CONTRATTO DI FORNITURA
CONTRATTO DI FORNITURA
Tra
La società Maico Italia S.p.A., avente sede in Lonato del Garda (BS), Via Maestri del Lavoro, 12 rappresentata per la conclusione del presente contratto dal Procuratore e Dir.Generale Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx di seguito per brevità denominata anche Cliente
E
La società………………………………………………… avente sede in …………………….…………………………
Via …………………………………………….. , rappresentata per la conclusione del presente contratto dal legale rappresentante pro tempore Xxx.xx/xx di seguito per brevità denominata
anche Fornitore
Premesso
a) Che la Maico Italia S.p.A produce e commercializza in Italia ed all’estero aspiratori per uso civile ed industriale e loro accessori con i marchi Elicent e Dynair e altri marchi, da anni presenti sui mercati di riferimento;
b) Che i Prodotti (come definiti al successivo paragrafo 1.10) sono componenti dei sopra citati aspiratori per uso civile ed industriale;
c) Che il Fornitore (come definito al successivo paragrafo 1.03) dichiara e garantisce di essere particolarmente specializzato nell’ideazione e produzione dei Prodotti e di disporre (direttamente o per il tramite delle proprie Controllate) dei mezzi, delle capacità e delle esperienze necessarie a collaborare con il Cliente nell’ideazione e fabbricazione dei Prodotti nelle migliori condizioni e nel rispetto delle vigenti norme, nonché ad assicurare la fornitura dei Prodotti medesimi al Cliente ed alle sue Consociate, con caratteristiche di stabilità, continuità, durata ed affidabilità;
d) Xxx facendo espresso affidamento sulle dichiarazioni e garanzie del Fornitore contenute nel precedente punto (c) ed in varie altre clausole di questo contratto e fermo restando la competitività dei Prodotti forniti dal Fornitore in termini di qualità, prezzo e qualità del servizio, il Cliente si è determinato ad affidare al Fornitore (direttamente e/o per il tramite delle sue Controllate) l’ideazione, produzione e fornitura dei Prodotti;
e) Xxx con il presente accordo le Parti intendono pattiziamente regolare gli incarichi di fornitura che saranno commissionati dal Cliente al Fornitore in futuro e per i quali varranno i termini e le condizioni di seguito previste;
f) Che le Parti, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto, agiscono ed intendono agire nel prosieguo del rapporto contrattuale, in assoluta autonomia economica, finanziaria, organizzativa, essendo espressamente esclusa qualsiasi finalità di natura associativa;
g) Che il presente contratto annulla e sostituisce nei rapporti fra le Parti le Condizioni Generali di Fornitura di Elicent
S.p.A. e/o Dynair S.r.l. se esistenti;
h) Dal 25 luglio 2011 Maico Italia S.p.A. ha adottato il “Codice Etico e modello Deontologico d.lgs. 231 dell’8 giugno 2001”. Tale adesione è stata resa nota a tutti i fornitori tramite comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Acquisti , inoltre copia del “Documento 231” è presente su entrambi i siti internet aziendali xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx . L’obiettivo è di poter estendere i principi etici ivi contenuti a tutti i Fornitori di Maico Italia S.p.A. a tutela della persona, dell’azienda e della Pubblica Amministrazione.
i) Che le premesse ed eventuali allegati formano parte integrante del presente contratto;
CONTRATTO DI FORNITURA MAICO ITALIA S.P.A. pag. 1/9
Tutto ciò premesso,
1. Definizioni
si stipula e conviene quanto segue
1.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altre clausole di questo contratto ed ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
1.01: “Anno Contrattuale": ciascun anno solare decorrente dalla Data di Decorrenza (come definita al successivo paragrafo 1.04);
1.02: "Cliente": Maico Italia S.p.A. (meglio identificata in testa a questo contratto); 1.03: “Fornitore” ;
1.04: Data di Decorrenza 2008
1.05: “Fabbisogno”: il fabbisogno di Prodotti del Cliente e/o delle sue Consociate per l’installazione all’interno degli aspiratori di cui alle premesse del presente contratto;
1.06: “Giorno Lavorativo" o "Giorni Lavorativi": ciascun giorno di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni nei quali le banche di credito ordinario non sono aperte sulle piazze di Milano; 1.07: “Ordine di Acquisto a Fornitore": ciascuno degli ordini di acquisto del Prodotto che saranno di volta in volta trasmessi dal Cliente al Fornitore in conformità alle disposizioni del successivo paragrafo 3.03;
1.08: “Parti”: collettivamente, il Cliente ed il Fornitore, ciascuno di essi, singolarmente, una “Parte”;
1.09: “Prezzo”: il prezzo al quale, in conformità ai termini ed alle condizioni di questo contratto, il Cliente e le sue Consociate sono tenute ad acquistare i Prodotti dal Fornitore (ed eventualmente dalle sue controllate);
1.10: “Prodotti": (da compilare es. motori elettrici, articoli stampati in tecnopolimero, circuiti elettronici, componenti metallici di carpenteria, etc, etc..) e i loro Ricambi (cosi come definiti nel successivo paragrafo 1.11) destinati durante tutta la durata del presente contratto ad essere incorporati all’interno degli aspiratori prodotti dal Cliente e dalle sue Consociate o per loro conto;
1.11: “Ricambi”: con riferimento ai Prodotti sono, di volta in volta, il ricambio di un intero Prodotto, le singole parti di ricambio, i componenti o sotto componenti di un Prodotto (inclusi i ricambi commerciali) che servono alla riparazione e manutenzione dei Prodotti;
2. Oggetto del contratto
2.1 In base ai termini ed alle condizioni previsti da questo contratto, il Fornitore si impegna a fornire al Cliente ed alle sue Consociate il Fabbisogno proprio del Cliente e delle sue Consociate dei Prodotti che il Cliente commissionerà al Fornitore in funzione delle esigenze commerciali del Cliente stesso.
2.2 Il Fornitore si impegna, in collaborazione con il Cliente a proporre, sviluppare ed offrire secondo le tempistiche concordate con il Cliente stesso le migliori soluzioni tecniche per ciascuna esigenza e/o applicazione sia che si tratti di nuovi progetti, modifiche tecniche o miglioramento dell’attuale livello qualitativo od economico dei Prodotti. Il Cliente si riserva la verifica, la discussione e la decisione ultima di tali proposte al fine di trarre i migliori vantaggi per i prodotti del Cliente.
3. Ordini di Acquisto a Fornitore e modalità di consegna
3.1 Ordini di Acquisto a Fornitore: ciascuno Ordine di Acquisto a Fornitore di seguito per brevità denominato Ordine di Acquisto, salvo che le Parti convengano diversamente, sarà disciplinato esclusivamente dal presente contratto e dovrà pertanto limitarsi a prevedere:
i) l’identificazione del soggetto ordinante (se necessario, specificando a quale stabilimento produttivo l’ordine si riferisce e/o dove i Prodotti ordinati dovranno essere consegnati);
ii) la data di emissione a cui l’ordine si riferisce;
iii) la resa del materiale a cui l’ordine si riferisce;
iv) il codice, la descrizione, il n° di disegno (dove previsto), le quantità, il prezzo cad. e il prezzo totale di ciascun Prodotto così ordinato;
v) data e, qualora prevista, l’ora di consegna;
vi) note varie, se previste, per l’espletazione dell’Ordine di Acquisto.
3.2 Assenza di altri termini e condizioni: Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la compravendita dei Prodotti fra il Fornitore, da una parte, ed il Cliente e/o le sue Consociate, dall’altra parte, avrà luogo esclusivamente in conformità ai termini ed alle condizioni del presente contratto.
3.3 Modalità di consegna:
a) il Fornitore si impegna a: i) consegnare i Prodotti puntualmente e regolarmente, alla data ed all’ora previste nel relativo Ordine di Acquisto e in conformità alla clausola di resa indicata nell’Ordine di Acquisto secondo gli “INCOTERMS vigenti” di cui si allega tabella riassuntiva; ii) ad informare tempestivamente il Cliente di ogni evento che possa penalizzare il puntuale e regolare svolgimento delle consegne al Cliente stesso; iii) le consegne presso lo stabilimento del Cliente avverranno come indicato di volta in volta sull’Ordine di Acquisto.
b) Settimanalmente il Cliente provvederà a verificare quali siano i Prodotti consegnati in quantità inferiori rispetto a quelle ordinate dal Cliente (o dalle sue Consociate) o in ritardo rispetto alle date di consegna indicate nel rispettivo Ordine di Acquisto. Qualora si verifichi una delle predette ipotesi, che non sia dovuta a circostanze di Forza Maggiore (come definita nel successivo Articolo 11), il Cliente potrà a sua scelta: i) pretendere l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto in tutto o in parte; ii) approvvigionare i Prodotti non consegnati presso un altro fornitore, addebitando al Fornitore gli eventuali costi aggiuntivi; o
iii) per quei Prodotti il cui ritardo sia superiore ad una settimana, addebitare al Fornitore una penale pari al
……. % (……… per cento) del Prezzo del Prodotto non consegnato. In ogni caso, in aggiunta a quanto previsto ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, il Cliente potrà richiedere al Fornitore il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
c) Nel caso in cui i Prodotti vengano consegnati in quantità superiori rispetto a quelle ordinate dal Cliente o in anticipo rispetto alle date di consegna indicate nel rispettivo Ordine di Acquisto, il Cliente potrà, a propria discrezione restituire a spese del Fornitore i Prodotti eccedenti o accettarli. In quest’ultimo caso il pagamento sarà gestito a discrezione del Cliente secondo le proprie necessità.
3.4 Rischio: Fino alla consegna a norma del precedente paragrafo 3.3a, ogni rischio e la proprietà dei Prodotti saranno regolati in base alla clausola INCOTERMS presente nell’Ordine di Acquisto. A partire dalla consegna la proprietà dei Prodotti così come ogni rischio si intenderà trasferita in capo al Cliente e/o alle sue Consociate.
3.5 Imballaggi: Ogni unità di movimentazione (contenitore, paletta di legno, scatola, cestone, ecc. ) dovrà contenere un solo codice di Prodotto. Tutti i Prodotti confezionati (in scatole, sacchetti o altro tipo) dovranno recare sulla confezione l'etichetta o cartello identificatrice del Prodotto. Ogni unità di movimentazione
(contenitore, pallet, scatola, cestone, ecc...) dovrà recare un’etichetta o cartello d’identificazione del Prodotto atto a identificare il contenuto. L’identificazione del contenuto dell'unità di movimentazione dovrà essere posizionato nella posizione indicata di volta in volta dal Cliente a seconda del prodotto contenuto. Il Fornitore dovrà sempre utilizzare il contenitore concordato per quel determinato Prodotto; qualora non fosse disponibile, potrà essere utilizzato in via eccezionale un altro contenitore, previo accordo con Cliente.
4. Prezzo e pagamenti
4.1 Prezzo: Il Cliente e/o le sue Consociate pagheranno al Fornitore per la fornitura dei Prodotti (ad eccezione dei Ricambi), i prezzi dettagliati per ciascun tipo di Prodotto nel listino prezzi gestito separatamente.
4.2 Adeguamento dei prezzi: Il listino prezzi verrà aggiornato previa condivisione tra le Parti. Ad ogni buon conto, per tutta la durata del presente contratto il Fornitore si impegna ad applicare, sui Prodotti forniti in conformità agli Ordini di Acquisto che verranno emessi di volta in volta dal Cliente, i prezzi indicati nel listino vigente. Qualora nel corso della vigenza del presente Contratto, nonostante quanto sopra previsto, il Cliente ritenga che i prezzi applicati dal Fornitore su tutti o alcuni dei Prodotti non siano competitivi con quelli altrimenti espressi dal mercato, il Cliente informerà il Fornitore e le Parti si obbligano fin d’ora ad incontrarsi e procedere, in buona fede e nei più brevi tempi possibili, alle necessarie verifiche.
4.5 Fatturazioni: Le forniture dei Prodotti effettuate a norma di questo contratto saranno fatturate mensilmente. Ciascuna fattura dovrà richiamare i D.D.T. (o “Documenti di Trasporto”) relativi alle forniture effettuate nel mese di riferimento purché soggette alla medesima aliquota IVA, se prevista. Il Cliente si riserva la facoltà di respingere le fatture qualora incomplete o inesatte.
4.6 Pagamenti: I pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore a norma del precedente paragrafo 4.5 saranno effettuati, a prescindere dal luogo di consegna del Prodotto, nei termini concordati ed indicati su ogni Ordine di Acquisto. Eccezioni ai pagamenti delle fatture possono essere concordate previo invio di richiesta scritta da parte del Fornitore e dopo l’accettazione scritta da parte del Cliente.
5. Garanzia
5.1 Vizi e difetti:
a) La fabbricazione dei Prodotti sarà effettuata dal Fornitore in conformità alle disposizioni riportate nel disegno tecnico e/o specifiche tecniche o campioni se disponibili;
b) Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi o difetti di progettazione, se tale progettazione viene fatta dal Fornitore, e di fabbricazione. In relazione ai Prodotti, inoltre, il Fornitore garantisce la loro affidabilità ed idoneità ad espletare le funzioni cui sono destinati ed il loro buon funzionamento per un periodo pari a 24 mesi dalla data della loro consegna;
c) Il Fornitore si obbliga, ai termini ed alle condizioni indicate in questo articolo 5, a tenere il Cliente indenne e manlevato da qualsiasi costo o danno od azione di terzi in cui Maico Italia S.p.A incorra in conseguenza della violazione della garanzia di cui al presente paragrafo.
5.2 Difetti rilevati presso lo stabilimento del Cliente:
a) Nel caso in cui il difetto sia rilevato prima dell’impiego in produzione dei Prodotti, il Cliente avrà il diritto di:
(i) addebitare al Fornitore le spese amministrative sostenute per l’emissione del rapporto di non conformità dei Prodotti;
(ii) addebitare al Fornitore il costo dell’operazione di selezione;
(iii) addebitare al Fornitore il costo dell’eventuale operazione di lavorazione supplementare per il recupero basandosi sulla tariffa oraria forfettaria di ………. € e potrà esercitare una o più delle seguenti facoltà:
1) ottenere a spese del Fornitore, l’immediata selezione e sostituzione dei Prodotti interessati o, a scelta del Cliente, dell’intero lotto di cui fanno parte; e/o
2) respingere, a spese e rischio del Fornitore, l’intero lotto dei Prodotti interessati, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per il Cliente; e/o
3) selezionare e recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti interessati, con lavorazioni supplementari, nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere all’immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore;
4) nel caso in cui il difetto sia rilevato, presso lo stabilimento di produzione, durante o dopo l’impiego in produzione o montaggio dei Prodotti, il Cliente, oltre ai diritti e ai rimedi applicabili in conformità con il Paragrafo 5.2, avrà il diritto di addebitare al Fornitore il costo dell’operazione di sostituzione (montaggio e smontaggio) dei Prodotti, basandosi sulla tariffa oraria forfettaria di
…….. € al presente contratto, unitamente al costo dei materiali eventualmente danneggiati in conseguenza dei Prodotti difettosi;
5) nel caso in cui il difetto rilevato ai sensi dei precedenti paragrafi 5.2 sia la causa di un fermo produttivo presso lo stabilimento di produzione del Cliente, il Cliente avrà il diritto di addebitare - per ogni ora di fermo linea, un importo corrispondente alla tariffa oraria forfettaria di € .
5.3 Garanzia post vendita:
a) Nel caso in cui i difetti siano rilevati dopo la vendita degli aspiratori/ventilatori e/o loro accessori, e non sia riconducibile ad altro se non alle caratteristiche del Prodotto stesso, il Cliente avrà il diritto di addebitare al Fornitore tutti i costi sostenuti in conseguenza del difetto;
b) Il rimborso di cui al paragrafo precedente in particolare, avrà ad oggetto ogni costo o spesa sostenuta dal Cliente per riparare/far riparare o sostituire/far sostituire il Prodotto difettoso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) il costo della manodopera, che verrà calcolato moltiplicando i tempi di intervento per il costo orario della manodopera come applicato dal cliente finale al Cliente;
ii) Il costo dei Prodotti o di Parti dei medesimi al prezzo di acquisto del Cliente;
iii) I costi di trasporto;
iv) il 10% dell'importo risultante dalla somma delle tre voci i), ii) e iii) precedenti, a titolo di rimborso spese di gestione delle pratiche di garanzia.
5.4 Denuncia, reclami e modalità di rimborso:
a) i reclami per l’esercizio delle facoltà stabilite dai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni dalla data di constatazione del difetto dei Prodotti, mentre i reclami per l’esercizio delle facoltà stabilite dal paragrafo 5.3 dovranno essere comunicati al Fornitore entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Cliente della segnalazione di reclamo proveniente dalla rete dei propri clienti;
b) il Cliente invierà al Fornitore una richiesta di rimborso (di seguito “Richiesta”) unitamente ad un tabulato riassuntivo degli interventi effettuati, debitamente valorizzato e con indicazione dei difetti riscontrati;
c) nelle more degli accertamenti e delle determinazioni in merito ai difetti dei Prodotti rilevati dal Cliente nella Richiesta, il Cliente - impregiudicato ogni altro suo diritto derivante dal presente Contratto o dalla legge - avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto per la partita o partite di Prodotto in contestazione;
d) Il Fornitore potrà ispezionare a campione i Prodotti o Parti dei medesimi sostituiti/e coinvolti che presentino difetti tecnicamente eccezionali chiedendo al Cliente, entro 30 giorni dall'invio della Richiesta, di renderli disponibili oppure di spedirli, a spese del Fornitore, all'indirizzo dal medesimo indicato;
e) il rimborso al Cliente ai sensi del presente paragrafo 5.4 avverrà con pagamento a 60 (sessanta) giorni data fattura.
5.5 Campagne di richiamo:
a) nel caso in cui, in qualsiasi momento, il Cliente decida una campagna di richiamo per sostituire o riparare Prodotti interessati da un difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza degli aspiratori e/o accessori o comunque la loro conformità alle normative vigenti anche se gli aspiratori stessi siano già installati, il Fornitore sarà tenuto a:
i) consegnare al Cliente, con la massima urgenza, senza oneri aggiuntivi per il Cliente e senza sospendere o ritardare i programmi di consegna delle forniture ordinarie, i Prodotti necessari per attuare la campagna di richiamo e
ii) rimborsare al Cliente il costo di acquisto, movimentazione, imballo, spedizione e trasporto dei Prodotti di sostituzione, così come il costo delle operazioni necessarie per la sostituzione e/o riparazione dei Prodotti e per l’individuazione degli aspiratori interessati dalla campagna di richiamo, nonché gli altri costi necessari all’attuazione della campagna;
b) Al fine di consentire al Cliente di effettuare le campagne di richiamo unicamente per i Prodotti effettivamente interessati dal difetto riscontrato, il Fornitore si impegna a:
i) adottare tutte le misure e le tecniche di lavorazione e di processo necessarie od utili al fine di garantire la tracciabilità di ogni Prodotto; e
ii) comunicare tempestivamente al Cliente quali lotti di fornitura dei Prodotti sono interessati dal difetto riscontrato dal Cliente.
6. Obblighi di indennizzo, diritto di difesa e assicurazione
6.1 Impregiudicato ogni altro diritto del Cliente derivante dal presente contratto o dalla legge, il Fornitore si impegna ad indennizzare e manlevare il Cliente da ogni e qualsiasi responsabilità, onere, costo e/o perdita, diretti o indiretti, derivante da danni a terzi cagionati da prodotti difettosi. A tal fine, il Fornitore s’impegna a stipulare e mantenere in essere per l’intera durata del contratto, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile prodotti con validità per il mondo intero e con massimale non inferiore a € per
singolo sinistro e € per sinistro in serie, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Cliente. Il
Fornitore s’impegna ad inviare al Cliente copia della suddetta polizza così come di ogni sua successiva modifica, integrazione o disdetta.
6.2 Il Fornitore inoltre s’impegna ad intervenire per sostenere le ragioni del Cliente in eventuali cause contro questa promosse per risarcimento danni da prodotto difettoso, seguendo, nel corso del giudizio, eventuali istruzioni del Cliente ed impegnandosi a non transigere separatamente la causa senza previa autorizzazione scritta di quest’ultima.
7. Riservatezza
7.1 Tutte le informazioni comunicate e/o comunque rese note prima o dopo la data del presente contratto da ciascuna delle Parti all’altra, trasmesse oralmente e/o per iscritto (incluse, ancorché in via esemplificativa e non esaustiva, le invenzioni industriali, il know how, le invenzioni non brevettabili, ogni informazione finanziaria, economica o legale, ivi comprese analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti,
nonché tutte le copie e gli estratti contenenti o basati, in tutto o in parte, su taluna di tali informazioni), sono denominate, nel presente contratto, “Informazioni Riservate”.
7.2 Le Informazioni Riservate non comprendono, tuttavia:
i) le informazioni di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente contratto; e
ii) le Informazioni Riservate divenute di dominio pubblico in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto per cause non imputabili alla Parte che ha ricevuto l’Informazione Riservata.
7.3 Ciascuna Parte si impegna per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 anni successivo alla scadenza dello stesso:
i) mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate e a non rivelare né divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad alcuno, salvo alle proprie Consociate che, partecipando direttamente alle attività funzionali all’esecuzione di questo contratto, abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate;
ii) ad adottare tutte le misure necessarie e indispensabili al fine di mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;
iii) non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi che non siano connessi all’esecuzione del presente contratto.
8. Diritti di proprietà industriale
8.1 Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità di tutti i diritti relativi a Xxxxxx, invenzioni industriali, know how e ad ogni altro diritto di proprietà intellettuale preesistente o specificatamente sviluppato dalla Parte stessa in occasione dell'esecuzione di quanto previsto da questo contratto.
8.2 Nel caso in cui il Fornitore dovesse, esclusivamente per i fini previsti da questo contratto, far uso di invenzioni industriali, know how e/o altri diritti di proprietà industriale di cui il Cliente è titolare, quest’ultimo, previa richiesta del Fornitore, concederà allo stesso gratuitamente una licenza non esclusiva per l’utilizzo di tali invenzioni, pur conservando la titolarità esclusiva dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
8.3 Nel caso di realizzazione di invenzioni industriali e/o know how ad opera di entrambe le Parti in occasione dell’esecuzione di questo contratto, ciascuna di esse sarà titolare disgiuntamente di tutti i relativi diritti di sfruttamento, anche per prodotti diversi da quelli oggetto della Fornitura. Le Parti concorderanno di volta in volta se procedere alla richiesta di brevetto per ciascuna delle predette invenzioni.
9. Continuità delle prestazioni
9.1 In considerazione del preminente interesse del Cliente alla continuità delle forniture e dell’irreparabilità del danno che deriverebbe al Cliente dall’irregolarità o cessazione delle stesse, il Fornitore si obbliga ad eseguire diligentemente ed esattamente tutte le obbligazioni che gli derivano da questo Contratto o dagli Ordini di Acquisto emessi in base allo stesso, indipendentemente da ogni eventuale sua ragione o diritto nei confronti del Cliente che dovrà essere separatamente proposto e definito e potrà essere azionato subordinatamente al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
10. Durata, recesso e risoluzione del Contratto
10.1 Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 10.2 e 10.3, il presente contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e avrà efficacia per un periodo iniziale di 5 anni decorrente dalla Data di Esecuzione.
10.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere da questo contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all'altra Parte a norma del successivo paragrafo 12.3, qualora:
i) l’altra Parte sia posta in liquidazione o sia stata richiesta la dichiarazione di fallimento o l'ammissione ad altra procedura concorsuale o sia comunque dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, ovvero abbia offerto di cedere i propri beni ai creditori o sia posta in tutto o per parte sostanziale della sua attività, volontariamente od involontariamente, sotto controllo giudiziale o di un’autorità governativa; o
ii) vi sia un mutamento della composizione azionaria dell’altra Parte tale per cui il controllo (inteso nel senso indicato all’art. 2359, primo comma, n.1, c.c.) sia acquisito da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle che attualmente detengono tale controllo. Nel caso in cui dovesse verificarsi uno degli eventi menzionati ai punti (i) e (ii), la Parte oggetto dei provvedimenti o del cambio di controllo predetti, dovrà comunicarlo all’altra Parte entro il termine di 15 (quindici) giorni secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 12.4.
10.3 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a norma dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all'altra Parte a norma del successivo paragrafo 12.5, nei seguenti casi:
i) qualora l’altra Parte si sia resa inadempiente a taluna soltanto o a più delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, senza porre efficace rimedio a tale inadempimento entro i trenta 30 giorni successivi al ricevimento di intimazione scritta trasmessale dalla prima parte in tal senso;
ii) qualora si verifichi una circostanza di forza maggiore (come definita al successivo articolo 11.2) che impedisca l’adempimento dell’altra parte al presente contratto e che si protragga per oltre 30 giorni dal suo inizio;
iii) qualora nel corso di verifiche periodiche effettuate dal Cliente risulti che i Prodotti forniti dal Fornitore non siano competitivi con quelli espressi dal mercato in termini di qualità, prezzo e qualità del servizio.
11. Forza Maggiore
11.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 10.3 (ii), l’adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso interamente o parzialmente per tutto il tempo durante il quale detta parte sia impedita a tale adempimento per causa di forza maggiore a condizione che:
i) l’evento di forza maggiore sia comunicato per iscritto dalla parte interessata all’altra parte entro 3 giorni dal verificarsi di tale evento;
ii) la parte interessata compia ogni sforzo necessario per porre efficace rimedio a tale circostanza. Resta inteso che qualora la parte interessata non adempia ad uno degli obblighi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, la stessa decadrà dal diritto di cui al presente paragrafo.
11.2 Cause di forza maggiore sono considerati gli avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non limitativa, sono da ricomprendere le guerre, anche se non dichiarate, le sommosse, gli espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi fatta espressa eccezione quanto agli scioperi a carattere aziendale.
12. Disposizioni generali
12.1 Qualsiasi modifica a questo contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
12.2 Nessuna delle Parti potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto senza il previo consenso scritto dell’altra, consenso che non sarà irragionevolmente negato.
12.3 Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione né di delegazione sotto qualsiasi forma.
12.4 Il Fornitore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, senza il consenso scritto del Cliente.
12.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o fax, o al momento di accusazione di ricevuta, mediante trasmissione della sigla di risposta.
Ciascuna delle Parti comunicherà con l'altra, successivamente alla data di questo contratto, solo in conformità alle precedenti disposizioni. Resta inteso che le Parti eleggono il proprio domicilio presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro per ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni.
12.6 Il Fornitore si impegna a lasciare libero accesso presso i suoi luoghi di produzione al personale del Cliente, dietro semplice richiesta da parte di quest’ultimo, e questo nell’ambito di un miglioramento delle relazioni e/o di uno scambio tecnico di informazioni.
12.7 In conformità con le leggi in vigore, il Fornitore si impegna a dichiarare sui documenti contrattuali l’origine della merce.
12.7 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
12.8 Gli allegati (se previsti) formano parte integrante del presente contratto che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra il Cliente ed il Fornitore in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
12.9 In caso di dubbi interpretativi o incompatibilità tra le previsioni degli allegati e quelle del contratto queste ultime prevarranno.
12.10 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato concluso in base a condizioni e secondo un testo elaborati concordemente.
13. Legge regolatrice del contratto
13.1 Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
14. Foro Competente
14.1 Per tutte le controversie riguardanti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia.
Timbro e Firma del Cliente per accettazione Timbro e Firma del Fornitore per accettazione
……………………………………………. ……………………………………..................
Lonato del Garda, lì ………………………
SPECIALE INCOTERMS SPECIALE INCOTERMS
VENDITORE COMPRATORE
Stabilimento magazzino ecc
Vettore Banchina
partenza
Murata nave partenza
Frontiera Ex ship Porto/banchina
arrivo
Luogo di destinazione
Destinazione ulteriore
EXW FRANCO FABBRICA
(..luogo convenuto)
spese e rischi, anche per il caricamento sul mezzo del compratore
EXW
GRUPPO INCOTERMS
FCA
FAS
FOB
XXXXXX XXXXXXX
(..luogo convenuto)
FRANCO LUNGO BORDO
(..porto di imbarco)
XXXXXX A BORDO
(..porto di imbarco)
spese e rischi, anche per il caricamento se presso il venditore
spese e rischi
spese e rischi
spese e rischi, anche per il caricamento dal mezzo del venditore se la consegna avviene altrove che presso i locali del venditore
spese e rischi
spese e rischi
“E”
T FCA
“F”
T FAS
T FOB
CFR
CIF
CPT
COSTO E NOLO
(..porto di destinazione)
COSTO ASSICURAZIONE E NOLO
(..porto di destinazione)
TRASPORTO PAGATO FINO A
T
T/A
T
spese e rischi
spese e rischi
spese e rischi
spese (escluse quelle di trasporto) e rischi
spese (escluso il nolo) e rischi
nolo (comprese spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto)
spese (escluso il nolo) e rischi
nolo (comprese spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto)
CFR
“C”
CIF
CPT
CIP
(..luogo di destinazione)
TRASPORTO E ASSICURAZIONE
PAGATI FINO A (..luogo di destinazione)
T/A
spese e rischi
spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto)
spese (escluse quelle di trasporto) e rischi
spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) più spese per assicurazione
trasporto
trasporto
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
RESO FRONTIERA
(..luogo convenuto)
RESO EX SHIP
(..porto di destinazione)
RESO BANCHINA
(..porto di destinazione)
RESO NON SDOGANATO
(..luogo di destinazione)
RESO SDOGANATO
(..luogo di destinazione)
T spese e rischi
T spese e rischi
T spese e rischi
T spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)
T spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)
spese e rischi anche per lo scaricamento (se necessario) alla frontiera
spese e rischi anche per lo scaricamento dalla nave
spese e rischi
spese e rischi
spese e rischi
DAF
“D”
DES
DEQ
DDU
DDP
T indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto
A indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione
indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione
indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione
Anno V numero 69
Anno V numero 69
pag.
8
pag.
9
Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore