CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE CON POSSIBILITA’ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Contopolizza Sicurezza
PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione
CONTOPOLIZZA SICUREZZA
(Tariffa: ITA499PT)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE CON POSSIBILITA’ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
SOMMARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 3
OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DISCIPLINA DEL CONTRATTO
SEZIONE 2 3
CONDIZIONI GARANZIA BASE 3
ART. 1 – OGGETTO 3
ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 3
ART. 3 – REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA 4
ART. 4 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE 4
ART. 5 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 4
ART. 6 – XXXXXXX XX XXXXX 0
ART. 7 – REQUISITI SOGGETTIVI 4
ART. 8 – MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI 4
ART. 9 – PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO - DISINVESTIMENTO 5
ART. 10 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO 6
ART. 11 – OPZIONE DI LIQUIDAZIONE RICORRENTE 6
ART. 12 – OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA 6
ART. 13 – CONCESSIONE DI PRESTITI 6
ART. 14 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA Errore. Il segnalibro non è definito.
ART 15 – BENEFICIARIO 7
ART 16 – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE 7
ART. 17 – SPESE 7
ART. 18 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 7
ART. 19 – RECLAMI 8
ART. 20 – TASSE E IMPOSTE 9
ART. 21 – FORO COMPETENTE 9
SEZIONE 2/A 10
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE – ASSICURAZIONE VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE ANNUALMENTE ED A PREMIO UNICO 10
SEZIONE 2/B 12
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “PREFIN TOP” 12
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione 15
GLOSSARIO
Condizioni di Assicurazione
Sezione 1
Obblighi della Società e Disciplina del Contratto
Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle Condizioni Contrattuali descritti ai successivi paragrafi, dalle norme legislative in materia, e dagli eventuali allegati di polizza rilasciati dalla Società stessa.
Disciplina del Contratto
Sezione 2
Condizioni Garanzia Base - Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico Art. 1 - Oggetto
“Contopolizza Sicurezza” è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, di durata indefinita, che prevede la liquidazione di una prestazione predefinita, sia in caso di sopravvivenza dell’Assicurato (“Assicurazione caso vita”), sia in caso di un suo decesso in qualsiasi epoca esso avvenga (“Assicurazione caso morte”). Oltre al versamento dei premi unici stabiliti nel piano sottoscritto in proposta è ammessa la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in qualunque momento successivo alla data di decorrenza del contratto, con le modalità previste all’art. 8. Le modalità di rivalutazione del capitale sono dettagliatamente descritte alla successiva Sezione 2/A (Clausola di Rivalutazione).
L’esigenza che il presente contratto intende soddisfare è la costituzione di un capitale a disposizione dei beneficiari indicati, creato attraverso uno o più versamenti, in caso di premorienza dell’Assicurato. Tale prestazione viene garantita senza limiti temporali. È altresì possibile per il Contraente richiedere la liquidazione della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell’Assicurato. È facoltà del Contraente richiedere la liquidazione annuale del rendimento realizzato.
Art. 1.1 - Assicurazione caso vita:
Se l’Assicurato è in vita, il presente contratto prevede l’erogazione in qualunque momento successivo alla prima annualità di polizza, del suo valore di disinvestimento - anche parziale - calcolato nella misura e secondo le modalità descritte all’art. 9.
Art. 1.2 - Assicurazione caso morte:
In caso di decesso dell’Assicurato, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà immediatamente ai Beneficiari designati, nella misura e secondo le modalità previste al successivo art. 10, il capitale assicurato costituito progressivamente in funzione dei versamenti effettuati dal Contraente e rivalutato fino alla data del decesso.
Art. 2 - Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell’avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società. Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio, o del giorno di decorrenza indicato in polizza se successivo. Si precisa che il contratto potrà essere stipulato soltanto dai Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non potrà essere emessa.
Art. 3 -Revocabilità della proposta
Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a: Italiana Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate nella proposta.
Art. 4 -Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato all’articolo precedente, ed allegando l’originale di polizza con eventuali appendici. La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate sia nella proposta sia nelle presenti Condizioni.
Art. 5 -Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Società si riserva:
- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell’articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave.
Art. 6 -Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Art. 7 -Requisiti soggettivi
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 89 anni. Per “età dell’Assicurato” si intende l’età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell’ultimo compleanno.
Art. 8 -Modalità di versamento dei premi
Il premio unico, fissato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della proposta e corrisposto al perfezionamento del contratto, non può essere inferiore a 100.000,00 Euro e superiore a 500.000,00 Euro compresi i diritti fissi e le spese definite all’art. 17. Il premio versato, al netto delle spese, darà origine ad un capitale che verrà rivalutato nella misura e con le modalità previste alla Sezione 2/A. Il capitale globalmente assicurato, in caso di versamenti integrativi, è pari alla somma del capitale maturato a fronte del versamento iniziale e del capitale maturato a fronte dei versamenti integrativi.
Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato esclusivamente attraverso la seguente modalità:
• bonifico a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A. sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx indicando come causale: NUMERO DI PROPOSTA o NUMERO DI POLIZZA / COGNOME CONTRAENTE.
• assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità.
Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati Art. 8.1 -Versamenti integrativi:
Il Contraente ha la facoltà, in qualunque momento del periodo contrattuale, di effettuare versamenti integrativi, aggiuntivi a quelli stabiliti nel piano, ciascuno di importo non inferiore a 1.000,00 Euro e non superiore a 100.000,00 Euro per ogni annualità assicurativa, compresi i diritti fissi individuati all’art. 17. Tale facoltà può essere esercitata tramite semplice richiesta all’Intermediario cui è assegnata la polizza, con contestuale versamento del premio.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata “Prefin TOP””, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare un cumulo di premi superiore a 1.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata “Prefin TOP” nell’arco temporale di un anno.
Art. 9 - Prestazione in caso di vita dell’Assicurato - Disinvestimento
Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto stesso. Per effettuare il riscatto della polizza, il Contraente deve inviare una dichiarazione scritta della propria volontà di riscattare alla Società e il diritto di riscatto avrà effetto dal momento in cui Italiana Assicurazioni S.p.A. riceverà tale dichiarazione. Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il capitale assicurato all’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A. Il riscatto può essere:
• totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;
• parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo -che non potrà risultare inferiore a Euro 1.000,00 -continuerà ad essere annualmente rivalutato come descritto all’art. 4 della Sezione 2/A. Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti integrativi.
Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quinta annualità di polizza, è prevista l’applicazione di una commissione di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi, come indicato nella seguente tabella:
Riscatto nel corso della: | Commissione applicata sul valore liquidato |
2^ annualità | 1,50% |
3^ annualità | 1,00% |
4^ annualità | 0,75% |
5^ annualità | 0,50% |
Oltre il termine della quinta annualità di polizza il valore disponibile viene liquidato per intero, senza l’applicazione di alcuna commissione. Per l’eventuale pratica di riscatto (totale o parziale) verrà applicato un costo in misura fissa pari a 5,00 Euro.
Art. 10 -Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell’Assicurato, la Società liquiderà il capitale rivalutato a tale data. Nel caso in cui la data dell’evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A.
Art. 11 -Opzione di Liquidazione Ricorrente
Il Contraente ha la facoltà di richiedere - in qualsiasi momento - la liquidazione ricorrente, ad ogni ricorrenza anniversaria della polizza successiva alla data di richiesta, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione annuale riconosciuta sul contratto. In questa eventualità verrà automaticamente liquidato ogni anno l’importo dovuto mediante operazione di riscatto parziale con le modalità previste dal precedente art. 9, ma comunque senza applicazione di alcuna commissione di disinvestimento. L’operazione di liquidazione ricorrente prevede un costo fisso di 2 euro. Qualora, tuttavia, l’importo maturato risultasse inferiore a Euro 150,00, la liquidazione non verrà effettuata e l’importo rimarrà investito sul contratto.
Il Contraente ha comunque facoltà di rinunciare alla presente opzione in ogni momento successivo mediante comunicazione scritta che deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza anniversaria di polizza. Successivamente alla rinuncia, gli importi maturati per rivalutazione resteranno investiti in polizza, partecipando alla capitalizzazione del capitale assicurato.
Art. 12 -Opzione di conversione in Rendita
Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle seguenti forme:
a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell’Assicurato;
b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell’Assicurato;
c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Ulteriori indicazioni sull’operazione di conversione possono essere richieste a: Italiana Assicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxxxx x. 00,-00000 Xxxxxx che provvederà ad inviare al Contraente un’apposita comunicazione informativa con le modalità di esercizio dell’opzione, le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell’esercizio dell’opzione. La comunicazione comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l’eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali. In tale ultimo caso, la Società: - si impegna ad inviare la documentazione contrattuale) relativo all’opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione; - darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l’opzione mediante sottoscrizione dell’appendice di cui sopra.
Art. 13 - Concessione di Prestiti
La presente forma assicurativa non prevede la concessione di prestiti.
Art. 14 - Cessione, Pegno e Vincolo della polizza
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 15 - Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata alla Società o tramite disposizione testamentaria. Italiana Assicurazioni S.p.A. procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.
Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Società;
- successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere dei suoi diritti. In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
Art. 16 -Rivalutazione del Capitale
“ContoPolizza Sicurezza” rappresenta una speciale forma di assicurazione sulla vita nella quale le prestazioni assicurate si incrementano ogni anno grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegata la polizza. A tale fine Italiana Assicurazioni S.p.A. gestirà attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. Le modalità di rivalutazione delle prestazioni sono dettagliatamente descritte alla Sezione 2/A.
Art. 17 - Spese
I diritti fissi di polizza, prelevati dal primo premio all’emissione del contratto sono pari a 500,00 Euro. Sugli eventuali versamenti aggiuntivi è applicato un diritto fisso di 50,00 Euro.
Art. 18 - Pagamenti della Società
La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle presenti Condizioni Contrattuali. La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società:
• tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Italiana Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx;
oppure:
• tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza.
A seguito di particolari eventi straordinari, legati all’eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all’esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata.
La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento. Ai fini dell’individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa.
Ogni pagamento viene effettuato presso Italiana Assicurazioni S.p.A. o presso la sede dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Art. 19 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto n-el registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Art. 20 -Tasse ed imposte
Tasse ed imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 21 -Foro Competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del comune di residenza del Contraente.
Sezione 2/A
Clausola di Rivalutazione - Vita Intera a Capitale Rivalutabile annualmente a Premio Unico Art. 1 -Misura della rivalutazione
Italiana Assicurazioni S.p.A. dichiara entro il 1° febbraio di ogni anno il rendimento annuale da attribuire alle polizze
“ContoPolizza Sicurezza” ottenuto detraendo dall’intero rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata “Prefin TOP” la quota fissa a favore della Società, pari all’1,20%. La misura annua di rivalutazione è pertanto uguale al rendimento così determinato. Nel caso in cui, tale aliquota risultasse inferiore allo 0%, verrà comunque garantita la conservazione del capitale non essendo previsto in ogni caso un tasso di rivalutazione negativo.
Art. 2 - Rivalutazione delle prestazioni assicurate
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza verrà valutato l’incremento da riconoscere alle prestazioni assicurate complessive mediante applicazione, con le modalità di seguito descritte, della misura di rivalutazione quale sopra definita, e stabilita a norma del precedente art. 1 entro il 1° febbraio che precede la suddetta ricorrenza. Per “prestazioni assicurate complessive” - di seguito in questo articolo definito per brevità “montante” - si intende la somma di tutti i capitali, originati dai premi versati fino alla data della ricorrenza annuale precedente quella di rivalutazione, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. In particolare, il montante rivalutato sarà determinato sommando al montante, in vigore nel periodo annuale precedente, un importo ottenuto moltiplicando il montante assicurato stesso per la misura di rivalutazione.
Gli eventuali capitali accreditati con versamenti effettuati nel periodo intercorrente fra l’ultima ricorrenza anniversaria del contratto e quella di rivalutazione verranno allineati a quest’ultima data mediante rivalutazione “pro-rata temporis” per la frazione d’anno compresa tra la rispettiva decorrenza e la data di rivalutazione. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, nel regime dell’interesse composto e in base ai giorni trascorsi, a quella fissata a norma dell’art. 1 entro il 1° febbraio che precede la data di rivalutazione di ciascun capitale. La prestazione complessivamente assicurata alla data di rivalutazione si ottiene pertanto sommando i seguenti importi:
- il montante assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente rivalutato per un anno;
- gli eventuali capitali derivanti da versamenti integrativi effettuati nel corso dell’ultimo anno, rivalutati per la frazione d’anno compresa tra la rispettiva decorrenza e al data di rivalutazione;
- l’eventuale ulteriore capitale acquisito con il pagamento di un premio in data pari a quella di rivalutazione. L’incremento da rivalutazione annua si intende acquisita di diritto nella polizza, e quindi la polizza stessa si considera come sottoscritta sin dall’origine per i nuovi aumentati importi. L’aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato per iscritto al Contraente.
Art. 3 - Rivalutazione del capitale in caso di liquidazione
In caso di liquidazione, per sinistro o per riscatto, in data non coincidente con quella di rivalutazione, l’importo lordo disponibile verrà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento o della richiesta. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, in base ai giorni trascorsi e nel regime dell’interesse composto, a quella utilizzata per l’adeguamento dei contratti in vigore alla data della liquidazione.
Art. 4 -Rivalutazione del capitale successivamente alla liquidazione di un riscatto parziale
La liquidazione di una parte del capitale disponibile comporta la diminuzione del capitale complessivamente maturato - calcolato con le modalità descritte al precedente art. 3 - per un valore pari a quello lordo liquidato (comprensivo delle eventuali commissioni di disinvestimento), con effetto dalla data di liquidazione.
Il capitale maturato alla successiva rivalutazione annuale, pertanto, sarà pari al capitale, rivalutato con le medesime modalità previste all’art. 2, diminuito di un importo pari al capitale lordo liquidato (comprensivo delle eventuali commissioni di disinvestimento), rivalutato per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di rivalutazione. La misura della rivalutazione sarà quella equivalente, in base ai giorni trascorsi e nel regime dell’interesse composto, a quella utilizzata per l’adeguamento dei contratti in vigore alla data della rivalutazione.
Sezione 2/B
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “PREFIN TOP”
1. Costituzione e denominazione del Fondo
A fronte degli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A. con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Italiana Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “PREFIN TOP” (di seguito “Fondo”).
La valuta di denominazione del Fondo è l’euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.
La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n°38 del 3 giugno 2011 emesso dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. Verifica contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 5. e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A. sulla base delle riserve matematiche.
3. Obiettivi e politiche di investimento
La politica degli investimenti è orientata alla prudenza, con l’obiettivo di realizzare rendimenti stabili nel medio-lungo periodo e flussi di cassa compatibili con la struttura e composizione delle passività tenendo conto dei minimi garantiti previsti, in un’ottica di gestione integrata di attivo e passivo.
La preferenza negli investimenti è rivolta ai titoli obbligazionari “investment grade” quotati denominati in euro, accanto ad una adeguata diversificazione su ampia parte dello spettro degli attivi investibili, anche attraverso l’impiego di OICR, al fine di ottimizzare il rendimento del portafoglio tenendo comunque conto dei livelli di rischio.
Sono definite le seguenti tipologie di attivi investibili e fissate le relative limitazioni previste dalla gestione:
- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria del reddito fisso, compresi gli OICR relativi, può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100%; al suo interno si identificano le seguenti sotto classi: a) le obbligazioni ad alta sicurezza, comprendenti Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE, ovvero emessi da enti locali o pubblici di Stati membri o da organizzazioni sovra-nazionali cui aderiscono uno o più Stati membri, nonché le obbligazioni garantite (quali i covered bonds) emesse da entità con sede nell’Unione Europea o nei Paesi OCSE: i limiti di riferimento sono un minimo del 45% ed un massimo del 90% del portafoglio; b) le obbligazioni societarie emesse da entità con sede nell’Unione Europea o nei Paesi OCSE hanno limiti di riferimento dal 10% al 50% in generale, e limite massimo specifico del 20% per obbligazioni aventi rating da “BBB+” a “BBB-” od equivalenti; c) le obbligazioni societarie non “investment grade”, per le quali almeno la metà delle principali agenzie che mostrano un rating, lo abbiano fissato al di sotto della “BBB-“ o equivalente, hanno un limite massimo del 5%; d) le obbligazioni dei cd. Paesi Emergenti (identificabili in linea di massima come i Paesi non Unione Europea e non OCSE) hanno un limite massimo del 10%; e) le cd. “Asset Backed Securities” (ABS), cartolarizzazioni e titoli assimilabili, con un limite massimo complessivo del 5%, dovranno prevedere il rimborso del capitale a scadenza, avere il più elevato grado di priorità nell’emissione ed avere un rating pari almeno ad “A” od equivalente;
- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria azionaria, compresi gli OICR relativi, non potrà superare il 20% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti “alternativi” non potrà superare il 5% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti immobiliari ha un limite massimo del 10% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli strumenti di liquidità, a pronti contro termine e simili, può arrivare al massimo al 10% del valore del portafoglio;
- il limite di esposizione complessiva verso una singola controparte emittente non governativa non può eccedere il 3% del valore del portafoglio; ai fini del calcolo sono considerate tutte le tipologie di attivi con riferimento all’intero Gruppo di appartenenza della controparte, ad esclusione delle emissioni con rating “AAA”;
- è possibile acquistare titoli illiquidi, cioè non quotati o non scambiati in modo frequente, per un ammontare complessivo massimo pari al 10% del valore del portafoglio.
Italiana Assicurazioni S.p.A. può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
In relazione ai rapporti con le controparti collegate alla Compagnia definite dall’articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30, ai fini di tutelare i contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, sono determinati i seguenti limiti di operatività con tali soggetti, fermi restando i limiti sopra descritti.:
- qualsiasi transazione deve essere attuata a condizioni di mercato;
- non possono essere effettuate operazioni aventi per oggetto partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati liquidi ed attivi;
- eventuali operazioni in titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi sono soggette ad un limite massimo di 10 milioni di euro per anno;
- eventuali compravendite di immobili sono soggette ad un limite massimo di 20 milioni di euro per anno;
- l’investimento in attivi emessi, gestiti o amministrati dalle controparti di cui sopra - per singola società o Gruppo di appartenenza - è soggetto ad un limite complessivo massimo del 30% del valore del portafoglio, esclusi gli impieghi in conti correnti e depositi bancari.
4. Tipologia di polizze
Il Fondo è dedicato a contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili.
5. Determinazione del rendimento
Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.
Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:
a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Italiana Assicurazioni S.p.A. in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
6. Modifiche al regolamento
Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.
7. Fusione o scissione con altri Fondi
Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o scissione del Fondo con un’altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l’interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.
Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o scissione dovranno essere similari e le politiche di investimento omogenee. Italiana Assicurazioni S.p.A. provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all’operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione
Eventi di liquidazione | Riscatto totale | Riscatto parziale | Prestito | Pagamento capitale a Scadenza | Pagamento rendita a scadenza | Decesso Assicurato | Decesso Contraente | Sinistro sulle garanzie complementari |
Richiesta sottoscritta dal Contraente corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. | • | • | • | • | • | • | ||
Dichiarazione attestante la data effetto dell’ultima quietanza pagata. | • | • | • | • | • | • | • | |
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari/Contraente in caso di pagamento della somma assicurata trami- te bonifico bancario. | • | • | • | • | • | • | • | |
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari della prestazione maturata, qualora diversi da Contraente e Assicurato | • | • | • | • | • | |||
Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per l’opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta. | • | |||||||
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato, qualora diverso dal Contraente. | • | • | ||||||
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione presso l’Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita. | • | |||||||
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo atti- vo sulla polizza. | • | • | • | |||||
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dina- mica dell’infortunio. | • | |||||||
Comunicazione di avvenuto decesso e copia del certificato di morte. | • | • | ||||||
Documentazione sanitaria relativa all’infortunio/malattia/causa del sinistro: • cartelle cliniche; • certificati medici; • lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale attestante il ricovero e la degenza; • altri accertamenti di cui già in possesso. | • | • | ||||||
Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia. | • | |||||||
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale. | • | |||||||
In caso di decesso dell’Assicurato/Contraente: • atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a Euro 15.000,00); • copia autenticata dell’eventuale testamento; • decreto del giudice tutelare, in presenza di Beneficiari minorenni. | • | • | ||||||
Certificato di non gravidanza del coniuge nel caso in cui la definizione del Beneficiario risulti essere “… figli nati e nascituri” o “Eredi legittimi”. | • | • | ||||||
Documento delle autorità competenti, in caso di morte violenta, attestante le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso e/o Documento delle autorità competenti attestante la chiusura dell’eventuale inchiesta giudiziaria. | • | |||||||
Richiesta di cambio Contraente, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del nuovo Contraente. | • | |||||||
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Soggetto munito della rappresentanza legale in caso di contratto stipulato per conto terzi. | • | • | • | • | • | |||
Copia della Visura camerale in caso di contratto stipulato per conto di una persona giuridica. | • | • | • | • | • | |||
Autocertificazione Fatca in caso di prestazione maturata liquidata a persona diversa dal Contraente. | • | • | • |
Glossario
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. Caricamenti. Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Conclusione del contratto
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.
Condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Controassicurazione dei premi
Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell’Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.
ContopolizzaSicurezza – Condizioni di Assicurazione - tar. ITA499APT - mod. VITCC70042 Ed. 1/2019 16 di 15
ContopolizzaSicurezza- Glossario – tar. ITA499APT - mod. VITCC70042 Ed. 1/2019 1 di 4
Costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS (già ISVAP)
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A partire dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduta all’IVASS in tutti i poteri, le funzioni e le competenze.
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ContopolizzaSicurezza- Glossario – tar. ITA499APT - mod. VITCC70042 Ed. 1/2019 2 di 4
KID (Key Information Document)
Documento precontrattuale contenente le informazioni chiave per i prodotti europei d’investimento e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products - PRIIPs) rivolti alla clientela retail
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Massimale
Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo, la società presta le garanzie.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Questionario sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (SDD bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
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ContopolizzaSicurezza- Glossario – tar. ITA499APT - mod. VITCC70042 Ed. 1/2019 3 di 4
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
SEPA
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.
La SEPA è costituita da:
- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da:
- KID;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;
- Proposta.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
ContopolizzaSicurezza – Condizioni di Assicurazione - tar. ITA499APT - mod. VITCC70042 Ed. 1/2019 19 di 15
ContopolizzaSicurezza- Glossario – tar. ITA499APT - mod. VITCC70042 Ed. 1/2019 4 di 4
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. VITCC70042 - Ed. 01/2019
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione
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