CONTRATTO DI SEGNALATORE ABITUALE
CONTRATTO DI SEGNALATORE ABITUALE
Tra le parti:
…………………………………. (di seguito denominato Committente)
e
…………………………………. (di seguito denominato Procacciatore);
premesso
che il Committente esercita l’attività di intermediazione immobiliare mediante affiliazione commerciale al gruppo SETTORECASA;
che il Committente necessita di collaboratori per la ricerca di immobili in vendita o locazione nella zona di sua competenza;
che il Procacciatore si è detto disponibile ad accettare la collaborazione proposta dal Committente relativamente all’attività di Procacciatore di mediazione immobiliare;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
OGGETTO DELL’INCARICO: il compito del Procacciatore è quello di ricercare e segnalare nominativi di potenziali soggetti che intendano vendere, acquistare o locare immobili, in qualità di “segnalatore abituale”, rispettando sempre il carattere proprio della prestazione, senza poter stipulare contratti od occuparsi della loro esecuzione. Stante la natura autonoma della prestazione, il Committente non ha alcun potere organizzativo, disciplinare e direttivo nello svolgimento della attività del Procacciatore che possiede piena libertà in merito agli strumenti ed ai mezzi da utilizzare per svolgere l’incarico affidato. Seppur libero di scegliere gli orari e le modalità di svolgimento dell’incarico, il Procacciatore sarà tenuto comunque ad uniformare la propria attività alle esigenze commerciali ed organizzative del Committente ed a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’espletamento della sua attività.
Il Procacciatore, nell’espletamento della propria attività, dovrà inoltre rispettare la zona di competenza contrattuale riservata al Committente in base al contratto di franchising da lui sottoscritto.
DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO: la durata del presente contratto è di mesi xxxxx , più precisamente dal giorno xxxxx al giorno xxxxx.
Le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante invio di lettera raccomandata al domicilio della controparte nel rispetto del periodo di preavviso di trenta giorni.
ESCLUSIVA/PATTO DI NON CONCORRENZA: il Procacciatore svolgerà il proprio incarico in esclusiva a favore del Committente. (Oppure: E’ prevista inoltre la possibilità di svolgere qualsiasi altra attività autonoma e professionale con chiunque non sia concorrente del Committente).
In considerazione della natura strettamente riservata dell’attività il Procacciatore non può svolgere attività in concorrenza con il Committente né, in ogni caso, diffondere notizie attinenti agli immobili gestiti dal medesimo, né compiere, in qualsiasi modo, atti di pregiudizio dell'attività del Committente.
Al termine del rapporto contrattuale il Procacciatore si impegna a non svolgere alcuna attività di procacciatore o di mediazione immobiliare nella zona di competenza del Committente per un periodo di almeno 18 mesi.
COMPENSO: la misura del compenso sarà determinata nel xx% delle provvigioni incassate dall’agenzia. Il suddetto premio di segnalazione, determinato sulla base del corrispettivo incassato dal Committente, è al netto di eventuali provvigioni e compensi corrisposti a terzi, IVA, etc, ed è comprensivo di spese di viaggi, telefoniche, utilizzo di mezzi propri e qualunque altra spesa sia richiesta per lo svolgimento dell’attività. Tale compenso verrà versato al Procacciatore entro 30 giorni dal buon fine dell’affare di riferimento previa emissione di regolare fattura. E’ potere, inoltre, del Committente respingere eventuali segnalazioni o affari, ritenuti privi di interesse, senza che ciò comporti alcun onere o obbligazione nei confronti del Procacciatore.
Le parti espressamente concordano nel determinare che l’ammontare della provvigione riconosciuta al Procacciatore comprende il maggior compenso per il patto di non concorrenza.
RISERVA DI LEGGE: resta inteso che l’attività oggetto del presente contratto è da Lei svolta a titolo di procacciatore d’affari e che pertanto la stessa non rientra nelle attività di intermediazione immobiliare, riservata dalla Legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e del Decreto n. 452 del 21 dicembre 1990 agli iscritti al Ruolo degli agenti affari di mediazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA: qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà necessariamente devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri ai sensi dell’art. 810 e seguenti C.P.C.
Luogo, data.
Agenzia/Società Cognome – Nome
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