APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 95 DEL 29.09.2005
Allegato A) alla deliberazione Consigliare n. 45 del 26-11-2020 e composta da n. venti facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Xxxxxxxx D’Urso Xxxxxxxxx
REGOLAMENTO CASA RESIDENZA ANZIANI
COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 95 DEL 29.09.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 69 DEL 28.09.2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45 DEL 19.06.2008
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 30.04.2013
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. _3 DEL 26.02.2015
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45 DEL 26-11-2020
Sommario
ART . 1............................................................................................................................................................................
Principi generali e finalità ...............................................................................................................................................
ART . 2............................................................................................................................................................................
Requisiti e servizi ............................................................................................................................................................
ART . 3............................................................................................................................................................................
Ammissione dell’ospite in struttura.................................................................................................................................
ART . 4............................................................................................................................................................................
A.T.S. e Ricoveri temporanei ..........................................................................................................................................
ART . 5............................................................................................................................................................................
Graduatoria di accesso alla Casa Residenza Anziani comunale ......................................................................................
ART . 6 ...........................................................................................................................................................................
Graduatoria di accesso al posto contrattualizzato ART. 7
…………………………………………………………………………………………………………………
.
Rinuncia all’ingresso .......................................................................................................................................................
ART . 8............................................................................................................................................................................
Ammissione di ospiti non residenti
ART. 9.............................................................................................................................................................................
Permanenza dell’ospite in struttura .................................................................................................................................
ART . 10..........................................................................................................................................................................
Servizio mensa
ART . 11..........................................................................................................................................................................
Prestazioni sanitarie.........................................................................................................................................................
ART . 12
Accesso alla struttura da parte di parenti, amici e collaboratori ......................................................................................
ART . 13..........................................................................................................................................................................
Retta ................................................................................................................................................................................
ART . 14..........................................................................................................................................................................
Partecipazione dei parenti al pagamento della retta.........................................................................................................
ART . 15..........................................................................................................................................................................
Controlli ..........................................................................................................................................................................
ART . 16..........................................................................................................................................................................
Recuperi e rivalse ............................................................................................................................................................
ART . 17..........................................................................................................................................................................
Entrata in vigore ..............................................................................................................................................................
ART . 1
Principi generali e finalità
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le modalità organizzative del servizio Casa Residenza Anziani del Comune di Reggiolo. Ogni persona interessata ad usufruire della struttura riceverà una copia del regolamento allo scopo di far conoscere il servizio e le norme che lo disciplinano. Ogni utente e/o suo familiare dovrà, al momento dell’ingresso, sottoscrivere l’impegno di rispettare le norme inerenti il funzionamento della struttura.
2. Il Comune di Reggiolo raccoglie richieste e autorizza l’ammissione di anziani nella Casa Residenza Anziani Comunale nei termini previsti dalla seguente normativa:
− Legge Regionale 03 febbraio 1994, n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti” e ss.mm.ii.;
− Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
− Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. Mod.”;
− Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
− Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n.2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio” e successive modifiche e integrazioni.
I servizi resi dalla Casa Residenza Anziani comunale sono sviluppati nell’ambito del quadro di investimenti sociali realizzati per l’attuazione del Piano di Zona, con riferimento al sistema locale dei servizi sociali, delineato in base alla Legge n° 328/2000.
3. La Casa Residenza Anziani comunale è un servizio a carattere residenziale, garantisce un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare, di assistenza sanitaria di base e riabilitativa al fine di recuperare e mantenere tutte le capacità e le autonomie possibili degli ospiti, assicurando loro benessere psico-fisico. I servizi che vi sono previsti operano nel rispetto dell’autonomia individuale e della riservatezza personale e favoriscono la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita comunitaria. Favoriscono altresì i
rapporti con la realtà territoriale attivando dentro e fuori la struttura momenti di occasione e di incontro. Accolgono inoltre, riconoscendone il valore sociale, l’apporto del volontariato integrandolo nei propri programmi di intervento.
ART . 2
Requisiti e servizi
1. Il Comune di Reggiolo, per le ammissioni presso la Casa Residenza Anziani comunale, stabilisce i seguenti requisiti:
a) Anziani residenti a Reggiolo:
− che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o eccezionalmente al di sotto dei 65 anni, nel caso in cui non ci siano le condizioni per il mantenimento o domicilio o per il ricovero in strutture specializzate;
− che si trovino in condizione di non autosufficienza, fisica e/o psichica, certificata dall’ U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica) o dall’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale),
− per i quali non sia più possibile il mantenimento nel proprio ambiente familiare pur in presenza di potenziali autonomie fisiche - psichiche o anziani che non trovano l’adeguata risposta nella rete dei servizi del territorio.
b) Anziani residenti nei Comuni appartenenti all’Unione di Comuni Bassa Reggiana o nei Comuni limitrofi, limitatamente alla disponibilità dei posti letto e alla graduatoria vigente, aventi i requisiti di cui al precedente punto a) e alle disposizioni del successivo art. 7.
c) Per quanto concerne la residenza acquisita all’interno di una struttura socio assistenziale o socio sanitaria si fa riferimento all’art. 4 comma 4 della L.R. 2 del 12 Marzo 2003;
2. La Casa Residenza Anziani comunale, fornisce agli ospiti che entrano un complesso di prestazioni fra loro integrate, così articolate:
a) attività assistenziali dirette alla persona, intendendo per tale, la protezione e l’aiuto dell’anziano ospite in ogni momento della giornata per l’assolvimento di tutte le funzioni quotidiane come di seguito elencate:
- alzate e messa a letto pomeridiana/notturna
- l’igiene personale quotidiana
- aiuto e assistenza nel bagno;
- vestizione e cura dell’aspetto estetico dell’ospite;
- verifica e cura del corredo di ciascun ospite;
- aiuto nella somministrazione dei pasti;
- distribuzione vitto, bevande e somministrazione agli ospiti non autosufficienti, aiuto nell’alimentazione degli ospiti che ne abbiano necessità in sala o nelle stanze;
- deambulazione con accompagnamento in sala da pranzo, nei servizi igienici e in altri luoghi della struttura di anziani che ne abbiano la necessità;
- aiuto nello svolgimento di tutte le attività che lo stato di disagio rende difficoltoso o di impossibile realizzazione.
- Assistenza notturna
- pratiche varie ed altre necessità anche all’esterno della residenza. b) attività volte a favorire l’autosufficienza nell’attività giornaliera:
- aiuto per una corretta deambulazione all’interno e all’esterno della struttura;
- variazione posture come da prescrizione medica e infermieristica;
- accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo: mobilizzazione attiva e passiva degli ospiti allettati;
- scelta ed aiuto nell’uso di accorgimento o attrezzature per lavarsi, vestirsi, camminare, mangiare da soli;
- stimolazione a svolgere le attività quotidiane; c) Attività assistenziali indirette primarie:
- compilazione e aggiornamento sistema informativo, uso puntuale dei registri di consegna e degli altri strumenti in uso alla struttura per la conoscenza, l’aggiornamento e la circolazione delle informazioni;
- rilevazione dati;
- consegne, diuresi, scariche;
- incontri di programmazione individuali (PAI/BINA-FAR) e organizzativi (Coordinamenti);
d)Xxxxxxxx assistenziali indirette di supporto ai servizi:
- rifacimento letti e riordino armadi e comodini;
- cambio della biancheria del letto al bisogno e almeno una volta alla settimana;
- pulizia completa del letto (reti, coprimaterassi ecc.) una volta al mese;
- apparecchiatura tavoli, sparecchiatura e riordino sala mensa;
- rifornimento materiali al piano (carrello biancheria e carrelli materiale igienico sanitario);
- trasporto dei carrelli portavivande dalla cucina ai reparti e viceversa;
- pulizia ausili (padelle, carrozzine, smaltimento rifiuti);
e) Interventi igienico/sanitari di semplice attuazione, sotto il controllo del medico e/o degli infermieri:
- approvvigionamento dei prodotti farmaceutici prescritti dai medici;
- controllo nell’assunzione di farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni, su prescrizione medica;
- prevenzione delle piaghe da decubito (con uso corretto degli ausili, cambio delle posture e cura della dieta);
- collaborazione con il servizio infermieristico;
- accompagnamento dell’ospite per visite mediche;
- segnalazione tempestiva all’infermiere di qualunque sintomo che potrebbe essere indicativo di una patologia in atto;
f) Attività ricreativo- culturali e riabilitative: interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione dell’anziano:
- coinvolgimento dei parenti nelle attività di inserimento della struttura e di recupero dell’ospite;
- animazione e socializzazione;
- attività di mobilizzazione e riabilitazione (fisiatrica e fisioterapica).
g) Servizi di cura complementari:
- Barbiere;
- Pedicure;
- Parrucchiera.
L’assistenza dovrà essere garantita nel rispetto dei seguenti criteri:
a. l’alzata è da intendersi quotidiana, salvo diversa indicazione del medico o dell’infermiera;
b. l’igiene personale deve comprendere cura e attenzione nell’aspetto esteriore, il bagno completo va garantito almeno ogni 7 giorni o al bisogno;
c. la vestizione deve essere realizzata con indumenti personali degli ospiti
d. la consumazione del pasto deve avvenire possibilmente in condizioni da favorire la socializzazione con gli ospiti;
e. la mobilizzazione è da intendersi nel senso che gli ospiti devono essere alzati quotidianamente (xxxxxxx e pomeriggio) salvo diversa prescrizione medica contingente e fermo restando i programmi individuali che prevedano una mobilizzazione in senso riabilitativo;
f. le attività tutelari nei confronti degli ospiti (igiene personale, accompagnamento, cambio biancheria e presidi per incontinenti) devono essere effettuate secondo le necessità riscontrate individualmente:
g. l’intervento in caso di bisogno per la chiamata dei servizi sanitari e di pronto intervento deve essere tempestivo e immediato.
ART . 3
Ammissione dell’ospite in struttura
1. Presso il Servizio Sociale del Comune opera la “Responsabile del Caso”, cioè l’assistente sociale alla quale l’anziano e/o la sua famiglia si rivolgono per la domanda di ammissione. L’assistente sociale attiva l’istruttoria relativa all’ingresso alla Casa Residenza Anziani comunale:
− compilazione della domanda, con firma del richiedente;
− raccolta d’informazioni personali e sanitarie (tramite visita domiciliare);
− segnalazione all’Unità di Valutazione Geriatrica (composta da un medico geriatra, un’infermiera, un’assistente sociale), o all’Unità di Valutazione Multidimensionale (composta da un medico di medicina generale, un’infermiera e un’assistente sociale), per la Valutazione multidimensionale.
Se l’Unità di Valutazione Geriatrica o l’Unità di Valutazione Multidimensionale, verifica l’impossibilità del mantenimento dell’anziano al domicilio, questa unità di valutazione competente certifica la condizione di non- autosufficienza e si predispone un progetto assistenziale individuale che autorizza l’ingresso in Casa Residenza Anziani comunale.
Nel caso in cui non vi sia l’immediata disponibilità di posto in Casa Residenza Anziani comunale, la richiesta viene collocata in lista d’attesa. La Responsabile del Caso verifica la situazione secondo le modalità di cui al successivo art. 5 e nel momento in cui si renda disponibile un posto letto, comunica agli interessati (familiari e referente di struttura) la possibilità e le modalità per l’ingresso, trasmettendo alla struttura la documentazione contenente tutti gli elementi necessari all’ammissione e la valutazione predisposta dall’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) o dall’U.V.M..
Il Coordinatore di struttura e/o la RAA attuano le seguenti procedure d’ingresso entro 24 h dal ricevimento della documentazione:
❑ informazione ai familiari e all’ospite di tutte le regole di gestione e di vita comunitaria della Casa Residenza Anziani comunale.
❑ Illustrazione della disponibilità del posto, guida e visita alle camere e agli spazi comuni.
❑ Visita pre -ingresso e compilazione dell’apposita scheda (RAA e IP);
I familiari al momento dell’ingresso devono produrre i seguenti documenti dell’ospite:
❑ Documento d’identità personale;
❑ Fotocopia del codice fiscale;
❑ Fotocopia del verbale della commissione di prima istanza attestante la condizione d’invalidità;
❑ Tessera sanitaria in originale;
❑ Scheda socio- sanitaria e scheda terapia compilata dal medico di base.
❑ Indirizzi e numeri telefonici dei familiari;
❑ Individuazione del familiare referente;
❑ Copia dei documenti attestanti interdizione o inabilitazione;
I familiari devono altresì sottoscrivere al coordinatore della struttura il contratto di ingresso e l’impegno al pagamento mensile della retta.
2. La RAA, definito l’ingresso dell’ospite provvede a darne comunicazione all’Assistente sociale del Comune .Qualora si ravvisino situazioni tali per cui sia necessario ammettere alla Casa Residenza Anziani comunale un’ospite di sesso diverso dalla disponibilità del posto letto, la RAA attiva tutte le procedure necessarie per accogliere l’anziano/anziana, valutando le condizioni psicofisiche, sociali e relazionali degli ospiti che devono cambiare stanza e informando gli ospiti ed i parenti del cambiamento.
3. L’ammissione in Casa Residenza Anziani comunale non è da considerarsi a priori definitiva. Il modificarsi delle singole situazioni, il miglioramento delle condizioni di non autosufficienza psico-fisica, l’insorgere di una delle cause di incompatibilità con un presidio socio-assistenziale a carattere comunitario, oppure la domanda di dimissione dell’anziano e/o dei suoi familiari, possono determinare la dimissione dell’anziano dalla Casa Residenza Anziani comunale.
4. L’ammissione dell’anziano che al momento della domanda è già ospite definitivo di altra struttura protetta, senza progetto concordato con i servizi comunali, viene valutata tenendo conto delle particolari criticità personali, familiari e socioeconomiche
ART . 4
A.T.S. e Ricoveri temporanei
1. La Casa Residenza Anziani comunale mette a disposizione dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana un posto letto per le accoglienze temporanee di sollievo, ATS, che sono un’opportunità ed una risorsa per sostenere la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, così come disciplinato dal regolamento distrettuale.
2. La Casa Residenza Anziani comunale prevede altresì la possibilità di fare delle ammissioni con carattere di temporaneità solo qualora sussistano le seguenti condizioni:
− Esaurimento della graduatoria degli ammessi in modo permanente.
− Compatibilità con i criteri e requisiti determinati ai punti precedenti.
− Un programma socio- sanitario di rientro al proprio domicilio per una presenza di condizioni familiari, relazionali e sociali di sostegno.
− Presenza di una condizione di non autosufficienza temporanea:
3. Le ammissioni temporanee così definite avranno la durata massima di tre mesi rinnovabili in relazione alle condizioni di salute dell’utente.
4. Compatibilmente con la disponibilità del posto letto le ammissioni temporanee possono anche accogliere anziani residenti in altri Comuni dell’Unione Bassa Reggiana e Comuni limitrofi, come disciplinato dal successivo art. 7.
ART . 5
Graduatoria di accesso alla Casa Residenza Anziani comunale
1.Per l’ammissione in Casa Residenza Anziani comunale l’Assistente Sociale stila una graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi:
a) Gravità della non autosufficienza: (per il dato vd. la scheda B.I.N.A. home redatta dall’U.V.M.), espressa in centesimi: max 100 punti;
b) Bisogno infermieristico / sanitario – (si veda il nursing sanitario);
• intenso (gravi medicazioni, piaghe..): 10 punti;
• alto (piccole medicazioni, insulina..): 8 punti;
• medio (insulina..): 5 punti;
• minimo (terapia, controllo pressione): 2 punti;
c) Attività della vita quotidiana (si veda la B.I.N.A. home):
• totalmente indipendente: 0 punti;
• aiuto saltuario: 2 punti;
• aiuto necessario ma parziale: 5 punti;
• totalmente dipendente: 10 punti;
d) Disturbi cognitivi (se presenti i punti 4.3 o 4.4 della scheda B.I.N.A. home): 3 punti
e) Residenza a Reggiolo:
• meno di 2 anni: 2 punti;
• da 2 a 10 anni: 5 punti;
• più di 10 anni: 10 punti;
f) Figli:
• assenza di figli: 8 punti
• presenza di 1 figlio: 5 punti;
• presenza di 2 figli: 2 punti
• presenza di più di 3 figli: 0 punti
• assenza di rete familiare/non può contare su nessuno (come da punto 10.4 della B.I.N.A. home): 15 punti;
I punteggi di cui al punto f) non sono cumulabili tra loro.
g) Presenza di congiunti (coniuge e figli) con invalidità riconosciuta non inferiore al 67%:
10 punti;
h) Ospitalità in altra Casa Residenza Anziani privata con ingresso successivo alla formalizzazione della domanda presso la Casa Residenza Anziani comunale (quindi ad esclusione di coloro che rientrano nell’art. 3, comma 4): 1 punto ogni anno di permanenza.
i) Ospitalità, al momento della formalizzazione della domanda d’ingresso per la Casa Residenza Anziani comunale, in strutture temporanee a valenza distrettuale (R.S.A o N.S.D.): 5 punti.
Le dimissioni dalla struttura temporanea a valenza distrettuale (R.S.A. o N.S.D.) comporta l’automatica perdita di tale punteggio tranne che nel caso di dimissioni per ingresso nella casa residenza anziani comunale (CRA).
j) Permanenza nella graduatoria di accesso alla Casa Residenza Anziani comunale: 5 punti per ogni anno di permanenza
2. La somma di punteggio così risultante rappresenta il grado di priorità della domanda.
Ha priorità di rientro in Casa Residenza Anziani comunale l’anziano che, già ospite definitivo della Casa Residenza Anziani comunale, sia stato trasferito successivamente in strutture di ricovero temporanee a valenza distrettuale (R.S.A o N.S.D) e che, dopo parere dell’UVM, abbia i requisiti per rientrare in CRA comunale.
3. Ad eventuale parità di punteggio finale, la graduatoria dovrà tener conto:
a) Innanzitutto del maggior punteggio di cui al precedente punto 1 comma A (gravità della non autosufficienza);
b) A parità di punteggio di cui al precedente punto 1 comma A (gravità della non autosufficienza), il maggior punteggio di cui al precedente punto 1 comma E (Residenza);
c) A parità di punteggio di cui ai precedenti punti a) e b), della data di formalizzazione della domanda;
4. La graduatoria viene aggiornata dall’Assistente Sociale ad ogni nuova domanda.
5. Qualora un professionista socio sanitario che ha in carico l’anziano (medico, infermiere, assistente sociale, etc.) comunichi al servizio sociale comunale un cambiamento rilevante nelle
condizioni dell’anziano già in lista d’attesa, l’UVM/UVG provvederà alla rivalutazione dello stato funzionale dell’anziano. Tale rivalutazione potrà avere effetti anche sulla graduatoria per l’accesso alla Casa Residenza Anziani comunale.
Sarà cura dell’Assessore alle Politiche Sociali informare la Giunta delle variazioni apportate alla graduatoria.
In situazioni di particolare gravità o di emergenza sociale il Servizio, sentito l’Assessore, può decidere rispetto ai provvedimenti e agli interventi da attuare anche in deroga alla graduatoria.
ART . 6
Graduatoria di accesso al posto contrattualizzato
L’accesso al posto contrattualizzato verrà disciplinato attraverso la creazione di una graduatoria interna disciplinata sulla base delle date temporali di ingresso in Casa Residenza Anziani e sulla base della soglia reddituale di riferimento rilevata dall’Attestazione I.S.E.E.
I punteggi saranno pertanto così assegnati:
PERMANENZA TEMPORALE IN GRADUATORIA | PUNTI |
Minore o pari a 6 mesi | 1 |
Superiore a 6 mesi | 2 |
Superiore o pari ad 1 anno | 3 |
SOGLIA DI REDDITO ED INTEGRAZIONE RETTA | PUNTI |
Integrazione economica da parte del Comune | 7 |
Attestazione I.S.E.E. fino a € 12.000,00 | 5 |
Attestazione I.S.E.E. da 12.001,00 a € 18.000,00 | 3 |
Attestazione I.S.E.E. oltre € 18.000,00 | 1 |
In caso di parità di punteggio, si terrà conto del valore riportato in Attestazione I.S.E.E., documento che sarà richiesto agli ospiti al momento dell’ingresso in C.R.A..
ART . 7
Rinuncia all’ingresso
Al momento della comunicazione di disponibilità all’ingresso definitivo, il cittadino in graduatoria o il famigliare che ha presentato la domanda di accesso hanno la possibilità di rinunciare all’ingresso.
Tale rifiuto può essere esercitato 1 sola volta senza effetti sulla graduatoria.
Il Servizio, qualora ci fossero posti disponibili in Casa Residenza Anziani comunale, non ripropone al cittadino, che ha rifiutato l’ingresso definitivo, un nuovo ingresso prima di 90 giorni dalla rinuncia, salvo nel caso in cui si esaurisca la graduatoria.
Alla seconda rinuncia si perde il diritto di permanenza in graduatoria.
ART . 8
Ammissione di ospiti non residenti
In caso di disponibilità di posti, ed in assenza di residenti in lista di attesa, potranno essere valutate le richieste di inserimento di anziani residenti nei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e/o nei Comuni limitrofi secondo i seguenti criteri:
• La copertura dei posti vacanti non potrà essere superiore al 90% dei posti disponibili.
• La richiesta di ammissione alla Casa Residenza Anziani comunale deve pervenire dal servizio sociale del comune di residenza dell’anziano con il quale verrà concordato un progetto di inserimento della durata massima di tre mesi eventualmente rinnovabile previa verifica da parte degli operatori dei rispettivi servizi comunali.
• La non permanenza in un'altra Casa Residenza anziani.
• Presenza di un figlio o persona di riferimento nel Comune di Reggiolo.
Qualora siano presentate più domande di inserimento in Casa Residenza Anziani comunale provenienti da altri servizi comunali, la discriminante per la scelta nella priorità all’ammissione è rappresentata innanzitutto dall’appartenenza all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e secondariamente dalla data di arrivo della domanda.
Le tariffe vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
Nel caso di mancato pagamento della retta da parte dell’ospite o dei suoi familiari, il Comune di Reggiolo si rivarrà sul Comune di residenza ai sensi delle normative vigenti in materia.
ART. 9
Permanenza dell’ospite in struttura
1. Per ogni anziano inserito in Casa Residenza Anziani comunale viene predisposto il Piano Assistenziale individuale (PAI) ad opera della Raa, dell’Infermiere Professionale e delle altre figure professionali socio-sanitarie che sono coinvolte nella cura dell’anziano (medico, fisioterapista, Assistente Sociale, animatore, Osa tutor, familiare…) . Il Piano di Assistenza Individuale comprende:
• l’esplicitazione dei bisogni socio-sanitari;
• le azioni socio-assistenziali e socio sanitarie integrate;
• gli obiettivi da raggiungere con i relativi tempi;
• i risultati attesi;
• le verifiche programmate da effettuare;
• le firme dei compilatori;
2. L’ospite gode di ogni libertà di entrata e di uscita dalla struttura, salvo il rispetto degli orari dei pasti: è tuttavia fatto obbligo di comunicare le uscite. Il personale della Casa Residenza Anziani comunale non è responsabile dell’allontanamento degli ospiti in quanto, pur attivando ogni mezzo e ogni attenzione possibile nell’ambito assistenziale tutelare, non può adottare misure coercitive e limitative della libertà personale. Misure in tal senso potranno esser adottate solo dalle competenti autorità.
Se l’ospite desidera assentarsi per alcuni giorni (o i familiari lo richiedono), deve comunicare preventivamente, per iscritto al coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale, la data in cui intende lasciare la struttura e la data del rientro.
3. Gli ospiti possono condurre una normale vita di relazione in base alle varie propensioni e desideri, organizzando la vita nella Casa Residenza Anziani comunale in maniera tale da permettere, nei limiti strutturali esistenti, le migliori condizioni relazionali possibili nel reciproco rispetto delle persone e delle cose altrui. L’ospite può ricevere, negli spazi comuni e nella propria stanza, visite di familiari e di amici curando di non arrecare disturbo agli altri anziani.
5. Lo stesso rispetto che è dovuto agli altri ospiti ed al personale deve essere conferito alla struttura, ai mobili ed alle suppellettili.
6. L’anziano sarà ospitato in una stanza assegnata dalla Casa Residenza Anziani comunale da 2 o 3 posti letto, compatibilmente alle disponibilità dei posti. Per esigenze organizzative e di
relazione la R.A.A. ha la facoltà di trasferire l’ospite in un’altra stanza informandone preventivamente l’ospite e i familiari.
ART . 10
Servizio mensa
1. Agli ospiti della Casa Residenza Anziani comunale è assicurato un adeguato servizio mensa, con somministrazione di pasti per tre volte al giorno, in orari predefiniti.
2.È assolutamente vietato portare agli ospiti cibi, alimenti e bevande senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore/infermiere.
3.I pasti vengono di norma consumati nell’apposita sala da pranzo in modo collettivo, ritenendolo un momento di socializzazione e di incontro importante. In particolari condizioni di salute il pasto può essere consumato dall’assistito nella propria stanza.
4.Durante la somministrazione dei pasti l’accesso ai familiari nella sala da pranzo e nella stanza è consentito solo a coloro che devono aiutare il loro congiunto nell’assunzione dello stesso e deve essere concordato con la RAA e il coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale.
5.I pasti somministrati sono adeguati alle esigenze dell’anziano. Il menù viene stabilito dalla dietista dell’A.U.S.L sulla base di tabelle dietetiche concordate ed è esposto in bacheca.
6.Per gli ospiti che necessitano di diete particolari per motivi di salute si provvede, su indicazione del medico, alla somministrazione di idonea alimentazione.
ART . 11
Prestazioni sanitarie
1. In relazione ad esigenze organizzative, il Coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale, al momento dell’ingresso di un ospite, propone come medico di base quello operante all’interno della struttura in qualità di Coordinatore Sanitario della Casa Residenza Anziani comunale. E’ comunque fatta salva la possibilità, per l’ospite, di mantenere il proprio medico di base, scelto prima dell’entrata nella Casa Residenza Anziani comunale, che si occuperà, in collaborazione col medico coordinatore della struttura, della cura del proprio paziente.
2. Per gli ATS si fa riferimento al relativo Regolamento distrettuale.
3. L’ospite può richiedere, a sue spese, visite di altri medici di sua fiducia, concordandone gli orari con il Coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale o con la R.A.A..
4. Il Coordinatore Sanitario, che opera in struttura in accordo con la Direzione dell’A.U.S.L., può richiedere accertamenti o consulenze sanitarie necessarie per la tutela della salute della comunità.
5. Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso il ricorso alle strutture ed agli operatori dell’A.U.S.L. o dell’Azienda Ospedaliera competenti per il territorio.
6. Le prestazioni infermieristiche e/o fisioterapiche sono garantite dalla Casa Residenza Anziani comunale.
ART . 12
Accesso alla struttura da parte di parenti, amici e collaboratori
1.Riconoscendo le funzioni di utilità sociale del volontariato e della rete familiare, la struttura ne promuove l’apporto e l’utilizzo coordinato, tenendo conto delle finalità del servizio. In particolare vengono favorite e promosse alcune iniziative che coinvolgono la comunità al fine di mantenere legami stretti con la stessa. Le attività di volontariato sono da intendersi integrative e mai sostitutive di quelle erogate dal personale della struttura. Il coordinamento delle attività compete al coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale in accordo con il coordinatore del servizio anziani.
L’Amministrazione comunale ha predisposto un apposito albo di volontariato al quale possono iscriversi tutte le persone che intendono apportare il loro contributo per il buon funzionamento dei servizi comunali.
2. I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere alla struttura liberamente, nel rispetto della vita comunitaria ed in modo particolare evitando di intralciare l’andamento dei servizi e nel rispetto della privacy degli ospiti.
3. E’ vietato ai visitatori introdurre sigarette, alcolici, farmaci, senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore/infermiere.
4.L’assessore alle Politiche Sociali del Comune convoca, almeno una volta all’anno, i familiari in assemblea per un confronto, una verifica e un’informazione sui servizi erogati.
5. Per garantire la sicurezza e la tutela di tutti gli ospiti della Casa Residenza Anziani comunale, si richiede, da parte di tutti, il rispetto delle norme definite nel presente regolamento, che viene consegnato al momento dell’ingresso in struttura.
ART . 13
Retta
1. Le tariffe della Casa Residenza Anziani comunale vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Al momento delle formalizzazione della domanda il richiedente viene
informato sull’articolazione tariffaria. La retta e le modalità di pagamento vengono comunicate dal coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale che farà sottoscrivere il contratto e
l’impegno di spesa ai familiari referenti. Nella determinazione della retta trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento comunale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate (DPCM 159/2013) approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 2 del 26.02.2015.
2. Gli ospiti o chi per essi hanno l’obbligo di assumersi le spese relative alla retta di mantenimento, utilizzando a questo scopo tutti i loro proventi di qualsiasi natura.
Qualora l’ospite si trovasse nell’impossibilità di pagare la retta intera, lo stesso o chi per esso potrà presentare domanda di contributo al Servizio Sociale del Comune, secondo quanto definito dal Regolamento per la concessione di contributi e sussidi a persone fisiche.
3. L’Amministrazione si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa sui beni che pervenissero al ricoverato durante o dopo il ricovero, fino alla concorrenza della retta annuale in vigore a far tempo dal momento dell’ingresso. Le variazioni annuali di pensione, ovvero ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall’anziano, determinano l’aggiornamento automatico del contributo a carico dell’ospite.
4. Gli ospiti non autosufficienti o per conto loro i familiari sono invitati, qualora non ne siano già in possesso, ad avanzare ai competenti uffici, richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato, a titolo di contribuzione, fino alla copertura della intera retta di ricovero. L’ospite o il famigliare, al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono obbligati a darne immediata comunicazione scritta al Comune, che procederà a ricalcolare la retta.
ART . 14
Partecipazione dei parenti al pagamento della retta
1. L’esistenza di parenti chiamati solidamente ad intervenire in assistenza all’indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. I nuclei familiari, così definiti ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, dei figli legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, fratelli e delle sorelle e dei nipoti di assistiti indigenti, sono chiamati a intervenire solidamente in soccorso dei loro parenti ed affini per far loro concorrere il raggiungimento del Minimo Vitale così
determinato dall’Amministrazione Comunale. E’ compito del Servizio Sociale informare l’assistito e i parenti di tale obbligo e dei limiti che l’amministrazione Comunale pone nel proprio intervento.
Sulla base delle valutazioni socio- economiche il comune determina la misura dell’ intervento economico dei nuclei familiari come sopra individuati, così come definito dalla normativa vigente in materia.
3. Le eventuali e diverse determinazioni discrezionali dell’obbligo in materia verranno assunte dal Comune a seguito della valutazione socio- economica dei nuclei familiari chiamati in soccorso degli assistiti indigenti.
ART . 15
Controlli
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni. A tal fine potrà richiedere, ai sensi del DPCM 5 dicembre
2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, l’esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
ART . 16
Recuperi e rivalse
1. Qualora vengano accertati d’ufficio o dichiarati dall’assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l’Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell’effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l’assistito e/o i parenti, chiamati ad intervenire solidamente in soccorso di assistiti indigenti, con un impegno di
pagamento da sottoscriversi prima dell’erogazione del contributo stesso.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell’assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l’impegno, l’Amministrazione Comunale sospende l’erogazione del contributo. Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l’impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell’Ufficio Legale dell’Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui il ricoverato sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di abitazione, il Comune si riserva il diritto di insinuazione nell’asse ereditario sino a concorrenza delle somme erogate per l’onere del ricovero. A tal fine il ricoverando o chi ne fa le sue veci dovrà sottoscrivere una dichiarazione di debito all’atto del ricovero, e comunque prima dell’assunzione dell’impegno di spesa da parte dell’Ente. Tale dichiarazione potrà essere fatta valere al momento dell’apertura della successione secondo le modalità di cui agli artt. 495 e seguenti del Codice Civile.
ART . 17
Entrata in vigore
L’entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di approvazione in Consiglio Comunale e comporta l’abrogazione del precedente Regolamento della Casa Residenza Anziani comunale e l’aggiornamento della graduatoria vigente.