ACCORDO
TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E
LA BANCA D’ITALIA
L’anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di dicembre
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, di seguito denominato "Dipartimento", nella persona del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx
E
La Banca d’Italia, con sede in Roma, Via Nazionale n.91, nella persona del Governatore della Banca d’Italia Dr.Xxxxxxx Xxxxx
congiuntamente "le Parti"
VISTO
o la legge del 10 agosto 1893, n. 449 istitutiva della Banca d’Italia;
o l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
o l’articolo 1 bis comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio
nazionale della protezione civile (di seguito anche SNPC) al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
o l’articolo 1 bis, comma 2, della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
o l’articolo 1 bis, comma 3, della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, “il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
o l’articolo 2, comma 1, della legge 225/1992 che distingue, ai fini dell’attività di protezione civile, gli eventi, definendo quelli sub-lettera c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
o l’articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, ivi compreso il rischio sismico, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l’emergenza;
o l’articolo 5 comma 1, della citata legge 225/1992, il quale prevede che al verificarsi degli eventi di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera c) o nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza;
o l’articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che “all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;
o l’articolo 10 della citata legge 225/1992, che ha istituito il Comitato Operativo della protezione civile al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza;
o lo Statuto della Banca d’Italia approvato con D.P.R dicembre 2013;
o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;
o l’articolo 3 comma 1 del Dereto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni con la Legge 27 dicembre 2002, n. 286, che assegna al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di disporre, con proprio decreto, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare situazioni emergenziali eccezionali da valutarsi in relazione al grave rischio di
compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza;
CONSIDERATO CHE
- presso il Dipartimento della Protezione Civile si riunisce il Comitato Operativo della Protezione Civile che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza secondo quanto previsto dalla legge 401/2001;
- il Comitato Operativo della Protezione Civile, quando si riunisce in composizione allargata, comprende tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e private che concorrono alla gestione dell’emergenza (leggi 225/1992 e 401/2001), ivi inclusa la Banca d’Italia;
- durante le recenti riunioni del Comitato Operativo è emersa l’esigenza della presenza di un rappresentante della Banca d’Italia che illustrasse lo stato del sistema bancario nel territorio colpito dall’evento;
- la continuità operativa della Banca d’Italia, delle banche e delle infrastrutture di mercato – necessaria per la salvaguardia delle funzioni economiche vitali della società e del benessere sociale dei cittadini – è tra le finalità di sorveglianza e di vigilanza assegnate alla Banca d’Italia dal DLgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal DLgs 58/1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria);
- la Banca d’Italia presiede il CODISE - struttura per il coordinamento della gestione delle crisi operative della piazza finanziaria italiana prevista dalla Circolare 263, disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche, aggiornamento n.15 del 2 luglio 2013, e dalle Linee Guida in materia di continuità operativa delle infrastrutture di mercato del maggio 2014 - e svolge i relativi compiti di supporto, inclusa la gestione dei rapporti con le altre autorità;
- i servizi essenziali per il settore bancario e finanziario (“processi a rilevanza sistemica”) sono definiti nella suddetta Circolare 263;
- le sedi territoriali della Banca d’Italia rappresentano un punto di contatto per gli operatori locali del settore bancario e finanziario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto
Le Parti si impegnano alla collaborazione in caso di:
a) eventi con rilevanza a livello nazionale, anche potenziale, compresi dalle Leggi 225/1992 e 286/2002 e con impatto sul regolare e sicuro funzionamento dei servizi bancari e finanziari;
b) esercitazioni a carattere nazionale o internazionale per verificare e migliorare le procedure di intervento per i casi di cui alla lettera a).
Articolo 2
Obiettivo
L’obiettivo dell’Accordo è definire, per i casi previsti dall’art.1 e salvo il rispetto del segreto d’ufficio previsto dal diritto nazionale ed europeo, i flussi di informazione e le procedure di coordinamento tra il sistema bancario e finanziario e il Dipartimento della protezione civile, in qualità di referente per il Servizio nazionale della protezione civile, anche per garantire l’unicità e la congruenza della comunicazione verso l’esterno.
Articolo 3
Contributi delle parti
Al fine di assicurare un’efficace gestione dell’emergenza le parti si rendono reciprocamente disponibili a realizzare, dal momento in cui se ne ravvisi la necessità e nei limiti delle proprie prerogative, ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:
la Banca d’Italia
a) supporta le attività del Comitato Operativo assicurando la presenza di propri rappresentanti, laddove necessario, presso la Sala Situazione Italia e/o i Centri Operativi di protezione civile attivati a livello territoriale;
b) si attiva per informare e aggiornare il Dipartimento sulla disponibilità dei servizi bancari e finanziari, sulla tipologia ed entità dei danni subiti dagli sportelli, dai terminali ATM e dalle altre strutture bancarie e finanziarie;
c) attiva il CODISE al fine di facilitare l’erogazione dei servizi bancari e finanziari essenziali;
d) favorisce la tempestiva emissione dei decreti prefettizi per la proroga dei termini legali e/o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
e) con le proprie sedi territoriali svolge un ruolo di raccordo fra gli operatori bancari e finanziari locali e i centri operativi attivati per l’emergenza;
il Dipartimento
a) tiene costantemente aggiornata, anche attraverso i referenti presso il Comitato Operativo, la Banca d’Italia sull’evoluzione degli eventi con impatto, anche potenziale, sull’ordinato e sicuro funzionamento del sistema bancario e finanziario;
b) collabora con la Banca d’Italia facilitando, ove possibile, il raccordo con le componenti territoriali di protezione civile;
Realizzano ogni altra attività concordemente individuata dalle parti conforme alle finalità del presente Accordo.
Articolo 4
Esercitazioni
La Banca d’Italia partecipa alle esercitazioni organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, valutando l’opportunità che a tali attività intervengano anche operatori del CODISE.
Il Dipartimento partecipa alle esercitazioni organizzate dalla Banca d’Italia in ambito CODISE, valutando l’opportunità che a tali attività intervengano anche rappresentanti delle Componenti e delle Strutture Operative del Servizio nazionale di Protezione Civile.
Articolo 5
Accordi territoriali
Il Dipartimento e la Banca d’Italia si impegnano a diffondere i termini della collaborazione del presente Accordo; esso rappresenta il quadro di riferimento per eventuali analoghi accordi tra gli operatori del CODISE e le componenti territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Articolo 6
Efficacia e durata
Il presente Accordo diviene efficace dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale, salvo disdetta da una delle parti con preavviso di trenta giorni.
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.
Il Governatore della Banca d'Italia
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
VISCO
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
ND: c=IT, o=non presente, dnQualifier=1134, sn=VISCO, givenName=XXXXXXX, cn=XXXXX XXXXXXX,
serialNumber=IT:VSCGNZ49S21F 839I
Data: 2014.12.24 12:35:06 +01'00'
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXX
GABRIELL
I FRANCO
ND: c=IT, o=non presente, cn=XXXXXXXXX XXXXXX,
serialNumber=IT:GBRFNC60B13L833K
, givenName=XXXXXX, sn=GABRIELLI, dnQualifier=12256603, title=SIGNORE Data: 2015.01.07 10:52:48 +01'00'