Contratto di assicurazione CVT Ed. Agosto 2017
DARAG CVT soluzione concessionari
Contratto di assicurazione CVT Ed. Agosto 2017
Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Indice
Nota informativa
Premessa
Informazioni sull’Impresa di assicurazione Informazioni sul contratto
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Condizioni generali di assicurazione
Oggetto dell’assicurazione Rischi speciali (Total Base) Kasko
Infortuni del conducente Garanzia Assistenza
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
È on-line l’Area Clienti di DARAG Italia S.p.A., grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxx.xx
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Nota informativa
Edizione 08/2017
Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Informazioni sulla Società di assicurazione
a) Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx
00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86
n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.
b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2016) è pari ad € 54.793.565, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari ad € 43.900.000 e quella totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 10.893.565.
Il coefficiente di solvibilità (“Solvency II ratio”) pubblicato nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria relativa all’anno 2016 è pari al 153,64% e rappresenta il rapporto tra il totale dei
fondi propri disponibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (“SCR”) e il requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxxx.xx
per i dati riferiti alle successive annualità.
Informazioni sul contratto
c) Coperture assicurative offerte
Le coperture assicurative previste dal contratto riguardano:
- Il veicolo assicurato in polizza per i danni diretti che dovesse subire in caso di incendio e/o eventi atmosferici (Art. 20 e Art. 26), Furto o rapina del mezzo ivi compresi o meno Atti vandalici o Eventi sociopolitici (Art. 21, Art. 27 e Art. 28), le garanzie Rischi Speciali quali l’assicurazione Cristalli (Art. 31);
- Le lesioni che il conducente del veicolo dovesse subire in caso di incidente da lui provocato (Infortuni del conducente Art. 36);
Avvertenza. Il contratto prevede limitazio–
- Un aiuto immediato in seguito al verificarsi di un evento fortuito accaduto al veicolo assicurato quale l’intervento di un carro attrezzi, un’auto sostitutiva, ecc., con la garanzia Assistenza (Art. 47).
ni o sospensione delle coperture assicura– tive riguardo all’Estensione Territoriale della garanzia (Art. 1), all’aggravamento del rischio (Art. 2), al mancato o ritardato pagamento del premio (Art. 3), alla mancata comunicazione da parte del Contraente di variazioni del rischio (Art. 2), ed esclusioni specifiche riguardanti i rischi assicurati e
con specifico interesse relativamente alle
garanzie:
- Incendio, furto e rapina, rischi speciali disciplinate dall’Art. 32;
- Kasko disciplinata dall’Art. 35;
- Infortuni del conducente disciplinate dall’Art. 38;
- Assistenza, disciplinate dall’Art. 49;
- per le specifiche indicazione si rimanda ai rispettivi Articoli delle Condizioni generali di assicurazione sopraindicati.
Avvertenza. Per alcune tipologie di danno sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie (Art. 13, Art. 26, Art. 27, Art. 33, Art. 34, Art. 42). I limiti di indennizzo sono quelli relativi al valore del veicolo indicato in polizza, ai capitali assicurati - sempre indicati in polizza - o ai massimi risarcimenti previsti per le specifiche garanzie Rischi Speciali e Assistenza.
A titolo esemplificativo, nel caso del furto
di un veicolo assicurato per euro 10.000,00 (a) con uno scoperto del 10% del danno (b) con un minimo di euro 500,00 (c), verrà liquidato un importo di euro 9.000,00 ottenuto sottraendo all’importo assicurato (a) la percentuale di scoperto (b). Qualora invece il veicolo venisse ritrovato e i danni fossero quantificati in euro 4.000,00 verrà liquidato un importo di euro 3.500,00 ottenuto sottraendo alla quantificazione del danno il maggiore importo tra lo scoperto (b) – euro 400,00 – e il minimo (c) – euro 500,00.
Avvertenza. Si specifica che il contratto è stipulato SENZA tacito rinnovo alla sua scadenza.
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare
d) Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile (Art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione).
e) Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza. La mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessa– zione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile (Art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione).
A titolo esemplificativo si fa presente che il cambio della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo o del locatario in caso di contratti di leasing rappresenta un tipico caso di circostanza rilevante che potrebbe determinare la modificazione del rischio.
f) Premi
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o, per le polizze di durata pluriennale, con premio unico anticipato. I pagamenti devono essere effettuati presso l’Agenzia ove è assegnato il contratto.
g) Informativa in corso di contratto
Avvertenza. L’assicuratore per quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili e può quindi esercitare l’azione di rivalsa verso gli stessi.
h) Cessazione del contratto
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.
Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza.
i) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti da contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
l) Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 180 del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private - i contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
m) Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato alle seguenti imposte:
- il 2,5% per la garanzia Infortuni del conducente;
- il 10% per la garanzia Assistenza;
- il 13,5% per le garanzie Incendio, Furto, Rischi Speciali.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
n) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono rispettare gli obblighi indicati agli Artt. 13 e 14 delle Condizioni
relativamente al perito che il Contraente avrà nominato sono a Suo carico così come descritto all’Art. 15. Le procedure liquidative sono descritte in polizza agli Artt. 13, 15 e 16 delle Condizioni generali di assicurazione.
generali di assicurazione. Le spese peritali
Avvertenza. Le garanzie di Assistenza vengono fornite da Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx
- a cui lo Società ha affidato la gestione dei
sinistri, così come indicato all’Art. 47.
Avvertenza. Il sinistro va denunciato entro 3 giorni da quello in cui lo stesso si è verificato o da quello in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).
o) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia
S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
- fax n. 02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Qualora l’esponente non si ritenga sod- disfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas-
simo di quarantacinque giorni, potrà ri- volgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC ivass@ xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello pre- disposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della do- cumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impre- sa di assicurazione e dell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
Istituita con il decreto legislativo n.
28 del 4.3.2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella do- manda giudiziale in relazione ai con-
tratti assicurativi in generale e deve es- sere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Negoziazione Assistita
introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
- Conciliazione Paritetica
Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consu- matori.
Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla sezione servizi
- procedura di conciliazione per le con- troversie X.X.Xxxx, oppure il sito www. xxxxx.xx nella sezione per il consumato- re/conciliazione paritetica.
- Arbitrato e Perizia Contrattuale
Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni generali di assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET.
p) Arbitrato
Eventuali controversie tra le parti sulla valutazione del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto, così come previsto dall’Art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione.
Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
q) Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative
Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di DARAG Italia
S.p.A. (xxx.xxxxx.xx).
Glossario
Accessori
È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.
Agenzia Assiservice Sas Sede agenziale:
Xxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX)
C.F. e P. IVA 00000000000
tel. 0000000000, fax 0000000000
posta PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx numero verde 800220504
Sede Legale:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0/X, 00000 Xxxxxx
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento
Afflusso d’acqua in un luogo normalmente
asciutto non dovuto a fenomeno naturale.
Alluvione
Evento caratterizzato da accumulo di
materiale fluviale.
Antifurto satellitare o in radio frequenza L’antifurto satellitare è un’apparecchiatura in grado di dialogare con una centrale operativa. Detto antifurto, ai fini della determinazione degli scoperti, franchigie e premio di polizza, viene così classificato:
- Light, limitato alla localizzazione attraverso GSM (Global System for Mobile) e/o GPS (Global Position System) del veicolo e senza trasmissione automatica del segnale di allarme alla centrale operativa.
- Medium, limitato alla localizzazione attraverso GSM (Global System for Mobile) e/o GPS (Global Position System) attivato con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento) con sensore antisollevamento e blocco motore;
- High, localizzazione con connessione dati continua alla centrale operativa mediante GPRS (General Packet Radio Service) attivato con sistemi elettronici di riconoscimento (chiave elettronica e/o trasponder per avviamento), con sensore antisollevamento e blocco motore.
- Radio, localizzazione con trasmissione alla centrale operativa attraverso segnale in radio frequenza, attivato con chiave elettronica e/o trasponder per riconoscimento.
Antifurto meccanico
Dispositivo di sicurezza meccanico che inserito a veicolo fermo ne blocca una o più parti meccaniche.
Antifurto elettronico
Dispositivo di sicurezza che, in caso di mancato riconoscimento a mezzo di strumenti elettronici, agisce sul sistema di alimentazione del veicolo.
Apparecchi Fono-Audio-Visivi
Radio, Radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitari e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.
Assicurato
Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero
totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo
assicurato.
Per le altre garanzie, esclusa l’Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Bufere
Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 KM/H.
Beneficiario
Il soggetto, o i soggetti, che risultano essere eredi legittimi o testamentari del conducente del veicolo assicurato a cui la Società liquida l’indennizzo in caso di infortunio mortale. Termine riferito alla garanzia “Infortuni del conducente”.
Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Codice delle assicurazioni
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Contratto
Il documento in forza del quale la Società assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
CVT
Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicurato (come, per esempio, l’Incendio e il Furto).
Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto tra il valore a nuovo ed il valore commerciale al momento del sinistro; tale percentuale si ricava dal seguente rapporto: Valore a Nuovo - Valore Commerciale/Valore Nuovo.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia
Importo, espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Frana
Distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Furto
Azione compiuta da terzi, e disciplinata dall’Art. 624 del Codice Penale, diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.
Garage e/o rimessa
Area circoscritta lungo tutto il perimetro, sia pubblica che privata, il cui accesso sia protetto da adeguate chiusure e/o sorvegliato da personale addetto.
Grandine
Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.
Immobilizer
Sistema elettronico di avviamento del
veicolo tramite chiave codificata.
Inondazione
Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d’acqua dovuta a fenomeno naturale.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo
Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.
Infocar
Codice che identifica in modo univoco l’allestimento e le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi e usati.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.
Invalidità permanente
Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale la Società è
obbligata per ogni sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)
Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Regola proporzionale
Le garanzie assicurative prestate a valore intero prevedono l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 1907 del codice civile (regola proporzionale): qualora la somma assicurata sia inferiore al valore
commerciale del veicolo la Società ridurrà la valutazione del danno proporzionalmente alla differenza tra il valore commerciale e la somma assicurata. La regola proporzionale non sarà applicata se la differenza tra valore commerciale e somma assicurata rientra nei limiti del 5%.
Risarcimento
Somma che la Società è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi l’evento
dannoso.
Rivalsa
Azione esercitata dalla Società allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
Ricovero
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Relativamente alla garanzia di Infortuni del conducente, il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Scoperto
Parte percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, ferma restante l’indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il
quale è prestata la garanzia.
Società
DARAG Italia S.p.A.,
Sede e direzione generale:
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxx.xx
Smottamento
Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d’acqua.
Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di assicurazione predisposte dalla Società, in vigore al momento della stipulazione del contratto.
Tempesta
Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Tromba d’aria
Violenti vortici d’aria che giungono a toccare il suolo con la velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano
Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel
contratto di assicurazione.
Valore commerciale
Il valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali accessori, se assicurati, come risultante dalla media delle valutazioni riportate dalle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera).
Valore a nuovo
Il prezzo di listino indicato dalla casa costruttrice relativo al veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie delle quali si possa dimostrare
l’effettiva presenza sul veicolo; tale valore comprende l’IVA solamente per la parte fiscalmente non recuperabile dall’Assicurato. Resta inteso che qualora in fattura di acquisto del veicolo assicurato, il prezzo indicato sia inferiore a quello di listino, tale prezzo sarà considerato quale Valore a nuovo con l’esclusione della IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione).
DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Condizioni generali di assicurazione
Edizione 08/2017
Art. 1 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell’Unione Europea.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il Contraente e/o l’Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relativa a tali informazioni intervenute in corso di contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il premio di polizza viene presa in considerazione la residenza o la sede legale del Proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o il Contraente sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione
si applicherà quanto previsto dalla comma 2 del presente Articolo. In caso di cointestazione del veicolo assicurato, verrà considerato per il calcolo del premio di polizza, il soggetto che rappresenta il maggior rischio per l’Impresa.
Art. 3 - Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare quietanza. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l’agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4 - Rinnovo del contratto
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza. È facoltà delle parti manifestare la propria volontà di rinnovare il contratto stesso; in particolare l’Agenzia a cui è affidata la polizza, potrà, alla scadenza, informare il Contraente/Assicurato circa le eventuali nuove condizioni e il nuovo
premio di polizza relativo al rinnovo del contratto stesso.
Art. 5 - Disdetta del contratto
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
In presenza di contratto di durata plu– riennale, ciascuna delle parti può recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata.
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.
Art. 7 - Trasferimento di proprietà del veicolo,
distruzione, demolizione od esportazione del veicolo
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione del rischio seguito da distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.
In questi casi - atteso che il presente contratto è stipulato in convenzione - se il Contraente, o un suo familiare convivente, intendano assicurare un altro veicolo, purché quest’ultimo rientri tra quelli assicurabili dalla società, si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto e alla emissione di nuovo contratto con pagamento del relativo premio. In tutti gli altri casi non si darà luogo alla restituzione del premio o di parte di esso. Nel caso in cui il Contraente sia Persona Giuridica, si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto e alla emissione di nuovo contratto con
pagamento del relativo premio, solo nel caso in cui il nuovo veicolo, sia intestato alla stessa Persona Giuridica e sempre che il nuovo veicolo rientri tra quelli assicurabili dalla Società.
In caso di sinistro avvenuto successiva- mente a cambio di proprietà non comuni- cato del mezzo assicurato, non si procede- rà ad alcun risarcimento.
Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto o l’incendio del veicolo
In caso di furto, rapina o incendio che comporti la perdita totale del veicolo l’assicurazione cessa a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. In questo caso, atteso che la polizza è stipulata in convenzione, il premio pagato resta acquisito alla Società.
Art. 9 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Art. 10 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto se il Contraente:
- è Persona Fisica è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Contraente;
- è Persona Giuridica è competente l’autorità giudiziaria di Milano (ovvero ove ha sede la Società).
Art. 11 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
Art. 12 - Modalità di invio alla richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere inviata alla società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a mano, a mezzo telegramma, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La richiesta può essere inviata con le medesime modalità anche all’Agenzia Assiservice Sas. I riferimenti utili della Società e dell’Agenzia sono dettagliatamente riportati nel Glossario del presente Fascicolo informativo, alle rispettive voci.
Art. 13 - Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali e Kasko - Obblighi in caso di sinistro, modalità di denuncia
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Società, fatta eccezione per quelle di prima necessità.
L’inadempimento di tali obblighi può com- portare la perdita totale o parziale del dirit- to all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denun- cia all’Autorità competente, trasmettendo- ne copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana.
Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all’Assicurato il rilascio (con spese a carico dello stesso) dei seguenti documenti:
1) estratto cronologico del veicolo;
2) cancellazione al P.R.A. del veicolo;
3) procura speciale a vendere a favore della Società;
4) perdita di possesso del veicolo apposi- tamente annotata sul Certificato di Pro- prietà;
5) tutte le chiavi rilasciate dalla casa
costruttrice in dotazione al veicolo;
6) chiavi e/o dispositivi di avviamento degli antifurti elettronici e/o meccanici di riconoscimento e/o chiusura del veicolo, previsti dalla tipologia di antifurto installato;
7) se sul veicolo è installato un antifurto, copia del certificato di installazione corredata da idonea documentazione fiscale; in caso di antifurto con localizzazione satellitare copia dell’ultimo collaudo disponibile, della certificazione di operatività nonché dei tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l’evento se tale servizio è supportato dal tipo di antifurto satellitare installato;
8) fattura di acquisto del veicolo;
9) in caso di esistenza di vincolo o contratto di locazione finanziaria dichiarazione da parte della Società di leasing con le indicazioni del residuo credito e modalità di pagamento richieste oppure “liberatoria” del pagamento direttamente nei confronti del cliente;
10) documentazione riguardante la cancellazione di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà.
Qualora le chiavi del veicolo e/o altro dispositivo indicati ai punti 5) e 6) del presente articolo fossero stati smarriti l’Assicurato dovrà dare prova dell’avvenuta denuncia alle Autorità competenti in data antecedente al sinistro e di avere provveduto nei successivi cinque giorni
alla loro sostituzione.
La mancata consegna di anche uno solo dei dispositivi e dei documenti indicati ai punti 5), 6) e 7) potrà comportare la perdita del diritto all’indennizzo ma sarà applicato uno scoperto del 40% del valore commerciale del veicolo in luogo delle franchigie o scoperti applicabili previsti in polizza, appendici e/o Condizioni Speciali. Resta inteso che in caso di rapina non è dovuto la consegna della chiave del veicolo.
Art. 14 - Documentazioni supplementari
Considerando che il veicolo viene valutato in base al suo stato di normale usura, in caso si siano verificati sinistri stradali nei 24 mesi precedenti la data dell’evento, è facoltà della compagnia richiedere modello CAI, fattura e/o prova dell’avvenuta riparazione.
Nel caso di danno furto parziale con asportazione di parti del veicolo, a richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre la fattura d’acquisto del pezzo di ricambio o l’eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione veicoli.
Art. 15 - Valutazione dei danni e nomina periti
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’ammontare del’indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie così come risultante dalla media delle quotazioni riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera). Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità dell’indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà della Società di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all’Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l’acquisto avuto riguardo al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore ad oltre 10% del valore commerciale dello stesso al momento del
sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all’estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’iva ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell’indennizzo sia una Società di Leasing e l’importo assicurato sia comprensivo di IVA l’indennizzo liquidabile alla Società di leasing comprenderà anche l’ammontare dell’IVA solo nel caso di cessione del credito al locatario.
Sono esclusi i danni derivanti da privazione d’uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.
Non sono indennizzabili le spese per modi– ficazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti devono:
1) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13
- Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri.
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e
la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in ottemperanza a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinun- ciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazio- ne di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 16 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno con il Centro Servizi Liquidativi, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti di cui agli Artt. 13 e 14.
La Società ha l’obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l’esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.
Art. 17 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.
Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assi–
curato autorizza la Società a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l’indennizzo fosse stato parziale il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di polizza e si effettuerà il conguaglio con l’indennizzo precedentemente pagato.
Art. 18 - Infortuni del conducente
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari devono consentire alla Società le indagini o gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
Art. 19 - Criteri di indennizzabilità garanzia Infortuni
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale
di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità permanente.
Oggetto dell’assicurazione
Art. 20 - Incendio e scoppio
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio (purché non derivante da fatto doloso di terzi), fulmine o scoppio dell’impianto di alimentazione. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste.
Art. 21 - Furto e rapina
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto indicato in polizza, salvo diverse indicazioni risultanti da appendici contrattuali debitamente sottoscritte e allegate all’originale di polizza. Resta convenuto che lo scoperto e il relativo minimo, è a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altra Società.
La garanzia furto può essere prestata anche nella formula solo furto totale, in tal caso non si darà luogo ad indennizzo per danni parziali, a meno che detti danni non siano pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Art. 22 - Danni da scasso
La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati
riposti a bordo del veicolo stesso.
Art. 23 - Valutazione a nuovo
In caso di sinistro furto, rapina, incendio o scoppio avvenuto entro i dodici mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo, in qualsiasi paese essa sia avvenuta, la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d’uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
Art. 24 - Accessori del veicolo
Le garanzie sono operanti per gli accessori, nonché per l’impianto di alimentazione a gas metano o GPL, il gancio di traino, apparecchi-fono-audio-visivi e il sistema di antifurto, purché stabilmente fissati sul veicolo e ne sia comprovata l’esistenza.
Rischi speciali (Total Base) (Garanzia valida unicamente se richiamata in polizza)
Art. 25 - Ricorso terzi da incendio
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo, che sia indennizzabile ai sensi dell’Art. 20. La garanzia è operante:
- in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere coperti dall’assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall’Art. 129 del Codice delle assicurazioni;
- entro il limite di euro 100.000,00.
Art. 26 - Eventi naturali
La Società risarcisce i danni dovuti a bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frane, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d’aria, uragano, turbine di vento,
valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione ed eruzione vulcanica. Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; Tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
Art. 27 - Atti vandalici
La Società risarcisce, fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto e con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.
Art. 28 - Furto o incendio in occasione di manifestazioni di piazza
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto, rapina e incendio o scoppio verificatisi in occasione di manifestazione di piazza fermi restando gli eventuali scoperti o franchigia previsti.
Art. 29 - Rimborso spese di rimozione e parcheggio e documenti risarcimento furto
In caso di furto o rapina del veicolo iden– tificato in polizza, la Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 1.000,00 per anno assicurativo, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall’autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Inoltre, in caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, l’Impresa rimborserà fino ad un massimo di euro 200,00, per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per l’ottenimento da parte dell’assicurato dei documenti necessari al risarcimento (quali
ad esempio estratto cronologico, procura speciale a vendere).
Art. 30 - Danni al box di proprietà
La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’Assicurato o del Contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo.
Art. 31 - Cristalli
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul veicolo - con l’esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni sinistro con una franchigia di euro 75,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo dovuti a rigature, segnature e simili.
La franchigia non si considera operante se l’intervento viene effettuato presso un cen- tro convenzionato Carglass o Doctor Xxxxx.
Art. 32 - Esclusioni valide per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Xxxxxx speciali
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, è escluso l’inden– nizzo dei danni:
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
- da inquinamento dell’aria dell’acqua o del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi naturali così come definiti all’Art. 26, atti vandalici così come definiti all’Art. 27, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza così come definiti all’Art. 28, a meno che in polizza non sia espressamente richiamata la garanzia rischi speciali Total Base.
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatesi in connessione con
fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa
grave del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo
assicurato;
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’autocombustione del veicolo protetto da garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano);
- nel caso in cui Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia Società di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo.
Art. 33 - Veicolo incustodito
Se il veicolo assicurato è lasciato in area pubblica non destinata a Garage e/o Rimessa (come da Glossario) per oltre
60 ore consecutive, a una distanza di oltre 500 m dalla residenza/dimora dell’Assicurato la liquidazione del danno avverrà con l’applicazione di uno scoperto del 30% del valore commerciale al momento del sinistro.
Kasko
(Garanzia valida unicamente se
richiamata in polizza)
Art. 34 - Kasko
Oggetto della Garanzia
La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo, inclusi gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di: urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada. La garanzia è prestata con una applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari al 5% del Valore Assicurato e con il massimo risarcimento pari al 50% del Valore Commerciale al momento dell’evento/ sinistro con il limite di euro 10.000,00.
Art. 35 - Esclusioni Garanzia
Kasko
La garanzia non opera per i danni:
- atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti ed oggetti ad uso personale;
- da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi naturali così come definiti dall’Art. 26, atti vandalici cosi come definiti dall’Art. 27, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza cosi come definiti dall’Art. 28;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatesi in connessione con
fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari
o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida,dei trasportati, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;
- nel caso in cui il Contraente, proprieta- rio del veicolo assicurato o l’usufruttua- rio del mezzo, sia società di leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione in- debita da parte del Locatario del mezzo;
- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
- agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per l’asportazione degli stessi;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile;
- subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora circoli senza aver osservato la custodia stabilita dall’Art. 214 del Codice della Strada;
- qualora il veicolo al momento dell’e- vento/sinistro non risulti coperto da po- lizza RCA (Responsabilità Civile Auto);
- qualora il veicolo non sia in regola con le revisioni stabilite per legge;
- causati da vizi di costruzione del veicolo,
sia da parte della casa costrittrice del veicolo (ad esempio l’autocombustione del veicolo protetto dalla garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano);
- qualora per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato venga accertata la totale o parziale responsabilità della controparte, per cui vi è già ristoro totale o parziale dei danni subiti dalla garanzia RC Auto operante a prescindere dall’applicazione o non applicazione della procedura di risarcimento diretto ai sensi degli Artt. 149 e 150 della Legge e Relativo Regolamento;
- diretti ed indiretti causati dall’urto con animali domestici o selvatici.
Infortuni del conducente
(Garanzia valida unicamente se
richiamata in polizza)
Art. 36 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell’autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell’autovettura, durante la circolazione del mezzo. La garanzia copre il caso di Morte e Invalidità Permanente per i massimali contrattualmente previsti e, qualora indicato in polizza, una Diaria da ricovero in istituto di cura, se conseguente ad un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.
Si precisa che:
- Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;
giorni.
di ricovero e per un massimo di 100
viene corrisposta a partire dal 5° giorno
- La Diaria da ricovero in istituto di cura
Art. 37 - Estensione dell’assicurazione
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
- in conseguenza di imperizia, impru- denza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato;
- in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- In stato di malore od incoscienza.
Art. 38 - Esclusioni
deceleratrici, raggi X, ecc.).
nucleare, isotopi radioattivi, macchine
particelle atomiche (fissione e fusione
naturali o provocati, da accelerazione di
o assestamenti energetici dell’atomo,
j) per gli infortuni causati da trasformazioni
inondazioni, eruzioni vulcaniche;
rata, insurrezione, movimenti tellurici,
causati da guerra, anche se non dichia-
i) per gli infortuni subiti in occasione o
Art. 39 - Estensione territoriale
L’assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Pesi per i quali sia eventualmente prestata l’assicurazione obbligatoria.
Art. 40 - Morte
se la morte stessa si verifica
è dovuto
L’indennizzo per caso di morte
dal giorno dell’infortunio.
entro due anni
infortunio;
o cure mediche non resi necessari da
operazioni chirurgiche, accertamenti
h) per gli infortuni in conseguenza di
dall’Assicurato;
a delitti dolosi compiuti o tentati
g) per gli infortuni sofferti in relazione
prove;
partecipazione a corse, gare e relative
f) per gli infortuni verificatisi durante la
allucinogeni;
psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o
e) per gli infortuni causati dall’abuso di
causa o in stato di ubriachezza;
d) per gli infortuni subiti dal conducente a
o stati paranoidi;
schizofrenia, forme maniaco depressive
mentali: sindromi organiche cerebrali,
tossicomania o dalle seguenti infermità
di salute, siano affette da alcolismo,
dalla concreta valutazione dello stato
c) per le persone che, indipendentemente
in conformità alle norme vigenti;
b) se l’utilizzo del veicolo non è effettuato
delle disposizioni in vigore;
a) se il conducente non è abilitato a norma
L’assicurazione non è operante:
- anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo -
Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testa– mentaria o legittima. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 41 - Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolato
sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali elencate nell’allegato 1) del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modifiche intervenute sino alla data 30/06/2000, con rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell’allegato 1) di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nell’allegato 1) di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipenden– temente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Art. 42 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Art 43 - Diritto all’indennizzo
Il diritto all’indennizzo per invalidità per– manente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato ed offerto,
secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 44 - Diaria da ricovero in istituto di cura
La Società, in caso di ricovero in istituto di cura conseguente ad infortunio inden– nizzabile ai termini di polizza, corrisponde all’Assicurato a partire dal 5° giorno di ricovero, l’indennità giornaliera stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni. Il paga– mento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su prestazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
Art. 45 - Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni
Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società, presso la Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa
da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 46 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga– zione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Garanzia Assistenza (Garanzia valida unicamente se richiamata in polizza)
Art. 47 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si impegna a fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Art. 48 - Prestazioni al veicolo
Forma silver
Estensione territoriale: Italia.
- Traino in Italia. Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di
spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabile per il recupero del veicolo.
euro 150,00. Sono altresì escluse le
- Officina Mobile in Italia. Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti dan– neggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’intervento anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.
- Recupero in Italia del veicolo fuori strada. Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un
massimo di euro 300,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carco dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Forma gold
Estensione territoriale: Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione
- Traino. Qualora il veicolo abbia subito
purchè entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 in Italia e di euro 300,00 per sinistro accaduto all’estero. Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
un sinistro, ivi compreso la foratura del pneumatico, la perdita delle chiavi/rottura delle chiavi, mancanza/ errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato,
o deambulazione ridotta in tutto o in
parte in via permanente, può chiedere l’intervento anche in caso di necessità di montaggio di catene. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 160,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Recupero dl veicolo fuori strada. Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede
- Officina Mobile in Italia. Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro
- Demolizione del veicolo in Italia. Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Art. 103; D. Lgs n.
decadenza del diritto alla prestazione.
demolizione del veicolo, comporta la
di cui sopra o di altri necessari per la
La mancata produzione dei documenti
(fotocopia).
diverso dall’intestatario al P.R.A.
del veicolo, qualora questi sia
valido dell’incaricato alla consegna
- documento di riconoscimento
carta d’identità o equivalente);
dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia
- documento di riconoscimento valido
- codice fiscale (fotocopia);
cronologico rilasciato dal P.R.A.
suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto
- in caso di assenza di uno o più dei
- targhe autoveicolo;
di proprietà in originale;
- foglio complementare o certificato
- libretto di circolazione in originale;
seguente documentazione:
mento della consegna del veicolo, la
L’Assicurato deve produrre, al mo-
22 del 05/02/1997 Art. 046), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al
direttamente al loro pagamento.
dell’Assicurato che dovrà provvedere
deposito del veicolo rimangono a carico
Gli eventuali costi di
P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.
- Veicolo in sostituzione in Italia. Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre
to del contratto di noleggio. Tali spese
cedenza di spesa per il prolungamen-
facoltative, nonché ogni eventuale ec-
le franchigie relative alle assicurazioni
se per il carburante, i pedaggi in genere,
Restano a carico dell’Assicurato le spe-
totali.
in caso di Incendio/furto o rapina
- trenta giorni consecutivi per sinistro
o rapina tentati o parziali;
in caso di incidente, incendio, furto
- sette giorni consecutivi per sinistro
caso di guasto;
- tre giorni consecutivi per sinistro in
8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Società, un’autovettura di 1200 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di:
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia
potranno essere oggetto di deposito
cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo nel caso di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzio- ne, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
La seguente prestazione è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di resistenza dell’As- sicurato:
- Viaggio per il recupero del veicolo. Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica all’estero:
- Spese di rimessaggio. Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.
- Invio pezzi di ricambio. Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ri- cambio indispensabili al funzionamen-
to del veicolo ed occorrenti alla sua ri- parazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veico- li in particolare. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le even- tuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Le prestazioni non sono operanti per:
- pezzi non reperibili presso i conces– sionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale. Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.
Le spese relative ai diritti doganali, ai
costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a
proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 49 - Prestazioni alla persona
- Consulenza medica. Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
- Trasporto in autoambulanza in Ita- lia. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, neces- siti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulan- za, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 000 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx- xxxx (xxxxxx e ritorno).
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km
dal comune di residenza dell’Assicurato:
- Spese d’albergo. Qualora, in conse– guenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 euro per persona e per giorno con un limite di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Rientro dei passeggeri e prosecu- zione del viaggio. Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto,
incidente, furto tentato parziale o par- ziale, rapina tentata, sia rimasto immo- bilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Strut- tura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo al loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe econo- mica o ferroviario di prima classe,
oppure
Restano a carico dell’Assicurato le spe-
- un’autovettura ad uso privato di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 2 giorni.
se per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale ec- cedenza di spesa per il prolungamen- to del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Società terrà a proprio a carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Autista a disposizione. Qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idoneo, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso in Italia, presso il domicilio dell’Assicurato od altra località concordata con l’Assi– curato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione della persona indicata dall’Assicurato
stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo. Le spese sono a carico della Società. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
- Viaggio di un familiare. Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 750,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Rientro sanitario. Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati la Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate su posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
- Rientro con un familiare. Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro. La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
tenendo la Società a proprio carico le
- Rientro salma. Qualora, a seguito di incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia,
relative spese fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro, ancorchè siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Le seguenti prestazioni sono operanti
quando il sinistro si verifica all’estero:
- Anticipo spese di prima necessità. Qualora in conseguenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immedia– tamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
- Anticipo delle cauzioni penale e civile. In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’autorità, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
- Anticipo spese legali. In caso di fermo, di arresto o di minaccia di
arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.
- Interprete a disposizione. Qualora, in
caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Società a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.
Esclusione ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza previste dalle singole Sezioni
Fermo restando le esclusioni riportate nel- le singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:
1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di va- lidità della polizza.
2. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmo- sferici, aventi caratteristiche di cala- mità naturale o fenomeni di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, radia- zione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgi–
mento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell’Assicurato alla con- duzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paese che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o di fatto.
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’in- tervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conse- guenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origi- ne al diritto alla prestazione in confor- mità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. L’Assicurato libera dal segreto profes- sionale, relativamente ai sinistri for- manti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
8. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle pre- stazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove mo- mentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, pos- sa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione
della legge.
Assistenza” si applicano le disposizioni
te disciplinato nella presente “Sezione
11. Per tutto quanto non è espressamen-
legge.
a quanto previsto dal contratto o dalla
si accertino non essere dovute in base
ne delle prestazioni di assistenza, che
se sostenute in seguito all’effettuazio-
all’Assicurato la restituzione delle spe-
10. La Società si riserva il diritto di chiedere
prestazione.
Società assicuratrice che ha erogato la
li maggiori costi lui addebitati dalla
rimborso all’Assicurato degli eventua-
dizioni previste, esclusivamente quale
saranno operanti, nei limiti ed alle con-
se altra Società, le presenti prestazioni
di decadenza. Nel caso in cui attivas-
Società nel termine di tre giorni a pena
assicuratrice e specificatamente alla
que avviso del sinistro ad ogni Società
razione, è fatto obbligo di dare comun-
sottoscritti con altra Società di assicu-
mero risarcimento, in forza dei contratti
analoghe alle presenti, anche a titolo di
sicurato che godesse di prestazioni
all’Art. 1910 del Codice Civile, all’As-
9. A parziale deroga di quanto previsto
degli interessi al tasso legale corrente.
somma anticipata, anche l’ammontare
tale termine dovrà restituire, oltre alla
la data dell’anticipo stesso. Trascorso
somma anticipata entro 30 giorni dal-
to deve provvedere al rimborso della
Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezioni
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo:
Inter Partner Assistance S.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxx
al numero verde: 000.00.00.00
oppure al numero di Roma: 06 42.11.56.49
di ogni somma anticipata. L’Assicura- per chiamate dall’estero comporre il
prestazioni di assistenza che si accertino
seguente numero telefonico:
+39 06 42.11.56.49
oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x000 00 0000000
dall’estero).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita
- la targa del veicolo
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità a contattare la Struttura Organizzativa da parte dell’Assicurato (cause di forza maggiore) e/o nel caso in cui ci sia l’intervento delle forze dell’ordine e/o dei servizi pubblici di emergenza. Tali casi dovranno essere debitamente documentati in fase di richiesta rimborso (eventualmente corredati da verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di
Mod. EAT 324 - 08/2017
DARAG Italia S.p.A.
Sede e direzione generale
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxx@xxxxxxxxx.xx
DARAG Italia S.p.A. · Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 · Società soggetta a direzione e coordinamento di
DARAG Group Limited con sede a Malta.