FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
XXXXXX INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Concedente | Si intende la società SG Leasing S.p.A. |
Contratto di Leasing | Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all’Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito |
Fidejussione | Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente |
Fidejussore | Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l’adempimento di una o più obbligazioni dell’Utilizzatore |
Eccezione | Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite |
Escussione | Si intende l’attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto |
Interessi di Xxxx | Xx intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell’adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore |
Obbligazioni Garantite | Si intendono le prestazioni che l’Utilizzatore/Xxxxxxxx è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing |
Utilizzatore o Debitore | Si intende il cliente debitore della Concedente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore |
Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.
Sezione 1 - Informazioni su SG Leasing S.p.A.
SG Leasing S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale e amministrativa in Xxx Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (XX), Capitale Sociale di Euro 24.625.480,00 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 40.633.796,93; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06422900156 – R.E.A. di Milano al n. 1096118, Partita I.V.A. n. 06422900156, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 31, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con SG Leasing S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOP ERATIVA PER AZIONI XXX XXXXXX 0 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00283510170 Partita IVA 00549950988 CCIAA 0009187 Data iscrizione 19/02/1996 e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE
Iscritta all'Albo del Banche al n.2875.3.0 codice ABI 05116ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell’Utilizzatore garantito.
Più precisamente, il Fidejussore assume su di se taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell’Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.
In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:
- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall’Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest’ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l’Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l’Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.
Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l’obbligo del pagamento in capo all’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l’obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell’Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a garantire l’operazione di finanziamento conclusa dall’Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l’Utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l’Utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.
Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.
Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.
Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.
Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Xxxxxx, decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine
I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.
Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.
L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Xxxxxxxxxxx riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.
Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Xxxxxxx non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 00 00000000 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B..
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (CENTOVENTI) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.