ALLEGATO 3
ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse
AVVERTENZA
SEZIONE I
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SUL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO.
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome | |||
Sezione RUI | B | Iscrizione RUI n° | |
Indirizzo | Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx (XX) | ||
Telefono | |||
@xxxxxxxx.xx | |||
Sito internet |
Nella sua qualità di:
( ) Ditta individuale
( ) Rappresentante legale
( ) Amministratore delegato ( ) Direttore Generale
( ) Responsabile dell’attività d’intermediazione
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker ( ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Ragione sociale | S.I.B. s.a.s |
Telefono | |
Fax | |
Posta elettronica | xxxx@xxxxxxxx.xx ; xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx |
Sito internet | |
Iscrizione al RUI | Sezione B – Broker RUI B000151797 |
3. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: xxx.xxxxx.xx - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx.
SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO
A. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx
1. L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
B. Il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1)
SEZIONE III
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERESSE
S.I.B. s.a.s e le persone che ricoprono cariche all’interno della società non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
S.I.B. s.a.s informa:
che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo:
in caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei contratti assicurativi, inclusi quelli relativi a dipendenti e collaboratori, i Clienti potranno rivolgersi alla Funzione Reclami che corrisponde al numero
x00.00.00000000 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.30 alle ore 14.30/18.00
oppure
per iscritto a S.I.B. s.a.s. - Ufficio Reclami – Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), Fax: 00.00000000, indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx – Responsabile designato per la gestione dei reclami: Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000- Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.
che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/00000000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell’informativa precontrattuale marzo 2021
ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
AVVERTENZA
DATI DELL’INTERMEDIARIO | |||
Nome e Cognome | Sezione RUI | ( ) A ( ) B ( ) E | |
Iscrizione RUI n° | |||
Sede Legale | |||
Opera per conto di -S.I.B. S.a.s. iscritta al Rui sezione B con il n. B000151797 – Codice Fiscale e Partita Iva 04204800157 – Sede legaleVia della Giuliana 35 – 00000 Xxxx |
SEZIONE I
INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
a) L’attività del broker S.I.B. s.a.s. viene svolta su incarico del cliente
b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)
Intermediario ex art. 22 L. 221/2012 Cattaneo Assicurazioni di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Sezione di appartenenza A
Xxxxx del collaboratore ex art. 22 L. 221/2012: Emittente
c) Dati del Broker1 per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E)
Nome e Cognome/Denominazione sociale: S.I.B. s.a.s
Sede legale: Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00; 00000 Xxxx
Numero Iscrizione RUI: B000151797
Eventuale intermediario collaboratore orizzontale: Cattaneo Assicurazioni di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
1 Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro, dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale.
SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Con riguardo al contratto proposto il Broker S.I.B. s.a.s dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
a) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza2
c) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;
d) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l’intermediario e la compagnia ovvero l’agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d’affari o familiari derivanti da stretti legami
SEZIONE III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker S.I.B. s.a.s per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da3:
2Qualora tale indicazione sia esplicitata nella lettera di incarico ovvero nella raccomandazione personalizzata, è possibile rinviare la descrizione delle attività di consulenza a quanto contenuto in tali documenti
3 Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di TUTTE le remunerazioni percepite nell’intermediazione dai vari soggetti).
a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro……..; (ove non sia possibile specificare l’importo indicare il metodo di calcolo); 4
b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. altra tipologia di compenso;
d. combinazione delle diverse tipologie di compenso
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
SEZIONE IV
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI
A. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker S.I.B. s.a.s dichiara che:
1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
ovvero
2. Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.
4 Nel caso di incarico scritto ove sia definito l’importo o il metodo di calcolo dell’onorario, è possibile fare espresso riferimento all’incarico senza indicazione dell’importo
B. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia ) è collocato come segue:
con l’Impresa
con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”;
(denominazione del broker)
ALLEGATO 4 BIS
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
AVVERTENZA
DATI DELL’INTERMEDIARIO | |||
Nome e Cognome | Sezione RUI | ( ) A ( ) B ( ) E | |
Iscrizione RUI n° | |||
Sede Legale | |||
Opera per conto di -S.I.B. S.a.s. iscritta al Rui sezione B con il n. B000151797 – Codice Fiscale e Partita Iva 04204800157 – Sede legale Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx |
SEZIONE I
INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
a) L’attività del broker S.I.B. s.a.s. viene svolta su incarico del cliente
b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)
Intermediario ex art. 22 L. 221/2012 Cattaneo Assicurazioni di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Sezione di appartenenza A
Xxxxx del collaboratore ex art. 22 L. 221/2012: Emittente
c) Dati del Broker1 per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E)
Nome e Cognome/Denominazione sociale: S.I.B. s.a.s
1 Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro, dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale.
Sede legale: Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00; 00000 Xxxx
Numero Iscrizione RUI: B000151797
Eventuale intermediario collaboratore orizzontale: Cattaneo Assicurazioni di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
SEZIONE II
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Con riguardo al contratto proposto il Broker S.I.B. s.a.s dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
a) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza2
c) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
d) fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121 septies del CAP;
e) fornisce una consulenza su base indipendente;
f) fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
g) distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
h) Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 000-xxx xxxxx 0 xxx XXX.
x) Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
l) fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.
2 Se si seleziona tale opzione fornire anche l’indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza stessa, specificando caratteristiche e contenuto delle prestazioni rese
Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice.
SEZIONE III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker S.I.B. s.a.s. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da3:
a. onorario corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro ; (ove non sia possibile specificare
l’importo indicare il metodo di calcolo);
b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. altra tipologia di compenso;
d. combinazione delle diverse tipologie di compenso
e. importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza
f. importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti). 4
SEZIONE IV
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI
A. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker S.I.B. s.a.s. dichiara che:
1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
ovvero
3 Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo. 4 L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’articolo 185 del Codice
2. Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.
B. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (Tipologia di garanzia ) è collocato come segue:
con l’Impresa
con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”;
(denominazione del broker)
ALLEGATO 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del
2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
DATI DELL’INTERMEDIARIO | |||
Nome e Cognome | Sezione RUI | ( ) A ( ) B ( ) E | |
Iscrizione RUI n° | |||
Sede Legale |
SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI1
a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b) obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f) obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
1 Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s)