Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Opzione Sicura Luce
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Opzione Sicura Luce
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec linear@pec. xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura? |
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi: dolo dell’assicurato o dei familiari conviventi eventi naturali di carattere eccezionale laddove non sia oggettivamente possibile intervenire atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari o atti violenti con movente politico ai quali l’assicurato abbia partecipato azioni delittuose dell’assicurato eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell’abitazione interruzione della fornitura da parte degli enti erogatori corrosione, usura, gelo o stillicidio se gli impianti non sono a norma di legge o se sugli stessi non sono state effettuate le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore danni conseguenti a interventi di messa a norma dell’impianto |
Che cosa è assicurato? |
Linear mette a disposizione dell’assicurato, in caso di malfunzionamento dell’impianto luce dell’abitazione, le seguenti prestazioni di assistenza: Invio di un elettricista, in caso di mancata erogazione dell’energia elettrica provocata da uno dei seguenti casi di guasto: - all’impianto elettrico di distribuzione interna (compresi i danni causati da un fulmine) - al quadro elettrico - ad una presa elettrica - ad un portalampada - ad un interruttore - al salvavita fino ad un massimo di 2 interventi all’anno Pernottamento in albergo, per l’assicurato e i suoi familiari conviventi, se per effettuare l’intervento è necessario abbandonare l’abitazione, con un massimale di € 500 per evento. Linear presta per le predette prestazioni di assistenza fino all’importo massimo (c.d. “Massimale/Somma Assicurata”) di € 1.000 per evento |
Che cosa non è assicurato? |
Non sono assicurati: le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà gli aiuti alternativi se l’assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle prestazioni i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento di Linear dovuto all’intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile i danni da interruzione dell’attività, ovvero ai beni utilizzati o comunque sofferti nell’ambito dell’attività di natura professionale o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato di manutenzione ordinaria o straordinaria le eventuali spese sopravvenute in seguito all’ intervento degli organismi locali o nazionali di soccorso di emergenza le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assistenza gli interventi su elettrodomestici e apparecchi, impianti collettivi, cablaggio e qualsiasi elemento raccordato all’impianto fisso (antifurti, televisione, cablaggi telefonici, caldaie, boiler, fornelli, ecc.) le riparazioni e i ricambi relativi agli impianti domotici |
E’ una polizza collettiva ad adesione facoltativa stipulata da Alleanza luce & gas per conto dei propri clienti e in abbinamento al contratto di fornitura di energia elettrica su utenze domestiche, private o professionali, per la prestazione di un aiuto immediato all’assicurato in caso di guasto all’impianto luce.
Dove vale la copertura? |
🗸 Sei assicurato nei seguenti paesi: - Italia - Repubblica di San Marino - Città del Vaticano |
Che obblighi ho? |
- Al momento della sottoscrizione della proposta di adesione alla polizza collettiva (dall’assicurato) devono essere rilasciate dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono essere comunicati i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono far perdere all’assicurato del tutto o in parte il diritto alla prestazione di assistenza o far cessare l’assicurazione. - La contraente, inoltre, deve comunicare a Linear i contenuti delle singole adesioni degli assicurati e i pagamenti dei premi secondo tempi e modalità informatiche definite tra loro e trasmettere a Linear ogni altra informazione riguardante il contratto (disdette, variazioni, morosità, ecc.) |
Quando e come devo pagare? |
Il premio, comprensivo di imposte e tasse, si riferisce ad un periodo di assicurazione di un anno L’assicurato paga il premio, direttamente a favore di Alleanza luce & gas, delegata all’incasso da Linear, con addebito nella bolletta di fornitura di energia elettrica. Il premio viene corrisposto in via posticipata rispetto alla decorrenza della copertura assicurativa e verrà rateizzato nelle bollette secondo la periodicità di fatturazione concordata con Alleanza luce & gas e quindi avrà le medesime scadenze delle bollette. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
In relazione alle singole adesioni la copertura decorre : - per i nuovi clienti che sottoscrivono la proposta di adesione alla polizza collettiva contemporaneamente al contratto di fornitura energia elettrica: • qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia entro i primi 20 giorni del mese corrente, la data di effetto polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del mese successivo alla data di comunicazione della richiesta di attivazione (esempio: adesione comunicata il 05/09 effetto della polizza al 01/10). • qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia oltre il 20 del mese corrente, la data di effetto della polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del secondo mese successivo alla data di comunicazione della richiesta di attivazione (esempio: adesione comunicata il 21/09 effetto della polizza al 01/11). - per i clienti che hanno già un contratto con Alleanza luce & gas: • qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia entro i primi 20 giorni del mese corrente, la data di effetto polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del mese successivo alla data di comunicazione della richiesta di adesione (esempio: adesione comunicata il 05/09 effetto della polizza al 01/10). • qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia oltre il 20 del mese corrente, la data di effetto della polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del secondo mese successivo alla data di comunicazione della richiesta adesione (esempio: adesione comunicata il 21/09 effetto della polizza al 01/11). La copertura ha durata annuale, è tacitamente rinnovabile fino al raggiungimento di una durata complessiva di massimo 5 anni. Se l’assicurato non paga il premio, quindi la bolletta, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 20° giorno dopo la scadenza. La copertura verrà riattivata dalle 24 della data di pagamento. La polizza collettiva ha durata annuale con effetto dalle 24 del 15/11/2021 e scadenza alle 24 del 15/11/2022. Ad ogni scadenza sarà rinnovata tacitamente per altri 12 mesi dalla scadenza qui stabilita salvo disdetta di una delle parti da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. |
Come posso disdire la polizza? |
In relazione alla singola copertura, l’assicurato può disdire l’assicurazione, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale, mediante email, raccomandata, fax, inviata a Alleanza luce & gas sia per le utenze domestiche che per le utenze business agli indirizzi: fax 051/0000000 In relazione alla singola copertura può recedere in qualsiasi momento dall’assicurazione: - l’erede dell’assicurato in caso di decesso di quest’ultimo - l’assicurato in caso di revoca di autorizzazioni da parte delle Autorità regolamentari assicurative - l’assicurato in caso di sequestro o conisca da parte di Autorità dell’Abitazione. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Opzione Sicura Luce
Data: 07/2022 (Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile pubblicato)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’albo delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €132,9 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 100,9 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all’indirizzo hiips://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxx/Xxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2021, è pari a 73,4 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 33,1 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 124,8 milioni di euro e a 120,4 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 1,70 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,67 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa è assicurato?”. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato?”. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni nella sezione “Ci sono limiti alla copertura?”. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di Sinistro: In caso di guasto l’assicurato deve contattare immediatamente e prima di effettuare ogni intervento la Centrale Operativa di UnipolAssistance al numero 0116523225 attivo 24 ore su 24. La mancata denuncia avrà come conseguenza la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. | |
Assistenza diretta/ in convenzione: Non prevista dal presente prodotto |
Gestione da parte di altre imprese: Le prestazioni di assistenza vengono gestite dalla società “UnipolAssistance S.c.r.l.” corso Massimo D’Azeglio14, 00000 Xxxxxx, società non assicurativa. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione – diversi da quello relativo al pagamento del Premio - si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del C. C.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | Linear sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l’assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei massimali di spesa stabiliti dal contratto. Sono a carico dell’assicurato i costi eccedenti i massimali che devono essere pagati direttamente al soggetto che eroga la prestazione, o a Linear nel caso in cui li abbia anticipati per conto dell’assicurato. Se l’assicurato non accetta di pagare l’eccedenza, Linear eroga la prestazione solo nei limiti del massimale previsto in polizza. In alternativa, Linear rimborsa la spesa sostenuta dall’assicurato per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta ad UnipolAssistance, entro i limiti e i massimali previsti da ciascuna prestazione, entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti fiscali in originale che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa. Linear rimborsa le spese che l’Assicurato ha sostenuto soltanto se: - sono state precedentemente autorizzate dalla Struttura Organizzativa - sono conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità - l’assicurato non ha potuto richiedere subito l’assistenza per cause di forza maggiore - le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono a Linear di pagarle direttamente al fornitore incaricato. La Struttura Organizzativa fornisce all’assicurato tutte le indicazioni necessarie per avviare la pratica. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. | |
Rimborso | A seguito di ripensamento l’assicurato, se ha già pagato il premio, ha diritto alla restituzione entro 30 giorni dal giorno in cui Alleanza luce & gas e Linear hanno ricevuto la comunicazione del recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce”. | |
Sospensione | Non è prevista la sospensione della garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Se l’assicurato ha perfezionato la proposta di adesione alla polizza collettiva con tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, può esercitare il diritto di ripensamento entro 30 giorni mediante lettera raccomadata A/R inviata a Alleanza luce & gas o scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili sezione “Modificare la tua polizza”.La comunicazione di recesso può essere inviata a Alleanza luce & gas per iscritto scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili sezione “Modificare la tua polizza”. | |
Risoluzione | Se il contratto di fornitura di energia elettrica viene risolto per chiusura definitiva del POD: - a seguito di recesso del cliente dal contratto con Alleanza luce & gas - definita in via amministrativa da parte di Alleanza luce & gas per morosità del cliente la copertura assicurativa cessa dalla data di chiusura definitiva del POD o dalla data di comunicazione di recesso inviata da Alleanza luce & gas al cliente. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, titolari di un contratto di fornitura luce con Alleanza luce & gas su utenze domestiche, private o professionali, che intendono ottenere una prestazione di assistenza nel caso di guasto agli impianti luce per ristabilirne il funzionamento. |
Quali costi devo sostenere? | |
La provvigione media riconosciuta all’intermediario è pari al 29,5% del premio netto. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - tramite email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx - tramite fax al numero 000 0000000 Oppure utilizzando l’apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.Xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: www ivass it. I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo in talune materi, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria. |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie derivanti dal contratto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,
contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo
S.p.A. www unipol it.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
Indice dei contenuti
1. Norme che regolano il contratto in generale 1
Quando comincia la copertura e quando finisce 1
2. Opzione Sicura Luce – Prestazioni di assistenza 5
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear, Alleanza luce & gas S.p.A. e l’assicurato attribuiscono il seguente significato:
A
Abitazione | I locali, situati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, adibiti ad abitazione civile, comprese le dipendenze (cioè: cantine, box, rimesse e ripostigli, non intercomunicanti con l’abitazione), ai quali Alleanza luce & gas eroga la fornitura di energia elettrica all’impianto (utenza domestica) presente all’interno dei locali e oggetto di assistenza. L’indirizzo dell’abitazione è indicato nella proposta di adesione alla polizza collettiva ed è comunicato a Linear. Non sono assimilate alle utenze domestiche le abitazioni che fruiscono di una erogazione elettrica superiore ai 4 KW. |
Aggravamento del rischio | Variazione in senso peggiorativo delle dichiarazioni fornite dall’assicurato in fase di stipula della polizza, che aumenta le probabilità del verificarsi del rischio (es. variazione destinazione d’uso appartamento, erogazione elettrica superiore a 4 KW). Alleanza luce & gas e l'assicurato hanno l'obbligo di comunicarlo a Linear. |
Alleanza luce & gas | Alleanza luce & gas S.p.A. (di seguito Alleanza luce & gas), contraente della polizza collettiva, Sede Legale e domicilio fiscale: Castenaso frazione Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx, 00/0. Codice Fiscale 03386091205, P.IVA 03386091205. |
Attività professionali | Sono assimilati ad abitazione i locali ai quali Alleanza luce & gas fornisce la fornitura di energia all’impianto elettrico dove vengono svolte le seguenti attività (utenze business): agenti immobiliari, architetti, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, avvocati, agenti e broker assicurativi e finanziari, amministratori di condominio, consulenti, commercialisti, designer, ingegneri, geologi, geometri, interpreti e traduttori, investigatori privati, notai, organismi di mediazione e conciliazione, periti. Sono escluse le utenze che fruiscono di una erogazione elettrica superiore ai 4 KW. |
Attivazione della fornitura | Il primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica per i nuovi contratti. |
C | |
Centrale operativa UnipolAssistance | Parte della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance che riceve le richieste di assistenza, organizza l’erogazione delle prestazioni e ne eroga direttamente alcune. Sede Legale: xxx Xxxxxxx 00 Xxxxxx. Sede operativa: xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, 00 Xxxxxx. Telefono 0000000000 |
Chiusura definitiva POD | Disalimentazione definitiva del POD per recesso del cliente dal contratto con il fornitore, oppure stabilita in via amministrativa dal fornitore a causa della morosità del cliente. |
Cliente/Assicurato | La persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che ha sottoscritto un’offerta a mercato libero per la fornitura di energia elettrica con Alleanza luce & gas e ha aderito alla polizza collettiva contemporaneamente o dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica, regolarmente attivata, il cui nominativo o denominazione sociale sia stato comunicato nei termini e nelle modalità concordate con Linear. |
Contratto di fornitura | L’accordo stipulato tra il cliente e Alleanza luce & gas per la fornitura di energia elettrica. |
D | |
Domotica | Sistema di governo dell’impianto elettrico dell’abitazione che esegue le operazioni previste (accensione, spegnimento, regolazione, monitoraggio, governo della distribuzione di contenuti multimediali, ecc.) comunicando con la restante parte dell’impiantistica con protocolli di interconnessione. |
L | |
Linear | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, che presta l’assicurazione. |
M | |
Massimale | La somma massima, stabilita nella polizza, garantita da Linear in caso di sinistro. |
P | |
POD (Point of delivery / Punto di prelievo) | È un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. |
Polizza collettiva | Il contratto di assicurazione assistenza stipulato dalla contraente Alleanza luce & gas con Linear. |
Portalampada | Supporto cilindrico cavo in cui si avvita o si innesta la lampadina. |
Premio | La somma dovuta dall’assicurato a Linear tramite Alleanza luce & gas. |
Proposta di adesione alla polizza collettiva | Il documento contrattuale con il quale il cliente propone di aderire alla polizza collettiva. |
Prestazione di assistenza (o prestazione) | L’immediato aiuto che Xxxxxx mette a disposizione dell’assicurato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (indennizzo). |
S | |
Sinistro | Evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione. |
Stillicidio | Caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione in quanto il volume d’acqua non è intenso e non ha un flusso costante. |
Struttura Organizzativa | Il complesso di attività, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni altro presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance con Sede Legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00 e sede operativa in Torino, Corso Massimo D’Azeglio, 14, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza fornito da Linear. |
Switch out | L’operazione contrattuale con cui il cliente richiede il passaggio ad altro fornitore per il POD oggetto del contratto di fornitura di energia elettrica. |
NORME COMUNI
1. Norme che regolano il contratto in generale
1.1. Assicurati
Alleanza luce & gas ha stipulato con Linear una polizza collettiva per conto dei clienti/assicurati, per offrire loro una copertura assicurativa di assistenza in caso di guasti agli impianti luce, accessoria al contratto di fornitura di energia elettrica.
L’adesione all’assicurazione da parte dei clienti di Alleanza luce & gas è facoltativa e avviene su specifica richiesta di questi ultimi.
Il cliente di Alleanza luce & gas può aderire all’assicurazione solo se ha attivato un valido contratto di fornitura su utenza domestica di energia elettrica.
Non sono assimilate alle utenze domestiche le abitazioni che fruiscono di una erogazione elettrica superiore ai 4 KW.
1.2. Proposta di adesione alla polizza collettiva
Per attivare l’assicurazione è necessario che il cliente di Alleanza luce & gas sottoscriva la “proposta di adesione alla polizza collettiva”, seguendo le modalità definite dal processo di vendita che Alleanza luce & gas utilizza (rete fisica, web o vendita telefonica).
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della proposta di adesione, Alleanza luce & gas comunica per via informatica a Linear tutti i dati del cliente/assicurato.
Alleanza luce & gas è responsabile:
- della corretta raccolta della proposta di adesione debitamente sottoscritta
- della comunicazione a Linear dei dati degli assicurati.
Quando comincia la copertura e quando finisce
1.3. Durata della polizza collettiva
La polizza collettiva ha durata annuale con effetto dalle 24 del 15/11/2021 e scadenza alle 24 del 15/11/2022.
Ad ogni scadenza sarà rinnovata tacitamente per altri 12 mesi dalla scadenza qui stabilita, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
1.4. Decorrenza, durata e tacito rinnovo della copertura delle singole adesioni
1.4.1. Decorrenza della copertura
La copertura assicurativa della singola adesione, salvo diversa comunicazione da parte di Linear, decorre:
- per i nuovi clienti, che sottoscrivono la proposta di adesione alla polizza collettiva contemporaneamente al contratto di fornitura di energia elettrica:
• qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia entro i primi 20 giorni del mese corrente, la data di effetto polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del mese successivo alla data di comunicazione della richiesta di attivazione (esempio: adesione comunicata il 5/09 effetto della polizza al 01/10).
• Qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia oltre il 20 del mese corrente, la data di effetto della polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del secondo mese successivo alla data di comunicazione della richiesta di attivazione (esempio: adesione comunicata il 21/09 effetto della polizza al 01/11).
- per i clienti che hanno già un contratto con Alleanza luce & gas:
• qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia entro i primi 20 giorni del mese corrente, la data di effetto polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del mese successivo alla data di comunicazione della richiesta di adesione (esempio: adesione comunicata il 5/09, effetto della polizza al 01/10).
• Qualora l’adesione venga comunicata alla Compagnia oltre il 20 del mese corrente, la data di effetto della polizza sarà posta dalle ore 24 del 1° del secondo mese successivo alla data di comunicazione della richiesta adesione (esempio: adesione comunicata il 21/09, effetto della polizza al 01/11).
Linear comunica con SMS:
- la conferma dell’accettazione dell’adesione alla polizza collettiva e la data di effetto della copertura
- l’eventuale rifiuto dell’adesione
In assenza di comunicazione SMS da parte di Linear, la polizza non può ritenersi attivata ed il cliente dovrà rivolgersi ad Alleanza luce & gas ai riferimenti indicati nella pagina “Recapiti utili”.
La data di effetto della copertura della singola adesione deve comunque essere sempre antecedente alla scadenza della polizza collettiva
1.4.2. Durata della copertura
L’assicurazione relativa a ciascuna adesione ha durata di un anno dalla data di effetto della copertura comunicata da Linear all’assicurato.
In caso di mancato pagamento del premio o frazione del premio, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle 24.00 del 20° giorno dopo la relativa scadenza. La copertura verrà riattivata dalle ore 24.00 della data di pagamento.
1.4.3. Tacito rinnovo della copertura
1.5. Diritto di ripensamento dell’assicurato
Se il perfezionamento della singola proposta di adesione alla polizza collettiva avviene con tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, l’assicurato può recedere dalla stessa entro 30 giorni, mediante comunicazione inviata via email, fax o raccomandata a Alleanza luce & gas ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”. Se l’assicurato esercita il diritto di ripensamento e il premio è stato pagato, Linear entro 30 giorni rimborsa all’assicurato, tramite Alleanza luce & gas, l’importo del premio al netto delle imposte di legge, che non sono rimborsabili.
1.6. Disdetta e Recesso dell’assicurato e di Linear
1.6.1. Disdetta
Se l’assicurato decide di non voler rinnovare la copertura alla scadenza contrattuale, deve inviare a Alleanza luce & gas la disdetta relativa alla propria adesione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, con una comunicazione inviata via email, fax o raccomandata ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
Alleanza luce & gas comunica a Linear la disdetta ricevuta dall’assicurato e coordina ogni attività necessaria per interrompere l’addebito in bolletta delle rate relative ai premi non dovuti.
Linear può disdire l’assicurazione relativa alla singola adesione, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, inviando una raccomandata A/R o PEC o altra forma che garantisca che l’assicurato ne abbia conoscenza.
1.6.2. Recesso
Il recesso dall’assicurazione relativa alla singola adesione può essere effettuato in qualsiasi momento per i seguenti casi:
- morte dell’assicurato: il recesso può essere richiesto dall’erede dell’assicurato tramite un’autocertificazione oppure da Linear
- revoca di autorizzazioni da parte delle autorità regolamentari assicurative: il recesso può essere richiesto dall’assicurato o da Linear
- sequestro o confisca dell’abitazione da parte di autorità: il recesso può essere richiesto dall’assicurato o da Linear
L’assicurazione cessa dal mese successivo alla ricezione della richiesta di recesso dall’assicurazione
Le comunicazioni e l’eventuale documentazione devono essere inviate dall’assicurato/eredi via email, fax o raccomandata ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modificare la tua polizza”, mentre Linear può recedere dalla singola adesione inviando una raccomandata A/R o PEC o altra forma che garantisca che l’assicurato ne abbia conoscenza.
1.7. Risoluzione automatica dell’assicurazione
Se il contratto di fornitura di energia elettrica viene risolto per chiusura definitiva del POD:
- a seguito di recesso del cliente dal contratto con Alleanza luce & gas
- definita in via amministrativa da parte di Alleanza luce & gas per morosità del cliente
la copertura assicurativa cessa dalla data di chiusura definitiva del POD o dalla data di comunicazione di recesso inviata da Alleanza luce & gas al cliente.
1.8. Premio e modalità di pagamento
Per ciascun assicurato il premio annuo, comprese imposte e tasse, è di 74,76€ (12,46€ bimestrali oppure 6,23€ mensili).
L’assicurato paga il premio in via posticipata, rispetto alla decorrenza della copertura assicurativa, direttamente a favore di Alleanza luce & gas, delegata all’incasso da Linear, con addebito nella bolletta di Alleanza luce & gas.
Il premio annuo è frazionato in rate in base alla normale periodicità di fatturazione prevista nel contratto che Alleanza luce & gas ha sottoscritto con ogni cliente e con la cadenza temporale definita dal tipo di erogazione di energia elettrica nel corso del periodo di validità della singola copertura del cliente/assicurato.
La data di scadenza del pagamento del premio è la stessa della bolletta. In caso di mancato pagamento della bolletta e quindi del premio o frazione del premio, e conseguente sospensione dell’assicurazione Linear ha comunque diritto ad incassare il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso di validità.
In caso di risoluzione dell’assicurazione per mancato pagamento del premio, Linear comunica all’assicurato la data di cessazione dell’assicurazione con un sms.
1.9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Linear presta l’assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate da Alleanza luce & gas e dall’assicurato. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile.
In questo caso, se Alleanza luce & gas o l’assicurato rilasciano dichiarazioni erronee o incomplete, queste possono far perdere all’assicurato del tutto o in parte il diritto alla prestazione di assistenza e possono far cessare l’assicurazione1.
1.10. Aggravamento del rischio
Alleanza luce & gas e l’assicurato devono comunicare per iscritto a Linear ogni aggravamento del rischio rispetto al momento della sottoscrizione della proposta di adesione. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati da Linear possono far perdere del tutto o in parte il diritto alla prestazione, e possono far cessare l’assicurazione2.
1.11. Obblighi di Alleanza luce & gas
Alleanza luce & gas deve:
- consegnare il DIP e il DIP aggiuntivo prima che i clienti aderiscano alla polizza
- comunica e tramette a Linear i pagamenti dei premi secondo tempi e modalità informatiche definite tra le parti
- trasmettere a Linear ogni altra informazione riguardante il contratto (disdette, variazioni, morosità, ecc.)
1.12. Modifiche al contratto
Le eventuali modifiche o variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle parti.
1 Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2 Art. 1898 del Codice Civile
1.13. Variazioni dell’indirizzo dell’abitazione
Se l’assicurato vuole variare l’indirizzo dell’abitazione indicato nella proposta di adesione deve comunicarlo a Linear tramite Alleanza luce & gas con l’invio di una raccomandata A/R ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
Per procedere alla variazione è necessario chiudere il contratto di adesione alla polizza collettiva e sottoscrivere una nuova proposta di adesione relativa al nuovo indirizzo nel quale deve essere già attiva la fornitura di energia elettrica con Alleanza luce & gas intestata allo stesso cliente.
La cessazione degli effetti della precedente adesione alla polizza collettiva decorre:
- dalla data di ricezione della comunicazione di variazione dell’indirizzo dell’abitazione
- dalla data dell’avvenuta variazione dell’indirizzo dell’abitazione se la comunicazione è avvenuta successivamente
La mancata comunicazione della variazione comporterà la non operatività delle garanzie assicurative presso un’abitazione diversa da quella indicata dalla proposta di adesione.
Le prestazioni assicurative relative alla precedente adesione non verranno fornite in nessun caso su un’abitazione diversa da quella indicata dalla proposta di adesione.
1.14. Effetti sull’assicurazione delle variazioni al contratto di fornitura
Le variazioni sul contratto di fornitura producono automaticamente i seguenti effetti sulla copertura assicurativa:
In caso di: | la copertura: |
Switch out (variazione dell’ente erogatore) | Cessa |
Chiusura definitiva POD | Cessa |
Variazione dell’indirizzo dell’abitazione | Cessa |
Linear comunica la cessazione dell’assicurazione all’assicurato con sms.
1.15. Altre assicurazioni
Se per lo stesso rischio sono state stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve comunicarlo a tutti. Se l’assicurato con dolo non lo comunica, gli assicuratori non sono tenuti a fornire la prestazione di assistenza.
In caso di sinistro, l’assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori3, indicando a ciascuno i nomi degli altri.
1.16. Estensione territoriale
L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
1.17. Foro Competente
In caso di controversie tra Linear e l’assicurato il foro competente è quello del luogo di residenza dell’assicurato o del domicilio scelto dall’assicurato stesso nel territorio italiano. Per quanto non regolato da questo contratto vale la legge italiana. In caso di controversie tra Linear e Alleanza luce & gas il foro competente è quello di Bologna.
3 Art. 1913 del Codice Civile.
GARANZIA
2. Opzione Sicura Luce – Prestazioni di assistenza
2.1. Oggetto dell’assicurazione
Linear mette a disposizione dell’assicurato le prestazioni di assistenza in caso di malfunzionamento dell’impianto luce dell’abitazione se si verifica uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e le disposizioni in esse contenuti.
L’assicurazione copre fino a un massimo di 2 interventi complessivi annui.
2.1.1. Invio di un elettricista
in caso di mancata erogazione dell’energia elettrica provocata da uno dei seguenti casi di guasto:
- all’impianto elettrico di distribuzione interna (inclusi i danni provocati da fulmine)
- al quadro elettrico
- a una presa elettrica
- a un portalampada
- a un interruttore
- al salvavita (interruttore magnetotermico con o senza differenziale)
Linear, attraverso la Centrale Operativa di UnipolAssistance, invia all’abitazione un elettricista per effettuare le relative riparazioni (in relazione alla natura dell’intervento e ai relativi tempi di realizzazione, le riparazioni, in accordo con l’assicurato, possono essere prestate anche tenendo conto degli orari di attività dell’elettricista).
La riparazione consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento dell’impianto attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata.
Se per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto sono necessari pezzi di ricambio, questi sono scelti esclusivamente dall’elettricista e non sono necessariamente identici a quelli originariamente installati.
Al termine dell’intervento l’elettricista effettua una verifica dell’impianto (cd. check up dell’impianto).
Linear tiene a proprio carico i costi del diritto d’uscita, della manodopera, dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo fino a 1.000€ per evento.
2.1.2. Spese d’albergo
Qualora per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto sia necessario allontanare temporaneamente l’assicurato dall’abitazione per il tempo necessario a ristabilire le condizioni di abitabilità, Linear attraverso UnipolAssistance, organizza il pernottamento in albergo per l’assicurato e per i suoi familiari conviventi.
La prestazione non opera per i locali dove l’assicurato svolge l’attività professionale.
Linear tiene a proprio carico i costi dell’albergo per l’assicurato e per i suoi familiari conviventi, fino a 500€ per intervento; comunque la somma erogabile complessivamente, comprensiva anche delle spese di albergo, non può superare il massimale di 1.000€ per evento.
2.2. Delimitazioni
- Linear non risponde per danni conseguenti a un ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato
- Linear non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le prestazioni di assistenza, ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’assicurato e tale professionista
- Linear non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità
- Linear non riconosce rimborsi, né importi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti se non sono state autorizzate e organizzate dalla Struttura Organizzativa
- le prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso all’abitazione sono erogate solo in presenza dell’assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto
- se l’entità degli eventi coperti da questa polizza comportano l’intervento delle Autorità, le prestazioni di assistenza legate all’invio di professionisti o personale idoneo possono essere attivate solo in presenza di documentazione che attesta l’agibilità dell’abitazione
- eventuali eccedenze rispetto ai costi a carico di Linear devono essere pagate direttamente dall’assicurato.
2.3. Esclusioni
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole prestazioni di assistenza, le stesse non sono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza di:
- dolo o colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge
- eventi naturali eccezionali per intensità e delimitazione geografica (per esempio: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche) quando non è materialmente e oggettivamente possibile intervenire
- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che hanno movente politico e sociale e ai quali l’assicurato ha partecipato attivamente
- azioni delittuose compiute dall’assicurato
- eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell’abitazione (per esempio: impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento, cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’abitazione)
- interruzione della fornitura di elettricità, da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati solo da soggetti autorizzati da tali enti
- corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx
- non vengono fornite le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
- danni conseguenti a interventi di messa a norma dell’impianto Non sono fornite le prestazioni di assistenza che comportano:
- l’intervento su impianti per i quali l’Assicurato non è in grado di dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore
- l’intervento su elettrodomestici e apparecchi, impianti collettivi, cablaggio e qualsiasi elemento raccordato all’impianto fisso (antifurti, televisione, cablaggi telefonici, caldaie, boiler, fornelli, ecc.)
- le riparazioni e i ricambi relativi agli impianti domotici
- Il ripristino edile di parti dell’abitazione, interessate dall’intervento di assistenza, conseguente alla ricerca e alla risoluzione del guasto.
Se l’assistenza è fornita nei locali dove sono esercitate attività professionali, sono sempre esclusi gli indennizzi a qualsiasi titolo richiesti dall’assicurato per l’impossibilità di esercitare l’attività professionale nei locali assicurati, anche se l’impossibilità dipende da ritardi o impedimenti dovuti a fatto colposo, anche grave, del soggetto incaricato del servizio di assistenza.
2.3.1. Interventi di messa a norma dell’impianto
Sono esclusi gli interventi di messa a norma dell’impianto stesso.
Le prestazioni di assistenza sono garantite solo in presenza di regolare certificazione di “messa a norma” dell’impianto. La certificazione può essere richiesta in anticipo da chi fornisce l’assistenza.
Linear non è responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni in caso di assenza o indisponibilità del certificato di “messa a norma” dell’impianto.
2.4. Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa di UnipolAssistance, che:
- individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’assicurato in base alle informazioni che questi gli fornisce
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa In ogni caso, l’esecuzione della prestazione deve:
- non pregiudicare la sicurezza di persone e di beni
- implicare l’utilizzo delle risorse (conoscenze, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati da Unipol Assistance
- rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati da UnipolAssistance in situazioni analoghe
- rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti delle pubbliche autorità
- rispettare le norme, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza
La mancanza di uno di questi presupposti può rendere impossibile erogare la prestazione. In tal caso, l’assicurato ha comunque diritto a ottenere le altre prestazioni che la Centrale Operativa di UnipolAssistance ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.
Limiti di responsabilità
- non è dovuto alcun aiuto in alternativa, nemmeno come compensazione per quanto non goduto, se l’assicurato, per sua scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo in parte delle prestazioni.
- Linear non è responsabile per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità dello Stato nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita e imprevedibile. Linear non risponde di danni da interruzione dell’attività, o ai beni utilizzati o comunque sofferti nell’ambito dell’attività di natura professionale o commerciale a seguito di incidenti causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Linear non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso di emergenza e pertanto, salvo stipula contrattuale contraria, Linear non risponde di eventuali spese in seguito al loro intervento.
SINISTRI
3. SEZIONE SINISTRI
3.1. Come richiedere l’assistenza
Linear eroga le prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance:
- Sede legale: xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx
- Sede operativa: xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, 00 Xxxxxx
Linear può cambiare la Struttura Organizzativa, avvisando tempestivamente Alleanza luce & gas, e per il suo tramite gli assicurati, senza che siano modificate le prestazioni garantite.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve contattare sempre la Centrale Operativa di UnipolAssistance ai recapiti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare un sinistro e richiedere le prestazioni di assistenza” appena si verifica il fatto e prima di effettuare ogni intervento.
Se l’assicurato non rispetta quest’obbligo, a meno che non sia oggettivamente impossibile, perde il diritto alla prestazione di assistenza.
3.2. Obblighi dell’assicurato
Quando richiede le prestazioni di assistenza, l’assicurato deve fornire alla Centrale Operativa di UnipolAssistance:
- i propri dati identificativi per verificare il diritto alla prestazione (nome e cognome, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi del contratto...)
- tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare che l’evento si è verificato e le sue conseguenze e per individuare le prestazioni da erogare e i mezzi adeguati con cui fornirle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, denuncia presso le Autorità competenti...)
- un quadro preciso delle condizioni in cui la prestazione deve essere erogata
Inoltre, se l’assicurato non si rende disponibile per fare eseguire le riparazioni, perde il diritto alla prestazione.
3.3. Pagamento delle prestazioni
Xxxxxx sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l’assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei massimali di spesa stabiliti dal contratto. Sono a carico dell’assicurato i costi eccedenti i massimali che devono essere pagati direttamente al soggetto che eroga la prestazione, o a Linear nel caso in cui li abbia anticipati per conto dell’assicurato. Se l’assicurato non accetta di pagare l’eccedenza, Linear eroga la prestazione solo nei limiti del massimale previsto in polizza.
In alternativa, Linear rimborsa la spesa sostenuta dall’assicurato per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa di UnipolAssistance, entro i limiti e i massimali previsti da ciascuna prestazione, entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti fiscali in originale che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
Linear rimborsa le spese che l’Assicurato ha sostenuto soltanto se:
- sono state precedentemente autorizzate dalla Struttura Organizzativa
- sono conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità
- l’assicurato non ha potuto richiedere subito l’assistenza per cause di forza maggiore
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono a Linear di pagarle direttamente al fornitore incaricato
La Struttura Organizzativa fornisce all’assicurato tutte le indicazioni necessarie per avviare la pratica.
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