REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA E SOTTO SOGLIA
REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA E SOTTO SOGLIA
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 10 gennaio 2023.
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità del Regolamento pag. 1
Art. 2 – Destinatari pag. 1
Art. 3 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi pag. 2 Art. 4 - Stanziamenti pag. 2
Art. 5 - Modalità di applicazione pag. 3
Art. 6 - Elenco Capitolino delle cooperative sociali di tipo b pag. 3 Art. 7 - Commissione Tecnica di Monitoraggio e Programmazione pag. 5 Art. 8 - Contratto di lavoro pag. 6
Art. 9 -Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi pag. 6
TITOLO II - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER CONTRATTI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Art. 10 - Ambito di applicazione pag. 7
Art. 11 - Procedure di convenzionamento e affidamento pag. 7
Art. 12 - Contenuto e valutazione delle offerte pag. 8
Art. 13 - Ambito di applicazione pag. 9
Art. 14 - Procedure di scelta del contraente pag. 9
TITOLO III - INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Art. 15 - Contenuto delle offerte pag. 10
Art. 16 - Criteri per la valutazione dell’offerta pag. 10
TITOLO IV - MONITORAGGIO E CONTROLLO
Art. 17 - Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo pag. 11
Art. 18 - Norme finali pag. 11
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Finalità del Regolamento
1. La finalità di questo Regolamento è quella di favorire l’inserimento lavorativo e quindi l’occupazione delle persone a forte rischio di esclusione sociale.
2. La stipula di convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) e l’inserimento di clausole sociali per l’inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale negli appalti pubblici sono misure di sostegno non assistenziale e sposano la linea operativa delle politiche attive del lavoro.
3. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi comunitari in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e rispetto dell’autonomia organizzativa imprenditoriale nelle procedure contrattuali.
4. Principi ispiratori e finalità del presente Regolamento si estendono alle Società e agli Enti partecipati di Roma Capitale.
Articolo 2 Destinatari
Sono destinatari degli effetti delle disposizioni del presente Regolamento le seguenti categorie di persone:
- quelle elencate nell’art. 4 della Legge n. 381/91: ovvero invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge 26 luglio 1975
n. 354 e ss.mm.ii. Si considerano inoltre i soggetti svantaggiati le persone indicate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno, con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative istituita dall’art. 18 del citato D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e ss.mm.ii.;
- quelle elencate dalla Legge n. 68/99: ovvero le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro e di guerra, gli orfani;
- le donne vittime di violenza e/o di tratta;
- ulteriori categorie che la Giunta Capitolina può ogni anno determinare, in accordo con le rappresentanze della cooperazione sociale e dei Sindacati Funzione
Pubblica, compatibilmente con i bisogni del territorio, fra quelle individuate dai Regolamenti Europei.
Articolo 3
Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Roma Capitale promuove politiche di inserimento occupazionale di persone a forte rischio di esclusione sociale sopra elencate, attraverso l’attività contrattuale relativa all’acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. In relazione alla tipologia e all’importo, gli Uffici dedicati individuano lo strumento giuridico più opportuno nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.
3. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente Regolamento, anche in attuazione della Direttiva n. 14/2022 dell’Assessorato Politiche Sociali di Roma Capitale. Questo significa valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa nel limite del 10% del valore dell’offerta economica o, in alternativa, assumere la forma di costo fisso ai sensi dell’art. 95 del Codice degli Appalti.
4. Costituisce strumento per l’attuazione di politiche di inserimento lavorativo l’inserimento delle clausole di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Inoltre, gli Uffici possono attivare, oltre alle procedure declinate negli articoli del Titolo II e del Titolo III della presente deliberazione, gli ulteriori strumenti per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi alla concessione e all’appalto riservato.
Articolo 4 Stanziamenti
1. Roma Capitale e gli organi competenti delle Aziende Speciali o Partecipate destinano alla spesa per i contratti di cui all’art. 3 una percentuale almeno pari al 5% dell’importo complessivo annuo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi, compatibilmente con le esigenze dei Dipartimenti.
2. Nel calcolo della predetta percentuale è inclusa l’adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza nazionale (CONSIP) e regionale rispetto alle quali, nel procedimento di aggiudicazione, alla percentuale di valutazione delle clausole sociali sia stato attribuito un peso differente rispetto alla previsione di cui all’art. 13 del presente Regolamento.
3. La Giunta annualmente determina tale percentuale di stanziamento con l’approvazione dello schema di bilancio di previsione.
Articolo 5 Modalità di applicazione
1. La Giunta Comunale inserisce tra gli obiettivi annuali l’inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale da conseguirsi nel rispetto del presente Regolamento, mediante affidamento a terzi di forniture di beni e servizi.
2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta, in accordo con la Commissione Tecnica, di cui al successivo art. 7, procede a pianificare congiuntamente ai Direttori di Area/Dipartimento o Settore, le modalità per favorire l’inserimento lavorativo e per garantire il rispetto della percentuale di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento. Aree/Dipartimenti o Settori a loro volta provvedono all’elenco di beni e servizi, che rientrino fra quelli oggetto delle procedure indicate nel presente Regolamento ai fini della promozione dell’inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale.
3. La Direzione Generale e le Strutture organizzative di coordinamento individuate hanno il compito di monitorare l’applicazione e il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.
Articolo 6
Elenco capitolino delle cooperative sociali di tipo B
1. Ai fini dell’individuazione delle cooperative sociali o analoghi organismi con cui procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 5 comma 1, della Legge
n. 381/91, è istituito presso la Direzione del Dipartimento competente per il lavoro di Roma Capitale l’“Elenco capitolino delle cooperative sociali di tipo B, di cui alla Legge n. 381/91”, di seguito, per brevità, Elenco.
L’accreditamento all’Elenco è requisito necessario, per le cooperative sociali di tipo B, per essere invitate alle procedure finalizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1.
2. L’Elenco è suddiviso in settori merceologici.
3. All’Elenco possono richiedere l’iscrizione:
a) le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, lettera b) e che siano iscritte al RUNTS e all’Albo Regionale del Lazio delle Cooperative sezione B;
b i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. Nella predetta percentuale, almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell’Albo della Regione Lazio, così come sancito dalla Legge Regionale 24/96 art. 3, comma 3, lettera b).
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi di cui al punto 3 possono essere iscritti all’Elenco qualora presentino i seguenti requisiti:
a) Elenco nominativo dei lavoratori svantaggiati sulla base dell’art. 4 della Legge n. 381/91;
b) Regolarità contributiva e applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
c) Attestazione di revisione cooperativa, ovvero, in caso di cooperativa costituita da meno di un anno, documentazione comprovante la domanda di revisione, ovvero autocertificazione;
d) Deposito Bilancio sociale;
e) Xxxxxxxx consuntivo degli ultimi 3 anni ovvero i Bilanci dalla costituzione nel caso avvenuta da meno di 3 anni;
f) Reti di collaborazione attivate sul territorio.
5. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, i requisiti di cui al punto 4) devono essere documentati all’Elenco entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di iscrizione.
6. La domanda di iscrizione è redatta sul modello predisposto dal competente ufficio del Dipartimento competente per il lavoro.
7. La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) Legale rappresentante dell’ente richiedente;
b) Natura giuridica e ragione sociale dell’organismo richiedente;
c) Settore e attività esercitata, compatibile con quanto risultante dal certificato camerale;
d) Dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
e) Dichiarazione di osservanza delle normative comunitarie, nazionali, regionali e delle deliberazioni di Roma Capitale in materia di lavoro, cooperazione sociale e sicurezza sul lavoro.
8. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificato camerale aggiornato, recante il numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative - categoria Cooperative sociali - Cooperative a mutualità prevalente e dicitura fallimentare.
b) Copia della Partita Iva;
c) Riferimento iscrizione al RUNTS e Albo Regionale Cooperative del Lazio (sez. B). Nel caso di consorzi di cooperative sociali, riferimento iscrizione al RUNTS e Albo Regionale del Lazio (sezione C) con indicazione delle cooperative sociali associate iscritte alla sezione B dell’Albo Regionale del Lazio;
d) Relazione tecnica e curriculare dell’organismo e del personale, da cui si evincano le attività svolte e le esperienze acquisite;
e) Autorizzazione all’attività, se prevista.
Articolo 7
Commissione Tecnica di Monitoraggio e Programmazione
1. La gestione dell’Elenco è affidata al Direttore del Dipartimento competente per il lavoro, che si avvale di una Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento medesimo, nominata dal Direttore e presieduta dallo stesso o da un dirigente suo delegato.
2. La commissione, oltre il Presidente, è composta da:
- un funzionario del Dipartimento competente per il lavoro, incaricato della gestione dell’Albo;
- due dipendenti dello stesso Dipartimento, esperti in inserimenti socio-lavorativi;
- un rappresentante per ciascuna delle Centrali Cooperative di maggiore rappresentanza nel territorio di Roma Capitale;
- un rappresentante per ciascuna sigla sindacale confederale di Funzione Pubblica.
I membri della Commissione operano a titolo gratuito e non partecipano alle procedure di affidamento agli organismi della cooperazione sociale.
I membri della Commissione non devono presentare alcun conflitto di interesse, neppure potenziale.
3. Alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti compiti:
- esame delle domande dei soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco;
- vigilanza sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all’Elenco;
- cura dell’aggiornamento dell’Elenco e sua conservazione;
- valutazione delle inadempienze e irregolarità con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 6.
- monitoraggio e valutazione circa l’applicazione del Regolamento nella sua interezza;
- avvio e proposte di avvio di percorsi di affidamento tramite gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, che possono garantire migliori obiettivi di inclusione sociale, oltre che lavorativa, di persone in condizione di svantaggio attraverso strumenti e soluzioni che perseguano metodi collaborativi in luogo di quelli caratterizzati dalla mera competizione e concorrenza fra i soggetti attuatori.
Alla Commissione Tecnica è affidata, altresì, la definizione di strumenti e procedure utili all’applicazione degli istituiti per l’inserimento lavorativo, previsti al II e III Titolo della presente deliberazione e all’art. 112 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di appalti e concessioni riservate.
4. A seguito delle verifiche, è data formale comunicazione agli organismi interessati e, qualora fossero riscontrate irregolarità, la Commissione Tecnica informa l’Assessore competente per materia.
5. Nel caso in cui l’organismo non provveda agli adempimenti richiesti, ovvero quando vengano accertate gravi violazioni di legge o regolamenti, con grave pregiudizio per i servizi, gli utenti o i lavoratori, la Commissione Tecnica propone al Direttore del Dipartimento competente per il lavoro il provvedimento di interruzione di ogni attività prestata e l’immediata decadenza dall’Elenco.
Articolo 8 Contratto di lavoro
Le persone a forte rischio di esclusione sociale inserite in imprese aggiudicatarie di appalti di fornitura di beni e servizi devono essere inquadrate secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria stipulato con le Organizzazioni datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In caso di aggiudicazione a cooperativa sociale ai soci lavoratori dovranno essere garantite le condizioni retributive e previdenziali previste dal CCNL di riferimento e sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pena l’esclusione dallo stesso. Le persone che realizzano un tirocinio formativo, che sono in formazione, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività presso la cooperativa o presso l’ente a titolo gratuito costituiscono apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.
Per ogni persona a forte rischio di esclusione sociale inserita è necessario ed obbligatorio per l’equipe multidisciplinare, costituita dagli operatori della rete dei servizi pubblici che hanno in carico la persona a forte rischio di esclusione sociale, redigere un progetto personalizzato di inserimento in accordo con il servizio sociale territoriale e/o la ASL di appartenenza o altro istituto competente da sottoporre – a richiesta – ad accertamento da parte di Roma Capitale.
Tra le azioni previste nel progetto personalizzato va riportato anche il cosiddetto accompagnamento al lavoro da intendersi come supporto offerto dalla cooperativa.
Articolo 9
Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi
Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, Roma Capitale, qualora la procedura di affidamento non preveda l’obbligo previsto nel CCNL di riferimento per l’appaltatore subentrante di riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, richiede che il progetto di inserimento lavorativo indichi l’impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio gestito dall’impresa appaltatrice precedente, che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato alla data di pubblicazione del bando/avviso, compatibilmente con l’organizzazione di impresa del gestore subentrante.
TITOLO II
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER CONTRATTI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 10 Ambito di applicazione
1. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, Roma Capitale procede alla stipula di convenzioni con cooperative di tipo B o loro consorzi, regolarmente iscritti all’Elenco capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B, impegnate nelle attività previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 381/91, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone oggetto di questo Regolamento, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sotto soglia delle Pubbliche Amministrazioni.
2. I consorzi di cooperative sociali, iscritti all’“Elenco capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B” possono stipulare convenzioni, a condizione che siano costituiti per almeno il 70% da cooperative sociali e che le attività oggetto della convenzione siano svolte esclusivamente da cooperative sociali associate di tipo B, come disciplinato dalla Legge Regionale n. 24/96 all’art. 3, comma 3, lett. b).
Articolo 11
Procedure di convenzione e affidamento
1. Nella scelta della procedura per la stipula della convenzione con le cooperative sociali, Roma Capitale di norma procede in due modi:
- per i contratti di importo superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria: la scelta della cooperativa sociale affidataria della fornitura avviene mediante invito a procedura di gara riservata rivolto ad almeno 5 cooperative sociali, iscritte all’“Elenco capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B”, con comprovata competenza nel settore di riferimento. In questo caso, si tratta di una procedura negoziata e si applica il principio di rotazione1, fatte salve le deroghe previste
1 ANAC - LINEE GUIDA N. 17
9. Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.
“9.1 Agli affidamenti di servizi sociali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici effettuati ai sensi dell’articolo 36 del medesimo codice si applica il principio di rotazione.
9.2 Nell’ambito dei servizi sociali possono sussistere particolari ragioni per derogare al principio della rotazione, che dipendono dalla natura del servizio offerto oppure dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari del servizio o i prestatori dello stesso.
9.3 Nei casi di deroga al principio di rotazione, la stazione appaltante motiva la scelta adottata anche in relazione alle specifiche ragioni connesse alla natura del servizio o alle condizioni degli utenti/prestatori che giustificano il ricorso alla deroga, specificando il motivo per cui dette esigenze non possano essere soddisfatte individuando una durata idonea
dalle Linee guida ANAC e in forza della disciplina derogatoria introdotta dal Decreto-legge n. 77/2021;
- per contratti di importo inferiore ai 139.000 euro: mediante affidamento diretto, qualora ricorrano particolari condizioni di particolare unicità del prestatore del servizio o della fornitura e mediante sondaggio esplorativo fra almeno tre cooperative con competenza nel settore di riferimento iscritte all’“Elenco Capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B”, anche in deroga al principio di rotazione come da indicazioni ANAC;
2. Il ricorso alla convenzione ex art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 deve avere riguardo all’affidamento di servizi strumentali, ossia rivolti direttamente all’Amministrazione comunale e riferiti a sue esigenze strumentali, con espressa esclusione dei servizi pubblici locali o comunque erogati ad utenza diretta. Le convenzioni con le cooperative sociali ex art. 5 possono anche riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell’ambito di specifici appalti, lì dove il servizio all’utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.
Articolo 12
Contenuto e valutazione delle offerte
1. Le offerte, in caso di gara, si compongono di una parte tecnica e di una parte economica. L’offerta tecnica deve comprendere, oltre a un progetto tecnico relativo all’attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo di elementi di efficacia, quali il numero, la modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i, i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i; la modalità di inserimento nell’ambiente lavorativo; l’organizzazione dell’attività di monitoraggio.
2. È obbligatorio - al fine della stipula di convenzioni - che le cooperative presentino documentazione utile a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché un curriculum in cui si evinca l’esperienza tecnica della cooperativa stessa.
3. Le offerte sono giudicate da una apposita Commissione, al cui interno obbligatoriamente deve essere anche un dipendente esperto di inserimenti lavorativi di persone a forte rischio di esclusione sociale e in base ai criteri individuati dalla Direttiva 14/2022 dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale.
4. L’offerta tecnica può avere una valutazione fino a 90 punti, di cui almeno 50 per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo, che deve contenere: numero di persone a forte rischio di esclusione sociale inserite o monte ore totale mensile, tipologia di persona a forte rischio di esclusione sociale e modalità di reclutamento/selezione, ruolo assegnato ed eventuale formazione on the job,
del contratto o prevedendo, nei documenti di gara, la possibilità del rinnovo del contratto alla scadenza oppure, ancora, attivando la clausola sociale prevista nel contratto collettivo nazionale di riferimento. Ciò anche in considerazione del fatto che l’importo per cui è consentito il ricorso alle procedure sotto soglia, per i servizi in argomento è particolarmente elevato”
percorso di presa in carico e inserimento, condizioni contrattuali, eventuale disponibilità dell’impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall’impresa precedente e ogni altro elemento utile al buon esito dell’inserimento stesso, compreso il minor utilizzo della pratica del subappalto.
L’offerta economica può avere una valutazione fino ad un massimo di 10 punti.
TITOLO III
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 13 Ambito di applicazione
1. Roma Capitale, per quanto riguarda gli appalti di forniture di beni e servizi di importo sopra soglia comunitaria, può richiedere particolari condizioni di natura sociale per l’esecuzione del contratto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Roma Capitale, in tal senso, può inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone a forte rischio di esclusione sociale, di cui all’art. 4 della Legge su citata n. 381/1991, correlativamente all’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo (cd. “clausole sociali”, art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016). Tali clausole, rispetto al complesso dell’appalto, osservano il principio di proporzionalità. Roma Capitale favorisce altresì l’applicazione degli istituti disciplinati dall’art. 112 del D.Lgs.
n. 56/2016 “Appalti e concessioni riservate”.
2. Come richiamato nel precedente art. 5, la Giunta di Roma Capitale e gli organi competenti delle Aziende Speciali o Partecipate, in sede di approvazione del bilancio, in relazione al contesto economico ed occupazionale del momento, devono definire la tipologia di svantaggio a cui dare priorità nella programmazione degli interventi di inclusione lavorativa, formulando, altresì, indicazioni in merito ai criteri da adottare nella valutazione dell’offerta tecnica, fermo restando il criterio del 90% per l’offerta tecnica e di 10% per quella economica.
Articolo 14
Procedure di scelta del contraente
1. Roma Capitale procede:
− alla pubblicazione dei bandi;
− all’indicazione nel bando del numero minimo di persone a forte rischio di esclusione sociale da inserire da determinarsi in relazione alle risorse messe a disposizione e al costo del lavoro calcolato in applicazione con i CCNL;
− all’indicazione delle condizioni migliorative da dimostrare attraverso lo specifico progetto di inserimento lavorativo.
2. Roma Capitale ha facoltà di comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le condizioni sociali particolari che intende inserire nel bando, al fine di ottenere una pronuncia sulla loro compatibilità con il diritto comunitario.
Articolo 15 Contenuto delle offerte
Le offerte, in caso di gara, si compongono di una parte tecnica e di una parte economica. L’offerta tecnica deve comprendere, oltre a un progetto tecnico relativo all’attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo di elementi di efficacia quali il numero, la modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i, i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i; la modalità di inserimento nell’ambiente lavorativo.
L’offerta tecnica può avere una valutazione fino a 90 punti, di cui almeno 50 per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo, che deve contenere: numero di persone a forte rischio di esclusione sociale inserite o monte ore totale mensile, tipologia di persona a forte rischio di esclusione sociale e modalità di reclutamento/selezione, ruolo assegnato ed eventuale formazione on the job, percorso di presa in carico e inserimento, condizioni contrattuali, eventuale disponibilità dell’impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall’impresa precedente e ogni altro elemento utile al buon esito dell’inserimento stesso.
L’offerta economica può avere una valutazione fino ad un massimo di 10 punti.
Articolo 16
Criteri per la valutazione dell’offerta
1. Le offerte in caso di gara sono giudicate da un’apposita Commissione, i cui membri sono sorteggiati dagli Albi dei Presidenti e dei Commissari istituiti presso il Dipartimento Centrale Appalti; in particolare il Presidente sarà sorteggiato tra gli iscritti all’Albo commissari dirigenti socio-educativi e i commissari tra gli iscritti all’Albo commissari socio-educativi.
2. L’offerta è valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TITOLO IV MONITORAGGIO E CONTROLLO
Articolo 17
Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo
1. Le cooperative/aziende affidatarie dell’esecuzione dei contratti inviano alla stazione appaltante il piano esecutivo di inserimento lavorativo individuale ed una relazione annuale.
2. La violazione dell’obbligo, assunto con la sottoscrizione della convenzione o del contratto, di indicare la percentuale e le tipologie di soggetti svantaggiati da inserire, comporta inadempimento contrattuale e cancellazione per almeno un anno dall’Elenco.
Articolo 18 Norme finali
1. Dopo un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, si procede a verifica del suo stato di applicazione, provvedendo, qualora necessario, agli eventuali adeguamenti.
2. Il procedimento di verifica dello stato di applicazione, di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento delle parti sociali anche nella ricerca e individuazione di proposte di miglioramento della qualità e dell’efficacia del presente Regolamento.
3. Ai fini della progressiva attuazione della presente deliberazione, la Giunta e il Sindaco di Roma sono chiamati a stabilire un sistema premiante per quei Dirigenti che, nei Municipi e nei Dipartimenti, nonché nelle Partecipate, si adoperano per l’applicazione del presente deliberato.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza, gli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti devono essere pubblicati sul sito di Roma Capitale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, cui spetta anche il compito di garantire l’obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari.