REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE L’1.7.2010 CON DELIBERAZIONE N. 40/68717
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.
ART.1 – DEFINIZIONE DI SERVIZIO TAXI
1. Il servizio taxi svolto con autovettura e disciplinato dalle norme del presente Regolamento si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed e' un autoservizio pubblico non di linea, su strada, con cui si provvede, a richiesta, al trasporto collettivo od individuale di persone e del relativo bagaglio, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in genere.
ART.2 – NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
1. I taxi in servizio sul territorio del Comune di Monza, sono attualmente 21.
2. Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio taxi e' stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 3, tenendo presente la metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 della Legge Regione Lombardia n. 11/09 e s.m. , tenendo conto della possibilità di conurbazione, cioè di accordo con altri Comuni per interagire sul territorio con risparmio sulle tariffe.
ART.3 - COMMISSIONE CONSULTIVA
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva presso il Settore Competente, così composta:
a) dal Dirigente del servizio, o suo delegato, che la presiede;
b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
c) dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio;
d) da un Rappresentante dell'Ufficio Tecnico Municipale;
e) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
g) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale della M. C. T. C. di Milano;
h) da un rappresentante dell'Azienda Trasporti Locale;
i) da un rappresentante Radiotaxi.
2. Ogni organizzazione od associazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.
3. I membri effettivi e supplenti della Commissione, come sopra individuati e designati, sono nominati dal Sindaco.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. La Commissione esprime pareri a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
Il Presidente e' altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune e pertanto i suoi pareri non hanno carattere vincolante. I
pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della prima convocazione; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, il Comune potrà procedere indipendentemente dal parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
7. La Commissione ha durata di 3 (tre) anni e rimane in carica fino alla nomina della successiva.
ART. 4 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi e' affidata ai funzionari del Comune competenti per materia e agli agenti della Polizia Locale, e comunque fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. In conseguenza dell’adozione da parte delle autovetture taxi del Comune di Monza di tecnologia GPS e del centralino unico di chiamata, in grado di monitorare l’impiego in servizio delle autovetture taxi, sarà compito della Cooperativa Radio Taxi trasmettere agli uffici comunali commercio e mobilità i tabulati delle chiamate telefoniche, dei percorsi e gli orari rilevati a ciascun mese dell’anno, entro il termine del mese successivo.
ART. 5 - LICENZA COMUNALE - ESERCIZIO SINGOLO
1. Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate nel seguito.
2. La licenza comunale di esercizio e' riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola ed e' riferita ad un singolo veicolo.
3. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
4. Le licenze comunali di esercizio per il servizio di taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente Regolamento.
5. Le licenze sono sottoposte da parte del Comune a verifica annuale, in data stabilita dal Comune per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire meno dei requisiti d'idoneità dovrà darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale è istituito il ruolo provinciale dei conducenti.
ART. 6 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
1. Sentita la Commissione di cui all'art. 3, il Dirigente del Settore rilascia le licenze di esercizio in numero di una per persona sulla base di risultanze di concorsi appositamente banditi con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le
disposizioni di cui agli art. 7 e seguenti.
2. Le licenze sono assegnate mediante concorso ai singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
a) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell'Unione Europea nel qual caso l’interessato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana
b) domicilio nel Comune di Monza;
c) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
d) non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiori ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione:(idoneità morale);
e) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
f) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
g) non essere stato titolare negli ultimi cinque anni di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura;
h) non essere già titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel comma 2 del presente articolo;
g) eventuale valore della licenza in caso di bando a titolo oneroso;
h) fidejussione 5% del valore della licenza.
4. Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi o dipendente di azienda di noleggio con conducente per un periodo di almeno sei mesi.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione.
6. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
ART. 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE
1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare a soggetto dallo stesso designato purché in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie
territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.
3. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6;
b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.
ART. 8 - RINNOVO DELLA LICENZA A CAUSA DI MORTE
1. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dall'avvenuto decesso.
2. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché l’erede risulti in possesso dei requisiti prescritti e ne faccia richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso
3. Qualora nessuno degli eredi sia direttamente interessato al trasferimento della licenza,gli eredi stessi potranno, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso chiedere, ex art. 7, il trasferimento della licenza ad altra persona idonea al servizio.
4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
La disciplina per la sostituzione alla guida di erede minore è contenuta nel successivo art. 11, comma 2.
5. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al secondo comma decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non abbia ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
6. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.
7. Durante il decorrere dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.
ART. 9 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA LICENZA IN FORMA SINGOLA O IN FORMA ASSOCIATA
1. I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. ed i.
2. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:
a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste
dalla legge.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente che comporta per lo stesso di rientrare nella piena disponibilità della licenza in caso di recesso, esclusione o decadenza dalla forma associata.
4. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
5. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti, sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.
6. Il titolare e' tenuto a comunicare all'ufficio comunale, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo cui e' stata conferita la licenza.
ART. 10 – DIVIETO DI TITOLARITÀ DI LICENZE IN CAPO A PERSONE GIURIDICHE.
1. Ai sensi dell'art.8 della legge 21/92 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche salve le previsioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
ART. 11 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare all’art. 6 lett. a),b), c), e), f), g):
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi previsti dalla Legge.
2. In caso di decesso del titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi , gli eredi minori, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, si fanno sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
Qualora al raggiungimento della maggiore età gli eredi manifestino l'intenzione di intestarsi la licenza per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
3. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al primo comma, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui al presente articolo.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato secondo la normativa vigente e viene equiparato al contratto per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
5. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei (6) mesi.
6. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.
7. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
ART. 12 - COLLABORAZIONE FAMILIARE
1. I titolari di licenza di esercizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in un numero non superiore a due quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni.
2. I collaboratori familiari, al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 6, lett. a),b),c),e),f),g) del presente Regolamento.
In deroga alla previsione dell'art. 6, lett. i), possono svolgere l'attività, quali collaboratori familiari, i soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente.
5. In occasione della verifica di controllo annuale, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione.
Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
6. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.
7. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
Questa eventualità viene comunicata al Comune affinché, preso atto proceda all'annotazione sulla licenza.
ART. 13 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO TAXI
1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.
2. L'Autorità Comunale per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 3, autorizza la sospensione richiesta.
3. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico relativi al taxi presso l'Ufficio Competente da parte dell'interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
4. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo l'Ufficio Competente terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.
ART. 14 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ
1. Il titolare della licenza taxi deve iniziare l'attività - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto rilascio della licenza o dell’avvenuto trasferimento della licenza.
2. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un periodo di tempo da valutarsi discrezionalmente dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'inizio del servizio è subordinato:
a) alla presentazione al Settore Competente della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7;
b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
c) alla verifica di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se non esclusa ai sensi del comma 4 dell’art. 15, ma comunque nel rispetto delle norme vigenti in tema di emissione in atmosfera;
4. L'originale della licenza dovrà essere sempre presente nell'autovettura durante gli orari di servizio ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo.
5. Nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell’ art.11, nonché nell’ipotesi di guida dell'autovettura effettuata dal collaboratore familiare, dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto.
6. L'originale della licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.
ART. 15 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI - VERIFICA E REVISIONE
1. Le autovetture adibite al servito taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.
3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed e' individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Città.
4. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
I nuovi veicoli debbono rispettare le norme vigenti in tema di emissioni in atmosfera.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualsiasi tempo, verifiche straordinarie di controllo.
6. Le verifiche di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che verranno - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze di esercizio.
Potranno accedere nei luoghi adibiti alla verifica soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla verifica stessa.
7. Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito di farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
8. Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee in seguito alla verifica di controllo verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta verifica.
9. Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, fino ad un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.
10. Qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o alle riparazioni dell'autoveicolo entro il termine assegnatogli, si provvederà ai sensi dell'art. 29.
11. Nell'autovettura e' vietato fumare e il tassista e' tenuto ad esporre l'apposito divieto.
ART. 16 - ABBINAMENTI - TAXI DI SCORTA
1. In tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare, superiore a tre giorni, può essere consentito al titolare di licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra idonea autopubblica in turno diverso da quello nel quale questa viene utilizzata.
2. L'abbinamento non può avere durata superiore a 120 giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Direttore del Settore Competente.
ART. 17 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO
1. Nel corso della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza.
2. A seguito della sostituzione, l’ufficio competente annota sulla licenza i dati del nuovo veicolo e ne da comunicazione alla Provincia.
ART. 18 - TURNI DI SERVIZIO DELLE AUTOPUBBLICHE E DEI CONDUCENTI
1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, determina l'orario dei turni del servizio, in modo da garantire un adeguato servizio per l'intero arco delle 24 ore.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale determinare turnazione libera in presenza di eventi particolari/eccezionali.
3. Il servizio sia diurno sia notturno deve essere espletato dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare.
4. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, il contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
5. I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio
6. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.
ART. 19 - AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO O FUORI TURNO
1. Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio:
a) quando non sono in turno;
b) per guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) per malore del conducente;
d) nei casi previsti all'art. - 11 comma 1 - qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida;
e) vengano ritirati - durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.
2. Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta - Fuori servizio -.
3. Quando l'autopubblica è fuori servizio non può fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.
4. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del competente Settore.
Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
5. Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.
6. Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte fuori turno per garantire all’utenza il raggiungimento della destinazione pattuita, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.
ART. 20 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite dell'originale della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo.
In caso di svolgimento del servizio da persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.
3. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
4. Lo stazionamento delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi.
L'istituzione di tali posteggi avviene, mediante ordinanza sindacale e previa acquisizione di parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 3.
5. L'allestimento e la manutenzione delle aree spetta all'Amministrazione Comunale.
6. In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro all'altra nell'ordine di arrivo e occupare lo spazio più avanti ogni volta che l’auto che li precede lasci disponibile il posto.
7. L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel posteggio, fatte salve le diverse normative vigenti nell'ambito delle aree ferroviarie, e sempre che, a parità di offerta, la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
8. E' proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
9. E' consentito ai taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in loco la richiesta dell'utenza. In tali casi le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da questi impartite.
10. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
11. Nell'ambito del territorio comunale la corsa e' acquisita:
a) nei luoghi di stazionamento;
b) mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro;
c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada;
d) mediante chiamata telefonica al numero del radiotaxi.
12. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio e' obbligatoria.
13. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
14. Negli ambiti ferroviari il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, può consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
15. E’ sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità.
ART. 21 – TARIFFE
1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe e delle condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Quadro n. 21/92 e nella Legge Regione Lombardia n. 11/09, e successive modificazioni, oltre che dalle ulteriori norme vigenti in materia.
2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
3. Il tariffario, scritto in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola e in braille, vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.
4. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all'interno dell'autovettura, secondo le prescrizioni del presente Regolamento comunale sulle caratteristiche dei taxi.
5. A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere altresì tenuta nelle autopubbliche una copia del presente Regolamento
ART. 22 - TASSAMETRO E CONTACHILOMETRI
1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione centrale ed ad altezza tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, e dalla cui lettura sia deducibile il corrispettivo da pagare comprensivo degli eventuali supplementi dovuti.
2. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 21 e deve essere sigillato a cura dell'Ufficio comunale competente in seguito all’acquisizione del certificato, rilasciato da tecnico abilitato a garanzia della rispondenza dei parametri impostati.
3. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.
In deroga alla previsione precedente ed unicamente nei casi in cui è impossibile l'intervento presso l'Ufficio Autopubbliche a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l'intervento di rimozione o spiombatura del tassametro anche in località diversa dalla sede dell'Ufficio comunale citato.
In tali casi l’autovettura potrà riprendere servizio dopo che i competenti uffici comunali avranno provveduto ad apporre i nuovi sigilli al tassametro.
4. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
5. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
6. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
7. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del
regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.
ART. 23 - PREZZO DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO
1. Il prezzo del servizio risulta dal tassametro e comprende il costo della corsa e di eventuali supplementi tariffari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo regolarmente in funzione.
3. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta a norma di legge.
4. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potra' esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
5. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente e' tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.
6. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve intendersi versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo verranno adottate da parte del Settore Competente, sentite le parti.
ART. 24 PUBBLICITA’
L’Amministrazione Comunale può autorizzare forme di pubblicità secondo specifiche modalità che verranno all’uopo stabilite.
ART. 25 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO: OBBLIGHI E DIVIETI
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
a) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda un percorso diverso;
b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria;
f) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
g) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
h) durante le soste sul luogo di stazionamento, stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di temporaneamente fuori servizio e con disco orario. A tal fine e' permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
i) trasportare obbligatoriamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
j) informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
k) indossare un abbigliamento decoroso, in ogni caso con pantaloni lunghi , spalle coperte e scarpe chiuse;
l) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
m) essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale ovvero comprensoriale, o dell'area conurbata, qualora definita;
n) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Polizia Locale, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei diversamente abili;
f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
i) fumare o mangiare durante la corsa;
j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
l) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.
ART. 26 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1. Agli utenti del servizio di taxi e' fatto divieto di:
a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
d) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
e) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
f) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
g) fumare durante la corsa.;
h) mangiare e bere durante la corsa;
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.
ART. 27 - TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
1. Il servizio taxi deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili; la presenza dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili e' effettuato gratuitamente.
ART. 28 – RECLAMI
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.
ART. 29 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis dal Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni amministrative previste da altre leggi e dal presente regolamento.
ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Per le infrazioni relative al “Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti” di cui all’art. 25 del presente regolamento, il servizio del Settore Attività Produttive dispone l’adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
- Diffida
- Sospensione della licenza
Qualora la violazione accertata comporti l’adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l’organo accertatore invia un rapporto informativo al settore Attività Produttive, corredato da tutti i documenti necessari alla valutazione.
Il servizio di cui al comma 1 comunica all’autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l’avvio del procedimento per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio
Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:
- assuma un comportamento difforme a quanto previsto dall’art. 25 del presente regola- mento;
- ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasci una ricevuta non conforme;
Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:
- commetta un’infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di xxxxxxx;
- rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.
Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 del presente articolo.
L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio, comporta la decadenza della licenza per l’esercizio del taxi. La decadenza è dichiarata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza. (Art.49 L.R. n. 11/09)
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle Leggi in materia.
Le operazioni di voto avvengono con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.
L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Xxxxxxx X., Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx è il seguente:
Consiglieri presenti n. 30 Consiglieri votanti n. 30 Maggioranza richiesta 16 Voti favorevoli n. 30
Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Caglioti, Caruz, Xxxxxx, Xxxxxxx A., Xxxxxxx E., Xxxxx Xxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxx, Gabetta, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx X., Xxxxxxx X., Xxxxxxx X., Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Vimercati.
Visto l’esito della votazione il “REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA” così come modificato dall’accoglimento degli emendamenti presentati, è APPROVATO.
Il Presidente del Consiglio comunale pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità sulla stessa proposta di deliberazione.
Le operazioni di voto avvengono con voto palese a mezzo del sistema elettronico.
L’esito della votazione, accertato con l’assistenza degli stessi scrutatori, è il seguente Consiglieri presenti n. 30 Consiglieri votanti n. 30 Maggioranza richiesta 21
Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Xxxxxxxxx, Xxxxx, Caglioti, Xxxxxx, Xxxxxxx A., Xxxxxxx E., Xxxxx Xxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxx, Gabetta, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx X., Xxxxxxx X., Xxxxxxx X., Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Riga, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Vimercati.
Visto l'esito della votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.