuno degli indicatori | 5 | |
Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale | 5 |
Ambiti | Criteri | Indicatore | Metodo di valutazione | Punteggio max |
Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali -green deal | 5 | |||
Affidabilità dei progetti gestionali degli interventi | 5 | |||
Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi | 5 | |||
Caratteristiche del contesto | Caratteristiche della fruizione turistica | Previsioni di incremento delle presenze turistiche ad esclusione dei picchi stagionali ricorrenti per aree geografiche / destinazioni | 20 | |
Adesione al progetto dei Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in ente esponenziale | Presenza di patti di collaborazione che prevedano la partecipazione dei Cittadini Attivi | 5 | ||
Adesione al Progetto di partner privati i quali si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del partner privato | 10 |
Ambiti | Criteri | Indicatore | Metodo di valutazione | Punteggio max |
Grado di coinvolgimento di altri stakeholder nel Progetto | Presenza di accordi di rete già stipulati | Presenza di accordi di rete e già stipulati al momento di presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti | 5 |
6. Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione provvederà alla formazione degli elenchi definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell’ordine di graduatoria e tenendo in considerazione anche l’obiettivo di assicurare il riparto delle risorse per macro-area Centro-Nord (20%) e Mezzogiorno (80%).
7. La graduatoria di merito e gli elenchi predisposti dalla Commissione saranno quindi trasmessi da quest’ultima al Ministero del Turismo, che provvederà alla relativa approvazione con decreto ministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. La pubblicazione del decreto nei termini di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
Articolo 9 Spese Ammissibili
1. Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi oggetto del presente avviso, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, ivi incluse le spese per l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal soggetto attuatore, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
a. spese per la realizzazione di attività, servizi turistici, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;
b. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento;
c. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi;
d. costi di promozione e comunicazione;
e. investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità dell’offerta, anche mediante l’impiego di professionisti altamente specializzati, e per la costruzione di prodotti/pacchetti turistici integrati;
f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
g. spese per l’esecuzione di lavori funzionali ai punti precedenti;
h. spese per l’acquisto di beni/servizi;
i. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
j. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche;
k. costi relativi al rilascio dell’idonea garanzia fidejussoria/cauzione;
l. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
m. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
4. Non sono in ogni caso ammissibili:
a. le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
b. le spese che risultino già finanziate attraverso altre fonti di finanziamento pubbliche, salvo che la copertura finanziaria dell’intervento sia assicurata con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC;
c. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le medesime spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario;
d. gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
e. l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
x. xx xxxxxxx, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del soggetto attuatore;
g. le spese per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero del Turismo.
Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 3, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID, che il Ministero del Turismo metterà a disposizione a partire dal mese di agosto. Seguirà specifico avviso in cui verranno indicati il giorno a partire dal quale sarà possibile accedere alla Piattaforma e le relative modalità di accesso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
2. I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
3. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022.
4. Per ogni domanda di finanziamento identificata dal relativo codice rilasciato dal sistema, la Piattaforma consentirà di modificare, anche più volte, ma solo entro il termine di cui al precedente punto 3, i dati già inseriti e di presentare più volte la proposta, i documenti e le dichiarazioni allegate; ricorrendo detta ipotesi, sarà valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per
ultimi in ordine temporale. La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dalla Piattaforma. Allo scadere del termine indicato al precedente punto 3, la Piattaforma non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, differente da quella indicata nel presente articolo.
6. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta, devono essere caricati sulla Piattaforma muniti di firma digitale del legale rappresentante del Proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento (nonché, per i documenti e le dichiarazioni per i quali è espressamente previsto, anche dei legali rappresentanti dei singoli soggetti aggregati). In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.
7. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5, previo caricamento degli stessi sulla Piattaforma, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate.
8. Le domande di finanziamento non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso, saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Articolo 11 Regime di Aiuto di Stato
Rispetto ai progetti utilmente collocati nella graduatoria finale che risultino passibili di essere sottoposti a preventiva autorizzazione comunque denominata dell’Unione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, l’approvazione definitiva degli stessi e l’erogazione del contributo rimarranno condizionati alla positiva conclusione del procedimento autorizzatorio. Nel caso in cui il finanziamento di uno o più progetti risultasse incompatibile con il diritto eurounitario, si procederà, ove possibile, ad attribuire gli importi corrispondenti scorrendo l’ordine della graduatoria di merito.
Articolo 12
Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese
1. Le risorse assegnate a ciascun Progetto per la Montagna saranno erogate dal Ministero del Turismo direttamente a favore del Proponente a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, secondo le seguenti modalità:
a. prima erogazione in anticipazione nella misura non superiore al 10 % del totale del finanziamento complessivo concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione del contributo, previa presentazione, da parte del Proponente, di idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge per un importo pari a quello dell’anticipazione e per una durata pari a quella del finanziamento concesso;
b. n. quattro quote intermedie fino al raggiungimento del 90 % del totale del finanziamento complessivo concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c. erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto finanziato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa- contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica degli interventi e progetti previsti dal Progetto finanziato.
2. Il Ministero del Turismo, prima di procedere all’erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità della rendicontazione e della documentazione di cui al precedente punto, nonché degli atti relativi al Progetto finanziato e ai relativi interventi e progetti.
3. In ogni caso, non saranno considerate ammissibili le spese che risultino rimborsate a valere su altre fonti di finanziamento.
Articolo 13
Modalità di attuazione degli interventi e garanzia
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 4, il Progetto per la Montagna, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà essere interamente realizzato e completato entro il termine perentorio del 31/12/2025, pena la restituzione di tutte le somme già versate al Proponente. Nel caso di riduzione o modifica dell’intervento finanziato ai sensi del successivo art. 16 comma 1 e di suo completamento entro il termine del 31/12/2025, saranno ritenute ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla parte di intervento effettivamente realizzata.
2. I Proponenti il cui Progetto per la Montagna risulterà ammesso a finanziamento sono tenuti ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Avviso, nel Progetto ammesso a finanziamento.
3. Il Proponente dovrà inoltre trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento illustrativa del livello di conseguimento dei risultati prefissati.
4. Tutti gli interventi e i progetti previsti nel Progetto per la Montagna ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente esaminate.
5. Ai fini dell’erogazione del finanziamento il Proponente deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 20% dell'importo del finanziamento. La cauzione è prestata, a favore del Ministero del Turismo che potrà avvalersene nei limiti dell’importo massimo garantito, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Proponente che derivano dal progetto finanziato, dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del presente Avviso, della stabilità del progetto finanziato ai sensi dell’art. 17 del presente avviso e degli adempimenti previsti da tale articolo, del mancato completamento del progetto entro il termine del 31/12/2025 e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Ministero del Turismo può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Proponente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del progetto.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero del Turismo. La garanzia cessa di avere effetto solo al termine del periodo di stabilità di cui all’art. 17, comma 1. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza del Proponente dal Finanziamento e lo scorrimento della graduatoria.
Articolo 14 Modifiche dell’Avviso
1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del Turismo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/
Articolo 15
Modifiche del Progetto finanziato
1. Il soggetto proponente non può apportare modifiche al Progetto finanziato, agli interventi e/o ai singoli progetti ivi compresi, salvo quanto di seguito esposto.
2. Xxx il soggetto proponente intenda apportare modifiche di cui al punto 1, dovrà presentata formale domanda al Ministero del Turismo. La domanda potrà riguardare la riduzione dell’intervento finanziato. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione descrittiva delle modifiche richieste.
3. Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, il Ministero valuterà l’approvazione della modifica verificandone l’ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
- la modifica non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento o progetto interessato;
- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto finanziato;
- l’intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l’effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell’ammissione a finanziamento.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del Turismo potrà richiedere l’invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal Proponente entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
5. L’approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata al Proponente entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.
Articolo 16
Sanzioni (revoca del contributo e sospensione)
1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell’inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso.
3. Si potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi e/o progetti previsti nel Progetto finanziato;
b. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, del cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi.
4. Entro il 29/02/2024, il Ministero del Turismo effettuerà le verifiche dello stato di avanzamento conseguito al 31/12/2023 dai Progetti per la Montagna rispetto ai cronoprogrammi procedurali e di spesa previsti dalle proposte ammesse a finanziamento, in esito alle quali saranno assunti i conseguenti provvedimenti di revoca, ove ne ricorrano le condizioni.
5. Le modifiche dei progetti non tempestivamente comunicate al Ministero del Turismo o non approvate da quest’ultimo comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
6. Il Proponente è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.
7. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Proponente è tenuto a restituire al Ministero del Turismo le somme da quest’ultimo già erogate.
Articolo 17
Stabilità dei progetti/interventi
Il Progetto per la Montagna ammesso a finanziamento, così come i singoli interventi e progetti ivi previsti, pena il recupero del contributo finanziario accordato, devono avere un periodo di stabilità, variabile in funzione dell’intervento proposto, comunque non inferiore a 3 anni, nel quale i progetti, successivamente al loro completamento, non devono subire modifiche sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico;
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura, che alterino la funzionalità dell’infrastruttura al servizio oggetto di finanziamento o che determinino la cessazione dell’attività produttiva.
2. La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo a recuperare dal soggetto proponente e, in ipotesi di aggregazione da tutti i soggetti in solido, il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.
Articolo 18 Responsabile dell’Avviso
1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx (Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione).
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEO xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di “FAQ” sul sito web del Ministero.
Articolo 19 Tutela della privacy
1. Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i..
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 20 Controversie e foro competente
1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Articolo 21 Disposizioni finali e rinvio
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo.
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla relativa procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
L’Autorità Responsabile del PSC Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx (documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Xxxxxxx Xxxxxx 18.07.2022
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