VALENTINA F ∗
ISSORE
XXXXXXXXX F ∗
CONTRATTO DI FACTORING E FALLIMENTO DEL FORNITORE: ASPETTI CRITICI.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La definizione del contratto di factoring. – 3. La Legge 21 febbraio 1991 n. 52. – 4. Il fallimento del cedente/Fornitore.
1. Premessa.
E’ possibile individuare nello sviluppo e diffusione del contratto di factoring lo schema atipico che più tipicamente riproduce le caratteristiche proprie della recente emersione delle nuove tecniche contrattuali non codificate nel nostro ordinamento giuridico1.
Al fine di comprendere il successo ed il consenso raccolto da tale schema contrattuale nell’attuale mondo economico è opportuno ripercorrerne brevemente le vicende storiche che hanno caratterizzato la sua diffusione come strumento indispensabile per la vita delle imprese.
Tale genus contrattuale si sviluppa in Inghilterra agli inizi del XVI secolo e si diffonde successivamente in Nord America grazie ai Padri Pellegrini i quali denominarono agent and factors i propri incaricati alla vendita delle merci prodotte nelle colonie sui mercati della madrepatria2.
∗Avvocato
1 DIMUNDO, Factoring e fallimento, in Giurisprudenza commerciale, 1999, 567 ss.
2 ROSSI, Il factoring negli USA e in Europa: alcuni cenni, in Il factoring. Uno strumento per l’impresa, a cura di XXXXX, Milano, 1989, 15.
Tale modello contrattuale si afferma poi nell’ordinamento italiano, diffondendosi in modo capillare grazie all’uso costante e generalizzato dei formulari – tipo predisposti dalle società di factoring ed imposti alla propria clientela attraverso lo strumento della contrattazione di massa.
Nonostante l’uso diffuso ed il successo riscosso, tale contratto rimane ad oggi sprovvisto di una normativa ad hoc completa ed organica atta a delinearne compiutamente la disciplina, che viene lasciata all’opera degli interpreti i quali si trovano a dover disciplinare i diversi aspetti di tale complesso genus contrattuale.
2. La definizione del contratto di factoring.
Al fine di colmare il vuoto normativo che contraddistingue tale genere contrattuale bisogna, in primo luogo, cercare di delinearne una definizione il più possibile analitica nonchè interrogarsi sulla natura e struttura del medesimo.
Come si avrà modo di meglio rilevare nel prosieguo, un’analisi di tale genere non rappresenta una mera dissertazione teorico – dogmatica ma investe aspetti pratici nei rapporti tra Factor e Fornitore, in particolar modo, per quanto concerne l’opponibilità delle cessioni all’intercorso fallimento del cedente ed il momento del loro perfezionamento.
Tale analisi assume una rilevanza ancora più preponderante se si tiene conto delle scarne disposizioni contenute nella Legge 21 febbraio 1991 n. 51 che, come si è correttamente affermato, “non ha definito il contratto di factoring né ha fornito di questo modello negoziale una regolamentazione compiuta al punto da farne un contratto tipico. Essa, secondo l’opinione prevalsa in dottrina dopo un’iniziale incertezza, non ha regolato tutti gli aspetti della complessa operazione”3.
Non trovando né in tale testo normativo né nel codice civile una definizione di factoring può essere utile richiamare la qualificazione di tale modello contrattuale contenuta nella Raccolta degli usi in tema di factoring a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano in cui si afferma che “si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire in esclusiva ed a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri derivanti dall’esercizio dell’impresa, verso propri
3 DIMUNDO, cit.
clienti, detti debitori ceduti, ottenendone la controprestazione in servizio e/o denaro. Il factor suole anticipare in tutto o in parte l’importo dei crediti ceduti”.
Dello stesso tenore è la definizione contenuta all’art. 12, 2° comma, della Legge Regione Lombardia 30 aprile 1980, n. 48, in materia di interventi all’associazionismo artigiano, in cui si legge che “per contratti di cessione globale, senza garanzia, di credito commerciali («factoring») si intendono quei contratti innominati, a titolo oneroso, con prestazioni corrispettive, in base ai quali i soggetti … cedono globalmente i propri crediti commerciali o, per loro conto, quelli delle imprese artigiane consociate, ad una società finanziaria («factor»)”.
E’, altresì, utile richiamare il contenuto dell’art. 1 della Convenzione Unidroit sul factoring stipulata ad Ottawa in data 26 maggio 1992 che, a fronte delle cessione dei crediti da parte del Fornitore, prevede l’obbligo in capo al Factor di almeno due funzioni a scelta tra il finanziamento del Fornitore, la tenuta dei conti relativi ai crediti, l’incasso di questi ultimi o, infine, la protezione contro l’insolvenza del debitore ceduto.
Se gli interpreti, da un lato, si sono dimostrati concordi nel proporre qualificazioni del contratto di factoring sostanzialmente conformi alle definizioni suindicate4, non sono, dall’altro, riusciti ad esprimere un orientamento altrettanto uniforme per quanto concerne l’individuazione della sua struttura ed, in particolare, il rapporto esistente tra l’accordo iniziale e le successive cessioni di credito.
La riconducibilità del contratto di factoring allo schema della cessione globale di crediti presenti o futuri oppure ad un contratto quadro, seguito da singole autonome cessioni di credito, condiziona – come si avrà modo di approfondire nel prosieguo – la scelta della disciplina applicabile in caso di fallimento di uno dei due contraenti.
Un primo orientamento espresso in tale materia riconduce l’accordo iniziale allo schema del contratto preliminare unilaterale o plurilaterale 5, del contratto normativo€ o del contratto normativo e preliminare al tempo
4 Si veda in proposito XXXXXXX, Il rapporto tra contratto di factoring e la sentenza dichiarativa di fallimento, in Rivista dei dottori commercialisti, 2005, 318 ss. e XXXXXXXXX, Il comportamento dei debitore ceduto nel contratto di factoring, in Giustizia civile, 2001, 27 ss.
x XXXXXXXXX, cit., XXXXXXXXXX, Il factoring, in Il Diritto fallimentare, 1975, I, 197 ss., XXXXXXXXX, Aspetti giuridici del factoring, in Rassegna di diritto civile, 1982, I, 50 ss., CANTELE, Factoring e fallimento, in Il Fallimento, 1987, 367 ss., XXXXXXX XXXXXXXX, Spunti sul factoring, in Giurisprudenza di merito, 1989, IV, 764 ss. e DE MARCHIS, La nuova disciplina dell’acquisto dei crediti di impresa. Il factoring, in Impresa, 1991, 1249 ss.. Si vedano altresì, in ambito giurisprudenziale, Trib. Bari, 31 ottobre 1987, in Repertorio del Foro Italiano, voce Cessione dei crediti, n. 19 e Trib. Firenze, 2 giugno 1995, in Giurisprudenza italiana, 1996, I, 2, 272. G FRIGNANI, Prime decisioni dei giudici italiani in materia di factoring, in Il Foro padano, 1974, II, 43 ss.. Si veda, altresì, in giurisprudenza Trib. Milano, 22 marzo 1979, in CANTELE, Il factoring, Milano, 1986, 11.
stesso7 totalmente distinto ed avulso rispetto alle autonome cessioni di credito successive.
A contrario, si sono espressi altri autori i quali hanno proposto una ricostruzione di tale istituto – per così dire – unitaria, considerandolo un unico contratto definitivo, di cui le singole cessioni rappresentano meri atti esecutivi8.
Secondo alcuni interpreti tale posizione sarebbe preferibile tenuto conto che “solo in questo modo i crediti si intendono già acquisiti in capo al Factor nel momento in cui sorgono, cosicchè è il Factor stesso a poterne pretendere il pagamento e a poter agire per il loro recupero nei confronti del debitore ceduto”9.
Pertanto, stante la lacuna normativa in materia di factoring e la mancanza di univocità interpretativa in tale materia l’interprete – chiamato ad esaminare una pattuizione di tale genere – deve verificare nel caso concreto quale modello strutturale ricorra, risultando l’esegesi del testo contrattuale un’operazione fondamentale.
Tale operazione risulta tanto più ardua se si tiene conto del fatto che l’eterogeneità dei modelli contrattuali, proposti nella prassi degli operatori economici, deriva proprio dalla libertà lasciata ai contraenti – o meglio al Factor – di disciplinare il proprio rapporto contrattuale senza modelli rigidi e predefiniti.
A tal proposito è stato correttamente osservato che la prassi contrattuale è “divisa tra i casi […] in cui si adotta lo schema contratto quadro – cessioni successive, e i casi […] in cui si adotta lo schema della cessione globale di crediti presenti e futuri”10.
Bisogna fin d’ora sottolineare come l’adozione di una tipologia contrattuale a discapito di un’altra assuma un’importanza pratica fondamentale, tenuto conto che il momento del trasferimento dei crediti in favore del Factor muta a seconda delle diverse strutture di contratto concluso11, determinando effetti dirompenti nel caso di fallimento di una delle parti.
7 FRIGNANI, Il “factoring”, in Trattato di diritto privato, a cura di Xxxxxxxx, Torino, 1984, 27 ss. Si veda, altresì, in giurisprudenza Trib. Torino, 21 novembre 1994, in Il Diritto fallimentare, 1995, II, 881 ss.
8 QUATRARO, Factoring e procedure concorsuali, in Le Società, 1984, 984 ss. e CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 3, Torino, 1997,
152. Si vedano, altresì, in giurisprudenza Trib. Napoli, 4 ottobre 1986, in Banca, borsa, titoli di credito, 1989, II, 111, App. Bari, 13 luglio 1990, in Giurisprudenza italiana, 1991, I, 2, 317, Trib. Genova, 16 maggio 1994, in Il Foro italiano, 1995, I, 1622 e Trib. Roma, 21 settembre 1995, in Gius, 1996, 915.
9 Come afferma ANTONIELLI D’OULX, in Il contratto di factoring: problemi pratici ed esperienze giurisprudenziali, in
10 DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990, 86.
11 PICCININI, cit.
3. La Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
La Legge 21 febbraio 1991 n. 52, in materia di cessione dei crediti di impresa, pur non tipizzando il contratto di factoring12 detta le uniche norme ad hoc presenti nel nostro ordinamento giuridico.
Si deve, però, precisare che tale testo normativo non costituisce una legge sul factoring in quanto non ne delinea una normativa organica ma, anzi, riguarda una tipologia di cessione di crediti d’impresa utilizzabile anche per operazioni xxxxxxx00, in quanto, come si legge all’art. 1, rubricato appunto “Ambito di applicazione”, “la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa […]”
Gli articoli 5 e 7 di tale testo normativo forniscono i criteri applicabili al caso di fallimento del creditore cedente ed, in particolare, l’art. 5, 1° comma, della Legge n. 21 febbraio 1991 n. 52 introduce un ulteriore criterio di opponibilità accanto a quelli previsti dalla normativa codicistica e dalla legge fallimentare, prevedendo che “qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile […] al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 1”.
Tale criterio presenta un indubbio inconveniente a livello probatorio, in quanto, richiedendosi la data certa del pagamento, si presentano gli stessi problemi che usualmente si pongono quando si intenda conferire certezza ad una scrittura privata secondo le norme comuni. In tal caso, però, l’onere probatorio risulta alleggerito stante il disposto dell’art. 2704, ultimo comma, il quale stabilisce che “per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”.
12 PICCININI, cit.
13 DIMUNDO, cit. e DE NOVA, L’adeguamento dei contratti di factoring alla nuova normativa, in La cessione dei crediti di impresa, a cura di Tatarano, Napoli, 1995, 47.
Tale parametro risulta, però, di difficile applicazione pratica tenuto conto che nella prassi economica, da un lato, il Fornitore usualmente non cede una sola fattura provvedendo alla cessione in massa dei propri crediti e, dall’altro, il cessionario difficilmente specifica nel bonifico relativo alle somme oggetto di anticipazione a quale credito il versamento si riferisca14.
Xxxxxx, altresì, ai fini della nostra analisi il contenuto dell’art. 7 della Legge
n. 21 febbraio 1991 n. 52, dedicato alla disciplina, applicabile all’ipotesi di fallimento del cedente, in cui si legge che “l’efficacia della cessione verso i terzi, prevista dall’articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2”.
Tale norma introduce una particolare fattispecie di revoca/inefficacia delle cessioni secondo cui non tanto le cessioni stesse quanto il pagamento del loro corrispettivo si deve verificare nel corso dell’anno anteriore al fallimento, costituendo una deroga – o, secondo alcuni, una mancanza di coordinamento da parte del legislatore – rispetto al termine semestrale previsto all’art. 67, 2°comma, L.F.
Autorevole dottrina evidenza come tale norma sia di difficile comprensione tenuto conto che “la cessione è revocabile/non opponibile se il pagamento del suo corrispettivo è avvenuto prima della scadenza del credito ceduto (il pagamento avvenuto dopo sarebbe di poca utilità per il cedente, tanto vale che se lo incassi direttamente) con la conseguenza che se il corrispettivo viene versato al cedente dopo la scadenza del credito ceduto (e magari dopo il suo incasso da parte del cessionario, ma allora non è più il corrispettivo della cessione, è una semplice operazione contabile di chiusura/conguaglio del conto corrente che regola il rapporto cedente/cessionario) la cessione diventa opponibile”15.
Il combinato disposto degli artt. 5, 1° comma, lett. c) e 7, 1° comma della Legge n. 21 febbraio 1991 n. 52 delinea un tipo di inopponibilità del tutto peculiare tenuto conto che il limite temporale dell’anno anteriore al
14 XXXXXXXXXX X’XXXX, cit.
1f ANTONIELLI D’OULX, cit.
fallimento non si riferisce all’atto della cui opponibilità si tratta – la cessione
– ma alla condizione prevista per l’opponibilità – pagamento di data certa - potendo, in tal modo, travolgere cessioni di credito perfezionate ben prima dell’anno anteriore al fallimento del cedente1€.
4. Il fallimento del cedente/Fornitore.
Costituisce uno degli aspetti maggiormente interessanti – ma, al tempo stesso, critici – in materia di disciplina del contratto di factoring e delle relative cessioni il caso in cui sopravvenga la dichiarazione di fallimento del cedente. Nella prassi accade frequentemente che il debitore ceduto, a seguito della dichiarazione di fallimento del proprio originario creditore, si ponga l’interrogativo di rilievo fondamentale se pagare i debiti alla Procedura concorsuale oppure se versare le somme dovute alla società di factoring,
correndo, pertanto, il rischio di effettuare un pagamento in modo scorretto. Al fine di risolvere tale problematica è necessario, in primo luogo,
comprendere quale sia la sorte delle cessioni inquadrate all’interno di un contratto di factoring e relative a crediti sorti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento.
La soluzione a tale interrogativo risulta tanto più annosa se si tiene conto del fatto che la cessione di tali crediti avviene in esecuzione di un contratto di cessione di crediti in massa.
A tal proposito, è necessario far riferimento – oltre al già citato criterio dell’art. 5, 1° comma, lett. c) della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 - alla norma di cui all’art. 2914, 1° comma, n. 2), in materia di pignoramento.
E’ opinione consolidata che tale disposizione, la quale prevede che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento […] le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento”, sia applicabile in via analogica anche al caso di fallimento.
Il contenuto di tale disposizione normativa dev’essere integrato con il disposto dell’art. 1265 c.c. – di cui la norma in commento rappresenta secondo consolidata opinione un’applicazione specifica – in cui si prevede che l’accettazione della cessione da parte del debitore debba risultare da un atto avente data certa17.
1G Si vedano in proposito DIMUNDO, cit. e XXXXXXX, Factoring e fallimento, in Impresa, 1994, 323
1L SALVIONI, sub art. 2914, in Commentario breve al Codice Civile, a cura di Xxxx – Trabucchi, Padova, 2011, 3735.
Risulta fondamentale comprendere a quale notifica ed accettazione faccia riferimento l’art. 2914, 1° comma, n. 2) tenuto conto della complessa struttura in cui si articola il contratto di factoring.
Usualmente, a seguito della stipula di tale accordo, il creditore cedente comunica al proprio debitore l’avvenuta cessione dell’intera esposizione debitoria di quest’ultimo in favore del Factor a cui segue l’invio dell’avvenuta accettazione di tale operazione da parte del debitore.
A seguito di tale scambio iniziale, il Fornitore provvede a notificare man mano al proprio debitore i propri crediti – usualmente rappresentati da fatture – oggetto di cessione a favore della società di factoring.
La soluzione all’interrogativo se l’art. 2914, 1° comma, n. 2 c.c. faccia riferimento alla notifica ed accettazione della cessione dei crediti iniziale oppure di ogni singolo credito risulta ancor più annosa se si tiene conto delle diverse tipologie strutturali utilizzate nella prassi degli operatori economici, nonché della mancanza di un modello normativo di tale genus contrattuale.
A tal proposito, neanche l’analisi di tale norma offerta da dottrina e giurisprudenza risulta dirimente, in quanto, com’è noto, si afferma genericamente che, ai fini dell’opponibilità alla Procedura delle cessioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento, è necessario che siano state notificate od accettate dal debitore ceduto con atto avente data certa anteriore all’apertura delle procedura concorsuale18 non prevedendo – tranne per il solo caso di Cassazione, 14 novembre 1996 n. 999719 – la notificazione o l’accettazione da parte del debitore ceduto con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento di ogni singolo credito ceduto.
Pertanto, l’interprete sulla base di un’attenta analisi del contenuto del contratto di factoring stipulato dalle parti dovrà, caso per caso, ricondurre la pattuizione contrattuale ad uno dei modelli sopra descritti (contratto preliminare unilaterale o plurilaterale, contratto normativo, contratto normativo – preliminare o contratto definitivo unitario) e stabilire se si tratti di una cessione globale e unitaria dei crediti, per cui sarà sufficiente, ai fini
18 A tal proposito si xxxxxx Xxxx., sez. I, 14 aprile 2010, n. 8961, in CD Juris Data, Cass., sez. I, 14 marzo 2006, n. 5516, in CD Juris Data, Cass., sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28300, in CD Juris Data, Trib. Reggio Xxxxxx, 8 febbraio 2005, in Il Fallimento, 2006, 3, 329, Cass., sez. I, 22 marzo 2001, n. 4090, in CD Juris Data e Cass., sez. I, 29 dicembre 2000, n. 16235, in CD Juris Data.
19 Cass., sez. I, 14 novembre 1996, n. 9997, in Il Fallimento, 1997, 787 ss. afferma che “per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri sia necessario non solo che i crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma che prima di tale data siano divenuti esigibili […] ma anche che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa”.
dell’opponibilità al fallimento del cedente, che la notifica e l’accettazione della cessione iniziale risultino da atto avente data certa oppure se le parti abbiano inteso pattuire la cessione di ogni singolo credito per cui il requisito della data certa dovrà caratterizzare ogni singola notifica ed accettazione.
Si è, inoltre, precisato che, al fine del riconoscimento della certezza, non sia necessaria la notificazione dell’atto di cessione a mezzo di ufficiale giudiziario, ben potendo l’anteriorità essere garantita anche da altri mezzi equipollenti20.
Per quanto concerne, poi, la prova dell’anteriorità della stipulazione del contratto di factoring rispetto alla data di dichiarazione di fallimento gli interpreti hanno evidenziato come essa possa essere fornita, prescindendo dal documento cartaceo, con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, tra cui la prova testimoniale, non essendo prevista alcuna formalità nella stipulazione di tale genus contrattuale.
E’ stato affermato, inoltre, che dovendosi applicare al contratto di factoring i presupposti della certezza della data e della notificazione, sia irrilevante che la riscossione dei crediti ceduti sia stata operata dal Factor in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento21.
Sulla base di tali principi il Tribunale di Verbania, con la pronuncia 10 marzo – 30 maggio 2008, n. 18722, ha concluso che se i presupposti della data certa e della notificazione al debitore ceduto si sono perfezionati prima del fallimento, il debitore ceduto deve pagare alla banca o società cessionaria senza che il curatore del fallimento del creditore cedente possa pretendere alcunché.
X. XXXXXXX, Contratto di factoring e fallimento del Fornitore: aspetti critici, 4 Businessjus 7 (2012)
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20 Si vedano in proposito Xxxx., sez. I, 14 marzo 2006, n. 5516, in DeJure, Cass., sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28300, in DeJure, Cass., sez. I, 29 settembre 1999, n. 10788, in DeJure e Cass., sez. I, 27 settembre 1999, n. 10668, in Il Fallimento, 2000, 1237 ss.
21 App. Genova, 19 marzo 1993, in Rivista italiana del leasing, 1994, 392 ss.
22 In merito a tale pronuncia si veda Contratto di factoring e revocatoria fallimentare – opponibilità della cessione di crediti al fallimento della società cedente, in xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.