ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 394 del 15/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo quadro di collaborazione`` tra questo Istituto e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo quadro di collaborazione`` tra questo Istituto e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx (IZSLER) sono enti di diritto pubblico e costituiscono strutture di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiedono una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSVe e di IZSLER – tra l’altro – l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- in particolare all’art. 3 dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/03/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/04/2015, della Provincia di Trento n. 5 del 10/03/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19/05/2015) lettera b) è previsto “il
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servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; e alla lett. e) “il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria”;
- nell’ambito della sorveglianza sull’uso prudente degli antimicrobici l’IZSVe ha nel tempo investito risorse finalizzate a migliorare le metodologie di laboratorio atte a valutare l’efficacia degli antimicrobici impiegati negli animali domestici, uniformare le molecole antimicrobiche testate, e rendere semplici e fruibili i risultati attraverso una refertazione comprensibile;
- attualmente le sezioni diagnostiche dell’IZSVe forniscono, attraverso il metodo della concentrazione minima inibente, un servizio al Medico Veterinario prescrittore, finalizzato alla scelta consapevole dell’utilizzo degli antimicrobici contribuendo alla “stewardship” nella terapia antibiotica negli animali da reddito;
- tra i compiti di IZLSER riportati dall’Intesa interregionale ratificata con leggi della Regione Lombardia 24 luglio 2014 - n. 22 e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2014 n° 9 sono previsti all’ 2 lettera i) “l’erogazione del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi” e alla lettera j) “il supporto tecnico-scientifico e operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria”;
- le Sezioni Diagnostiche di IZSLER forniscono da sempre un supporto diagnostico al territorio in materia di eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffusive degli animali nell’ambito dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- IZSLER, nell’ambito della farmacosorveglianza, negli anni ha messo a punto il sistema per il calcolo del consumo di antimicrobici basato sulla Defined Daily Dose (DDDvet) al fine di individuare il reale consumo di antimicrobici nei singoli allevamenti e confrontare i risultati con le mediane nazionali, regionali e territoriali;
- presso IZSLER è stato istituito il Sistema informativo del Ministero della salute
«XxxxxxXxxx.xx», integrato nel portale «xxx.xxxxxxx.xx», quale strumento a disposizione delle Autorita competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l’attivita di autocontrollo e l’attivita di sorveglianza svolta dagli operatori e l’elaborazione delle stesse informazioni;
- nell’anno 2020, a seguito di una collaborazione avviata tra le sezioni diagnostiche IZSVe e IZSLER, che ha coinvolto principalmente le sedi di Brescia e Lodi, sono state uniformate le metodologie di valutazione “in vitro” della sensibilità agli antimicrobici sulla base dell’esperienza sviluppata dall’IZSVe e, nel contempo, sono state riviste le molecole antimicrobiche da testare, uniformandole tra i territori. A seguito di ciò, IZSVe ha anche svolto il ruolo di centrale di committenza per la fornitura del materiale consumabile da destinare alle sezioni diagnostiche di IZSVe e di altri IIZZSS coinvolti, incluso IZSLER. Questa attività ha quindi consentito di disporre di dati pienamente comparabili tra i laboratori dei due IIZZSS per gli specifici territori di competenza;
- nel 2020, nell’ambito della medesima collaborazione precedentemente citata, è stata avviato un percorso di standardizzazione dell’attività diagnostica con l’obiettivo di uniformare i
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protocolli e di consentire l’inserimento dei risultati in un sistema di Stewardship degli antimicrobici presente in Classyfarm nel rispetto dei sistemi informativi dei singoli Istituti;
- l’art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una collaborazione al fine di sviluppare singole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica e finalizzato al supporto ed alla gestione del dato informatico riguardante antibioticosensibilità per il sistema ClassyFarm.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e per regolamentare la reciproca collaborazione, le Parti hanno condiviso, per le vie brevi, lo schema di “ Accordo quadro di collaborazione”, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 190976/2022 il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della SCT1 - Verona e Vicenza -, in qualità di Referente scientifico delle attività oggetto della collaborazione, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla sottoscrizione della convenzione in parola.
In virtù di tale Accordo, in vigore dalla data di ultima sottoscrizione per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti, l’IZSVe e l’IZSLER si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi specificati all’art. 2 dell’Accordo quadro in parola.
La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 dell’accordo quadro potranno avere specifica concretizzazione anche tramite successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IZSLER e gli eventuali impegni di tipo economico.
L’attività di cui al presente atto non comporta spesa aggiuntiva in quanto svolta con mezzi e personale di cui l’Istituto si avvale nella contemporanea attività istituzionale.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
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1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di prendere atto che l’accordo di cui al punto che precede avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti;
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di assegnare al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, direttore della SCT1 Verona e Vicenza la responsabilità scientifica delle attività oggetto della collaborazione di competenza dell’Istituto;
5. di prendere atto che la collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 dell’accordo quadro potranno avere specifica concretizzazione anche tramite successive convenzioni attuative, che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IZSLER e gli eventuali impegni di tipo economico;
6. di dare atto, inoltre, che l’attività di cui al presente atto non comporta spesa aggiuntiva in quanto svolta con mezzi e personale di cui ci si avvale nella contemporanea attività istituzionale.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province
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Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di prendere atto che l’accordo di cui al punto che precede avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti;
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di assegnare al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, direttore della SCT1 Verona e Vicenza la responsabilità scientifica delle attività oggetto della collaborazione di competenza dell’Istituto;
5. di prendere atto che la collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 dell’accordo quadro potranno avere specifica concretizzazione anche tramite successive convenzioni attuative, che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IZSLER e gli eventuali impegni di tipo economico;
6. di dare atto, inoltre, che l’attività di cui al presente atto non comporta spesa aggiuntiva in quanto svolta con mezzi e personale di cui ci si avvale nella contemporanea attività istituzionale.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 del 15/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo quadro di collaborazione`` tra questo Istituto e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx
Pubblicata dal 15/12/2022 al 30/12/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'XXXXXX XXXXXXX “XXXXX XXXXXXXX”
E
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’ Xxxxxx Xxxxxxx - IZSLER con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 00284840170, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx nella persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la sua carica c/o la sede di Brescia, ( in seguito denominato “IZSLER e/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’ Xxxxxx Xxxxxxx)
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- l’IZSVe e IZSLER sono enti di diritto pubblico e costituiscono strutture di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiedono una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSVe e di IZSLER – tra l’altro – l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- in particolare all’art. 3 dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/03/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/04/2015, della Provincia di Trento n. 5 del 10/03/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19/05/2015) lettera b) è previsto “il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle
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zoonosi; e alla lett. e) “il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria”;
- nell’ambito della sorveglianza sull’uso prudente degli antimicrobici l’IZSVe ha nel tempo investito risorse finalizzate a migliorare le metodologie di laboratorio atte a valutare l’efficacia degli antimicrobici impiegati negli animali domestici, uniformare le molecole antimicrobiche testate, e rendere semplici e fruibili i risultati attraverso una refertazione comprensibile;
- attualmente le sezioni diagnostiche dell’IZSVe forniscono, attraverso il metodo della concentrazione minima inibente, un servizio al Medico Veterinario prescrittore, finalizzato alla scelta consapevole dell’utilizzo degli antimicrobici contribuendo alla “stewardship” nella terapia antibiotica negli animali da reddito;
- tra i compiti di IZLSER riportati dall’Intesa interregionale ratificata con leggi della Regione Lombardia 24 luglio 2014 - n. 22 e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2014 n° 9 sono previsti all’ 2 lettera i) “l’erogazione del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi” e alla lettera j) “il supporto tecnico-scientifico e operativo all’azione di farmaco- vigilanza veterinaria”;
- le Sezioni Diagnostiche di IZSLER forniscono da sempre un supporto diagnostico al territorio in materia di eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffusive degli animali nell’ambito dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- IZSLER nell’ambito della farmacosorveglianza negli anni ha messo a punto il sistema per il calcolo del consumo di antimicrobici basato sulla Defined Daily Dose (DDDvet) al fine di individuare il reale consumo di antimicrobici nei singoli allevamenti e confrontare i risultati con le mediane nazionali, regionali e territoriali;
- presso IZSLER è stato istituito il Sistema informativo del Ministero della salute
«XxxxxxXxxx.xx», integrato nel portale «xxx.xxxxxxx.xx», quale strumento a disposizione delle Autorità competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l’attività di autocontrollo e l’attività di sorveglianza svolta dagli operatori e l’elaborazione delle stesse informazioni;
- nell’anno 2020, a seguito di una collaborazione avviata tra le sezioni diagnostiche IZSVe e IZSLER, che ha coinvolto principalmente le sedi di Brescia e Lodi, sono state uniformate le metodologie di valutazione “in vitro” della sensibilità agli antimicrobici sulla base dell’esperienza sviluppata dall’IZSVe e, nel contempo, sono state riviste le molecole antimicrobiche da testare, uniformandole tra i territori. A seguito di ciò, IZSVe ha anche svolto il ruolo di centrale di committenza per la fornitura del materiale consumabile da destinare alle sezioni diagnostiche di IZSVe e di altri IIZZSS coinvolti, incluso IZSLER. Questa attività ha quindi consentito di disporre di dati pienamente comparabili tra i laboratori dei due IIZZSS per gli specifici territori di competenza;
- Nel 2020, nell’ambito della medesima collaborazione precedentemente citata, è stata avviato un percorso di standardizzazione dell’attività diagnostica con l’obiettivo di uniformare i protocolli e di consentire l’inserimento dei risultati in un sistema di Stewardship degli antimicrobici presente in Classyfarm nel rispetto dei sistemi informativi dei singoli Istituti;
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- l’art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della legge
n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una collaborazione al fine di sviluppare singole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica e finalizzato al supporto ed alla gestione del dato informatico riguardante antibioticosensibilità per il sistema ClassyFarm;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. OGGETTO
Le Parti, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di proseguire e migliorare le attività e lo scambio di conoscenza nell’ambito della diagnostica delle malattie degli animali e dello studio della sensibilità agli antimicrobici rilevata nei batteri patogeni degli animali. Inoltre, le parti considerano di interesse comune il proseguimento della collaborazione in merito alle attività avviate che hanno come obiettivo la “stewardship” degli antimicrobici negli animali per il sistema Classyfarm e che coinvolge gli aspetti diagnostici, di antimicrobico sensibilità e di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio benessere e biosicurezza così come previsto dal Decreto Legislativo n° 136 del 5 agosto 2022.
Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
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Le Parti s’impegnano altresì a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni alla propria Amministrazione.
ART. 3. CONVENZIONI ATTUATIVE
La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 potranno avere specifica concretizzazione anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx - IZSLER e gli eventuali impegni di tipo economico. Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell’ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università.
ART. 4. REFERENTI SCIENTIFICI
Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l’efficace coordinamento delle stesse, l’IZSVe individua quale Referente Scientifico il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Responsabile Struttura Complessa Territoriale 1 Verona e Vicenza); IZSLER individua quale Referente Scientifico il xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (Responsabile Struttura Complessa Sede Territoriale di Brescia).
L’eventuale sostituzione dei Referenti dovrà essere comunicata per iscritto tra le Parti
ART. 5. DURATA
Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da sottoscriversi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza, previa valutazione favorevole da parte dei competenti organi.
ART. 6. RISORSE FINANZIARIE
Il presente accordo quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza.
Le Parti - nell’ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.
ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie
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professionali, per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico dell’IZSLER e dell’IZSVe in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza presso il domicilio indicato all’art.18. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Ciascuna delle parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altra parte;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- informazione ed addestramento del personale dell’altro ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.
La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
ART. 8. UTILIZZO DEI DATI
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale/industriale in possesso alla data della stipula del presente accordo e il relativo uso che dovesse essere consentito all’altra parte nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale/industriale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della parte proprietaria e in conformità alle regole da quest’ultima indicate.
Le Parti si obbligano a osservare e a far osservare a tutto il personale coinvolto nell’esecuzione del presente Accordo il più stretto riserbo su informazioni, dati e documenti di carattere riservato di cui potranno venire a conoscenza nel corso della collaborazione.
Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. IZSVe e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx
- IZSLER potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso scritto dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le
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procedure atte alla protezione brevettuale dei dati. Ciascuna delle Parti disciplinerà autonomamente i rapporti intercorrenti fra la stessa e i propri dipendenti autori dell’ipotesi inventiva.
ART. 9. RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti in attuazione al presente accordo, salva diversa volontà delle Parti da accordarsi per iscritto.
ART. 10. INVALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle saranno sostituite di diritto dalle norme imperative di legge, salvo accordo scritto tra le Parti conforme alla normativa vigente.
ART. 11. CESSIONE DELL’ACCORDO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 12. NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 13. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere
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agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 15. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente tramite accordo scritto tra le Parti. Tutte le notifiche e/o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.
Per l’IZSVE: Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza; vialx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX)
XXC : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx,
Xxx XXXXXX: IZSLER - via Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
ART. 16. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana ed alle norme del codice civile, in quanto compatibili, a cui si rinvia.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.
ART. 17. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.
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Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Agenxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 x. 6069 del 17/01/2013. IZSLER si impegna a corrispondere al IZSVe - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
ART. 18. PATTO DI INTEGRITÀ
Le parti si impegnano a rispettare il Patto di Integrità adottato dall’IZSLER e allegato al presente Accordo (All. 1).
Le Parti dichiarano di aver preso visione e di accettare, nei limiti ad esse applicabili, i principi e le disposizioni dei relativi codici di comportamento e dei vigenti piani triennali di prevenzione alla corruzione e della trasparenza pubblicati sui rispettivi siti web.
Le parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui al capoverso precedente e dichiarano di essere consapevoli e accettare che la violazione dei detti principi può essere causa di risoluzione del presente Accordo.
Le Parti sono consapevoli e accettano che i dati relativi al presente Accordo possono essere comunicati o pubblicati ai sensi della vigente normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza applicabile alle Pubbliche Amministrazioni,
ART. 19. NEGOZIAZIONE
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
***
Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX - IZSLER
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
…………………………………………………..
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
…………………………………………..
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ALLEGATO 1
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'XXXXXX XXXXXXX “XXXXX XXXXXXXX”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
-------------------------------------
Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 00000000 – Fax 0000000000 – Email xxxx@xxxxxx.xx C.F. - X.XXX 00000000000
X. XXX XXXXX xx Xxxxxxx 00000
Xxa Xxxxxxx, 0
00000 XXXXXXX
Xxl. 000-00000
Fax: 000-0000000
PATTO DI INTEGRITA’ PER LA STIPULA E L’ESECUZIONE DI CONTRATTI
Articolo 1
1. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra l’IZSLER e l’altro Contraente nell’ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed esecuzione di qualsivoglia atto di natura negoziale (d’ora in avanti accordo).
2. Tale Xxxxx stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’IZSLER e i propri dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed il Contraente e i propri dipendenti/dirigenti/collaboratori/amministratori, dall’altro, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e favorendo prassi di correttezza e trasparenza.
Articolo 2
1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione dell’accordo, ciascuna parte:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto dell’accordo e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere un vantaggio di qualsivoglia natura;
1.3 si impegna a segnalare all’altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell’accordo;
1.4 si impegna a segnalare all’altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell’accordo;
1.5 si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato;
1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell’accordo;
1.7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nelle trattative per la stipula e nell’esecuzione dell’accordo, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di correttezza applicabili ai propri ai dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti.
Articolo 3
1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio.
2. La violazione del Patto comporta la risoluzione dell’accordo, fatta salva qualsiasi azione giudiziaria o risarcitoria.
Articolo 4
Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione dell’accordo.
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