DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL’ULTERIORE CAPACITA’ TRASMISSIVA DISPONIBILE IN AMBITO NAZIONALE AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 1031-BIS DELLA LEGGE 205/2017 E DELLA DELIBERA AGCOM 564/2020/CONS
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA
1. Ai sensi della delibera n.564/2020/CONS dell’Agcom, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201- 00144 Roma (di seguito Ministero) indice una procedura onerosa senza rilanci competitivi per l’assegnazione della capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e relative frequenze terrestri di cui all’articolo 1, comma 1031-bis della l. 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito Legge di Bilancio).
2. Ai fini della presente procedura valgono le definizioni di cui all’art. 1, comma 1 dell’Allegato A alla citata delibera Agcom.
3. Ai sensi della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/19/CONS sono destinate alla presente procedura le frequenze relative a 2 reti (multiplex) delle 12 reti DVB-T2 pianificate dal PNAF per il servizio televisivo nazionale, e la relativa capacità trasmissiva.
4. In applicazione del criterio di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 1031- bis della Legge di Bilancio (“assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex”), la presente procedura ha ad oggetto n. 4 lotti, ovvero 4 diritti d’uso delle frequenze generici, ciascuno con dimensione pari alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2.
5. Per diritti di uso generici si intendono diritti d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una rete pianificata dal PNAF.
6. Il responsabile del procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali.
7. Ai fini della presente procedura, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del supporto tecnico della Fondazione Xxx Xxxxxxx, come previsto dalla Convenzione quadro fra FUB e MISE del 16 maggio 2018, in attuazione delle previsioni dell’Art. 1 comma 1039 e comma 1042 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
2. SUDDIVISIONE IN LOTTI
1. La procedura avrà ad oggetto l’assegnazione di diritti d’uso di 4 distinti lotti suddivisi in tre categorie, denominate P1, P2 e P3. Alla categoria P1 afferisce un lotto; alla categoria P2 afferisce un lotto; alla categoria P3 afferiscono due lotti.
2. I lotti sono assegnati mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, articolata in tre distinte fasi, da effettuare separatamente in sequenza, secondo il seguente ordine: fase I per il lotto della categoria P1, fase II per il lotto della categoria P2 e fase III per i due lotti della categoria P3.
3. Il valore minimo (prezzo di riserva) per le offerte economiche presentate per ciascun lotto è il seguente:
Lotto P1 Euro 3.950.000,00 Lotto P2 Euro 3.950.000,00 Lotto P3.1 Euro 7.900.000,00 Lotto P3.2 Euro 7.900.000,00
4. Le offerte aggiudicatarie dei singoli lotti relativi ai diritti d’uso delle frequenze generici sono da intendersi a titolo di contributo per i diritti d’uso dello spettro radio ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, per l’intera durata dei diritti.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LIMITAZIONI
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori di rete in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che abbiano presentato una “segnalazione certificata di inizio di attività” al Ministero finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2.Sono altresì ammessi a partecipare gli operatori di rete riuniti in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), ovvero in consorzi o altre aggregazioni, nei limiti di cui al punto 3.12: in tal caso gli operatori di rete che partecipino congiuntamente devono impegnarsi, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ad assumere una forma giuridica stabile, compresa quella della società consortile, prima del rilascio dei diritti d’uso.
3.Nessun operatore può detenere, singolarmente o congiuntamente (mediante la stipula di un accordo commerciale o intesa con altro operatore), diritti d’uso delle frequenze (generici o specifici) ulteriori rispetto a quelli necessari per l’esercizio di 3 reti nazionali delle 12 pianificate dal PNAF in tecnologia DVB-T2 (cap).
0.Xx ragione di detto cap, sono introdotte le seguenti limitazioni alla partecipazione alla presente procedura:
a. i soggetti nuovi entranti e gli operatori di tipo A possono presentare offerte per tutti i lotti in gara afferenti alle categorie P1, P2 e P3. Per nuovo entrante si intende un soggetto che alla data di presentazione della domanda di partecipazione non è titolare di diritti d’uso di frequenze per l’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva terrestre in ambito nazionale. Per operatore di tipo A si intende un operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre, che, a seguito della procedura di conversione di cui alla delibera n.
129/19/CONS, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, risulta titolare, singolarmente, solo di un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2) o, congiuntamente, di un unico diritto d’uso di frequenze specifico per l’esercizio di una specifica rete nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificata dal PNAF;
b. gli operatori di tipo B possono presentare offerte per un solo lotto in gara, afferente alla categoria P3. Per operatore di tipo B si intende un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, che, a seguito della procedura di conversione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, risulta titolare di due diritti d’uso di frequenze specifici per l’esercizio di due specifiche reti nazionali in tecnologia DVB-T2 pianificate dal PNAF, nonché di un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2);
c. l’operatore di tipo C può presentare offerte per il lotto in gara afferente alla categoria P2 e per un lotto in gara afferente alla categoria P3. Per operatore di tipo C si intende l’operatore di rete di tipo B che ha promosso innanzi al Consiglio di Stato il giudizio definito con sentenza n. 5928/2018 del 16 ottobre 2018 (Persidera S.p.A.).
5. Non sono considerati soggetti nuovi entranti i soggetti che:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore di tipo A, ovvero su un operatore di tipo B, ovvero sull’operatore di tipo C;
b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un operatore di tipo A, ovvero di un operatore di tipo B, ovvero dell’operatore di tipo C;
c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, in via diretta o indiretta, anche congiuntamente, un operatore di tipo A, ovvero un operatore di tipo B, ovvero l’operatore di tipo C.
6. Sono equiparati ad un operatore di tipo A, ovvero ad un operatore di tipo B, ovvero all’operatore di tipo C i soggetti che:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su tali soggetti;
b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di tali soggetti;
c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, in via diretta o indiretta, anche congiuntamente, tali soggetti.
7. Ai fini di quanto definito ai punti 5 e 6, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177 del 2005, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.
8. La valutazione del cap per ciascun partecipante, è effettuata in corso di svolgimento della procedura, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 10 del presente disciplinare.
9. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento i soggetti che:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;
b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;
c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, in via diretta o indiretta, anche congiuntamente, un altro partecipante.
10. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 9 vale la definizione di controllo di cui al precedente punto 7.
11. Ciascun partecipante in forma singola o associata deve presentare una specifica domanda di partecipazione per ciascuno dei lotti cui concorre.
12. I soggetti che presentano più domande di partecipazione devono avere e conservare la stessa forma societaria, e, in caso di partecipazione in forma associata, mantenere la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all’assegnazione dei relativi diritti d’uso.
13. Ciascun partecipante in forma singola o associata può presentare una sola domanda per ciascuno dei lotti in gara. Con riferimento ai lotti della categoria P3, gli operatori esistenti di tipo B e l’operatore di tipo C possono presentare una sola domanda.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
0.Xx domanda di partecipazione alla procedura, ed i relativi allegati, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx, in cui sono fornite le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.
0.Xx domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste nell’ambito della procedura informatizzata, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e deve essere corredata da ogni altra documentazione ed informazione richieste ai fini della sua validità.
3.Sono allegate alla domanda di partecipazione secondo le modalità definite dalla procedura informatizzata, l’offerta tecnica, e l’offerta economica, relative al lotto per la cui aggiudicazione il soggetto ha chiesto di partecipare. Alla domanda deve altresì essere allegata a pena di decadenza, una dichiarazione di impegno da parte dell’aggiudicatario a corrispondere l’importo dei contributi dovuti per i diritti d’uso delle frequenze che saranno successivamente determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
4.I soggetti partecipanti sono tenuti a costituire, per ogni domanda di partecipazione, e a pena di esclusione, un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della corretta partecipazione alla procedura, secondo le modalità indicate nel paragrafo 5 pari al 50% del prezzo di riserva del lotto cui si concorre.
0.Xx domanda, l’offerta tecnica ed economica, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
0.Xx domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, vengono sottoposte a cifratura prima di essere memorizzate nel sistema informatico di acquisizione. Tale operazione assicura la segretezza delle informazioni presenti nella domanda, che verranno rivelate solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.
7. Il sistema informatico di acquisizione, successivamente alla sottomissione della domanda e dei relativi allegati, invia una PEC all'indirizzo di posta certificata indicato dal partecipante in fase di registrazione, allegando la ricevuta elettronica che attesta la presa in carico della domanda tramite l'assegnazione di un codice univoco di identificazione.
8. Nel caso di presentazione di più domande di partecipazione e relativi allegati da parte del medesimo soggetto per il medesimo lotto, ai fini della valutazione, la Commissione prenderà in esame solo la domanda pervenuta per ultima in ordine temporale.
9. Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate tramite la piattaforma ovvero tramite PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx fino alla scadenza del settimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso di gara.
10. Non saranno fornite risposte a richieste formulate con modalità diverse da quelle previste nel precedente paragrafo 5.9, o che siano pervenute oltre il termine ivi previsto.
11. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese ai singoli richiedenti a mezzo PEC, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei quesiti. Le risposte saranno, altresì, contestualmente rese pubbliche, fermo restando l’anonimato del richiedente, sulla piattaforma e sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx. I chiarimenti e le interpretazioni fornite dal Ministero costituiscono parte integrante dell’Avviso di gara e del presente Disciplinare.
5. DEPOSITO CAUZIONALE
0.Xx deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno
precedente a quello della costituzione del deposito e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).
0.Xx alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta e dovranno, altresì, contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di avere preso integralmente conoscenza del bando. Un fac-simile di modello di fideiussione bancaria è allegato al presente disciplinare come allegato E
3. Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro 6 -mesi dalla conclusione della procedura, oppure a seguito dell’esclusione per le società non ammesse alla gara.
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.I soggetti partecipanti alla procedura devono dichiarare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione:
a) identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo posta elettronica certificata;
b) la persona di riferimento per la presente procedura con l’indicazione della qualifica e dei recapiti (telefono, indirizzo email);
c) indicazione del lotto cui si riferisce la domanda di partecipazione;
d) gli estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisiva, di cui all’articolo 25 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione elettronica, ovvero, solo per i soggetti nuovi entranti, copia della richiesta effettuata al fine dell’ottenimento della relativa autorizzazione corredata da attestazione dell’avvenuta ricezione della stessa da parte del Ministero;
e) qualificazione del soggetto partecipante quale operatore di tipo A. B o C ai sensi della Delibera 564/20/CONS dell’AGCOM, nonché del paragrafo
3.4 del presente disciplinare;
f) l’identificativo della rete e la banda (VHF/UHF) delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale per l’esercizio di reti pianificate dal PNAF approvato con Delibera 39/19/CONS dei cui diritti d’uso l’operatore è titolare singolarmente, ovvero congiuntamente mediante la stipula di un accordo commerciale o intesa con altro operatore;
g) con riferimento al soggetto partecipante, i soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del paragrafo 3.9 del presente
disciplinare, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo;
h) l’insussistenza delle seguenti condizioni di esclusione:
- che l’operatore sia destinatario di una dichiarazione di fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria dell’esercizio dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio;
- che l’operatore si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.;
- che l’operatore sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- che l’operatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito. Ai fini del presente requisito trova applicazione quanto disposto dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
i) di aver preso conoscenza delle disposizioni dell’Avviso di gara, del presente Disciplinare e dei relativi allegati, nonché delle regole tecniche per la presentazione della domanda di partecipazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e dei relativi allegati, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente e di disporre delle competenze tecniche e finanziarie adeguate per poter partecipare alla presente procedura.
0.Xx domanda di partecipazione deve essere sottoscritta ai sensi del punto 4.5 del presente disciplinare. Nel caso di partecipazione congiunta di più operatori di rete la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno di essi, e contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere una forma giuridica stabile, compresa quella della società consortile, prima del rilascio dei diritti d’uso. Qualora i soggetti partecipanti abbiano già costituito una forma di aggregazione tra loro alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto giuridico cui partecipano.
3. Il Ministero si riserva di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti e delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti con le modalità di cui al successivo punto 9.3 del presente disciplinare.
4. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del deposito effettuato in una delle modalità previste dal par. 5 del presente disciplinare.
5. L’eventuale esclusione dalla presente procedura sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato emanato dal responsabile del procedimento, su proposta della Commissione esaminatrice.
7. OFFERTA TECNICA
1. L’offerta tecnica deve essere allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità definite dalla procedura informatizzata.
2. L’offerta tecnica è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. Il Ministero si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti il differimento di detto termine, unitamente a quello del deposito cauzionale di cui al precedente par. 5.
3. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con le modalità previste dal precedente punto 4.5. In caso di partecipazione congiunta essa deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori.
4. L’offerta deve essere redatta secondo le indicazioni, e deve contenere i dati e la relativa documentazione, contemplati nell’Allegato A.
5. Il Ministero, su proposta della Commissione, si riserva di effettuare idonei controlli, ai sensi dell’Art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’offerta tecnica, utilizzando appositi albi, elenchi o registri detenuti dalla pubblica amministrazione.
8. OFFERTA ECONOMICA
1.L’offerta economica deve essere allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità definite dalla procedura informatizzata, e deve contenere il prezzo offerto per il singolo lotto espresso in euro, in cifre ed in lettere. L’offerta dovrà essere di importo almeno pari all’importo minimo riportato nella Tabella 1 di cui al paragrafo 5.1.2 per la tipologia di lotto a cui si riferisce. Non sono ammesse offerte sottoposte a condizioni o termini. L’offerta economica è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. Il Ministero si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti il differimento di detto termine, unitamente a quello del deposito cauzionale di cui al precedente par. 5. 2.L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, munito degli specifici poteri, del soggetto partecipante, ovvero, in caso di partecipazione congiunta di più operatori che si siano impegnati nella domanda di partecipazione a dotarsi di una forma aggregativa stabile, da tutti i legali rappresentanti, muniti degli specifici poteri, dei soggetti partecipanti, o da uno di essi munito di apposita procura, ferma restando la loro
solidarietà.
3.Nel caso di discordanza del prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà l’importo maggiore.
4.L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità alle indicazioni riportate in Allegato B al presente Disciplinare.
9. COMMISSIONE DI GARA
0.Xx domanda di partecipazione ed i relativi allegati saranno valutati da un’apposita Commissione di gara, in applicazione dei criteri e delle regole di cui ai parr. 10 e 11 del presente disciplinare.
2.Tale Commissione sarà nominata, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande, dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero con apposito provvedimento e sarà formata da tre componenti esperti nelle materie rilevanti nella presente procedura.
3. La Commissione potrà richiedere una sola volta in forma scritta, tramite l’indirizzo di posta certificata fornito nella domanda di partecipazione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei dati presenti nella domanda di partecipazione, nonché nella documentazione alle stesse allegata. A tale eventuale richiesta il destinatario dovrà dare seguito entro un termine di 7 giorni solari dalla data di ricevimento dal suo ricevimento richiesta, a pena esclusione, anche nel caso in cui si riscontrassero incongruenze nei dati forniti dal partecipante ai sensi di quanto richiesto al successivo allegato D, paragrafo 2. Nel caso in cui i dati forniti dal partecipante a seguito di tale integrazione non risultassero ancora conformi con le specifiche richieste, la domanda verrà esclusa.
4. Con le stesse modalità di cui al punto 3 la Commissione potrà formulare richieste di chiarimenti relativi all’offerta tecnica ed alla documentazione ivi allegata, finalizzati alla corretta interpretazione della volontà del soggetto partecipante, fatta salva in ogni caso l’immodificabilità dell’offerta presentata.
10. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI
1.L’aggiudicazione dei lotti afferenti alle tre categorie (P1, P2, P3) di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, articolata in tre fasi distinte, aventi ad oggetto l’assegnazione dei lotti delle categorie, rispettivamente, P1, P2 e P3. Le fasi si svolgeranno in sequenza, secondo il seguente ordine: fase I, fase II e fase III. All’avvio di ciascuna fase è propedeutica la conclusione della fase precedente. Ciascuna fase della procedura si conclude con l’aggiudicazione dei lotti della relativa categoria. I soggetti aggiudicatari dei lotti sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascuna categoria di lotti.
0.Xx termine della fase II, per il soggetto aggiudicatario del lotto afferente alla categoria P2, è effettuata una valutazione prospettica del cap di cui al punto 4.8 del presente disciplinare. Qualora tale soggetto, per effetto dell’aggiudicazione di tale lotto, acquisisca titolo per il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico di un diritto d’uso delle frequenze che gli consenta di raggiungere il suddetto cap, lo stesso non è ammesso a partecipare alla successiva fase III della procedura e le domande,
eventualmente presentate da tale soggetto per concorrere all’assegnazione dei lotti afferenti alla categoria P3, non sono oggetto di valutazione.
3. In ogni fase della procedura la Commissione di gara procederà all’analisi delle domande di partecipazione, esaurita la quale, procederà alla valutazione delle offerte tecniche, attribuendo i relativi punteggi. Successivamente a detta valutazione la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche pervenute per lo specifico lotto, assegnando il relativo punteggio. Successivamente redigerà la graduatoria per la categoria del lotto in esame, che viene immediatamente resa pubblica.
11.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI
1. Nell’ambito di ciascuna fase della procedura, avente ad oggetto una specifica categoria di lotti, la graduatoria è redatta, secondo le modalità stabilite nell’allegato C al presente disciplinare, mediante l’attribuzione di un punteggio complessivo all’offerta presentata da ciascun partecipante per ognuno dei lotti in gara afferenti alla categoria. Tale punteggio è risultante dalla valutazione dell’offerta tecnica ed economica. Sono ammesse alla valutazione esclusivamente le offerte la cui componente economica è non inferiore al valore minimo (prezzo di riserva) indicato al punto 2.3 del presente disciplinare, per ciascuna categoria di lotti oggetto della procedura. Le valutazioni della componente tecnica e della componente economica dell’offerta sono effettuate, per ciascun lotto, secondo la seguente ripartizione:
• Punteggio massimo dell’offerta tecnica: 80 punti;
• Punteggio massimo dell’offerta economica: 20 punti;
2. Si specifica che non saranno collocati in graduatoria i soggetti partecipanti che non abbiano raggiunto almeno una soglia di 40 punti sugli 80 attribuibili per l’offerta tecnica.
3. Le graduatorie sono rese pubbliche sul sito xxx.xxxx.xxx.xx, area tematica Comunicazioni
4. Al termine delle procedure il Ministero dello sviluppo economico assegna i diritti d’uso agli aventi titolo, secondo le modalità specificate ai successivi parr. 14 e 15 del presente disciplinare.
12. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
1. La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata fino alla concorrenza del valore massimo (20 punti), secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, tramite la seguente formula:
𝑃𝑂𝐸=𝑂𝐸×20 / 𝑂𝐸𝑚𝑎𝑥
essendo:
𝑂𝐸= valore della componente economica di ciascuna offerta presentata da un partecipante;
𝑂𝐸𝑚𝑎𝑥= valore massimo della componente economica delle offerte presentate;
𝑃𝑂𝐸= punteggio attribuito alla componente economica di ciascuna offerta presentata da un partecipante.
13. CALCOLO DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE PER CIASCUNA CATEGORIA DI LOTTI
1. Per ciascuna categoria di lotti, terminata l’attribuzione dei punteggi alle componenti tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti per ciascun lotto afferente alla categoria, è determinato un punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta. Il punteggio complessivo per ciascuna offerta è dato dalla seguente formula:
𝑃𝑂=𝑃𝑂𝑇+𝑃𝑂𝐸
essendo:
𝑃𝑂𝑇= punteggio attribuito alla componente tecnica di ciascuna offerta presentata da un partecipante;
𝑃𝑂𝐸= punteggio attribuito alla componente economica di ciascuna offerta presentata da un partecipante;
𝑃𝑂= punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta presentata da un partecipante.
2. Sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta come indicato al precedente punto, per ciascuna categoria di lotti, la Commissione provvede a redigere una graduatoria, che sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero.
3. In caso di parità di punteggio, è accordata preferenza al soggetto nuovo entrante.
4 Nel rispetto delle riserve e limitazioni di cui al par. 3, il Ministero procede ad assegnare ai soggetti partecipanti i lotti afferenti alla categoria, in base all’ordine di collocazione in graduatoria delle relative offerte.
14. PROCEDURA PER IL RILASCIO DI DIRITTI D’USO GENERICI
1. La graduatoria e il provvedimento di aggiudicazione dei diritti d’uso sono comunicati agli aggiudicatari e sono resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero.
2. Ai fini del rilascio dei diritti d’uso generici, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà
a) produrre tutta la documentazione necessaria e richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d’uso,
b) provvedere, in caso di partecipazione in forma congiunta, alla costituzione di una forma giuridica stabile (anche società consortile);
c) provvedere al versamento, secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero dello Sviluppo economico dell’importo complessivo offerto per l’aggiudicazione del/i lotto/i; ovvero
d) provvedere al versamento di una prima rata dell’importo complessivo offerto (pari al 50 %) per l’aggiudicazione del/i lotto/i, e contestualmente richiedere la rateizzazione del versamento dell’importo residuo in successive annualità, a decorrere dall’anno 2022, comunque non superiori a 24. In tal caso sarà applicato il tasso di interesse del valore di Borsa dei titoli di Stato relativo al giorno precedente quello del versamento. Nel caso presenti richiesta di versamento in successive annualità, l’aggiudicatario, oltre alla documentazione relativa all’avvenuto versamento della prima rata, dovrà produrre apposita fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta, secondo il modello allegato al presente disciplinare come allegato E. L’importo della fideiussione, pari all’importo complessivo dilazionato, potrà ridursi in concomitanza del versamento delle singole rate, a condizione che l’importo residuo della fideiussione, a seguito dell’avvenuto pagamento annuo, risulti, comunque, commisurato al doppio del residuo debito in linea capitale della Società. Lo svincolo del deposito sarà comunque soggetto a previo consenso del Ministero.
3. Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall’aggiudicazione, ed il conseguente incameramento del deposito di cui al par. 5. E’ facoltà del Ministero concedere una sola volta, su richiesta dell’aggiudicatario, una proroga dei termini di cui al precedente punto.
4. Entro il medesimo termine di cui al precedente punto 2 l’aggiudicatario dovrà esprimere la propria preferenza per una rete nazionale del PNAF ai fini del rilascio dei diritti d’uso specifici.
15. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D’USO SPECIFICI
1. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia, in conformità ai criteri di assegnazione di cui ai successivi punti un diritto d’uso specifico di frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF ai soggetti che siano in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 25 del Codice e che soddisfino i seguenti requisiti:
a) siano titolari singolarmente di due diritti d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, corrispondenti ad un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF;
b) siano titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di due diritti d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una
delle reti nazionali pianificate dal PNAF, corrispondenti ad un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF.
2. I diritti d’uso specifici delle frequenze sono assegnati dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei seguenti criteri:
a) coincidenza tra almeno una delle frequenze assegnate alle reti in esercizio, come risultanti dai relativi diritti d’uso delle frequenze, e quelle pianificate per ciascuna delle reti del PNAF;
b) coincidenza tra la banda (VHF-III o UHF-IV/V) in cui ricadono le frequenze, e la banda in cui ricadono le frequenze pianificate per ciascuna delle reti del PNAF.
3. Nei casi in cui non sia possibile rilasciare i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF mediante l’applicazione dei criteri di cui al precedente punto, il Ministero dello sviluppo economico procede all’assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse dai soggetti di cui al punto 14.4.
4. Nel caso in cui risultino più preferenze per una medesima rete nazionale del PNAF, il Ministero dello sviluppo economico attribuisce il relativo diritto d’uso ai soggetti di cui al precedente punto 15.1 che eserciscono, in base ai diritti d’uso di frequenze posseduti, la rete a maggiore consistenza in termini di numero di impianti autorizzati come risultanti alla data di pubblicazione dell’avviso di gara.
5. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva di rivedere e modificare le singole assegnazioni dei diritti d’uso delle frequenze nazionali pianificate dal PNAF al completamento dell’intero processo di assegnazione, qualora, da una valutazione complessiva, dovesse riscontare associazioni non ottimali tra le reti pianificate dal PNAF e i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di frequenze, alla luce dei criteri di cui all’art. 3 della delibera 129/19/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
16. DURATA DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1031-ter, della Legge 27 dicembre 2017, n.105, la durata dei diritti d’uso nazionali delle frequenze pianificate dal PNAF è pari a 10 anni, rinnovabile - in conformità a quanto previsto dall’articolo 1031-ter della legge 205/17 e dal codice delle comunicazioni elettroniche. Tale durata sarà calcolata a partire dalla data di completa attuazione del PNAF, a prescindere dalla effettiva data di rilascio del diritto d’uso.
2. Il diritto d’uso potrà essere ceduto a terzi, non prima che siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante rispetti gli obblighi di cui al paragrafo 19 del presente disciplinare.
17. MISURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DA PARTE DI SOGGETTI NUOVI ENTRANTI
1. Qualora, ad esito della procedura di cui al presente disciplinare, un soggetto nuovo entrante risulti aggiudicatario di almeno due lotti e soddisfi i requisiti di cui al par. 15 per
il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico di un diritto d’uso specifico di frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF, l’Autorità si riserva di intervenire al fine di introdurre un’apposita disciplina di accesso wholesale alle infrastrutture di rete volta a favorire la realizzazione della nuova rete, a garanzia dei principi del pluralismo esterno nonché dell’uso efficiente e della gestione efficace delle frequenze radio nell’ambito della procedura di riorganizzazione dello spettro conseguente al processo di refarming della banda 700 MHz.
18. PROCEDURA IN CASO DI XXXXX NON ASSEGNATI
1. Qualora all’esito delle procedure di cui al par. 15 rimangano lotti non assegnati, il Ministero ne darà comunicazione all’ Autorità ai sensi dell’art. 15 della delibera 564/20/CONS.
2. Nelle ipotesi di conversione, trasferimento o acquisizione di diritti d’uso delle frequenze televisive, l’Autorità, nell’adozione delle misure di cui all’articolo 14-ter del Codice, assicura, per ciascun operatore, il rispetto del cap di cui all’articolo 4, comma 1 della delibera 564/20/CONS.
19. OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI
1. I titolari dei diritti d’uso derivanti dall’aggiudicazione della presente procedura
a) sono sottoposti alla disciplina ed agli obblighi di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modifiche e integrazioni, al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle rilevanti delibere dell’AGCom.
b) sono tenuti a rispettare l’insieme dei vincoli radioelettrici in base a quanto disposto dall’articolo 1, commi da 2 a 5 del PNAF, con particolare riferimento agli obblighi di non interferenza con i Paesi confinanti. Tale insieme, rappresentato dai punti di verifica territoriali con i relativi valori dell’intensità di campo elettrico cumulativo che non possono essere superati dalle reti realizzate dal titolare del diritto d’uso, sono indicati dall’allegato 3 del PNAF;
c) sono tenuti ad assicurare l’adeguata copertura della popolazione presente sul territorio nazionale, comunque non inferiore all’80 per cento, ai sensi della Delibera AGCom n.353/11/CONS, fatti salvi specifici obblighi applicabili al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. L’operatore aggiudicatario dovrà presentare entro i 12 mesi successivi alla data dell’aggiudicazione e, in seguito, allo scadere di ogni anno successivo, l’evoluzione della realizzazione della rete ed il raggiungimento delle coperture dichiarate in sede di partecipazione alla presente procedura di gara. Il mancato rispetto degli obblighi di copertura comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 98, comma 8 del Codice delle comunicazioni, nonché la revoca ai sensi del comma 12 del medesimo art. 98.
3. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati nell’offerta tecnica comporta la revoca del diritto d’uso, ferma restando l’applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, anche con riferimento all’utilizzo legittimo di tutti gli impianti che compongono la rete, sia quelli esistenti sia quelli per i quali è necessario ottenere le autorizzazioni previste dall’ordinamento.
4. Nel caso in cui l’operatore aggiudicatario affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall’aggiudicatario nel piano tecnico.
ALLEGATO A - DISCIPLINARE DI GARA MUX
CONTENUTO OFFERTA TECNICA
1.1 Idoneità del piano tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità delle infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio
a) Caratteristiche tecniche generali dell’head end (numero e tipo dei codificatori, ridondanza dei codificatori, gruppi di continuità di alimentazione, utilizzo di multiplazione statistica, ridondanza del multiplex);
b) Caratteristiche tecniche generali della rete di distribuzione ( tipologia e numero dei collegamenti alla sede di multiplazione, ridondanze dei collegamenti, tecnologie impiegate - collegamenti satellitari, ponti radio, collegamenti via rete fissa - e capacità supportata);
c) Caratteristiche tecniche generali della rete di diffusione quali la configurazione della rete, il numero di impianti di diffusione, la ridondanza dei componenti di rete attivi (trasmettitori) e passivi (cavi di alimentazione, sistemi radianti) e i gruppi di continuità di alimentazione;
d) Efficienza spettrale (Mbit/s/MHz) come risultante dalla configurazione trasmissiva utilizzata; capacità trasmissiva disponibile; percentuale di copertura di territorio e popolazione per ciascun bacino regionale (inteso come 19 regioni amministrative e le due province autonome);
e) Eventuali sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi; sistemi di gestione degli interventi di ripristino della rete.
1.2. Celerità della transizione tecnologica
Tempi previsti per la realizzazione della rete in conformità al piano tecnico (specificando la percentuale garantita di copertura di popolazione e territorio)
1.3. Garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del piano
tecnico
L’operatore dovrà indicare gli investimenti programmati per la realizzazione delle infrastrutture della nuova rete fino al 30 giugno 2022.
L’operatore dovrà dimostrare la propria solidità patrimoniale, anche con riferimento a quella del gruppo di appartenenza (capacità di autofinanziamento), nonché la sostenibilità economica e finanziaria del piano tecnico, mediante apposita asseverazione rilasciata da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
2. Esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale
La società partecipante deve indicare le attività svolte come operatore di rete nel settore della radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale (per almeno 5 anni), con particolare riferimento alle esperienze maturate (direttamente o per il tramite di società terze, allegando idonea documentazione a comprova) nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale.
Inoltre la società partecipante dovrà indicare le esperienze maturate (direttamente o per il tramite di società terze, allegando idonea documentazione a comprova) nella ricerca e sviluppo in tecnologie innovative nell’ambito dell’attività di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale.
3. Capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive (lett. f dell’articolo 1, comma 1031- bis della Legge di Bilancio)
3.1 L’operatore, con riferimento alle reti attualmente autorizzate, dovrà indicare:
a) la rete presentata per le valutazioni di cui al presente punto 3;
b) la consistenza della rete in termini di numero di impianti di diffusione in esercizio, alla data di presentazione della domanda;
c) la capacità trasmissiva netta disponibile (in Mbit/s) ed efficienza spettrale (Mbit/s/MHz) come risultanti dalla configurazione trasmissiva utilizzata1 (schema di modulazione, codifica di canale, numero di portanti, schema delle portanti pilota, rapporto tra intervallo di guardia e intervallo di simbolo), alla data di presentazione della domanda;
d) la percentuale di copertura di territorio e popolazione a livello nazionale, dettagliata per singolo bacino regionale, alla data di presentazione della domanda, calcolata come specificato in Allegato D;
e) l’impiego di tecniche efficienti di codifica di sorgente nei multiplex attualmente eserciti (percentuale di impiego di codifiche MPEG-2/MPEG4 sul totale) e impiego di multiplazione statistica, alla data di presentazione della domanda;
1 Nel caso di reti utilizzanti più configurazioni trasmissive, dovranno essere indicate la capacità trasmissiva netta disponibile media e l’efficienza spettrale media, ottenute ponderando ogni capacità trasmissiva netta disponibile e ogni efficienza spettrale offerta attraverso la percentuale di popolazione, rispetto alla popolazione totale coperta, cui si riferiscono.
f) l’impiego e sperimentazione di tecnologie innovative anche a beneficio dell’utenza nell’ambito delle reti attualmente esercite (DVB-T2, diffusione di programmi HD e formati HD utilizzati, diffusione di programmi UHD, codifica MPEG-4, HEVC, interattività), fino alla data di presentazione della domanda.
Si precisa che i dati relativi agli impianti che costituiscono la rete attuale presentata dall’operatore per la valutazione dovranno essere forniti esclusivamente nelle forme e con le modalità descritte nel par. 2 dell’Allegato D al presente disciplinare.
3.2 Al fine di dimostrare le professionalità e competenze acquisite nel settore, la società partecipante deve indicare in offerta:
a) i livelli occupazionali della società nello svolgimento della sua attività di operatore di rete
b) il programma di impiego e relativo profilo professionale delle risorse umane dedicate alla realizzazione della nuova rete (incluse quelle imputabili a società controllate o a società terze fornitrici di servizi e prodotti).
Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere fornite ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i, allegando documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate.
3.3 La società partecipante dovrà altresì indicare, con riferimento alla innovazione tecnologica e ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive:
a) Il totale dei costi sostenuti nel quinquennio precedente e degli investimenti effettuati in tecnologie innovative e attività di sperimentazione (come risultante dai documenti contabili o da altra idonea documentazione);
b) Gli investimenti programmati in ricerca e sviluppo in tecnologie innovative, come risultante dalla pianificazione triennale 2020-2022.
4. Prestazioni offerte ai fornitori di servizi (FSMA) sui multiplex attualmente autorizzati alla data di presentazione della domanda:
La società partecipante deve indicare, per ciascun multiplex, il livello di occupazione in termini di percentuale di capacità trasmissiva effettivamente utilizzata sul totale (grado di occupazione del multiplex) e della quantità dei programmi diffusi, considerando anche i relativi formati video (SD/HD/UHD).
ALLEGATO B - DISCIPLINARE DI GARA MUX MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx
Procedura per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell’art.1, comma 1031 – bis, della legge 27 dicembre 2017, n.205
Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto dal disciplinare di gara ed in particolare al paragrafo 2.3, paragrafo 3 e paragrafo 8 la società (le società) ………………………………………… con sede legale in
……………………………………………………………………………….. iscritta/e al registro delle imprese di …………..………al n. ………………., codice fiscale/partita IVA n. …………………………..…………
in persona del suo legale rappresentante …………………………
nato a …………………………… il ,
in forza dei poteri allo stesso attribuiti con:
…………………………………………………..…………………
In relazione alla sua qualità di operatore di tipo (uno fra A, B, C, nuovo entrante)
presenta la propria offerta per il lotto (uno fra P1, P2, P3.1, P3.2)
pari a Euro (in cifre)
( in lettere)
La presenta offerta irrevocabile è vincolante per la Società per 180 giorni dalla data della scadenza della sua presentazione.
Luogo e Data …………………………..
Firma del legale rappresentante/dei legali rappresentanti
ALLEGATO C – DISCIPLINARE DI GARA MUX
PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie per l’individuazione degli aventi titolo al rilascio di un diritto d’uso specifico di frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF oggetto del presente disciplinare, sono formulate sulla base dei criteri, dettati dall’art.1, comma 1031-bis della Legge n.145/18 (Legge di Bilancio 2019) e riportati nella seguente Tabella 1 assieme alla corrispondente ripartizione dei punteggi stabilita dall’art. 8 dell’Allegato A alla delibera 564/20/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Tabella 1 – Punteggi associati ai criteri direttivi di cui all’Art.1 comma 1031-bis Legge 145/18
CRITERI | PUNTI |
1) Garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (lett. d dell’articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio 2019) | 20 |
2) Valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale (lett. e dell’articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio 2019). | 25 |
3) Valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive (lett. f dell’articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio 2019) | 25 |
4) Assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana (lett. g dell’articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio 2019) | 10 |
Totale | 80 |
I punteggi riportati in Tabella 1 sono attribuiti dalla Commissione tenendo conto dei punteggi parziali assegnati agli indicatori riportati nella seguente Tabella 2.
Tabella 2 – Criteri e sottocriteri previsti e relativi punteggi
CRITERIO 1 | ||||||||||
SUB CRITERI | INDICATORI | ELEMENTO BASE DEL PUNTEGGIO | Grandezza da valutare | Punteggio massimo e modalità di attribuzione | Punteggio massimo Indicatori | Punteggio massimo subcriteri | Punteggio massimo CRITERIO 1 | |||
1.1 | PIANO TECNICO | 1.1.1 | Caratteristiche tecniche generali dell’head end | Numero di codificatori | Numero di codificatori | 0,5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 2,5 | 16 | 20 | |
Ridondanza codificatori | SI/NO | 0,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | ||||||||
Gruppi di continuità | SI/NO | 0,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | ||||||||
Multiplazione statistica | SI/NO | 0,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | ||||||||
Ridondanza MUX | SI/NO | 0,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | ||||||||
1.1.2 | Caratteristiche tecniche generali della rete di Distribuzione | Tipologie di collegamento (SAT, Ponte radio, IP) agli impianti e ridondanza | Numero medio di tipologie di collegamento per impianto | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 2 | |||||
Capacità supportata dai collegamenti | Capacità media dei collegamenti (Mbit/s) | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo |
1.1.3 | Caratteristiche tecniche generali della rete di Diffusione | Trasmettitori | Numero di impianti | 1,5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 2,5 | ||||
Ridondanza elementi attivi | % elementi attivi ridondati | 0,3 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore xxxxxxx | |||||||
Xxxxxxxxxx elementi passivi | % elementi passivi ridondati | 0,2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | |||||||
Gruppi di continuità | % impianti con gruppo di continuità | 0,5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | |||||||
1.1.4 | Prestazioni generali della rete | Efficienza spettrale | Mbit/s/MHz | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 8 |
Capacità trasmissiva fornita | Mbit/s | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore xxxxxxx | |||||||
Xxxxxxxxx a livello nazionale | % di popolazione | 2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | |||||||
% di territorio | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore xxxxxxx | ||||||||
Xxxxxxxxx nei bacini regionali | Minima % di popolazione | 2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | |||||||
Minima % di territorio | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | ||||||||
1.1.5 | Monitoraggio e controllo della rete | Presenza di sistemi di monitoraggio della rete | SI/NO | 0,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | 1 |
Presenza di sistemi di controllo della qualità e di ripristino della rete | SI/NO | 0,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | ||||||||
Tempistiche | 2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito alla differenza tra 60 e il numero di mesi dichiarato | |||||||||
1.2 | TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE | 1.2.1 | relative alla operatività degli impianti previsti nel | Attivazione degli impianti che garantiranno la copertura dell’80% della popolazione | Numero di mesi (max 60) | 2 | 2 | |||
Piano Tecnico | ||||||||||
1.3.1 | Investimenti | Investimenti programmati per le infrastrutture | euro | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 1 | |||||
(fino al 30/6/2022) | ||||||||||
SOSTENIBILITÀ | ||||||||||
1.3 | ECONOMICA E FINANZIARIA | 1 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | 2 | |||||||
1.3.2 | Solidità patrimoniale | Solidità patrimoniale | Asseverazione | 1 |
CRITERIO 2 | ||||||||||
SUB CRITERI | INDICATORI | ELEMENTO BASE DEL PUNTEGGIO | Grandezza da valutare | Punteggio massimo | Punteggio massimo Indicatori | Punteggio massimo subcriteri | Punteggio massimo CRITERIO 2 | |||
2.1 | ESPERIENZE OPERATORE | 2.1.1 | Esperienza come operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale (min 5 anni) | Aver svolto attività come operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale per almeno 5 anni. | Numero di anni eccedenti i 5 | 10 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 10 | 10 | ||
2.2.1 | Esperienze maturate nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione TDT | Numero di reti realizzate | Numero di reti | 10 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 10 | 25 | ||||
2.2 | ESPERIENZE SOCIETÀ | Utilizzo (SI/NO) di DVB/T2 HD UHD HEVC Interattività | 1 punto per ognuno degli utilizzi di DVB/T2, HD, UHD, HEVC, Interattività Punteggio per ogni utilizzo attribuito integralmente o non attribuito | 15 | ||||||
2.2.2 | Esperienze maturate nella ricerca e sviluppo in tecnologie innovative per la TDT | Impiego o sperimentazione di tecnologie innovative | 5 |
CRITERIO 3 | ||||||||||
SUB CRITERI | INDICATORI | ELEMENTO BASE DEL PUNTEGGIO | Grandezza da valutare | Punteggio massimo | Punteggio massimo Indicatori | Punteggio massimo subcriteri | Punteggio massimo CRITERIO 3 | |||
3.1.1 | Rete di diffusione | Numero di impianti in esercizio | Numero di impianti | 5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 5 | |||||
Capacità netta trasmissiva media 2 disponibile | Mbit/s | 2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | ||||||||
3.1.2 | Capacità trasmissiva | 4 | ||||||||
2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | ||||||||||
3.1 | CAPACITÀ STRUTTURALE DELLA RETE PRESENTATA | Efficienza spettrale media | Mbit/s/ MHz | 18 | 25 | |||||
% di popolazione | 1,5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | |||||||||
3.1.3 | Copertura | Copertura a livello nazionale | 5 | |||||||
1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | ||||||||||
% di territorio |
2 Nel caso di reti utilizzanti più configurazioni trasmissive, dovranno essere indicate la capacità trasmissiva netta disponibile media e l’efficienza spettrale media, ottenute ponderando ogni capacità trasmissiva netta disponibile e ogni efficienza spettrale offerta attraverso la percentuale di popolazione, rispetto alla popolazione totale coperta, cui si riferiscono.
Copertura dei bacini regionali superiore al 50% | Popolazione: Numero di regioni | 1,5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | |||||||
Territorio: Numero di regioni | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | ||||||||
3.1.4 | Impiego di tecniche efficienti di codifica di sorgente nei multiplex | Codifiche MPEG4 sul totale | % di codifiche | 1,5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 3 | ||||
Multiplazione statistica | SI/NO | 1,5 Punteggio attribuito integralmente o non attribuito | |||||||
3.1.5 | Impiego e sperimentazione di tecnologie innovative | Impiego e sperimentazione di tecnologie innovative | Xxxxxxxx (XX/XX) xx XXX/X0 HD UHD HEVC Interatti vità | 0,2 punti per ognuno degli utilizzi di DVB/T2, HD, UHD, HEVC, Interattività Punteggio per ogni utilizzo attribuito integralmente o non attribuito | 1 | ||||
3.2 | PROFESSIONALITÀ IMPIEGATE | 3.2.1 | Livelli occupazionali della società nell’attività di operatore di rete | Livelli occupazionali della società nell’attività di operatore di rete | Numero di dipendenti | 2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 2 | 4 |
3.2.2 | Programma di impiego e relativo profilo professionale delle risorse umane dedicate alla realizzazione della nuova rete | Livelli di impiego per profilo professionale | Numero di dipendenti dedicati e percentuale di specialisti | 1 Numero di dipendenti dedicati 1 Percentuale di tecnici specializzati Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 2 | |||||
3.3 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 3.3.1 | Costi sostenuti e investimenti effettuati in tecnologie innovative e attività di sperimentazione | Totale delle spese sostenute nel quinquennio precedente | euro | 1 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 1 | 3 | ||
2 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | ||||||||||
3.3.2 | Investimenti programmati in ricerca e sviluppo in tecnologie innovative | Totale investimenti per il triennio 2020- 2022 | euro | 2 |
CRITERIO 4 | ||||||||||
SUB CRITERI | INDICATORI | ELEMENTO BASE DEL PUNTEGGIO | Grandezza da valutare | Punteggio massimo | Punteggio massimo Indicatori | Punteggio massimo subcriteri | Punteggio massimo CRITERIO 4 | |||
4.1 | PRESTAZIONI OFFERTE AI FSMA SUI MUX TDT ATTUALI | 4.1.1 | Grado di occupazione dei multiplex | Livello di occupazione dei multiplex, in termini di percentuale di capacità trasmissiva effettivamente utilizzata sul totale | Grado di occupazione medio di tutti i multiplex autorizzati alla data di presentazion e della domanda | 5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 5 | 10 | 10 | |
4.1.2 | Numero di programmi diffusi | Numero medio di programmi diffusi sui MUX attuali avendo pesato i diversi formati SD, HD e UHD rispettivamente con un fattore 1, 2 e 6 | Numero medio di programmi pesati secondo il formato | 5 Punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo | 5 |
Il punteggio complessivo attribuito alla componente tecnica per il singolo partecipante si ottiene come somma di tutti i punteggi parziali attribuiti agli indicatori previsti dalla Tabella 2.
Nel caso di punteggio attribuito con criterio di proporzionalità riferito al partecipante con valore massimo, si intende applicare una formula del tipo:
Punteggio Partecipante i-esimo= Punteggio Massimo x Valore Partecipante i-esimo/Valore massimo tra tutti i partecipanti
Nel caso in cui tutti i partecipanti presentino valore nullo, non si applica la suddetta formula e si attribuisce un punteggio nullo ad ogni partecipante.
Come regola generale, nel calcolo dei singoli punteggi (anche quelli parziali), si arrotonderà alla terza cifra decimale tenendo presente che se la quarta cifra decimale è minore di 5 si arrotonda per difetto mentre se è maggiore o uguale a 5, si arrotonda per eccesso
Allegato D - Procedure per il calcolo della copertura
1. Contenuto dell’Allegato
1.1. Il presente Allegato precisa le modalità con cui i partecipanti dovranno fornire i dati, che saranno parte integrante dell’offerta tecnica di cui alla sezione 7 del Disciplinare di gara e al punto 3) della Tabella 2 dell’Allegato C, necessari per la verifica, da parte della Commissione, della popolazione coperta dichiarata ai fini della valutazione della componente 3.1.3 del punteggio, di cui alla Tabella 2 dell’Allegato C.
1.2. Il presente Allegato illustra poi con quali procedure tali verifiche verranno effettuate dalla Commissione.
2. Dati forniti dai partecipanti
La procedura che verrà applicata dalla Commissione per le verifiche di cui alla sezione 1 prevede che ogni partecipante fornisca i dati relativi agli impianti che costituiscono la rete attuale presentata per la valutazione e i risultati di simulazioni elettromagnetiche di tale rete, nella forma di campi ricevuti in punti prefissati, come descritto in dettaglio nei paragrafi seguenti.
2.1 Informazioni relative alle modalità di esecuzione delle simulazioni elettromagnetiche
I campi ricevuti dovranno essere ottenuti come prodotto di una simulazione radioelettrica effettuata con uno strumento con le seguenti caratteristiche:
- calcolo del profilo altimetrico tramite un modello digitale di elevazione (DEM) con risoluzione di 100 metri o migliore;
- campionamento del profilo altimetrico con un passo non superiore a 250 metri;
- calcolo dell’attenuazione per diffrazione da ostacoli naturali in base alla raccomandazione ITU-R P.1812-43 o successiva, senza includere i contributi correttivi dovuti al clutter nel profilo o nei terminali (trasmettitore/ricevitore).
L’offerta tecnica di cui alla sezione 7 del Disciplinare di gara dovrà contenere informazioni dettagliate sulle modalità utilizzate per la simulazione elettromagnetica, in particolare:
- descrizione dello strumento software utilizzato;
- descrizione del modello digitale di elevazione impiegato, con indicazione della sua risoluzione spaziale;
3 A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands: Recommendation ITU-R P.1812-4 (07/2015)
- indicazione del passo di campionamento del profilo altimetrico;
- indicazione del modello di propagazione utilizzato e del valore dei parametri selezionati;
- ogni altra informazione utile a caratterizzare il procedimento di simulazione.
2.2 Dati relativi agli impianti trasmissivi:
Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, tramite la procedura informatizzata di cui alla sezione 4 del Disciplinare di gara, dovranno essere forniti i dati relativi agli impianti che costituiscono la rete attuale presentata per la valutazione, come previsto al CRITERIO (3) CAPACITA’ STRUTTURALE E PROFESSIONALITA’
IMPIEGATE dell’Allegato C, che dovranno essere contenuti in un singolo file in formato TD3, come specificato da AGCOM nell’Allegato 1 alla delibera 566/13/CONS.
Dovranno essere rispettate le Avvertenze e le specifiche dei campi che costituiscono il formato TD3, come riportate nell’Allegato 1 alla delibera 566/13/CONS, ad eccezione di quelle relative alle modalità di inserimento nel catasto degli impianti AGCOM (campo 90 del formato TD3), e alla data di ultima modifica dell’impianto (campo 92).
In ciascun record del file TD3, il campo 3 (ID Impianto) e il campo 94 (ID Impianto R.N.F.) dovranno essere identici, e dovranno contenere l’identificativo riportato nel Registro Nazionale delle Frequenze del MiSE.
Il campo 95 (ID Emittente R.N.F.) dovrà contenere un identificativo numerico o alfanumerico, identico per tutti gli impianti.
Gli impianti in polarizzazione mista potranno essere presentati con un solo record con il valore “M” nel campo 21 (Polarizzazione), o con due record distinti con polarizzazione “H” e “V”, con il medesimo ID Impianto. La coppia (ID Impianto, Polarizzazione) dovrà in ogni caso costituire l’identificativo univoco per gli impianti trasmissivi.
2.3 Dati relativi alla configurazione della rete
Le informazioni relative alla configurazione della rete presentata dovranno essere incluse nei dati degli impianti di cui sopra, in particolare mediante i campi previsti a tal fine dalla specifica AGCOM per i file TD3 (Allegato 1 alla delibera 566/13/CONS), qui riportati con la numerazione dell’Allegato AgCom:
X.xx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx |
00 | Standard Trasmissione | Codice dello standard di trasmissione dell’impianto |
12 | Profilo DVB-T2 | Codice del profilo DVB-T2 |
13 | Sistema DVB-T | Codice del sistema DVB-T (System Variant) |
14 | Configurazione Portanti- Guardia | Codice della configurazione numero portanti-intervallo di guardia (rapporto Tg/Tu) |
15 | Larghezza Di Banda | Larghezza di banda del segnale trasmesso |
16 | Block Size | Dimensione dei blocchi FEC (Nldpc) |
17 | Pilot Pattern | Codice dello schema di dispersione delle portanti pilota (PP) |
2.4 Dati relativi ai campi ricevuti nei pixel del territorio nazionale oggetto del Bando:
Tramite la procedura informatizzata di cui alla sezione 4 del Disciplinare di gara sarà possibile scaricare un file di testo, in formato CSV con separatore “;”, contenente i dati dei pixel rappresentativi del territorio nazionale. Tali dati comprendono il valore di popolazione associato a ogni pixel e l’indicazione della provincia, che verranno utilizzati per la valutazione della percentuale di popolazione coperta a livello regionale e nazionale. Per la valutazione della percentuale di territorio coperto a livello regionale e nazionale ciascun pixel verrà considerato rappresentativo di una frazione di territorio pari a 1/NP, ove NP rappresenta il numero di pixel per l’area geografica (regionale o nazionale) in esame.
Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno essere forniti, in un file in formato CSV con separatore “;”, i valori di campo ricevuto (non discriminato rispetto alla direzione di ricezione) in ognuno dei suddetti pixel, prodotto da ognuno degli impianti della rete presentata.
Il file dovrà contenere la seguente intestazione, che determina il contenuto dei campi che costituiscono ogni record:
id_impianto;pol;ch;id_pixel;latit;longit;c50;c10
Il significato dei campi è il seguente:
id_impianto | Dati dell’impianto trasmissivo, come riportati nel file TD3 | Codice identificativo |
pol | Polarizzazione (H o V) | |
ch | Canale | |
id_pixel | Dati identificativi del pixel (come riportati nel file fornito ai partecipanti) | Codice del pixel |
latit | Latitudine in gradi decimali | |
longit | Longitudine in gradi decimali | |
c50 | Dati prodotti dalla simulazione radioelettrica | Campo ricevuto (non discriminato rispetto alla direzione di ricezione) al 50% del tempo |
c10 | Campo ricevuto (non discriminato rispetto alla direzione di ricezione) al 10% del tempo |
Il separatore dei numeri decimali dovrà essere il punto (“.”). I campi ricevuti dovranno essere espressi in dBμV/m, con un numero di cifre decimali non inferiore a 1. I record per i quali il valore di c10 è uguale o inferiore a 0 dBμV/m, non dovranno essere riportati.
3. Modalità di verifica delle coperture radioelettriche da parte della Commissione
A) La verifica della popolazione coperta dichiarata ai fini della valutazione della componente 3.1.3 del punteggio, di cui alla Tabella 2 dell’Allegato C, avverrà mediante uno strumento di elaborazione che verrà reso disponibile ai partecipanti tramite la procedura informatizzata per la predisposizione della domanda di partecipazione, di cui alla sezione 4 del Disciplinare di gara. Tale strumento, a partire dai valori di campo ricevuto nei pixel, forniti dal partecipante, e dalla configurazione della rete precisata nel file TD3 degli impianti, fornito dal partecipante, effettuerà le seguenti elaborazioni:
1. calcolo della distanza tra trasmettitore e ricevitore;
2. calcolo dell’azimut di ricezione del segnale;
3. individuazione, per ogni pixel di ricezione e per ogni canale (nel caso di reti k- SFN), del segnale di livello più elevato (Strongest Server);
4. discriminazione di tutti i segnali ricevuti rispetto alla direzione di puntamento dello Strongest Server, in base al diagramma di ricezione dell’Antenna commerciale AgCom, e discriminazione di polarizzazione;
5. individuazione della finestra di equalizzazione4 in base alla configurazione della rete SFN;
6. classificazione dei contributi utili e interferenti, in base a quanto previsto dal report ITU-R BT.2386-3;
7. posizionamento della finestra di equalizzazione in base all’insieme dei segnali ricevuti nel pixel, ai loro ritardi di propagazione, e ai ritardi artificiali precisati nel file TD3 fornito dal partecipante; la finestra verrà posizionata allineando l’inizio dell’intervallo di guardia a uno dei segnali ricevuti con livello superiore al campo equivalente di rumore, scelto in modo da massimizzare la potenza utile ricevuta all’interno dell’intervallo di equalizzazione;
8. calcolo dei contributi utili e interferenti, in base a quanto previsto dal report ITU- R BT.2386-3 ;
9. combinazione dei segnali mediante il metodo k-LNM (con k = 0.7) e calcolo della location probability5 nel pixel, in base alla configurazione della rete SFN;
10. aggregazione del territorio e della popolazione – a livello regionale e nazionale – associati a ogni pixel in cui la location probability risulta essere non inferiore a 90%; nel caso di reti k-SFN l’elaborazione verrà effettuata separatamente, per il
4 La finestra di equalizzazione è descritta nel report ITU-R BT.2386- 3 Digital terrestrial broadcasting: Design and implementation of single frequency networks (SFN).
5 FINAL ACTS of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)
canale di ogni 1-SFN componente, su tutto il territorio nazionale, e verrà ritenuto coperto ogni pixel in cui la location probability risulti non inferiore a 90% per almeno uno dei canali della rete;
11. calcolo del territorio e della popolazione coperta, in percentuale, sull’intero territorio nazionale e sulle singole regioni; per la valutazione della percentuale di territorio coperto ciascun pixel verrà considerato rappresentativo di una frazione di territorio pari a 1/NP, ove NP rappresenta il numero di pixel per l’area geografica (regionale o nazionale) in esame.
Il valore finale della percentuale di popolazione e di territorio coperta verrà utilizzato per la componente 3.1.3 del punteggio di cui alla Tabella 2 dell’Allegato C.
B) I valori di percentuale di popolazione e di territorio coperta dovranno essere validati tramite simulazioni effettuate dalla Commissione, secondo la seguente procedura:
1. Le simulazioni elettromagnetiche verranno ripetute, a partire dalla configurazione della rete precisata nel file TD3 degli impianti, fornito dal partecipante, con i seguenti strumenti:
a. il calcolo dell’attenuazione di propagazione sarà effettuato secondo la raccomandazione ITU-R P.1812-4, senza includere i contributi correttivi dovuti al clutter nel profilo o nei terminali (trasmettitore/ricevitore);
b. il calcolo del profilo altimetrico sarà effettuato utilizzando il modello digitale di elevazione (DEM) SRTM90 versione 3, con un passo di campionamento di 250 metri;
2. I campi ricevuti così simulati verranno successivamente elaborati con il medesimo strumento per la valutazione della percentuale di popolazione e di territorio coperta dalla rete reso disponibile ai partecipanti; al fine di ridurre le possibili criticità legate alla interazione tra l’ottimizzazione delle reti SFN e le simulazioni di propagazione utilizzate, i calcoli verranno effettuati sia con i ritardi artificiali riportati nel file TD3 degli impianti sia con ritardi artificiali nulli, e verrà considerato il valore di copertura più alto;
3. Se lo scostamento in valore assoluto tra la copertura della popolazione a livello nazionale così calcolata e quella ottenuta a partire dai campi ricevuti forniti dal partecipante nelle medesime condizioni risulterà non superiore al 3% della popolazione6 7 residente nell’intero territorio nazionale, i risultati ottenuti a partire dai campi ricevuti forniti dal partecipante verranno ritenuti validi, e utilizzati per la componente 3.1.3. del punteggio di cui alla Tabella 2 dell’Allegato C;
4. Qualora la tolleranza del 3% sulla popolazione nazionale coperta non fosse rispettata, le simulazioni verranno ripetute con un insieme di configurazioni e parametri diversi, in particolare:
6 Allegato al documento di pianificazione della delibera AGCOM n. 39/19/CONS, Nota esplicativa “CRITERI DI DEFINIZIONE E MODALITÀ DI IMPIEGO DEI VINCOLI RADIOELETTRICI DEL PNAF”.
7 Relazione Tecnica agli atti del procedimento relativo alla delibera AGCOM n. 300/10/CONS.
a. il calcolo dell’attenuazione di propagazione sarà effettuato secondo la raccomandazione ITU-R P.1812-4, senza includere i contributi correttivi dovuti al clutter nel profilo o nei terminali (trasmettitore/ricevitore);
b. il calcolo del profilo altimetrico sarà effettuato utilizzando il modello digitale di elevazione (DEM) SRTM90 versione 3, con il DEM SRTM90 versione 4.18 e con diverse versioni di DEM ottenuto ricampionando il database EU-DEM a 25 metri, reso disponibile dal programma dell’Unione Europea Copernicus9, sulla medesima griglia del DEM SRTM90 versione 3, con diverse modalità di ricampionamento;
c. il calcolo del profilo altimetrico sarà effettuato con un passo di campionamento di 250 metri;
d. il calcolo della percentuale di popolazione coperta con lo strumento reso disponibile ai partecipanti verrà effettuato con i ritardi artificiali riportati nel file TD3 degli impianti fornito e con ritardi artificiali nulli, e verrà considerato il valore di copertura più alto;
e. la percentuale di popolazione nazionale coperta ottenuta con i campi ricevuti forniti dal partecipante sarà ritenuta validata se tale valore appartiene all’intervallo definito dal minimo e il massimo tra i valori ottenuti con le configurazioni descritte ai precedenti punti a, b, c, d;
5. Se la precedente condizione 4.e. è verificata, il risultato ottenuto a partire dai campi ricevuti forniti dal partecipante verrà ritenuto valido, e utilizzato per la componente 3.1.3. del punteggio di cui alla Tabella 2 dell’Allegato C. Qualora la precedente condizione 4.e. non sia verificata, i campi ricevuti simulati dalla Commissione che producono il valore massimo di popolazione nazionale coperta, tra quelli ottenuti con le configurazioni descritte ai precedenti punti 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, saranno utilizzati per il calcolo della componente 3.1.3. del punteggio di cui alla Tabella 2 dell’Allegato C. Per ciascuna componente della copertura, nazionale e regionale, di popolazione e territorio, verrà utilizzato il valore massimo tra quelli ottenuti con i ritardi artificiali riportati nel file TD3 degli impianti fornito e con ritardi artificiali nulli.
6. La Commissione potrà effettuare ulteriori verifiche sulle percentuali di copertura di popolazione fornite dal partecipante, o quelle modificate di cui al precedente punto 5, a partire dai dati degli impianti e dai campi ricevuti forniti dal partecipante, nel rispetto delle modalità tecniche precisate dall’AgCom nella delibera n. 39/19/CONS, modificata con delibera n. 162/20/CONS, e relativi allegati.
9 xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxx/xx-xxx/xx-xxx-x0.0
Allegato E - MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA
Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta, di cui al paragrafo 5 punto 2 del Disciplinare di gara
(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)
bollo Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Viale America 201
00144 Roma
LUOGO E DATA ……………
Fideiussione n. PREMESSO CHE
La società partecipa alla procedura onerosa senza rilanci competitivi per
l’assegnazione della capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e relative frequenze terrestri di cui all’articolo 1, comma 1031-bis della l. 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, di cui all’Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. xx del gg/mm/2021, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici ed al relativo Disciplinare.
Il paragrafo 4 punto 4 del Disciplinare prevede che i soggetti che partecipano alla procedura debbano allegare, a pena di esclusione, un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della corretta partecipazione alla procedura, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 5, pari al prezzo di riserva del lotto cui si concorre.
Tale deposito cauzionale, deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d’uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell’offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l’assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l’oggetto della gara per il quale è stato costituito.
Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).
In alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate.
La fideiussione e la polizza assicurativa devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero, e dovranno, altresì, contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell’Avviso e del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.
Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 14 punto 2 del Disciplinare comporta la decadenza dall’aggiudicazione, ed il conseguente incameramento del deposito di cui al paragrafo 5. del Disciplinare. E’ facoltà del Ministero concedere una sola volta, su richiesta dell’aggiudicatario, una proroga dei termini di cui al precedente punto. Salvo quanto previsto nel paragrafo 14 punto 3 del Disciplinare, lo svincolo del deposito costituito dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d’uso, ponendo in essere le formalità necessarie.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Banca ……..……… filiale di ………… con sede legale in codice fiscale e
partita IVA n. ….…………, iscritta al Registro delle Imprese di ………. al n ,
iscritta all’albo delle banche al n. ......................, capitale sociale euro …………………
indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) …………………………………………
(qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti:
............................... in seguito ad espressa formale richiesta della società ,
con sede in ……… capitale sociale di euro ...........………, di cui versato euro ,
codice fiscale e partita IVA n. ………, iscritta al Registro delle Imprese di al n.
………, (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell’art. 1944 c.c. nell’interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di € (in cifre) (in lettere/00) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale di cui al paragrafo 5. del Disciplinare, a garanzia dell’impegno irrevocabile della Società a pagare l’importo pari al del prezzo di riserva del lotto cui si concorre e della corretta partecipazione della stessa alla procedura per l’attribuzione della capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e relative frequenze terrestri di cui in Premessa.
La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza dell’Avviso di gara e del Disciplinare di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.
La presente fideiussione ha durata di … mesi a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 6 mesi dalla data di presentazione dell’offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze] e comunque fino al rilascio dei diritti d’uso.
La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio l’importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 14 punto 2 lettere a), b), c), d) del Disciplinare, fino all’ammontare dell’intero importo della presente fideiussione, a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso inviata via PEC o a mezzo raccomandata, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito.
A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.
La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.
Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti d’uso di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità
necessarie, a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l’escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera inviata via PEC o a mezzo raccomandata.
Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l’abbia coltivata.
In deroga all’art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.
Distinti saluti. (BANCA) (FIRME)
(AUTENTICA DELLE FIRME)