AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI, CON EVENTUALE MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. E.R. 1275/2021 E 1925/2021.“APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER LA...
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI, CON EVENTUALE MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IN ESECUZIONE DELLA X.X.X. X.X. 0000/0000 E 1925/2021.“APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCSSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituto il Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.2020 ad oggetto: “Fondo Regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. ”Criteri di gestione dell’anno 2021” con la quale è stata avviata una prima sperimentazione per favorire la rinegoziazioni contrattuali;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1275 del 02.08.2021 ad oggetto: “Approvazione programma Regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione di contratti di locazione;
la Determinazione Dirigenziale 1266 del 15.09.2021 avente ad oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per concessione di contributi destinati alla rinegoziazione di contratti di locazione, anno 2021. In esecuzione della DGR E.R. 1275/2021;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1925 del 22.11.2021 ad oggetto: “Programma Regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione di contratti di locazione – DGR 1275/2021- Proroga e ridefinizione dei termini per l’anno 2022”;
la Determinazione Dirigenziale 1824 del 13.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso Pubblico per concessione di contributi destinati alla rinegoziazione di contratti di locazione, proroga per l’anno 2022. In esecuzione della DGR E.R. 1925/2021”;
1) Finalità
Il presente avviso pubblico intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, in particolare quelli incorsi in una contrazione del reddito, anche a causa della crisi economica originata dall'emergenza sanitaria covid-19.
2) Beneficiari
Conduttori aventi ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000,00 residenti nell'alloggio oggetto di rinegoziazione con contratto regolarmente registrato da almeno un anno. Il contributo è erogato una tantum al locatore.
3) Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo
La rinegoziazione può articolarsi nelle seguenti fattispecie:
3.1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)
La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a €. 800,00
Il contributo è pari:
X. Xxxxxx tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a €. 1.500,00;
B. Durata tra 12 e 18 mesi: contributo pari all’ 80% del mancato introito, comunque non superiore a
€. 2.500,00;
C. Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a €. 3.000,00;
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
3.2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)
Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad
€ 700,00.
Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.
4) Requisiti per l’accesso
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:
A1) Cittadinanza italiana; oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure:
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
B) Per il nucleo familiare del conduttore, ISEE ordinario o corrente in corso di validità al momento della domanda non superiore ad € 35.000,00.
C) Residenza nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione;
D) Contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno.
E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
5) Cause di esclusione dal contributo
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
- avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
6) Cumulabilità con altre misure e limiti al contributo
Il contributo regionale è cumulabile con il contributo statale derivante dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2021 Prot. 180139/2021.
Il contributo regionale per le rinegoziazioni avvenute ai sensi del paragrafo 5) nei Comuni ATA 2 ed aventi data antecedente al 6 settembre 20213, è limitato al 30% per i mesi di rinegoziazione afferenti all’anno 2021.
7) Vincoli per il locatore
Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Riccione – U..O. Assistenza e Casa:
- l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute;
- l’avvenuta erogazione, a proprio beneficio, del contributo statale di cui al precedente paragrafo 6). Il locatore si impegna altresì a non avviare procedure di sfratto per i 12 mesi successivi alla rinegoziazione, o per la durata della rinegoziazione stessa, qualora inferiore a 12 mesi.
8) Canone di Locazione
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
9) Presentazione della Domanda
La domanda di contributo può essere presentata dalla data di esecutività del presente avviso fino alla scadenza annuale del Programma regionale di cui alla DGR ER 1275, ovvero fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili, compilata unicamente su moduli scaricabili dal sito del Comune di Riccione o in distribuzione presso l’U.O. Assistenza e Casa del Comune di Riccione sito in xxx Xxxxxxxx 00 (xxxx Xxx Xxxxxxx) con le seguenti modalità:
1 Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; 2 Mail all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
3 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione sito in via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n° 2.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore, relativa ad una sola rinegoziazione. La domanda potrà eventualmente essere ripresentata successivamente alla scadenza della rinegoziazione precedente.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.
10 Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo verrà erogato dall’U.O. Assistenza e Casa del Comune di Riccione direttamente al proprietario dell’alloggio in un’unica soluzione, precisando che la liquidazione avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione.
11 Controlli
Il Comune effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
12 Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx