CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DEI RISCHI LEGATI ALLA PRESA IN LOCAZIONE DI UNA CASA PER LE VACANZE
PROTEZIONE CASA VACANZE PREMIUM
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento
12/2022
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti
soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte
le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate
le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un infortunio): queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Verifica sempre se i dati indicati in contratto sono corretti. Ricorda di avvisarci subito se ci sono correzioni da fare.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Gaíanzie
B. Definizioni
Definizioni ................................................................................................................................................Pag. 1 di 19
C. Condizioni di Assicuíazione
Norme Comuni a tutte le garanzie ..............................................................Pag. 2 di 19
SEZIONE 1
Assistenza per danni alla casa in cui vivi ...............................................Pag. 6 di 19
SEZIONE 2
Responsabilità civile gold ..................................................................................Pag. 8 di 19
SEZIONE 3
Rimborso per atti disonesti e fraudolenti gold .................................Pag. 9 di 19
SEZIONE 4
Tutela legale gold ....................................................................................................Pag. 10 di 19
SEZIONE 5
Rimborso furto bagagli .......................................................................................Pag. 14 di 19
SEZIONE 6
Rimborso per annullamento o interruzione viaggio ......................Pag. 14 di 19
SEZIONE 7
Procedura per l’indennizzo dei danni .......................................................Pag. 16 di 19
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
Ti permette di avvalerti di un artigiano (fabbro, idraulico, elettricista) se si verifica un’emergenza nell’abitazione di residenza indicata in polizza, e ti paga le spese di al- bergo e il rientro anticipato.
NO Sezione 1
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone durante l’utilizzo della casa vacanze.
300 euro Sezione 2
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD
Ti offre un rimborso spese per una not- te in un hotel se sei vittima di una frode e al tuo arrivo scopri che la casa vacanze presa in locazione non esiste o è già occu- pata.
NO Sezione 3
TUTELA LEGALE GOLD
Ti offre l’assistenza giudiziale e stragiudi- ziale per tutelare i tuoi interessi se subisci un danno.
NO Sezione 4
RIMBORSO FURTO BAGAGLI
Ti offre un indennizzo forfettario se il tuo bagaglio viene rubato mentre si trova all’interno dei locali della casa vacanze.
NO Sezione 5
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
Ti offre il rimborso della caparra versata e del saldo dovuto in caso di annullamento o interruzione del soggiorno nella casa vacanze per i casi previsti (intervento chi- rurgico/ricovero per malattia/infortunio, calamità naturali, incendio alla tua abita- zione di residenza, decesso, citazione o convocazione in tribunale…).
Scoperto del 15% con un minimo non indennizzabile di 75 euro
Sezione 6 Verifica nel contratto
❯ Abitazione: l’immobile in cui risiede il contraente, indi- cato in contratto alla voce “indirizzo abitazione (‘casa in cui vivi’)”, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
❯ Assicurato: la persona destinataria delle prestazioni assicurative espressamente riportata in contratto - è possibile assicurare fino a 10 persone;
❯ Carenza: periodo di tempo compreso tra la data di de- correnza della polizza e la data in cui la copertura di- venta effettiva;
❯ Casa vacanze: l’immobile indicato in contratto alla voce “indirizzo casa vacanze”, che viene preso in locazione dall’assicurato per trascorrervi un periodo di vacanza. Se l’assicurato prende in locazione solo una porzione di immobile (ad esempio una sola stanza in un appar- tamento, o un appartamento in un condominio), la definizione si applica a questa porzione. Le eventuali pertinenze e parti comuni sono incluse solo se sono esplicitamente richiamate nel contratto di locazione;
❯ Contenuto: mobilio e arredamento contenuti all’in- terno dei locali della casa vacanze; è escluso ciò che si trova all’aperto;
❯ Contraente: la persona che stipula il contratto di assi- curazione;
❯ Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatu- ra e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità;
❯ Europ Assistance Italia S.p.A.: la compagnia che, attra- verso la sua struttura organizzativa, gestisce i sinistri per l’Assistenza per danni alla casa in cui vivi;
❯ Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
❯ Franchigia: la somma, stabilita nel contratto, che rima- ne a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ Genertel: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ Furto: impossessamento di cose mobili di altri median- te sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
❯ Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoesten- dersi e propagarsi;
❯ Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta da Gener- tel se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
❯ Massimale: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ Polizza: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ Premio: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ Sciacallaggio: attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità;
❯ Scoperto: la percentuale del danno, eventualmente stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicu- rato per ogni sinistro;
❯ Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplo- sione. Gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio;
❯ Spese borsuali: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assi- curazione;
❯ Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
❯ Terzi: qualunque persona, eccetto:
- soggetti coassicurati con questa stessa polizza;
- coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, anche se non presenti nel suo stato di famiglia;
- ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell’assicurato;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con l’as- sicurato.
C. Condizioni di Assicuíazione - Ed. 12/2022
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
❯ DOVE VALE LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi
Il pagamento del premio, comprensivo di imposte e provvigioni,
Il contraente può acquistare la polizza solo tramite la piattaforma digitale riservata ai clien- ti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto.
può essere effettuato con carta di credito o PayPal.
Art. 2 - Periodo di copertura
La copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza e termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto. Genertel utilizza come riferimento il fuso orario di Roma. Non è consentito all’assicurato stipulare la polizza dopo la data di decorrenza del contratto di locazione della casa vacanze (in caso di sinistro Genertel si ri- serva il diritto di richiedere i document i che attestano le date del soggiorno).
La durata massima dell’assicurazione è di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida per la casa vacanza indicata in contratto, che può trovarsi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Mal- ta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Le prestazioni di assistenza operano in Italia, nell’abitazione di residenza del contraente in- dicata in contratto.
Le garanzie e le prestazioni non valgono nei paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.
Art. 4 - Massimali e somme assicurate
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.
Art. 5 - Soggetti assicurabili
L’assicurazione vale per persone di età inferiore a 74 anni. Per le persone che compiono 74 anni nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità fino alla scadenza del con- tratto. È possibile assicurare fino a un massimo di 10 persone con lo stesso contratto. Posso- no assicurarsi solo persone che risiedono in Italia e dotate di capacità giuridica al momento della stipula della polizza.
Art. 6 - Diritto del contraente al ripensamento
Non è previsto il ripensamento.
Art. 7 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Art. 8 - Risoluzione anticipata del contratto
Non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto.
Art. 9 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verifi- care i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali richieste di rettifica devono essere comunicate subito a Genertel. La correzione di eventuali dat i errat i è possibile solo prima della decorrenza del contratto. Per la rettifica Genertel richiede al contraente il paga- mento di un importo aggiuntivo pari a 10 euro per cost i amministrativi. Eventuali errori ma- teriali segnalati dopo la decorrenza del contratto sono gestiti nel rispetto dei principi di conservazione del contratto, di correttezza e buona fede e di proporzionalità.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile1, se il contraente al momento della
1 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenti relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostan- ze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altriment i calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 10 - Altre assicurazioni
L’eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata solo al momento della denuncia di un sinistro.
Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
Se l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno perde ogni diritto all’indenniz- zo.
Art. 12 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione2.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la re- lativa azione giudiziale.
Art. 13 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell’assicu- rato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 14 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagament i di sini- stri tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Ogni indennizzo liquida- bile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di pagamento del sinistro.
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a san- zioni anche finanziarie o commerciali, diviet i o restrizioni derivant i da risoluzioni delle Na- zioni Unite, leggi o regolament i dell’Unione Europea, degli Stat i Unit i d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 16 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massi- mo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comporta- mento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxx- xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
2 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 17 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla media- zione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Media- zione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www. xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l’assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbi- trale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diretta- mente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxxx://xx.xx- xxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compa- gnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera
(iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La infor- miamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di
strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una cor- retta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tut- to o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contat- tabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021”.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termi- ne prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, con- nessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la pre- sente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Com- pagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’e- sperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro tra-
sferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzio- namento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statisti- che (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di infor- mazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicura- zione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiunti- vi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coas- sicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, al- tre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
– UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
SEZIONE 1 ❯ ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione Le prestazioni sono erogate solo per sinistri che avvengono nell’abitazione di residenza del con- traente, indicata in contratto alla voce “indirizzo abitazione (‘casa in cui vivi’)”, e operano per:
• locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utiliz- zati come studio professionale;
• fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali dell’abita- zione;
• installazioni e impianti al servizio dell’abitazione, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.
L’assistenza prevede le seguenti prestazioni, che vengono erogate dalla Struttura Organiz- zativa Europ Assistance (d’ora in poi Struttura Organizzativa).
A) Invio di un idraulico per emergenza se:
A.1) nell’abitazione dell’assicurato o in quella dei vicini si verificano un allagamento o un’infiltrazione provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell’im- pianto idraulico a servizio dell’abitazione assicurata;
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
A.2) manca l’acqua, e ciò non dipende dall’interruzione della fornitura da parte dell’ente che la eroga;
A.3) le acque nere degli impianti igienico – sanitari non vengono scaricate a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico a servizio dell’abitazione assicurata.
B) Invio di un elettricista per emergenza se:
B.1) manca la corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione;
B.2) si verifica un guasto agli interruttori, agli impianti o alle prese di corrente posti all’interno dell’abitazione assicurata.
C) Invio di un fabbro per emergenza se:
C.1) le chiavi vengono smarrite o rotte, la serratura si guasta o viene scassinata e ciò rende impossibile accedere ai locali dell’abitazione;
C.2) l’abitazione subisce uno scasso di fissi e infissi in conseguenza di furto o di tentato furto tale da compromettere la loro funzionalità e non garantire più la sicurezza dei locali dell’abitazione.
L’uscita e la manodopera degli artigiani sopra elencati sono a carico di Europ Assistance fino a un massimo di 300 euro. Restano a carico dell’assicurato i costi relativi al materiale neces- sario per la riparazione.
Sono offerte, inoltre, le seguenti prestazioni:
D) Spese di albergo. Se l’abitazione è inagibile in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti precedenti, oppure a seguito di:
• furto;
• tentato furto;
• atti vandalici;
• incendio;
• fulmine;
• esplosione;
• scoppio;
Europ Assistance prenota un albergo e tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione, fino a un massimo di 250 euro complessivi per sinistro;
E) Rientro anticipato. Se l’assicurato si trova in viaggio a oltre 50 km dal comune di resi- denza e deve rientrare immediatamente alla propria abitazione a causa di uno dei sinistri descritti ai punti A), B) o C) di questo articolo, oppure a seguito di:
• furto;
• tentato furto;
• atti vandalici;
• incendio;
• fulmine;
• esplosione;
• scoppio;
Europ Assistance fornisce a proprie spese, fino a un massimo complessivo di 500 euro per sinistro, una delle seguenti opzioni:
• un biglietto aereo in classe economica;
• un biglietto ferroviario in prima classe.
Se per rientrare più rapidamente l’assicurato deve abbandonare un veicolo in loco, Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperarlo successiva- mente.
La prestazione non opera se l’assicurato non presenta un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.
Tutte le assistenze sono prestate non più di una volta nel periodo di assicurazione e non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.
Art. 1.2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono:
• nelle pertinenze dell’abitazione assicurata;
• nelle part i comuni, se l’abitazione assicurata è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all’interno di un condominio).
Le prestazioni non operano per i danni causat i con dolo del contraente o dell’assicurato.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 1.3 - Esclusioni
Il diritto alle prestazioni decade se l’assicurato non prende contatto con Europ Assistance quando avviene il sinistro o quando ne viene a conoscenza.
In caso di intervento di fabbro, idraulico o elettricista restano a carico dell’assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Le prestazioni non operano per i danni:
• causat i da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cediment i del terreno, smottamen- ti, frane, valanghe, slavine e spostament i d’aria da quest i provocati;
• causat i da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua mari- na, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
• che si verificano in conseguenza di at t i di guerra, invasione, occupazione militare, insur- rezione, rivoluzione;
• causat i da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelera- zione di particelle atomiche.
Sono esclusi anche:
Per i punt i A.1) e A.2): sinistri provocat i da rottura, otturazione o guast i di rubinet t i o tuba- ture mobili e sinistri dovut i a negligenza, imprudenza o inesperienza dell’assicurato.
Per il punto A.3): traboccamento dovuto a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Per il punto B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o inesperienza dell’as- sicurato.
Per il punto B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente che la eroga, oppure guast i al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
Art. 1.4 - Franchigia
Le prestazioni non prevedono franchigie.
Art. 1.5 - Carenza
La copertura ha effetto trascorse 24 ore dalla data di decorrenza dell’assicurazione.
COSA FACCIO SE HO BISOGNO DI ASSISTENZA?
1 chiama dall’Italia il numero verde: 000.00.00.00
chiama, anche dall’estero, il numero: x00.00.00.00.00.00;
2 comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3 fornisci i tuoi dati: cognome, nome, numero di contratto, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Porta sempre con te il numero di polizza per velocizzare l’assistenza! Il numero di contratto puoi trovarlo nella email di conferma dell’attivazione della tua polizza o nella tua Area Riservata del sito xxx.xxxxxxx.xxx.
La Struttura Organizzativa Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
SEZIONE 2 ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura il rischio della responsabilità civile che deriva all’assicurato:
• per i danni provocati alla casa vacanze indicata in contratto o al suo contenuto da incen- dio, esplosione e scoppio;
• per i danni causati a terzi durante la conduzione della casa vacanze stessa, incluse le sue pertinenze, le aree ad essa adiacenti adibite a giardino e le parti comuni (per la quota di danno di cui l’assicurato deve eventualmente rispondere), se tali zone sono esplicitamen- te incluse nel contratto di locazione stipulato dall’assicurato.
Genertel si impegna a pagare le somme che l’assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:
• conseguenti a un fatto accidentale;
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
• causati involontariamente; e se tali danni comportano:
• morte o lesioni a persone o animali;
• distruzione o deterioramento di cose. Fermo quanto scritto sopra, sono coperti anche:
• i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l’assicurato deve rispondere (ad esempio figli minori);
• i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la con- seguenza di un sinistro risarcibile in base alla garanzia Responsabilità Civile Gold, fino al 10% del massimale indicato in contratto.
Art. 2.2 - Massimali
Il massimale è pari a 250.000 euro per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti, con un limite di 25.000 euro per i danni da incendio, esplosione e scoppio alla casa vacanze e al suo contenuto per responsabilità dell’assicurato.
Art. 2.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causat i con dolo dell’assicurato.
Art. 2.4 - Esclusioni
A eccezione dei casi di incendio, esplosione e scoppio per i danni subit i dalla casa vacanze e dal suo contenuto, la garanzia non copre:
• la responsabilità per danni a cose che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
• la responsabilità nei confront i del proprietario/locatore della casa vacanze. La garanzia non opera per i danni che derivano da:
• inquinamento di acqua, aria o suolo;
• detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
• impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l’assicurazione, di natant i e di tut t i i velivoli con o senza pilota;
• proprietà, custodia e conduzione di animali;
• detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
• svolgimento di attività professionali;
• uso improprio o manomissione di apparecchi o impianti.
Art. 2.5 - Franchigia
È prevista una franchigia di 300 euro per sinistro che viene detratta da ogni risarcimento e resta a carico dell’assicurato.
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 25.000 euro Franchigia: 300 euro
Ammontare del danno: 4.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 3.700 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 300 euro
SEZIONE 3 ❯ RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato, giunto nel luogo in cui si trova la casa vacanze, non riesce a prenderne pos- sesso per un atto illecito intenzionale e/o fraudolento del proprietario/locatore o presunto tale, perché scopre in quel momento che la casa vacanze non esiste o è già occupata, Gener- tel rimborsa le spese sostenute per la permanenza in un hotel, inclusa la prima colazione.
L’hotel deve trovarsi nel raggio di 20 km dal luogo in cui si trova la casa vacanze che l’assicu- rato ha tentato di prendere in locazione.
La garanzia interviene solo quando l’assicurato:
• non è oggettivamente in grado di prendere possesso della casa vacanze;
• ha fatto regolare denuncia presso le Autorità competent i sul posto;
• è in grado di fornire l’evidenza della stipula del contratto di locazione e dell’eventuale pagamento previsto per la casa vacanze;
• è in grado di fornire l’evidenza del pagamento dell’hotel.
Art. 3.2 - Massimali
Il massimale è pari a 75 euro per persona assicurata ed è limitato a una sola notte.
Conserva tutta la documentazione. Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione relativa alla prenotazione e ai pagamenti.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi gli event i causat i con dolo dell’assicurato.
Art. 3.4 - Esclusioni
La garanzia non opera quando:
• la prenotazione o qualunque forma di pagamento (ad esempio l’acconto, la caparra ecce- tera) vengono effettuat i dopo che l’assicurato è stato informato di un sospetto di frode;
• la prenotazione riguarda un annuncio di locazione in cui risulta evidente che il beneficia- rio delle caparre versate:
- non ne ha alcun diritto;
- non ha alcuna autorizzazione necessaria per la pubblicazione dell’annuncio.
Art. 3.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Avvia la procedura per il rimborso del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- ricevute fiscali per le spese sostenute;
- contratto di locazione stipulato;
- denuncia sporta alle autorità.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
SEZIONE 4 ❯ TUTELA LEGALE GOLD
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in relazio- ne al risarcimento dei danni che subisce a seguito di responsabilità extracontrattuale di terzi:
i per un evento subito all’interno della casa vacanze indicata in polizza, durante il suo utilizzo;
ii. per controversie condominiali per danni all’abitazione indicata in polizza alla voce “indirizzo abitazione (‘casa in cui vivi’)” che derivano da infiltrazioni o da esecuzione di lavori negli appartamenti vicini;
b) l’assistenza giudiziale in caso di costituzione di parte civile in processi procedibili d’uf- ficio per danni subiti dall’assicurato all’interno della casa vacanze indicata in polizza, du- rante il suo utilizzo;
c) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento pena-
le, solo per reati colposi, a causa di un sinistro avvenuto durante la conduzione della casa vacanze indicata in polizza.
Le prestazioni previste dalle lettere a) e b) sono erogate solo se ha esito positivo la fase di studio preliminare con cui Genertel stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la ri- chiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. La garanzia opera se il sinistro avviene durante il periodo di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo compor- tamento da cui trae origine la controversia.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per l’intero periodo di validità dell’as- sicurazione.
Art. 4.2 - Massimali
In tutti i casi sopra elencati Xxxxxxxx tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un mas- simale di 10.000 euro. Il massimale di polizza è unico per l’evento denunciato, indipenden- temente dal numero di assicurat i coinvolti. Il massimale è da intendersi unico anche quan- do la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 4.3 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
• svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presuppo- sti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
• svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo Genertel può richiedere all’assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti fiduciari se ci sono parti- colari esigenze tecniche. L’assicurato deve collaborare con Xxxxxxxx e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
• se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza.
Art. 4.4 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o perit i sono già stati autorizzat i da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spese so- stenute da Genertel per la gestione della pratica. Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, o se la complessità della vicenda richiede l’intervento di un esperto del setto- re, Xxxxxxxx propone all’assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguent i casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non com- porta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il man- dato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostitu- zione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limit i del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio della parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confront i del legale che ha scelto. Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza es- sere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Xxxxxxxx non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, dirit t i e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile. Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 4.5 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidat i solo a conclusione del primo grado di giudizio.
Art. 4.6 - Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le som- me che Xxxxxxxx ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di par- te), recuperate dalla controparte responsabile. Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di in- solvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della senten- za del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al lega- le o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previst i dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Ge- nertel, se preventivamente informata, valuta l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previst i dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rim- borso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono es- sere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previst i dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta pre- sentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudi- ce nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella senten- za l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 4.7 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedi- mento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato. Alla fine del pro- cedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decre- to del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detrat- ti dal massimale previsto.
Art. 4.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è cor- retto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
Art. 4.9 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumult i popolari, at t i di vandalismo o risse.
Art. 4.10 - Esclusioni
La garanzia Tutela Legale non opera per:
• controversie nate tra sogget t i non considerat i terzi;
• querela nei confront i della controparte e costituzione di parte civile in processi procedi- bili a querela di parte;
• fat t i legat i allo svolgimento dell’attività professionale dell’assicurato;
• per recupero di crediti;
• per ricorsi nei confront i della Pubblica Amministrazione.
• attività svolte in violazione di norma di legge da parte dell’assicurato;
• controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non iden- tificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocat i da:
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cediment i del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostament i d’aria da quest i provocati;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, ma- reggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- at t i di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di parti- celle atomiche;
• danni di immagine o lesioni all’onore;
• inadempiment i di dirit t i di famiglia e successione;
• controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende o pene pecuniarie.
Art. 4.11 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o do- cumenti necessari alla valutazione della pratica.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
SEZIONE 5 ❯ RIMBORSO FURTO BAGAGLI
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel corrisponde un indennizzo forfettario se il bagaglio dell’assicurato viene rubato mentre è all’interno dei locali della casa vacanze, escluse le pertinenze e le parti comuni. La garanzia interviene solo se:
• ci sono chiari segni di scasso e intrusione dei ladri nella casa vacanze;
• l’assicurato ha fatto regolare denuncia presso le Autorità competent i sul posto.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per l’intero periodo di validità dell’as- sicurazione.
Art. 5.2 - Massimali
L’indennizzo forfettario è pari a 150 euro per assicurato.
Art. 5.3 - Eventi non assicurati
Genertel non assicura i danni causat i o agevolat i da dolo o colpa grave dei seguent i soggetti:
• l’assicurato e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, o che viaggiano con lui;
• le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurat i o i locali che comunicano con questi;
• le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
• le persone di cui l’assicurato deve rispondere.
Art. 5.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
• che si verificano in conseguenza di at t i di sciacallaggio;
• che si verificano in conseguenza di at t i di guerra, invasione, occupazione militare, insur- rezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumult i popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
• che si verificano in occasione di incendio, esplosione, scoppio, anche se causat i dall’au- tore del furto.
Art. 5.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COSA FACCIO IN CASO DI FURTO DEL MIO BAGAGLIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- contratto di locazione stipulato;
- denuncia sporta alle autorità.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
SEZIONE 6 ❯ RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di annullamento o interruzione del soggiorno nella casa vacanze Genertel rimborsa all’assicurato, entro il massimale stabilito in contratto, le somme versate dall’assicurato stesso a titolo di acconto, caparra e/o saldo per la locazione della casa vacanze.
Il rimborso è previsto se l’annullamento o l’interruzione del soggiorno sono dovuti a una
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
delle seguenti cause:
a) Xxxxxxxx o infortunio che necessitano di un intervento chirurgico urgente, o di una de- genza ospedaliera, se l’intervento e/o il ricovero avvengono nel periodo previsto dal contratto di locazione della casa vacanze;
b) Decesso dell’assicurato, dei suoi genitori, figli o di una delle persone presenti nel suo stato di famiglia;
c) Xxxxx materiali da calamità naturali o incendio alla casa in cui l’assicurato ha la residen- za, tanto gravi da rendere la sua presenza necessaria e insostituibile, e avvenuti non prima delle 48 ore che precedono la data di decorrenza della locazione;
d) Impossibilità di raggiungere l’aeroporto di partenza in Italia a seguito di calamità natura- li, se per recarsi nella casa vacanze è necessario uno spostamento in aereo;
e) Citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale, o convocazione in qua- lità di Giudice Popolare. In questo caso, l’assicurato deve aver ricevuto la comunicazione dopo la stipula del contratto di locazione per la casa vacanze e la sua presenza in Tribu- nale deve risultare necessaria durante il periodo di locazione.
La garanzia opera solo se l’assicurato fornisce evidenza di aver pagato personalmente le somme e se dal contratto di locazione risulta evidente che le stesse non sono recuperabili in alcun altro modo.
Art. 6.2 - Massimali
Il limite massimo di rimborso è 1.000 euro per sinistro per ciascun assicurato.
Art. 6.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causat i con dolo dell’assicurato.
Art. 6.4 - Esclusioni
In caso di annullamento, se l’assicurazione è stipulata per un numero di giorni inferiore a quelli previst i dal contratto di locazione, anche l’indennizzo viene ridotto nella stessa pro-
porzione.
In caso di interruzione del soggiorno, il rimborso viene calcolato sulla base del numero ef-
fettivo di giorni di locazione non goduti, purché inclusi nel periodo di assicurazione.
Non sono previst i rimborsi parziali, dunque la garanzia non opera se nonostante l’evento qualcuno degli assicurat i intraprende o continua ugualmente il soggiorno nella casa vacanze. Sono esclusi dalla garanzia i casi di annullamento/interruzione del soggiorno causat i da:
• event i che si verificano prima della stipula dell’assicurazione e/o del contratto di locazio- ne della casa vacanze;
• trattament i di cure estetiche;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche che comportano un ri- covero inferiore ai 5 giorni;
• situazioni patologiche connesse alla gravidanza oltre il settimo mese;
• guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o moviment i popolari, saccheggi, at t i di terrori- smo e di vandalismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche.
Art. 6.5 - Franchigia
L’indennizzo viene effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 15% e con un minimo non indennizzabile di 75 euro.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo
Numero di assicurati: 2
Massimale: 2*1.000 euro = 2.000 euro Ammontare del danno: 900 euro
Scoperto: 15% (euro 900*15%= 135 euro) con un minimo di 75 euro Parte di danno a carico di Genertel: 765 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 135 euro (perché lo scoperto del 15% del danno è superiore al minimo non indennizzabile)
CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
Esempio di calcolo dell’indennizzo
Massimale: 1.000 euro
Somma versata per la locazione: 600 euro
Periodo di assicurazione e durata della locazione: 30 giorni Interruzione del soggiorno nella casa vacanze: dopo 20 giorni
Si calcola l’importo relativo ai 10 giorni residui e poi si applica lo scoperto Caparra e saldo relativi ai 10 giorni residui: euro 600/30*10=200 euro Scoperto: 15% (euro 200*15%= 30 euro) con un minimo di 75 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 125 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 75 euro (perché lo scoperto del 15% del danno è inferiore al minimo non in- dennizzabile)
COSA FACCIO SE DEVO ANNULLARE O INTERROMPERE IL SOGGIORNO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- evidenza dei pagamenti effettuati;
- contratto di locazione stipulato;
- documentazione a prova dell’evento che ha causato l’annullamento/interruzione del soggiorno.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
SEZIONE 7 ❯ PROCEDURA PER L’INDENNIZZO DEI DANNI
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 7.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per ricevere assistenza, l’assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ Assi- stance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
• dall’Italia o dall’estero, al numero: x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può ri- chiedere all’assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla prestazione dell’assi- stenza. L’assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta. L’assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di contratto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Art. 7.2 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Responsabilità Civile Gold, l’assicurato deve:
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civi- le3;
b) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio, fare denuncia immediata all’Au- torità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
c) inviare a Xxxxxxxx la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile4.
Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile5, se l’as- sicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• i beni coinvolti;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
• le autorità eventualmente intervenute;
• ogni altro dato rilevante.
Genertel paga al danneggiato quanto a lui dovuto dall’assicurato civilmente responsabile nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia.
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD - RIMBORSO FURTO BAGAGLI
Art. 7.3 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per le garanzie Rimborso per Atti Disonesti e Fraudolenti Gold e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento, come previsto dal Codice Civile6.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile7, se l’assi- curato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• copia della denuncia presso le Autorità competent i sul posto;
• copia del contratto di locazione della casa vacanze.
In caso di at t i disonest i e fraudolenti, l’assicurato deve inviare anche:
• evidenza del pagamento eventualmente previsto per la locazione della casa vacanze;
• evidenza del pagamento dell’hotel, che deve trovarsi nel raggio di 20 km dalla casa va- canze.
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora).
Per ciascuna garanzia può essere indennizzato un solo evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati. Se per lo stesso contrat- to viene denunciato più di un evento, Xxxxxxxx considera soltanto il primo in ordine cronolo- gico sulla base della documentazione acquisita.
3 Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”
4 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
5 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
6 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
7 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
Art. 7.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Rimborso per Annullamento o Interruzione Viaggio, l’assicurato deve invia- re a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile8.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile9, se l’assi- curato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• le copie dei pagament i effettuati, compresa l’evidenza degli import i ancora dovut i a sal- do;
• la copia del contratto di locazione della casa vacanze;
• la documentazione ragionevolmente richiesta da Xxxxxxxx a dimostrazione della causa che ha determinato l’interruzione o l’annullamento del soggiorno.
In caso di intervento o ricovero, devono essere inviati anche:
• i certificat i medici che attestano l’intervento/il ricovero, il decorso e le eventuali dimis- sioni;
• la copia completa della cartella clinica.
Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizza- bile;
• se è necessario verificare che nessuno degli assicurati intraprenda o continui il soggiorno nella casa vacanze;
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono suffi- cienti a farlo;
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative en- trate in vigore successivamente.
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora).
DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
In caso di ricovero, l’assicurato, i suoi familiari o gli avent i diritto devono permettere ai me- dici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertament i necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
TUTELA LEGALE
Art. 7.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato che desidera attivare la garanzia Tutela Legale deve inviare una richiesta scritta a Xxxxxxxx e trasmettere tut t i gli at t i o document i necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto il sinistro.
Il diritto alla prestazione può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile10, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
8 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
9 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
10 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• l’elenco dei danni subiti, allegando documentazione utile a quantificarli;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
• ogni altro dato rilevante.
Può essere indennizzato un solo evento per l’intero periodo di validità dell’assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati. Se per lo stesso contratto viene denunciato più di un evento, Xxxxxxxx considera soltanto il primo in ordine cronologico sulla base della documentazione acquisita.
COME ATTIVO LA TUTELA LEGALE?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx X.x.X. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 34132 Trieste.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE)
Art. 7.6 - Termini di liquidazione
Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i moti- vi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.
Ecco i íifeíimenti utili peí contattaíci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
email XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
ASSISTENZA SINISTRI
email xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ASSISTENZA EUROP ASSISTANCE
24 ore su 24, 7 giorni su 7
numero verde 000.00.00.00
dall’Italia o dall’estero x00.00.00.00.00.00
TUTELA LEGALE
email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
e/o
Mod. CasaVacanzePremium - Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna - 12/22 - Rotomail
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Assicuíazione peí la copeítuía dei íischi legati alla píesa in locazione di una casa peí le vacanze
Documento infoímativo píecontíattuale aggiuntivo peí i píodotti assicuíativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Geneítel S.p.A. Píodotto: Píotezione Casa vacanze Píemium
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 12/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’al- bo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 273 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 250 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 226% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (289 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (128 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 57 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa xxxx://xxxxx.xxx/XXXX.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto.
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
Le prestazioni di idraulico, fabbro ed elettricista sono prestate con un massimale di 300 euro.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
La garanzia comprende anche i danni a terzi da conduzione che avvengono:
- nelle pertinenze della casa vacanze;
- nelle aree adiacenti alla casa adibite a giardino;
- nelle parti comuni, per la quota di danno di cui l’assicurato deve eventualmente rispondere; solo se tali zone sono esplicitamente incluse nel contratto di locazione della casa vacanze.
Il massimale è pari a 250.000 euro per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti, con un limite di 25.000 euro per i danni da incendio, esplo- sione e scoppio alla casa vacanze e al suo contenuto per responsabilità dell’assicurato.
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD
Il massimale è pari a 75 euro per persona assicurata ed è limitato a una sola notte.
TUTELA LEGALE GOLD
Il massimale unico è pari a 10.000 euro ed è limitato a un solo evento nel periodo di durata dell’assicurazione.
RIMBORSO FURTO BAGAGLI
L’indennizzo forfettario è pari a 150 euro per assicurato.
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
Il limite massimo di rimborso è 1.000 euro per sinistro per ciascun assicurato.
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la polizza vale per persone di età inferiore ai 74 anni. |
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, le prestazioni non operano per danni:
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- conseguenti ad atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
TUTELA LEGALE GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO FURTO BAGAGLI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i casi di annullamento o interruzione che derivano da:
- trattamenti di cure estetiche;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche con un ricovero inferiore ai 5 giorni;
- patologie della gravidanza oltre il settimo mese;
- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro può avvenire: - via email a xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx; - via posta all’indirizzo Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. In caso di sinistro per cui l’assicurato chiede l’attivazione dell’Assistenza per danni alla casa in cui vivi, il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance al momento del sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni dell’Assistenza per danni alla casa in cui vivi sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: per l’Assistenza per danni alla casa in cui vivi, Genertel ha affidato la gestione dei sinistri a: EUROPASSISTANCE - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), raggiungibile al telefono dall’Italia al numero verde 000.00.00.00 o, anche dall’estero, al numero x00.00.00.00.00.00. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non è previsto il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ai clienti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (singoli o nuclei familiari) che vogliono assicurarsi per i rischi di responsabilità civile, frode da parte del locatore, furto bagagli, annullamento o interruzione soggiorno, e desiderano avere tutela legale e assistenza in caso di necessità in occasione della locazione di una casa per le vacanze, per un periodo variabile da 1 a 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico del contraente pari al 25,00% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati diretta- mente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
Pagina 2 di 3
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedi- bilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Assicuíazione peí la copeítuía dei íischi legati alla píesa in locazione di una casa peí le vacanze
Documento infoímativo píecontíattuale aggiuntivo peí i píodotti assicuíativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Geneítel S.p.A. Píodotto: Píotezione Casa vacanze Píemium
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 12/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’al- bo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 273 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 250 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 226% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (289 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (128 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 57 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa xxxx://xxxxx.xxx/XXXX.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto.
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
Le prestazioni di idraulico, fabbro ed elettricista sono prestate con un massimale di 300 euro.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
La garanzia comprende anche i danni a terzi da conduzione che avvengono:
- nelle pertinenze della casa vacanze;
- nelle aree adiacenti alla casa adibite a giardino;
- nelle parti comuni, per la quota di danno di cui l’assicurato deve eventualmente rispondere; solo se tali zone sono esplicitamente incluse nel contratto di locazione della casa vacanze.
Il massimale è pari a 250.000 euro per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti, con un limite di 25.000 euro per i danni da incendio, esplo- sione e scoppio alla casa vacanze e al suo contenuto per responsabilità dell’assicurato.
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD
Il massimale è pari a 75 euro per persona assicurata ed è limitato a una sola notte.
TUTELA LEGALE GOLD
Il massimale unico è pari a 10.000 euro ed è limitato a un solo evento nel periodo di durata dell’assicurazione.
RIMBORSO FURTO BAGAGLI
L’indennizzo forfettario è pari a 150 euro per assicurato.
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
Il limite massimo di rimborso è 1.000 euro per sinistro per ciascun assicurato.
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la polizza vale per persone di età inferiore ai 74 anni. |
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, le prestazioni non operano per danni:
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- conseguenti ad atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche.
RESPONSABILITÀ CIVILE GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
TUTELA LEGALE GOLD
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RIMBORSO FURTO BAGAGLI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
RIMBORSO PER ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i casi di annullamento o interruzione che derivano da:
- trattamenti di cure estetiche;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche con un ricovero inferiore ai 5 giorni;
- patologie della gravidanza oltre il settimo mese;
- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro può avvenire: - via email a xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx; - via posta all’indirizzo Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. In caso di sinistro per cui l’assicurato chiede l’attivazione dell’Assistenza per danni alla casa in cui vivi, il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance al momento del sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni dell’Assistenza per danni alla casa in cui vivi sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: per l’Assistenza per danni alla casa in cui vivi, Genertel ha affidato la gestione dei sinistri a: EUROPASSISTANCE - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), raggiungibile al telefono dall’Italia al numero verde 000.00.00.00 o, anche dall’estero, al numero x00.00.00.00.00.00. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non è previsto il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ai clienti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (singoli o nuclei familiari) che vogliono assicurarsi per i rischi di responsabilità civile, frode da parte del locatore, furto bagagli, annullamento o interruzione soggiorno, e desiderano avere tutela legale e assistenza in caso di necessità in occasione della locazione di una casa per le vacanze, per un periodo variabile da 1 a 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico del contraente pari al 25,00% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati diretta- mente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
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All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedi- bilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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