Soluzione per la copertura dai rischi infortuni e malattie
Soluzione per la copertura dai rischi infortuni e malattie
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "IMMAGINA Benessere"
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È la soluzione Infortuni/Malattia rivolta alla persona e alla famiglia per gli infortuni e/o le malattie che possono accadere in casa, al lavoro e nel tempo libero.
Dedicato a te Assistenza e prevenzione: prevede dei servizi che vengono erogati su Gli infortuni causati da:
richiesta dell’assicurato (es. Consulenza medica generica, Guida sanitaria, MyClinic, ecc.). Ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, abuso di psicofarmaci, uso di
Sono inoltre previsti servizi opzionali dedicati a particolari ambiti: famiglia, sport, viaggi, sostanze stupefacenti o allucinogene;
senior, professionisti/imprenditori. Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato non è abilitato; Uso di mezzi subacquei, aeromobili, apparecchi per il volo da diporto o
In autonomia: sono assicurate le conseguenze di infortuni o malattie che possono sportivo, veicoli a motore all’interno di circuiti;
limitare la tua capacità di provvedere a te stesso e alla tua famiglia. Guerra ed insurrezione;
Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
Puoi scegliere tra le seguenti coperture: infortunio;
Invalidità permanente da infortunio (infortuni) Pratica di qualsiasi attività sportiva professionale. Invalidità permanente da malattia e/o da ictus o infarto (malattie)
Rendita vitalizia per invalidità grave da infortunio e/o malattia. Inoltre, non sono assicurati gli infortuni:
Occorsi alla guida di aeromobili e/o come passeggero su aeromobili per voli In attività: sono assicurate le conseguenze di infortuni o malattie che possono limitare diversi dal trasporto pubblico, aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo temporaneamente la tua capacità di svolgere qualsiasi attività. da diporto o sportivo;
Occorsi per attività di paracadutismo o immersioni con autorespiratore;
Puoi scegliere tra: Derivanti da delitti dolosi dell’assicurato;
Sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per
Indennità giornaliera da ricovero e convalescenza (infortuni); motivi di carattere eccezionale;
Inabilità temporanea o pronto indennizzo (infortuni); Derivanti da conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o
Indennità giornaliera per immobilizzazione (infortuni); biologiche o di trasmutazione del nucleo dell’atomo;
Rimborso spese sanitarie (infortuni); Derivanti dalla pratica a qualsiasi titolo di alcune attività sportive identificate;
Rimborso spese pre e post ricovero (malattie); Derivanti dall’uso e guida di autoveicoli a motore su circuiti adibiti agli sport
Indennizzo forfettario per intervento chirurgico (malattie). motoristici; dalla partecipazione a corse e gare comportanti l’uso di natanti a motore.
In continuità: assicura il caso di morte conseguente da infortunio. Le malattie/invalidità permanenti derivanti da:
Stati invalidanti e/o patologici, malattie, malformazioni o difetti fisici Dedicato a te – Personalizzato: consente di personalizzare la soluzione scelta e di conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
aggiungere il rimborso delle spese legali che tu abbia dovuto sostenere. Malattie mentali, disturbi psichici e comportamenti nevrotici;
Abuso di alcoolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci e stupefacenti; Trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; Contaminazioni chimiche o biologiche;
Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico;
Interventi di chirurgia bariatrica per la cura dell’obesità; le prestazioni e le terapie con finalità dietologica.
L’assicurazione di tutela legale non è operante:
Per le vertenze aventi ad oggetto diritto di famiglia e successione; Per le vertenze aventi ad oggetto materia contrattuale;
Per le vertenze aventi ad oggetto violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’assicurato, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’assicurato abbia preso parte, detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento di acque, terreni e colture;
Per le vertenze: tra gli assicurati e tra assicurato e contraente, dell’assicurato nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di Generali Italia;
Se l’assicurato non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni;
Se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dall’assicurazione obbligatoria;
Se l’assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede dei limiti entro i quali vengono erogati i servizi e l’applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero o di inabilità, al di sotto dei quali non viene corrisposto l’indennizzo o viene corrisposto in parte). Sono inoltre previsti dei limiti per alcune delle spese relative alle vertenze assicurate con la garanzia per tutela legale.
Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
L’assicurazione infortuni e l’assicurazione malattie valgono in tutto il mondo. L’assicurazione di tutela legale vale per i sinistri che avvengono in Europa.
I servizi di assistenza valgono in parte solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx ed in parte in tutto il mondo.
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Inoltre, se scegli anche la copertura malattie, devi informare Generali Italia sul tuo stato di salute compilando e sottoscrivendo un questionario medico.
In caso di infortunio, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro dieci giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Per le coperture malattie la denuncia deve essere presentata entro quindici giorni dalla diagnosi per le invalidità permanenti da malattie e da ictus o infarto o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza, o entro quindici giorni dall’avvenuta dimissione per l’indennità giornaliera da ricovero. In tutti gli altri casi la denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quando è avvenuto il sinistro.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità, entro il quindicesimo dopo quello della scadenza.
Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 2,5% o trimestrale con una maggiorazione del 3,5%. In tal caso le rate devono essere pagate alle scadenze semestrali/trimestrali pattuite.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.
Il premio e le somme assicurate delle coperture infortuni vengono aumentate ogni anno di una percentuale fissa. Il premio delle coperture malattie viene aggiornato ogni anno in base all’età raggiunta dall’assicurato.
La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza, ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione e, in mancanza di disdetta, è prorogata per un anno e così successivamente.
Se hai sottoscritto una copertura di durata poliennale, a fronte della quale hai avuto una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio. Se hai stipulato la polizza per una durata inferiore all’anno il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.
In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata all’Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.
Nello specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso o al termine del quinquennio, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, inviando la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.
Infine, solo per le coperture infortuni, hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE COMUNE
1. PREMESSA
L’Assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie riportate sulla Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione per le somme assicurate e/o i massimali in esse indicati, entro i limiti di indennizzo e con l’applicazione delle franchigie e degli scoperti riportati in Polizza e nel presente documento.
Le Condizioni di Assicurazione contengono, la “Parte Comune”, le Norme generali e le garanzie acquistate per ciascuna delle Sezioni scelte.
2. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato La persona residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano a favore della quale è prestata l’assicurazione.
Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in caso di infortunio mortale dell’Assicurato.
Centrale Operativa Medica
La struttura in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle
8.00 alle 13.00 esclusi i festivi, costituita da medici, tecnici ed operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite dal contratto.
Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto.
Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno, documentata da rilascio di cartella clinica.
Day Surgery Intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica.
Difetto fisico La mancanza o l’imperfezione (genetica e non) non presenti alla nascita, di un organo o di un apparato anche se non note o non diagnosticate alla stipula della polizza.
Franchigia La parte del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in gradi percentuali per il caso di Invalidità Permanenti o in giorni per le indennità o in importo fisso per i rimborsi spese.
Frattura Lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti.
Inabilità temporanea Perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con l'Assistenza Sanitaria Sociale e/o private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, i Centri Benessere in genere e le Beauty Farm o Istituti assimilabili.
Lettera di impegno Il documento che riporta gli obblighi reciproci tra Assicurato e Struttura Medica Convenzionata in relazione al ricovero, all’intervento chirurgico o alla prestazione diagnostica extraricovero e con riferimento alle condizioni di assicurazione; tale documento deve essere sottoscritto dall’Assicurato all’accettazione presso la Struttura Medica Convenzionata.
Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia oncologica Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.
Malformazione Ogni alterazione fisica e/o psichica (genetica e non) sviluppatasi durante la vita intrauterina.
Pagamento a rimborso La liquidazione a rimborso che la Società effettua per le spese sostenute in via anticipata dall’Assicurato per prestazioni indennizzabili a termini di contratto.
Pagamento diretto Il servizio di liquidazione che la Società, in nome e per conto dell’Assicurato, effettua nei confronti della Struttura Medica Convenzionata per le spese relative a ricoveri, interventi chirurgici o prestazioni diagnostiche extraricovero indennizzabili a termini di contratto.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scoperto La parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Società Generali Italia S.p.A.
Strutture Mediche Convenzionate
Le strutture sanitarie costituite da istituti di cura, ambulatori medici e medici, Convenzionate convenzionati con la Centrale Operativa Medica, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla Società, in nome e per conto dell’Assicurato, nei limiti di quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Definizioni specifiche valide per garanzie Assistenza
Struttura Organizzativa EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8, Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.a..
Prestazioni Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto della Società.
Definizioni specifiche valide per la garanzia Tutela Legale
Arbitrato E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza/Fase stragiudiziale
E' l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Danno extracontrattuale E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone.
Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Insorgenza del sinistro Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 3.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note:
nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e,
conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 3.2 Durata del contratto e proroga dell’assicurazione
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza.
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata o PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Qualora sia stato scelto il non tacito rinnovo, l’assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Per i contratti di durata poliennale, non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.
In caso di anticipata risoluzione o di esclusione di singoli Assicurati non seguita da sostituzione, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio relativo all’annualità in corso.
Art. 3.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).
Art. 3.4 Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Art. 3.5 Comunicazione tra le Parti
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza mediante:
- Posta Elettronica certificata PEC.
- Lettera raccomandata.
Le comunicazioni alle quali è tenuta la Società, devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:
- Posta Elettronica certificata PEC.
- Lettera raccomandata.
Art. 3.6 Obblighi del Contraente – accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:
• Il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione;
• Gli Assicurati stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Società, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Art. 3.7 Recesso in caso di sinistro
A seguito della denuncia effettuata a termini di polizza nell'ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro conseguente ad infortunio, il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PEC.
Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
Il recesso da parte della Società avrà effetto alla scadenza della rata di premio, anche di frazionamento, in corso al momento dell’invio della comunicazione oppure, se la relativa comunicazione è stata inviata meno di 30 giorni prima della scadenza, alla scadenza successiva.
Tuttavia, se esercitato dal Contraente il recesso ha effetto dal giorno stesso dell’invio della comunicazione.
In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Se la polizza prevede anche una o più delle garanzie Invalidità permanente da malattia, Rendita vitalizia da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio o malattia, Rimborso delle spese sostenute prima e dopo l’intervento chirurgico, Indennizzo forfettario per intervento chirurgico, Rendita vitalizia da malattia, la Società, previa richiesta dell’Assicurato, si impegna alla prosecuzione delle suddette garanzie per la residua durata ed alle condizioni in vigore al momento del recesso.
Art. 3.8 Adeguamento delle somme assicurate e del premio
In occasione di ciascuna scadenza annuale, le somme assicurate ed il premio delle garanzie Invalidità permanente da infortunio, Morte da infortunio, Indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio, Indennità giornaliera per immobilizzazione da infortunio, Pronto indennizzo per inabilità temporanea da infortunio, Xxxxxxxx spese sanitarie da infortunio, Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da Infortunio - se presenti in polizza - sono soggetti ad adeguamento in misura costante pari al 3% degli importi inizialmente stabiliti.
L’adeguamento non opera per le somme che determinano gli scaglioni di franchigia e nel caso in cui sia stata scelta la non operatività dell’adeguamento infortuni.
Art. 3.9 Adeguamento del premio in relazione all'età dell'Assicurato
In occasione di ciascuna scadenza annuale per le garanzie Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da Infortunio o malattia, Rimborso delle spese sostenute prima e dopo l’intervento chirurgico, Indennizzo forfettario per intervento chirurgico, Rendita vitalizia da malattia - se presenti in polizza - è previsto l’aggiornamento del premio, in ragione della maggiore età raggiunta da ciascun Assicurato, nella misura di aumento forfettario del 3% rispetto all’annualità precedente.
L’adeguamento non opera nel caso in cui sia stata scelta la non operatività dell’adeguamento malattie.
Art. 3.10 Dichiarazione di non fumatore
Il premio relativo alle garanzie Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio o malattia, Rimborso delle spese sostenute prima e dopo l’intervento chirurgico, Xxxxxxxxxx forfettario per intervento chirurgico, Rendita vitalizia da malattia, si basa su di una tariffa che prevede premi inferiori per i non fumatori, pertanto per dichiarazioni inesatte e reticenti all’atto della stipulazione ovvero per mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio per venir meno dello stato di non fumatore, il pagamento del sinistro è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Si considera non fumatore una persona che non ha fatto uso neanche sporadico di tabacco negli ultimi due anni e che negli ultimi cinque anni non ha dovuto smettere di fumare per motivi di salute su indicazione medica. Si equipara al tabacco l’uso di sigaretta elettronica.
Art. 3.11 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette al momento della stipula del contratto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS.
Ai fini delle garanzie Invalidità permanente da infortunio, Morte da infortunio, Indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio, Indennità giornaliera per immobilizzazione da infortunio, Pronto indennizzo per inabilità prolungata da infortunio, Xxxxxxx xxxxxxxxx da infortunio, Xxxxxxxx spese sanitarie da infortunio, Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio, oltre le affezioni di cui sopra, non sono assicurabili persone affette al momento della stipula da epilessia e/o una delle seguenti malattie mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
In caso di insorgenza in corso di contratto il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso alla Società, che può recedere con effetto immediato per aggravamento di rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile dando comunicazione per iscritto all'altra parte entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza della causa di inassicurabilità.
Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicato il recesso.
Art. 3.12 Variazione della residenza
L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni del comune di residenza intervenute in corso di contratto.
In caso di trasferimento della residenza all’estero, la Società, può recedere con effetto immediato per aggravamento di rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, dando comunicazione per iscritto all'altra parte entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza della variazione.
Spettano alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicato il recesso.
Art. 3.13 Rinuncia all'azione di Rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’infortunio o malattia, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Art. 3.14 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 3.15 Controversie - Perizia contrattuale
In caso di controversie di natura medica, le Parti possono demandare la decisione ad un confronto tra un medico fiduciario della Società ed un medico nominato dall’Assicurato. L’accordo è vincolante per le Parti.
Quando si verifichi disaccordo sui punti controversi, i due Medici possono, con il consenso delle Parti nominarne un Terzo.
Se i due Medici non si accordano sulla nomina del Terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Il Terzo Medico interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le Parti.
Ciascun Medico ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri medici e/o specialisti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Medico e dei professionisti nominati dal proprio Medico che hanno coadiuvato le operazioni peritali. Le spese e competenze del terzo Medico sono ripartite a metà tra l’Assicurato e la Società.
I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per l’Assicurato e uno per la Società.
Art. 3.16 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I capoverso (artt. 4 e 5 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 3.17 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME GENERALI
4. NORME GENERALI IN CASO DI INFORTUNIO
Le norme generali che seguono si intendono operanti per le seguenti garanzie e integrano quanto previsto per le discipline specifiche:
• Morte da infortunio
• Invalidità permanente da infortunio
• Xxxxxxx xxxxxxxxx da infortunio
• Indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio
• Pronto indennizzo per inabilità prolungata da infortunio
• Indennità giornaliera per immobilizzazione da infortunio
• Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza da infortunio
• Rimborso spese sanitarie da infortunio
Art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione (ambito di operatività)
Si definisce infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Se è stato scelto ambito di operatività h24, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza ed ogni altra attività relativa alla vita privata e familiare.
Se è stato scelto ambito di operatività solo professionale l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza, incluso il rischio in itinere.
Ai fini della validità di tali opzioni l’Assicurato dichiara di svolgere attività professionale alle dipendenze di terzi.
Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società che valuterà l’eventuale diminuzione o aggravamento del rischio ai sensi dell’artt. 1897 e art. 1898 del Codice Civile.
Se è stato scelto ambito di operatività solo extraprofessionale l’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività non avente carattere professionale, inerente le occupazioni familiari e domestiche, il tempo libero, la pratica di hobby ed in generale qualsiasi manifestazione della vita quotidiana. Restano quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro quelli che si dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.
Art. 4.2 Operatività e delimitazioni dell’assicurazione
L'assicurazione vale in tutto il mondo.
Sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche di infortunio inclusi:
• gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (colpa grave dell’Assicurato);
• le lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni subiti in stato di malore, incoscienza o vertigini;
• gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque esercitata;
• gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni, salvo il caso in cui l’Assicurato sia rimasto vittima di tali eventi all’interno del comune di residenza.
Sono inoltre assimilati ad infortunio:
a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
b) l’assideramento e il congelamento;
c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze se dovute a causa fortuita;
d) l’asfissia di origine non morbosa;
e) l’annegamento;
f) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni caso le malattie;
g) le ustioni provocate da animali o da vegetali, gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria;
h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari per la cura delle lesioni derivanti da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
i) le lesioni muscolari da sforzo, esclusi infarti e rotture sottocutanee di tendini dovute a sforzo;
j) le ernie addominali da causa violenta, escluse quelle antecedenti alla stipula della polizza; in tal caso la Società liquida esclusivamente un’indennità giornaliera da ricovero per l’intervento chirurgico (valida anche in caso di day-hospital), pari a 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il limite di euro 150,00. Viene inoltre corrisposta un’indennità forfettaria di convalescenza post-intervento di euro 500,00. Nel caso l’ernia dovesse risultare tecnicamente non operabile, verrà corrisposta un’indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della relativa somma assicurata ferma l’applicazione delle franchigie di polizza.
Art. 4.3 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene. Per ebbrezza si intende la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro;
b) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 6 mesi o se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
c) occorsi alla guida di aeromobili in genere e/o in qualità di passeggero su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclub, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
d) occorsi per attività di paracadutismo o immersioni con autorespiratore a qualunque titolo praticate;
e) causati da uso di mezzi subacquei;
f) derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato anche in concorso;
g) sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; sono comunque compresi in garanzia gli infortuni avvenuti in Italia in tempo di pace;
h) causati da guerra ed insurrezione, salvo il caso nel quale l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio tali eventi all’estero. In tal caso la copertura opera fino ad un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità;
i) causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari per la cura delle lesioni derivanti da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
j) conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra;
k) conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, e/o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) causati da pratica di qualsiasi attività sportiva professionale. Per tale si intende un’attività sportiva svolta, in via continuativa e/o prevalente rispetto ad ogni altra occupazione, a titolo oneroso nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo;
m) conseguenti alla pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala WW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite-surf, snow-kite, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, sport aerei in genere, sport estremi;
n) derivanti dall’uso e guida di veicoli a motore su circuiti adibiti agli sport motoristici salvo che si tratti di motoraduni o autoraduni;
o) derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l’uso di natanti a motore nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
p) derivanti da partecipazione a competizioni organizzate da Federazioni Sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) di calcio, calcio a 5 (e simili), sci e snow-board non estremi, ciclismo, sport equestri, hockey.
Tuttavia, qualora l’infortunio si verifichi in tali casi e l’Assicurato sia di età inferiore a 18 anni, la Società corrisponderà l’indennizzo in misura ridotta del 50%.
Art. 4.4 Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato o da altro soggetto per conto dei medesimi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.
L’Assicurato o i suoi familiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 4.5 Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza.
Pertanto, l’influenza che l’infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti/mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionale dall’infortunio come se esso avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Se l’infortunio si verifica nello svolgimento di un’attività professionale diversa da quelle dichiarate in polizza, ovvero nello svolgimento di altra attività che comporti comunque caratteristiche di professionalità, l’indennizzo è dovuto:
• integralmente, se all’attività professionale svolta al momento del sinistro corrisponde un rischio non maggiore di quello delle attività professionali indicate in polizza;
• in misura ridotta in base alle percentuali indicate nella tabella sotto riportata, se all’attività professionale svolta al momento del sinistro corrisponde un rischio maggiore.
ATTIVITÀ DICHIARATA IN POLIZZA Classe A Classe B Classe C Classe D | |||||
ATTIVITÀ PROFESSIONALE | Classe A | 100 | 100 | 100 | 100 |
SVOLTA | Classe B | 80 | 100 | 100 | 100 |
AL MOMENTO | Classe C | 50 | 65 | 100 | 100 |
DELL'INFORTUNIO | Classe D | 40 | 50 | 80 | 100 |
Qualora l’attività professionale svolta al momento dell’infortunio sia annoverabile tra le seguenti:
• sportivi professionisti;
• personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei; la Società non corrisponderà alcun indennizzo.
Per la valutazione del grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento alla classificazione
riportata nell’elenco “Codici Attività Professionali”. In caso di attività non specificate in detto elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un’attività elencata.
CODICI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
L’assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione dell’Assicurato che l’attività professionale esercitata si identifica con quella risultante dall’elenco seguente in corrispondenza al “Codice Professione” indicato in polizza.
Qualora oltre all’attività professionale principale l’Assicurato svolga un’attività secondaria con carattere continuativo, ancorché non prevalente, occorre darne atto e si dovrà applicare il premio di tariffa relativo all’attività di maggior rischio, con classe tariffaria successiva in ordine alfabetico.
CLASSE A
Codice Descrizione Attività Professionale
A 103 Amministratori di beni A 106 Architetti
A 107 Avvocati
A 111 Geometri senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, impalcature A 113 Indossatori/trici e fotomodelli/e
A 114 Ingegneri
A 124 Notai
A 133 Commercialisti e consulenti del lavoro A 306 Xxxxxxxx/Parrucchieri
A 315 Xxxxxxxxx, truccatori, callisti, manicure, pedicure A 331 Massaggiatori/fisioterapisti
A 343 Sarti
A 510 Politici e sindacalisti
A 629 Operatori e addetti a centri elaborazione dati A 637 Dirigenti/impiegati/quadri
A 639 Disegnatori, grafici, pittori artistici
A 660 Insegnanti senza esercitazione di prove pratiche A 805 Benestanti senza altra attività professionale
A 809 Appartenenti al clero (che non svolgono attività di cui al codice B 672) A 818 Bambini e studenti
A 821 Artisti di spettacolo (presentatori, musicisti, direttori d'orchestra, registi, cantanti, attori -
escluse controfigure e stunt-men)
A 823 Pensionati
A 999 Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale.
CLASSE B
Codice Descrizione Attività Professionale
B 102 Agenti e intermediari che operano nei settori assicurazione, credito, commercio, industria e servizi vari
B 110 Geologi
B 112 Geometri con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, impalcature B 116 Postini
B 117 Istruttori di scuola guida
B 120 Medici (esclusi radiologi con estensione alle radiodermiti) B 123 Farmacisti
B 125 Veterinari
B 126 Vetrinisti
B 203 Agricoltori senza uso e guida di macchine agricole e di autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t
B 205 Allevatori di animali senza uso di macchinari e senza uso o guida di macchine agricole con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t
B 208 Giardinieri, vivaisti: esclusa potatura di piante ad alto fusto, senza uso e guida di macchine agricole e di autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t
B 211 Scultori
B 304 Artigiani per i quali non esiste altra denominazione specifica, senza uso di macchine, senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed impalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
B 308 Calzolai
B 322 Fotografi, fotoreporter, cineoperatori
B 326 Imbianchini senza accesso a tetti, ponteggi, impalcature B 337 Barcaioli, gondolieri
B 338 Odontotecnici
B 340 Pellettieri
B 341 Antiquari
B 344 Tappezzieri
B 345 Confezionisti, magliai e addetti al settore tessile: senza uso di macchine azionate da motore
B 365 Operai (escluso muratori), anche con uso di macchine, ma senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed impalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
B 401 Albergatori e addetti al servizio alberghiero B 402 Allenatore sportivo non giocatore
B 403 Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce
B 407 Commercianti (esclusi ambulanti): senza attività di carico/scarico merce, senza guida di autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. Non sono comunque comprese le attività rientranti nei codici B 434 - B 421 - B 422 - C 415 - C 420 - C 135
B 421 Orologiai, gioiellieri
B 422 Panettieri, pasticceri senza produzione
B 424 Gestori (inclusi addetti) di ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, bar, caffè, gelaterie, bottiglierie: esclusi cuochi e pizzaioli
B 427 Orafi, incisori
B 434 Armaioli con solo attività di vendita
B 506 Imprenditori che non prestano opera manuale e senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi, impalcature
B 512 Guide turistiche
B 603 Analisti chimici, biologi, addetti a centri di analisi mediche B 607 Assistenti sociali
B 619 Bidelli
B 623 Benzinai, escluse attività di manutenzione e lavaggio B 628 Pizzaioli
B 631 Xxxxxxxx e custodi in genere B 636 Diplomatici, ambasciatori
B 641 Collaboratori familiari, baby-sitter B 652 Giornalisti
B 659 Insegnanti con esercitazione di prove pratiche B 662 Magistrati
B 672 Infermieri, paramedici, ostetriche B 678 Addetti alle pulizie
B 802 Artisti di varietà e ballerini
B 808 Casalinghe senza altra attività professionale
B 821 Addetto negozio senza attività di carico e scarico e senza uso di macchine
B 999 Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale
CLASSE C
Codice Descrizione Attività Professionale
C 122 Medici radiologi con estensione alle radiodermiti C 135 Panettieri, pasticceri con produzione
C 209 Pescatori e marinai C 311 Conciai
C 313 Elettricisti senza accesso a tetti, ponteggi, impalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione
C 324 Idraulici
C 334 Meccanici, carrozzieri, gommisti, elettrauto e simili
C 342 Restauratori senza accesso a tetti, ponteggi, impalcature C 346 Tipografi, litografi
C 348 Artigiani per i quali non esiste altra denominazione specifica, con uso di macchine ma senza accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed impalcature e non a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
C 362 Riparatori di elettrodomestici in genere (inclusi radio e TV senza intervento su antenna)
C 367 Confezionisti, magliai e addetti al settore tessile: con uso di macchine azionate da motore C 404 Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce
C 415 Commercianti (inclusi addetti) di mobili, elettrodomestici e Hi-Fi, articoli igienico-sanitari con installazione; commercianti ambulanti
C 420 Macellai
C 518 Imprenditori che prestano opera manuale, con accesso ai cantieri, tetti, ponteggi, impalcature
C 622 Benzinai, incluse attività di manutenzione e lavaggio C 627 Cavaioli senza uso di mine
C 630 Cuochi
C 653 Guardiacaccia, guardiapesca, guardie campestri e forestali C 656 Guardie notturne e giurate
C 685 Taxisti
C 686 Autisti (esclusi taxisti) di veicoli in genere; guidatori di natanti C 807 Carabinieri (incluso ex Corpo Forestale)
C 810 Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare (escluso volo) C 816 Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria
C 819 Vigili Urbani
C 822 Magazziniere
C 999 Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale.
CLASSE D
Codice Descrizione Attività Professionale
D 201 Abbattitori di piante, boscaioli
D 207 Giardinieri, floricoltori con potatura e messa a dimora di piante ad alto fusto e/o uso di macchine agricole
D 212 Agricoltori con uso e guida di macchine agricole e con guida di autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t
D 301 Antennisti
D 305 Artigiani per i quali non esiste altra denominazione specifica, con uso di macchine, con accesso a cantieri, tetti, ponteggi ed impalcature o a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
D 316 Xxxxxx
D 320 Falegnami
D 329 Marmisti
D 336 Muratori
D 347 Vetrai
D 361 Operai (escluso muratori, compresi elettricisti e imbianchini) con uso di macchine, con accesso a cantieri, tetti, ponteggi, impalcature o a contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi o acidi
D 363 Restauratori con accesso a tetti, ponteggi, impalcature
D 516 Allevatori di animali con uso di macchinari, con uso e guida di macchine agricole e guida di autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t
D 625 Carpentieri
D 682 Vigili del fuoco
D 815 Palombari, sommozzatori
D 999 Personale la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nella presente classe, assicurabile solo su autorizzazione direzionale
5. NORME GENERALI IN CASO DI MALATTIA
Le norme generali che seguono si intendono operanti per le seguenti garanzie e integrano quanto previsto per le discipline specifiche:
• Invalidità permanente da malattia
• Invalidità permanente da ictus o infarto
• Rendita vitalizia da malattia
• Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza da infortunio, malattia o parto
• Rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero o l’intervento
• Indennizzo forfettario per intervento chirurgico
• Rimborso spese per alta diagnostica
• Programma di prevenzione sanitaria
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione
Si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, definendosi tale un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Art. 5.2 Operatività dell'Assicurazione
L'assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 5.3 Termini di aspettativa
L’assicurazione è soggetta alla decorrenza di termini di aspettativa ovvero un periodo temporale, successivo alla data di effetto del contratto, durante il quale le garanzie di polizza, in tutto o in parte, non sono operanti.
Tale termine viene specificato per ciascuna singola garanzia cui si applica.
Art. 5.4 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione per il caso di malattia:
a) stati invalidanti e/o patologici, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipulazione del contratto e sottaciuti con dolo o colpa grave;
b) le malattie mentali e dei disturbi psichici in genere e i comportamenti nevrotici;
c) l’abuso di alcoolici, l’uso di allucinogeni, l’uso - per scopi non terapeutici - di psicofarmaci e/o di stupefacenti;
d) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, e/o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura di malattie dell’Assicurato;
e) guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
f) contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra;
g) gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli a scopo ricostruttivo sia da infortunio che a seguito di intervento chirurgico oncologico. Relativamente all’applicazione di endoprotesi mammarie per ricostruzione a seguito di neoplasia maligna sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione e sono esclusi gli interventi successivi alla prima applicazione;
h) gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità, ad eccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica.
6. NORME GENERALI PER ASSISTENZA
Art. 6.1 Modalità per la richiesta di assistenza
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:
dall’Italia al numero verde 000 000 000
dall’estero al numero x00 0000 000 000
I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.
L’Assicurato all’atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare:
a) il tipo di assistenza di cui necessita ed il nome dell’eventuale medico curante;
b) nome e cognome;
c) numero di polizza e codice della fascia tessera indicato in polizza nella sezione Dedicato a me – Prevenzione e Assistenza;
d) indirizzo del luogo in cui si trova;
e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato, pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell’apposita Informativa.
Art. 6.2 Esclusioni
La garanzia non sarà operante per:
a) gli infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) le conseguenze derivanti da guerra, atto terroristico, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e da tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
c) le conseguenze derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato nonché da suicidio o tentato suicidio;
d) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) gli infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
f) le prestazioni non vengono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari;
g) ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra;
h) per i sinistri verificatisi successivamente al centesimo giorno consecutivo di permanenza dell’Assicurato all’estero.
Art. 6.3 Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 6.4 Altre assicurazioni Assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra società, le suddette prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 6.5 Limite per annualità assicurativa
Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa, salvo quanto previsto all’Art. 7.3 Servizi MY CLINIC.
DEDICATO A ME - ASSISTENZA E PREVENZIONE
7. ASSISTENZA START
Art. 7.1 Prestazioni assistenza START
Consulenza medica generica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un consulto medico telefonico può mettersi in contatto h 24/7 con i medici della Struttura Organizzativa che forniranno il consulto.
Si precisa, che viste le modalità di erogazione, la prestazione non vale come diagnosi ed è fornita sulla base delle indicazioni fornite dall’Assicurato.
Invio di un medico generico al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, sostenendone le spese.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
Guida Sanitaria
(Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario Pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le informazioni richieste relativamente a:
• diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.);
• ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
• strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
• consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti;
• assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• medici specialisti;
• farmaci.
Trasporto in autoambulanza
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia – accertato dalla Struttura Organizzativa – necessiti di un trasporto con autoambulanza all’istituto di cura più vicino, questa verrà inviata sostenendone le spese. Nel caso in cui l’intervento, in base alle vigenti norme di legge, risulti di competenza delle strutture pubbliche di Pronto Intervento, la Struttura Organizzativa provvederà comunque a segnalare a queste ultime il caso al fine di facilitare la richiesta di assistenza.
Trasporto dal Pronto Soccorso
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza successivamente all’accettazione in Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente sostenendone le spese entro il limite di 300 chilometri di percorso complessivo (andata/ritorno).
Trasferimento in istituto di cura specialistico
(Prestazione valida in Italia)
Qualora a seguito di infortunio o malattia le condizioni dell’Assicurato - accertate mediante contatti tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante - richiedano il trasferimento in un istituto di cura specialistico in quanto non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a sue spese:
• ad individuare ed a prenotare l’istituto di cura ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni o della patologia dell’Assicurato;
• ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni;
• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo alla prestazione di cui al presente articolo i trasferimenti per svolgere terapie riabilitative nonché quelli in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
Rientro dall’istituto di cura
(Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato, dimesso dall’istituto di cura a seguito di ricovero per infortunio o malattia, non sia in grado di rientrare al proprio luogo di residenza con il mezzo di trasporto inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto, assumendosene le spese, con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni. Se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa il trasporto include anche l’assistenza di un medico o di un paramedico.
Art. 7.2 Prestazioni di assistenza alla Riabilitazione
Invio di un fisioterapista al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio, necessiti dell’assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di 10 sedute per sinistro.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato ed il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.
Invio di una collaboratrice familiare
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Assistenza domiciliare integrata post ricovero
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero, necessiti la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare, come prescritto dal proprio medico curante, potrà contattare la Struttura Organizzativa. Le modalità per l’accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dai medici della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell’Assicurato, mediante intervento di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili post-ricovero.
Per poter organizzare il servizio è richiesto l’accordo con il medico curante dell’Assicurato e un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 48 ore.
Second Opinion Internazionale
Qualora l’Assicurato a seguito di un infortunio o una malattia, per la quale sia già stata effettuata una diagnosi o definito un approccio terapeutico, desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica potrà contattare la Struttura Organizzativa che, previo contatto telefonico con l’Assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell’esperienza di Centri Medici qualificati. I medici della Struttura Organizzativa, effettuano un primo esame, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti, e procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria per elaborare i quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi al Centro Medico internazionale di riferimento. Il Centro Medico internazionale di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, formula rapidamente la propria risposta scritta, che viene inviata alla Struttura Organizzativa che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla.
Art. 7.3 Servizi MY CLINIC
Piattaforma tecnologica attraverso la quale la Struttura Organizzativa eroga, in caso di infortunio o malattia, prestazioni digitali di assistenza medica a distanza.
Le prestazioni sono fruibili scaricando l’App MY GENERALI e accedendo alla propria area personale. L’utilizzo delle prestazioni è subordinato all’accettazione delle condizioni d’uso della piattaforma My Clinic. Auto Valutazione dei sintomi (Virtual checkup)
Attraverso l’apposita sezione presente all’interno dell’App MY GENERALI l’Assicurato potrà in totale autonomia usufruire di un programma di auto valutazione che lo aiuterà a comprendere i propri sintomi e gli indicherà probabili cause e i possibili comportamenti da tenere.
Il risultato dell’autovalutazione non costituisce diagnosi, pertanto si ricorda che per una corretta valutazione del proprio stato di salute è sempre necessario consultare un medico.
Video consulto medico
Accedendo alla apposita sezione presente all’interno dell’App MY GENERALI l’Assicurato potrà richiedere un:
- CONSULTO MEDICO GENERICO 24 ore su 24 con i medici della Struttura Organizzativa, attraverso chiamata vocale o videochiamata. L’Assicurato avrà a disposizione 10 consulti complessivi.
- CONSULTO SPECIALISTICO con i medici specialisti della Struttura Organizzativa (Ortopedico, Pediatra, Cardiologo, Ginecologo, Nutrizionista) attraverso chiamata vocale o richiesta scritta. L’Assicurato avrà a disposizione 10 consulti complessivi.
Si ricorda che, a prescindere dalle modalità di erogazione, il consulto medico a distanza non costituisce diagnosi.
Cartella clinica on line
Attraverso l’apposita sezione presente all’interno dell’App MY GENERALI l’Assicurato potrà archiviare tutti i dati sulla propria salute pregressa e attuale, allegare esiti di esami e referti, e accedervi autonomamente in qualunque momento.
L’Assicurato potrà inoltre condividere i propri dati con il medico durante il consulto.
In caso di necessità, l’Assicurato avrà la possibilità di tradurre i dati medici caricati automaticamente nelle lingue disponibili.
8. ASSISTENZA FAMIGLIA
Art. 8.1 Prestazioni assistenza FAMIGLIA
Supporto psicologico
Qualora in caso di infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, l’Assicurato necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’organizzazione di consulenza di supporto psicologico o al rimborso di analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente tenendone a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 6 sedute con il limite di Euro 1.000,00.
Job coaching
Qualora l’Assicurato abbia subito un infortunio con lesioni fisiche tali per cui egli non possa più svolgere la propria attività lavorativa come certificato da un’Invalidità Permanente Totale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un coach esperto in consulenza in ambito lavorativo che organizzerà sei sessioni individuali per supportare l’Assicurato nel percorso di ricollocazione professionale.
Oggetto delle sessioni saranno le seguenti tematiche: ANALISI
- Presentazione del percorso.
- Analisi persona e profilo professionale.
- Bilancio competenze.
- Orientamento e ridefinizione obiettivo professionale.
PREPARAZIONE
- Confronto con il mercato.
- Definizione gap da colmare.
- Definizione degli strumenti di self-marketing.
- Individuazione canali di contatto.
CAMPAGNA DI RICERCA
- Analisi opportunità.
- Preparazione ai colloqui.
FOLLOW UP
- Monitoraggio delle attività intraprese.
- Individuazione azioni di miglioramento.
Le sessioni, saranno della durata di un’ora ciascuna e la durata massima del percorso sarà di 4 mesi dalla data di attivazione della Struttura Organizzativa.
Consulenza pediatrica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia di un figlio minore non riesca a reperire il proprio pediatra, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa che organizzeranno il consulto.
Si precisa, che viste le modalità di erogazione, la prestazione non vale come diagnosi ed è fornita sulla base delle indicazioni fornite dall’Assicurato.
Invio di una baby sitter al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che comporti un ricovero superiore a 3 giorni sia impossibilitato ad accudire il bambino minore di 13 anni, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e la baby sitter inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Viaggio di un familiare per prendersi cura del minore
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che comporti un ricovero superiore a 3 giorni, sia impossibilitato ad accudire il bambino minore di 13 anni, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di residenza dell’Assicurato.
Accompagnamento a scuola per ricovero genitore
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che comporti un ricovero superiore a 10 giorni non possa provvedere all’accompagnamento a scuola dei figli minori di 13 anni, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare il trasporto in taxi del minore dal domicilio fino all’istituto scolastico e dall’istituto scolastico fino al domicilio, per un massimo di 5 trasporti (andata/ritorno).
Accompagnamento minore in viaggio
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Consegna spesa a domicilio
(Prestazione valida in Italia, dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18 esclusi giorni festivi infrasettimanali)
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di acquisto di generi alimentari di prima necessità e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, potrà contattare la Struttura Organizzativa che invierà un proprio incaricato per provvedere alla consegna di quanto richiesto. In caso di impossibilità da parte dell'incaricato di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa, previa propria autorizzazione, rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato sino ad un massimale per sinistro di euro 50,00.
Sono escluse dalla prestazione le spese dei generi alimentari di prima necessità richiesti dall'Assicurato.
Supporto scolastico allo studente assicurato
(Prestazione valida in Italia, dalle 9 alle 18)
Qualora, a seguito di infortunio o malattia che comporti un assenza da scuola superiore a 30 gg di lezione continuativi come da certificazione, l’Assicurato minorenne necessitasse di ricevere il supporto di un insegnante per rimettersi in pari con le lezioni scolastiche, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’invio al domicilio di un insegnante fino ad un massimo di 15 ore complessive nell’arco di 4 settimane.
Qualora non sia possibile reperire l’insegnante, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di euro 600,00 per sinistro.
Invio pet sitter
(Prestazione valida in Italia, dalle 9 alle 18)
Qualora l’Assicurato, a seguito di un infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, si trovasse nell’impossibilità di accudire il proprio animale domestico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato tenendone a carico i costi fino ad un massimo di 5 gg per un 1 ora al giorno.
Per poter organizzare il servizio è richiesto un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 72 ore.
9. ASSISTENZA SPORTIVI
Art. 9.1 Prestazioni assistenza SPORTIVI
Supporto psicologico
Qualora in caso di infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, l’Assicurato necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’organizzazione di consulenza di supporto psicologico o al rimborso di analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente tenendone a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 6 sedute con il limite di Euro 1.000,00.
Consulenza Nutrizionista
(La prestazione viene fornita dalle 9 alle 18 da Lunedì a Venerdì esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assicurato desideri ricevere telefonicamente informazioni nutrizionali e dietologiche riguardanti una sana e corretta alimentazione potrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il consulto avvalendosi dei propri specialisti.
Consulenza medica ortopedica
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico con uno specialista in ortopedia, e non riesca a reperire il proprio medico specialista, potrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il consulto avvalendosi dei propri specialisti.
Si precisa, che viste le modalità di erogazione, la prestazione non vale come diagnosi ed è fornita sulla base delle indicazioni fornite dall’Assicurato.
Informazioni per sport in sicurezza
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni relative alla pratica sicura dell’attività sportiva potrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà un consulto telefonico con uno specialista che gli fornirà:
• indicazioni utili per la prevenzione degli infortuni sportivi;
• suggerimenti per la pratica di attività sportiva idonea in base all'età e alla condizione fisica.
Invio Fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, successivamente alla prestazione di Invio Fisioterapista al domicilio, necessiti di proseguire le sedute fisioterapiche, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato il fisioterapista per un massimo di ulteriori 10 sedute per sinistro.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato ed il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.
Invio Fisiatra al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora in caso di infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, l’Assicurato necessiti, secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni, di invio al domicilio di un Fisiatra, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’organizzazione della visita tenendone a proprio carico i costi.
Per poter organizzare il servizio è richiesto un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 48 ore.
Consulto tra specialisti
Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell’Assicurato, valutate dal medico specialista, richiedano un consulto, la Struttura Organizzativa – previo esame del caso clinico da parte della propria équipe – organizza un contatto tra il medico specialista dell’Assicurato e uno o più specialisti nella specifica patologia.
10. ASSISTENZA SENIOR
Art.10.1 Prestazioni assistenza SENIOR
Supporto psicologico
Qualora in caso di infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, l’Assicurato necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà
all’organizzazione di consulenza di supporto psicologico o al rimborso di analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente tenendone a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 6 sedute con il limite di Euro 1.000,00.
Consulenza Geriatrica
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio o malattia necessiti di un consulto telefonico con un Geriatria e non riuscisse a reperire il proprio medico specialista, potrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il consulto avvalendosi dei propri specialisti.
Si precisa, che viste le modalità di erogazione, la prestazione non vale come diagnosi ed è fornita sulla base delle indicazioni fornite dall’Assicurato.
Invio Operatore Socio Sanitario
(Prestazione valida in Italia)
Qualora in caso di infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, l’Assicurato necessiti secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni, dell’assistenza di un operatore socio sanitario per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’organizzazione delle prestazioni assistenziali richieste per un massimo di 10 gg consecutivi.
Per poter organizzare il servizio è richiesto l’accordo con il medico curante dell’Assicurato e un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 48 ore.
Proseguimento Assistenza Domiciliare Integrata post ricovero
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato successivamente alla prestazione di Assistenza Domiciliare Integrata post ricovero, necessiti la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare, potrà contattare la Struttura Organizzativa. Accertata la necessità della prestazione, le modalità per l’accesso e l’erogazione del servizio verranno definite dai medici della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell’Assicurato, mediante intervento di proprio personale medico e paramedico per un massimo di ulteriori 7 giorni continuativi e non frazionabili post-ricovero successivi alla prestazione di Assistenza Domiciliare Integrata post ricovero.
Per poter organizzare il servizio è richiesto l’accordo con il medico curante dell’Assicurato e un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 48 ore.
Distance Care/Telemedicina
(Prestazione valida in Italia)
In caso di ricovero dovuto ad infortunio di almeno 5 giorni con intervento chirurgico o di almeno 10 giorni senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa su richiesta scritta del medico curante dell’Assicurato, provvederà ad organizzare e gestire l’invio di personale tecnico specializzato per l’installazione presso il domicilio dell’Assicurato di un sistema di comunicazione audio-visuale e di trasmissione di alcuni dati clinici (distance care), utilizzato da operatori addestrati che assistono l’Assicurato, sostenendone direttamente le spese fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall’istituto di cura.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di connessione telefonica.
Per poter organizzare il servizio è richiesto l’accordo con il medico curante dell’Assicurato e un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 72 ore.
Prelievo sangue al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal proprio medico curante, e necessiti di effettuare un prelievo di sangue al domicilio, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, verificata la necessità della prestazione, invierà al domicilio dell’Assicurato personale specializzato compatibilmente con le condizioni di non deteriorabilità del campione.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi degli esami.
Per poter organizzare il servizio è richiesto l’accordo con il medico curante dell’Assicurato e un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 72 ore.
Consegna esiti al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all’Assicurato o al medico da lui indicato.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi degli accertamenti.
Viaggio dei figli dell’Assicurato residenti all’estero a seguito di ricovero dell’Assicurato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia si trovi ricoverato in Italia in istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni ed abbia i figli residenti all’estero, ed i medici ritengano necessaria la loro presenza, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, metterà a disposizione di uno dei figli residente all’estero un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di ricovero.
Consulenza per adattamento abitazione
Qualora l’Assicurato in caso di infortunio che comporti una invalidità permanente, necessiti la consulenza per adattare la propria abitazione alle mutate condizioni fisiche, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare la consulenza di un architetto convenzionato per il progetto degli interventi da effettuare.
11. ASSISTENZA VIAGGIATORI
Art. 11.1 Prestazioni assistenza VIAGGIATORI
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Se a seguito della prestazione “Consulenza medica generica” si ravvisi la necessità per l’Assicurato di essere sottoposto ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.
Rientro sanitario/salma
Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa le condizioni dell’Assicurato in viaggio – accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto – rendano necessario il trasporto in Italia per il ricovero in istituto di cura o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto assumendosene le spese con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, in classe economica ed eventualmente in barella;
- treno, in prima classe ed eventualmente in vagone letto;
- autoambulanza (o imbarcazione trasporto feriti) con chilometraggio illimitato.
Se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa il trasporto include anche l’assistenza medica o paramedica prestata da una persona.
Il rientro sanitario da paesi diversi da quelli rientranti nei gruppi “Italia” ed “Europa” si effettuerà esclusivamente con aereo di linea in classe economica.
La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali od internazionali.
In caso di decesso dell’Assicurato la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Non sono comprese nella prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e all’eventuale recupero della salma.
La prestazione del trasporto della salma è operante solo nei paesi in cui esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.
Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, o le disposizioni di legge del luogo ne impediscano il trasporto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo del decesso.
Rientro con un compagno di viaggio assicurato
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione “Rientro sanitario”, per il quale i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria, verrà organizzato il viaggio di rientro alla sua residenza o al luogo di ricovero in Italia con un compagno di viaggio assicurato utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato.
Per la presente prestazione viene fissato un limite di spesa per il compagno di viaggio assicurato pari a:
- euro 210,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Italia;
- euro 420,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Estero.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
La Struttura Organizzativa ha il diritto di richiedere al compagno di viaggio assicurato l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
Rientro degli altri Assicurati
Se a seguito della prestazione “Rientro sanitario” dell’Assicurato le persone assicurate che viaggino con lui siano impossibilitate a rientrare con il mezzo inizialmente stabilito, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire a queste ultime, per il rientro dal viaggio alla propria residenza, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica).
Per la presente prestazione viene fissato un limite d’indennizzo per persona assicurata pari a:
- euro 210,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Italia;
- euro 420,00 se il viaggio di rientro avviene dall’Estero.
La Struttura Organizzativa ha il diritto di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Accompagnamento minore in viaggio
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Viaggio di un familiare
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 7 giorni, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, metterà a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di ricovero.
La Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo in loco per il familiare dell’Assicurato ricoverato, tenendo a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di euro 250,00.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.
Rientro del convalescente
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa e non sia in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica).
Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato in viaggio sia costretto a rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo di trasporto diverso da quello inizialmente previsto a causa del decesso (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe) o del ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare (esclusivamente se trattasi di coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora) la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto per il rientro – con treno in prima classe o aereo in classe economica – fino al luogo del decesso/ricovero o dell’inumazione assumendosene le spese.
La prestazione è altresì valida nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino all’abitazione dell’Assicurato danni tali da renderne necessario il rientro anticipato utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Se l’Assicurato dovesse trovarsi in viaggio con un minore, sempreché anche quest’ultimo sia assicurato, verrà organizzato il rientro anticipato per entrambi.
Qualora l’Assicurato, per rientrare anticipatamente, sia costretto ad abbandonare il proprio veicolo, verrà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) per il successivo recupero del veicolo stesso.
A rientro effettuato, qualora l’Assicurato non fosse in grado di fornire la documentazione comprovante la causa del rientro, dovranno essere rimborsate le spese sostenute dalla Struttura Organizzativa ai sensi del presente articolo.
Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste in conseguenza di furto, rapina, danneggiamento, mancata consegna del bagaglio, malattia improvvisa o infortunio, verrà provveduto per suo conto al pagamento, a titolo di anticipo, di fatture per le quali non sia in grado di provvedere direttamente, fino alla concorrenza di euro 500,00.
Qualora l’ammontare delle fatture dovesse superare tale importo, la prestazione verrà corrisposta solo in presenza in Italia di garanzie bancarie o di altro tipo ritenute adeguate e fino ad un massimo di euro 5.000,00.
L’anticipo di euro 500,00, in caso di furto, smarrimento, mancata consegna o danneggiamento del bagaglio, potrà essere destinato all’acquisto di beni di prima necessità.
Tale prestazione verrà corrisposta compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese in cui si trova momentaneamente l’Assicurato e comunque l’importo dovrà essere rimborsato alla Struttura Organizzativa al suo rientro non oltre 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.
Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
Tale prestazione è operante solo nei paesi in cui esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.
Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Anticipo cauzione penale
Se l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
La Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
12. ASSISTENZA PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI
Art. 12.1 Prestazioni assistenza per i PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI
Supporto psicologico
Qualora in caso di infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero ospedaliero, l’Assicurato necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’organizzazione di consulenza di supporto psicologico o al rimborso di analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente tenendone a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 6 sedute con il limite di Euro 1.000,00.
Invio di una baby sitter al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che comporti un ricovero superiore a 3 giorni sia impossibilitato ad accudire il bambino minore di 13 anni, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e la baby sitter inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Invio di una collaboratrice familiare
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Invio di un infermiere al domicilio
(Prestazione valida in Italia)
Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, previo ricevimento di certificato medico attestante la patologia sofferta e l’indicazione delle cure da effettuare, invierà direttamente all’Assicurato un infermiere sostenendone l’onorario fino ad un massimo di 15 ore per sinistro.
Art. 12.2 Prestazioni di assistenza per lo STUDIO PROFESSIONALE
Invio di un fabbro per interventi di emergenza
(Prestazione valida in Italia)
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso allo studio professionale o che abbiano compromesso la funzionalità della porta d’ingresso in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Società terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. I costi relativi al materiale necessario per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Invio di un idraulico per interventi di emergenza
(Prestazione valida in Italia)
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Società terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono esclusi:
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che restano a carico dell’Assicurato;
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
Invio di un elettricista per interventi di emergenza
(Prestazione valida in Italia)
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dello studio professionale per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Società terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono esclusi:
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che restano a carico dell’Assicurato;
- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dello studio professionale a monte e a valle del contatore.
Intervento di emergenza per danni d’acqua
(Prestazione valida in Italia)
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un intervento d’emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono esclusi:
- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
- negligenza dell’Assicurato.
Invio di un vetraio nelle 24H
(Prestazione valida in Italia)
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
La Società terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che restano a carico dell’Assicurato.
13. RIMBORSO SPESE PER ALTA DIAGNOSTICA E PROGRAMMA PREVENZIONE SANITARIA
Art. 13.1 Rimborso spese per alta diagnostica
La Società indennizza all’Assicurato le spese rese necessarie da malattia o infortunio per le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, fino alla concorrenza della somma assicurata di euro 5.000,00, da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona assicurata:
Angiografia Arteriografia Cistografia Clisma Opaco Colecistografia
Doppler: eco-color-doppler; eco-doppler Ecocardiografia
Elettromiografia
Endoscopie diagnostiche (broncoscopia, colonscopia, rettoscopia, ecc.) Esame urodinamico completo
Fluorangiografia oculare Isterosalpingografia Holter
MOC - mineralometria ossea computerizzata Risonanza Magnetica Computerizzata Scintigrafia
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) Tomografia ad emissione di positroni (PET)
Tomoscintigrafia ad emissione di fotone singolo (SPET) Urografia
Fistolografia Scialografia
EEG - elettroencefalogramma
La Società indennizza le spese sostenute per tali prestazioni previa applicazione di uno scoperto del 25% per ogni spesa effettivamente sostenuta. Tale scoperto non viene applicato nel caso in cui l’Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni.
DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA
La presente garanzia è valida dalle ore 24:
a) del trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie;
b) del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto sempreché non conosciute e/o non diagnosticate al momento della stipulazione stessa.
Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità e riguardante gli stessi Assicurati, in cui sia già prestata la presente garanzia i termini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e i massimali da quest’ultimo previsti;
- dal giorno in cui ha effetto questo contratto, limitatamente alle maggiori somme assicurate ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme assicurate e le diverse prestazioni previste.
Nel caso in cui il pagamento del premio o delle successive rate di premio avvenga con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra vengono computati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Assicurato che debba sostenere una delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione di cui alla presente garanzia può ricorrere alle strutture mediche convenzionate: in tal caso la Società provvede al pagamento diretto delle spese senza che l’assicurato debba anticipare alcuna spesa.
Per usufruire di tale possibilità, l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa Medica (in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 esclusi i festivi) telefonando:
dall’Italia al numero 800 713 720
dall’estero al numero x00 0000 000 000
fornendo i seguenti dati:
• numero di polizza;
• nome e cognome dell’Assicurato che richiede il servizio;
• tipologia di trattamento richiesto risultante dalla prescrizione del medico curante comprensiva della diagnosi circostanziata (tale documentazione dovrà essere inviata alla Centrale Operativa Medica);
• luogo o recapito telefonico per i successivi contatti.
La Centrale Operativa Medica, ottenute le informazioni necessarie per la verifica del diritto alla prestazione, provvede all’individuazione della Struttura Medica Convenzionata in accordo con l’Assicurato ed alla conferma allo stesso dell’avvenuta prenotazione della prestazione nonché dell’operatività del pagamento diretto.
All’accettazione presso la Struttura Medica Convenzionata l’Assicurato compilerà la Lettera di impegno.
La Centrale Operativa Medica in seguito pagherà direttamente alla Struttura Medica Convenzionata le spese garantite fatto salvo l’eventuale scoperto/franchigia che resterà a carico dell’Assicurato stesso.
Tale tipologia di liquidazione è possibile solo se i trattamenti vengono eseguiti presso Strutture Mediche Convenzionate con conferma di pagamento diretto dalla Centrale Operativa Medica: in tutti gli altri casi il pagamento di quanto dovuto a termini di contratto avverrà a rimborso.
In alternativa l’Assicurato può richiedere il pagamento a rimborso delle spese anticipate alla struttura medica non convenzionata .
Qualora l’Assicurato richieda il rimborso dei soli ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà il rimborso integrale delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.
L’indennizzo delle spese avviene previa presentazione della prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica contenente regolare diagnosi o sospetto diagnostico. Tutte le spese devono essere debitamente documentate, presentando gli originali fiscalmente validi delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.
La Società indennizza le spese nella misura del 75% (scoperto 25%) e fino a concorrenza della somma assicurata prevista. In caso di pagamento diretto lo scoperto del 25% deve essere versato direttamente dall’Assicurato alla Struttura Medica Convenzionata.
CONTROVERSIE
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro è facoltà delle Parti ricorrere alla perizia contrattuale come regolata dall’art. “controversie – perizia contrattuale” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 13.2 Programma di prevenzione sanitaria
L’Assicurato di età superiore ai 25 anni potrà effettuare le prestazioni sanitarie previste da uno dei programmi di prevenzione a scelta tra quelli sotto indicati.
Il primo programma di prevenzione sarà erogabile nel corso dell’annualità assicurativa seguente alla data di decorrenza della presente garanzia, indicata in polizza per ciascun assicurato. I programmi successivi saranno erogabili con cadenza biennale.
L’erogazione delle prestazioni avverrà a condizione che risultino pagate le rate di premio antecedenti.
PROGRAMMA DI PREVENZIONE ONCO-UROLOGICA
Visita urologica |
ecografia addome inferiore con studio della prostata (sovrapubica) |
psa totale |
psa libero |
psa ratio |
sangue occulto nelle feci - 1 campione |
PROGRAMMA DI PREVENZIONE ONCO-GINECOLOGICA |
pap test + hpv (ricerca papilloma virus) |
visita ginecologica |
sangue occulto nelle feci - 1 campione |
PROGRAMMA DI PREVENZIONE ENDOCRINOLOGICA (TIROIDE) |
Visita endocrinologica |
ecografica tiroidea |
FT3 |
FT4 |
TSH |
PROGRAMMA DI PREVENZIONE OSTEOPOROSI |
rx densitometria ossea (moc) colonna lombare |
visita fisiatrica |
PROGRAMMA DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE |
visita cardiologica con ecg |
esame urine |
Trigliceridi |
colesterolo totale |
HDL e LDL |
emocromo completo |
PT |
PTT |
glicemia basale |
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE SANITARIA
Per effettuare le prestazioni sanitarie previste dalla presente garanzia, l’Assicurato potrà rivolgersi alla Centrale Operativa Medica – in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali – telefonando ai numeri :
dall’Italia al numero 800 713 720
dall’estero al numero x00 0000 000 000
Si precisa che l’attivazione deve avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di scadenza dell’annualità in cui la prestazione è erogabile.
Nella richiesta l’Assicurato dovrà comunque indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di polizza;
c) luogo o recapito telefonico per i successivi contatti.
La Centrale Operativa Medica, in accordo con l’Assicurato, si occuperà della prenotazione delle prestazioni sanitarie comunicando la disponibilità presso la Struttura Medica Convenzionata.
La Società s’incaricherà di pagare direttamente alla Struttura Medica Convenzionata le spese relative alle prestazioni sanitarie comprese in garanzia.
La Società e la Centrale Operativa Medica non verranno a conoscenza degli esiti delle prestazioni.
Si precisa che per avvalersi del servizio di erogazione tramite la Centrale Operativa Medica con pagamento diretto delle spese è necessario effettuare tutti gli accertamenti previsti dal programma prenotato
IN AUTONOMIA
14. GARANZIE
Art. 14.1 Invalidità permanente da infortunio
La garanzia prevede l’erogazione di un indennizzo nel caso in cui l’infortunio provochi all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.
L’accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle percentuali espresse nella tabella di determinazione scelta dall’Assicurato e indicata in polizza, secondo i seguenti criteri:
• la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui alla tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
• in caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale;
• in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
• in caso di mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa;
• Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.
Ove un singolo infortunio interessi più arti o funzioni, l’invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità, sino a raggiungere il grado massimo del 100%.
L’indennizzo spettante si calcola moltiplicando la somma assicurata per invalidità permanente per il grado percentuale di invalidità accertata previa applicazione della franchigia scelta dall’Assicurato e indicata in polizza.
ANTICIPO INDENNIZZO
La Società, su richiesta dell’Assicurato, qualora l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente sia rinviato per accordo delle Parti ad oltre un anno dal giorno dell’infortunio, corrisponde un anticipo dell’indennizzo da imputarsi nella liquidazione definitiva.
L’anticipo verrà corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità dell’infortunio, in misura fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro 50.000,00.
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO – TABELLA DI DETERMINAZIONE ANIA
Per la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio si conviene che l’accertamento del grado di invalidità permanente avverrà in base alle percentuali di seguito riportate:
DX | SX | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |||
• un arto superiore | 70% | 60% | |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
• un pollice | 18% | 16% | |
• un indice | 14% | 12% | |
• un medio | 8% | 6% | |
• un anulare | 8% | 6% | |
• un mignolo | 12% | 10% | |
• la falange ungueale del pollice | 9% | 8% | |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Anchilosi: | |||
• dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% | |
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% | 15% | |
• del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% | 8% |
Paralisi completa: | ||
• del nervo radiale | 35% | 30% |
• del nervo ulnare | 20% | 17% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:
• al di sopra della metà della coscia 70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba 50%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
• un piede 40%
• ambedue i piedi 100%
• un alluce 5%
• un altro dito del piede 1%
• la falange ungueale dell’alluce 2,5%
Anchilosi:
• dell’anca in posizione favorevole 35%
• del ginocchio in estensione 25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica 15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
• un occhio 25%
• ambedue gli occhi 100%
Sordità completa:
• di un orecchio 10%
• di entrambi gli orecchi 40%
Stenosi nasale assoluta:
• monolaterale 4%
• bilaterale 10%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale 12%
• una vertebra dorsale 5%
• 12 dorsale 10%
• una vertebra lombare 10%
Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e 2%
limitazione dei movimenti del capo e del collo
Perdita anatomica:
• di un rene 15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa.
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO – TABELLA DI DETERMINAZIONE INAIL
Per la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio si conviene che l’accertamento del grado di invalidità permanente avverrà in base alle percentuali previste dalla “tabella INAIL” di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.
FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
L’indennizzo spettante per invalidità permanente da infortunio si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato secondo i criteri concordati, applicando la franchigia indicata in polizza per ciascun assicurato.
Art. 14.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx da infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale venga accertato in base alle percentuali espresse nella seguente tabella di determinazione un grado di invalidità permanente in capo all’Assicurato pari o superiore al 66% la Società - oltre a tutto quanto dovuto a termini di contratto - provvederà a costituire a favore dell’Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia rivalutabile di importo annuo pari alla somma indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con Generali Italia S.p.A..
DX | SX | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |||
• un arto superiore | 70% | 60% | |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
• un pollice | 18% | 16% | |
• un indice | 14% | 12% | |
• un medio | 8% | 6% | |
• un anulare | 8% | 6% | |
• un mignolo | 12% | 10% | |
• la falange ungueale del pollice | 9% | 8% | |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Anchilosi: | |||
• dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% | |
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% | 15% | |
• del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% | 8% |
Paralisi completa: | ||
• del nervo radiale | 35% | 30% |
• del nervo ulnare | 20% | 17% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba | 50% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi:
• dell’anca in posizione favorevole 35%
• del ginocchio in estensione 25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto-astragalica 15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
• un occhio 25%
• ambedue gli occhi 100%
Sordità completa:
• di un orecchio 10%
• di entrambi gli orecchi 40%
Stenosi nasale assoluta:
• monolaterale 4%
• bilaterale 10%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale 12%
• una vertebra dorsale 5%
• 12 dorsale 10%
• una vertebra lombare 10%
Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e 2%
limitazione dei movimenti del capo e del collo
Perdita anatomica:
• di un rene 15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa.
Art. 14.3 Invalidità permanente da malattia
La garanzia prevede l’erogazione di un indennizzo nel caso in cui la malattia denunciata provochi all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come una riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.
DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA
La presente garanzia è valida:
• dalle ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione per l’ictus o l’infarto;
• dalle ore 24 del 60° giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le altre malattie.
Qualora il presente contratto ne sostituisca senza soluzione di continuità altro, riguardante gli stessi Assicurati e in cui sia già prestata la presente garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest’ultimo previste;
• dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di aspettativa decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate.
Nel caso in cui il pagamento del premio o delle successive rate di premio avvenga con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorreranno nuovamente a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.
La garanzia cessa alla scadenza riportata in polizza per il singolo Assicurato senza necessità per alcuna delle Parti di darne disdetta.
A decorrere dalla predetta data di scadenza, se in polizza sono presenti altre garanzie ancora in validità, il premio complessivo del contratto sarà diminuito della parte di premio relativo alle garanzie invalidità permanente da malattia dell’annualità precedente.
OPERATIVITA’
Fermo il decorso dei termini di aspettativa di cui sopra, la garanzia opera per le invalidità permanenti conseguenti a malattie manifestatesi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la scadenza della garanzia stessa.
Sono inoltre comprese le invalidità permanenti conseguenti a malattie insorte durante il periodo di validità della garanzia ma manifestatesi entro i 6 mesi successivi alla scadenza della garanzia.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia di ciascuna malattia che possa comportare – secondo parere medico – una invalidità permanente deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato, o dai suoi aventi diritto, entro 15 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Se non prodotti insieme alla denuncia, non appena possibile devono essere inviati i certificati medici, le copie complete delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.
CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dalla singola malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione.
Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della singola malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto.
Qualora l’Assicurato denunci, contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell’invalidità permanente verrà effettuata sulle singole malattie denunciate, separatamente considerate.
Le invalidità permanenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un’influenza peggiorativa sull’invalidità stessa.
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO E LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO (franchigia 25%)
L’Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono acconsentire alla richiesta di documentazione, alla visita dei medici incaricati dalla Società ed alle indagini, valutazioni ed accertamenti necessari per la determinazione del diritto all’indennizzo.
Il grado di invalidità permanente viene accertato in un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia e valutato nella misura percentuale nella quale è ridotta la capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro.
In alternativa l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, su richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
a) venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
b) la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
La Società non corrisponde alcun indennizzo se l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 25% della totale.
Se invece viene accertato un grado di invalidità pari o superiore al 25% l’indennizzo viene corrisposto applicando alla somma assicurata in polizza per invalidità permanente da malattia la percentuale liquidabile individuata nella seguente tabella in corrispondenza del grado accertato di invalidità:
Xxxxxxx A % accertata | Colonna B % da liquidare |
Xxxxxxx A % accertata | Colonna B % da liquidare |
Inferiore a 25 | 0 |
25 | 1 |
26 | 3 |
27 | 5 |
28 | 7 |
29 | 9 |
30 | 11 |
31 | 13 |
32 | 15 |
33 | 17 |
34 | 19 |
35 | 21 |
36 | 23 |
37 | 25 |
38 | 27 |
39 | 29 |
40 | 31 |
41 | 33 |
42 | 35 |
43 | 37 |
44 | 39 |
45 | 41 |
46 | 43 |
47 | 45 |
48 | 47 |
da 49 a 66 | uguale all’accertato |
67 | 68 |
68 | 70 |
69 | 72 |
70 | 74 |
71 | 76 |
72 | 78 |
73 | 80 |
74 | 82 |
75 | 84 |
76 | 87 |
77 | 90 |
78 | 93 |
79 | 97 |
80 e oltre | 100 |
Nella Colonna A è riportata la percentuale di invalidità permanente accertata, nella Colonna B è riportata la percentuale di indennizzo da liquidare.
Ricevuta la documentazione completa attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell’indennizzo.
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sul grado di invalidità permanente accertato nei termini di cui sopra, è facoltà delle Parti ricorrere alla perizia contrattuale come regolata dall’art. “controversie – perizia contrattuale” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO E LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO (franchigia 80%)
L’Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono acconsentire alla richiesta di documentazione, alla visita dei medici incaricati dalla Società ed alle indagini, valutazioni ed accertamenti necessari per la determinazione del diritto all’indennizzo.
Il grado di invalidità permanente viene accertato in un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi dalla data di denuncia della Malattia e valutato nella misura percentuale nella quale è ridotta la capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro.
In alternativa l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, su richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
a) venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
b) la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
La Società non corrisponde alcun indennizzo se l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore all’80% della totale.
Se invece viene accertato un grado di invalidità pari o superiore all’80% l’indennizzo viene corrisposto al 100%.
Ricevuta la documentazione completa attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell’indennizzo.
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sul grado di invalidità permanente accertato nei termini di cui sopra, è facoltà delle Parti ricorrere alla perizia contrattuale come regolata dall’art. “Controversie – Perizia contrattuale” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
ANTICIPO INDENNIZZO
La Società su richiesta dell’Assicurato corrisponde un anticipo dell’indennizzo da imputarsi nella liquidazione definitiva a condizione che relativamente alla malattia denunciata:
a. non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b. trascorsi almeno 12 mesi dalla denuncia, la malattia stessa non risulti stabilizzata;
c. l’invalidità permanente che possa derivare risulti, dalle valutazioni mediche effettuate, in ogni caso di grado superiore alla franchigia contrattualmente stabilita.
L’anticipo sarà determinato applicando alla somma assicurata la percentuale liquidabile individuata nella tabella di cui sopra in corrispondenza del grado di invalidità permanente minimo prevedibile per la malattia secondo valutazione medica.
L’anticipo così determinato non potrà comunque superare il 50% dell’indennizzo corrispondente al grado di invalidità permanente massimo prevedibile secondo valutazione medica per la stessa malattia.
Art. 14.4 Invalidità permanente da inctus e infarto
La garanzia prevede l’erogazione di un indennizzo nel caso in cui a seguito di ictus o infarto denunciata consegua all’Assicurato un’invalidità permanente, intesa come una riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.
Ai fini della garanzia stessa valgono le seguenti definizioni specifiche:
• Infarto: coronopatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: dolore precordiale, alterazioni tipiche all’ECG, aumento dell’attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche;
• Xxxxx: accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neurologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di cura.
DECORRENZA
La garanzia è valida dalle ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione e cessa alla scadenza riportata nell’apposita scheda riepilogativa che fa parte integrante del contratto per il singolo Assicurato senza necessità per alcuna delle Parti di darne disdetta.
A decorrere dalla predetta data di scadenza, se in polizza sono presenti altre garanzie ancora in validità, il premio complessivo del contratto sarà diminuito della parte di premio relativo alla garanzia invalidità permanente da Ictus e Infarto dell’annualità precedente.
OPERATIVITA’
La presente garanzia vale per le invalidità permanenti conseguenti ad ictus o infarto manifestatesi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la scadenza della garanzia stessa.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia di un ictus o infarto che possa comportare – secondo parere medico – una invalidità permanente deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato, o dai suoi aventi diritto, entro 15 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità.
Se non prodotti insieme alla denuncia, non appena possibile devono essere inviati i certificati medici, le copie complete delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze dell’ictus o infarto e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.
CRITERI DI INDENNNIZZABILITA’
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’invalidità permanente derivante dall’ictus o infarto denunciato, purché questo non risulti causato o concausato da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione.
Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto.
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO E LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
L’Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici incaricati dalla Società ed alle indagini, valutazioni ed accertamenti necessari per la determinazione del diritto all’indennizzo.
Il grado di invalidità permanente viene accertato in un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi dalla data di denuncia e valutato nella misura percentuale nella quale è ridotta la capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro.
In alternativa l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, su richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
a) venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
b) la menomazione conseguente alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
La Società non corrisponde alcun indennizzo se l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 25% della totale.
Se invece viene accertato un grado di invalidità pari o superiore al 25% l’indennizzo viene corrisposto applicando alla somma assicurata in polizza per invalidità permanente da malattia la percentuale liquidabile individuata nella seguente tabella in corrispondenza del grado accertato di invalidità:
Xxxxxxx A % accertata | Colonna B % da liquidare |
Inferiore a 25 | 0 |
25 | 1 |
26 | 3 |
27 | 5 |
28 | 7 |
29 | 9 |
30 | 11 |
31 | 13 |
32 | 15 |
33 | 17 |
34 | 19 |
35 | 21 |
36 | 23 |
37 | 25 |
38 | 27 |
39 | 29 |
40 | 31 |
41 | 33 |
42 | 35 |
43 | 37 |
Xxxxxxx A % accertata | Colonna B % da liquidare |
44 | 39 |
45 | 41 |
46 | 43 |
47 | 45 |
48 | 47 |
da 49 a 66 | uguale all’accertato |
67 | 68 |
68 | 70 |
69 | 72 |
70 | 74 |
71 | 76 |
72 | 78 |
73 | 80 |
74 | 82 |
75 | 84 |
76 | 87 |
77 | 90 |
78 | 93 |
79 | 97 |
80 e oltre | 100 |
Nella Colonna A è riportata la percentuale di invalidità permanente accertata, nella Colonna B è riportata la percentuale di indennizzo da liquidare.
Ricevuta la documentazione completa attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento dell’indennizzo.
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sul grado di invalidità permanente accertato nei termini di cui sopra, è facoltà delle Parti ricorrere alla perizia contrattuale come regolata dall’art. “Controversie – Perizia contrattuale” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
ANTICIPO INDENNIZZI
La Società su richiesta dell’Assicurato corrisponde un anticipo dell’indennizzo da imputarsi nella liquidazione definitiva a condizione che relativamente all’ictus o infarto denunciato:
a. non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b. trascorsi almeno 12 mesi dalla denuncia, i postumi non risultino stabilizzati;
c. l’invalidità permanente che possa derivare risulti, dalle valutazioni mediche effettuate, in ogni caso di grado superiore alla franchigia contrattualmente stabilita.
L’anticipo sarà determinato applicando alla somma assicurata la percentuale liquidabile individuata nella tabella di cui sopra in corrispondenza del grado di invalidità permanente minimo prevedibile per la malattia secondo valutazione medica.
L’anticipo così determinato non potrà comunque superare il 50% dell’indennizzo corrispondente al grado di invalidità permanente massimo prevedibile secondo valutazione medica.
Art. 14.5 Rendita vitalizia da malattia
In caso di malattia indennizzabile, per la quale venga accertato a termini di polizza in capo all’Assicurato un grado di invalidità permanente, intesa quale riduzione definitiva, anche parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, pari o superiore al 80% la Società - oltre a tutto quanto dovuto a termini di contratto - provvederà a costituire a favore dell’Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia rivalutabile di importo annuo pari alla somma indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con Generali Italia S.p.A.
La garanzia cessa alla scadenza indicata in polizza per il singolo Assicurato senza necessità per alcuna delle Parti di darne disdetta.
A decorrere dalla predetta data di scadenza, se in polizza sono presenti altre garanzie ancora in validità, il premio complessivo del contratto sarà diminuito della parte di premio relativo alla garanzie invalidità permanente da malattia dell’annualità precedente.
IN ATTIVITA'
Art. 14.6 Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio
La garanzia prevede che in caso di ricovero o intervento in regime di Day Surgery reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società liquida l’indennità assicurata per ogni giorno di ricovero e, se prevista in polizza, di convalescenza domiciliare.
INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO
La Società, accertato il diritto all’indennizzo, provvede alla liquidazione dell’indennità giornaliera assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero documentato, escluso quello di dimissione, per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio - anche non consecutivi, ferma la franchigia indicata in polizza.
In caso di day hospital, la Società liquida l’indennità al 50%.
INDENNITA’ GIORNALIERA DA CONVALESCENZA
A seguito di ricovero indennizzabile nei termini di cui sopra, la Società corrisponde l’indennità giornaliera assicurata in polizza anche per la relativa convalescenza domiciliare secondo le modalità indicate in polizza per ciascun Assicurato.
FRANCHIGIA
Se indicata in polizza la garanzia opera previa applicazione della franchigia.
Pertanto l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta per ciascun ricovero a partire dal giorno successivo a quelli di franchigia pattuiti.
ANTICIPO INDENNIZZO
La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alla presente garanzia, da imputarsi nella liquidazione definitiva delle stesse, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero stesso, xxxxx i limiti previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero”. In caso di prolungarsi della degenza la richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile.
Art. 14.7 Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio, malattia o parto
La garanzia prevede che in caso di ricovero o intervento in regime di Day Surgery reso necessario da malattia, infortunio, parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traumatico la Società, ferma la franchigia indicata in polizza, liquida l’indennità assicurata per ogni giorno di ricovero e, se prevista in polizza, di convalescenza domiciliare.
DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA
La presente garanzia è valida:
• dalle ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e l’aborto post-traumatico;
• dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie, l’aborto spontaneo e terapeutico;
• dalle ore 24 del trecentesimo giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per il parto indennizzabile a termini di polizza;
• dalle ore 24 del centottantesimo giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Società.
Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità e riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest’ultimo previste;
• dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di aspettativa decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate.
Nel caso in cui il pagamento del premio o delle successive rate di premio avvenga con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorreranno nuovamente a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.
ESCLUSIONI
Oltre tutto quanto già indicato all’art. Esclusioni delle Norme generali in caso di infortunio e all’art. Esclusioni delle Norme generali in caso di malattia, per la presente garanzia operano le seguenti specifiche esclusioni:
a) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto; la deviazione del setto o della piramide nasale sono compresi in garanzia solo se resi necessari da infortunio, su presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso e/o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
b) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopia ed astigmatismo);
c) l’interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;
d) le cure e gli interventi finalizzati alla contraccezione, al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale;
e) le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del parodonzio, gli interventi preprotesici e di implantologia;
f) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, cronicari o in stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere;
g) cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’OMS (c.d. protocolli sperimentali);
h) ricoveri e i day hospital durante i quali vengono effettuati solo accertamenti diagnostici o terapie fisiche che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
i) ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
DENUNCIA DEL RICOVERO
La denuncia di sinistro per la corresponsione dell’indennità giornaliera di ricovero deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato entro 15 giorni dall’avvenuta dimissione presentando, non appena rilasciata dall’ Istituto di cura, la certificazione definitiva (cartella clinica completa e documentazione medica) attestante durata e ragioni del ricovero.
L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società e a indagini, valutazioni ed accertamenti necessari per la determinazione del diritto all’indennizzo.
INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO
La Società, accertato il diritto all’indennizzo, provvede alla liquidazione dell’indennità giornaliera dovuta a termini di contratto per ogni giorno di ricovero documentato, escluso quello di dimissione, con il massimo di 360 giorni per annualità assicurativa.
L’indennità assicurata in polizza viene riconosciuta anche in caso di intervento in regime di Day Surgery. Detta indennità viene corrisposta:
a) con le seguenti maggiorazioni non cumulabili tra di loro:
- 50% a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello del ricovero;
- 100% a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del ricovero;
- 100% per ogni giorno di degenza in reparti di cura intensiva;
b) aumentata del 50% qualora l’istituto di cura sia situato fuori dalla regione di residenza dell’Assicurato;
c) ridotta del 50% in caso di day hospital. L’indennità è dovuta esclusivamente per day hospital di durata superiore a
1 giorno (almeno 2 giorni), purché dalla documentazione dell’istituto di cura risulti che il day hospital, fatta eccezione per le festività, è avvenuto senza soluzione di continuità.
L’importo dell’indennità, anche se maggiorata per i motivi di cui al punto 1) lett. a) e b) del presente articolo, non può comunque superare il limite di euro 350,00 giornalieri.
INDENNITA’ GIORNALIERA DA CONVALESCENZA
A seguito di ricovero indennizzabile nei termini di cui sopra, la Società corrisponde l’indennità giornaliera assicurata in polizza anche per la relativa convalescenza domiciliare secondo le modalità disciplinate in polizza (nella scheda di polizza) per ciascun assicurato.
FRANCHIGIA
Se indicata in polizza la garanzia opera previa applicazione della franchigia.
Pertanto l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta per ciascun ricovero a partire dal giorno successivo a quelli di franchigia pattuiti.
Si precisa che ai fini dell’applicazione della franchigia i ricoveri verificatisi a distanza di non oltre 30 giorni l’uno dall’altro, dovuti alla stessa malattia o stato patologico nella stessa sede anatomica od in conseguenza del medesimo infortunio, sono da considerarsi come medesimo sinistro e di conseguenza la franchigia andrà applicata una sola volta.
Art. 14.8 Rimborso spese sanitarie da infortunio
La garanzia prevede il rimborso all’Assicurato di spese mediche sostenute in conseguenza diretta di infortunio indennizzabile a termini di polizza.
La Società rimborsa - fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza - le seguenti spese:
a) durante il ricovero per:
- onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti;
- il trasporto dell’Assicurato in istituto di cura ed il ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.
In caso di ricovero in ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 50,00 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.
Tale indennità sostitutiva è cumulabile con la garanzia " Indennità giornaliera da ricovero”.
b) dopo il ricovero, purché prescritti dal medico curante, per:
- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero; in relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, fino ad un limite del 30% della somma assicurata col massimo di euro 3.500,00.
c) in assenza o prima del ricovero, purché prescritti dal medico curante, per:
- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell’infortunio; in relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell’infortunio, fino ad un limite del 20% della somma assicurata col massimo di euro 2.500,00.
In assenza di ricovero la garanzia è operante con applicazione di una franchigia di euro 100,00.
A cure ultimate e previa presentazione di regolare documentazione giustificativa in originale sono comprese le spese sostenute in diretta conseguenza dell’infortunio, per:
• primo acquisto di ogni tipo di protesi ortopedica resa necessaria dall’infortunio nonché per l’acquisto o il noleggio
(per il periodo massimo di 1 anno) di carrozzelle ortopediche;
• cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, ferma l’esclusione delle protesi dentarie) effettuate entro 2 anni dall’infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall’infortunio stesso.
Per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, l’Assicurato può ricorrere alle strutture mediche convenzionate: in tal caso la Società provvede al pagamento diretto delle spese senza che l’Assicurato debba anticipare alcuna spesa.
Per usufruire di tale possibilità, l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa Medica (in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 esclusi i festivi), almeno 5 giorni feriali prima della data della prestazione, telefonando:
dall’Italia al numero 800 713 720
dall’estero al numero x00 0000 000 000
fornendo i seguenti dati:
• numero di polizza;
• nome e cognome dell’Assicurato che richiede il servizio;
• verbale di pronto soccorso relativo all’infortunio;
• tipologia di trattamento richiesto risultante dalla prescrizione del medico curante comprensiva della diagnosi circostanziata (tale documentazione dovrà essere inviata alla Centrale Operativa Medica);
• luogo o recapito telefonico per i successivi contatti.
La Centrale Operativa Medica, ottenute le informazioni necessarie per la verifica del diritto alla prestazione, provvede all’individuazione della Struttura Medica Convenzionata in accordo con l’Assicurato ed alla conferma allo stesso dell’avvenuta prenotazione della prestazione nonché dell’operatività del pagamento diretto.
All’accettazione presso la Struttura Medica Convenzionata l’Assicurato compilerà la Lettera di impegno.
La Centrale Operativa Medica in seguito pagherà direttamente alla Struttura Medica Convenzionata le spese garantite fatto salvo l’eventuale scoperto/franchigia che resterà a carico dell’Assicurato stesso.
Tale tipologia di liquidazione è possibile solo se i trattamenti vengono eseguiti presso Strutture Mediche Convenzionate con conferma di pagamento diretto dalla Centrale Operativa Medica: in tutti gli altri casi l’Assicurato provvederà al pagamento e le somme saranno rimborsate a termini di polizza.
Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale l’Assicurato subisca un ricovero, la Società liquida una delle seguenti indennità calcolate sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:
• 1%, in caso di ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
• 2%, in caso di ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
• 3%, in caso di ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.
Il giorno di dimissione non viene considerato.
L’importo liquidato non potrà superare la somma di euro 10.000,00.
La garanzia non vale comunque in caso di ricoveri in regime di day hospital.
Modalità di pagamento: il pagamento a rimborso
Il rimborso delle spese, debitamente documentate, avverrà presentando gli originali fiscalmente validi delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, fatta salva l’eventuale franchigia.
ANTICIPO INDENNIZZI
La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alla presente garanzia, da imputarsi nella liquidazione definitiva, qualora l’Assicurato abbia sostenuto delle spese documentate per un importo non inferiore a euro 2.000,00 previa presentazione dei documenti giustificativi. L’anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia “Rimborso spese sanitarie”, salvo conguaglio a cura ultimata
Art. 14.9 Rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero o l'intervento
In caso di ricovero in istituto di cura ovvero di intervento chirurgico, anche in regime di day hospital o ambulatoriale, reso necessario da malattia o infortunio, la Società indennizza, fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona assicurata risultante nell’apposito riquadro della presente garanzia, le spese sostenute per:
• xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 60 giorni precedenti il ricovero o l’intervento, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
• esami e visite specialistiche, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, trattamenti fisioterapici rieducativi, effettuati nei 60 giorni successivi alla data dell’intervento o delle dimissioni dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni.
La Società indennizza le spese sostenute per le suddette prestazioni previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 50,00 sull’ammontare delle spese indennizzabili per la singola malattia o infortunio che ha reso necessario il ricovero o l’intervento. Le voci di spese per le quali venga richiesto il rimborso del solo ticket saranno invece oggetto di indennizzo integrale.
Ai fini dell’operatività della garanzia devono essere presentate in originale le fatture, notule e distinte relative ai pagamenti effettuati che verranno restituite dalla Società all’Assicurato a rimborso avvenuto.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, nella valuta avente xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.
Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro è facoltà delle Parti ricorrere alla perizia contrattuale come regolata dall’art. “controversie – perizia contrattuale” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA
La presente garanzia è valida:
• dalle ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e l’aborto post-traumatico;
• dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie, l’aborto spontaneo e terapeutico;
• dalle ore 24 del centottantesimo giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Società.
Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità e riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest’ultimo previste;
• dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di aspettativa decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate.
Nel caso in cui il pagamento del premio o delle successive rate di premio avvenga con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorreranno nuovamente a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.
Art. 14.10 Indennizzo forfettario per intervento chirurgico
La garanzia prevede un indennizzo forfettario prefissato per gli interventi chirurgici presenti nell'"Elenco Interventi chirurgici" in regime di ricovero, day surgery, day hospital o ambulatoriale - resi necessari da malattia o infortunio, verificatisi nel corso di validità del contratto.
DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA
La presente garanzia è valida dalle ore 24:
a) del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni;
b) del trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie;
c) del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto sempreché non conosciute e/o non diagnosticate al momento della stipulazione stessa.
Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità e riguardante gli stessi Assicurati, in cui sia già prestata la presente garanzia i termini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e i massimali da quest’ultimo previsti;
- dal giorno in cui ha effetto questo contratto, limitatamente alle maggiori somme assicurate ed alle diverse prestazioni da esso previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme assicurate e le diverse prestazioni previste.
Nel caso in cui il pagamento del premio o delle successive rate di premio avvenga con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra vengono computati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.
La garanzia cessa alla scadenza indicata in polizza per il singolo Assicurato senza necessità per alcuna delle Parti di darne disdetta.
Se in polizza sono presenti altre garanzie ancora in validità, il premio complessivo del contratto sarà diminuito della parte di premio relativo alla garanzie invalidità permanente da malattia dell’annualità precedente.
ESCLUSIONI
Oltre tutto quanto già escluso dalle norme generali in caso di infortunio e di malattia, per la presente garanzia operano le seguenti specifiche esclusioni:
a) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto; la deviazione del setto o della piramide nasale sono compresi in garanzia solo se resi necessari da infortunio, su presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso e/o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
b) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopia ed astigmatismo);
c) l’interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;
d) le cure e gli interventi finalizzati alla contraccezione, al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale;
e) le prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia oncologica. Relativamente all’applicazione di endoprotesi mammarie sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione;
f) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, cronicari o in stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere;
g) cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’OMS (c.d. protocolli sperimentali);
h) ricoveri e i day hospital durante i quali vengono effettuati solo accertamenti diagnostici o terapie fisiche che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
i) ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla permanenza in istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
j) gli interventi chirurgici per la rimozione di dispositivi impiantati per osteosintesi;
k) gli interventi chirurgici ambulatoriali – intendendosi per tali quelli sostenuti non in regime di ricovero o day hospital - ancorché effettuati all’interno di Istituti di cura;
l) le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del parodonzio, gli interventi preprotesici e di implantologia.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia dell’intervento subito deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato entro 15 giorni dall’avvenuta dimissione presentando necessaria documentazione medica, inclusa cartella clinica completa in copia conforme all’originale, comprensiva della scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società e a indagini, valutazioni ed accertamenti necessari per la determinazione del diritto all’indennizzo.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ PER INTERVENTO CHIRURGICO
Gli interventi sono suddivisi in sette classi così come determinate nell’“Elenco interventi chirurgici”.
L’indennizzo spettante all’Assicurato corrisponde all’importo associato alla classe in cui rientra l’intervento subito come indicato in polizza.
In caso di intervento chirurgico non specificatamente previsto nell’“Elenco Interventi chirurgici” la relativa classe di intervento verrà stabilita secondo il principio di analogia ed equivalenza con l’intervento contenuto nell’elenco più corrispondente al tipo di terapia e tecnica chirurgica seguita.
In caso di più interventi chirurgici sostenuti nel corso della stessa seduta operatoria il diritto all’indennizzo verrà riconosciuto per un solo intervento e la classe di intervento attribuita, ai fini della determinazione dell’indennizzo spettante, sarà quella corrispondente all’importo maggiore tra quelli previsti per i diversi interventi chirurgici sostenuti.
Qualora nel corso della stessa annualità assicurativa vengano sostenuti più interventi chirurgici per la stessa patologia sullo stesso distretto anatomico od organo, sarà ulteriormente indennizzabile esclusivamente il secondo intervento entro il limite del 50% dell’importo previsto.
Fermo il riconoscimento degli importi previsti per singolo intervento chirurgico le somme assicurate indicate in contratto per presente garanzia devono intendersi quali disponibilità uniche per annualità assicurativa e per persona assicurata.
L’importo complessivo degli indennizzi corrisposti nel corso dell’annualità assicurativa non potrà pertanto superare per persona assicurata la relativa somma assicurata indicata in contratto.
Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulla classificazione degli interventi chirurgici è facoltà delle Parti ricorrere alla perizia contrattuale come regolata dall’art. “controversie – perizia contrattuale” delle norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 14.11 Indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio
Qualora l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, abbia per conseguenza una inabilità temporanea, intesa quale perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate, la Società liquida la diaria giornaliera assicurata in polizza, per un periodo massimo di un anno dal giorno dell’infortunio, integralmente per ogni giorno di incapacità totale e al 50% per ogni giorno di incapacità parziale con applicazione della franchigia scelta dall’Assicurato e indicata in polizza.
FRANCHIGIA 7 G (per scaglioni di somma assicurata)
L’indennità assicurata viene corrisposta:
• per la parte di somma assicurata fino a euro 50,00 a partire dall’8° giorno successivo all’infortunio;
• per la parte di somma assicurata eccedente euro 50,00 a partire dal 16° giorno successivo all’infortunio
In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di almeno tre giorni, la Società corrisponderà l’indennizzo per Inabilità Temporanea senza l’applicazione della franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino a euro 50,00.
FRANCHIGIA 10 G
L’indennità assicurata viene corrisposta a partire dall’11° giorno successivo all’infortunio.
In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di almeno tre giorni, la Società corrisponderà l’indennizzo per Inabilità Temporanea senza l’applicazione della franchigia.
Art. 14.12 Pronto indennizzo per inabilità prolungata da infortunio
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza diretta ed esclusiva, l’incapacità fisica totale dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate, la Società corrisponderà per ogni periodo di inabilità temporanea di 90 o 60 giorni consecutivi (sulla base dell’opzione indicata in polizza), un indennizzo pari a 1/4 (se l’opzione scelta è 90 giorni) o 1/6 (se l’opzione scelta è 60 giorni) della somma assicurata per la presente garanzia, fino al massimo di 360 giorni.
La liquidazione dell’indennizzo spettante verrà effettuata allo scadere di ogni periodo di 90 o 60 giorni, previa presentazione della documentazione comprovante l’infortunio e l’inabilità.
Art. 14.13 Indennità giornaliera per immobilizzazione da infortunio
Se in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, all’Assicurato viene applicato un apparecchio gessato o tutore immobilizzante esterno equivalente, la Società liquida l’indennità giornaliera assicurata in polizza a decorrere dal giorno successivo all’applicazione della gessatura o tutore sino al giorno della sua rimozione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni per le dita e a 60 giorni in tutti gli altri casi.
L’applicazione dell’apparecchio gessato o tutore immobilizzante e il tipo di lesione subita devono essere comprovate da certificazione della struttura ospedaliera/istituto di cura ove è stata eseguita; la rimozione deve essere comprovata dallo specialista che ha in cura l’Assicurato oppure da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera/istituto ove è avvenuta la rimozione.
In caso di frattura radiologicamente accertata l’indennità viene riconosciuta pure nel caso in cui l’applicazione dell’apparecchio gessato o tutore immobilizzante, anche amovibile autonomamente, sia stata eseguita presso centro privato.
L’indennità verrà liquidata anche in caso di frattura scomposta di coste o del bacino o di frattura composta di almeno due archi costali, per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.
Qualora nel contratto sia operante anche l’indennità giornaliera per convalescenza da infortunio o l’indennità giornaliera per convalescenza da infortunio e malattia, ferme le franchigie/scoperti pattuite contrattualmente, si precisa che le singole indennità assicurate non si cumulano tra di loro.
In tal caso, qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini ricovero e applicazione di apparecchio gessato o tutore immobilizzante venga prescritta anche una convalescenza, verrà liquidata all’Assicurato l’indennità a lui più favorevole; se la convalescenza prescritta a termini di polizza è di almeno 5 giorni, la Società corrisponde comunque un’ulteriore indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con il massimo di 10 giorni.
IN CONTINUITA'
Art. 14.14 Morte da infortunio
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari, intesi quale persona fisica o giuridica espressamente indicati in polizza.
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza del medesimo infortunio l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai soggetti beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquida la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
TUTELA LEGALE
15. PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Verona – Numero verde 800/475633 – fax 045/0000000 in seguito per brevità denominata DAS.
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.
16. TUTELA LEGALE BASE
Art. 16.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia.
Rientrano in garanzia le seguenti spese:
a) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
b) gli onorari di un eventuale legale domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
c) per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
d) di soccombenza liquidate a favore di controparte, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
e) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
f) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta in Arbitrato;
g) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
h) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
i) per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
j) per l’esecuzione forzata, nel limite dei primi due tentativi;
k) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Art. 16.2 Ambito dell’assicurazione
Con riferimento all’art. “Oggetto dell’assicurazione”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima:
• di infortunio indennizzabile a termini della SEZIONE INFORTUNI se assicurato solo nell’ambito di tale Sezione;
• di infortunio o malattia indennizzabili a termini delle SEZIONI INFORTUNI E XXXXXXXX se assicurato nell’ambito di entrambe tali Sezioni.
per ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali.
Art. 16.3 Consulenza legale telefonica
A integrazione di tale garanzia, DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite numero verde 800.475.633. L’Assicurato potrà telefonare in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:
• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
Art. 16.4 Assicurato
La garanzia opera a favore delle persone indicate in Polizza.
Art. 16.5 Operatività
Le garanzie operano per i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa.
Art. 16.6 Somma assicurata
La Società assume a proprio carico l’onere delle spese di cui all’art. "Oggetto dell' assicurazione" fino a concorrenza della somma di euro 10.000,00 per sinistro.
Art. 16.7 Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il contributo unificato e per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
La garanzia è esclusa per:
• sinistri derivanti da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• controversie di natura contrattuale;
• controversie nei confronti di Enti o Assicurazioni previdenziali o assistenziali;
• vertenze con imprese di assicurazione.
Inoltre se l’infortunio o la malattia deriva da evento occorso all’Assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo, l’Assicurazione è esclusa:
• se l’Assicurato non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa;
• se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della normativa vigente;
• se l’Assicurato:
- è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada;
- è imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 Codice della Strada).
Art. 16.8 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati a DAS nei termini previsti dalla legge.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 16.9 Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS al numero verde 800.475.633.
DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 16.10 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione delle controversia. In tale fase stragiudiziale DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 16.11 Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, fax o PEC, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 16.12 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
17. TUTELA LEGALE GOLD
Art. 17.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia.
Rientrano in garanzia le seguenti spese:
a) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
b) gli onorari di un eventuale legale domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
c) per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
d) di soccombenza liquidate a favore di controparte, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
e) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
f) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta in Arbitrato;
g) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
h) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
i) per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
j) per l’esecuzione forzata, nel limite dei primi due tentativi;
k) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Art. 17.2 Ambito dell’assicurazione
Con riferimento all’art. “Oggetto dell’assicurazione”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima:
• di infortunio indennizzabile a termini della SEZIONE INFORTUNI se assicurato solo nell’ambito di tale Sezione;
• di infortunio o malattia indennizzabili a termini delle SEZIONI INFORTUNI E XXXXXXXX se assicurato nell’ambito di entrambe tali Sezioni.
La garanzia opera per:
1) ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali;
2) sostenere vertenze di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto per le cure in seguito all’infortunio o alla malattia;
3) sostenere controversie nei confronti di enti e/o assicurazioni previdenziali e assistenziali riferite a prestazioni connesse con l’infortunio o la malattia. Sono escluse le controversie nei confronti di imprese di assicurazione in relazione a polizze che coprono tali rischi.
Art. 17.3 Consulenza legale telefonica
A integrazione di tale garanzia, DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite numero verde 800.475.633. L’Assicurato potrà telefonare in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:
• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
Art. 17.4 Assicurato
La garanzia opera a favore delle persone indicate in Polizza.
Art. 17.5 Operatività
Le garanzie operano per i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti
- in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danno extracontrattuale;
- in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Art. 17.6 Somma assicurata
La Società assume a proprio carico l’onere delle spese di cui all’art. "Oggetto dell'assicurazione" fino a concorrenza della somma di euro 25.000,00 per sinistro.
Art. 17.7 Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il contributo unificato e per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
La garanzia è esclusa per:
• sinistri derivanti da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• vertenze con imprese di assicurazione.
Inoltre se l’infortunio o la malattia deriva da evento occorso all’Assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo, l’Assicurazione è esclusa:
• sinistri se l’Assicurato non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
• se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della normativa vigente;
• se l’Assicurato:
- è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada;
- è imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 Codice della Strada).
Art. 17.8 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.
La garanzia si estende ai Sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati a DAS nei termini previsti dalla legge.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti:
- in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 17.9 Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS al numero verde 800.475.633.
DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 17.10 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione delle controversia. In tale fase stragiudiziale DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 17.11 Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, fax o PEC, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o
acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 17.12 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI
L’elenco degli interventi chirurgici si riferisce alla garanzia Xxxxxxxxxx forfettario per intervento chirurgico.
Il sistema di codici utilizzato è quello previsto dalla classificazione ICD9-CM riconosciuto e pubblicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
Interventi sul sistema nervoso (01-05) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Puntura transcranica, trapanazione per drenaggio ventricolare | 0101 | Puntura delle cisterne | III |
0102 | Puntura ventricolare mediante catetere già impiantato | ||
0109 | Altra puntura del cranio | ||
Craniotomia e craniectomia (decompressiva e/o esplorativa per ascesso epidurale, ematoma extradurale, corpo estraneo, aneurisma intracranico) | 0124 | Altra craniotomia | IV |
0125 | Altra craniectomia | ||
Interventi sul talamo e sul globo pallido | 014 | Interventi sul talamo e sul globo pallido | V |
Emisferectomia | 0152 | Emisferectomia | VII |
Lobectomia cerebrale | 0153 | Lobectomia cerebrale (per lesione organica) | VI |
Lobotomia e trattotomia | 0132 | Lobotomia e trattotomia | V |
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale profondi e/o rimozione di tessuto di granulazione. Incisione cerebrale e delle meningi cerebrali | 0131 | Incisione delle meningi cerebrali | VI |
0139 | Altre incisioni cerebrali | ||
0151 | Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali | ||
021 | Trattamento di lesione delle meningi cerebrali | ||
029 | Altri interventi su cranio, cervello e meningi cerebrali | ||
0159 | Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale | ||
016 | Asportazione di lesioni del cranio | ||
Ventricolostomia e posizionamento, sostituzione, rimozione o revisione di shunt ventricolare | 022 | Ventricolostomia | IV |
0231 | Anastomosi fra ventricolo e strutture della testa e del collo | ||
0232 | Anastomosi fra ventricolo e sistema circolatorio | ||
0233 | Anastomosi fra ventricolo e cavità toracica | ||
0234 | Anastomosi fra ventricolo, cavità addominale e suoi organi | ||
0235 | Anastomosi fra ventricolo ed apparato urinario | ||
0239 | Altri interventi per il drenaggio ventricolare | ||
0242 | Sostituzione di anastomosi ventricolare | ||
0243 | Rimozione di anastomosi ventricolare | ||
Impianto, sostituzione o rimozione di neurostimolatore intracranico | 0293 | Impianto di neurostimolatore intracranico | III |
0122 | Rimozione di neurostimolatore intracranico | ||
Applicazione, sostituzione o rimozione di trazione transcranica o dispositivo di halo | 0294 | Applicazione o sostituzione di trazione transcranica o dispositivo di halo | I |
0295 | Rimozione di trazione transcranica o dispositivo di halo | ||
Impianto o sostituzione di neurostimolatore dei nervi periferici | 0492 | Impianto o sostituzione di neurostimolatore dei nervi periferici | II |
Rimozione di neurostimolatore dei nervi periferici | 0493 | Rimozione di neurostimolatore dei nervi periferici | I |
Interventi sul sistema nervoso (01-05) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Esplorazione e decompressione di strutture del canale vertebrale (laminectomia per decompressione di radice, laminotomia, foraminotoma) | 0302 | Riapertura di pregressa laminectomia | IV |
0309 | Altra esplorazione e decompressione del canale vertebrale | ||
Cordotomia e rizotomia | 0329 | Altra cordotomia | III |
Cordotomia percutanea (stereotassica) | 0321 | Cordotomia percutanea | IV |
Asportazione di lesione midollare e interventi di plastica sul midollo | 034 | Asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi spinali | V |
0359 | Altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale | ||
036 | Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi | ||
Riparzione di fratture vertebrali | 0353 | Riparazione di fratture vertebrali | IV |
Creazione, revisione e rimozione di shunt spinale | 0379 | Altro anastomosi spinale | II |
0397 | Revisione di anastomosi spinale | ||
0398 | Rimozione di anastomosi spinale | ||
Creazione di shunt subaracnoideo-peritoneale o subaracnoideo-ureterale | 0371 | Anastomosi spinale subaracnoideo-peritoneale | IV |
0372 | Anastomosi spinale subaracnoideo ureterale | ||
Impianto, sostituzione o rimozione di neurostimolatore spinale | 0393 | Collocazione o sostituzione di neurostimolatore spinale | II |
0394 | Rimozione di neurostimolatore spinale | ||
Altri interventi su midollo spinale e canale vertebrale | 0399 | Altri interventi sul midollo spinale e sulle strutture del canale vertebrale | IV |
Sezione ed asportazione di nervi cranici e periferici (escluso neurectomia otticociliare, gangliectomia simpatica, neurinoma acustico e neurotomia del trigemino) | 0404 | Altra incisione dei nervi cranici e periferici | V |
0407 | Altra resezione o asportazione dei nervi cranici e periferici | ||
Asportazione neuroma acustico mediante craniotomia | 0401 | Asportazione di neuroma acustico | III |
Sezione trigemino retrogasseriana; decompressione radici trigemino | 0402 | Sezione del nervo trigemino | III |
0441 | Decompressione delle radici del trigemino | ||
Gangliectomia di nervo cranico o periferico | 0405 | Gangliectomia del ganglio di Gasser | V |
0406 | Altre gangliectomie di nervi cranici o periferici | ||
Sezione di nervo o ganglio simpatico, simpaticectomia | 0529 | Altre simpatectomie e gangliectomie | V |
Demolizione nervi cranici o periferici | 042 | Demolizione di nervi cranici e periferici | V |
Sutura di nervi cranici e periferici (esclusi nervi simpatici) | 043 | Suture dei nervi cranici e periferici | V |
Sutura di nervi o gangli simpatici | 058 | Altri interventi su nervi o su gangli simpatici | V |
Separazione aderenze e decompressione nervi cranici e periferici (escluso trigemino, tunnel carpale e tarsale) | 0442 | Altra decompressione di nervi cranici | V |
0449 | Altre decompressioni dei nervi periferici e dei gangli, o separazione di aderenze | ||
Liberazione tunnel carpale o tarsale | 0443 | Liberazione del tunnel carpale | II |
Interventi sul sistema nervoso (01-05) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
0444 | Liberazione del tunnel tarsale | ||
Innesto o trapianto di nervo | 045 | Innesto di nervi cranici o periferici | III |
046 | Trasposizione di nervi cranici e periferici | ||
Neuroplastica cranica o periferica | 0499 | Altri interventi sui nervi cranici e periferici | IV |
Interventi sul sistema endocrino (06-07) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Esplorazione e drenaggio della regione tiroidea, compresa asportazione di corpo estraneo | 0601 | Aspirazione nella regione tiroidea | I |
0602 | Riapertura di ferita della regione tiroidea | ||
0609 | Altra incisione della regione tiroidea | ||
Tiroidectomia e/o paratiroidectomia parziali e altri interventi su tiroide e/o paratiroidi | 062 | Lobectomia monolaterale della tiroide | III |
0631 | Asportazione di lesione della tiroide | ||
0639 | Altra tiroidectomia parziale | ||
067 | Asportazione del tratto o dotto tireoglosso | ||
0689 | Altra paratiroidectomia | ||
0698 | Altri interventi sulla tiroide | ||
Tiroidectomia completa | 064 | Tiroidectomia completa | V |
Paratiroidectomia completa | 0681 | Paratiroidectomia completa | IV |
Tiroidectomia retrosternale (completa o parziale) | 0651 | Tiroidectomia retrosternale parziale | V |
0652 | Tiroidectomia retrosternale completa | ||
Surrenectomia monolaterale o parziale e altri interventi sul surrene | 0722 | Surrenectomia monolaterale | V |
0729 | Altra surrenectomia parziale | ||
0741 | Incisione delle ghiandole surrenali | ||
0742 | Sezione di nervi afferenti alle ghiandole surrenaliche | ||
0743 | Legatura di vasi delle ghiandole surrenali | ||
0744 | Riparazione delle ghiandole surrenali | ||
0745 | Reimpianto delle ghiandole surrenali | ||
0749 | Altri interventi su nervi, vasi e ghiandole surrenali | ||
Surrenectomia bilaterale | 073 | Surrenectomia bilaterale | V |
Asportazione (completa o parziale) ed altri interventi su ghiandola pineale ed ipofisi | 0754 | Asportazione della ghiandola pineale | V |
0761 | Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-frontale | ||
0762 | Asportazione parziale dell’ipofisi, per via trans-sfenoidale | ||
0763 | Asportazione parziale dell’ipofisi, per via non specificata | ||
0764 | Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-frontale | ||
0765 | Asportazione totale dell’ipofisi per via trans-sfenoidale | ||
0768 | Asportazione totale dell’ipofisi, per altra via specificata | ||
0769 | Asportazione totale dell’ipofisi per via non specificata | ||
Asportazione (completa o parziale) ed altri interventi sul timo | 0782 | Asportazione totale del xxxx | XX |
0793 | Riparazione del timo |
Interventi sull'occhio (08-16) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Interventi sulla palpebra, correzioni ed asportazioni di lesioni | 0820 | Rimozione di lesione della poa | I |
0822 | Asportazione di altra piccola lesione della palpebra | ||
0823 | Asportazione di lesione estesa della palpebra non a tutto spessore | ||
Asportazione di calazio e blefarorrafia | 0821 | Asportazione di calazio | I |
Asportazione di lesione a tutto spessore, entropion\ectropion, blefaroptosi | 0824 | Asportazione di lesione estesa della palpebra, a tutto spessore | II |
0833 | Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o sua aponeurosi | ||
0836 | Correzione di blefaroptosi con altre tecniche | ||
0843 | Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme | ||
0849 | Altra riparazione di entropion o ectropion | ||
Specillazione di vie lacrimali | 0943 | Specillazione del dotto naso-lacrimale | I |
0942 | Specillazione dei canalicoli lacrimali | ||
Interventi sulle vie lacrimali | 0000 | Xxxxxxxxxxxxxxxxx totale | II |
0944 | Intubazione del dotto naso-lacrimale | ||
0959 | Altra incisione delle vie lacrimali | ||
096 | Asportazione del sacco e delle vie lacrimali | ||
0981 | Dacriocistorinostomia | ||
0999 | Altri interventi sull’apparato lacrimale | ||
Interventi sulla congiuntiva | 1031 | Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva | I |
1049 | Altra congiuntivo plastica | ||
Interventi sulla cornea e rimozione di corpi estranei | 1149 | Altra rimozione o demolizione di lesione della cornea | I |
Asportazione o trasposizione pterigium, riparazione della cornea | 1131 | Trasposizione dello pterygium | I |
1139 | Altra asportazione dello pterygium | ||
1151 | Sutura di ferita corneale | ||
1159 | Altra riparazione della cornea | ||
Trapianto corneale e cheratoplastica | 1160 | Trapianto di cornea, non altrimenti specificato | III |
1164 | Altra cheratoplastica perforante omologa | ||
Rimozione corpo estraneo anteriore, iridotomia, iridectomia | 1200 | Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell’occhio, SAI | II |
1212 | Altra iridotomia | ||
1214 | Altra iridectomia | ||
Iridoplastica,goniopuntura, goniotomia, trabeculectomia, fistolizzazione della sclera | 1239 | Altra iridoplastica | I |
1259 | Altri interventi per facilitare la circolazione intraoculare | ||
1264 | Trabeculectomia ab externo | ||
1269 | Altri interventi di fistolizzazione della sclera | ||
Ciclodiatermia e ciclocrioterapia | 1271 | Ciclodiatermia | I |
Interventi sull'occhio (08-16) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
1272 | Ciclocrioterapia | I | |
Altri interventi sulla sclera | 1273 | Ciclofotocoagulazione | II |
1279 | Altri interventi per glaucoma | ||
1289 | Altri interventi sulla sclera | ||
1441 | Piombaggio sclerale con impianto | ||
1449 | Altre indentazioni sclerali | ||
Altri interventi sull’iride, sul corpo ciliare e sulla camera anteriore | 129 | Altri interventi sull’iride, sul corpo ciliare e sulla camera anteriore | III |
Interventi sul cristallino, comprensivi di asportazione di corpo estraneo con impianto di cristallino, capsulotomia, rimozione cristallino impiantato | 1300 | Rimozione di corpo estraneo dal cristallino, SAI | III |
1319 | Altra estrazione intracapsulare del cristallino | ||
132 | Estrazione extracapsulare della cataratta con tecnica di estrazione lineare | ||
133 | Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione) | ||
1341 | Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta | ||
1342 | Facoframmentazione ed aspirazione di cataratta per via pars plana | ||
1343 | Facoframmentazione meccanica ed aspirazione della cataratta | ||
1351 | Estrazione extracapsulare del cristallino | ||
1359 | Altra estrazione extracapsulare del cristallino | ||
1370 | Inserzione di cristallino artificiale, SAI | ||
139 | Altri interventi sul cristallino | ||
1364 | Capsulotomia con YAG-laser dopo estrazione di cataratta | ||
1371 | Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di cataratta, eseguiti in contemporanea | ||
1372 | Impianto secondario di cristallino artificiale | ||
138 | Rimozione di cristallino impiantato | ||
Fotocoagulazione della retina | 1424 | Fotocoagulazione di lesione corioretinica con laser | II |
1434 | Riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon (laser) | ||
Interventi sulla retina e sulle sue componenti anatomiche comprensivi di interventi sulla camera posteriore | 1429 | Altro trattamento di lesione corioretinica | II |
1454 | Riparazione di distacco retinico mediante fotocoagulazione laser | ||
1459 | Altra riparazione di distacco retinico | ||
146 | Rimozione dal segmento posteriore dell’occhio di materiale impiantato chirurgicamente | ||
Altri interventi sul corpo vitreo, retina e camera posteriore | 1471 | Vitrectomia per via anteriore (limbare) | III |
1472 | Altra rimozione del corpo vitreo | ||
1474 | Altra vitrectomia meccanica | ||
1479 | Altri interventi sul corpo vitreo |
Interventi sull'occhio (08-16) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Altri interventi su retina, coroide e camera posteriore | 149 | Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore | II |
Interventi sulle strutture muscolo tendinee dell’occhio | 1511 | Arretramento di un muscolo extraoculare | II |
1513 | Resezione di un muscolo extraoculare | ||
153 | Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal bulbo, uno o entrambi gli occhi | ||
Orbitotomia | 1601 | Orbitotomia con lembo osseo | IV |
Eviscerazione e rimozione di contenuti del bulbo oculare | 163 | Eviscerazione del bulbo oculare | II |
Enucleazione ed altre procedure interventistiche correlate ad enucleazione del bulbo | 1659 | Altra eviscerazione dei contenuti dell’orbita | III |
Interventi correlati a precedenti interventi sul bulbo oculare | 1669 | Altri interventi secondari dopo rimozione di bulbo oculare | II |
Interventi di riparazione di lesioni del bulbo oculare e dell’orbita | 1689 | Altra riparazione di lesione del bulbo oculare o dell’orbita | II |
Altri interventi sull’orbita | 1698 | Altri interventi sull’orbita | II |
Interventi sull'orecchio (18-20) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Asportazione lesione orecchio esterno, incisione ed altri piccoli interventi sull’orecchio esterno | 1829 | Asportazione o demolizione di altra lesione dell’orecchio esterno | I |
Ricostruzione canale uditivo e padiglione auricolare | 1871 | Ricostruzione di padiglione auricolare | IV |
Stapedectomia, miringoplastica, timpanoplastica | 1911 | Stapedectomia con sostituzione dell’incudine | IV |
1919 | Altra stapedectomia | ||
194 | Miringoplastica | ||
1952 | Timpanoplastica di tipo II | ||
1953 | Timpanoplastica di tipo III | ||
1954 | Timpanoplastica di tipo IV | ||
196 | Revisione di timpanoplastica | ||
Miringotomia e mobilizzazione della staffa | 2001 | Miringotomia con inserzione di tubo | I |
2009 | Altra miringotomia | ||
Mastoidectomia, altri interventi sull’orecchio medio | 193 | Altri interventi sulla catena degli ossicini | III |
2021 | Incisione della mastoide | ||
2041 | Mastoidectomia semplice | ||
2042 | Mastoidectomia radicale | ||
2049 | Altra mastoidectomia | ||
2091 | Timpanosimpatectomia | ||
2092 | Revisione di mastoidectomia | ||
Interventi sull’orecchio interno | 207 | Incisione, asportazione e demolizione dell’orecchio interno | IV |
Xxxxxxxx apparecchio acustico elettromagnetico | 2098 | Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, canale multiplo | III |
Interventi su naso, bocca e faringe (21-29) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Interventi sul naso \riduzione frattura nasale | 2130 | Asportazione o demolizione di lesione del naso, SAI | II |
2171 | Riduzione chiusa di frattura nasale non a cielo aperto | ||
2172 | Riduzione aperta di frattura nasale a cielo aperto |
Interventi su naso, bocca e faringe (21-29) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Altri interventi sul naso | 2161 | Turbinectomia mediante diatermia o criochirurgia | I |
2162 | Frattura dei turbinati | ||
2169 | Altra turbinectomia | ||
Interventi sui seni nasali e mascellari | 222 | Antrotomia intranasale | III |
2231 | Antrotomia mascellare radicale | ||
2261 | Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Xxxxxxxx-Xxx | ||
2262 | Asportazione di lesione del seno mascellare con altro approccio | ||
2263 | Etmoidectomia | ||
2264 | Sfenoidectomia | ||
Altri interventi su gengive | 242 | Gengivoplastica | I |
Glossectomia \glossoplastica | 251 | Asportazione o demolizione di lesione o tessuto della lingua | II |
252 | Glossectomia parziale | ||
2559 | Altri interventi di riparazione e plastica sulla lingua | ||
259 | Altri interventi sulla lingua | ||
Interventi sulle ghiandole salivari | 2629 | Altra asportazione di lesione di ghiandola salivare | II |
2630 | Scialoadenectomia, SAI | ||
2631 | Scialoadenectomia parziale | ||
2632 | Scialoadenectomia completa | ||
2699 | Altri interventi su ghiandole o dotti salivari | ||
Drenaggio della faccia e del pavimento della bocca | 270 | Drenaggio della faccia e del pavimento della bocca | I |
Interventi di sutura o incisione sulle strutture del cavo orale | 2761 | Sutura di lacerazione del palato | I |
2791 | Frenulotomia labiale | ||
Interventi sul palato\altri interventi sulla bocca | 2731 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del palato osseo | II |
2742 | Ampia asportazione di lesione del labbro | ||
2743 | Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro | ||
2749 | Altra asportazione della bocca | ||
2759 | Altra riparazione plastica della bocca | ||
Interventi sull’ugola | 2779 | Altri interventi sull’xxxxx | X |
Altri interventi su tonsille ed adenoidi | 280 | Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e peritonsillari | I |
Tonsillectomie ed adenoidectomie | 282 | Tonsillectomia senza adenoidectomia | II |
283 | Tonsillectomia con adenoidectomia | ||
286 | Adenoidectomia senza tonsillectomia | ||
Interventi sul faringe | 292 | Asportazione di cisti o vestigia della fessura branchiale | IV |
2939 | Asportazione o demolizione di lesione o tessuto del faringe | ||
Interventi sul sistema respiratorio (30-34) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Asportazioni di lesioni della laringe, laringectomie pariziali | 3009 | Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della laringe | III |
3029 | Altra laringectomia parziale | ||
Asportazione di cisti laringea \lisi di aderenze della trachea o laringe | 3001 | Marsupializzazione di cisti laringea | III |
3192 | Lisi di aderenze della trachea o della laringe | ||
Cordectomie, epiglottidectomie | 3021 | Epiglottidectomia | III |
3022 | Cordectomia | ||
Laringectomia totale | 303 | Laringectomia completa | V |
304 | Laringectomia radicale | ||
Tracheostomia | 311 | Tracheostomia temporanea | II |
3121 | Tracheostomia mediastinica | ||
3129 | Altra tracheostomia permanente |
Interventi sul sistema respiratorio (30-34) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Asportazione/demolizione di lesione tracheale | 315 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto della trachea | V |
Laringorrafia | 3161 | Sutura di lacerazione della laringe | II |
3169 | Altra riparazione della laringe | ||
Tracheorrafia / chiusura di tracheostoma / plastiche tracheali | 3171 | Sutura di lacerazione della trachea | II |
3172 | Chiusura di fistola esterna della trachea | ||
3173 | Chiusura di altra fistola della trachea | ||
3179 | Altri interventi di riparazione e di plastica sulla trachea | ||
3199 | Altri interventi sulla trachea | ||
Resezione del nervo laringeo, fistolizzazione tracheoesofagea, altri interventi sulla laringe | 3191 | Resezione del nervo laringeo | III |
3195 | Fistolizzazione tracheoesofagea | ||
3198 | Altri interventi sulla laringe | ||
Sostituzione di stent laringeo o tracheale | 3193 | Sostituzione di stent laringeo o tracheale | III |
Plicatura di bolle enfisematose | 3221 | Plicatura di bolle enfisematose | III |
Resezioni del polmone e asportazione di lesione dei bronchi o dei polmoni | 3209 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dei bronchi | V |
3229 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del polmone | ||
323 | Resezione segmentale del polmone | ||
Lobectomia polmonare | 324 | Lobectomia del polmone | V |
Pneumonectomia | 325 | Pneumonectomia completa | V |
329 | Altra asportazione del polmone | ||
Asportazione e demolizione endoscopica bronchiale o polmonare | 3201 | Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dei bronchi | I |
3228 | Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto del polmone | ||
Collassamento chirurgico del polmone | 3339 | Altro collassamento chirurgico del polmone | I |
Toracoplastica | 3334 | Toracoplastica | III |
Riparazione e plastica bronchiale | 3348 | Altri interventi di riparazione e plastica sui bronchi | IV |
3398 | Altri interventi sui bronchi | ||
Trapianto di polmone | 335 | Trapianto di polmone | VII |
Trapianto del blocco cuore polmone | 336 | Trapianto combinato cuore-polmone | VII |
Toracotomia | 3402 | Toracotomia esplorativa | III |
3409 | Altra incisione della pleura | ||
Incisione/asportazione del mediastino | 343 | Asportazione o demolizione di lesione e tessuto del mediastino | V |
Toracectomia | 344 | Asportazione o demolizione di lesione della parete toracica | III |
Decorticazione del polmone e pleurica | 3451 | Decorticazione del polmone | III |
Riparazione o plastica di parete toracica | 3459 | Altra asportazione della pleura | III |
3471 | Sutura di lacerazione della parete toracica | ||
3473 | Chiusura di altra fistola del torace | ||
3479 | Altra riparazione della parete toracica | ||
3499 | Altri interventi sul torace | ||
Riparazione del diaframma | 3481 | Asportazione di lesione o tessuto del diaframma | V |
3483 | Chiusura di fistola del diaframma | ||
3485 | Impianto di pace-maker nel diaframma | ||
3489 | Altri interventi sul diaframma | ||
Toracentesi | 3491 | Toracentesi | I |
Interventi sul sistema cardiovascolare (35-39) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Valvulotomia a cuore chiuso | 350 | Valvulotomia a cuore chiuso | V |
Interventi sul sistema cardiovascolare (35-39) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Valvuloplastica a cuore aperto, sostituzione di valvola cardiaca | 3510 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata | VI |
3512 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione | ||
3520 | Sostituzione di valvola cardiaca non specificata | ||
3521 | Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi | ||
3522 | Altra sostituzione di valvola aortica con protesi | ||
3523 | Sostituzione della valvola mitrale con bioprotesi | ||
3524 | Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi | ||
353 | Interventi su strutture adiacenti le valvole cardiache | ||
Altri interventi su valvole e setti del cuore | 3596 | Valvuloplastica percutanea | VI |
Angioplastica coronarica e/o aterectomia coronarica singola e/o multipla con o senza stent | 3602 | Angioplastica coronarica percutanea transluminale di vaso singolo [PTCA] o arterectomia coronarica con menzione di agente trombolitico | III |
3605 | Angioplastica coronarica percutanea transluminale su vaso multiplo [PTCA] o aterectomia coronarica eseguita durante lo stesso intervento, con o senza menzione di agente trombolitico | ||
3606 | Inserzione di stent nell’arteria coronarica | ||
Bypass aortocoronaricodi una arteria coronarica, rivascolarizzazione cardiaca, altri interventi sui vasi del cuore | 3610 | Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, SAI | V |
3611 | Bypass aortocoronarico di una arteria coronarica | ||
3619 | Altro bypass per rivascolarizzazione cardiaca | ||
369 | Altri interventi sui vasi del cuore | ||
Bypass aortocoronarico di più arterie coronariche | 3612 | Bypass aortocoronarico di due arterie coronariche | VI |
3613 | Bypass aortocoronarico di tre arterie coronariche | ||
3614 | Bypass aortocoronarico di quattro o più arterie coronariche | ||
3615 | Bypass singolo mammaria interna-arteria coronarica | ||
3616 | Bypass doppio mammaria interna-arteria coronarica | ||
Pericardiocentesi | 370 | Periocardiocentesi | I |
Cardiotomia e pericardiotomia | 3711 | Cardiotomia | II |
3712 | Pericardiotomia | ||
Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore | 3731 | Pericardiectomia | V |
3734 | Asportazione mediante catetere di lesione o tessuto del cuore | ||
374 | Riparazione del cuore e pericardio | ||
Trapianto di cuore | 375 | Trapianto di cuore | VII |
Impianto / sostituzione di sistemi di circolazione assistita | 3762 | Impianto di altri sistemi di circolazione assistita | V |
3763 | Sostituzione e riparazione di sistemi di circolazione assistita | ||
Inserzione di pace-maker temporaneo e/o permanente, iniziale o di sostituzione | 3771 | Inserzione iniziale di elettrodo transvenoso nel ventricolo | III |
3772 | Inserzione iniziale di elettrodi transvenosi nell’atrio o nel ventricolo | ||
3778 | Inserzione di pace-maker transvenoso temporaneo | ||
3779 | Revisione o riposizionamento di tasca di pace-maker | ||
3780 | Inserzione di pace-maker permanente, iniziale o sostituzione, tipo di strumento non specificato | ||
3781 | Inserzione iniziale di apparecchio a camera singola, non specificato come frequenza di risposta | ||
3782 | Inserzione iniziale di apparecchio a camera singola, frequenza di risposta | ||
3783 | Inserzione iniziale di apparecchio a camera doppia, apparecchio sequenziale atrio-ventricolo | ||
3785 | Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come frequenza di risposta | ||
3786 | Sostituzione di qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola, frequenza di risposta | ||
3787 | Sostituzione di qualsiasi pace-maker con camera doppia |
Interventi sul sistema cardiovascolare (35-39) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Impianto o sostituzione di defibrillatore | 3794 | Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico, sistema totale [AICD] | III |
3798 | Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico | ||
Incisione o resezione di vasi degli arti e del capo e del collo | 3802 | Incisione di altri vasi del capo e del collo | V |
3803 | Incisione di altri vasi dell’arto superiore | ||
3808 | Incisione di arterie dell’arto inferiore | ||
3809 | Incisione di vene dell’arto inferiore | ||
Incisione o resezione di vasi degli arti e del capo e del collo | 3832 | Resezione di altri vasi del capo e collo con xxxxxxxxxx | X |
3833 | Resezione di vasi dell’arto superiore con anastomosi | ||
3838 | Resezione di arterie dell’arto inferiore con anastomosi | ||
3842 | Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione | ||
3843 | Resezione di vasi dell’arto superiore con sostituzione | ||
3848 | Resezione di arterie dell’arto inferiore con sostituzione | ||
Incisione \resezione di vasi intracranici | 3801 | Incisione di vasi intracranici | VI |
3831 | Resezione di vasi intracranici con anastomosi | ||
3841 | Resezione di vasi intracranici con sostituzione | ||
Incisione \resezione di aorta o vasi toracici e addominali | 3804 | Incisione dell’aorta | VI |
3805 | Incisione di altri vasi toracici | ||
3806 | Incisione di arterie addominali | ||
3807 | Incisione di vene addominali | ||
3844 | Resezione dell’aorta, addominale con sostituzione | ||
3845 | Resezione di altri vasi toracici con sostituzione | ||
Endoarteriectomia | 3812 | Endoarteriectomia di altri vasi del capo e del collo | IV |
3818 | Endoarteriectomia delle arterie dell’arto inferiore | ||
Legatura e stripping di vene varicose | 3850 | Legatura e stripping di vene varicose, sede non specificata | II |
3859 | Legatura e stripping di vene varicose dell’arto inferiore | ||
Legatura di vene varicose Intracraniche | 3851 | Legatura di vene varicose intracraniche | III |
Legatura di vene varicose toraciche e addominali | 3855 | Legatura di vene varicose toraciche | III |
3857 | Legatura di vene varicose addominali | ||
Asportazione di arterie e/o vene su collo o arti | 3862 | Altra asportazione di altri vasi del capo e del collo | III |
3869 | Altra asportazione di vene dell’arto inferiore | ||
Asportazione di arterie e/o vene su toracici e addominali | 3864 | Altra asportazione dell’aorta, addominale | VI |
3865 | Altra asportazione di altri vasi toracici | ||
Occlusione chirurgica di arterie e/o vene intracraniche o del collo o del torace o dell’addome o degli arti | 387 | Interruzione della vena cava | III |
388 | Altra occlusione chirurgica di vasi | ||
Anastomosi o by-pass vascolari non coronarici | 390 | Anastomosi arterioso sistemico polmonare | IV |
391 | Anastomosi venosa intraaddominale | ||
3925 | Bypass aorto-iliaco-femorale | ||
3929 | Altri anastomosi o bypass vascolari (periferici) | ||
By pass vascolare extra-intracranico | 3928 | Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC) | V |
Sutura di vasi e/o arterie, rimozione o revisione di anastomosi artero-venose | 3927 | Arteriovenostomia per dialisi renale | I |
3931 | Sutura di arteria | ||
3932 | Sutura di vena | ||
3942 | Revisione di anastomosi artero-venoso per dialisi renale | ||
3943 | Rimozione di anastomosi artero-venoso per dialisi renale | ||
3949 | Altra revisione di interventi vascolari | ||
Angioplastica o aterectomia di vaso non coronarico | 3950 | Angioplastica o aterectomia di vaso non coronarico | IV |
Interventi sul sistema cardiovascolare (35-39) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Intervento di dissezione dell’aorta | 3954 | Intervento di dissezione dell’aorta | VI |
Riparazione di vaso sanguigno con patch qualsiasi tipo | 3951 | Clipping di aneurismi | II |
3952 | Altra riparazione di aneurismi | ||
3953 | Riparazione di fistola arteriovenosa | ||
3957 | Riparazione di vaso sanguigno con patch sintetico | ||
3959 | Altra riparazione di vasi | ||
By-pass cardiopolmonare percutaneo e ECMO | 3965 | Ossigenazione extracorporea delle membrane [ECMO] | V |
3966 | Bypass cardiopolmonare percutaneo | ||
Interventi sul glomo carotideo e altri glomi vascolari | 398 | Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi vascolari | III |
Inserzione di stent su arteria non coronaria | 3990 | Inserzione di stent su arteria non coronaria | III |
Inserzione e/o sostituzione di cannule intervasali o sbrigliamento di vasi | 3991 | Sbrigliamento dei vasi | I |
Altri interventi sui vasi | 3999 | Altri interventi sui vasi | I |
Interventi sul sistema ematico e linfatico (40-41) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Linfoadenectomia sede non descritta | 400 | Incisione di strutture linfatiche | I |
4029 | Asportazione semplice di altre strutture linfatiche | ||
403 | Asportazione di linfonodi regionali | ||
4059 | Asportazione radicale di altri linfonodi | ||
409 | Altri interventi sulle strutture linfatiche | ||
Linfoadenectomia latero-cervicale o sovraclaveare monolaterale | 4021 | Asportazione di linfonodi cervicali profondi | III |
4041 | Dissezione radicale del collo, monolaterale | ||
Linfoadenectomia sovraclaveare bilaterale | 4042 | Dissezione radicale del collo, bilaterale | II |
Linfoadenectomia mammaria interna | 4022 | Asportazione di linfonodi mammari interni | III |
Linfoadenectomia ascellare | 4023 | Asportazione di linfonodi ascellari | III |
4051 | Asportazione radicale dei linfonodi ascellari | ||
Linfoadenectomia inguinale | 4024 | Asportazione di linfonodi inguinali | II |
4054 | Dissezione radicale della regione inguinale | ||
Linfoadenectomia lombo aortica pelvica | 4052 | Asportazione radicale dei linfonodi periaortici | III |
4053 | Asportazione radicale dei linfonodi iliaci | ||
Interventi sul dotto toracico | 4069 | Altri interventi sul dotto toracico | III |
Trapianto di midollo osseo | 4101 | Trapianto di midollo osseo autologo | III |
4103 | Trapianto di midollo osseo allogenico senza purging | ||
4104 | Trapianto autologo d cellule staminali ematopoietiche | ||
Interventi chirurgici sulla milza | 412 | Splenotomia | IV |
4143 | Splenectomia parziale | ||
415 | Splenectomia totale | ||
4199 | Altri interventi sulla milza | ||
Interventi sull’apparato digerente (42-54) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Esofagostomia | 420 | Esofagotomia | VI |
421 | Esofagostomia | ||
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’esofago (escluso endoscopiche) | 423 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell’esofago | IV |
Asportazione endoscopica o demolizione di lesione o tessuto esofageo | 4233 | Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto esofageo | I |
Esofagectomia totale | 4242 | Esofagectomia totale | VII |
4240 | Esofagectomia, SAI | ||
4241 | Esofagectomia parziale | ||
425 | Anastomosi intratoracica dell’esofago |
Interventi sull’apparato digerente (42-54) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
426 | Anastomosi presternale dell’esofago | VII | |
427 | Esofagomiotomia | ||
428 | Altra riparazione dell’esofago | ||
Legatura di varici esofagee e/o dilatazione esofago | 4291 | Legatura di varici esofagee | I |
4292 | Dilatazione dell’esofago | ||
Gastrotomia e Gastrostomia percutanea | 430 | Gastrotomia | II |
4311 | Gastrostomia percutanea [endoscopica] [PEG] | ||
Asportazione/demolizione di tessuto dello stomaco | 434 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dello stomaco | V |
Gastrectomia parziale | 437 | Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale | VI |
4381 | Gastrectomia parziale con trasposizione digiunale | ||
4389 | Altra gastrectomia parziale | ||
Gastrectomia totale | 4391 | Gastrectomia totale con interposizione intestinale | VI |
4399 | Altra gastrectomia totale | ||
Vagotomia (qualsiasi metodica) | 440 | Vagotomia | IV |
Piloroplastica e/o dilatazione del piloro | 442 | Piloroplastica | IV |
Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 4439 | Altra gastroenterostomia senza gastrectomia | IV |
4441 | Sutura di ulcera gastrica | ||
4442 | Sutura di ulcera duodenale | ||
Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o duodenale | 4443 | Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o duodenale | I |
Gastroplastica | 4465 | Esofagogastroplastica | V |
4466 | Altri interventi per la creazione di sfintere esofagogastrico | ||
Inserzione/rimozione di bolla gastrica (palloncino) | 4493 | Inserzione di bolla gastrica (palloncino) | III |
4494 | Rimozione di bolla gastrica (palloncino) | ||
Incisione dell’intestino | 4500 | Incisione dell’intestino, SAI | I |
Asportazione o demolizione endoscopica dell’intestino tenue o del crasso | 4542 | Polipectomia endoscopica dell’intestino crasso | I |
4543 | Demolizione endoscopica di altra lesione o tessuto dell’intestino crasso | ||
Asportazione o demolizione locale dell’intestino tenue | 4531 | Asportazione locale di lesione del duodeno | IV |
4562 | Altra resezione parziale dell’intestino tenue | ||
Asportazione o demolizione locale dell’intestino crasso\isolamento di segmento intestinale | 454 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell’intestino crasso | V |
455 | Isolamento di segmento intestinale | ||
Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue e rimozione totale dell’intestino tenue | 4561 | Resezione segmentaria multipla dell’intestino tenue | IV |
4563 | Rimozione totale dell’intestino tenue | ||
Emicolectomia/ colectomia o colectomie segmentarie | 4572 | Resezione del cieco | VI |
4573 | Emicolectomia destra | ||
4574 | Resezione del colon trasverso | ||
4576 | Sigmoidectomia | ||
4579 | Altra asportazione parziale dell’intestino crasso | ||
458 | Colectomia totale intraaddominale | ||
Anastomosi e/o esteriorizzazioni intestinali | 4591 | Anastomosi intestinale tenue-tenue | III |
4593 | Altra anastomosi intestinale tenue-crasso | ||
4594 | Anastomosi intestinale crasso-crasso | ||
460 | Esteriorizzazione dell’intestino | ||
Colostomia e/o ileostomia | 4610 | Colostomia, SAI | III |
4611 | Colostomia temporanea | ||
4613 | Colostomia permanente | ||
462 | Ileostomia | ||
463 | Altra enterostomia |
Interventi sull’apparato digerente (42-54) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Revisione di orifizio intestinale artificiale, fissazione di intestino alla parete addominale, altri interventi sull’intestino | 464 | Revisione di orifizio intestinale artificiale | IV |
4651 | Chiusura di orifizio artificiale dell’intestino tenue | ||
4652 | Chiusura di orifizio artificiale dell’intestino crasso | ||
466 | Fissazione dell’intestino | ||
467 | Altra riparazione dell’intestino | ||
4685 | Dilatazione dell’intestino | ||
469 | Altri interventi sull’intestino | ||
Appendicectomia e/o interventi sull’appendice | 4701 | Appendectomia laparoscopica | III |
4709 | Altra appendectomia | ||
4799 | Altri interventi sull’appendice | ||
Proctotomia | 480 | Proctotomia | I |
Asportazione locale di lesione o tessuto del retto, polipectomia endoscopica | 4835 | Asportazione locale di lesione o tessuto del retto | I |
4836 | Polipectomia [endoscopica] del retto | ||
Resezioni del retto | 484 | Resezione del retto con pull-through | VI |
485 | Resezione del retto per via addominoperineale | ||
4862 | Resezione anteriore del retto con contemporanea coiostomia | ||
4863 | Altra resezione anteriore del retto | ||
4869 | Altra resezione del retto | ||
Riparazione del retto e/o proctopessi | 4874 | Retto-rettostomia | III |
4876 | Altra proctopessi | ||
4879 | Altra riparazione del retto | ||
488 | Incisione ed asportazione di lesione o tessuto perirettale | ||
489 | Altri interventi sul retto e sui tessuti perirettali | ||
Incisione di ascesso, fistola perianale | 4901 | Incisione di ascesso perianale | II |
4904 | Altra asportazione di tessuti perianali | ||
4911 | Fistulotomia anale | ||
4912 | Fistulectomia anale | ||
Asportazione endoscopica o demolizione di lesione o tessuto dell’ano | 4939 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell’ano | I |
Interventi su emorroidi | 4945 | Legatura delle emorroidi | II |
4946 | Asportazione delle emorroidi | ||
4947 | Rimozione di emorroidi trombizzate | ||
4949 | Altri interventi sulle emorroidi | ||
Sfinterotomia anale, riparazione dell’ano, riduzione prolasso anale | 495 | Sfinterotomia | II |
496 | Asportazione dell’ano | ||
497 | Riparazione dell’ano | ||
4994 | Riduzione di prolasso anale | ||
4999 | Altri interventi sull’ano | ||
Epatectomia parziale e/o lobectomia del fegato | 5022 | Epatectomia parziale | IV |
5029 | Altra demolizione di lesione del fegato | ||
503 | Lobectomia del fegato | ||
Trapianto di fegato | 5059 | Altro trapianto del fegato | VII |
Riparazione di fegato | 506 | Riparazione del fegato | IV |
5091 | Aspirazione percutanea del fegato | ||
5099 | Altri interventi sul fegato | ||
Colecistotomia e colecistostomia | 510 | Colecistotomia e colecistostomia | IV |
Colecistectomia (compresa colangiografia intraoperatoria) | 5122 | Colecistectomia | III |
5123 | Colecistectomia laparoscopica | ||
Anastomosi della colecisti o del dotto biliare | 5131 | Anastomosi fra colecisti e dotti epatici | V |
5137 | Anastomosi fra dotto epatico e intestino | ||
5139 | Altra anastomosi del dotto biliare |
Interventi sull’apparato digerente (42-54) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Incisione del dotto biliare, del tratto biliare e sulle vie biliari | 514 | Incisione del dotto biliare per rimozione di occlusione | II |
515 | Altra incisione del dotto biliare | ||
517 | Riparazioni dei dotti biliari | ||
5188 | Rimozione endoscopica di calcoli dal tratto biliare | ||
5198 | Altri interventi percutanei sul tratto biliare | ||
5199 | Altri interventi sulle vie biliari | ||
Interventi su cisti pancreatica ed altri interventi sul pancreas | 522 | Asportazione o demolizione locale del pancreas e del dotto pancreatico | IV |
523 | Marsupializzazione di cisti pancreatica | ||
524 | Drenaggio interno di cisti pancreatica | ||
Pancreatectomia parziale o totale (compresa linfoadenectomia) | 5251 | Pancreatectomia prossimale | VI |
Trapianto di pancreas | 5280 | Trapianto del pancreas, SAI | VII |
5283 | Trapianto eterologo di pancreas | ||
Ernia della parete addominale (inguinale, crurale ecc.) monolaterale | 5300 | Riparazione monolaterale di ernia inguinale, SAI | III |
5301 | Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta | ||
5302 | Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta | ||
5303 | Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi | ||
5304 | Riparazione monolaterale di ernia inguinale indiretta con innesto o protesi | ||
Ernia della parete addominale (inguinale, crurale ecc.) monolaterale | 5305 | Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi, SAI | III |
5321 | Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto o protesi | ||
5329 | Altra erniorrafia crurale monolaterale | ||
5341 | Riparazione di ernia ombelicale con protesi | ||
5349 | Altra erniorrafia ombelicale | ||
5359 | Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore | ||
5369 | Riparazione di altra ernia della parete addominale anteriore con protesi | ||
Ernia della parete addominale (inuguinale, crurale ecc .) bilaterale | 5310 | Riparazione bilaterale di ernia inguinale, SAI | IV |
5312 | Riparazione bilaterale di ernia inguinale indiretta | ||
5314 | Riparazione bilaterale di ernia inguinale diretta con innesto o protesi | ||
5315 | Riparazione bilaterale di ernia inguinale indiretta con innesto o protesi | ||
5316 | Riparazione bilaterale di ernia inguinale una diretta e una indiretta, con innesto o protesi | ||
5317 | Riparazione bilaterale di ernia inguinale con innesto o protesi, SAI | ||
533 | Riparazione bilaterale di ernia crurale | ||
Riparazione di ernia su incisione (laparocele) | 5351 | Riparazione di ernia su incisione | III |
5361 | Riparazione di ernia su incisione con protesi | ||
Riparazione di ernia diaframmatica, altra riparazione di ernia, incisione della parete addominale | 537 | Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale | IV |
538 | Riparazione di ernia diaframmatica, per xxx xxxxxxxx | ||
000 | Altra riparazione di ernia | ||
Laparotomia | 5411 | Laparatomia esplorativa | II |
5412 | Riapertura di laparotomia recente | ||
5419 | Altra laparotomia | ||
540 | Incisione della parete addominale | II | |
543 | Asportazione o demolizione di lesione o tessuto di parete addominale o dell’ombelico | ||
544 | Asportazione o demolizione di tessuto peritoneale | ||
5451 | Lisi laparoscopica di adesioni peritoneali |
Interventi sull’apparato digerente (42-54) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Lisi di aderenze peritoneali, riparazione parete addominale, dialisi peritoneale | 5459 | Altre lisi di adesioni peritoneali | II |
5461 | Risutura di diastasi postoperatoria della parete addominale | ||
5472 | Altra riparazione della parete addominale | ||
5493 | Creazione di fistola cutaneoperitoneale | ||
5498 | Dialisi peritoneale | ||
Interventi sull’apparato urinario (55-59) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Nefrotomie e/o nefrostomia | 5501 | Nefrotomia | III |
5502 | Nefrostomia chirurgica | ||
Nefrostomia percutanea | 5503 | Nefrostomia percutanea senza frammentazione | II |
5504 | Nefrostomia percutanea con frammentazione | ||
Pielectomia o pielolitotomia | 5511 | Pielectomia o pielolitotomia | III |
Nefrectomia parziale | 5539 | Altra asportazione di lesione di parenchima renale | V |
554 | Nefrectomia parziale (senza ureterectomia) | ||
Nefrectomia totale | 5551 | Nefroureterectomia | VI |
Trapianto renale | 5569 | Eterotrapianto (indipendentemente da cadavere o vivente) | VII |
Riparazione e/o chiusura di fistola/stomia renale | 557 | Nefropessia | IV |
5587 | Pieloplastiche | ||
5591 | Decapsulazione renale | ||
Aspirazione renale, sostituzione di drenaggio nefrostomico | 5592 | Aspirazione percutanea renale | I |
5593 | Sostituzione di drenaggio nefrostomico | ||
Estrazione endoscopica, dall’uretere e pelvi renale papillotomia o meatotomia, ureterotomia endoscopica | 560 | Estrazione endoscopica dall’uretere e pelvi renale di: coagulo di sangue, calcolo, corpo estraneo | I |
561 | Papillotomia o meatotomia ureterale (endoscopica e non) | ||
5681 | Ureterotomia endoscopica | ||
Ureterectomia | 564 | Ureterectomia | IV |
Ureterostomia | 565 | Uretero-ileostomia cutanea | V |
566 | Altre derivazioni urinarie | ||
5674 | Uretero-neocistostomia diretta, con plastica antireflusso o con flap vescicale | ||
5679 | Altra anastomosi o bypass dell’uretere | ||
Ureterotomia, riparazione di lesioni ureterali | 562 | Ureterotomia | II |
5689 | Altra riparazione dell’uretere | ||
Impianto o sostituzione di stimolatore ureterale, altri interventi sull’uretere | 5692 | Impianto di stimolatore ureterale | II |
5699 | Altri interventi sull’uretere | ||
Cistotomia, cistostomia, vescicostomia | 5717 | Cistostomia percutanea | I |
5719 | Altra cistotomia | ||
572 | Vescicostomia | ||
Resezione vescicale transuretrale | 574 | Asportazione o demolizione transuretrale di tessuto vescicale | III |
Cistectomia parziale o radicale | 576 | Cistectomia parziale | VI |
5771 | Cistectomia radicale | ||
Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale | 5784 | Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale | V |
Ricostruzioni e plastiche vescicali | 5788 | Altre ricostruzioni vescicali | IV |
5789 | Altra chirurgia plastica vescicale Sospensione vescicale non classificata altrove |
Interventi sull’apparato urinario (55-59) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Sfinterotomia vescicale e altri interventi vescicali | 5791 | Sfinterotomia vescicale | II |
5799 | Altri interventi sulla vescica | ||
Impianto e rimozione di stimolatore vescicale | 5796 | Impianto di stimolatore vescicale elettrico | III |
Uretrotomia, meatotomia, uretrotomia endoscopica | 580 | Uretrotomia | I |
581 | Meatotomia uretrale | ||
585 | Uretrotomia endoscopica | ||
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dell’uretra | 5831 | Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto dell’uretra | I |
5839 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell’uretra | ||
Riparazione di tessuto uretrale dell’uretra | 5846 | Altre ricostruzioni uretrali | IV |
5847 | Meatoplastica uretrale | ||
5849 | Altra riparazione uretrale | ||
586 | Dilatazione uretrale | ||
Impianto o riposizionamento di protesi sfinteriali | 5893 | Impianto o riposizionamento di protesi sfinteriali | III |
Interventi sul retroperitoneo e/x xxxx di aderenze periviscerali | 590 | Interventi sul retroperitoneo | III |
591 | Interventi sul tessuto perivescicale | ||
Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria o colposospensione | 593 | Colpoplastica (Xxxxx) per incontinenza urinaria | III |
594 | Sospensione uretrale sovrapubica con sling | ||
595 | Sospensione uretrale retropubica (Xxxxxxxx) | ||
596 | Colposospensione parauretrale | ||
5972 | Impianto per iniezione nell’uretra e/o nel collo vescicale | ||
5979 | Altra riparazione per incontinenza urinaria da stress | ||
Riposizionamento chirurgico di drenaggio ureterostomico, pig-tail | 5993 | Riposizionamento chirurgico di drenaggio ureterostomico, pig-tail | I |
Litotrissia | 5995 | Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica | IV |
Interventi sugli organi genitali maschili (60-64) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Prostatectomia transuretrale | 6021 | Prostatectomia transuretrale guidata (con ultrasuoni) mediante laser (TULIP) | IV |
6029 | Altra prostatectomia transuretrale | ||
Adenomectomia prostatica, (eccetto endoscopica) | 603 | Adenomectomia transvescicale | IV |
604 | Adenomectomia retropubica | ||
Prostatectomia radicale | 605 | Prostatectomia radicale | VI |
Interventi sulle vescicole seminali | 607 | Interventi sulle vescicole seminali | II |
Altri interventi sulla prostata Drenaggio ascesso prostatico o riparazione prostata | 609 | Altri interventi sulla prostata | III |
Interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale, asportazione di idrocele | 612 | Asportazione di idrocele (della tunica vaginale) | II |
613 | Asportazione o demolizione di parte del tessuto scrotale | ||
614 | Riparazione dello scroto e della tunica vaginale | ||
6199 | Altri interventi sullo scroto e sulla tunica vaginale | ||
Orchiectomia mono\bilaterale | 622 | Asportazione o demolizione di lesione testicolare | II |
623 | Orchiectomia monolaterale | ||
624 | Orchiectomia bilaterale | ||
Fissazione testicolare | 625 | Orchiopessi | II |
Sutura lacerazione testicolo | 6261 | Sutura di lacerazione del testicolo | II |
Inserimento protesi testicolare | 627 | Inserzione di protesi testicolare | I |
Altri interventi sul testicolo | 6291 | Aspirazione del testicolo | I |
631 | Asportazione di varicocele e idrocele del cordone spermatico | III | |
632 | Asportazione di cisti dell’epididimo o spermatocele |
Interventi sugli organi genitali maschili (60-64) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Interventi sul cordone spermatico, sull’epididimo e sui dotti deferenti e/o asportazione cisti dell’epididimo | 633 | Asportazione di altra lesione o tessuto del cordone spermatico ed epididimo | III |
634 | Epididimectomia | ||
6352 | Derotazione del funicolo e del testicolo | ||
638 | Riparazione dei dotti deferenti e dell’epididimo | ||
Vasotomia e vasostomia o vasectomia | 636 | Vasotomia e vasostomia | II |
637 | Vasectomia e legatura dei vasi deferenti | ||
Circoncisione | 640 | Circoncisione | II |
Interventi demolitivi del pene | 642 | Asportazione o demolizione di lesione del pene | III |
Interventi sugli organi genitali femminili (65-71) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Insufflazione e dilatazione delle tube | 668 | Insufflazione sulle tube | II |
6696 | Dilatazione delle tube | ||
Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto ovarico, compresa ovariotomia e altri interventi sull’ovaio | 650 | Ovariotomia | IV |
6522 | Resezione cuneiforme dell’ovaio | ||
6523 | Marsupializzazione laparoscopica di cisti ovarica | ||
6524 | Resezione cuneiforme laparoscopica di cisti ovarica | ||
6525 | Altra asportazione laparoscopica locale o distruzione dell’ovaio | ||
6529 | Altra asportazione o demolizione locale dell’ovaio | ||
657 | Riparazione dell’ovaio | ||
6591 | Aspirazione dell’ovaio | ||
6599 | Altri interventi sull’ovaio | ||
Annessiectomia monolaterale | 6531 | Ovariotomia laparoscopica monolaterale | III |
6539 | Altra ovariotomia monolaterale | ||
Salpingo-annessiectomia monolaterale | 6541 | Salpingo-ovariectomia laparoscopica monolaterale | III |
6549 | Altra salpingo-ovariectomia monolaterale | ||
Annessiectomia bilaterale | 655 | Ovariectomia bilaterale | III |
Salpingoannessiectomia bilaterale | 6561 | Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle tube nello stesso intervento | IV |
6563 | Rimozione laparoscopica di entrambe le ovaie e delle tube nello stesso intervento | ||
Lisi di aderenze salpingo-tubariche\Salpingotomia e salpingostomia | 6581 | Lisi laparoscopica di aderenze delle ovaie e delle tube | III |
660 | Salpingotomia e salpingostomia | ||
Demolizioni o occlusione bilaterale delle tube, anche per via endoscopica | 6621 | Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle tube | III |
6622 | Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle tube | ||
6629 | Altra demolizione od occlusione endoscopica bilaterale delle tube | ||
Salpingectomia e altri interventi delle tube | 664 | Salpingectomia totale monolaterale | III |
665 | Salpingectomia totale bilaterale | ||
669 | Altri interventi delle tube | ||
Salpingectomia con rimozione di gravidanza tubarica | 6662 | Salpingectomia con rimozione di gravidanza xxxxxxxx | XX |
Salpingoplastica | 6576 | Plastica salpingo-ovarica laparoscopica | III |
Dilatazione canale cervicale | 670 | Dilatazione del canale cervicale | I |
Conizzazione cervice uterina | 672 | Conizzazione della cervice | II |
Riparazione e/o demolizione di tessuto e/o demolizione di tessuto cervicale, asportazione della cervice | 6739 | Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della cervice | II |
6761 | Sutura di lacerazione della cervice | ||
6762 | Riparazione di fistola della cervice | ||
6732 | Demolizione di lesione della cervice mediante cauterizzazione | ||
674 | Asportazione della cervice |
Interventi sugli organi genitali femminili (65-71) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Cerchiaggio cervicale | 675 | Riparazione di ostio cervicale interno | I |
Asportazione o demolizione di lesione o tessuto uterino | 6821 | Divisione di sinechie endometriali | II |
6823 | Ablazione dell’endometrio | ||
6829 | Altra asportazione o demolizione di lesione dell’utero | ||
6999 | Altri interventi sulla cervice e sull’utero | ||
Isterectomia addominale subtotale | 683 | Isterectomia addominale subtotale | III |
Isterectomia totale | 684 | Isterectomia addominale totale | IV |
6851 | Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) | ||
6859 | Altra isterectomia vaginale | ||
689 | Altra e non specificata isterectomia | ||
Isterectomia radicale | 686 | Isterectomia addominale radicale | V |
687 | Isterectomia vaginale radicale | ||
Eviscerazione pelvica | 688 | Eviscerazione pelvica | VI |
Dilatazione /raschiamento uterino | 6909 | Altra dilatazione o raschiamento dell’utero | II |
691 | Asportazione o demolizione di lesione o tessuto dell’utero e delle strutture di sostegno | ||
6959 | Altro raschiamento dell’utero mediante aspirazione | ||
Riparazione dell’utero e/o delle strutture di sostegno dell’utero | 692 | Riparazione delle strutture di sostegno dell’utero | III |
693 | Denervazione uterina paracervicale | ||
694 | Riparazione uterina | ||
Rimozione dalla cervice di corpo estraneo | 6997 | Rimozione dalla cervice di corpo estraneo | II |
Incisione vagina e cul-de-sac | 700 | Culdocentesi | II |
701 | Incisione della vagina e del cul-de-sac | ||
Asportazione o demolizione locale della vagina e del cul-de-sac | 7032 | Asportazione o demolizione di lesione del cul de sac | V |
7033 | Asportazione o demolizione di lesione della vagina | ||
Obliterazione ed asportazione totale della vagina | 704 | Obliterazione ed asportazione totale della vagina | VI |
Riparazione di cistocele e rettocele | 7050 | Riparazione di cistocele e rettocele | II |
7051 | Riparazione di cistocele | ||
7052 | Riparazione di rettocele | ||
Ricostruzione e riparazione della vagina e del cul-de-sac | 7062 | Ricostruzione della vagina | IV |
7071 | Sutura di lacerazione della vagina | ||
7077 | Sospensione e fissazione della vagina | ||
7079 | Altra riparazione della vagina | ||
Asportazione o altra demolizione della ghiandola del Bartolino | 7122 | Incisione di cisti della ghiandola del Xxxxxxxxx | XX |
7123 | Marsupializzazione di cisti della ghiandola del Bartolino | ||
7124 | Asportazione o altra demolizione di cisti della ghiandola del Xxxxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxxx | 715 | Vulvectomia radicale | III |
7161 | Vulvectomia monolaterale | ||
7162 | Vulvectomia bilaterale | ||
Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Mandibolectomie, innesti ossei facciale | 7631 | Mandibolectomia parziale | VI |
7641 | Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea | ||
7691 | Innesto osseo su ossa facciali | ||
7609 | Altra incisione di osso facciale | ||
762 | Asportazione o demolizione locale di lesione delle ossa facciali | IIIIII | |
7639 | Osteotomia parziale di altre ossa della faccia | ||
7662 | Osteoplastica aperta [osteotomia] del ramo ascendente della mandibola |
Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Altri interventi sulle ossa e sulle articolazioni della faccia | 7665 | Osteoplastica segmentaria [osteotomia] della mascella | II |
7666 | Osteoplastica totale [osteotomia] della mascella | ||
7672 | Riduzione aperta di frattura zigomatica e malare | ||
7676 | Riduzione aperta di frattura mandibolare | ||
7679 | Altra riduzione aperta di frattura facciale | ||
7699 | Altri interventi sulle ossa e articolazioni facciali | ||
Altre incisioni di ossa, resezioni ossee cuneiformi, asportazioni locali di ossa | 771 | Altra incisione dell’osso, osteotomia | III |
7721 | Resezione cuneiforme della scapola, clavicola e torace (coste e sterno) | ||
7723 | Resezione cuneiforme del radio e dell’ulna | ||
7727 | Resezione cuneiforme della tibia e fibula | ||
7728 | Resezione cuneiforme del tarso e metatarso | ||
7737 | Altra sezione della tibia e fibula | ||
7738 | Altra sezione del tarso e metatarso | ||
7760 | Asportazione locale di lesione o tessuto osseo, sede non specificata | ||
Altre incisioni di ossa, resezioni ossee cuneiformi, asportazioni locali di ossa | 7761 | Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, clavicola e torace (coste e sterno) | III |
7764 | Asportazione locale di lesione o tessuto ci carpo e metacarpo | ||
7765 | Asportazione locale di lesione o tessuto del femore | ||
7767 | Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e fibula | ||
7768 | Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e metatarso | ||
7769 | Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa, escluse quelle facciali | ||
7779 | Prelievo di altre ossa per innesto | ||
778 | Altra osteotomia parziale | ||
Sequestrectomie, ostectomie | 770 | Sequestrectomia | IV |
779 | Ostectomia totale | ||
Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metatarso (alluce valgo) | 7751 | Asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metatarso | III |
7753 | Altra asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli | ||
7754 | Asportazione o correzione di borsite | ||
7759 | Altra asportazione di borsite | ||
Innesto osseo (qualsiasi sede) | 7800 | Innesto osseo, sede non specificata | II |
7802 | Innesto osseo dell’omero | ||
7805 | Innesto osseo del femore | ||
7807 | Innesto osseo della tibia e fibula | ||
7809 | Innesto osseo di altre ossa | ||
Applicazione di fissatore esterno | 7812 | Applicazione di fissatore esterno dell’omero | I |
7815 | Applicazione di fissatore esterno del femore | ||
7817 | Applicazione di fissatore esterno di tibia e fibula | ||
7813 | Applicazione di fissatore esterno di radio e ulna | ||
7814 | Applicazione di fissatore esterno di carpo e metacarpo | ||
7819 | Applicazione di fissatore esterno di altro osso | ||
Altri interventi di riparazione o plastica su osso | 7841 | Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola e torace (coste e sterno) | V |
7845 | Altri interventi di riparazione o plastica sul femore | ||
7848 | Altri interventi di riparazione o plastica su tarso e metatarso | ||
7849 | Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa | ||
Fissazione interna senza riduzione di frattura | 7858 | Fissazione interna di tarso e metatarso senza riduzione di frattura | IV |
7859 | Fissazione interna di altro osso, senza riduzione di frattura | ||
7911 | Riduzione incruenta di frattura dell’omero, con fissazione interna | III |
Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Riduzione incruenta di frattura con fissatore interno | 7912 | Riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna | III |
7913 | Riduzione incruenta di frattura di carpo e metacarpo, con fissazione interna | ||
7914 | Riduzione incruenta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna | ||
7915 | Riduzione incruenta di frattura del femore, con fissazione interna | ||
7916 | Riduzione incruenta di frattura della tibia e della fibula, con fissazione interna | ||
7917 | Riduzione incruenta di frattura del tarso e metatarso, con fissazione interna | ||
7918 | Riduzione incruenta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna | ||
Riduzione cruenta di frattura e/o fissazione interna grandi segmenti | 7926 | Riduzione cruenta di frattura della tibia e della fibula senza fissazione interna | IV |
7931 | Riduzione cruenta di frattura dell’omero con fissazione interna | ||
7934 | Riduzione cruenta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna | ||
7935 | Riduzione cruenta di frattura del femore, con fissazione interna | ||
7936 | Riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna | ||
7937 | Riduzione cruenta di frattura di tarso e metatarso, con fissazione interna | ||
7938 | Riduzione cruenta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna | ||
7939 | Riduzione cruenta di frattura di altro osso specificato con fissazione interna | ||
Riduzione cruenta di frattura e/o fissazione interna medi segmenti | 7930 | Riduzione cruenta di frattura con fissazione interna in sede non specificata | III |
7932 | Riduzione cruenta di frattura del radio e dell’ulna, con fissazione interna | ||
7933 | Riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna | ||
Riduzione cruenta di frattura e/o fissazione interna piccoli segmenti | 7959 | Riduzione cruenta di epifisiolisi di altro osso specificato | II |
Sbrigliamento di frattura esposta, interventi non specificati su lesionedi tibia, fibula, intersomatica per via anterioretarso, metatarso | 7996 | Interventi non specificati su lesione della tibia e della fibula | I |
Riduzione cruenta di lussazione | 7981 | Riduzione cruenta di lussazione della spalla | V |
7982 | Riduzione cruenta di lussazione del gomito | ||
7983 | Riduzione cruenta di lussazione del polso | ||
7987 | Riduzione cruenta di lussazione della caviglia | ||
7988 | Riduzione cruenta di lussazione del piede e delle dita del piede | ||
Artrotomia anche per rimozione di protesi | 8016 | Altra artrotomia del ginocchio | II |
Artroscopia | 8021 | Artroscopia della spalla | III |
8023 | Artroscopia del polso | ||
8026 | Artroscopia del ginocchio | ||
8027 | Artroscopia della caviglia | ||
Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, compresa correzione di metatarso varo | 8044 | Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della mano | I |
8046 | Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del ginocchio | ||
Asportazione di disco intervertebrale | 8050 | Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non specificata se con artrodesi | V |
8051 | Asportazione di disco intervertebrale | ||
Chemionucleolisi | 8052 | Chemionucleolisi intervertebrale | III |
Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Altra distruzione di disco intervertebrale | 8059 | Altra distruzione di disco intervertebrale | II |
Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio, sinoviectomie del ginocchio, spalla, gomito, polso, caviglia, mano | 806 | Asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio | III |
8076 | Sinoviectomia del ginocchio | ||
8073 | Sinoviectomia del polso | ||
8074 | Sinoviectomia della mano e delle dita della mano | ||
8077 | Sinoviectomia della caviglia | ||
Altre asportazioni o demolizioni locali di lesioni delle articolazioni | 8081 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione della spalla | IV |
8082 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione del gomito | ||
8083 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione del polso | ||
8086 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione del ginocchio | ||
8096 | Altra asportazione dell’articolazione del ginocchio | ||
Artrodesi dorsali, lombari e sacrali con approccio anteriore | 8104 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore | VII |
8106 | Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore | ||
Altre artrodesi vertebrali | 8100 | Artrodesi vertebrale, SAI | VI |
8105 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore | ||
8107 | Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi | ||
8108 | Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore | ||
8109 | Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio | ||
8101 | Artrodesi atlanto-epistrofea | ||
8102 | Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore | ||
8103 | Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore | ||
Artrodesi (mano, gomito, spalla, anca, ginocchio, caviglia e piede) | 811 | Artrodesi del piede e della caviglia | III |
812 | Artrodesi di altra articolazione | ||
8144 | Stabilizzazione della rotula | ||
8149 | Altra riparazione della caviglia | ||
Riparazione / ricostruzione legamenti ginocchio | 8142 | Riparazione del ginocchio five-in-on | IV |
8143 | Riparazione della triade del ginocchio | ||
Altra riparazione dei legamenti del ginocchio | 8145 | Altra riparazione dei legamenti crociati | III |
8146 | Altra riparazione dei legamenti collaterali | ||
8147 | Altra riparazione del ginocchio | ||
Sostituzione e/o revisione di articolazioni (eccetto anca e spalla) | 8154 | Sostituzione totale del ginocchio | V |
8155 | Revisione di sostituzione del ginocchio | ||
8157 | Sostituzione dell’articolazione del piede e dell’alluce | ||
8159 | Revisione di sostituzione di articolazione delle estremità inferiori, non classificata altrove | ||
8171 | Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e interfalangea con impianto | ||
8172 | Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e interfalangea senza impianto | ||
8174 | Artroplastica della articolazione carpocarpale o carpometacarpale con impianto | ||
8175 | Artroplastica della articolazione carpocarpale o carpometacarpale senza impianto | ||
8179 | Altra riparazione della mano, delle dita e del polso | ||
Altri interventi sulle strutture articolari | 8193 | Sutura della capsula o dei legamenti dell’arto superiore | III |
8194 | Sutura della capsula o del legamento della caviglia e del piede | ||
8196 | Altra riparazione articolare | ||
8199 | Altri interventi sulle strutture articolari | ||
Sostituzione totale e revisione di | 8151 | Sostituzione totale dell’anca | VI |
Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
sostituzione dell’anca | 8153 | Revisione di sostituzione dell’anca | |
Sostituzione parziale dell’anca | 8152 | Sostituzione parziale dell’anca | IV |
Sostituzione della spalla (artroprotesi) | 8180 | Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) | V |
Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi) | 8181 | Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) | IV |
Artroplastica | 8188 | Artroplastica e riparazione della spalla | V |
Riparazione di lussazione della spalla comprensiva di acromioplastica | 8182 | Riparazione di lussazione ricorrente della spalla | IV |
Altra riparazione spalla | 8183 | Altra riparazione della spalla | III |
Riparazione cuffia dei rotatori | 8363 | Riparazione della cuffia dei rotatori | IV |
Incisione delle fasce tendinee e dei tessuti molli della mano | 8201 | Esplorazione della fascia tendinea della mano | II |
8209 | Altra incisione dei tessuti molli della mano | ||
Sezione di fascia o tessuto molle della mano | 8212 | Fasciotomia della mano Sezione di fascia della mano | II |
8219 | Altra sezione di tessuto molle della mano | ||
Tenotomia, riparazione di dito a martello, tenoplastica, lisi di aderenze della mano, fasciotomia | 8286 | Altra tenoplastica della mano | II |
8291 | Lisi di aderenze della mano Liberazione di aderenze di fascia, muscolo, tendine della mano | ||
8301 | Esplorazione della fascia tendinea | ||
8309 | Altra incisione dei tessuti molli | ||
8311 | Tenotomia dell’achilleo | ||
8313 | Altra tenotomia | ||
8314 | Fasciotomia | ||
Asportazione di tessuti molli o asportazione /sezione di lesione di muscoli, tendini e fasce della mano | 8221 | Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano | II |
8229 | Asportazione di altre lesioni dei tessuti molli della mano | ||
8231 | Borsectomia della mano | ||
8233 | Altra tendinectomia della mano | ||
8235 | Altra fascectomia della mano | ||
8239 | Altra asportazione dei tessuti molli della mano | ||
Sutura di muscoli, tendini e fasce della mano | 8242 | Sutura differita dei tendini flessori della mano | I |
8243 | Sutura differita di altri tendini della mano | ||
8244 | Altra sutura dei tendini flessori della mano | ||
8245 | Altra sutura di altri tendini della mano | ||
Trapianto di muscoli e tendini della mano, intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi sanguigni o intervento di plastica sulla mano con innesto o impianto di muscolo o fascia muscolare. Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice | 8256 | Altro trasferimento o trapianto di tendini della mano | VI |
8257 | Altra trasposizione di tendini della mano | ||
8261 | Intervento di ricostruzione del pollice completo di xxxxx e vasi sanguigni | ||
8272 | Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia muscolare | ||
8281 | Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice | ||
Altro intervento di plastica sulla mano | 8279 | Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o impianto | II |
8331 | Asportazione di lesione delle fasce tendinee | III | |
8332 | Asportazione di lesione dei muscoli | ||
8339 | Asportazione di lesione di altri tessuti molli | ||
8342 | Altra tendinectomia | ||
8349 | Altra asportazione di tessuti molli |
Interventi sull’apparato muscolo scheletrico (76-84) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Asportazione di lesione dei muscoli, tendini, fasce e borse o sutura di muscoli, tendini, fasce o ricostruzione e/o innesti di muscoli e tendini (esclusa mano) | 835 | Borsectomia | III |
8362 | Sutura differita di tendini | ||
8363 | Riparazione della cuffia dei rotatori | ||
8364 | Altra sutura di tendini | ||
8365 | Altra sutura di muscoli o fasce Riparazione di diastasi dei retti | ||
8373 | Reinserzione di tendini | ||
8375 | Trasposizione o trapianto di tendini | ||
8385 | Altri cambiamenti di lunghezza di muscoli e tendini | ||
8386 | Plastica del quadricipite | ||
8388 | Altri interventi di plastica sui tendini | ||
8391 | Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse | ||
8399 | Altri interventi su muscoli, tendini, fasce e borse | ||
Amputazioni e/o disarticolazioni degli arti superiori o inferiori a vari livelli e revisione di moncone | 8402 | Amputazione e disarticolazione del pollice | V |
8410 | Amputazione dell’arto inferiore, SAI | ||
8411 | Amputazione di dita del piede | ||
8412 | Amputazione a livello del piede | ||
8415 | Altra amputazione al di sotto del ginocchio | ||
8417 | Amputazione al di sopra del ginocchio | ||
843 | Revisione del moncone di amputazione | ||
8499 | Altri interventi sull’apparato muscoloscheletrico | ||
Amputazioni e/o disarticolazioni dita mano | 8401 | Amputazione e disarticolazione di dita della mano | II |
Amputazione mano | 8403 | Amputazione a livello della mano | IV |
Disarticolazione polso | 8404 | Disarticolazione del polso | IV |
Reimpianto di arto o parti di esso | 8422 | Reimpianto di dita della mano | VI |
Interventi sui tegumenti (85-86) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
Asportazione locale di lesione della mammella, quadrantectomia, mastectomia subtotale | 8520 | Asportazione o demolizione di tessuto della mammella, SAI | IV |
8521 | Asportazione locale di lesione della mammella | ||
8522 | Quadrantectomia della mammella | ||
8523 | Mastectomia subtotale | ||
Mammectomia/mammoplastica riduttiva mono/bilaterale | 8531 | Mammoplastica riduttiva monolaterale | III |
8532 | Mammoplastica riduttiva bilaterale | ||
8533 | Mammectomia sottocutanea monolaterale con contemporaneo impianto di protesi | ||
8534 | Altra mammectomia sottocutanea monolaterale | ||
8536 | Altra mammectomia sottocutanea bilaterale | ||
Mastectomia semplice/radicale mono/bilaterale (compresa linfoadenectomia), compresa procedura allargata | 854 | Mastectomia | V |
Impianto di protesi mono/bilaterale, (compresa rimozione espansore tessutale), ricostruzione totale della mammella | 8553 | Impianto di protesi monolaterale | IV |
8554 | Impianto di protesi bilaterale | ||
856 | Mastopessi | ||
857 | Ricostruzione totale della mammella | ||
8587 | Altra riparazione o ricostruzione del capezzolo | ||
Altri interventi sulla mammella | 8591 | Aspirazione della mammella | III |
8593 | Revisione di protesi della mammella | ||
8594 | Rimozione di protesi della mammella | ||
8595 | Inserzione di espansore tessutale nella mammella |
Interventi sui tegumenti (85-86) | |||
Tipo intervento | ICD9 | Nome intervento | CLASSE |
8596 | Rimozione di espansore tessutale dalla mammella | ||
Interventi di incisione e/o asportazione di cute e sottocute | 8604 | Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo | I |
8605 | Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo | ||
8609 | Altra incisione della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
862 | Asportazione o demolizione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo | ||
8699 | Altri interventi sulla cute e sul tessuto sottocutaneo | ||
863 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo | ||
864 | Asportazione radicale di lesione della cute | ||
865 | Sutura della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
8689 | Altra riparazione o ricostruzione di cute e tessuto sottocutaneo | ||
8601 | Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
Inserzione di pompa o dispositivo di accesso vascolare | 8606 | Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile | II |
8607 | Inserzione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile | ||
Asportazione, incisione di cisti o seno pilonidale | 8603 | Incisione di cisti o seno pilonidale | I |
Interventi sull’unghia | 8686 | Onicoplastica | I |
Innesti / Reimpianto di cuoio capelluto | 8660 | Innesto cutaneo libero, SAI | V |
8663 | Innesto di cute a tutto spessore in altra sede | ||
8669 | Altro innesto di cute su altre sedi | ||
Allestimento\avanzamento\trasferimento di lembo | 867 | Impianto di lembi peduncolati | II |
Inserzione di espansore tessutale | 8693 | Inserzione di espansore tessutale | II |
Interventi sui tegumenti del viso | 8684 | Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute | II |
SOMMARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
PARTE COMUNE 1
1. PREMESSA 1
2. DEFINIZIONI 1
3. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
Art. 3.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio 4
Art. 3.2 Durata del contratto e proroga dell’assicurazione 4
Art. 3.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori 5
Art. 3.4 Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato 5
Art. 3.5 Comunicazione tra le Parti 5
Art. 3.6 Obblighi del Cointraente - accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte 5
Art. 3.7 Recesso in caso di sinistro 5
Art. 3.8 Adeguamento delle somme assicurate e del premio 6
Art. 3.9 Adeguamento del premio in relazione all'età dell'Assicurato 6
Art. 3.10 Dichiarazione di non fumatore 6
Art. 3.11 Persone non assicurabili 6
Art. 3.12 Variazione della residenza 6
Art. 3.13 Rinuncia all'azione di rivalsa 6
Art. 3.14 Oneri 6
Art. 3.15 Controversie - Perizia contrattuale 6
Art. 3.16 Foro competente 6
Art. 3.17 Rinvio alle norme di legge 6
NORME GENERALI 8
4. NORME GENERALI IN CASO DI INFORTUNIO 8
Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione 8
Art. 4.2 Operatività e delimitazione dell'assicurazione 8
Art. 4.3 Esclusioni 9
Art. 4.4 Denuncia dell'infortunio 10
Art. 4.5 Criteri di indennizzabilità 10
5. NORME GENERALI IN CASO DI MALATTIA 14
Art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione 14
Art. 5.2 Operatività dell'Assicurazione 14
Art. 5.3 Termini di aspettativa 14
Art. 5.4 Esclusioni 14
6. NORME GENERALI PER ASSISTENZA 15
Art. 6.1 Modalità per richiesta di assistenza 15
Art. 6.2 Esclusioni 15
Art. 6.3 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative 16
Art. 6.4 Altre assicurazioni Assistenza 16
Art. 6.5 Limite per annualità assicurativa 16
DEDICATO A ME - ASSISTENZA E PREVENZIONE 17
7. ASSISTENZA START 17
Art. 7.1 Prestazioni assistenza START 17
Art. 7.2 Prestazioni di assistenza di Riabilitazione 18
Art. 7.3 Servizi MY CLINIC 18
8. ASSISTENZA FAMIGLIA 19
Art. 8.1 Prestazioni assistenza FAMILY 19
9. ASSISTENZA SPORTIVI | 21 |
Art. 9.1 Prestazioni assistenza SPORT | 21 |
10. ASSISTENZA SENIOR | 21 |
Art. 10.1 Prestazioni assistenza SENIOR | 21 |
11. ASSISTENZA VIAGGIATORI | 23 |
Art. 11.1 Prestazioni assistenza VIAGGIATORI | 23 |
12. ASSISTENZA PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI | 25 |
Art. 12.1 Prestazioni di assistenza per PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI | 25 |
Art. 12.2 Prestazioni di assistenza per lo STUDIO PROFESSIONALE | 26 |
13. RIMBORSO SPESE PER ALTA DIAGNOSTICA E PROGRAMMA PREVENZIONE SANITARIA | 27 |
Art. 13.1 Rimborso spese per alta diagnostica | 27 |
Art. 13.2 Programma di prevenzione sanitaria | 28 |
IN AUTONOMIA | 31 |
14. GARANZIE | 31 |
Art. 14.1 Invalidità permanente da infortunio | 31 |
Art. 14.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx da infortunio | 33 |
Art. 14.3 Invalidità permanente da malattia | 34 |
Art. 14.4 Invalidità permanente da ictus e infarto | 37 |
Art. 14.5 Rendita vitalizia da malattia | 38 |
IN ATTIVITA' | 40 |
Art. 14.6 Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio | 40 |
Art. 14.7 Indennità giornaliera per ricovero e per convalescenza da infortunio, malattia o parto | 40 |
Art. 14.8 Rimborso spese sanitarie da infortunio | 41 |
Art. 14.9 Rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero o l'intervento | 43 |
Art. 14.10 Indennizzo forfettario per intervento chirurgico | 44 |
Art. 14.11 Indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio | 45 |
Art. 14.12 Pronto indennizzo per inabilità prolungata da infortunio | 46 |
Art. 14.13 Indennità giornaliera per immobilizzazione da infortunio | 46 |
IN CONTINUITA' | 47 |
Art. 14.14 Morte da infortunio | 47 |
TUTELA LEGALE | 48 |
15. PREMESSA | 48 |
16. TUTELA LEGALE BASE | 48 |
Art. 16.1 Oggetto dellìassicurazione | 48 |
Art. 16.2 Ambito dell'assicurazione | 48 |
Art. 16.3 Consulenza legale telefonica | 48 |
Art. 16.4 Assicurato | 49 |
Art. 16.5 Operatività | 49 |
Art. 16.6 Somma assicurata | 49 |
Art. 16.7 Esclusioni | 49 |
Art. 16.8 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 00 |
Art. 16.9 Denuncia del sinistro e scelta del legale | 49 |
Art. 16.10 Gestione del sinistro | 50 |
Art. 16.11 Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato | 50 |
Art. 16.12 Recupero di somme | 50 |
17. TUTELA LEGALE GOLD | 51 |
Art. 17.1 Oggetto dell'assicurazione 51
Art. 17.2 Ambito dell'assicurazione 51
Art. 17.3 Consulenza legale telefonica 51
Art. 17.4 Assicurato 51
Art. 17.5 Operatività 51
Art. 17.6 Somma assicurata 51
Art. 17.7 Esclusioni 51
Art. 17.8 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 00
Art. 17.9 Denuncia del sinistro e scelta del legale 51
Art. 17.10 Gestione del sinistro 51
Art. 17.11 Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato 51
Art. 17.12 Recupero di somme 51
ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI 55
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Fascicolo Informativo
IMMAGINA Benessere mod. 01/03 Ed. 03/2018 Pagina 82 di 82
CLAUSOLARIO
Per facilitare la consultazione de documento le clausole sono state suddivise in:
- CLAUSOLE SPECIALI: sono le clausole selezionabili secondo i criteri assuntivi previsti dal
prodotto e che vengono stampate con codice e testo nei documenti di xxxxxxxx;
- PERSONALIZZAZIONI: son
le clausole che com
ongono i pacchetti personalizzati disponibili
nella sezione DEDICATO A ME – PERSONALIZZATO del prodotto;
- CLAUSOLE AUTOMATICHE: sono le
clausole che vengono generate
automaticamente dal
sistema di emissione a seguito delle opzioni selezionate. Il codice non viene prodotto a stampa
mentre
il testo
concorre alla composizione delle condizioni personalizzate che vengono
stampate per ciascun assicurato. Il codice viene pronta consultazione.
comunque salvato in portafoglio per una
Le clausole marcate con (*) hanno una parte di testo dinamica (testo in grigio) che viene compilata
automaticamente dal dall’utente.
sistema
i emissione in funzione delle
opzioni scelte e non
è editabile
CLAUSOLE SPECIALI 5
I161 – Estensione eventi speciali 5
I310 – Estensione alle affezioni da HIV contratte a seguito di infortunio in servizio e per causa di servizio 5
I76103 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per perdita ella voce 6
I76104 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per perdita determinati arti/organi a seguito di infortunio 6
I76105 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per infortuni agli arti superiori 7
I76106 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per infortuni agli arti inferiori 7
I76112 – Xxxxxxxx spese per adeguamento abitazione/auto da grave infortunio 7
I76121 – Indennità per rottura tendinea da sforzo 8
I76144 – Liquidazione forfettaria invalidità permanente da malattia 8
I76146 – Malattie professionali dei radiologi – radiodermiti 9
I76148 – Aumento delle somme assicurate per infortuni motociclistici, ciclistici, sciistici, velici 10
I76154 – Estensione alle immersioni con autorespiratore per moti i di servizio 10
I76165 – Xxxxxxxx spese sanitarie da infortunio con s operto del 20% 10
PROGG – Proroga giorni di comporto 11
PERSONALIZZAZIONI 11
FAMIGLIA 11
I76107 – Maggiorazione indennizzo per decesso 11
I76108 – Perdita anno scolastico 12
I76109 – Copertura speciale figli fino a 10 anni 12
I76152 – Indennità per stato di coma 13
I76153 – Maggiorazione indennizzo per ricovero contemporaneo dei genitori 13
PROFESSIONISTI/IMPRENDITORI 14
CF01 – Rimborso spese per costi fissi d’impresa 14
I76116 – Indennità aggiuntiva in caso di frattura 14
I76117 – Xxxxxxxx spese per adeguamento abitazione/studio/auto da grave infortunio 16
I76118 – Protezione speciale per atti criminosi 16
I76119 –
Indennità
per estinzione del mutuo o finanziamento
destinati
all’acquisto
dei locali
dell’attività 17
I76120 – Pronto Indennizzo con scaglioni successivi al primo a 30 giorni 17
I76156 – Responsabilità civile del Contraente 18
SENIOR 18
I76110 – Indennità aggiuntiva per rottura femore/bacino/anca 18
I76111 – Indennità per diagnosi di Parkinson/Alzheimer/SLA 19
SPORTIVI 19
I76127 – Estensione alle immersioni con autorespiratore 19
I76147 – Estensione per attività sportive non professionali (sport pericolosi) (*). 20
I76149 – Estensione alle attività sportive non professionali con indennizzo ridotto (*) 21
I76155 – Estensione alle attività sportive non professionali con indennizzo totale (*) 21
VIAGGIATORI 22
I76114 – Estensione malattie tropicali 22
CLIENTI GENERALI 22
I76134 – Maggiorazione per reinvestimento indennizzo da grave Invalidità permanente 22
I76135 – Bonus fedeltà in assenza di sinistri 23
I76136 –
Indennità
per estinzione del mutuo o finanziamento
per l’acquisto dell’abitazione di
residenza 23
I76137 – Salvaguardia dei piani di investimento 23
CLAUSOLE AUTOMATICHE 25
INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO E PER CONVALESCENZA DA INFORTUNIO 25
I76157 - Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio 25
I76158 - Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio 25
I76159 - Estensione indennità giornaliera per convalescenza da infortunio 25
I76160 - Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio 26
INDENNITÀ GIORNALIERA P R RICOVERO E PER CONVALESCENZA DA INFORTUNIO,
MALATTIA O PARTO 26
I76161 – Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio, malattia o parto 26
I76162 – Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio, malattia o parto 26
I76163 – Estensione indennità g ornaliera per convalescenza da infortunio, malattia o p rto 27
I76164 – Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio, malattia o parto 27
CLASUOLE DI FRANCHIGIA INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO 27
I76128 – Franchigia IP a scaglioni 3% fino a euro 150.000 (*) 27
I76129 – Franchigia IP a scaglioni 5% fino a euro 250.000 (*) 28
I76130 – Franchigia IP assoluta 10% (*) 28
I76131 – Franchigia IP assoluta 20% con supervalutazione oltre il 20% 28
I76132 – Franchigia IP del 50% fino a 10 punti 29
CLASUOLARIO I76
ed. 9/2018
Pag. 3 di 35
I76133 – Franchigia IP a tabella supervalutata 30
I76138 – Franchigia IP a scaglioni 3% fino a 250.000 (*) 31
I76139 – Franchigia IP a scaglioni 3% fino a 150.000 indenne fino al 30% della somma assicurata (*) 32
I76140 – Franchigia IP a scaglioni 3% fino a 250.000 indenne fino al 30% della somma assicurata (*) 32
I76141 – Franchigia IP a scaglioni 5% fino a 150.000 (oltre 3%) (*) 33
I76142 – Franchigia IP a scaglioni 5% fino a 250.000 (oltre 3%) (*) 33
I76143 – Franchigia IP a scaglioni 7% fino a 150.000 (5% fino a 400.00, 3% oltre) (*). 33
Supervalutazione IP 66=100 34
Supervalutazione IP >20% 34
CLAUSOLE SPECIALI
I161 – Estensione eventi speciali
A parziale deroga dell’articolo “Operatività e delimitazioni dell’assicurazione” delle Norme generali
in caso di infortunio delle Condi ioni di assicurazione, la garanzia si intende estesa, limitatamente
alle garanzie morte ed invalidità permanente, agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni
vulcaniche
e inondazioni, anche se l’Assicurato sia rimasto
vittima di
tali eventi
nel proprio
comune di residenza. Si conviene inoltre che:
1) ai fini della presente estensione l’indennizzo dovuto sarà determinato
sul 70% delle somme
assicurate per Morte e Invalidità permanente indicate in polizza, con il limite comunque di Euro 250.000,00;
2) a parziale deroga dell’articolo "Invalidità permanente da infortunio" della sezione IN AUTONOMIA delle Condizioni di assicurazione, si precisa quanto segue:
l’indennizzo per Invalidità pe manente si determina applicando alla somma assicurata calcolata
come
indicato al
punto 1),
la percentuale corri
pondente
al grado di invalidità, accertato
secondo i criteri previsti dalle condizioni di assicurazione, dedotti 5 punti. In tutti i casi in cui
l’invalidità permanente sia di grado superiore al 50% della tot senza applicazione di alcuna franchigia.
le, la Società liquida l’indennizzo
Il diritto all’indennizzo per trasmissibile agli eredi.
invalidità
permanente è di carattere personale e
quindi non
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’in ortunio dopo che l’indennizzo sia
stato liquidato o
comunque
offerto in
misura determinata,
la Società paga ai
beneficiari
l’importo liquidato od offerto;
3) deroghe alla franchigia per Invalidità permanente o supervalutazioni dell’indennizz
per Morte
o Invalidità permanente o altre estensioni di garanzia pattuite in polizza, anche se sottoscritte, saranno considerate non operative.
I310 – Estensione alle affezioni da HIV causa di servizio
contratte a seguito di infortunio in servizio e per
Fermo quanto previsto dall’articolo “Persone non as
icurabili” della Parte
comune - Norme che
regolano
l’assicurazione in generale delle Condizioni di
assicurazione, sono
comprese,
limitatamente alle garanzie Morte e Invalidità permanente, le affezioni da HIV contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio, purché denunciato entro 30 giorni dal fatto.
Alla denuncia dovranno essere allegate analisi del sangue comprovanti la sieronega ività per la
patologia suindicata; dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giiorni dalla denuncia di
infortunio. In caso di negatività il test per HIV dovrà es ere ripetuto entro 180 giorni. Qualora anche
quest’ultimo test risultasse negativo, si procederà all’accertamento definitivo al termine di un anno dall’evento.
I76103 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per perdita della voce
A parziale deroga dell’articolo "Invalidità permanente da infortunio" della sezione IN AUTONOMIA delle Condizioni di assicurazione si precisa che in caso di info tunio indennizzabile a termini di
polizza che determini la perdita totale della voce
seguito
i lesione
organica direttamente
rilevabile
e irreversibile all'apparato della
fonazione,
la conseguente invalidità permanente sarà
considerata come invalidità permanente totale, ferma la franchigia prevista in polizza.
Le alterazioni parziali che influiscano direttamente o indirettamente sul rendimento della voce sono valutate in funzione della ridotta capacità generica dell'Assicurato.
I76104 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per perdita determinati arti/organi a
seguito di infortunio
A parziale deroga dell’articolo "Invalidità permanente da infortunio" della sezione IN AUTONOMIA delle Condizioni di assicurazione si precisa che l'indennizzo per invalidità permanente è calcolato
sulla somma assicurata per inv secondo i seguenti criteri:
lidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato,
se l'infortunio indennizzabile a
termini di polizza,
determina
la perdita
totale, a
atomica o
funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla
base delle percentuali sotto indicate per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente
disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell''organo di almeno 2/3:
- un arto superiore 100%
- una mano o un avambraccio 100%
- un pollice 100%
- un indice 100%
- un medio 100%
- un anulare 15%
- un mignolo 15%
- perdita di un occhio 35%
- perdita contestuale di ambedue gli occhi 100%
- sordità completa di un orecchio 15%
- sordità completa di ambedue gli orecchi 60%
se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od orga o tra quelli
su elencati ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo l'indennizzo è calcolato sulla base delle percentuali previste dall'articolo “Invalidità permanente da infortunio" delle Condizioni di
assicurazione che in caso di minorazione perduta.
devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità
Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per Invalidità permanente.
Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa
dell'altro orecchio, la Invalidità permanente.
Società liquida un
indennizzo
pari al 40% della somma assicurata per
Per quanto
non disciplinato nella
presente
clausola restano fermi
i contenuti dell’articolo “Invalidità
permanente da Infortunio” delle Condizioni di assicurazione e la franchigia prevista in polizza.
I76105 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per infortuni agli arti superiori
A parziale deroga dell’articolo "Invalidità permanente da infortunio" della sezione IN AUTONOMIA delle Condizioni di assicurazione si precisa che in caso di info tunio indennizzabile a termini di
polizza che colpisca
gli arti superiori e le loro singole parti,
la Società,
dopo aver calcolato
l’indennizzo spettante secondo i criteri di cui all’articolo “Invalidità permanente da infortunio" delle Condizioni di assicurazione e della scheda riepilogativa, liquiderà un’ulteriore somma pari al 100% dell’indennizzo spettante per l’infortunio di cui sopra.
Nel caso
di uno stesso infortunio che
comporti
lesioni anche ad altri organi
od arti, la
maggiorazione di cui sopra andrà calcolata sulla quota proporzionale di indennizzo spettante per invalidità permanente attribuita ai soli arti superiori e le loro singole parti.
Resta comunque inteso che la Società non liquiderà un indennizzo complessivo superiore alla somma assicurata per invalidità permanente.
I76106 – Supervalutazione dell’invalidità permanente per infortuni agli arti inferiori
A parziale deroga dell’articolo "Invalidità permanente da infortunio" della sezione IN AUTONOMIA delle Condizioni di assicurazione si precisa che in caso di info tunio indennizzabile a termini di
polizza che colpisca
gli arti inferiori e le
loro singole parti, la Società,
dopo aver calcolato
l’indennizzo spettante secondo
i criteri di
cui all’art.
“Invalidità permanente" delle Condizioni di
assicurazione, liquiderà un’ulteriore somma pari al 100% dell’indennizzo spettante per l’infortunio di cui sopra.
Nel caso
di uno stesso infortunio che
comporti
lesioni anche ad altri organi
od arti, la
maggiorazione di cui sopra andrà calcolata sulla quota proporzionale di indennizzo spettante per invalidità permanente attribuita ai soli arti inferiori e le loro singole parti.
Resta comunque inteso che la Società non liquiderà un indennizzo complessivo superiore alla somma assicurata per Invalidità permanente.
I76112 – Xxxxxxxx spese per adeguamento abitazione/auto da grave infortunio
In caso di infortunio in garanzia che comporti una invalidità permanente totale, accertata secondo i
criteri di valutazione di cui all’ar icolo “Invalidità perm Società rimborsa:
nente” del e Condizioni di assicurazione, la
1) le spese sostenute dall’Assicurato, con un massimo di euro 50.000,00, per l’adeguamento dell’abitazione ove ha il proprio domicilio:
- per
eliminare le barriere architettoniche
in esso
presenti
(ampliamento porte,
abbassamento maniglie, ecc.);
- per strumentazioni tecnologiche e informatiche per il cont ollo dell'ambiente do svolgimento delle attività quotidiane (es.: serrande elettriche, sensori visivi);
estico e lo
- per
ausili, attrezzature
e arredi personalizzati per migliorare la
fruibilità d
lla propria
abitazione (es.: letto reclinabile);
- per
attrezzature tecnologiche per
svolgere
attività di
lavoro, studio e riabilitazione
domiciliare quando non
sia possibile svolgerle all'esterno, e per tutto ciò
che risulti
necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell’Assicurato, divenuto disabile.
Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte dell’Assicurato i apposita
domanda, corredata dai documenti giustificativi, quali il progetto di un architetto e i preventivi e/o le fatture degli interventi effettuati.
2) le spese sostenute dall’Assicurato, con un massimo di euro 10.000,00, sull'autovettura di proprietà per renderla idonea alla guida o al trasporto dei disabili.
La Società rimborserà esclusivamente le spese che rimarranno a carico dell'Assicurato al netto di quanto eventualmente rimborsato da enti pubblici o per effetto di altri risarcimenti da parte di terzi responsabili.
Qualora le spese sostenute riguardassero un immobile in comproprietà, verranno rimborsate solo le spese sostenute dall'Assicurato.
I76121 – Indennità per rottura tendinea da sforzo
A parziale deroga dell’articolo “Operatività e delimitazioni dell’ass curazione”- lettera i) delle Norme
generali in
caso di infortunio delle condizioni di assicurazione, in caso di
in caso di una o più
rotture tendinee da sforzo, fermo quanto disposto dall’articolo “Esclusioni” delle Norme generali in
caso di infortunio delle Condizioni di assicurazione, a Società, limitatamente alla sola garanzia
Invalidità Permanente da infortunio, riconosce un indennizzo forfettario pari al 2% d assicurata per tale garanzia, con il massimo di euro 4.000,00, senza tener conto dell previste.
I76144 – Liquidazione forfettaria invalidità permanente da malattia
lla somma franchigie
Ad integrazione di
quanto previsto dall’articolo
Invalidità
permanente da malattia - La
determinazione dell’indennizzo e la liquidazione del
anno” della sezione
IN AUTONOMIA delle
Condizioni malattie:
di assicurazione, qualora l’Assicurato venga colpito da una
o più delle seguenti
- Astrocitoma maligno III e IV stadio o glioblastoma;
- Carcinoma del pancreas;
- Carcinoma epatocellulare (e atocarcinoma);
- Cardiopatie e miocardiopatie in classe NHYA IV senza possibilità di trapianto cardiaco;
- Encefalopatia spongiforme (o malattia di Creutzfeld-Jakob);
- Leucemia mieloide cronica
(solo in caso in cui
la percentuale dei blasti del sangue o nel
midollo osseo è superiore al 5%);
- Linfomi maligni IV stadio resistenti al trattamento;
- Medulloblastoma;
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- Melanoma maligno con metastasi cerebrali e/o epatiche;
- Mesotelioma pleurico;
- Mieloma multiplo stadio III;
- Neoplasie maligne solide al IV stadio;
- Oligodendroglioma anaplastico;
- Tumori metastatici del sistema nervoso centrale;
dal momento che per loro natura tali patologie non permettono la stabilizzazione dei postumi
invalidanti e quindi la valutazione del grado di invalidità permanente nei termini stabiliti in polizza,
su richiesta dell’Assicurato stesso, la Società, fermi i criteri
i indennizzabilità e i
termini di
denuncia stabiliti in polizza, corrisponde – accertata la diagnosi - un indennizzo forfet ario pari al 20% del capitale assicurato.
Tale indennizzo può essere richiesto trascorso un periodo compreso tra 1 e 12 mesi dalla data di
denuncia,
fermo l’obbligo di sottoporsi ai controlli
ritenuti necessari dalla Società
al fine di
accertare l’esistenza del diritto.
La verifica dell’indennizzabilità e l’eventuale offerta vengono effettuate entro 3 mesi dalla richiesta dell’Assicurato.
La corresponsione
dell’indennizzo forfettario, di norma, deve essere
considerata a totale
tacitazione di ogni pretesa, salvo l’ipotesi di successiva stabilizzazione dei postumi trascorsi non meno di 18 mesi dalla data di liquidazione di detto indennizzo. In tal caso la Società, su richiesta dell’Assicurato, potrà procedere ad una valutazione del grado di invalidità permanente secondo le modalità riportate in polizza.
L’eventuale indennizzo spettante sarà calcolato sul capitale assicurato al momento della
liquidazione dell’indennizzo forfettario, ridotto di quanto già liquidato in misura forfetaria.
I76146 – Malattie professionali dei radiologi – radiodermiti
A parziale deroga dell’articolo “Esclusioni” – lettera k) delle Norme in generali caso di infortunio
delle condizioni di
assicurazione la Società presta
l’assicurazione anche per le
lesioni ed
alterazioni del sangue ed alterazioni cutanee note con il nome di radiodermiti, nelle loro varie
manifestazioni (distrofica, ulce ativa, neoplastica con le eventuali complicazioni e diffusioni
metastatiche regionali e a
distanza),
se derivanti dalla pratica
professionale della
Roentgendiagnostica, della Roentgenterapia, della fototerapia e delle correnti elettriche.
La validità dell’assicurazione è ubordinata, al fatto che le condizioni di lavoro dell’Assicurato nei
xxxxxxxxx di radiologia siano uniformate alle disposizioni legislative ed alle istruzioni ministeriali per la prevenzione degli infortuni e per la protezione delle radiazioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, l’Assicurato dichiara di essere esente da qualsivoglia
manifestazione patologica che possa identificarsi come affezione morbosa da radiazioni, resta
inoltre tra le Parti convenuto quanto segue:
• sono comprese in garanzia soltanto le lesioni od alterazioni
he abbiano causato un’invalidità
permanente di grado super ore al 20% della totale manifestatesi almeno sei m decorrenza della polizza;
si dopo la
• se assicurata la
garanzia
Indennità
giornaliera
per inabilità temporanea da
infortunio,
l’indennizzo relativo alle lesioni ed alterazioni sopra citate, decorre dal 6° giorno s ccessivo a
quello
di denuncia del sinis ro (fermo
il termine previsto in polizza per
la denuncia), per un
limite massimo di 180 giorni;
• il termine massimo per proc
dere alla valutazione definitiva del grado di invalidità permanente
verificatasi in conseguenza delle lesioni ed alterazioni sopra citate viene fissato in 5 mesi dalla denuncia del sinistro.
I76148 –
velici
Aumento
delle somme assicurate per infortuni motociclistici, ciclistici, sciistici,
In caso di
infortunio
indennizzabile a termini di polizza occorso in una delle circostanze sotto
specificate, il capitale assicurato per Morte e Invalidità permanente al momento del sinistro deve intendersi aumentato del 20%:
- uso e
la guida di motocicli
e ciclomotori: tale maggiorazione opera anche per
gli infortuni
indennizzabili a termini di polizza occorsi durante le operazioni rese
necessarie
in caso di
fermata per la ripresa della
marcia nonché per
gli infortuni avvenuti
durante la
salita o la
discesa dai motocicli e ciclomotori stessi;
- uso di
bicicletta
(esclusa in
ogni caso
la partecipazione a
gare o competizioni
sportive in
genere);
- pratica
dello sci
o snowboard (escluso
in ogni caso lo sci alpinismo,
lo sci estremo anche
quando effettuati
con lo snowboard e
la partecipazione a
gare o competizioni
sportive in
genere): la maggiorazione
opera anche per gli
infortuni indennizzabili a termini
di polizza
occorsi durante l’utilizzo degli impianti di risalita;
- uso di barche a vela e windsurf.
La validità della maggiorazione è subordinata all’immediato ricorso al pronto soccorso in caso di infortunio.
I76154 – Estensione alle immersioni con autorespiratore per motivi di servizio
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo “Esclusioni” – lettera d) delle Norme generali in
caso di infortunio delle Condizioni di assicurazione la garanzia di polizza immersioni con autorespiratore effettuate per motivi di servizio.
si intende estesa alle
I76165 – Xxxxxxxx spese sani arie da infortunio con scoperto del 20%
A parziale deroga dell’articolo “Rimborso spese sanitarie da infortunio” della sezione IN ATTIVITA’ delle Condizioni di assicurazione la garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% e con un minimo di Euro 100,00 a carico dell’Assicurato per ogni sinistro, intendendosi per tale l’intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio.
Quanto sopra si applica anche in cas di trattamenti fisioterap ci e rieducativi eseguiti presso Strutture Mediche
Convenzionate con pagamento diretto da parte della Società.
In tal caso La Centrale Operativa Medica pagherà direttamente alla Struttura Medica Convenzionata le
spese garantite fatto salvo lo scope to che resterà a carico dell’Assicurato stesso.
PROGG – Proroga giorni di comporto
A parziale modifica dell'articolo “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di
pagamento del premio" della Parte comune delle Condizioni di assicurazione il terzo capoverso viene sostituito dal seguente:
"Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della cadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritt della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è
dovuto per l’intero periodo assic rativo annuo."
PERSONALIZZAZIONI
FAMIGLIA
I76107 – Maggiorazione indennizzo per decesso
Indennità aggiuntiva per commorienza dei genitori
Se a seguito di infortunio indennizzabile a
termini di polizza d
terminato
dal medesimo evento
consegue
la morte
di entrambi i genitori, la Società corrispo
de ai loro
figli minorenni – o
maggiorenni permanentemente inabili al lavoro - conviventi, indicati tra i beneficiari, l’indennizzo spettante:
- in misura aumentata del 50% se entrambi i genitori sono as Morte.
icurati in polizza per la garanzia
- in misura aumentata del 25% se è assicurato in po izza un solo genitore per garanzia Morte. Tale indennità opera anche per i figli maggiorenni portatori di handicap.
Maggiorazione per infortunio da circolazione stradale
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza occorso durante l’uso e la guida di
autovetture, motocicli o ciclomotori, la Società aumenta la somma indicata in polizza per Morte del 25% con il massimo aumento di euro 150.000,00.
Tale aumento non è cumulabile con l’indennità aggiuntiva per commorienza dei genitori.
Conversione in rendita
In seguito
ad infortunio indennizzabile
a termini
di polizza
che abbia
causato
il decesso
dell’assicurato, l’erede/gli eredi o il beneficiario/i beneficiari designati possono optare, in alternativa alla liquidazione del capitale caso morte, per la percezione della prestazione sotto forma di rendita.
In tal caso, la Società riconoscerà maggiorazione del 25% del capitale spettante e provvederà ad
utilizzare
tale somma per costituire a favore dell’erede o beneficiario
che abbia
esercitato
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l’opzione, senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata stipulazione di apposita polizza vita con Generali Italia S.p.A..
rivalutabile mediante
I76108 – Perdita anno scolastico
Qualora l'Assicurato-studente, di età inferiore a 20 anni, non sia ammesso alla classe superiore a seguito di assenze dalle lezioni in conseguenza esclusiva di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità forfettaria di euro 3.000 00.
La garanzia, riservata agli Assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria
italiane o
straniere,
opera a c
ndizione che i giorn
di assenza dalle lezioni siano
successivi
all'entrata in vigore della polizza e non siano inferiori a 60 giorni consecutivi o a 75 giorni in più soluzioni registrati nel corso dello stesso anno scolastico.
Il pagamento dell'indennità verrà corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla segreteria
scolastica o dal Provveditorato agli Studi, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'infortunio denunciato.
I76109 – Copertura speciale figli fino a 10 anni
La Società, senza sovrappremio, assicura in favore dei figli minori di 10 anni indicati tra le persone assicurate in polizza, una somma di euro 25.000,00 per Invalidità permanente da Infortunio.
Su tale somma nessun indennizzo viene corrisposto nel caso l’invalidità permanente accertata a
termini di polizza sia di grado pari o inferiore al 25%. Nel caso l’invalidità sia superiore al 25%
l’indennizzo spettante si determina applicando alla somma assicurata per la presente garanzia la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato.
La garanzia è operate a condizione che sia assicurato con la presente polizza almeno un genitore o, in alternativa, l’eventuale convivente more uxorio, risultante da certificato di stato di famiglia.
Se invece
risultano
assicurati in polizza entrambi i
genitori o,
n alternativa, uno dei genitori e
l’eventuale convivente more uxorio, risultante da certificato di stato di famiglia, la Società oltre
quanto sopra, garantisce il rimborso delle seguenti spese sostenute in conseguenza diretta di un
infortunio
che abbia
reso necessario un ricovero o
un intervento chirurgico effettuato anche in
regime di Day Hospital o ambulatorio medico:
- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica, cure,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali,
esami ed
accertamenti diagnostici, rig ardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital o
ambulatorio medico per l’intervento chirurgico;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti;
- trasporto dell’Assicurato in istituto di cura ed ritorno a casa, ef ettuati con qualunque mezzo;
- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche
ambulatoriali avvenute nei
90 giorni
antecedenti e nei 180 giorni successivi alla data di
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dimissione del primo ricovero o dell’intervento se effettuato ambulatorialmente; in relazione alle prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni s ccessivi alla data del ’intervento,
se effettuato ambulatorialmente, o di dimissione del primo ricovero, fino ad un limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 750,00;
- primo
acquisto di
protesi ortopedica,
anche sost tutiva di parte anatomica, resa
necessaria
dall’infortunio nonché per l’acquisto o carrozzelle ortopediche.
il noleggio (per il
eriodo massimo di
1 anno) di
Il rimborso
è garantito fino a concorrenza
della somma di euro 5.000,00
per infortunio previa
presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.
Le garanzie di cui
alla presente xxxxxxxx xxxxxxx
automaticamente alla scaden
a annuale
successiva al compimento del d cimo anno di età.
In ogni caso le somme assicurate con la presente clausola non sono soggette ad adeguamento.
I76152 – Indennità per stato di coma
Qualora l’Infortunio indennizzabile a termini di polizza abbia
comportato
uno stato
comatoso
dell’Assicurato, La 10.000,00.
Società, corrisponde
un Indennizzo aggiuntivo forfettario pari ad euro
Il pagamento dell’indennizzo aggiuntivo viene corrisposto se lo stato comatoso sia insorto entro e non oltre 15 giorni dalla data di accadimento dell’Infortunio e deve essere comprovata da idonea
documentazione medica rilasciata dalla competente stato comatoso insorto successivamente all’infortunio.
autorità medico-ospedaliera, attestante lo
L’indennizzo viene corrisposto all’Assicurato: in caso di impossibi ità, l’indennizzo verrà corrisposto ai Beneficiari designati o, in loro mancanza, al coniuge non legalmente separato dell’Assicurato, ai suoi figli e discendenti o, in assenza dei soggetti sopra indicati, agli ascendenti, in parti uguali fra loro.
L’indennizzo si intende comunq per ogni sinistro.
e acquisito dall’Assicurato, e po rà essere erogato una sola volta
Ai fini della presente garanzia per stato di comatoso si intende uno stato di incoscienza profonda,
anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità
volontaria infortunio.
ed alterazione delle
funzioni vegetative,
la cui causa abbia
diretta origine da un
Lo stato
di incoscienza è senza alcuna
reazione a
stimoli e
terni e a
bisogni interiori ed è
associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l’uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita.
I76153 – Maggiorazione indennizzo per ricovero contemporaneo dei genitori
Qualora
entrambi
i genitori
(o conviventi more uxori
) assicurati siano
ricoverati
contemporaneamente a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, in presenza di figli minorenni - o maggiorenni permanentemente inabili al lavoro - conviventi risultanti dallo stato di famiglia la Società riconosce, per ciascun giorno di ricovero contemporaneo, l’indennità giornaliera per ricovero assicurata in polizza maggiorata del 50%.
XXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX
XX00 – Rimborso spese per costi fissi d’impresa
Si conviene tra le Parti che in caso di infortunio a seguito del quale l’Assicurato venga ricoverato in
Istituto di
cura per un periodo
non inferiore a 5 giorni, la Società garantisce il rimborso delle
seguenti spese di esercizio:
1. utenze di telefonia fissa, energia elettrica, acqua, gas e tariffa di igiene ambientale relativi ai locali destinati all’esercizio dell’attività professionale;
2. spese condominiali di ordinaria amministrazione ed affitto rel dell’attività professionale.
tivi ai localli destinati all’esercizio
Le spese saranno rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi e il rimborso verrà effettuato rapportando gli importi ivi indicati al periodo di ricovero a cui andrà aggiunto un periodo di convalescenza della durata pari a quella del ricovero con il massimo di 10 giorni.
Per gli assicurati che svolgono l’attività in Società o nell’ambito di uno studio associato si terrà
conto della loro quota di partecipazione alle suindicate spese di esercizio.
Il rimborso
delle suddette spese avverrà fino a concorrenza della somma
di euro 5.000,00 per
singolo infortunio.
Nel caso venga certificata la chiusura dell’attività per un periodo non inferiore a 30 giorni verrà garantito anche il rimborso dei costi afferenti alle retribuzioni di eventuali dipendenti che prestano
servizio a
favore dell’assicurato fino a concorrenza della ulteriore somma
di euro 5.000,00 per
singolo infortunio.
Non sono comprese le spese relative all’abitazione di residenza nonché quelle relative a spese che non siano direttamente riconducibili all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
I76116 – Indennità aggiuntiva in caso di frattura
La Società, qualora l’infortunio comporti all’Assicurato una delle fratture ossee individuate nella
T
o
tabella sottostante, corrisponde all’Assicurato – oltre tutto quanto previsto l’indennizzo previsto per i casi indicati:
a termini di polizza -
FRAT URE OSSEE Indennizz in euro | |
Arti superiori | |
Omero-Ulna-Radio | |
Fratture multiple di cui almeno una esposta | 1.000,00 |
Una frattura esposta | 500,00 |
Fratture multiple, di cui almeno una scomposta | 500,00 |
Tutti gli altri tipi di frattura (singola anche scomposta o multipla purché | 250,00 |
composta) | |
(l’indennizzo si riferisce al singolo osso) |
Ossa della mano (carpo e metacarpo escluse le ossa delle dita) Frattura di uno o più ossa che compongono il carpo e/o il metacarpo 500,00 che necessiti di intervento chirurgico Frattura di uno o più ossa che compongono il carpo e/o il metacarpo 300,00 che non necessiti di intervento chirurgico | |
Arti inferiori | |
Femore | |
Fratture multiple di cui una composta/scomposta ed una esposta | 1.000,00 |
Una frattura esposta | 500,00 |
Fratture multiple , di cui almeno una scomposta | 300,00 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 300,00 |
Rotula | |
Frattura della rotula che necessiti di intervento chirurgico | 500,00 |
Frattura della rotula che non necessiti di intervento chirurgico | 300,00 |
Tibia-Perone | |
Fratture multiple di cui una composta/scomposta ed una esposta | 1.000,00 |
Una frattura esposta | 500,00 |
Fratture multiple , di cui almeno una scomposta | 300,00 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 300,00 |
(l’indennizzo si riferisce al singolo osso) | |
Ossa del piede (escluse ossa delle dita) | |
Frattura di una o più ossa che necessiti di intervento chirurgico | 500,00 |
Frattura di una o più ossa che non necessiti di intervento chirurgico | 300,00 |
La somma massima liquidabile anche in caso di più fratture conseguenti ad uno stesso infortunio deve intendersi di Euro 2.000,00.
Le tipologie di frattura vengono così classificate:
Frattura composta:
anatomico dell'osso;
quando i
monconi di frattura permangono
a contatto, mantenendo I'asse
Frattura scomposta o plurifra mentaria: quando tra i monconi di frattura non vi è più contatto;
Frattura esposta: quando il moncone osseo perfora I'epidermide;
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