Condizioni generali di vendita e fornitura di ORAFOL Europe GmbH
Condizioni generali di vendita e fornitura di ORAFOL Europe GmbH
Versione: Agosto 2021
I.
Informazioni generali e Validità
1. Le forniture, prestazioni e offerte di ORAFOL Europe GmbH (di seguito ORAFOL) si basano esclusivamente sulle presenti condizioni generali di vendita e fornitura (di seguito: CGVF) e in particolare sugli obblighi specifici per il cliente ai sensi del punto II.
2. Le CGVF sono parte integrante di tutti i contratti che ORAFOL stipula con i suoi clienti per la vendita e la fornitura dei prodotti ORAFOL.
3. Le CGVF si applicano solo ai clienti considerati imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco (BGB).
4. Le CGVF nella versione attuale si applicano anche a tutti i contratti futuri che ORAFOL stipula con i suoi clienti per la vendita e la fornitura dei prodotti ORAFOL, senza che ORAFOL debba farne riferimento in ogni singolo caso. ORAFOL informerà immediatamente i propri clienti di qualsiasi modifica delle CGVF.
5. Non si applicano le condizioni generali di contratto e le condizioni generali di acquisto del cliente o di altri terzi, diverse, contrastanti o supplementari, anche se ORAFOL non si oppone specificatamente alla loro validità in ogni singolo caso, salvo che ORAFOL non vi acconsenta espressamente per iscritto.
Anche se ORAFOL fa riferimento a corrispondenza
che contiene o fa riferimento a condizioni generali di contratto o condizioni generali di acquisto del cliente o di terzi o se effettua la consegna al cliente senza riserve benché a conoscenza di accordi contrastanti o divergenti del cliente, non costituisce un accordo per la validità di tali condizioni generali di contratto o condizioni generali di acquisto.
6. Nella misura in cui di seguito si fa riferimento alla validità delle disposizioni di legge, ciò ha solo significato chiarificatore. Se in singoli casi non si fa riferimento alle disposizioni di legge, queste si applicano comunque nella misura e fintanto queste non siano modificate o escluse nelle presenti CGVF.
II.
Obblighi specifici del cliente
1. Oltre agli ulteriori accordi contenuti nelle presenti CGVF, le parti concordano in particolare gli obblighi specifici del cliente descritti di seguito ai punti da 2 a 6.
2. Il cliente deve garantire, attraverso adeguate misure effettive e legali, che i prodotti ORAFOL siano correttamente conservati fino alla lavorazione. Le condizioni di conservazione sono riportate nelle schede tecniche e nelle linee guida di lavorazione specificamente disponibili per il rispettivo prodotto.
La versione attuale delle schede tecniche e delle linee guida per la lavorazione sono reperibili alla voce "Support" su xxx.xxxxxx.xxx.
3. Il cliente s’impegna, nella misura in cui lavora lui stesso i prodotti ORAFOL, a osservare e rispettare le direttive di lavorazione in vigore.
4. Il cliente s’impegna, nella misura in cui lavora lui stesso i prodotti ORAFOL, a richiamare l'attenzione del cliente finale sulle condizioni di cura e di utilizzo attuali, segnalando la possibilità di scaricare le condizioni di cura e di utilizzo, se disponibili per il prodotto acquistato. La versione attuale è disponibile all'indirizzo “Support" su xxx.xxxxxx.xxx.
5. Il cliente s’impegna, nella misura in cui non lavora lui stesso i prodotti ORAFOL acquistati da ORAFOL, a obbligare il suo intermediario e/o la società di lavorazione a osservare i punti da 1 a 4 di cui sopra.
6. Il cliente non rivenderà i prodotti ORAFOL senza riferimento alle schede tecniche, alle linee guida di lavorazione e alle condizioni di cura e di utilizzo, se disponibili per il prodotto acquistato. Inoltre, segnalerà la possibilità di scaricare i documenti di cui sopra da xxx.xxxxxx.xxx alla voce "Support" in caso di rivendita.
III.
Offerta e stipulazione del contratto
1. Le offerte di ORAFOL sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui ORAFOL fornisca o metta a disposizione del cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti, anche in forma elettronica, ai quali ORAFOL si riserva la proprietà o i diritti di utilizzo e sfruttamento.
2. L'ordine dei prodotti ORAFOL da parte del cliente è da considerarsi offerta contrattuale vincolante. Salvo non risulti diversamente dall’ordine nel singolo caso, ORAFOL ha il diritto di accettare questa offerta contrattuale entro 3 giorni dal ricevimento tramite dichiarazione scritta o sotto forma di testo (ad es. e-mail). ORAFOL si riserva espressamente il diritto di non stipulare il contratto e di non accettare l’offerta contrattuale del cliente entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine, senza indicarne i motivi.
3. Il contratto stipulato per iscritto, comprese le presenti CGVF, è determinante per il rapporto giuridico tra ORAFOL e il cliente e rispecchia pienamente tutti gli accordi tra ORAFOL e il cliente. Gli accordi verbali presi da ORAFOL prima della stipulazione del contratto non sono vincolanti. Se dagli accordi verbali non risulta chiaro che essi continuano ad essere
vincolanti, essi sono sostituiti dal contratto scritto.
4. Gli accordi individuali tra il cliente e ORAFOL che sono stati stipulati in singoli casi e che si discostano o integrano le CGVF richiedono la forma scritta. Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti del cliente da presentare a ORAFOL (ad es. denunce di difetti, fissazione di scadenze) richiedono anche la forma scritta. La trasmissione via fax e posta elettronica è sufficiente per essere conformi alla forma scritta. I venditori di ORAFOL, salvo che non si tratti di un amministratore delegato o di un firmatario
autorizzato, non sono autorizzati a stipulare accordi verbali sussidiari o a fornire garanzie verbali che vadano oltre il contenuto del contratto scritto.
5. Le informazioni fornite da ORAFOL in merito alla fornitura o alla prestazione (ad es. disegni, illustrazioni, valori di consumo, capacità di carico, tolleranze, dimensioni e pesi e tutti gli altri dati di prestazione e dati tecnici) sono solo approssimativi, a meno che l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una conformità esatta. Non sono caratteristiche garantite ma descrizioni o etichettatura della fornitura o della prestazione, che si basano sulle
conoscenze acquisite da ORAFOL nella pratica. Sono ammessi scostamenti conformi alle pratiche commerciali e scostamenti dovuti a disposizioni di legge o a miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti e parti con componenti o parti equivalenti, a condizione che essi non pregiudichino l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.
IV.
Prezzi e condizioni di pagamento
1. I prezzi rispettivamente negoziati individualmente al momento della stipulazione del contratto si applicano in combinazione con gli Incoterms su cui si basano tali accordi sui prezzi (Incoterms 2020). Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi conformi al decreto sugli imballaggi non saranno ritirati; ai sensi del punto VIII. – "Riserva di proprietà" - essi diventano di proprietà del cliente; eccetto gli Europallet.
2. Eventuali costi accessori delle transazioni monetarie (ad es. in caso di trasferimenti dall'estero) sono a carico del cliente.
3. La data di scadenza del pagamento del prezzo d'acquisto viene concordata con condizioni di pagamento separate. Un pagamento non si considera effettuato fino a quando non è stato ricevuto da ORAFOL. Nel caso di assegni, il pagamento si considera effettuato solo dopo l'incasso definitivo dell'assegno. Alla scadenza del termine di pagamento concordato nelle condizioni di pagamento, il cliente è in mora anche senza sollecito.
4. In caso di mora del cliente, il debito matura durante il periodo di mora interessi al tasso d'interesse legale di mora applicabile. Inoltre, ORAFOL si riserva il diritto di addebitare un onere di sollecito e altri danni causati dalla mora. Resta impregiudicato il diritto dei commercianti agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB - Codice del Commercio).
5. ORAFOL ha inoltre il diritto, anche se esistono altre disposizioni del cliente, di compensare in primo luogo i pagamenti con i vecchi debiti del cliente e di informare il cliente sul tipo di compensazione (cfr.
§ 366 BGB - Codice Civile). Se i costi e gli interessi sono già stati sostenuti, ORAFOL ha il diritto, indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie del cliente, di compensare il pagamento prima con i costi, poi con gli interessi e infine con la prestazione principale (cfr. § 367 comma 1 BGB).
6. Il cliente ha il diritto di compensazione, ritenzione o riduzione, anche nel caso in cui siano state avanzate contestazioni di difetti o controrivendicazioni, se le controrivendicazioni sono state stabilite con giudizio passato in giudicato, sono incontestate o riconosciute da ORAFOL. Per esercitare un diritto di ritenzione, la controrivendicazione deve basarsi sullo
stesso rapporto contrattuale.
V.
Tempi di consegna e di esecuzione, trasferimento del rischio, luogo di esecuzione,
consegna e accettazione ritardata
1. Le date di consegna o i termini di consegna devono essere concordati individualmente e per iscritto. In caso contrario, la data di consegna prevista è indicata sulla rispettiva conferma d'ordine. Le date di consegna indicate da ORAFOL nelle conferme d'ordine o altrove indicano la data di consegna prevista che ORAFOL cercherà di rispettare. Le date di consegna o i termini di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o a terzi incaricati del trasporto.
2. Se ORAFOL non è in grado di rispettare i termini di CGVF vincolanti per motivi non imputabili a ORAFOL (mancata disponibilità della prestazione), essa informerà tempestivamente il cliente e allo stesso tempo lo informerà del nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile neanche entro il nuovo termine di consegna,
ORAFOL ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto; ORAFOL è tenuta a rimborsare immediatamente qualsiasi corrispettivo già corrisposto dal cliente. Come caso di mancata disponibilità della prestazione in questo senso si intende in particolare se i fornitori di ORAFOL non forniscono ORAFOL in tempo, se ORAFOL ha concluso un'operazione di copertura congruente, se né ORAFOL né i fornitori di ORAFOL hanno colpa o se ORAFOL in singoli casi non è obbligata all’acquisto.
3. Il verificarsi di un ritardo nella consegna da parte di ORAFOL è determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del cliente. Se ORAFOL è in ritardo con la consegna, il diritto al risarcimento danni del cliente è determinato ai sensi di VII.
4. I diritti del cliente ai sensi del punto VII. delle presenti CGVF e i diritti legali di ORAFOL, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. a causa di impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento posticipato) rimane inalterata.
5. ORAFOL ha diritto a forniture e prestazioni parziali se queste possono essere utilizzate dal cliente, se la consegna della merce rimanente è garantita e se il cliente non sostiene di conseguenza costi aggiuntivi considerevoli.
6. La consegna avviene franco magazzino, dove si trova anche il luogo di adempimento. Su richiesta e a spese del cliente, la merce verrà spedita a un'altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso da quello dell’adempimento - Versendungskauf). Salvo diverso accordo, ORAFOL ha il diritto di determinare il tipo di spedizione (in particolare il vettore, la modalità di spedizione, l'imballaggio).
7. Il rischio di perdita e deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna della merce. In caso di vendita con consegna a destinazione diversa dal luogo di adempimento (Versendungskauf), tuttavia, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano al momento della consegna della merce allo spedizioniere, vettore o altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Se è stata concordata l’accettazione, ciò è determinante per il trasferimento del rischio. Per il resto, le disposizioni di legge del diritto dei contratti d’opera si applicano anche, mutatis mutandis, all'accettazione concordata. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione, la consegna è considerata
equivalente all’accettazione. Nel caso di operazione di esportazione, il rischio di perdita accidentale e deterioramento della merce è determinato in base agli Incoterms (Incoterms 2020) concordati separatamente.
8. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione, non collabora o ritarda la consegna per altri motivi di cui il cliente è responsabile, ORAFOL ha diritto al risarcimento del danno che ne deriva, tra cui spese supplementari (ad esempio, spese di magazzinaggio). L'entità del danno è determinata in base alle disposizioni di legge.
VI.
Garanzia
1. Le disposizioni di legge si applicano ai diritti del cliente in caso di vizi materiali e giuridici, salvo diversa indicazione qui di seguito. In ogni caso, le disposizioni specifiche di legge rimangono invariate al momento della consegna finale della merce a un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 479 BGB).
2. La base della responsabilità per i difetti è fondamentalmente l'accordo preso sulle qualità dei prodotti ORAFOL. Le informazioni contenute nei documenti informativi, nelle schede tecniche o negli opuscoli, nelle linee guida o durante una consulenza con il cliente sono solo valori approssimativi e non dichiarazioni sulle qualità dei prodotti ORAFOL. L'esistenza di un difetto è valutata secondo le disposizioni di legge, a meno che non sia stato concluso un accordo sulle qualità. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche di terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie). Nel caso di informazioni contenute in opuscoli informativi, schede tecniche o brochure, è vincolante esclusivamente il testo in lingua tedesca. La traduzione di questi testi in altre lingue ha solo scopo informativo.
3. La consegna è esente da difetti se effettuata nel rispetto delle tolleranze qualitative e dimensionali usuali del settore e nel commercio. In particolare, piccole deviazioni di colore non costituiscono un difetto.
4. I reclami per difetti da parte del cliente sono esclusi se il difetto è dovuto al fatto che i prodotti ORAFOL consegnati sono stati trasportati e immagazzinati (punto II. 2), sono stati trattati (cfr. in particolare le attuali condizioni di cura e d'uso) o lavorati (cfr. in particolare le attuali direttive di lavorazione) in modo improprio. Inoltre, non sussistono diritti per difetti in caso di usura naturale.
5. La rivendicazione di diritti per difetti da parte del cliente presuppone che egli abbia rispettato i suoi obblighi legali d’ispezione e denuncia dei difetti (§§ 377, 381 HGB). I prodotti ORAFOL consegnati devono essere attentamente ispezionati immediatamente dopo la consegna al cliente o al terzo da lui designato. Se durante l'ispezione o successivamente si riscontra un difetto, ORAFOL deve esserne informato immediatamente per iscritto. La notifica è considerata immediata se effettuata entro sette
(7) giorni lavorativi, per rispettare i termini è sufficiente l'invio della notifica entro le scadenze. Indipendentemente dall'obbligo d’ispezione e di denuncia dei difetti, il cliente è tenuto a comunicarci per iscritto difetti evidenti (inclusa una consegna erronea o insufficiente) entro sette (7) giorni lavorativi dalla consegna, anche in questo caso l'invio della notifica entro le scadenze è sufficiente per rispettare il termine. Se il cliente non ispeziona correttamente la merce e/o non comunica a ORAFOL eventuali difetti, ORAFOL non risponde dei difetti non denunciati.
6. In caso di difetti, ORAFOL è tenuta, a sua scelta entro un termine ragionevole, a eliminare il difetto (eliminazione del difetto) o a consegnare un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Resta impregiudicato il diritto di ORAFOL di rifiutare l'adempimento posticipato alle condizioni di legge.
7. Il cliente deve dare a ORAFOL il tempo e l'opportunità necessaria per il successivo adempimento dovuto, in particolare consegnare la merce contestata a fini ispettivi. In caso di consegna sostitutiva, il cliente è tenuto a restituire la merce difettosa a ORAFOL in conformità alle disposizioni di legge.
8. Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e del successivo adempimento, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale (non incluse: costi per lo smantellamento e installazione), sono a carico di ORAFOL se vi è effettivamente un difetto. Se, tuttavia, la richiesta del cliente per l’eliminazione dei difetti risulta ingiustificata, ORAFOL può richiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute.
9. Le richieste di risarcimento danni del cliente o il rimborso di spese superflue sussistono solo ai sensi della del punto VII e sono altrimenti escluse.
10. I diritti di garanzia nei confronti di ORAFOL sono dovuti direttamente al cliente e non sono trasferibili.
VII.
Responsabilità
1. Nella misura in cui dalle presenti CGVF, comprese le seguenti disposizioni non risulti altrimenti, ORAFOL risponde in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
2. ORAFOL è responsabile dei danni - indipendentemente dal motivo legale, in caso di xxxx e colpa grave. In caso di semplice negligenza, ORAFOL risponde solo per
a) danni derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute,
b) danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto al cui rispetto il partner contrattuale giustamente fa affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità di ORAFOL è limitata al risarcimento del danno prevedibile, tipicamente verificatosi.
3. Le limitazioni di responsabilità risultanti dal punto 2 di cui sopra non si applicano se la responsabilità è prevista obbligatoriamente per legge.
4. A causa di una violazione di un obbligo che non consiste in un difetto, il cliente può recedere o risolvere il contratto solo se ORAFOL è responsabile della violazione di tale obbligo. È escluso il diritto di recesso senza motivo del cliente (in particolare ai sensi dei §§ 651, 649 BGB). In tutti gli altri casi si applicano le condizioni di legge e le conseguenze legali.
5. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e di altri agenti di ORAFOL.
6. Nella misura in cui ORAFOL fornisce informazioni o agisce a titolo di consulenza e tali informazioni o consigli non rientrano nell'ambito delle prestazioni contrattualmente concordate, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
VIII
Riserva di proprietà
1. I prodotti ORAFOL venduti rimangono di proprietà di ORAFOL fino a quando non siano stati soddisfatti tutti i diritti che ORAFOL ha nei confronti del cliente su qualsiasi base legale, ora o in futuro.
2. I prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà non possono essere costituiti in pegno a terzi né trasferiti a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Finché la proprietà dei prodotti ORAFOL consegnati ai sensi del presente punto VIII. non è stato ancora trasferita, il cliente deve informare immediatamente ORAFOL se i prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà vengono sequestrati o sottoposti ad altri interventi di terzi. Inoltre, il cliente è tenuto a informare immediatamente tali terzi che i prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà sono di proprietà di ORAFOL. Il cliente è inoltre tenuto a fornire a ORAFOL tutte le informazioni e i documenti necessari per la presentazione di un'azione di opposizione di terzi ai sensi del § 771 ZPO (Codice di Procedura Penale). Se il terzo non è in grado di rimborsare a ORAFOL le spese giudiziarie ed extragiudiziali di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, il cliente è responsabile nei confronti di ORAFOL per la perdita subita.
3. Se il cliente agisce in violazione del contratto, in particolare se il prezzo di acquisto dovuto non viene pagato, ORAFOL ha il diritto di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o di richiedere la restituzione dei prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione dei prodotti non comprende al tempo stesso la dichiarazione di recesso; ORAFOL ha piuttosto il diritto di chiedere semplicemente la consegna dei prodotti ORAFOL e di riservarsi il diritto di recesso. Se il cliente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, ORAFOL può far valere tali diritti solo se ha fissato inutilmente al cliente un termine di pagamento ragionevole o se tale fissazione di un termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.
4. Il cliente ha il diritto di rivendere e/o lavorare i prodotti ORAFOL con riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a) La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla trasformazione, miscelazione o combinazione con i prodotti ORAFOL, e di cui quindi ORAFOL è considerato il produttore. Se i diritti di proprietà di terzi rimangono in vigore durante la lavorazione, la miscelazione o la combinazione con merci di terzi, ORAFOL acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori di fatturazione delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per il resto, per il prodotto risultante vale lo stesso che per i prodotti ORAFOL consegnati con riserva di proprietà.
b) Il cliente cede a titolo di garanzia a ORAFOL i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita dei prodotti ORAFOL consegnati con riserva di proprietà o del prodotto, in tutto o nella misura dell'eventuale quota di comproprietà di ORAFOL ai sensi della precedente lettera a). ORAFOL accetta la cessione. Gli obblighi del cliente di cui al punto 2
valgono anche per i crediti ceduti.
c) Il cliente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiunta a ORAFOL. ORAFOL si impegna a non riscuotere il credito finché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei confronti di ORAFOL,
non è in mora di pagamento, non è stata presentata alcuna richiesta di apertura della procedura di insolvenza e non vi sono altri vizi nella sua capacità di pagamento. In tal caso, tuttavia, ORAFOL può esigere che il cliente informi ORAFOL dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
5. ORAFOL svincola, a sua discrezione, su richiesta, la merce soggetta a riserva di proprietà e gli oggetti o i crediti sostitutivi, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 10% l'importo dei crediti garantiti.
IX.
Prodotti su misura
I prodotti su misura in relazione ai prodotti ORAFOL (stampe, ecc.) al di fuori dell’assortimento standard vengono realizzati esclusivamente sulla base di un contratto stipulato separatamente tra ORAFOL e il cliente.
X.
Termini di prescrizione
1. In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB (Codice Civile), il termine di prescrizione generale per i crediti derivanti da difetti materiali e giuridici è di un (1) anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'accettazione. La riduzione del termine di prescrizione ai sensi del punto X. frasi 1 e 2 non si applicano alle richieste di risarcimento per lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute derivanti da una violazione colposa degli obblighi da parte di ORAFOL o dei suoi rappresentanti legali o agenti. La riduzione del termine di prescrizione ai sensi del punto X. frasi 1 e 2 non si applicano ad altri danni se questi si basano su una violazione intenzionale o grave dei doveri di Orafol o dei suoi rappresentanti legali o agenti.
2. Restano impregiudicate le disposizioni di legge specifiche per i diritti reali per la restituzione di merci da parte di terzi (§ 438 comma 1 n. 1 BGB), per dolo di Orafol (438 comma 3 BGB) e per i diritti di regresso del fornitore in caso di consegna finale a un consumatore. In deroga al § 445b comma 1 BGB il termine di prescrizione è di un (1) anno dalla consegna della merce, se il cliente finale non è un consumatore. In deroga al § 445b comma 2 BGB, la sospensione della scadenza è di tre (3) anni se il cliente finale non è un consumatore.
3. I suddetti termini di prescrizione delle leggi sulla compravendita valgono anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente per un difetto della merce, salvo che l'applicazione del termine di prescrizione legale regolare (§§ 195, 199 BGB) comporti, in singoli casi, un termine di prescrizione più breve. I termini di prescrizione della legge sulla responsabilità di prodotto rimangono in ogni caso inalterati. Altrimenti per le richieste di risarcimento danni da parte del cliente ai sensi del punto VII si applicano esclusivamente i termini di prescrizione previsti dalla legge.
XI.
Legge applicabile, Foro competente, Invalidità parziale
1. Alle presenti condizioni generali di contratto e all'intero rapporto giuridico tra ORAFOL e il cliente si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca; è esclusa la validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. I prerequisiti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi del punto VIII sono soggetti alla legge del luogo in cui si trova l'oggetto, nella misura in cui la scelta della legge è inammissibile o inefficace a favore del diritto tedesco.
2. Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede di ORAFOL a Oranienburg. Tuttavia, ORAFOL ha anche il diritto di adire le vie legali presso il foro competente generale del cliente.
3. Qualora una disposizione delle presenti CGVF o una disposizione nell'ambito di altri accordi sia o diventi invalida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi. Nella misura in cui il contratto o le CGVF contengono lacune, le disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità degli obiettivi economici del contratto e dello scopo delle presenti CGVF se fossero state a conoscenza di tali lacune sono considerate come concordate per colmare tali lacune.
Oranienburg, Agosto 2021