CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - N. 1950/A REV 02-2019
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - N. 1950/A REV 02-2019
ART. 1 DEFINIZIONI - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO-REqUISITI DI SOLVIbILITà E ALTRI REqUISITI - MULTISITO - TEMPI DI ATTIVAZIO- NE DELLA FORNITURA - DURATA DEL CONTRATTO
Art. 1.1 Definizioni
“AEEG”: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481del 14 novembre 1995;
“Accettazione”: documenti con il quale il Cliente accetta la Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
“CGF”: Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura; “Cliente”: Cliente finale della “Fornitura”, sia esso un Cliente Business o un Cliente Domestico; “Cliente Domestico”: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente finale, alimentato in bassa tensione, che utilizza l’energia per usi domestici, così come definito nell’Allegato A ,art. 2.2, lett.
a) della Del.AEEG 348/07. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effet- tuato con punto di riconsegna il cui titolare sia una persona fisica o un condominio;
“Cliente Business”: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente finale, alimentato in bassa tensione, che utilizza l’energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell’Allegato A, art.2.2, lett. b) e c) della Del. AEEG348/07. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali, ufficio); “Contratto”: contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle “CTE - Energia Elettrica” e/o “CTE - Gas Naturale”;
“CTE - Energia Elettrica”: Condizioni Tecnico - Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico - economici della fornitura di Energia Elettrica;
“CTE - Gas Naturale”: Condizioni Tecnico - Economiche, allegato contrattuale che contiene i det- tagli tecnico - economici della fornitura di Gas Naturale;
“Distributore”: distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gesti- sce l’impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente;
“Fornitore”: CAST ENERGIE in quanto soggetto erogatore della “Fornitura”;
“Fornitura”: Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente;
“Fornitura congiunta”: Fornitura di energia elettrica e gas natural tra il Fornitore e il Cliente; “Gruppo di misura”: la parte dell’impianto di alimentazione che serve per l’intercettazione , la misura del gas e il collegamento all’impianto interno del Cliente;
“Proposta”: offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
Art. 1.2 Perfezionamento del Contratto
Il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente sottoscrive l’Accet- tazione. L’efficacia del contratto, regolarmente perfezionato, è subordinato alla presenza in capo al Cliente dei cosiddetti “Requisiti di solvibilità” e degli altri requisiti di cui al successive articolo 1.3.
In caso di insussistenza in capo al Cliente dei “Requisiti di solvibilità” e degli ulteriori requisiti indicate nel successive articolo1.3, il Fornitore comunicherà mediante raccomandata A.R. entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione dell’Accettazione, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di tale comunicazione, il Contratto avrà comunque efficacia.
Il contratto inoltre si intenderà produttivo di effetti, qualora sia stata effettuata la chiamata di confer- ma o inviata lettera di conferma secondo le modalità e il contenuto indicato nella Del. 153/2012/R/ COM .
Art. 1.3 Requisiti di solvibilità e altri requisiti
Le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di efficacia del Contratto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1.2:
- Non sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. Il venire a conoscenza di morosità/insoluti con precedenti fornitori com- porta l’immediata risoluzione contrattuale. In tal caso il cliente viene inviato al servizio di default in deroga alle disposizioni ARERA.
- Il Cliente non risulti “cattivo pagatore” e/o sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti”secondo le disposizioni vigenti e di futura approvazione da parte di AEEG;
- Nei confronti del Cliente non risultino elevate uno o più Protesti ovvero il Cliente non sia sot- toposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
- Nel caso di Clienti Business, la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia positiva;
- Il Cliente attivi la procedura di addebito automatico delle fatture su conto corrente bancario (procedura RID), salvochè il relativo obbligo non sia stato espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti.
Il Contratto non avrà efficacia, altresì, nel caso in cui la società, eventualmente preposta ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, non si renda disponibile a prestarne copertura e, in tali ipotesi, il Cliente non presti garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta scritta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al precedente art. 1.2. salvo deroga del Fornitore.
La Fornitura di gas naturale potrà non avere inizio qualora il Fornitore non abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 30.000 mc presso il medesimo City Gate o cabina REMI (iden- tificativo del distretto territoriale nelle infrastrutture di logistica gas) presso cui si colloca il punto di riconsegna del Cliente.
L’esecuzione del Contratto di Fornitura Gas è condizionata, altresì, al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella Fornitura, il punto di riconsegna non risulti chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all’art.6 della Delibera ARG/gas99/11 (ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 19.1 della medesima delibera).
L’esecuzione del Contratto di Fornitura Energia Elettrica è condizionata, altresì, al fatto che il Cliente finale non risulti, al momento della richiesta di switching: a) sospeso permorosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo (ai fini dell’esercizio di cui all’articolo 6.2. DeliberaARG/elt4/08 e s.m.i.). Nell’ipotesi in cui sia stata scelta l’opzione della Fornitura congiunta (energia elettrica e gas naturale) e non fosse possibile l’attivazione dell’una o dell’altra Fornitura, il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alla Fornitura attivabile (energia elettrica o gas naturale).
Art. 1.4 Multisito
Nell’ipotesi in cui, in un unico contesto ovvero in fasi successive, il medesimo Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più punti di prelievo, il rapporto con il Cliente si intenderà a ogni effetto unitario.
Art. 1.5 Tempi di attivazione della Fornitura
L’inizio della Fornitura avverrà, con riferimento alla data di stipula del Contratto di Fornitura, nei tempi massimi di seguito indicate:
- entro 120 giorni per i siti provenienti dal mercato regolato;
- entro 160 giorni per i siti provenienti dal mercato libero;
il tutto compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare il recesso nei rapporti con il precedente fornitore e rendere efficace la cessazione della precedente fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete.
Ove i tempi di attivazione dovessero essere diversi da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente con il mezzo ritenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili.
Resta inoltre inteso che l’efficacia della Fornitura resta subordinata: a) per l’Energia Elettrica, all’at- tivazione e mantenimento del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo Contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all’esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta e al fatto che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normative vigente; c) al mantenimento della procedura SDD (RID), di cui al successive art. 6, se non diversa- mente convenuto tra le Parti. Il Cliente si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Accettazione il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell’immobile presso il quale è destinata la Fornitura.
Il predetto modulo è reperibile sul sito: xxx.XXXXXXXXXXX.xx
Art. 1.6 Durata del Contratto
Il Contratto ha durata a tempo indeterminato e cesserà pertanto nei casi previsti dal precedente art.1.2, nei casi di recesso di una delle Parti, di risoluzione anticipata o di eccessiva onerosità, come previsto dagli art .8, 9 e 10 delle CGF, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas natural dei servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente, con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso ciascuno dei siti riportati nella Accettazione e dei quali il Cliente allega, all’atto della sottoscrizione del Contratto, l’ultima fattura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale ricevuta. Inoltre il Fornitore mette a disposizione del Cliente notizie e informazioni sul mercato energetico e consigli per il risparmio, oltre a proposte commerciali relative a dispositivi e strumenti per il risparmio energetico. Il Contratto è formato dalla Accettazione conforme alla Proposta, dalle “CTE-Energia Elettrica”, dalle “CTE-Gas Naturale” e dalle CGF. L’Accettazione, le “CTE-Energia Elettrica” e “CTE- Gas Naturale” prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto con quelle previste dale CGF stesse.
ART. 3 UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA E/O DEL GAS NATURALE E PRE- VISIONI DI FAbbISOGNO
Il Cliente si impegna a utilizzare l’Energia Elettrica e il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimen- tare i siti previsti nella Accettazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi al Cliente da parte del Fornitore è quello risultante da quanto riportato nella Accettazione.
Il Cliente si impegna inoltre a fornire al Fornitore, a sua richiesta, ogni informazione e documenta- zione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e di gas natural e delle addizionali relative.
Il Cliente si impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esempli- ficativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e Gas Naturale. Il Cliente si obbliga a comunicare, in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura Ener- gia Elettrica, la presenza di apparecchiature salvavita alimentate dal POD oggetto del contratto.Tale comunicazione deve necessariamente essere comunicata per iscritto e controfirmata dal fornitore. ART. 4 MANDATI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI ACCESSORI E DI RETE - TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, bILANCIAMENTO DELL’ENERGIA. AT- TRIbUZIONE DELL’ENERGIA PER FASCE E CORRISPETTIVI PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE- MODIFIChE
Art. 4.1 Mandati Energia Elettrica
Per l’Energia Elettrica prelevata presso i siti oggetto del Contratto, il Cliente, in relazione a quanto previsto dalle Delibere AEEG 333/07 e 111/06 ed eventuali successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), conferisce mandato al Fornitore, ai sensi dell’art. 1705 c.c. per la stipula dei contratti per il trasporto, il dispacciamento, il bilanciamento e, se contemplato, lo scambio dell’energia prelevata, e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Xxxxx
S.p.A. e con il Distributore competente, restando a tal fine il Fornitore fin d’ora autorizzato ad xxxx- xxxxx, ai sensi dell’art. 1717 c.c. (“Sostituto del mandatario”) anche di altra società. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell’espletamento del mandato di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342c.c. Il Fornitore, per l’esecuzione delle attività inerenti il mandato, fatture- rà al Cliente il corrispettivo previsto al successive punto 4.2 e richiederà il rimborso dei corrispettivi e degli altri oneri da corrispondere a Terna S.p.A. e al Distributore competente per l’erogazione dei servizi compresi nel mandato, nonchè il rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente finale che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere in relazione all’erogazione degli stessi servizi.
Altresì il Cliente concede la facoltà irrevocabile a CAST ENERGIE di avvalersi di soggetti terzi per il trasporto ed il dispacciamento riconoscendone ed approvandone fin d’ora i relativi oneri.
Poiché ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto il Cliente è tenuto ad accettare il “Contratto per il Servizio di Connessione” predisposto dal Distributore e stante la necessità di un tempestivo esercizio del recesso nei confronti del precedente fornitore, il Cliente conferisce mandato a CAST ENERGIE per le attività di seguito specificate:
a) affinché provveda alla sottoscrizione del predetto Contratto per il Servizio di Connessione in nome e per conto del Cliente. Il Cliente dichiara in proposito di conoscere già il contenuto del me- desimo, anche in quanto riportato sul sito della società CAST ENERGIE, aII’indirizzo: xxx.XXXX@ XXXXXXXXXXX.xx. Inoltre, in forza del mandato conferito, autorizza espressamente CAST ENERGIE ad approvare eventuali clausole del Contratto per il Servizio di Connessione, contenenti a favore del Distributore, ai sensi deII’art. 1341 c.c., limitazioni di responsabilità o facoltà di recesso, o di sospen- derne l’esecuzione, ovvero clausole che sanciscono a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroga della competenza dell’Autorità giudiziaria, corrispon- dendo – qualora richiesto - l’eventuale importo dell’onere per l’imposta di bollo e ratificando sin d’ora l’operato della mandataria, ferme restando le limitazioni derivanti dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per il caso in cui il Cliente sia un Cliente Domestico;
b) affinché provveda per suo nome e per suo conto a sottoscrivere e a inoltrare il recesso dal Contratto di Fornitura in essere con il Fornitore uscente. Resta inteso che il Cliente si impegna a
comunicare a CAST ENERGIE il nominative del predetto esercente la vendita titolare del contratto di Fornitura, i termini contrattuali di disdetta /recesso e ogni altra informazione necessaria per l’espletamento del mandato medesimo, tenendo CAST ENERGIE sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle informazioni di cui sopra.
I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di effetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Resta comunque inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto contrattuale con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti e impianti; per altro i clienti alimentati con Fornitura in bassa tensione (BT), do- vranno presentare direttamente al Fornitore le richieste relative alle prestazioni, anche di natura tec- nica, che richiedono il coinvolgimento dell’impresa distributrice, di cui alla Delibera AEEG n.333/07 e s.m.i.; tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo le richieste relative alle seguenti prestazioni:
• aumento o diminuzione della Potenza disponibile;
• verifica del gruppo di misura (controllo strumentale della precisione del contatore) ;
• verifica della tensione nel punto di consegna (registrazione delle variazioni di tensione nell’arco della giornata);
• spostamento del gruppo di misura (spostamento fisico del contatore in altro luogo dello stesso stabile, su richiesta del Cliente);
• subentri (se contestuali alla sottoscrizione del Contratto con CAST ENERGIE);
• volture (anche se contestuali alla sottoscrizione del Contratto con CAST ENERGIE).
Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tra- mite il Fornitore stesso, l’importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dall’Al- legato B della Delibera AEEG348/07, come di volta in volta aggiornata, e gli oneri di gestione della pratica per un pari valore.
Art. 4.2 Attribuzione dell’energia per fasce e Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale
Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi relativi all’energia elettrica alle modalità definite nel Con- tratto medesimo e nelle “CTE - Energia Elettrica” e/o “CTE –Gas Naturale”, il Cliente dichiara di avere esaminato, di ben conoscere, di accettare le stesse e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto. Per quanto riguarda la Fornitura di energia elettrica, per le utenze sulle quali è installato un misuratore orario verranno applicati i corrispettivi differenziati in funzione delle fasce di seguito riportate:
• Picco: sono le ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 di tutti i giorni feriali (FI e F2).
• Fuori picco: dalle ore 23.00 alle ore 07.00 di tutti i giorni feriali e nei giorni festivi e domeniche (F3).
• Fasce orarie: le fasce orarie così come definite dall’AEEG (Del. AEEG181/06).
Per I siti dotati di misuratore orario, l’attribuzione dell’energia prelevata nelle ore di Picco e ore Fuori Picco o nelle ore corrispondenti alle fasce orarie, è quella risultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i siti non dotati di misuratore orario, l’energia verrà attribuita con le medesime modalità del Distributore competente.
Energia Elettrica: oltre ai corrispettivi per l’energia fornita di cui alle “CTE-Energia Elettrica” e all’art. 6 delle presenti CGF, al lordo delle perdite di rete calcolate nelle modalità definite dale normative AEEG vigenti, al Cliente verranno separatamente fatturati i seguenti corrispettivi:
1. Corrispettivi relative al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere AEEG di tempo in tempo vigenti e di importi pari a quello risultante dalle fatture del Distributore competente;
2. Oneri previsti per il servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e – qualora contemplate dalla normative vigente- per lo scambio di cui alla Del. AEEG111/06 e successive modifiche e integrazioni;
3. Oneri di sbilanciamento e oneri di sistema / gestione per un corrispettivo mensile (Euro/kWh) a titolo forfettario al massimo pari al valore della componente “PD” (Del. AEEG 156/07 e s.m.i.) in misura equivalente a quella in vigore alla data di sottoscrizione dell’Accettazione;
4. Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore pari al corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) di volta in volta vigente, previsto dal “Testo Integrato Vendita” (TIV) di cui alla Del. AEEG156/07 e s.m.i.
Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi conseguenti all’erogazione dei servizi di cui al presente articolo 4 e al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso.
Laddove il Distributore, l’AEEG, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a titolo esemplificativo penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore in conseguenza di con- dotte poste in essere dal Cliente, il Fornitore addebiterà tali sanzioni al Cliente stesso mediante il relativo addebito in bolletta.
Gas Naturale: quanto alla Fornitura di Gas Naturale, il prezzo sottoscritto nelle “CTE- Gas- Natura- le” non include le componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio, della componente a copertu- ra degli oneri aggiuntivi (QOA) relative alla Fornitura di Gas Naturale e della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio, definite dagli art. 6, 6bis, 7, 8, 9, 10 e11 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas natural e gas diversi da gas naturale” distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG) di cui alla Del. AEEG 64/09 e s.m.i., nonché tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas natural e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti, oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Il prezzo di cui sopra verrà calcolato con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard e i volumi saranno moltiplicati per un coefficiente correttivo “C” di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica. Il coefficiente C non è applicato per I PDR dotati di correttori di volume e nei casi previsti dall’AEEG. Informazioni circa le aliquote delle imposte sono reperibili presso il sito internet xxx.XXXXXXXXXXX.xx. Il prezzo della Fornitura sarà aggiornato automaticamente in base ai criteri di indicizzazione previsti nelle “CTE- Gas Naturale”, ove sia stata convenuta una tariffa indicizzata secondo la periodicità ivi indicata. Le spese per l’atti- vazione del Contratto di Fornitura di Gas Naturale, quantificate in € 20,00 (euroventi/00), saranno interamente a carico del Cliente e verranno addebitate nella prima fattura o in unica soluzione alla cessazione del contratto/fornitura. Il Fornitore potrà addebitare a copertura di eventuali costi di bilanciamento, di eventuali penali sulla capacità impegnata a seguito di errate stime nei consumi di gas e oneri di sistema / gestione un corrispettivo mensile (Euro/Smc) a titolo forfettario al Massimo pari al valore della component QTI prevista dall’art. 8 del TIVG e s.m.i., ambito centrale, riferito a un potere calorifico superiore (PCS) paria 38,52MJ/mc in misura equivalente a quella in vigore alla data di sottoscrizione dell’Accettazione salvo conguagliare eventuali oneri superiori.
Art. 4.3 Modifiche
Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal pre- sente articolo, in particolare in materia di importi di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell’Energia Elettrica e di importi di, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l’introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relative provvedimenti.
ART. 5 CONDIZIONI ECONOMIChE – CONDIZIONI TECNICO-ECONOMI- ChE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-ENERGIA DI IMPOR- TAZIONE E DI CUI AL D.M. 21.11.2000 – VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI
– DEPOSITO CAUZIONALE
Art. 5.1 Condizioni tecnico - economiche della Fornitura di Energia Elettrica -
Energia di importazione e di cui al D.M. 21.11.2000
I corrispettivi per la Fornitura di Energia Elettrica sono indicate nelle “CTE - Energia Elettrica”. In particolare, per i siti non dotati di misuratore orario, si applicherà il prezzo unico monorario così come indicato nelle “CTE - Energia Elettrica”. Nel caso di installazione di misuratore orario in corso di Contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’installazione verrà applicato il prezzo differenziato per fasce orarie qualora i prelievi orari del sito siano resi disponibili dal Distri- butore competente.
Nel caso di siti con misuratore orario verrà applicato il prezzo differenziato per fasce, così come indicato nelle “CTE - Energia Elettrica”.
Sono a carico del Cliente gli eventuali future oneri conseguenti a direttive in materia di emissione di CO2 o di altri gas a effetto serra in atmosfera ovvero provvedimenti di legge e/o dell’Autorità, che determinino un aumento dei costi di approvigionamento dell’Energia Elettrica. Qualora il Fornitore dovesse sostenere detti eventuali oneri nel corso del periodo di esecuzione del Contratto, i costi relative verranno posti a carico del cliente e fatturati separatamente rispetto al prezzo dell’energia in proporzione ai consumi del Cliente. In particolare a partire dall’anno 2011, all’energia prelevata dal Cliente, e alle relative perdite di rete, il Fornitore si riserva di applicare un ulteriore corrispettivo per tenere conto degli oneri conseguenti alla applicazione del decreto legislativo 16 Marzo 1999 N. 79 art. 11, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetti oneri per Certificati Verdi).Tale corrispetti- vo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi definite dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione.
I prezzi unitari riportati nelle “CTE - Energia Elettrica”, non includono l’IVA e qualsiasi altra even- tuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e sono stati determinati tenendo conto che il Fornitore soddisfa il fabbisogno complessivo di energia elettrica del Cliente con energia nazionale, con il quantitativo di energia di importazione sotteso alla capacità conseguita e con energia di cui al D.M. 21.11.2000. Resta pertanto inteso che il Cliente rilascerà al Fornitore in esclusiva la documentazione opportuna e coerente a partecipare in nome e per conto proprio alle assegnazioni della capacità di interconnessione con l’estero (ovvero per l’assegnazione di coperture dal rischio associate ai differenziali di prezzo) e per l’assegnazione della capacità produttiva dell’energia di cui al D.M. 21.11.2000 (c.d.energia CIP6) e a ogni altra opportu- nità eventualmente stabilita da Enti competenti.
Relativamente alle “CTE - Gas Naturale” i prezzi unitari non includono altresì l’IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di gas naturale. Art. 5.2 Variazione dei corrispettivi
Ferme le ipotesi di automatico adeguamento se previsto per i contratti con corrispettivi indicizzato, durante la vigenza del Contratto, con effetto indicato nella comunicazione di cui al seguente art. 10, le Condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore in conformità alla procedura descritta nel medesimo art. 10.
Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine e il Fornitore non comunichi entro 90 giorni alla scadenza contrattuale alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l’energia elettrica ed il gas naturale, definite dalle seguenti condizioni di prezzo:
Fornitura Energia Elettrica per la sola componente energia: prezzo riferito al prezzo aritmetico PUN del mese di scadenza delle condizioni contrattuali maggiorato di uno spread pari a 0,07 € per ogni Kw fatturato con validità e durata del prezzo di ulteriori 6 mesi . Tale procedura sarà applicata per i periodi succesivi salvo diversa comunicazione del Fornitore al Cliente.
Fornitura Gas Naturale per la sola componente energia: ferme le ipotesi di automatico adeguamen- to del prezzo se previste per i contratti indicizzati (prezzo di maggior tutela), decorsi i tempi di invariabilità concordate del corrispettivo della componente energia le Condizioni Economiche di Fornitura (CTE) saranno adeguate al P0 concordato in sede di accettazione della proposta di fornitura maggiorato di un importo determinato tra la differenza del prezzo della componente energia del mese di sottoscrizione del contratto ricavato dalle tabelle dell’ARERA e il prezzo della componente energia del mese di adeguamento con PCS standard di 0,03852 sempre ricavato dalle tabelle ARERA.Tali condizioni resteranno valide fino a diversa o nuova comunicazione del fornitore. Art. 5.3 Deposito cauzionale, indennizzi e penali
Qualora le Parti abbiano espressamente derogato all’attivazione della procedura SDD (RID) quale modalità di pagamento o qualora tale attivazione abbia avuto esito negativo per cause indipen- denti dal Fornitore, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto dalla Del. AEEG200/99 e dalla Del. AEEG229/2001 e s.m.i., salvo che tale clausola non sia stata espressamente derogata all’interno delle “CTE - Energia Elettrica” o “CTE - Gas Naturale” o nei contratti di fornitura ad hoc. Resta inteso che per pagamenti dei corrispettivi oltre i 10 giorni di calendario di ritardo anche di una fattura il Fornitore si riserva di addebitare il deposito cauzionale. Per la fornitura di Gas Naturale oltre al deposito cauzionale richiesto sarà addebitato anche un corrispettivo di 0,025 € per ogni mc di gas naturale fatturato a titolo di gestione onerosa d’utenza. Per i contratti di fornitura interrotti entro i primi 12 mesi di erogazione Cast Energie S.r.l. procede al recupero della scontistica concordata in sede contrattuale. Qualora nel corso dell’erogazione del servizio il deposito cauzionale fosse incamerato dal Fornitore, in tutto od in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga riattivata la procedura SDD (RID) o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge.
ART. 6 FATTURAZIONI, MODALITà E PERIODICITà - RILEVAZIONE DEI CONSUMI - AUTOLETTURA - TERMINI E MODALITà DI PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITà DEL CLIENTE E RISO- LUZIONE DEL CONTRATTO - VOLTURA - SUbENTRO
Art. 6.1 Fatturazioni, modalità e periodicità
La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica è posticipata e ha perio- dicità mensile per le forniture con Potenza disponibile superiore a 6,6 kW, bimestrale per Potenza impegnata inferiore o uguale a 6,6 kW.
La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità almeno quadrimestrale (almeno 3 bollette nel corso dell’anno contrattuale di Fornitura) per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno, con facoltà pertanto del Fornitore di applicare fatturazione mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale; con periodicità almeno trimestrale per i clienti con consumo fino a 5.000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici siano inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
Qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta, energia elettrica e gas, il Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un’unica fattura con la periodicità che risulterà più frequente tra le due forniture, secondo i criteri sopra menzionati avuto riguardo delle esigenze del Cliente e di quanto concordato in sede contrattuale .
Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dandone specifica co- municazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.
Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per le forniture di Energia Elettrica per importi che non superino complessivamente € 20,00 o per importi a credito del Cliente; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successive fattura. Il Fornitore fatturerà all’inizio di ciascun periodo di fatturazione i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi di Energia Elettrica per il periodo precedente e ai servizi di rete e accessori di cui al precedente art. 4, erogati nello stesso periodo.
Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e-mail, barrando l’apposita opzione nella Accettazione e indicando, in caso di scelta del formato elettronico, l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere la fattura.
Avranno efficacia formale le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta o in formato elettro- nico via e-mail all’indirizzo specificato dal Cliente nella Accettazione.
Per i Clienti Domestici e Business, nel caso di invio della fattura in formato cartaceo, il Cliente sarà tenuto al rimborso delle spese vive di stampa e spedizione forfettizzate in € 1,30 a bolletta.
Art. 6.2 Rilevazione dei consumi - Autolettura
Le fatture saranno emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore competente. Qualora i Distributori competenti per territorio non comunichino i dati di prelievo in tempo utile per la regolare fatturazione, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto i prelievi del pe- riodo di competenza e i relativi oneri per i servizi di rete, stimandoli sulla base dei consumi pregressi comunicati dai distributori applicando il criterio del “pro quota die” per il servizio EE sulla base delle curve di consumo definite dall’AEEG nella delibera 17/07 e s.m.i.
In particolare per le forniture di Gas Naturale, il Cliente provvederà all’autolettura del Gruppo di misura, a mezzo del servizio indicato in fattura, secondo le modalità e i tempi ivi specificati e con la medesima periodicità di fatturazione dei consumi. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si ob- bliga ad agevolare l’accesso al personale incaricato dal Distributore e/o dal Fornitore alla rilevazione della lettura. Il Fornitore si riserva la facoltà di porre a carico del Cliente i costi delle letture effet- tuate dal suo personale o dai suoi incaricati, nonche dei tentativi di lettura che hanno avuto esito negativo per assenza del Cliente o per rifiuto di quest’ultimo di consentire l’accesso al misuratore. Art. 6.3 Termini e modalità di pagamento
Il Cliente, salvo diversa pattuizione da esplicitarsi nella Accettazione, si impegna a effettuare i paga- menti delle fatture ricevute entro la data di scadenza di ciascuna fattura. Il pagamento delle fatture avrà luogo in via automatica mediante la procedura di domiciliazione bancaria SDD (procedura RID). Le Parti possono convenire che l’effettuazione del pagamento avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale: in tal caso sarà addebitato al Cliente il costo all’uopo eventualmente pattuito.
Laddove il Cliente non fosse in grado di allineare il SDD (RID) egli potrà, a fronte della correspon- sione di una penale di € 2,00 per ogni pagamento, procedere al saldo della/e fattura/e mediante bonifico bancario o bollettino postale.
Eventuali diverse modalità di pagamento potranno essere adottate solo previo specifico accordo scritto tra le Parti.
Nel caso di Clienti Business, il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato paga- mento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo.
Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali, salvo il maggior danno.
Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c . (“Imputazione del pagamento agli interessi”), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.
Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualo- ra la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio energetico e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.
Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore uscente, relative a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relative alla Fornitura pregressa, tali importi saranno adde- bitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva.
Art. 6.4 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto
Energia Elettrica: Fermo restando quanto previsto nell’articolo precedente a proposito degli interes- si di mora, nel caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture, qualora l’importo insoluto sia superiore all’importo medio stimato per lo stesso Cliente relativo a un ciclo di fatturazione, il Fornitore si riserva la facoltà, ai sensi della Del. AEEGARG/ elt4/08 e s.m.i., decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, di costi- tuire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l’invio di un sollecito di pagamento con valenza di diffida legale a mezzo raccomandata non necessariamente A.R., indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della/e bolletta/e - (comunque non inferiore a 15 gg dall’invio della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della eventuale ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costi- tuzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora), decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra, ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica -, le modalità di pagamento (con bonifico o bol- lettino postale) e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore (a mezzo fax al x.0000 000000 o al diverso numero che sarà comunicato al cliente nel corso del rapporto), nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Auto- xxxx. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati maggiorati di 50,00 €. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della Potenza a un livello pari al 15% del livello di- sponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura: di ciò verrà data, nel caso, precisa comunicazione al Cliente nella raccomandata di costituzione in mora.
In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l’esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relative costi. Il Fornitore, salvo quanto di seguito previsto per i clienti non disalimentabili, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di ritenere risolto il Contratto in caso di morosità protratta sino alla data dell’intervento di sospensione della Fornitura.
La procedura di cui al presente articolo, concernente la sospensione della Fornitura, non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all’art. 18 comma 1°, della Del.AEEGARG/elt4/08. Per tali clienti il Fornitore avrà facoltà di ritenere automaticamente risolto il Contratto di Fornitura ex art. 1456 c.c. nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura nel termine di cui sopra.
In tale caso il Fornitore comunicherà l’intervenuta risoluzione all’impresa distributrice, la quale prov- vederà a trasferire i punti di prelievo di cui alla Accettazione nel contratto di dispacciamento:
a) dell’Acquirente Unico per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto alla maggior tutela;
b) dell’esercente la salvaguardia per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto al regime di salva- guardia.
In ogni caso di risoluzione del Contratto per morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto al ver- samento degli interessi di mora come determinati al precedente art. 6.3, oltre al maggior danno. Nel caso di addebito a CAST ENERGIE di oneri relativi all’applicazione della delibera AEEG Arg/ elt219/10, relativi al sistema indennitario (Cmor), e derivanti da pregressa morosità del Cliente fina- le, CAST ENERGIE avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile . Gas Naturale: in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 della delibera dell’AEEG n.229/01 nonché della delibera ARG/gas 99/11 (TIMG) e s.m.i., decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente.Tale costituzione avverrà mediante l’invio di un sollecito di pagamento e/o diffida legale a mezzo raccomandata non necessariamente
A.R. , indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta comunque non inferiore a 15 giorni dall’invio della raccomandata oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, del riscontro di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comuni- cazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Le modalità di pagamento e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore devono pervenire a mezzo fax al n. 0000 000000 o al diverso numero che sarà comunicato al cliente nel corso del rapporto. Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del ter- mine di pagamento indicato in raccomandata, il Fornitore avrà diritto di richiedere all’impresa distri- butrice la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati maggiorati di € 50,00. La somministrazione di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensio- ne, di interruzione , di riattivazione della somministrazione di gas e delle spese per la gestione della pratica nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore e tali corrispettivi devono essere saldati prima della richiesta di riattivazione da parte del Fornitore al Distributore locale. In aggiunta a quanto previsto sopra, il Fornitore potrà chiedere la sospensione / interruzione della somministrazione di gas al Di- stributore, anche senza preavviso, a motivazione di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore gas ovvero degli impianti in modo non conforme al Contratto. La riattivazione della Fornitura avverrà, previa comunicazione scritta da parte del For- nitore al Cliente, con tempi e costi previsti dalla normative vigente, nel momento in cui la situazione sarà stata sanata previa estinzione di tutti gli importi insoluti.
Art. 6.5 Voltura
In caso di voltura i debiti pregressi sulle utenze Energia Elettrica o Gas Naturale non sono dovuti dal richiedente la voltura. In questo caso il richiedente è obbligato a presentare Il modulo di autodichia- razione di estraneità. Saranno a carico del subentrante esclusivamente i costi della gestione pratica di € 45,00. In caso di voltura del contratto di fornitura di Energia Elettrica o Gas Naturale per mortis causa la voltura è senza costi da parte di Cast Energie e il richiedente deve compilare il modulo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Verranno addebitati i costi del distributore.
Il modulo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445) è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Maggiori informazioni e diritti sono reperibili sulla pagina dell’Atlante del Consumatore sempre sul sito di Cast Energie.
Art. 6.6 Subentro
Nel caso del subentro il nuovo inquilino non è tenuto a pagare nessun debito esistente sul POD (energia elettrica) o PDR (gas naturale) al momento del subentro. Pertanto il subentrante deve dimostrare la propria estraneità con il precedente titolare delle forniture compilando il modulo reperibile sul sito della Cast Energie. Il subentrante deve dichiarare a quale titolo subentra produ- cendo in copia il contratto di affitto, completo dei dati catastali, e regolarmente depositato o l’atto di acquisto dell’immobile oggetto della richiesta del subentro. Saranno a carico del subentrante esclusivamente i costi della gestione pratica di € 45,00.
Il modulo di autodichiarazione di estraneità è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Maggiori informazioni e diritti sono reperibili sulla pagina dell’Atlante del Consumatore sempre sul sito di Cast Energie.
ART. 7 RESPONSAbILITà DEL FORNITORE
Energia Elettrica: il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell’energia elettrica necessa- ria a soddisfare i fabbisogni comunicati dal Cliente per i siti oggetto del Contratto.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, non essendo im- putabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, micro interruzioni, interru- zioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, ano- malie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali Danni conseguenti.
A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relative al sito di Fornitura sono conformi alla normative in materia (D.M.37/2008).
Gas Naturale: le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di con- trollo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribu- zione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’impianto di di- stribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocate nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari per effet- tuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, l’effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto richiedendo al Cliente il paga- mento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. L’accertamento di prelievi abusivi potrà dar luogo ai sensi dell’art.1382 c.c. all’applicazione di una penale di € 500,00 (eurocinquecento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normative vigente, pena l’esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispet-
tivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.
ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISO- LUTIVA ESPRESSA
Ai sensi della Del. AEEG144/07 sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere unilateral- mente dal Contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte mediante raccomandata A.R.
- recesso del Cliente - Il Cliente, anche avvalendosi del nuovo Fornitore, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di un mese per le forniture domestiche e tre mesi per le forniture “business”, decorrenti dal primo giorno del primo mese successive a quello di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore (disalimentazione della presa), il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
In caso di mancato rispetto, in tutto o in parte, ad opera del Cliente del periodo di preavviso di cui sopra, il medesimo sarà tenuto al pagamento in favore del Fornitore di una penale di importo pari al prodotto della componente della quota energia elettrica e/o gasnaturale calcolata come media mensile sugli ultimi dodici mesi di Fornitura o, in caso di minore durata della Fornitura, calcolata come media mensile del periodo trascorso dall’inizio della Fornitura moltiplicata per il numero di mesi di mancato preavviso. Resta fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il Cliente ha inoltre la facoltà di recedere dal Contratto nel caso previsto dall’art. 10, nei termini e alle condizioni ivi indicate.
- recesso del Fornitore - Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successive a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore.
Art. 8.1 Clausola risolutiva espressa
Il Fornitore avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto qualora du- rante l’esecuzione del Contratto vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti “Requisiti di Solvibili- tà” e gli altri requisiti di cui all’art. 1.3 e segnatamente:
- Vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
- il Cliente risulti “cattivo pagatore” e/o sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” secondo le disposizioni vigenti e di future approvazione da parte di AEEG;
- qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Con- tratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a venga revocata la procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario SDD (proceduraRID), salvo che il relativo obbligo non sia stato espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti;
- mancato ripristino del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
- nel caso di Clienti Business, la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
- nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, anche senza previa costituzione in mora.
Il Fornitore avrà, inoltre facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, anche fuori dalle ipotesi di cui al successivo articolo 10, al verificarsi di “eventi di turbativa”.
Per “evento di turbativa” si intende qualsiasi dei seguenti accadimenti:
1) un aumento del prezzo dei combustibili utilizzati per la generazione elettrica a seguito di tensioni eccezionali sui mercati internazionali o di eventi di qualsiasi tipo, ivi compresi provvedimenti delle Autorità (di seguito “eventi di forza maggiore”), che rendano gravemente squilibrato il rapporto tra il corrispettivo per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale pattuito con il Cliente e il costo di approvvigionamento dell’energia elettrica e/o gas naturale sul mercato italiano.Tale condizione di “grave squilibrio” deve intendersi verificata qualora il prezzo unico nazionale orario pubblicato dal GME (di seguito il“PUN”) dovesse subire un incremento almeno pari al 50% rispetto al PUN medio aritmetico registratosi nel trimestre di stipula del presente Contratto o del rinnovo dello stesso;
2) eventi di forza maggiore che pongano il Fornitore nella oggettiva impossibilità di approvvigionarsi di energia elettrica e/o gas naturale. Relativamente all’Energia Elettrica nel caso si verificassero queste ipotesi di risoluzione del Contratto, il Cliente non subirà alcuna interruzione della Fornitura, ma sarà semplicemente trasferito al servizio di Maggior Tutela o al servizio di Salvaguardia nei tempi previsti dalla normative vigente e sarà pertanto soggetto alle condizioni di Fornitura previste per tali mercati, salvo che il Cliente non decida di stipulare un nuovo accordo con un altro fornitore.
Il Fornitore, qualora emergano irregolarità negli impianti e apparecchiature del Cliente, può sospen- dere la Fornitura, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o danni.
Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il Punto di Riconsegna gas resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successive cessazione amministrativa.
ART. 9 ECCESSIVA ONEROSITà SOPRAVVENUTA
Ove nel corso della durata del presente Contratto si verifichino eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d’energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario;
b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approv- vigionamento da parte del Fornitore;
c) variazione rispetto all’anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero;
d) variazione delle coperture del rischio associate ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M.27/11/2000;
il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dell’energia e/o del gas naturale o comunque una conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive ovvero un’oggettiva difficoltà di adempiere, il Fornitore, ai sensi dell’art. 1467c.c. (“Contratto con prestazioni corrispettive”), potrà, mediante lettera raccomandata A.R., domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c. (“Effetti della risoluzione”).
Ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediate risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Forni- tore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto dall’articolo 10 delle presenti CGF attivando la procedura prevista .
ART. 10 INTEGRAZIONI, CESSIONE E MODIFIChE DEL CONTRATTO
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente impo- ste dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comun- que per altri motivi si renda necessaria ed opportuno l’integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole e di contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative.
Si intendono espressamente ricomprese in tale ipotesi le eventuali innovazioni normative che deter- minassero un mutamento della struttura di uno o più elementi sostanziali di formazione del prezzo finale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica del Load Profile elettrico, modifica della composizione delle Fasce elettriche, modifica dell’assegnazione di Import e/o stoccaggio, mo- difiche regolamentarie tariffarie, modifica al bilanciamento gas o alla gestione della morosità gas). In tali ipotesi, salvo i casi di inserimento automatico di clausole, il Fornitore avrà facoltà, per giustifi- cato motivo, di comunicare al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali e delle condizioni tecnico - economiche della Fornitura.
Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a clienti idonei, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli.
ART. 11 ObbLIGhI DEL FORNITORE RELATIVAMENTE ALLA TRACCIAbI- LITà DEI FLUSSI FINANZIARI
CAST ENERGIE, nell’ipotesi in cui assuma le vesti di Appaltatore ai sensi della L. 136/2010, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della citata legge.
In tale ipotesi, CAST ENERGIE si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub appaltatore / sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Qualora il presente Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente la vendita, il Cliente Domestico può recedere dal Contratto senza oneri entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.
ART. 13 DIRITTO DI CESSIONE DEI CREDITI
Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnan- dosi sin d’ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A.R. che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.
ART. 14 IMPOSTE E TASSE
Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa.
Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito internet: xxx.XXXX.XX. Il Contratto non è soggetto a registrazione.
ART. 15 RIChIESTA INFORMAZIONI-RECLAMI-INDENNIZZI
Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi al recapito indi- cato nelle CTE.
Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto all’indirizzo della sede ope- rative del Fornitore riportato nelle CTE.
Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall’AEEG con delibera ARG/ elt164/08 per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/R/ compresi i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costitu- zione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicate nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale.
ART. 16 RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normative citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allega- ti sono i seguenti: D. M. 21.11.2000(c.d.CIP6): pubblicata sulla G. U. 30.11.2000 n.280; Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica): pubblicata sulla G. U. E. 25.10.2003 n. 275;
D. Lgs. n.196/2003 (Privacy): pubblicato su G. U. 29.07.2003 n.174 Supp. Ord. N. 123; Xxxxxxxxx 2003/54/CE: pubblicata sulla G. U. E. 15.07.2003 n.176;
D. Lgs.9/10/2002 n. 231 “Attuazione della Direttiva relative alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali ” : pubblicato su G. U. 23/10/2002 n.249;
D. M. 22.01.2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 - quaterdecies, com- ma13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in ma- teria di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”: pubblicato su G. U. 12.03.2008 n. 61;
L. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma- tive antimafia”.
Tutte le Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Del. AEEG) sono pubblicate sul sito Internet dell’Autorità all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
ART. 17 ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
ART. 18 LEGGE APPLICAbILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l’accordo diretto tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Domestico, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.
ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CAST ENERGIE in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti verranno utilizzati per dare esecuzione al contratto sottoscritto o per adempiere, prima della con- clusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato o, ancora, per eseguire specifici obbli- ghi normativi. In particolare il trattamento dei dati personali è finalizzato anche all’esecuzione del contratto di Servizio per il risparmio energetico in forza del quale il Cliente sarà contattato, anche mediante l’invio di comunicazioni mail, per essere informato sulle novità del mercato energetico e sulle offerte commerciali per l’individuazione di soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica nonché per la promozione di aggiornamenti tariffari. Inoltre con il consenso dell’interessato i dati, inclusi quelli generati durante la gestione del rapporto contrattuale, potranno essere utilizzati per inviare, mediante posta, telefono, sms offerte commerciali riservate sui prodotti e servizi distribuiti dal titolare e da altre società appartenenti al medesimo gruppo o per effettuare ricerche di mercato. I dati verranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da responsabili ed incaricati nomi- nati dal titolare per l’esecuzione delle attività strumentali per perseguire le finalità sopra descritte. Potranno essere comunicati a società che controllano o sono collegate con CAST ENERGIE per le finalità sopra descritte. I dati non saranno in nessun caso diffusi. Per accedere ai dati, modificarli, integrarli, aggiornarli, opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione nei limiti previsti dalla legge è sufficiente scrivere al Responsabile del trattamento presso CAST ENERGIE in xxx X.xxx Xxxxxxxx 00/X, Xxxxxxxxxx Xxxxxx. Al medesimo recapito può essere richiesto l’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del Trattamento eventualmente nominati.