Articolo I: Definizioni
Condizioni generali di vendita di Siteco Italy S.r.l. (Agosto 2019)
Articolo I: Definizioni
1. Nell'ambito delle presenti Condizioni generali di vendita vengono adottate le seguenti definizioni:
a) "BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ" indica PRODOTTI a cui si applica una riserva di proprietà, ossia per i quali il titolo non passa al CLIENTE fintanto che non vengono soddisfatti tutti i diritti spettanti a SITECO in forza del rapporto commerciale con il CLIENTE.
b) "CLIENTE" indica il cliente di SITECO che effettua l'ordine.
c) "DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE" indica i diritti di proprietà industriale e i copyright di terzi.
d) “ORDINE VINCOLANTE" indica ciascun ordine emesso dal CLIENTE e accettato per iscritto da SITECO.
e) "PRODOTTI" indica i PRODOTTI DI SERIE e/o PERSONALIZZATI, a seconda del caso.
f) "PRODOTTI DI SERIE" indica i prodotti di SITECO o di terzi in base ai cataloghi prodotti pubblicati.
g) "PRODOTTI PERSONALIZZATI" indica prodotti realizzati da SITECO in conformità alle specifiche del CLIENTE oppure modificati per progetti specifici.
h) "SERVIZI" indica i servizi forniti da SITECO non basati su prodotti fisici (inclusi, ma senza limitazioni: lighting design, controllo dell'illuminazione, applicazioni digitali, collaudo, ecc.).
i) "SITECO" indica Siteco Italy S.r.l., Viale dell’Innovazione 3, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 10584360969.
j) "SPECIFICA" indica la specifica tecnica e/o l'approvazione/la registrazione (incluse, ma senza limitazioni: certificazione, dichiarazione di conformità, ecc.) di PRODOTTI e/o SERVIZI.
2. Eventuali definizioni differenti si applicheranno solo se espressamente confermate per iscritto da SITECO.
Articolo II: Disposizioni generali
1. Fatti salvi accordi scritti differenti, i rapporti di fornitura tra SITECO e il CLIENTE correlati alla vendita dei PRODOTTI e alla fornitura dei SERVIZI verranno governati esclusivamente da (i) le presenti Condizioni generali di vendita, (ii) il preventivo/l'offerta di SITECO e (iii) l'ORDINE VINCOLANTE. Inoltre, SITECO è autorizzata ad affidare la fornitura di PRODOTTI/SERVIZI ad aziende terze. Le condizioni generali del CLIENTE si applicheranno solo nella misura in cui SITECO abbia espressamente fornito il proprio consenso iscritto in merito. L'estensione dei PRODOTTI/SERVIZI sarà governata dagli ORDINI VINCOLANTI e dalle dichiarazioni scritte su cui le parti abbiano reciprocamente concordato.
2. La documentazione necessaria per la vendita dei PRODOTTI e la fornitura dei SERVIZI verrà fornita al CLIENTE in formato elettronico (file pdf).
3. Per quanto riguarda gli Incoterms, si applicherà la versione del 2010.
4. Le "richieste di risarcimento danni" includeranno anche le pretese relative al rimborso di spese superflue.
5. L'informativa sulla privacy di SITECO può essere visionata all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxx.
Articolo III: PRODOTTI DI SERIE; PRODOTTI PERSONALIZZATI; SERVIZI
1. PRODOTTI DI SERIE
e) La SPECIFICA dei PRODOTTI DI SERIE viene definita nelle rispettive schede dati dei prodotti.
b) Il CLIENTE è l'unico responsabile di garantire che i PRODOTTI DI SERIE ordinati siano idonei alla destinazione d'uso prevista. Inoltre, il CLIENTE deve garantire che, in caso di consegna o utilizzo in un paese per cui la SPECIFICA richiesta non sia disponibile, prima dell'uso o della commercializzazione i PRODOTTI DI SERIE vengano certificati, omologati e provvisti delle dichiarazioni di conformità necessarie in ottemperanza alle leggi e alle regolamentazioni nazionali in materia.
2. PRODOTTI PERSONALIZZATI
a) Per i PRODOTTI PERSONALIZZATI SITECO può imporre quantità di acquisto o valori dell'ordine minimi.
b) La SPECIFICA di PRODOTTI PERSONALIZZATI viene concordata per iscritto tra SITECO e il CLIENTE.
c) SITECO potrà comunicare delle date di consegna non vincolanti per i PRODOTTI PERSONALIZZATI solo una volta chiarite in via definitiva tutte le questioni tecniche relative all'ORDINE VINCOLANTE. Le date di consegna indicate da SITECO nell'ambito dell'offerta o prima di aver ricevuto l'ORDINE VINCOLANTE avranno l'unico scopo di fornire al CLIENTE un orientamento generale in merito alla situazione delle consegne al momento dell'offerta e non saranno legalmente vincolanti. Per essere legalmente vincolanti, le date di consegna fissate dovranno essere espressamente definite come tali per iscritto da SITECO.
d) Le offerte relative a PRODOTTI PERSONALIZZATI sono valide solo per il periodo specificato. L'accettazione dell'offerta dopo la scadenza del periodo di validità verrà considerata come controfferta da parte del CLIENTE e verrà considerata accettata solo in presenza di una conferma scritta da parte di SITECO.
e) I prezzi e le altre condizioni generali (incluse, ma senza limitazioni: date di consegna, ecc.) per i PRODOTTI PERSONALIZZATI saranno validi solo laddove venga ordinata l'intera quantità indicata nell'offerta e la relativa SPECIFICA non subisca variazioni. Se il CLIENTE ordina quantità inferiori rispetto a quelle indicate nell'offerta, SITECO
sarà autorizzata a ritoccare il prezzo dei PRODOTTI PERSONALIZZATI entro limiti ragionevoli senza bisogno del consenso del CLIENTE. In caso di variazioni successive a un ORDINE VINCOLANTE, SITECO addebiterà al CLIENTE i costi aggiuntivi sostenuti a causa della modifica più il mancato guadagno.
f) A causa dell'elevato grado di customizzazione dei PRODOTTI PERSONALIZZATI, i prezzi e le condizioni generali di ciascun ordine verranno definiti individualmente, ossia il riordino di PRODOTTI PERSONALIZZATI con la stessa SPECIFICA potrà comportare prezzi e condizioni generali anche sensibilmente differenti.
3. SERVIZI
a) La SPECIFICA dei SERVIZI verrà pattuita per iscritto tra SITECO e il CLIENTE.
b) Per i SERVIZI non è richiesta l'accettazione formale e verranno considerati accettati laddove a SITECO non vengano segnalati per iscritto difetti significativi entro due (2) settimane nel caso dei CLIENTI commerciali e due (2) mesi nel caso dei CLIENTI finali privati dopo la fornitura. L'accettazione non può essere rifiutata sulla base di difetti di lieve entità.
c) I prezzi dei SERVIZI sono prezzi unitari. SITECO fatturerà i SERVIZI dopo la fornitura dei medesimi sulla base dei prezzi unitari pattuiti. Qualora i SERVIZI superino di più del dieci percento (10%) la stima dei costi di cui all'offerta, SITECO informerà il CLIENTE in merito.
Articolo IV: Prezzi; Condizioni di pagamento; Ritardo; Compensazione
1. I prezzi dei PRODOTTI/SERVIZI sulla base degli Incoterms pattuiti includono il normale imballaggio più l’imposta sul valore aggiunto di legge applicabile. Se il CLIENTE ordina quantità inferiori rispetto a quelle indicate nell'offerta, SITECO sarà autorizzata a ritoccare il prezzo dei PRODOTTI/SERVIZI entro limiti ragionevoli senza il consenso del CLIENTE. In caso di variazioni successive a un ORDINE VINCOLANTE, SITECO addebiterà al CLIENTE i costi aggiuntivi sostenuti a causa della modifica più il mancato guadagno.
2. Per i PRODOTTI DI SERIE e i PRODOTTI PERSONALIZZATI SITECO addebiterà un supplemento di lavorazione di venticinque euro (25 EUR) più l’imposta sul valore aggiunto di legge applicabile per ciascun ordine di importo netto inferiore a millecinquecento euro (<1.500 EUR).
3. Le spese di viaggio (inclusi, ma senza limitazioni: rimborso dei tempi di trasferimento compresi supplementi, spese di viaggio e pernottamento, esborsi, ecc.), che si rendano necessarie per la fornitura dei PRODOTTI/SERVIZI, non sono incluse nel prezzo dei PRODOTTI/SERVIZI, ma verranno fatturate separatamente su base oraria e a seconda dei materiali utilizzati.
4. I pagamenti verranno effettuati entro quattordici (14) giorni di calendario dalla data della fattura senza sconti tramite bonifico bancario con spese completamente a carico dell'ordinante. Viene escluso il pagamento in contanti, con assegno o cambiale. La data della prestazione dovrà coincidere con quella in cui SITECO potrà disporre dell'intero importo del pagamento.
5. Qualora il CLIENTE si trovi in ritardo con il pagamento, SITECO addebiterà un interesse di mora, con riserva di ulteriori pretese, riservandosi inoltre il diritto di rifiutare la prestazione fino al saldo integrale del dovuto.
6. In caso di sospensione del pagamento, l'intero importo del credito scadrà immediatamente.
7. Il CLIENTE, previa consultazione con SITECO, potrà compensare solo i crediti che non siano oggetto di controversia o che siano passati in giudicato presso un tribunale.
Articolo V: Date di consegna; Condizioni di consegna; Trasferimento del rischio; Ritardo; Resi
1. SITECO potrà comunicare date di consegna non vincolanti per i PRODOTTI solo una volta chiarite in via definitiva tutte le questioni tecniche relative all'ORDINE VINCOLANTE. Le date di consegna indicate da SITECO nell'ambito dell'offerta o prima di aver ricevuto l'ORDINE VINCOLANTE avranno l'unico scopo di fornire al CLIENTE un orientamento generale in merito alla situazione delle consegne al momento dell'offerta e non saranno legalmente vincolanti. Per essere legalmente vincolanti, le date di consegna fissate dovranno essere espressamente definite come tali per iscritto da SITECO.
2. Le consegne di PRODOTTI verranno effettuate in conformità agli Incoterms FCA plant SITECO in Xxxxx-Xxxxx-Xxx-Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx. SITECO fornirà i PRODOTTI al CLIENTE "pronti per lo scarico o il carico" indipendentemente dagli Incoterms pattuiti.
3. Qualora non vengano pattuiti Incoterms, il rischio si trasferirà sul CLIENTE in concomitanza alla consegna dei PRODOTTI.
4. Le consegne parziali sono consentite nella misura in cui siano ragionevoli per il CLIENTE. L'accettazione dei PRODOTTI non può essere rifiutata a causa di difetti di lieve entità. Qualora il CLIENTE si renda responsabile del ritardo della consegna, verrà considerata data della consegna la data di notifica della disponibilità a spedire o, al più tardi, la data in cui il CLIENTE notifica di non poter ancora ritirare i PRODOTTI.
5. Le date di consegna verranno opportunamente estese qualora il mancato rispetto delle stesse sia dovuto a:
a) forza maggiore (inclusi, ma senza limitazioni: guerra, atti di terrorismo, insurrezioni, scioperi, serrate, ecc.);
b) attacchi all'infrastruttura IT di SITECO (inclusi, ma senza limitazioni: attacchi di hacker, infezione di virus o altro malware, ecc.); nella misura in cui tali attacchi si svolgano nonostante il regolare rispetto delle usuali misure di protezione;
c) ostacoli dovuti alle disposizioni delle leggi sul commercio con l'estero nazionali tedesche, statunitensi o di altri Paesi, europee o internazionali oppure dovuti ad altre circostanze di cui SITECO non sia responsabile;
d) consegna ritardata o scorretta a SITECO da parte di terzi;
e) ricezione tardiva di tutti i documenti, delle necessarie approvazioni e versioni (in particolare di progetti) che dovevano essere forniti dal CLIENTE, oppure
f) mancato rispetto delle condizioni di pagamento pattuite o di altri obblighi da parte del CLIENTE.
6. In caso di ritardo nella consegna, il CLIENTE avrà diritto alla liquidazione dei danni per ogni settimana intera di ritardo in ragione dello zero punto cinque percento (0,5%), per un totale non superiore al cinque percento (5%), del valore netto della parte di PRODOTTI/SERVIZI che non ha potuto essere utilizzata per lo scopo previsto a causa del ritardo.
7. Sia le richieste di risarcimento danni da parte del CLIENTE per la ritardata consegna dei PRODOTTI, sia le richieste di risarcimento danni al posto di prestazioni che eccedono i limiti specificati nel punto 6 saranno escluse in tutti i casi di ritardata consegna/fornitura, anche dopo la scadenza di una proroga per la consegna/fornitura definita dal CLIENTE. Ciò non si applicherà in caso di intenzionalità, colpa grave o morte, lesioni fisiche o danni alla salute. Qualora SITECO sia responsabile del ritardo della consegna dei PRODOTTI, il CLIENTE potrà recedere dal contratto solo entro i limiti delle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui sopra non implicano un'eventuale variazione dell'onere della prova a svantaggio del CLIENTE.
8. Qualora il CLIENTE dichiari che la consegna dei PRODOTTI si svolgerà in un momento successivo rispetto a quello pattuito oppure non accetta la consegna, SITECO sarà autorizzata a consegnare i PRODOTTI interessati a un magazzino di sua scelta e a stoccarli a nome e per conto del CLIENTE. In concomitanza allo stoccaggio dei PRODOTTI, il relativo rischio si trasferirà sul CLIENTE. SITECO addebiterà al CLIENTE le spese a ciò correlate (inclusi, ma senza limitazioni: trasporto, costi di stoccaggio, ecc.).
9. In caso di ritardato ritiro, SITECO avrà diritto a danni liquidati per ciascuna settimana intera di ritardo per l'ammontare dello zero punto cinque percento (0,5%) del valore netto della parte di PRODOTTI per la quale il CLIENTE è in ritardo con il ritiro, a far tempo dalla data di consegna o, in assenza di una data di consegna, in concomitanza alla comunicazione che i PRODOTTI sono pronti per la spedizione, sempre che SITECO non faccia stoccare i PRODOTTI. Vengono fatti salvi la dimostrazione di danni superiori e i diritti di legge di SITECO (inclusi, ma senza limitazioni: il rimborso di spese aggiuntive, una compensazione ragionevole, il recesso, la disdetta, ecc.) . Tuttavia, i danni liquidati verranno compensati con i crediti di SITECO nei confronti del CLIENTE. SITECO mantiene il diritto di stoccare i PRODOTTI anche in caso di pagamento dei danni liquidati da parte del CLIENTE.
10. Con il preventivo consenso scritto di SITECO, il CLIENTE può, entro novanta (90) giorni di calendario dalla consegna, rendere a SITECO i prodotti nel loro imballo originale, esenti da difetti e non danneggiati, contro rimborso del proprio credito in conformità agli Incoterms DDP plant SITECO in Xxxxx-Xxxxx-Xxx-Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx. I crediti del CLIENTE nei confronti di SITECO corrisponderanno all'importo del settanta percento (70%) del prezzo di acquisto fatturato, meno i costi per qualsiasi ricondizionamento o riconfezionamento eventualmente necessario. I resi di PRODOTTI PERSONALIZZATI, vendite speciali o in generale con un valore netto inferiore a cento euro (<100 EUR) sono esclusi dalla presente disposizione.
Articolo VI: Riserva di proprietà
1. Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile nel paese in cui viene effettuata la consegna, i PRODOTTI sono BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ. Se il valore di tutti i diritti di garanzia a cui SITECO ha diritto supera l'importo di tutti i crediti garantiti di più del venti percento (>20%), SITECO, su richiesta del CLIENTE, sbloccherà a propria discrezione una porzione corrispondente dei diritti di garanzia.
2. Al CLIENTE viene fatto divieto di dare in pegno o assegnare in garanzia i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ e la rivendita ai rivenditori sarà consentita solo nel normale corso delle attività commerciali e solamente a patto che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente o, a sua volta, imponga una riserva di proprietà nei confronti dei propri clienti.
3. Qualora il CLIENTE rivenda i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ, il CLIENTE è tenuto ad assegnare a SITECO tramite garanzia i crediti futuri nei confronti dei propri clienti derivanti dalla rivendita, unitamente ai diritti connessi, inclusi eventuali saldi creditori, senza la necessità di alcuna ulteriore dichiarazione specifica. Se i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ vengono rivenduti insieme ad altri articoli senza che per i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ sia stato pattuito un prezzo individuale, il CLIENTE attribuirà a SITECO la parte del prezzo totale che corrisponde al prezzo dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ fatturati da SITECO.
4. Il CLIENTE sarà autorizzato a lavorare i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ o a mescolarli o combinarli con altri oggetti. La lavorazione verrà svolta a nome di SITECO. Il CLIENTE conserverà per SITECO il nuovo oggetto che ne risulta con la diligenza del buon commerciante. Il nuovo oggetto verrà considerato un BENE CON RISERVA DI PROPRIETÀ. Nel caso in cui BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ vengano combinati o miscelati con oggetti non di proprietà di SITECO, quest'ultima avrà diritto di comproprietà sul nuovo oggetto per l'ammontare della proporzione risultante dal rapporto del valore dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ combinati o miscelati rispetto al valore dei beni rimanenti al momento della combinazione o della miscelazione. Da questo punto di vista, il nuovo oggetto verrà considerato un BENE CON RISERVA DI PROPRIETÀ. La disposizione relativa all'assegnazione di diritti in conformità al punto 3 si applicherà anche al nuovo oggetto. Tuttavia, l'assegnazione si applicherà solo fino all'importo corrispondente al valore dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ lavorati, combinati o miscelati fatturati da
SITECO. Se il CLIENTE combina i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ con immobili o beni mobili, il CLIENTE dovrà anche assegnare a SITECO tramite garanzia – e senza richiedere ulteriori dichiarazioni specifiche – il diritto ad essa spettante come remunerazione per la combinazione, unitamente a tutti i diritti connessi, per l'importo del rapporto del valore dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ combinati rispetto agli altri beni combinati al momento della combinazione.
5. Fino alla revoca, il CLIENTE sarà autorizzato a riscuotere i crediti attribuiti dalla rivendita. In caso di una motivazione importante (inclusi, ma non limitati a: ritardo nel pagamento, sospensione dei pagamenti, ecc.) o di indicazioni giustificate di eccessivo indebitamento del CLIENTE, SITECO sarà autorizzata a revocare l'autorizzazione alla riscossione del CLIENTE. Inoltre, previo avvertimento e con un ragionevole periodo di preavviso, SITECO potrà divulgare la cessione a titolo di garanzia, realizzare i crediti assegnati e richiedere la divulgazione della cessione a titolo di garanzia da parte del CLIENTE al cliente terzo.
6. Il CLIENTE notificherà immediatamente a SITECO eventuali pignoramenti, sequestri o altre disposizioni o interventi da parte di terzi. Qualora venga dimostrato un interesse legittimo, il CLIENTE dovrà immediatamente fornire a SITECO le informazioni necessarie per affermare i propri diritti nei confronti del cliente e consegnare i necessari documenti.
7. Nel caso di violazioni di doveri da parte del CLIENTE, in particolare di ritardo nei pagamenti, SITECO sarà autorizzata a rescindere il contratto e inoltre al recupero dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ una volta trascorsa senza effetto una proroga di quindici (15) giorni per consentire al CLIENTE di adempiere; restano inalterate le disposizioni di legge sulla non essenzialità del definire una proroga. Il CLIENTE è obbligato a cedere i BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ. Il recupero, l'affermazione della riserva di proprietà o il sequestro dei BENI CON RISERVA DI PROPRIETÀ da parte di SITECO non costituiranno una recessione dal contratto, a meno che SITECO non lo dichiari espressamente.
Articolo VII: Vizi materiali
1. A discrezione di SITECO, le parti difettose dei PRODOTTI verranno riparate, sostituite o restituite gratuitamente entro un periodo di tempo ragionevole, sempre che il vizio materiale esistesse già al momento del trasferimento del rischio. SITECO inoltre sarà autorizzata a effettuare consegne successive, sostitutive oppure nuove consegne sotto forma di PRODOTTI tecnicamente equivalenti o superiori. Il periodo di garanzia dei PRODOTTI riparati, riconsegnati o restituiti non riparte ex novo.
2. Pretese di prestazioni successive, rescissione o riduzione verranno considerate nulle dodici (12) mesi per i CLIENTI commerciali e ventiquattro (24) mesi per i clienti privati dopo l'inizio ufficiale del periodo di garanzia. Tale periodo non si applicherà:
a) in caso di intenzionalità,
b) occultamento fraudolento del vizio; E
c) in caso di non conformità con una garanzia di qualità.
3. Le denunce dei vizi da parte del CLIENTE devono essere effettuate per iscritto immediatamente, ossia nel caso di vizi manifesti entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di consegna e in caso di vizi occulti entro dieci (10) giorni lavorativi per i CLIENTI commerciali e due (2) mesi per i CLIENTI finali privati dalla data della scoperta.
4. Se la denuncia del vizio non è giustificata, SITECO sarà autorizzata a fatturare al CLIENTE le spese (inclusi, ma senza limitazioni: spese di viaggio, ore di lavoro, materiale, ecc.) sostenute in seguito alle operazioni di risoluzione e/o correzione delle problematiche.
5. Se la successiva correzione fallisce due volte (2), il CLIENTE può recedere dal contratto o ridurre la remunerazione senza alcun pregiudizio per gli eventuali diritti di risarcimento danni di cui al punto 9.
6. I diritti di garanzia non includono:
a) minime deviazioni dalle quantità pattuite;
b) minima compromissione dell'idoneità all'uso;
c) usura e logoramento naturali;
d) danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio in seguito a manipolazione errata o negligente, sollecitazione eccessiva, risorse operative inadatte, lavori di costruzione carenti, sostrato di edificazione inidoneo o in conseguenza di specifiche influenze esterne che non siano ipotizzate nel contratto;
e) errori software non riproducibili;
f) vizi dovuti a profili di requisito o documenti (inclusi, ma senza limitazioni: specifiche, progetti, influenze ambientali, ecc.) presentati dal CLIENTE,
g) modifiche o interventi di manutenzione impropri, ecc. Oppure
h) un guasto di singoli diodi luminosi, sempre che siano collegati in modo inseparabile, ossia senza portalampada o collegamento a spina, in un blocco illuminotecnico fisso e il flusso luminoso medio dell'apparecchio illuminotecnico non scenda al di sotto del settanta percento (<70%) del valore iniziale, sulla base di una misurazione conforme allo standard.
7. I diritti del CLIENTE relativi alle spese sostenute al fine di prestazioni successive saranno esclusi nella misura in cui tali spese aumentano a causa del fatto che successivamente i PRODOTTI sono stati spostati in una sede diversa dalla sede di attività del CLIENTE, a meno che tale trasferimento sia coerente con la destinazione d'uso prevista.
8. Le pretese di risarcimento danni del CLIENTE a causa di un vizio materiale sono escluse. Ciò non si applicherà in caso di intenzionalità, colpa grave, occultamento fraudolento del vizio, non conformità a una garanzia di qualità o morte, lesioni fisiche o
danni alla salute. Le disposizioni di cui sopra non implicano un'eventuale variazione dell'onere della prova a svantaggio del CLIENTE. Sono esclusi ulteriori diritti del CLIENTE o diritti diversi da quelli regolamentati nel presente articolo a causa di difetti materiali.
Articolo VIII: Smaltimento
Fintanto che SITECO non sarà obbligata per legge a occuparsi del corretto smaltimento di PRODOTTI/SERVIZI e/o imballaggio, il CLIENTE sarà responsabile di sostenere i costi del corretto smaltimento dei PRODOTTI/SERVIZI o dell'imballaggio utilizzato in conformità alle leggi e alle regolamentazioni nazionali in materia.
Articolo IX: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; Vizi legali
1. SITECO è tenuta a fornire i PRODOTTI/SERVIZI solo nel Paese della sede della consegna senza infrangere alcun DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Se una terza parte fa valere un diritto giustificato nei confronti del CLIENTE in seguito alla violazione di DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE da parte dei PRODOTTI/SERVIZI forniti da SITECO e che vengono utilizzati in conformità al contratto, SITECO sarà responsabile nei confronti del CLIENTE nell'arco del periodo specificato nell'articolo VII punto 2 come segue:
a) SITECO potrà ottenere a propria discrezione e a proprie spese il diritto di uso dei PRODOTTI/SERVIZI in questione, modificare i PRODOTTI/SERVIZI in modo da non violare i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE oppure sostituire i PRODOTTI/SERVIZI. Qualora ciò per SITECO non fosse possibile a condizioni ragionevoli, al CLIENTE spetteranno i diritti di legge relativi alla recessione o alla riduzione.
b) L'obbligo di SITECO di pagare danni sarà governato dall'articolo XIII.
c) I succitati obblighi di SITECO sussisteranno solo laddove il CLIENTE la informi immediatamente per iscritto delle pretese avanzate dalla terza parte, il CLIENTE non riconosca una violazione e tutte le misure difensive e le trattative per un'eventuale transazione sono riservate a SITECO. Se il CLIENTE sospende l'utilizzo dei PRODOTTI/SERVIZI per questioni di limitazione del danno o altre ragioni importanti, il CLIENTE sarà obbligato ad informare la terza parte che la sospensione dell'uso non costituisce un riconoscimento dell'infrazione dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALI.
2. Eventuali pretese del CLIENTE sono escluse nella misura in cui questi sia responsabile della violazione dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
3. Eventuali pretese del CLIENTE sono escluse anche se la violazione dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE è causata da specifiche particolari del CLIENTE, da un'applicazione non prevedibile da parte di SITECO oppure dal fatto che il CLIENTE abbia modificato i PRODOTTI/SERVIZI o li abbia utilizzati insieme a prodotti non forniti da SITECO.
4. In caso di violazione dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, le pretese del CLIENTE definite al punto 1a) saranno governate conseguentemente dalle disposizioni dell'articolo VII.
5. Nel caso di altri vizi legali, si applicheranno di conseguenza le disposizioni dell'articolo VII.
6. Sono escluse eventuali ulteriori pretese del CLIENTE nei confronti di XXXXXX e dei suoi agenti di rappresentanza dovute a vizi legali o a diritti diversi rispetto a quanto stipulato nel presente articolo.
Articolo X: Rilascio di licenza software
1. Per l'utilizzo di software, indipendentemente dal fatto che questo venga fornito in versione autonoma o in combinazione con il rispettivo hardware, si applicano le seguenti disposizioni.
2. SITECO concede al cliente il diritto non esclusivo e non conferibile in sub-licenza di utilizzare il software come concordato di seguito:
a) il diritto d'uso si applicherà solamente al periodo concordato da SITECO e dal CLIENTE. Qualora non sia stato pattuito un periodo, il diritto d'uso verrà limitato alla durata del prodotto hardware con cui il software è stato consegnato.
b) Il CLIENTE può utilizzare il software solo in combinazione con l'hardware cui si fa riferimento nella documentazione abbinata (incluso il certificato di licenza). Qualora non ci siano riferimenti a detto hardware, il software potrà essere utilizzato solo in combinazione con il prodotto con cui è stato fornito. L'utilizzo del software in combinazione ad altro hardware è consentito solo con la preventiva autorizzazione scritta di SITECO. Se il software è soggetto a determinate restrizioni relative allo scopo o all'intensità d'uso e il CLIENTE desidera superare i limiti di utilizzo concordati, il CLIENTE deve informare SITECO per iscritto prima che l'uso del software superi tali restrizioni e SITECO avrà diritto a una compensazione supplementare pagabile prima dell'esercizio di tali diritti aggiuntivi.
c) Se nel contratto vengono menzionati dispositivi multipli, il CLIENTE sarà autorizzato solo ad utilizzare il software su un
(1) dispositivo contemporaneamente ("licenza singola"), a meno che non gli sia stata concessa una licenza multi-utente. Qualora un dispositivo presenti più postazioni di lavoro dove il software può essere utilizzato in modo indipendente, la licenza singola è valida solo per una (1) postazione di lavoro.
3. Il CLIENTE sarà autorizzato a effettuare solo una (1) copia di backup di qualsiasi parte del software e l'utilizzo di tale copia di backup sarà limitato alla sostituzione del software originale e solo se quest'ultimo non risultasse funzionante. Il CLIENTE manterrà traccia dell'archiviazione di tali copie di backup e, su richiesta, presenterà tali registrazioni a SITECO. Diversamente, il CLIENTE sarà autorizzato solo a riprodurre il software in combinazione a una licenza multi-utente.
4. Il CLIENTE sarà autorizzato a trasferire a terze parti tutti i propri diritti, titoli e autorizzazioni relativi al prodotto e il diritto di utilizzare il software solo unitamente al prodotto in conformità al presente articolo. Il CLIENTE non può concedere alcun ulteriore diritto ai propri clienti. Il CLIENTE non può tenere copie del software e non è autorizzato a concedere sub-licenze del software.
5. Il software verrà fornito solo in formato processabile automaticamente (ossia codice oggetto). Il CLIENTE non è autorizzato a decompilare, effettuare il reverse engineering, disassemblare, ritradurre o diversamente decodificare il software a meno che ciò non sia espressamente consentito dalla legge. Copyright, altri avvisi di proprietà e informazioni di identificazione non devono essere rimossi e devono essere riprodotti per intero in qualsiasi copia, completa o parziale.
6. Nella misura in cui il CLIENTE viene provvisto di un software che non è di proprietà di SITECO, ma per cui SITECO dispone di un diritto d'uso derivato, e tale software non è di tipo open source (software di terzi), si applicheranno in più i termini d'uso pattuiti tra SITECO e il suo fornitore, anche per quanto riguarda la relazione tra SITECO e il CLIENTE. In caso di controversia, questi prevarranno sulle disposizioni del presente articolo, nella misura in cui si applichino al CLIENTE (inclusi, ma senza limitazioni: accordo di licenza per l'utente finale, ecc.). SITECO informerà il CLIENTE di tali termini di utilizzo applicabili e, su richiesta, li metterà a disposizione. Determinati concessionari di licenza terzi possono quindi essere i beneficiari diretti e intesi di determinate disposizioni contenute nel presente accordo. Il CLIENTE acconsente a che tali beneficiari terzi possano impugnare i presenti termini e condizioni direttamente nei propri confronti.
7. Il software può contenere freeware, shareware o software open source. Al CLIENTE non verrà addebitato alcun diritto di licenza per il loro utilizzo. Il CLIENTE riconosce e acconsente a che SITECO non fornisca garanzie e non si assume alcuna responsabilità nei confronti della proprietà del CLIENTE e/o dell'uso del freeware, dello shareware o del software open source. Relativamente a tali porzioni del software, in questa sede il CLIENTE accetta i termini di licenza specifici che, in caso di controversia, prevarranno sulle disposizioni del presente articolo. Se richiesto dai termini di uso, SITECO fornirà al CLIENTE il codice sorgente del freeware, dello shareware o del software open source. SITECO informerà il cliente dell'esistenza dei termini d'uso per il software open source fornito e, su richiesta, metterà a disposizione del CLIENTE i termini d'uso, a meno che non siano già inclusi nella documentazione o acclusi al prodotto.
8. L'uso del software su diversi dispositivi o presso diverse postazioni di lavoro contemporaneamente è consentito solo qualora sia stato concordato un diritto d'uso corrispondente in separata sede. Lo stesso si applica all'uso del software in reti, anche se in questo caso il software non viene duplicato. Per i casi menzionati sopra ("licenza multi utente"), si applicheranno le seguenti disposizioni aggiuntive:
e) il prerequisito per una licenza multiutente è la conferma scritta di SITECO relativa al numero consentito di (i) copie che il CLIENTE può fare delle parti rilevanti del software e (ii) di dispositivi e/o postazioni di lavoro su cui il software può essere utilizzato/da cui è possibile accedere.
b) Le disposizioni del punto 4, primo capoverso, si applicano a licenze multi-utente in modo tale da poter essere trasferite dal CLIENTE a terze parti solo insieme a tutti i dispositivi su cui il software può essere utilizzato.
c) Il CLIENTE manterrà traccia di tutte le copie del software (inclusa la posizione di ciascuna copia) e, su richiesta, fornirà le relative informazioni a SITECO.
9. Tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al software e alla documentazione non espressamente concessi al CLIENTE rimangono di SITECO o dei suoi concessionari di licenza terzi e nulla nel presente articolo trasferisce alcun diritto o intende conferire alcun diritto sul software, fatta eccezione per quanto espressamente previsto in questa sede. In particolare, il CLIENTE non può, e senza limitazione, modificare, riprodurre o copiare il software, tranne che come espressamente autorizzato da SITECO per iscritto o in conformità al presente articolo.
10. Il CLIENTE riconosce ed acconsente a che il software e la documentazione possano contenere informazioni proprietarie e confidenziali e segreti commerciali di SITECO e dei suoi concessionari di licenza terzi e acconsente a mantenere tali informazioni segrete e confidenziali.
Articolo XI: Riserva di esecuzione; Controllo delle esportazioni
1. L'esecuzione del contratto è soggetta alla riserva che non ci siano ostacoli dovuti a regolamentazioni del diritto commerciale nazionale tedesco, statunitense o di altri Paesi, dell'Unione europea o internazionali nonché provvedimenti di embargo o altre sanzioni.
2. Il CLIENTE si adeguerà alle disposizioni applicabili della legge nazionale e internazionale sulla (ri-)esportazione nel passare i PRODOTTI/SERVIZI (inclusi, ma senza limitazioni: hardware, software, tecnologia e relativa documentazione, indipendentemente dal modo in cui vengano resi disponibili, incluso supporto tecnico di qualsiasi genere, ecc.) a terze parti su suolo nazionale e all'estero. In ogni caso, il CLIENTE osserverà le regolamentazioni di controllo delle (ri-)esportazioni della Repubblica federale di Germania, dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America.
3. Se necessario per gli audit di controllo delle esportazioni, il CLIENTE, su richiesta, fornirà immediatamente a SITECO tutte le informazioni relative al destinatario finale, la destinazione finale e l'uso previsto dei PRODOTTI/SERVIZI nonché eventuali restrizioni specifiche del controllo delle esportazioni.
4. Il CLIENTE manterrà completamente indennizzata SITECO nei confronti di tutte le pretese avanzate da autorità o terze parti nei confronti di quest'ultima dovute al fatto che il CLIENTE ha mancato di conformarsi agli obblighi del controllo delle esportazioni e indennizzerà SITECO per tutti i danni e le spese in cui sia incorsa a tal riguardo, salvo il caso in cui la responsabilità dell’inadempienza non possa essere attribuita al CLIENTE. Le disposizioni di cui sopra non implicano un'eventuale variazione dell'onere della prova a svantaggio del CLIENTE.
5. Il CLIENTE è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esportazione, il trasferimento o l'importazione.
Articolo XII: Esclusione del Dovere di esecuzione; Adattamento del contratto
1. Se la consegna dei PRODOTTI/SERVIZI è impossibile, il CLIENTE sarà autorizzato a pretendere il risarcimento danni, ad eccezione del caso in cui SITECO non sia responsabile di tale impossibilità. Tuttavia, il diritto al risarcimento dei danni sarà limitato al dieci percento (10%) del valore netto della parte di PRODOTTI/SERVIZI che non può essere utilizzata per lo scopo inteso a causa della circostanza di impossibilità. Ciò non si applicherà in caso di intenzionalità, colpa grave o morte, lesioni fisiche o danni alla salute. Le disposizioni di cui sopra non implicano un'eventuale variazione dell'onere della prova a svantaggio del CLIENTE. Viene fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere dal contratto.
2. Nella misura in cui eventi che rientrano in quanto esposto nell'articolo V, punto 5 da a) a c) modifichino in modo sostanziale le implicazioni economiche o il contenuto dei PRODOTTI/SERVIZI oppure esercitino un effetto rilevante sull'operatività di SITECO, il contratto verrà adeguatamente adattato in buona fede. Nella misura in cui ciò non sia economicamente giustificabile, SITECO sarà autorizzata a recedere dal contratto. Lo stesso si applicherà qualora le autorizzazioni all'esportazione necessarie non vengano concesse o non possano essere utilizzate. Qualora intenda avvalersi di questo diritto di recesso, SITECO dovrà notificarlo al CLIENTE senza eccessivo ritardo dopo aver acquisito consapevolezza delle conseguenze dell'evento, persino laddove inizialmente sia stata pattuita con il CLIENTE una proroga dei tempi di consegna.
Articolo XIII: Ulteriori pretese di risarcimento danni
1. Fatti salvi espressi accordi differenti, sono escluse le pretese di risarcimento danni del CLIENTE, indipendentemente dal loro fondamento legale, in particolare dovute alla violazione di obblighi derivanti dai doveri contrattuali e dalla responsabilità civile.
2. Ciò non si applicherà in caso di intenzionalità, colpa grave, dolo, non conformità a una garanzia fornita, morte, lesioni fisiche o danni alla salute nonché responsabilità in base alla Legge sulla responsabilità del produttore e nel caso di violazione di obblighi contrattuali materiali. La pretesa di risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali essenziali, tuttavia, è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto, a meno che non sussista uno degli altri casi poc'anzi menzionati.
3. Le disposizioni di cui sopra non implicano un'eventuale variazione dell'onere della prova a svantaggio del CLIENTE.
Articolo XIV: Giurisdizione; Legge applicabile
1. La giurisdizione esclusiva per tutte le controversie che possano sorgere direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è costituita dal foro ordinario competente per la sede di SITECO.
2. Il contratto e la sua interpretazione sono governati dalla legge italiana. Viene esclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
Articolo XV: Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero divenire legalmente invalide, questo non inficerà la validità delle restanti disposizioni del contratto. Ciò non si applicherà laddove aderire al contratto dovesse risultare irragionevole per una delle parti.