Contract
SCHEDA COMPARATA SUL COLLOCAMENTO NEI PRINCIPALI PAESI UE di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx | |
1. Modello di regolamentazione. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | – Sistema misto, basato sulla collaborazione fra agenzie di collocamento pubblico e privato per garantire un efficiente funzionamento del mercato del lavoro. |
FRANCIA | – Monopolio moderato – ANPE: responsabile del collocamento pubblico, che può essere gestito anche da altre istituzioni riconosciute. – Divieto di collocamento privato: è consentito solo per particolari categorie professionali. |
OLANDA | – Sistema di semi-mercato Fino al 2002 esisteva una coesistenza regolata fra pubblico e privato. Oggi parte dei servizi pubblici sono stati affidati al privato in regime di convenzione mediante procedure di appalto (bandi). |
GERMANIA | – Coesistenza libera Fino al 1994 è esistito il monopolio pubblico del collocamento e fino al marzo 2002 era presente una coesistenza regolamentata, in quanto era necessaria |
una autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di collocamento privato. Ora tale autorizzazione non più richiesta. | |
REGNO UNITO | – Coesistenza libera I servizi privati non sono mai stati vietati, la coesistenza fra pubblico e privato è sempre esistita e la cooperazione fra gli stessi ha sempre avuto un ruolo importate. Fino al 1994 le agenzie di collocamento private dovevano però essere autorizzate dallo Stato. |
SVEZIA | – Coesistenza libera Nel 1993 è stato abolito il monopolio pubblico e è stata liberalizzata la modalità di mediazione fra domanda e offerta di lavoro. |
ITALIA | – Coesistenza regolamentata Fino al 1997 esisteva un monopolio pubblico, da quell’anno è stata legalizzata l’attività del collocamento privato. |
2. Possibilità di operare per agenzie private di collocamento. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | SI Sono da considerare “agenzie private per l’impiego” sia persone fisiche sia giuridiche che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta e ogni altra attività relativa alla ricerca di lavoro, ritenuta ad essa funzionale o complementare. |
FRANCIA | NO In linea di principio le agenzie private di collocamento sono vietate. Possono esistere solo per particolari categorie di lavoratori: l’agenzia di collocamento dei quadri, costituita dai sindacati e dalle imprese private; agenzie che gestiscono prevalentemente vacancies corrispondenti a qualifiche elevate e manageriali. Possono svolgere attività di collocamento enti pubblici, organizzazioni o associazioni costituite congiuntamente dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati, che svolgono tale attività a titolo gratuito. |
OLANDA | SI |
GERMANIA | SI |
REGNO UNITO | SI |
SVEZIA | SI |
ITALIA | SI |
3. Necessità di autorizzazione per le agenzie private di collocamento. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | – Le condizioni di esercizio dell’attività delle agenzie private per l’impiego devono essere determinate per mezzo di concessione di licenze o di abilitazioni oppure in altro modo dalla legislazione o dalle prassi nazionali. |
FRANCIA | – Sempre nell’ambito del divieto del collocamento |
privato, esistono enti e associazioni che svolgono questa attività sulla base di una convenzione con l’ANPE (Agenzia nazione per l’impiego) oppure che hanno attenuto un’abilitazione in tal senso dallo Stato. Essi devono inoltre rispettare alcuni principi, quali la gratuità e la parità di trattamento fra i lavoratori. – Nella realtà esistono agenzie di collocamento e selezione che non rientrano fra quelle riconosciute e delle quali non si hanno dati ufficiali. | |
OLANDA | NO – L’eliminazione dell’obbligo dell’autorizzazione ha determinato una forte diffusione di agenzie senza particolari requisiti tecnici e professionali, per questo proprio dal settore stesso sono state avanzate richieste per una reintroduzione dell’obbligo di autorizzazione. |
GERMANIA | NO – Fino al 2002 le agenzie private di collocamento potevano operare soltanto se in possesso dell’autorizzazione concessa dall’Ufficio federale del lavoro. Ora tale autorizzazione non è più necessaria, esse devono però registrarsi come attività economiche. |
REGNO UNITO | NO – Fino al 1994 è esistito l’obbligo di autorizzazione per svolgere l’attività di collocamento privato. |
SVEZIA | NO – La legge prevede soltanto l’iscrizione delle agenzie di collocamento privato al registro delle |
attività commerciali. | |
ITALIA | SI – La legge subordina l’abilitazione alla attività di collocamento privato all’iscrizione in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e il rilascio di un’apposita autorizzazione. |
4. Oggetto sociale esclusivo per le agenzie private di collocamento. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | NO |
FRANCIA | – Alcuni enti e associazioni che si occupano di mediazione fra domanda e offerta di lavoro, possono svolgere anche attività di formazione e reinserimento al lavoro. |
OLANDA | NO |
GERMANIA | NO |
REGNO UNITO | NO |
SVEZIA | NO |
ITALIA | SI Con l’entrata in vigore dei decreti di attuazione di cui all’articolo 1 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 |
in materia di mercato del lavoro le agenzie di collocamento privato potranno svolgere anche altre attività, come fornitura di lavoro temporaneo, selezione di personale, ecc. | |
5. Gratuità per i lavoratori del servizio delle agenzie private di collocamento. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | SI – Previa consultazione delle parti sociali, l’autorità competente può autorizzare deroghe per alcune categorie di lavoratori e/o per servizi specificatamente identificati. |
FRANCIA | – Uno dei requisiti essenziali perché enti o associazioni possano concludere convenzioni con l’ANPE oppure ottenere un’abilitazione dello Stato è che essi svolgano tale attività gratuitamente nei confronti del lavoratore. |
OLANDA | SI |
GERMANIA | NO – Prima dell’aprile 2002 le agenzie private di collocamento non potevano richiedere nessun compenso ai lavoratori. La nuova normativa, avendo istituito i “buoni per il collocamento”, ha anche concesso alle agenzie di collocamento privato di richiedere ai lavoratori un compenso per il loro servizio, fissandone però i limiti massimi. Il compenso è stabilito nel “contratto per il collocamento” (contratto stipulato per iscritto fra il lavoratore e l’agenzia, mediante il quale l’agenzia si obbliga a intermediare un posto di lavoro). Il limite del compenso dell’agenzia è di € 1.500 per i disoccupati da |
meno di 3 mesi e di € 2.500 per i disoccupati da più di tre mesi oppure per i lavoratori non disoccupati. Alcuni lavoratori disoccupati – che soddisfano determinati requisiti - possono pagare tale compenso attraverso il “buono per il collocamento”. Tale buono, con il quale il lavoratore disoccupato può rivolgersi ad un’agenzia di collocamento privata e pagare il servizio di intermediazione, è distribuito dall’ufficio di collocamento ai lavoratori disoccupati che ne hanno diritto. | |
REGNO UNITO | SI |
SVEZIA | SI |
ITALIA | SI – L’articolo 1 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 fa salvo quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione OIL n. 181/1997 (v. supra), cioè la possibilità, previa consultazione delle parti sociali, di derogare alla gratuità del servizio per alcune categorie di lavoratori e per servizi particolari. |
6. Gestione del servizio di collocamento pubblico. | |
FRANCIA | – Gli uffici di collocamento (Agences locales pour l’emploi) dipendono dall’ANPE che è l’agenzia nazionale per l’impiego. Essa è un ente pubblico con personalità giuridica e autonomia finanziaria, controllato dal Ministero del Lavoro. |
OLANDA | – I CWI (Centren voor Werk en Inkomen) sono |
gestiti da un comitato direttivo composto da 4 membri che in tempi prestabiliti devono riferire al Ministero. Essi inoltre fanno riferimento a 6 direzioni territoriali, che a loro volta dipendono dalla direzione del Lavoro e del Reddito (Inspectie Werk en Inkomen - ispettorato del lavoro e del reddito presso il Ministero del Lavoro). | |
GERMANIA | – Gli uffici di collocamento (Arbetisämter) sono coordinati dagli uffici regionali del lavoro (Landesarbetiämter) che a loro volta dipendono dall’ente federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit), ente pubblico con autonomia amministrativa, diretto da un consiglio direttivo composto di tre persone. È previsto inoltre un consiglio di amministrazione composta da rappresentati delle parti sociali e degli enti amministrativi regionali. |
REGNO UNITO | – I Jobcentre Plus dipendono dal Department of Work and Pensions (Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni) del Ministero dell’Economia. |
SVEZIA | – Gli uffici di collocamento (Arbetsförmedlingar – AF) dipendono dal Consiglio provinciale del lavoro (Länsarbetsnämnden – LAN) della provincia in cui si trovano, mentre a livello centrale, la Direzione Nazione del Lavoro (Arbetsmarknadsstyrelsen - AMS), all’interno dell’ Arbetsmarknadsverket AMV (Amministrazione nazionale del mercato del lavoro), definisce le direttive generali, distribuisce le risorse e controlla l’operato delle Commissioni provinciali. |
ITALIA | – La competenza della gestione degli uffici di |
collocamento è stata attribuita nel 2000 alle Province. | |
7. Servizi offerti. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | – Le autorità statali devono stabilire le condizioni per la promozione della cooperazione fra servizio pubblico per l’impiego e agenzie private. |
FRANCIA | – Attività di collocamento, – registrazione posti vacanti nelle imprese, che sono obbligate a segnalarli, – i funzionari degli uffici di collocamento sono responsabili per particolari categorie professionali e per settori economici definiti. Essi sono organizzati in team e gestiscono una specie di “portafoglio” di datori di lavoro e lavoratori in cerca di occupazione di un determinato settore economico. – L’attività di collocamento e la gestione dei benefici per i disoccupati sono separate anche se gli uffici di collocamento hanno tentato controlli, in particolare per verificare la fattiva ricerca di un’occupazione da parte dei disoccupati. Si sta tentando una cooperazione per sviluppare servizi individualizzati e un maggior controllo. – Dal 1998-99 la registrazione dei disoccupati è stata trasferita all’organizzazione che si occupa del sostegno al reddito per i disoccupati, per garantire un maggior controllo. – L’attività di collocamento è molto rilevante per tutti i tipi di lavoratori, ma in particolare per i disoccupati (piuttosto che per i lavoratori occupati in cerca di altra occupazione) e più rilevante per le piccole e medie imprese (piuttosto che per le grandi). |
– Nuovi servizi offerti: assistenza alla ricerca di un posto di lavoro, compilazione curriculum, informazioni su come creare un’impresa e supporto specializzato per tre mesi da parte di un consulente specializzato assegnato al lavoratore. | |
OLANDA | – I nuovi CWI (Centren voor Werk en Inkomen – Centro per il lavoro e il reddito) sono il primo punto di riferimento dei lavoratori in cerca di occupazione. Essi forniscono ai lavoratori un servizio di base, consistente in informazioni (anche attraverso una banca dati on line di offerte di lavoro), consulenza e mediazione. – Attraverso il primo contatto, gli operatori del servizio classificano i lavoratori in base alle loro necessità, se sono “immediatamente occupabili”, riceveranno l’aiuto del CWI per trovare un’occupazione, altrimenti vengono indirizzati agli altri servizi, che si occupano di qualificazione professionale, formazione, reintegrazione e assistenza. – Tali servizi sono svolti spesso dai privati, su incarico degli stessi uffici pubblici di collocamento. Per facilitare la collaborazione e l’efficacia dei servizi, in molti casi sono tutti localizzati in un unico edificio multifunzionale. – I “clienti” del CWI devono essere seguiti da un solo operatore, in base a procedure standard valide per tutti i CWI. |
GERMANIA | – L’organizzazione degli uffici di collocamento e dell’ufficio federale del lavoro deve essere modificata in base alle proposte introdotte dalla Commissione Xxxxx. Gli uffici di collocamento dovrebbero diventare punti di riferimento per i lavoratori, sia per le funzioni più tipicamente inerenti al collocamento, sia per le funzioni di sicurezza sociale, soprattutto in riferimento alla |
gestione di indennità e sussidi di disoccupazione. – Attualmente presso gli uffici di collocamento sono attivi dei servizi informativi elettronici relativi alle offerte di lavoro, ai datori di lavoro e alla formazione. – I servizi rivolti alle imprese riguardano non soltanto il collocamento, ma anche consulenza sul personale, sulla formazione, sulla prevenzione dei licenziamenti e sulla gestione dell’orario di lavoro. – La recente riforma ha previsto la costituzione presso ogni ufficio di collocamento di un’agenzia di personal service, agenzia che ha il compito di assumere lavoratori disoccupati e inviarli come lavoratori interinali presso imprese utilizzatrici. Lo scopo principale di questa operazione è il collocamento dei lavoratori presso le imprese utilizzatrici o altro datore di lavoro. | |
REGNO UNITO | – Nell’aprile del 2002 sono stati costituiti i Jobcentre Plus in cui sono state unite le funzioni degli uffici di collocamento (Employment Serivce) e quelle relative alla gestione delle indennità di disoccupazione e dei sussidi sociali (Benefits Agencies). – Presso i Jobcentre Plus operano i Personal Adviser che hanno il compito di seguire il lavoratore nella ricerca di una occupazione oppure nella richiesta dell’indennità di disoccupazione o di altro sussidio. – Nella fase iniziale della disoccupazione, gli uffici offrono un servizio diretto soltanto alla ricerca di un posto di lavoro. Attraverso un call center informano i lavoratori sulle offerte di lavoro, ricevono dai lavoratori la loro disponibilità lavorative, fissano gli appuntamenti con i Personal Adviser. – La strategia dei Jobcentre Plus si basa sulla |
conclusione di un accordo con il lavoratore, che definisce i criteri di accettabilità di una occupazione e i servizi che il Jobcentre Plus garantisce al lavoratore, comprese eventuali indennità o sussidi. | |
SVEZIA | – Gli uffici di collocamento offrono consulenza e orientamento professionale. Ogni lavoratore è affidato ad un operatore del servizio, che ha il compito di seguirlo e assisterlo nella ricerca di un’occupazione. – I posti di lavoro disponibili sono inseriti in una banca dati on line a cui sono collegati tutti gli uffici di collocamento. – Altro strumento di informazione dei posti di lavoro disponibili è il Bollettino del collocamento (platsjournalen). |
ITALIA | – Gli uffici di collocamento in Italia hanno sempre svolto una funzione amministrativa di registrazione dell’instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro, di gestione delle liste di collocamento, piuttosto che una vera funzione di mediazione fra domanda e offerta. La recente attribuzione della gestione degli uffici di collocamento alle Province e la semplificazione degli adempimenti burocratici ha determinato il passaggio dell’attività degli uffici di collocamento da funzione pubblica a servizio, con lo sviluppo in particolare della funzione di mediazione. |
8. Altre attività svolte. | |
CONVENZIO NE OIL N. 181/1997 | – Le agenzie private per l’impiego possono fornire servizi consistenti nell’assumere lavoratori allo scopo di metterli a disposizione |
di una terza persona fisica o giuridica | |
FRANCIA | Pubblico – gli uffici di collocamento svolgono principalmente tale attività e l’orientamento alla formazione. Privato – gli enti che svolgono attività di mediazione, attraverso accordi con lo Stato o con l’ANPE, possono contribuire all’integrazione sociale e professionale attraverso uno sviluppo della formazione, delle informazioni e delle attività di reinserimento. |
OLANDA | Pubblico – oltre all’attività più tipiche del collocamento nei nuovi CWI sono state integrate parte delle funzioni relative alla gestione delle prestazioni sociali, consistenti nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per la determinazione di tali prestazioni (indennità di disoccupazione e sussidi sociali). Privato – In particolare, alle strutture private è appaltato il servizio relativo al reinserimento dei lavoratori, mentre la supervisione di tale attività è affidata all’UWV, ente pubblico per l’assicurazione dei lavoratori. – Per lo svolgimento di tale incarico ricevono un corrispettivo e hanno un obiettivo minimo di collocamenti da effettuare, pena la riduzione del corrispettivo stesso. |
GERMANIA | Pubblico – gli uffici di collocamento si occupano anche della gestione delle indennità di disoccupazione. Privato – svolgono anche attività di agenzie di lavoro |
interinale. | |
REGNO UNITO | Pubblico – Accanto alle funzione più tipiche del collocamento, svolgono anche le funzioni di gestione delle indennità di disoccupazione e sostegno al reddito. |
SVEZIA | Pubblico – il collocamento pubblico svolge principalmente questa funzione, ma si riscontrano anche altre attività, quali l’orientamento professionale, il sostegno alla mobilità e programmi di informazione. |
ITALIA | Pubblico – Gli uffici pubblici di collocamento svolgono anche funzioni orientamento per la formazione e servizio alle imprese. Privato – La nuova legge delega prevede l’eliminazione dell’oggetto sociale esclusivo per le agenzie private di collocamento. |
9. Agenzie tecniche strumentali. | |
FRANCIA | – L’ANPE - Agenzia nazionale per l’impiego - è l’ufficio nazionale per l’impiego e l’organizzazione centrale del servizio pubblico di collocamento. – Oltre ad occuparsi del coordinamento dell’attività del collocamento pubblico, tale agenzia è responsabile per l’implementazione delle politiche attive del lavoro. |
OLANDA | – All’interno del Ministero del Lavoro, è la direzione del lavoro e del reddito (IWI - Inspectie Werk en Inkomen - ispettorato del lavoro e del reddito presso il Ministero del Lavoro) competente per l’implementazione delle politiche del lavoro e della supervisione dei CWI, del UWV e dei comuni per quanto riguarda la gestione dei sussidi sociali. |
GERMANIA | – Il Bundesanstalt für Arbeit da cui dipendono gli uffici di collocamento è anche l’agenzia tecnica del Ministero del Lavoro per l’implementazione delle politiche del mercato del lavoro, in particolare si occupa anche di orientamento al lavoro, formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, integrazione dei disabili e sostegno all’autoimpiego. |
REGNO UNITO | – Non esiste una vera e propria agenzia tecnica strumentale, ma è il Department of Work and Pensionis (Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni) del Ministero dell’Economia che oltre ad occuparsi di controllare i Jobcentre Plus ha il compito di attuare la strategia governativa, denominata Welfare to work e in generale di implementare le politiche del lavoro. |
SVEZIA | – L’Arbetsmarknadsverket AMV (Amministrazione nazionale del mercato del lavoro) è l’agenzia tecnica strumentale che ha il compito di implementare le politiche del mercato del lavoro. – All’interno di tale agenzia, è collocata la Direzione nazionale del Lavoro responsabile della definizione delle strategie dei servizi per l’impiego. |
ITALIA | – L’agenzia tecnica strumentare del Ministero del Lavoro è Italia Lavoro che ha il compito fondamentale di attuare le politiche attive del lavoro. – A differenza di ciò che accade negli altri stati presi in considerazione, tale agenzia non si occupa di collocamento. |
Nota bibliografica
U. BLIEN, U. XXXXXX, X. XXXXXX, Labour Market Policy in Germany, in IABtopics, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Germania, n.49/2002.
X. XXXXX-XXXXX, Steigerung von Effizienz und Reputation in der Arbeitsvermittlung, in IABWerkstattbericht, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Germania, n.15/2002.
X. XXXXXXXX, G. STEURS, The Competitive Market for Employment services in the Netherlands, OECD, 2002.
X. XXXXX-XXXXX, U. XXXXXX, Die Deregulierung in der EU schreitet voran, in IAB Kurzbericht, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Germania, n.3/2002.
X. XXXXX-XXXXX, U. WALWEI, Job Placement Regimes in Europe: Trends and Impacts of Changes, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Germania, n.46/2001.
X. XXXXXXXXXX, Le “agenzie” di collocamento nel diritto internazionale, comunitario e comaprato: elementi di disciplina e modelli di intervento, in AA.VV., I servizi per l’impiego tra pubblico e privato, in Quaderni DLRI, n.22/1999.