CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO DI GARA
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 62 D.LVO. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO ANALITICO DI MARKETING DELLA FIP, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI SPECIALI IN ACCORDO CON LA FIP ED IL REPERIMENTO DEGLI SPONSOR NONCHÉ LA VALORIZZAZIONE DEL LOGO FIP
- CIG 7239342DFE
Art.1 – Oggetto
La FIP provvede all’affidamento del servizio di realizzazione e gestione del piano analitico di marketing della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), realizzazione e gestione degli eventi speciali in accordo con la FIP ed il reperimento degli sponsor nonché la valorizzazione del logo FIP mediante individuazione di primaria azienda operante sul mercato nazionale d internazionale in qualità di Advisor.
L’Advisor dovrà, in esecuzione dell’incarico:
- predisporre e gestire il piano analitico di marketing della FIP,
- realizzare e gestire gli eventi speciali in accordo con la FIP, se richiestone
- reperire sponsor, e porre in essere ogni iniziativa e dattività finalizzata a valorizzare il logo FIP, secondo quanto indicato nel “Progetto Esecutivo” predisposto dalla FIP e nelle relative schede incluse, nel progetto-offerta presentato dall’Advisor stesso ed in base all’esito della contrattazione con il soggetto affidatario.
L’Advisor sarà altresì responsabile - nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto – del rispetto dei vincoli e delle linee guida stabiliti dalla FIP, delle normative CONI, CIO e FIBA in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.
L’Advisor dichiara di conoscere la normativa regolamentare nazionale e internazionale che FIP è tenuta ad applicare e rispettare e si obbliga ad eseguire la prestazione in oggetto in conformità a tale disciplina e a quella eventuale successivamente emananda, anche se ciò dovesse comportare limitazioni nelle facoltà e nei diritti attribuiti all’Advisor con il contratto.
Le analisi di mercato, le analisi preventive dei dati televisivi e da carta stampata, gli studi, i format di sponsorizzazione, il monitoraggio (televisivo, stampa e internet), le immagini prodotte, la banca dati ed ogni altro strumento o servizio realizzato o utilizzato dall’Advisor a propria cura e spese al fine di realizzare la strategia marketing della FIP, alla scadenza del contratto resteranno di esclusiva proprietà della FIP.
L’Advisor prende atto che la FIP ha in vigore i seguenti contratti con le scadenze di seguito riportate:
1. “Sponsor Tecnico e fornitore esclusivo per il settore abbigliamento sportivo” con ditta Spalding e l’azienda Gafler srl – scadenza 31.12.2020;
2. “Fornitore Ufficiale FIP per il settore palloni da basket” con ditta Molten Corporation e l’azienda AD Advanced Distribution – scadenza 30.09.2020;
3. “Fornitore Ufficiale FIP per prodotti fisioterapici e di medicina sportiva” con ditta Sixtus Italia srl - scadenza 30.04.2019;
4. “Sponsor come istituto bancario” con UBI Banca - scadenza 15.10.2019;
5. “Fornitore Ufficiale FIP per il settore dell’abbigliamento formale” con azienda Lanificio Angelico – scadenza 31.12.2018;
6. “Fornitore Ufficiale FIP per il settore della web TV” con azienda Hellas Advertising- scadenza 31.12.2018;
7. “Fornitore Ufficiale FIP per il settore dell’acqua minerale” con con ditta Acqua Eva e l’azienda Fonti Xxxx Xxxxx del PO – scadenza 31.12.2018
L’importo complessivo lordo dei contratti sopraelencati non farà parte del volume del fatturato che concorrerà alla determinazione della commissione.
Si precisa che alla data di pubblicazione della gara è in corso la trattativa per l’eventuale rinnovo del rapporto contrattuale vigente con il Main Sponsor della maglia azzurra (A1 – Progetto Esecutivo). Pertanto il relativo diritto potrà risultare non disponibile per l’azienda aggiudicataria.
Art. 2 – Durata
Il contratto avrà decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2021. Non è ammessa alcuna forma di tacita proroga.
Art. 3 - Corrispettivo
Sui contratti di sponsorizzazione stipulati, la FIP riconoscerà all’Advisor un compenso provvigionale secondo le percentuali indicate nell’offerta economica:
FASCIA | INTERVALLO | % (come da aggiudicazione) |
1 | 0 - 1.200.000 | % |
2 | 1.200.001 - 1.800.000 | % |
3 | 1.800.001 - 2.500.000 | % |
4 | 2.500.001 - 3.200.000 | % |
5 | 3.200.001 - 3.800.000 | % |
6 | 3.800.001 - 4.500.000 | % |
7 | oltre 4.500.001 | % |
Gli intervalli si intendono come valore (competenza economica) annua delle sponsorizzazioni.
In caso di accordi di partnership con scambio merce il valore massimo dei beni oggetto di scambio valorizzato in base ai costi di produzione al netto dell’IVA, non potrà superare il 10% del valore complessivo dell’accordo stesso, compresa la eventuale contribuzione in comunicazione. Eventuali deroghe per le forniture tecniche dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.
In caso di accordi con Partner Media la valorizzazione della eventuale contribuzione in comunicazione dovrà essere al 10% del prezzo di listino e dovrà concorrere al massimo per il 10% rispetto all’ammontare totale del contratto. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.
Art.4 – Competenza economica, modalità e termini di pagamento
Il compenso provvigionale di cui all’art.3 verrà determinato e corrisposto con le seguenti modalità e termini:
1. l’Advisor produrrà, entro il giorno 10 del primo mese successivo a ciascun semestre (gennaio-giugno e luglio-dicembre) degli anni 2018-2019-2020-2021, un documento riepilogativo dei contratti conclusi e sottoscritti tra lo Sponsor e la FIP con l’indicazione dei corrispettivi (in merce o in denaro) di competenza economica di ciascun semestre chiuso, al netto d’IVA, secondo gli scaglioni e le percentuali di cui all’art.3.
2. la FIP, verificata la correttezza degli importi contenuti nel documento prodotto dall’Advisor, procederà alla liquidazione delle commissioni maturate, nel periodo di competenza, sulle sole quote di corrispettivo effettivamente incassate e, con riferimento al cambio merce, sul valore delle merci consegnate dallo Sponsor e contro-fatturate dalla FIP. Il pagamento delle commissioni maturate e non ancora liquidate verrà eseguito alla scadenza successiva, previo accertamento dell’avvenuto incasso.
3. L’Advisor emetterà fattura per le commissioni spettanti sulla base di quanto disposto al punto 2). La FIP provvederà al pagamento entro 30 g.d.f.
Art.5 – Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e quale condizione essenziale per la stipula del contratto, l’Advisor dovrà costituire, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale di importo pari ad € 150.000,00 per ciascuno degli anni di contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo il disposto di cui all’art.103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
La fideiussione dovrà avere validità fino al 31.03.2022, dovrà essere a prima e semplice richiesta di FIP, ogni eccezione esclusa ivi comprese l’esclusione del beneficio delle preventiva escussione del debitore principale.
Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art.6 – Contratti con gli Sponsor
La FIP dovrà esprimere il proprio preventivo gradimento sugli sponsor, i cui contratti non potranno avere validità superiore al 31 dicembre 2021, scadenza del presente accordo. A tal fine l’Advisor dovrà sottoporre alla FIP per la sua sottoscrizione, gli schemi di contratto completi e definitivi tra FIP e sponsor.
Qualunque contratto di sponsorizzazione legato ad un preciso evento dovrà essere stipulato almeno due mesi prima della data di inizio dell’evento cui la fornitura/visibilità oggetto del contratto si riferisce, così da consentire alla FIP di concordare ed accettare in tempo utile gli standard tecnici e di qualità dei beni, produrre i materiali per la visibilità e allo sponsor di fornire i beni stessi e tutte le informazioni utili, nelle sedi che saranno indicate dalla FIP non oltre il quindicesimo giorno precedente la medesima data di inizio dell’evento. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate preventivamente con la FIP.
Le intese negoziali relative alla realizzazione e gestione degli eventuali Eventi Speciali di interesse della FIP saranno stipulate di volta in volta ed in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze della Federazione. Tali intese nopn potranno entrare in conflitto con i principi del prsesente capitolato né porre in essere conflitti merceologici con sponsor già acquisiti.
Art.7 – Responsabilità dell’Advisor
La FIP è sollevata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dall’Advisor in attuazione dell’incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente l’Advisor stesso responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.
A tal fine l’Advisor dovrà provvedere, entro 15 giorni dall’inizio delle prestazioni, qualora non ne sia già provvisto, a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi d’incendio,
furto, danneggiamenti e responsabilità civile, derivanti dalle attività oggetto del contratto, per un valore assicurato non inferiore ad € 3.000.000,00. La predetta polizza dovrà essere esibita in originale alla FIP, che provvederà ad acquisirne copia.
Art.8 – Riservatezza
Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui l’Advisor e/o gli sponsor verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell’incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell’incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dall’Advisor e/o dagli sponsor nell’esecuzione dell’incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della FIP, senza alcun limite temporale.
L’Advisor è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell’obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire l’uso non consentito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi:
1) Informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
2) Informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
3) Informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.
E’ fatto altresì divieto all’Advisor di emettere comunicati stampa riguardanti l’appalto oggetto del presente contratto, se non preventivamente concordati con la FIP.
La presente obbligazione ha natura essenziale.
Art.9 – Penali e Risoluzione
La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di:
1) Eventuale sanzione comminata da parte della F.I.B.A. o del C.I.O. alla FIP per violazione delle norme della F.I.B.A. in materia di pubblicità e sponsorizzazione, con riferimento all’attività svolta dall’Advisor;
2) Non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dall’Advisor ai fini della procedura di aggiudicazione e/o esistenza in capo all’Advisor di una delle situazioni di cui
all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
4) Violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell’Advisor;
5) Qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’advisor che abbia provocato pregiudizio alla F.I.P.
La FIP avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile, qualora l’Advisor si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo.
In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FIP avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art.5, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento del maggior danno.
Art. 10 – Marchi
L’uso dei marchi della FIP e la loro relativa attività di valorizzazione da parte dell’Advisor non potranno in nessun modo essere difformi da quanto indicato nel “Progetto esecutivo” e nelle relative schede informative.
Alla scadenza del contratto, l’Advisor non potrà più fare uso di detti marchi, che resteranno di proprietà della FIP.
Art. 11 – Foro Competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 12 – Varie
Le imposte e tasse per la registrazione del contratto sono a carico dell’Advisor.
Per quanto non espressamente previsto dalle parti, il contratto sarà regolato dalla legge italiana e segnatamente dal Codice Civile.