Contratto di Servizio
Contratto di Servizio
Indice
Articolo 1. Oggetto del contratto 5
Articolo 2. Allegati al contratto 5
Articolo 3. Durata del contratto 6
Articolo 4. Rappresentante del Gestore 6
Articolo 5. Rappresentante dell’Ente affidante 6
Articolo 6. Modalità di comunicazione 7
Articolo 7. Corrispettivi 7
Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi 7
Articolo 9. Contributi ex rinnovi XXXX 0000-0000 9
Articolo 10. Penali 9
Articolo 11. Premi 10
Articolo 12. Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Articolo 13. Regolarità contributiva 10
Articolo 14. Comitato tecnico di gestione del contratto 10
Articolo 15. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe 11
Articolo 16. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee 13
Articolo 17. Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del
contratto 15
Articolo 18. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell’offerta 15
Articolo 19. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio 16
Articolo 20. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali
all’esercizio 18
Articolo 21. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto 19
Articolo 22. Grafo 19
Articolo 23. Rapporto di Servizio Mensile 20
Articolo 24. Impegni in materia di investimenti 20
Articolo 25. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio 20
Articolo 26. Informazione alla clientela 21
Articolo 27. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità 22
Articolo 28. Qualità del servizio e carta della mobilità 23
Articolo 29. Altri obblighi relativi al servizio 25
Articolo 30. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell’efficacia dei servizi 27
Articolo 31. Prescrizioni diverse 27
Articolo 32. Regolamentazione degli spazi pubblicitari 28
Articolo 33. Subaffidamento dei servizi di trasporto 29
Articolo 34. Assicurazioni 29
Articolo 35. Cauzione 30
Articolo 36. Cessioni di credito 31
Articolo 37. Decadenza e revoca dell’affidamento 31
Articolo 38. Attività di riscossione 32
Articolo 39. Promozione dell’utilizzo del TPL 34
Articolo 40. Corsi di idoneità per agenti accertatori 34
Articolo 41. Difformità tra documenti contrattuali 35
Articolo 42. Spese contrattuali 35
Articolo 43. Trattamento dei dati personali 35
Articolo 44. Controversie tra le Parti 35
Articolo 45. Clausole finali 36
Il presente contratto di Servizio (di seguito nominato per brevità "contratto") è sottoscritto:
1. da una parte l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia …….. - Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, nel seguito indicato come “Ente Affidante” o più semplicemente “Ente”, nella persona di……………, nato a …………….., il e
domiciliato per la carica presso la Provincia di Venezia, xxx Xxxxx Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx XX, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio periferico di cui sopra e di dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Venezia, autorizzato a stipulare i contratti per conto della “Provincia” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell’art. 31 dello statuto provinciale, dell’art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero
………………………………….;
2. dall’altra parte , nel seguito indicata come “Affidatario” o “Gestore”, con sede
legale in ……………….., codice fiscale ……………….. e iscrizione alla Camera di Commercio di …………..
al n. ………….., rappresentata da……………, nato a …………….., il …….., residente a …………… (..), in via
……………………, cap il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante.
Premesso che
i. il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all’art. 3 bis prevede, tra l’altro, che “le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi […]”;
ii. allo scopo, la Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 all’interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia;
iii. con deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia n. 72 del 9 dicembre 2013:
1. è stato approvato lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo, San Donà di Piave in merito alla delega alla Provincia di una serie di competenze nel campo del trasporto pubblico locale;
2. è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia, Comune di Chioggia e Provincia di Venezia per l’individuazione e costituzione dell’Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano, il quale prevede che:
a. per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura degli enti convenzionati, in luogo di questi;
b. l’ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest’ultimi coincidenti con l’ufficio del Comune di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti, per l’ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia e di Spinea, l’ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e del Veneto centro-meridionale e l’ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti competente per l’ambito di unità di rete di Chioggia;
c. l’ente di governo è competente all’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo oltre a:
✓ irrogazione sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all’applicazione della sanzioni per l’inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
✓ espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi;
✓ stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi ed aggiuntivi;
✓ erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
✓ riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano su strada, dell’idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, DPR n. 753/1980;
✓ svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
✓ vigilanza sull’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
✓ istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario;
iv. in data 10 dicembre 2013 le citate convenzioni sono state sottoscritte;
v. a seguito di tutto quanto sopra riportato, le funzioni amministrative in materia di trasporti sono in capo all’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale n. 2333 del 16/12/2013 mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra Regione Veneto ed i singoli enti convenzionati;
vi. con deliberazione di Consiglio provinciale n. 22 del 15/04/2014 è stato dato mandato all’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia di provvedere, a seguito dell’affidamento in house providing ad AVM
S.p.a per l’ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, ad affidare tramite procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% della produzione;
vii. con deliberazione n. … del … dell’Ente di governo del TPL è stato approvato ….
viii. con determinazione dirigenziale n. .. del … si è provveduto ad approvare l’aggiudicazione provvisoria e definitiva …;
ix. il contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) deve garantire l’equilibrio finanziario dei medesimi e ricomprendere gli obblighi individuati dall’art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
1. obbligo di servizio pubblico: l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un’autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;
dall’art. 23 della L.R. 25/1998:
1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
5. fornire all’ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
6. adottare la carta della Mobilità;
oltre a garantire:
1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
2. confortevolezza del viaggio;
3. servizi per passeggeri con disabilità;
4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
5. adeguato livello di servizio allo sportello;
6. attenzione all’ambiente;
Si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. L’Ente, come sopra rappresentato, affida a ……. che, come sopra rappresentata, accetta senza riserve, la gestione in regime di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale individuati nei commi seguenti.
2. I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio.
Il Programma di Esercizio è individuato con i file contenuti nel CD-rom allegato a questo contratto e riconosciuto con l’etichetta “Allegato A del contratto di Servizio: file contenenti il Programma di Esercizio.”; il CD-rom (non riscrivibile) è stato masterizzato in un'unica sessione; su di esso sono apposte con inchiostro indelebile le firme dei sottoscrittori di questo contratto e la data di stipula del contratto.
Tale Programma di Esercizio è denominato “Programma di Esercizio Base” ed è quello risultante dall’affidamento da parte dell’Ente all’Affidatario.
La produzione chilometrica annuale preventiva associata al Programma di Esercizio Base è specificata nella seguente tabella.
Rete | Sistema di trasporto | Produzione annua preventiva (vettxkm) |
Extraurbano | Autobus | 2.600.000 circa (minimi a base gara) |
Extraurbano (dominio Chioggia) | Autobus | ….. (offerti da affidatario) |
Extraurbano (dominio cavarzerano) | Autobus | ….. (offerti da affidatario) |
3. Nel corso della vigenza del contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio Base nei termini disciplinati negli art. 16÷18.
4. Tutto ciò che concerne:
▪ le decisioni in materia di servizio,
▪ l’esercizio,
▪ la rendicontazione,
▪ le attività di monitoraggio e di verifica,
▪ l’emissione delle fatture ed i relativi pagamenti,
▪ ogni altra obbligazione contrattuale non diversamente definita, si inquadra in un rapporto diretto tra Affidatario ed Ente Affidante.
5. Per effetto della deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo del TPL n. … del …, l’Ente, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, conferisce al gestore il diritto di esclusiva nell’ambito delle linee gestite.
Articolo 2. Allegati al contratto
1. Il contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso:
Allegato A CD rom riconosciuto con l’etichetta “Allegato A del contratto di Servizio: file contenenti il Programma di Esercizio”.
Allegato B Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato
Allegato C Regolamentazione delle Indagini sulla domanda e del Monitoraggio dei servizi Allegato D Investimenti programmati
Allegato E Sistema Tariffario
Allegato F Prevedibili evoluzioni del Sistema Tranviario di Venezia Allegato G Carta della Mobilità e standard minimi di qualità
Allegato H elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco personale addetto e relativi contratti, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del servizio
Articolo 3. Durata del contratto
1. Il contratto ha validità a decorrere dal ……………………….., fino a tutto il e quindi per una
durata complessiva di anni nove. Resta salva la facoltà dell’ente ai sensi dell’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007 di prorogare la durata dell’affidamento, previa presentazione da parte dell’affidatario di un programma di un’ulteriore programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall’Ente medesimo, in considerazione delle modalità di ammortamento dei beni.
2. Alla scadenza del periodo di validità del contratto, previo preavviso non inferiore a 3 mesi antecedenti la data di scadenza o, in caso di sua anticipata risoluzione, anche a seguito di decadenza dell’affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l’ultimo anno di esercizio.
3. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 2 comporta l’escussione dell’intera cauzione definitiva rilasciata dall’affidatario a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
Articolo 4. Rappresentante del Gestore
1. Il Gestore indica il sig. …………………………………, nato a …. il …., cod. fisc , munito dei necessari
poteri, quale proprio rappresentante. Il rappresentante dell’Affidatario assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell’Affidatario in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto e che deve essere corredata dalla procura rilasciata al nuovo rappresentante.
2. Egli è l’unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l’Affidatario e l’Ente affidante; conseguentemente solo il rappresentante potrà inoltrare riserve nei confronti dell’Ente affidante e potrà sottoscrivere la documentazione amministrativo-contabile rilevante nei confronti dell’Ente, con espressa avvertenza che eventuali riserve, richieste, domande ed istanze e comunque atti amministrativo- contabili eventualmente sottoscritti da soggetti diversi non avranno alcun effetto nei confronti dell’Ente.
3. Xxxxx ed impregiudicata la responsabilità dell’Affidatario, il rappresentante è responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dal presente contratto.
Articolo 5. Rappresentante dell’Ente affidante
1. L’Ente indica il sig. …………………………, nato a …. il …., cod. fisc , munito dei necessari poteri, quale
proprio direttore di esecuzione del contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell’Ente in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2. Il rappresentante indicato al punto precedente è l’unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l’Ente affidante e l’affidatario.
Articolo 6. Modalità di comunicazione
1. Le comunicazioni fra Ente ed Affidatario, e viceversa, avverranno esclusivamente a mezzo PEC, fatta salva la trasmissione a mezzo raccomandata A/R nel caso di documenti non inviabili in formato elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall’Ente e/o dall’affidatario dalla data di consegna del documento inviato via PEC e di ricezione della raccomandata A/R.
Articolo 7. Corrispettivi
1. L’Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto un corrispettivo – al netto di IVA - pari al corrispettivo chilometrico offerto dall’aggiudicatario (comprensivo degli oneri di sicurezza) per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati posti a base di gara riportate all’art. 1. Nulla è dovuto per le percorrenze offerte dall’aggiudicatario relativamente ai domini inseriti in art. 1. Le disponibilità finanziarie sono soggette a verifica annuale ai fini dell’eventuale adeguamento dei corrispondenti programmi di esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento, secondo le previsioni dei successivi articoli.
2. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (di esercizio, di trasporto e tariffari) e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel contratto ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell’equilibrio economico della gestione.
3. Le somme dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle percorrenze chilometriche di cui sopra il corrispettivo chilometrico unitario offerto dall’aggiudicatario, al netto dell’IVA.
4. Il valore del corrispettivo chilometrico è indicizzato annualmente ad un tasso dell’1%.
Nel caso in cui i valori rilevati dell’indice ISTAT FOI siano minori al coefficiente sopra richiamato, si applicherà il tasso effettivo; nel caso in cui l’indice ISTAT sopra richiamato superi del 25% il valore riconosciuto, scatterà un meccanismo di adeguamento che potrà ricomprendere anche la razionalizzazione dei servizi gestiti e/o manovre tariffarie (sulla base di valutazioni di competenza dell’Ente).
Il corrispettivo potrà altresì subire aggiornamenti a seguito di specifiche deliberazioni della Giunta regionale veneta.
5. Il corrispettivo contrattuale annuale per l’esercizio dei servizi specificati nell’Art. 1 è calcolato con la seguente relazione:
Corrispettivoannuale = [Km x CKm]
in cui:
Km = Produzione chilometrica CKm = Corrispettivo Chilometrico
6. Il corrispettivo contrattuale come sopra definito comprende le competenze per le agevolazioni di cui agli articoli 33 e 33bis della L.R. 25/98 e s.m.i..
7. Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi
1. Il corrispettivo è riconosciuto in base ai volumi di servizio risultanti dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all’Art. 25 verificati con esito positivo dall’Ente che, comunque, non possono essere, su base annuale, superiori a quelli approvati.
2. Le modalità di pagamento del corrispettivo prevedono:
a) per il 1° quadrimestre di ciascun anno solare: liquidazione di un acconto di importo pari al 95% del valore preventivato per il 1°quadrimestre, calcola to in base al servizio programmato.
L’acconto è liquidato dall’Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettere successivamente al periodo considerato ed accompagnata:
a1) dai Rapporti di Servizio Mensile relativi alle prestazioni erogate nei primi quattro mesi dell’anno; a2) dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi
subaffidati esercìti nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la fattura dell’affidatario, corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l’avvenuto loro pagamento da parte dell’affidatario.
La mancata trasmissione della documentazione sub a1) e sub a2) comporta la sospensione dei termini di pagamento della fattura emessa dall’Affidatario sino a quando tale documentazione non sia stata fornita.
b) per ogni mese successivo al 1° quadrimestre di ogni anno solare: liquidazione di un acconto per un importo pari al 95% del valore preventivato per il mese, calcolato in base al servizio programmato. L’acconto è liquidato dall’Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettere successivamente al periodo considerato ed accompagnata:
b1) dal Rapporto di Servizio Mensile relativo alle prestazioni erogate nel mese
b2) dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi subaffidati esercìti nel 1° quadrimestre (per la me nsilità di maggio) e/o nel mese precedente (per le mensilità da giugno a dicembre) a quello cui si riferisce la fattura dell’Affidatario, corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l’avvenuto loro pagamento da parte dell’Affidatario.
La mancata trasmissione della documentazione sub b1) e sub b2) comporta la sospensione dei termini di pagamento della fattura emessa dall’Affidatario sino a quando tale documentazione non sia stata fornita.
d) a partire dalla data di decorrenza del contratto, l’Ente provvederà ogni anno al saldo a conguaglio del globale corrispettivo dovuto per i servizi di sua competenza esercìti nell’anno solare precedente, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale veneta.
La fattura a saldo delle prestazioni erogate nell’anno solare precedente è emessa dall’affidatario esclusivamente dopo che la Provincia di Venezia abbia introitato le relative somme provenienti dalla Regione Veneto; tale fattura è liquidata dall’Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento.
Qualora l’importo liquidato a titolo di acconto nell’anno solare precedente risultasse maggiore del dovuto, l’eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo all’anno solare in corso.
3. La mancata ricezione anche di uno solo dei Rapporti di Servizio Mensile o eventuali loro incompletezze o eventuali inesattezze/incongruenze rispetto ai Programmi di Esercizio integrano sospensione dei termini di pagamento, oltre che del relativo acconto mensile, anche del conguaglio.
La mancata ricezione o eventuali incompletezze o inesattezze/incongruenze devono essere comunicate dall’Ente all’Affidatario entro 30 giorni dal termine di scadenza. La mancata comunicazione entro tale termine non determina la validazione dei Rapporti di Servizio e la conseguente maturazione di un credito da parte dell’Affidatario. Tuttavia, l’Affidatario ha facoltà di emettere la fattura come risultante dai Rapporti di Servizio; tale fattura sarà liquidata dall’Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento, fatta salva la sospensione dei termini di pagamento conseguente all’eventuale negativa verifica dei Rapporti di Servizio nel frattempo intervenuta.
4. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all’affidatario, sono riconosciuti a questo, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
5. Penali e premi costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione e/o in aumento. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione da parte dell’Ente affidante. I premi sono quantificati annualmente.
6. Nel corso di tutto il periodo di affidamento l’Ente metterà a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione saranno definite dall’Ente affidante in sede di assegnazione delle risorse. Le risorse suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari.
7. L’Ente si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’affidatario.
8. L’Ente dichiara che effettuerà i pagamenti, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere della Provincia di Venezia: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – Xxx Xxxxx 000.
9. Il gestore informa che le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo sono i sigg. , ai quali l’Ente effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
10. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Ente.
11. L’Ente dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero …. del ………….., (impegni ).
12. L’Ente avverte, inoltre, il gestore che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000 nonché del numero CIG ………….
Articolo 9. Contributi ex rinnovi XXXX 0000-0000
1. Nei corrispettivi di cui all’art. 7 sono ricompresi gli eventuali contributi ex rinnovi XXXX 0000-0000, così come trasferiti dallo Stato e/o dalla Regione Veneto alla Provincia di Venezia.
Articolo 10. Penali
1. L’Ente qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente contratto (in particolare agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31), provvederà a trasmettere specifica diffida contenente:
▪ la descrizione degli inadempimenti contestati;
▪ l’assegnazione di un termine, ove possibile, per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento;
▪ la quantificazione delle penali specificate nel presente contratto.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, fermo restando l’obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l’applicazione delle penali quantificate nel provvedimento l’Ente affidante provvederà, se del caso, a dichiarare la decadenza dall’affidamento e la risoluzione del contratto, provvedendo alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed all’escussione della cauzione. L’importo complessivo delle penali
applicate, non potrà comunque superare su base annua la percentuale del 10% (diecipercento) del corrispettivo annuo dovuto.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato G sono quantificate sulla base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell’ambito delle verifiche condotte dall’Ente affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore.
4. Il Gestore ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti all’Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, delle somme che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.
Articolo 11. Premi
1. In considerazione degli obiettivi dell’Ente affidante nonché di quelli della Regione di miglioramento dell’efficacia e della qualità del servizio percepita dall’utenza, il Gestore si impegna a mantenere e/o incrementare gli indicatori di seguito riportati:
• indice sintetico complessivo di customer satisfaction rilevato annualmente dall’affidatario
• ammontare annuo dei viaggiatori nominali
2. Per i soli servizi extraurbani, a partire dal 2° anno solare di contratto, l’Ente riconoscerà all’Affidatario i seguenti premi:
− € 5.000 (oneri fiscali inclusi) nel caso di conferma degli indici rispetto all’annualità precedente;
− € 5.000 (oneri fiscali inclusi) per ogni 1% di aumento del numero dei viaggiatori nominali unitamente alla conferma dell’indice di customer satisfaction rispetto all’annualità precedente.
3. Il dato di riferimento è trasmesso dall’Affidatario all’Ente, in regime di autocertificazione sulla base dei dati di vendita dei titoli di viaggio all’interno del rapporto annuale sui servizi.
4. Ogni anno l’Ente comunicherà al Gestore l’ammontare del fondo premi relativo alle due voci di cui al comma 1 (avente un valore massimo di € 25.000, eventualmente prelevabili dalle penali applicate).
5. L’Ente liquida l’eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispettivo dovuto.
Articolo 12. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
2. A tal fine si impegna a comunicare all’Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente affidante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 13. Regolarità contributiva
1. L’Ente dà atto che l’affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso dal ……………………... di ……………… , in data 20…
Articolo 14. Comitato tecnico di gestione del contratto
1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti
dell’affidatario e due dell’Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2. Il comitato tecnico è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a:
✓ Variazioni al programma di esercizio;
✓ Valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
✓ Risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di esercizio;
✓ Valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
✓ Ogni altra valutazione in ordine all’esecuzione ed alla revisione del contratto.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del presidente della commissione, individuato come rappresentante dell’Ente.
Articolo 15. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe
1. L’affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto.
2. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta della Mobilità e il sito internet aziendale e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le autostazioni.
3. Tra le attività finalizzate al contrasto dell’evasione tariffaria, Il Gestore provvede anche ad operare la verifica, riscossione e recupero, fornendo all’Ente circostanziati rapporti mensili sui controlli eseguiti, sulle sanzioni emesse e su quelle incassate. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.
4. Il sistema tariffario che l’affidatario deve applicare è definito nell’Allegato E.
5. Le tariffe sono aggiornate con cadenza annuale a partire dal primo giorno dello stesso mese di decorrenza del contratto di ogni anno applicando i seguenti criteri
▪ Per ogni tariffa è calcolato il nuovo valore Base applicando la seguente relazione:
TBTV-AnnoNuovo = TBTV-AnnoPrecedente * (1 + TAD)
dove:
TBTV-AnnoNuovo = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa al nuovo anno
TBTV-AnnoPrecedente = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa all’anno precedente TAD = Tasso di adeguamento pari al 75% dell’indice ISTAT FOI
▪ Per definire l’effettiva Tariffa da applicare nel nuovo anno, il valore di TB di calcolo viene arrotondato al decimale di euro più vicino; ad esempio:
◦ 7,34999 € è arrotondato a 7,3 €,
◦ 7,35001 € è arrotondato a 7,4 €,
Per il calcolo della nuova Tariffa Base, ogni anno si fa riferimento alla Tariffa Base dell’anno precedente; nel primo anno, Tariffa da applicare e Tariffa Base coincidono.
La regolamentazione sopra definita può essere modificata da altra concordata tra le Parti.
6. Le tariffe si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione regionale del sistema tariffario.
7. E’ fatta salva la facoltà di derogare alla procedura automatica di adeguamento tariffario, qualora l’Ente ritenga inopportuno agire sui livelli tariffari; in tal caso si concorderanno eventuali interventi sulla
riorganizzazione della rete o si concorderà un’eventuale compensazione monetaria con oneri a carico dell’Ente.
8. Le Parti possono concordare l’introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base, al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.
9. Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali, restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all’interno del corrispettivo pattuito e saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte di Regione Veneto.
10. L’Ente ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre agevolazioni tariffarie e di modificarle, con costi a proprio carico.
In tale caso, l’Ente riconosce all’affidatario una compensazione monetaria, per il mancato introito derivante dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base annuale ed è calcolata applicando la seguente relazione:
C = Σ titoliviaggio (NTtitoloviaggio x Dtitoloviaggio)
in cui:
C | = | Compensazione monetaria dovuta per l’annualità |
Σtitoliviaggio (….) | = | Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio, per cui l’Ente ha stabilito l’applicazione |
di una tariffa agevolata | ||
NTtitoloviaggio | = | n° Titoli di viaggio (per cui l’Ente ha stabilit o l’applicazione di una tariffa agevolata) venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio) |
Dtitoloviaggio | = | Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per |
tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA |
La liquidazione delle compensazioni monetarie sono liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accompagnata da una rendicontazione attestante le agevolazioni concesse, il loro importo e il nominativo dei beneficiari autocertificata dal rappresentante dell’affidatario.
E’ fatto obbligo all’affidatario di conservare per almeno 18 mesi la documentazione amministrativa originale utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. L’Ente ha accesso in qualunque momento a tale documentazione per espletare eventuali verifiche, in contraddittorio, anche riferite ai 18 mesi precedenti. L’accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte dell’Ente comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie.
Qualora l’importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l’eccedenza sarà considerata quale acconto sulle compensazioni relative al mese successivo o sulle compensazioni di cui all’articolo 7.
11. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazione tariffarie diverse da quelle disciplinate ai commi precedenti.
Le corrispondenti compensazioni monetarie saranno liquidate con la stessa cadenza di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
12. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all’affidatario, sono riconosciuti dall’Ente, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
13. La non conformità delle tariffe applicate dall’affidatario con quanto previsto nell’Allegato E comporta la comminazione di una penale di importo compreso tra € 2.500 e € 10.000 per ogni giorno di accertata non conformità. L’importo è stabilito dall’Ente in base al peso sull’ammontare dei ricavi da traffico dei titoli di viaggio per i quali sono applicate dall’affidatario tariffe non conformi. E’ inoltre riconosciuta all’Ente la facoltà di risoluzione del contratto.
14. L’Ente, nel periodo di vigenza del contratto, persegue l’obiettivo di estendere l’integrazione tariffaria su base provinciale nella prospettiva dell’integrazione su scala regionale. Il Gestore è tenuto a collaborare,
coordinandosi con l’Ente e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
15. Il Gestore deve adottare un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato. Tale sistema deve garantire l’interoperabilità con i sistemi elettronici già esistenti sul territorio provinciale (Imob ed Activo), entro l’attivazione dei servizi e comunque non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Il gestore deve consentire all’Ente l’accessibilità (e la rilevazione) alle molteplici informazioni acquisite tramite il proprio sistema di bigliettazione, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
16. Il Gestore ha l’obbligo di riconoscere il rimborso parziale degli abbonamenti annuali prima della loro scadenza, previa richiesta dell’utente, in carta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione, alla biglietteria dell’azienda. Il rimborso è riconosciuto in relazione a titoli con validità residua superiore alla metà di quella complessiva. Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve inoltre essere previsto il rilascio di duplicato in caso di denuncia di smarrimento.
17. L’Ente si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. L’Ente individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E’ riconosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di sistemi tariffari e tariffe promozionali e sperimentali. Le proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché sui relativi effetti sugli introiti aziendali.
18. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice con facoltà di sovraprezzo sull’intero arco orario del servizio.
Articolo 16. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee
1. Il contratto deve contenere margini di flessibilità che consentano eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell’Ente affidante, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee o all’apertura all’esercizio di nuove modalità di trasporto pubblico, come metrotranvie o altro, senza limitazioni di fascia oraria, in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata). Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche richieste dall'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta stessa, salvo che ragioni d’urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo non determinano la revisione del presente contratto ma comportano una variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all’art. 7.
3. Le modificazioni al programma di esercizio (operative previa verifica delle dotazioni strumentali, di mezzi ed umane del gestore) non possono comunque determinare, salvo diverso accordo tra le parti, una variazione in aumento o diminuzione del corrispettivo complessivo individuato in sede di affidamento che sia superiore, rispettivamente, al 20% (sia nell’arco di un unico anno che nell’intero arco di durata del contratto).
4. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base..
5. L’onere di informare l’utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico del Gestore.
6. Sono consentite le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:
a) Modifiche della struttura del servizio, compresi i servizi di cui ai successivi punti b) e c), purché non si
verifichi, a seguito di tali modifiche, un globale incremento della produzione chilometrica maggiore del 20% o un globale decremento maggiore del 20%, valutati su base annuale rispetto al Programma di Esercizio Base.
b) L’attivazione di servizi a prenotazione, anche in termini di sostituzione di servizi di linea.
c) L’attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.
7. L’affidatario ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 1, le quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dall’Ente. Il Gestore deve garantire la necessaria informazione preventiva all’utenza a partire almeno da 10 (dieci) giorni antecedenti l’introduzione delle modifiche e fino alla data di entrata in vigore delle stesse, provvedendo perlomeno a esporre le comunicazioni a terra e sul sito internet.
8. Le modifiche di cui al comma 1 dovranno essere mirate al miglioramento dell’offerta e assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell’utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
9. Le modifiche al Programma di Esercizio entrano in vigore entro 30 giorni dalla data in cui esse sono state autorizzate dall’Ente. Qualora l’attuazione di tali modifiche richieda un tempo maggiore per comprovati motivi tecnici ed organizzativi, l’Ente potrà concederlo.
10. Qualora l’Ente ravvisi l’esistenza di motivi di urgenza, che richiedano una più veloce messa in esercizio delle modifiche, potrà ordinare l’immediata esecutività delle modifiche, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario all’affidatario per l’implementazione delle modifiche.
11. Il volume della produzione sarà calcolato sulla base delle lunghezze degli Archi del Grafo riportate nell’Allegato A eventualmente integrato con nuovi archi qualora ciò risultasse necessario; la lunghezza dei nuovi eventuali archi dovrà essere misurata con rilievo o comunque concordata tra le Parti.
12. Dieci giorni prima dell’entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio (3 giorni nel caso di procedura d’urgenza), l’affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell’Allegato A ed a trasmettere i file aggiornati all’Ente.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.
13. Sono consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:
a] per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali), b] nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
c] a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli).
Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio.
In tali casi l’affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio.
Tale eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive non potrà determinare in nessun caso un incremento dei corrispettivi chilometrici definiti all’Art. 7.
L’affidatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente degli eventi che determinano le modifiche non appena esso ne sia a conoscenza.
L’affidatario ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando l’Ente non disponga diversamente.
14. In caso di scioperi l’affidatario garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione della penale di € 100 per ogni corsa “garantita”, ma non effettuata.
15. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 13 devono essere contabilizzate per ogni corsa in cui esse si siano verificate.
Analoga rendicontazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse causate da motivi diversi da quelli di cui al comma 13 (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del traffico).
Ugualmente devono essere contabilizzate le riduzioni del servizio in caso di scioperi.
Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all’art. 23.
16. Qualora le modifiche fossero programmate per un periodo superiore a 14 giorni, l’affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell’Allegato A, entro 3 giorni feriali dalla data in cui esse siano state decise ed a trasmettere i file aggiornati all’Ente.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 500 €.
17. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 13, l’Ente affidante, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 nonché, ai sensi del successivo art. 37, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l’Ente affidante può avvalersi di altre imprese.
Articolo 17. Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del contratto.
1. Nell’articolo 16 sono disciplinate le modifiche al Programma di Esercizio che non comportano la revisione del Contratto. Tali modifiche si sostanziano in un’Appendice al Contratto che disciplina le modifiche di cui sopra.
2. Modifiche diverse da quelle disciplinate nell’articolo 16 richiedono la generale revisione del Contratto, che porta ad una sua ridefinizione estesa a tutte le parti da modificare, venendo, nel contempo, confermate le altre.
3. In sede di generale revisione del Contratto, i nuovi corrispettivi contrattuali sono definiti sulla base dei corrispettivi chilometrici di cui all’articolo 7.
4. In caso di modifiche al Programma di Esercizio che comportino una variazione maggiore del 20% o minore del -20% della globale produzione chilometrica annuale, spetta all’Impresa il diritto alla risoluzione anticipata del Contratto.
5. 10 giorni prima dell’entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio, l’Impresa è tenuta ad aggiornare i file riportati nell’Allegato A.
6. Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.
Articolo 18. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell’offerta
1. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale, sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d’esercizio, e che richiedano l’istituzione di servizi ad hoc o l’intensificazione delle frequenze di servizi esistenti, il Gestore sottopone all’Ente affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi. Parimenti l’Ente affidante può disporre l’adeguamento dei servizi secondo un programma dalla stessa progettato.
2. Qualora si verifichino casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo, ossia tale da determinare l’impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, a fronte di più segnalazioni, l’Ente potrà effettuare un monitoraggio della corsa esteso a 10 giorni anche non consecutivi di suo esercizio.
Qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l’evento segnalato si considererà non raro:
▪ per almeno due corse delle 10 monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la
capacità del veicolo per oltre il 30% della lunghezza del percorso della corsa;
▪ per almeno due corse non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente capacità del veicolo;
▪ per almeno 3 corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche soltanto per un tratto fermata-fermata.
Il monitoraggio potrà essere interrotto non appena si verifichi una delle condizioni sopra esposte. Il suo risultato dovrà essere comunicato all’affidatario che, entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione, potrà eventualmente addurre motivazioni idonee a dimostrare l’eccezionalità dell’evento, comunicandole all’Ente:
▪ in assenza di comunicazioni da parte dell’affidatario pervenute entro il termine indicato, i risultati del monitoraggio si considereranno consolidati;
▪ in caso contrario il monitoraggio riprenderà sino alla sua completa conclusione.
3. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l’evento di cui al comma 1 risultasse non raro:
a) L’Ente ordinerà all’affidatario di potenziare il servizio.
Il potenziamento dovrà essere messo in esercizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine; si potrà prorogare la data di messa in esercizio sino ad un massimo di 30 giorni per comprovati problemi d’esercizio. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall’Ente sarà applicata una penale pari a 500 €.
b) Dieci giorni prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui alla precedente lettera a), l’affidatario è tenuto a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali potenziamenti, mediante aggiornamento dei file riportati nell’Allegato A.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di € 2.000.
4. L’Ente, nelle more dell’esecuzione del monitoraggio e qualora valuti che il potenziamento sia almeno temporaneamente opportuno, potrà comunque ordinarlo all’affidatario. L’Ente potrà anche stabilire i casi di assoluta urgenza in cui l’affidatario, senza dovere attendere una specifica autorizzazione da parte dell’Ente, è comunque autorizzata a potenziare il servizio temporaneamente e per un periodo non maggiore di 7 giorni consecutivi e non reiterabili se non a fronte di specifica autorizzazione.
5. Il potenziamento potrà consistere prioritariamente nell’utilizzo di veicoli di maggiore capacità o, se non disponibili tali veicoli, nell’attivazione di corse di rafforzamento. Le eventuali corse di rafforzamento, anche se soltanto temporanee e purchè ordinate o comunque autorizzate dall’Ente, sono oggetto di compensazione monetaria applicando il corrispondente corrispettivo chilometrico.
Articolo 19. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio
1. L’Impresa Affidataria deve assumere il personale dipendente del gestore uscente impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, qualificato come essenziale, il cui trasferimento è disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti, alla data del subentro, così come disciplinato dall’art. 25, comma 1, lett. b), della L.R. n. 25/1998;
2. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
3. Il numero degli addetti, suddiviso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto relativa - è riportato nell’Allegato H. È’ a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
4. L’affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello , qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo il gestore dichiara che applica ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
5. Il gestore dichiara di essere/non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.
6. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’elenco nominativo aggiornato del personale dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione. A decorrere dal 5° mese dalla data di stipula del co ntratto, questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese subaffidatarie (dove per divisa sociale si intende quella dell’affidatario). Il mancato adempimento comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250/giorno per ogni infrazione accertata (l’infrazione è una sola, quella di non vestire omogeneamente l’intero contingente); per motivate esigenze legate alla lotta all’evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili.
8. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile Tecnico d’Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 marzo 1993 così come modificato dal Decreto del 30 luglio 1993 a cui vengono attribuite le funzioni di cui al DPR n. 753/80.
9. Il Gestore promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale ed in particolare quella sulla sicurezza.
10. Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto.
11. L’affidatario si impegna a fornire ogni 12 mesi all’Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l’elenco del personale dipendente impiegato per l’esercizio dei servizi di trasporto.
L’elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:
▪ Estremi dell’affidatario
▪ Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio) - Profilo - Parametro contrattuale
▪ Tipologia di rapporto contrattuale
▪ Eventuali inidoneità
▪ Ore settimanali da contratto
▪ Anzianità specifica
▪ Fascia di età
▪ Costo aziendale annuo, con la specificazione dell’ammontare del T.F.R. maturato
▪ La percentuale delle ore lavorate impegnate per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati.
12. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite sia su supporto cartaceo che in formati tabellari elaborabili (excel o access).
Articolo 20. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all’esercizio
1. L’Impresa Affidataria deve acquisire dal precedente affidatario, per la gestione dei servizi di trasporto concessi, i beni classificati come essenziali di cui all’allegato H.
2. Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui all’allegato H, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
3. Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l’effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e le prescrizioni del contratto e dei suoi Allegati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni di legge.
4. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.
5. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente contratto.
6. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
7. Il Gestore deve trasmettere i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni (di cui al DPR 753/80) entro 3 giorni lavorativi dall’accadimento.
8. L’Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d’ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l’effettivo rispetto del programma di manutenzione e pulizia nonché l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 (allegato G).
9. Alla scadenza del contratto ovvero in caso di revoca/risoluzione/decadenza dello stesso, l’Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 (allegato G).
10. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi acquisiti con finanziamenti pubblici destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi della LR 25/1998 e dell’art. 9 della LR 11/2009.
11. L’affidatario si impegna a trasmettere all’Ente affidante ogni 12 mesi, a partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l’elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso; l’elenco dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:
▪ impresa proprietaria
▪ impresa utilizzatrice
▪ dati tipologici (tipo veicolo, tipo immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione)
▪ dati identificativi del veicolo (n°matricola azie ndale, targa, telaio, marca, modello)
▪ capacità (numero posti seduti, numero posti in piedi, numero postazioni carrozzella diversamente abili)
▪ dotazioni particolari (aria condizionata, pedana diversamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi di comunicazione passeggeri, obliteratrici elettroniche o magnetiche, modulo di bordo gsm-gps, …)
▪ anno costruzione
▪ data immatricolazione
▪ data 1°immatricolazione (se diversa da data immat ricolazione)
▪ dati relativi all'acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto)
▪ estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene (importo, ente erogatore);
12. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall’affidatario per l’espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto e degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
13. L’affidatario si impegna altresì a fornire ogni 12 mesi all’Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, la seguente documentazione:
a] Dati di consistenza dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall’affidatario per l’espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto.
b] Elenchi degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato da tutta la documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.
14. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite sia su supporto cartaceo che in formati tabellari elaborabili (excel o access).
Articolo 21. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto
1. All’avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell’Ente, questo potrà chiedere la reiterazione della fornitura di:
a. elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in caso di subentro;
b. elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
c. elenco non nominativo del personale dipendente preposto all’esercizio da trasferire al nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;
d. dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l’indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario;
e. beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario.
Dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 15 giorni, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all’Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata una penale di 40.000 €.
3. Il gestore si obbliga a trasferire i beni di cui al primo comma del presente articolo al gestore subentrante secondo il disposto di cui agli artt. 18 e 22bis della L.R. 25/1998.
Articolo 22. Grafo
1. Il Grafo rappresenta la rete degli instradamenti del servizio TPL in oggetto. E’ soggetto a modifiche necessarie sia per correzioni di eventuali errori, sia per adeguarlo a modifiche della rete stradale. Inoltre le lunghezze degli Archi riportate nell’Allegato A possono risultare affette da errori sia per eccesso sia per difetto.
Per l’insieme di tali motivi è opportuna una manutenzione del Grafo da parte dell’affidatario, previa approvazione dell’Ente affidante, che ha rilevanza contrattuale poiché le lunghezze degli Archi sono il riferimento per la computazione della produzione chilometrica e, quindi, dei corrispettivi.
2. In considerazione di quanto specificato al comma precedente, le Parti convengono che il Grafo verrà implementato dall’affidatario entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto (con penale di 5.000 € per ogni mese di ritardo) e sarà progressivamente mantenuto con integrazioni ed eventuali correzioni; queste ultime
definite in base a segnalazioni dell’affidatario o dell’Ente eventualmente verificate mediante sopralluoghi condotti congiuntamente dall’Ente e dall’affidatario.
3. Eventuali nuove lunghezze di Archi definite a seguito di correzioni saranno considerate ai fini della ridefinizione del corrispettivo solo a decorrere dal mese in cui siano stati stabiliti i nuovi valori. Non avranno, pertanto alcun valore retroattivo ai fini della definizione del corrispettivo.
4. Le modifiche di cui ai commi precedenti si configurano come modifiche rilevanti ai fini del Programma di Esercizio. Pertanto, 10 giorni prima dell’entrata in vigore di tali modifiche, l’affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell’Allegato A ed a trasmettere i file aggiornati.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.
Articolo 23. Rapporto di Servizio Mensile
1. Il Rapporto di Servizio Mensile è una documentazione prodotta dall’affidatario che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce.
Deve essere prodotto un Rapporto di Servizio Mensile per ogni unità di contratto e consegnato all’Ente affidante entro la fine del mese successivo cui si riferisce.
Nell’Allegato B sono descritti i contenuti del Rapporto.
La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal rappresentante dell’affidatario.
2. A partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l’Ente effettua verifiche sui Rapporti di Servizio Mensile, finalizzate ad individuare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze che rilevino ai fini del riconoscimento all’affidatario del conguaglio di cui all’Art. 8 comma 2 punto d].
3. Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all’Art. 8 comma 2 punto a], salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l’eventuale differenza risultante a favore dell’Ente sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni.
Articolo 24. Impegni in materia di investimenti
1. L’affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nell’Allegato D secondo le tempistiche e le modalità nello stesso indicate.
2. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l’applicazione delle penali previste nell’Allegato D.
3. Alla scadenza del termine contrattuale di anni nove, l’Ente ha facoltà di disporre la proroga dell’affidamento nei limiti e secondo le condizioni previste dall’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, dietro presentazione da parte dell’affidatario di un programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall’Ente medesimo ai sensi dell’articolo 3 del contratto.
4. In tal caso, l’affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nella propria proposta, approvata come sopra, secondo le tempistiche e le modalità nella stessa indicate.
5. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l’applicazione delle penali inserite nella proposta medesima.
Articolo 25. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio
1. Sono a carico dell’affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2. La rete di vendita dei titoli di viaggio dovrà prevedere:
a] almeno 1 rivendita o 1 emettitrice automatica di biglietti per ogni comune con almeno 1.000 abitanti, localizzata nel principale nucleo abitato del comune,
b] 1 ulteriore (rispetto a quanto previsto alla lettera a) rivendita o emettitrice automatica di biglietti per ogni
ulteriori 1.500 abitanti, distribuite in modo da ottimizzare la copertura del territorio nei diversi giorni e nelle diverse fasce orarie,
3. La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall’affidatario all’Ente Affidante mediante produzione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza di questo contratto, dell’elenco delle rivendite con relativo indirizzo, localizzazione su cartografia in scala 1:50.000 ed 1:5.000 e specificazione dei giorni e degli orari di apertura; l’elenco dovrà essere aggiornato a fronte di modifiche, con cadenza almeno semestrale.
L’Ente verifica l’adeguatezza della rete delle rivendite rispetto ai criteri definiti nel comma 2 e formula eventuali richieste di sua integrazione o modifica nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’elenco; in assenza di richiesta di integrazione, l’elenco si intende approvato dall’Ente.
Le eventuali integrazioni richieste dall’Ente dovranno essere attuate nei 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta dell’Ente; a fronte di idonee motivazioni prodotte dall’affidatario l’Ente può concedere un tempo maggiore ovvero modificare la richiesta di integrazione.
Tutti i contenuti degli elenchi di cui al presente comma, dopo la loro approvazione da parte dell’Ente, dovranno essere pubblicati sul portale Internet di cui all’articolo 26, comma 1 lettera e).
4. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 nei termini definiti nel comma 3 comporta l’obbligo della vendita dei titoli di viaggio a bordo senza alcun sovrapprezzo, su tutte le corse della rete.
5. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 comporta l’impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio, a condizione che questi abbiano, al momento della salita, comunicato al personale di bordo di essere sprovvisti di biglietto.
Articolo 26. Informazione alla clientela
1. L’affidatario si impegna a garantire un alto livello di informazione alla clientela mediante:
a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico (palina, cartello, ….) che segnali la fermata e con un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni specificate nei punti seguenti.
b) Indicazione su almeno il 75% delle fermate (entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto), degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio.
c) Esposizione di avviso, presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi, che segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari.
d) Conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli di eventuali subaffidatari, di un estratto, redatto in lingua italiana ed inglese, della "Carta della Mobilità”, adottata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 28.
e) Attivazione di un portale Internet in cui siano consultabili:
1. gli orari ed il grafo della rete, sia in forma statica che nella forma dinamica di “composizione dell’itinerario”; il grafo della rete dovrà essere sovrapposto al grafo della viabilità ed ad una cartografia idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti (grafo della viabilità e cartografia dovranno essere su layer diversi dal grafo della rete, in modo tale che l’utente possa decidere o meno di visualizzarle);
2. le modifiche nei termini specificati sub c);
3. le informazioni relative alle rivendite;
4. il sistema tariffario;
5. il contratto di Servizio e tutti i suoi allegati.
Tutte le funzionalità e le informazioni sub 1. 2. 3. 4. devono essere disponibili anche in lingua inglese.
2. Gli obblighi definiti al comma 1 lettere a), b), c), valgono per tutti i luoghi fisici localizzati nel territorio della
provincia di Venezia e, condizionatamente a quanto di seguito esposto, anche per i luoghi fisici localizzati nel territorio di altre province venete o esterni al Veneto. In particolare:
▪ Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a), b), c), relativamente ai luoghi fisici localizzati nel territorio della provincia di Venezia saranno concordate dall’affidatario con l’Ente Affidante entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
▪ Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a), b), c), relativamente ai luoghi fisici non localizzati nel territorio della provincia di Venezia saranno concordate dall’affidatario con l’Ente ed in misura prevalente sui servizi che interessano tali luoghi.
3. Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere d), e), saranno concordate dall’affidatario con l’ente ed attuate entro 90 giorni dalla stipula del contratto.
4. Tutti gli altri interventi di cui al comma 1 dovranno essere attuati nei 120 giorni successivi alla loro definizione, salvo proroghe concesse dall’Ente.
Tutti gli ulteriori interventi volti ad aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati dovranno essere attuati prima che siano messe in esercizio le modifiche che rendono necessario l’aggiornamento.
E’ a carico dell’affidatario la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.
5. Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti penali:
Punto a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico che segnali la fermata e contenga un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni previste: € 500 per ogni infrazione accertata.
Punto b) Indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio: € 200 per ogni infrazione accertata.
Punto c) Esposizione di avviso, presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi, che segnali le modifiche apportate al servizio: € 50 per ogni infrazione accertata.
Punto d) Conservazione a bordo di ogni veicolo di un estratto della "Carta della Mobilità" redatto in lingua italiana ed inglese: € 200 per ogni infrazione accertata.
Punto e) Mancata o ritardata attivazione del sito internet: € 2.500 per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.
Incompleta realizzazione del sito internet attivato: € 500 per ogni settimana di durata dell’incompleta realizzazione a decorrere dalla data di attivazione del sito.
Intempestivo aggiornamento del sito internet: € 200 per ogni giorno di ritardo dell’aggiornamento di una qualunque informazione.
6. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento, non già disciplinato ai precedenti articoli 16÷18, degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire l’informazione all’utenza a partire almeno dai 15 giorni antecedenti la data fissata per l’introduzione della modifica (fatta salva la possibilità di riduzione del predetto termine in casi specifici, dietro assenso dell’Ente) e fino all’effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio.
Articolo 27. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità
1. Tutte le attività previste dal presente contratto devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
2. L’affidatario riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione in assicurazione qualità delle prestazioni oggetto del contratto medesimo e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
Articolo 28. Qualità del servizio e carta della mobilità
1. L’affidatario è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da esso dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.
2. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze nell’ambiente.
I veicoli sia utilizzati direttamente dall’affidatario che da eventuale subaffidatario devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine, devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.
3. Sono, in particolare, definiti i seguenti obblighi minimi relativi alle caratteristiche del parco veicoli:
3.1. Per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non possono essere utilizzati autobus con un’anzianità maggiore di 18 anni e 0 mesi.
Tale obbligo decorre dal 13° mese di vigenza del co ntratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 13° mese, al 25 °,
….. come risultante dagli elenchi di cui all’art. 20 trasmessi.
3.2. L’anzianità media degli autobus utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non può essere maggiore di 13 anni e 0 mesi.
Tale obbligo decorre dal 25° mese di vigenza del co ntratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 25° mese, al 37 °,
….. come risultante dagli elenchi di cui all’art. 20 trasmessi.
4. Tutti i nuovi autobus utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli esercìti da eventuali subaffidatari, devono essere di classe Euro 6 o migliore oppure essere alimentati a metano; per individuare i nuovi veicoli si metterà a confronto il più recente elenco di cui all’art. 20 con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati. Per nuovi veicoli si intendono veicoli nuovi di fabbrica.
5. E’ a carico dell’affidatario la manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall’affidatario in esecuzione del contratto.
6. Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell’ambiente.
7. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato G e in coerenza con gli obiettivi regionali e dell’Ente per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi, con il fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell’ambiente.
8. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità erogata, inteso ad accertare il rispetto degli standard di servizio promessi nella carta della mobilità.
9. L’Ente si impegna a monitorare la qualità percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive.
10. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato G sarà effettuata sulla base:
a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata dal Gestore;
b. dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall’Ente, secondo quanto previsto al comma 14;
c. delle segnalazioni e dei reclami dell’utenza inoltrati al Gestore e/o all’Ente, a seguito di istruttoria.
La valutazione dell’adeguatezza complessiva del servizio rispetto alle esigenze della clientela sarà valutata tenendo anche conto dei risultati, in termini di indici di soddisfazione e del livello percentuale di utenti soddisfatti, rilevati attraverso l’indagine, o le indagini se più d’una, effettuata dall’affidatario ai sensi del precedenti commi 5 e 7.
11. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell’Allegato G comporta l’applicazione delle penali definite all’art. 10.
12. Entro 3 (tre) mesi dalla data di attivazione del servizio il Gestore presenta all’Ente la versione definitiva della Carta della Mobilità per un parere di conformità contrattuale.
La Carta contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristorno dell’utenza.
Nella Carta sono ripresi i principali contenuti di questo contratto ed è specificato che il contratto e tutti i suoi allegati sono integralmente consultabili nel portale Internet di cui all’articolo 26, comma 1 lettera i).
La Carta della Mobilità disciplina inoltre il sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa. Il sistema di monitoraggio è svolto sotto la diretta responsabilità dell’Ente.
I costi connessi al sistema di monitoraggio della Carta della Mobilità sono a carico dell’affidatario; tali costi sono addizionali a quelli riferiti alla diverse attività di monitoraggio puntualmente disciplinate dal contratto.
13. il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Mobilità alle indicazioni dell’Ente ed a pubblicarla entro i successivi tre mesi. Il Gestore, se necessario, si impegna ad aggiornare la Carta della mobilità ogni anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola all’Ente entro il 15 febbraio di ogni anno e pubblicandola entro il 30 marzo.
14. La Carta della Mobilità è pubblicata nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico perlomeno presso le biglietterie e le autostazioni. La relativa diffusione è in ogni caso a carico del Gestore.
15. L’Ente, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati, eventualmente anche attraverso l’installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.
16. L’affidatario si impegna a rendere disponibile all’Ente la documentazione richiesta a supporto dell’attività di verifica. Per l’effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell’Ente muniti di apposita tessera aziendale dell’affidatario non nominativa.
17. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione delle seguenti penali:
a) Corse non effettuate
Si tiene conto della conseguente riduzione delle percorrenze chilometriche con il metodo di contabilizzazione del corrispettivo esposto nell’art. 7.
Inoltre, qualora la non effettuazione della corsa non sia dovuta a cause di forza maggiore è applicata dall’Ente una penale di € 250 per ogni corsa non effettuata.
b) Corse non puntuali
Si considerano non puntuali le Corse per cui si verifica una delle seguenti condizioni:
▪ l’orario di partenza da una qualunque fermata è anticipato (rispetto all’orario a Programma di Esercizio) di più di 3 minuti e 0 secondi;
▪ il ritardo al capolinea di arrivo è maggiore del più alto dei seguenti valori:
- 10 minuti e 0 secondi,
- 10% del tempo di programmata percorrenza.
Per ogni corsa verificata come non puntuale nei termini sopra definiti è applicata dall’Ente una penale pari a € 100, qualora la non puntualità sia imputabile all’affidatario oppure sia dovuta a cause esterne alle quali era possibile porre rimedio con opportune modifiche al servizio.
c) Qualora, in sede di controlli effettuati, in contraddittorio con il gestore, da personale incaricato dall’Ente sui veicoli in servizio, si verificasse il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 2, è applicata una penale pari a:
▪ € 5.000 per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza;
▪ € 250 per ogni altro tipo di infrazione.
d) Per il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3.1 relativo agli autobus è applicata dall’Ente una penale calcolata con la seguente relazione:
Penale = 500 € x N216 x (EtàMediaN216 – 216)
dove:
N216 = Numero autobus con età maggiore di 216 mesi interi compresi nell’elenco di cui all’Art. 20; l’età è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°, 19°, 25°, ….. mese)
EtàMediaN216 = Età media calcolata considerando soltanto i veicoli N216; EtàMediaN216 è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1°gior no del 13°, 19°, 25°, ….. mese).
e) Per il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, punto 3.2 è applicata dall’Ente una penale calcolata con la seguente relazione:
Penale = 500 € x NV x (EtàMediaBus - 156)
dove:
NV = Numero autobus specificati nell’elenco di cui all’Art. 20
EtàMediaBus = Età media degli NV veicoli, calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 25°, 31°, 37°, ….. mese).
f) Per ogni caso accertato di inidonea manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall’affidatario in esecuzione del contratto sarà applicata una penale di importo pari ad € 500, fatta salva la facoltà per l’Ente di prevedere importi maggiori correlati al danno che l’inidonea manutenzione abbia arrecato al servizio.
La ritardata adozione della Carta della Mobilità comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250 per ogni settimana di ritardo. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dalla Carta si applica quanto all’uopo previsto dalla Carta stessa.
Articolo 29. Altri obblighi relativi al servizio
1. L’affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui l’apposizione dello stemma della Regione Veneto, dell’Ente di governo del TPL del bacino di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia e della scritta “Servizio di Trasporto Pubblico Locale” su ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali
subaffidatari e quelli utilizzati per i servizi a prenotazione; il progetto grafico sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro i 120 giorni successivi.
2. Il mancato o incompleto adempimento di quanto sopra comporta l’applicazione di una penale pari ad €
1.000 per ogni infrazione accertata. Qualora, a fronte dell’accertamento dell’infrazione, il mancato adempimento dell’impegno si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, sarà comminata una penale aggiuntiva pari ad € 250 per ogni settimana successiva alle quattro.
3. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, l’affidatario metterà a disposizione dell’Ente una connessione dedicata tramite la quale sia possibile avere la visione in tempo reale dei servizi esercìti attivi (sistema di controllo automatizzato AVM). L’affidatario si impegna ad assicurare la massima efficienza ed affidabilità del sistema complessivo e della connessione di cui al paragrafo precedente.
4. L’affidatario garantisce ai viaggiatori un adeguato ed articolato sistema di informazione sia a terra che a bordo (anche tramite invio di sms, comunicazioni accessibili via smartphone, ecc.), nonché sul sito internet aziendale, in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità che in situazioni di difficoltà ed anormalità di circolazione. In mancanza dei sistemi di sonorizzazione e/o dei display, o in caso di mancato funzionamento, le informazioni relative ad anormalità di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo e di terra.
5. le Parti si impegnano a definire e concordare un piano operativo delle azioni per migliorare l’accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104. Il piano riguarderà in particolare l’informazione al pubblico (sia a terra che a bordo) ed il miglioramento del sistema di accoglienza ed assistenza per disabili. Nella individuazione e determinazione delle suddette azioni verranno opportunamente coinvolte le rappresentanze degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili.
6. Il gestore, per effetto di accordi aziendali relativi al precedente affidatario che prevedono l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti, garantisce tali spostamenti a titolo non oneroso. Tale obbligo incide sul conto economico contrattuale del nuovo gestore (in termini di minori entrate) per un importo analogo a quello riportato nella tabella seguente relativa alle ultime tre annualità:
anno | n. dipendenti | tipologia abbonamento | costo |
7. Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi, oggetto del Programma d’esercizio, sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell’allegato A. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell’ubicazione delle fermate oggetto di modifica salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2.
8. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le
licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio.
9. Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente all’esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i rapporti con l’Ente, è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso l’Ente, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall’Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà fornire all’Ente i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli orari, secondo gli standard definiti dall’Ente.
10. Ogni singolo autobus dovrà recare, nella parte anteriore ed in quella posteriore, il numero della linea e la destinazione.
Articolo 30. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell’efficacia dei servizi
1. Ogni tre anni, l’affidatario effettuerà il conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi ed il conteggio O/D (fermata-fermata), presso tutte le fermate, di tutte le corse di tutte le linee esercìte sia nel giorno feriale che nel giorno festivo. Saranno effettuate due campagne di rilevazione, una nel mese di novembre l’altra nel mese di luglio. L’Ente affidante potrà decidere un’eventuale compartecipazione economica a parziale copertura dei costi dell’indagine (comunque non superiore al 25% dell’importo contrattuale), attingendo le risorse dai fondi trattenuti per eventuali penali applicate sulla gestione del contratto. L’affidatario effettuerà altresì, in accordo e congiuntamente con l’Ente affidante, due campagne annuali di verifica dei titoli di viaggio sulle linee esercite, con definizione a priori delle regole di rilevamento.
2. L’affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell’Allegato C.
3. L’Ente si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini ai fini dell’integrazione e del controllo delle indagini realizzate dall’affidatario.
4. Tutte le informazioni devono essere acquisite con la modalità specificate nell’Allegato C ed essere trasferite all’Ente in sede di trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile relativo al mese successivo a quello a cui è riferita la campagna di rilevazione.
Articolo 31. Prescrizioni diverse
1. L’affidatario si impegna a:
a) munirsi della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2004 entro la scadenza del quinto anno di vigenza del contratto;
b) notificare all’Ente, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell’obbligo a provvedere al pagamento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali ed assicurativi, compresi quelli a capo di eventuali subaffidatarie;
c) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;
d) a decorrere dal 13° mese di vigenza del contratt o: tenere la contabilità analitica per linea su base quadrimestrale, con la specificazione dei costi e dei ricavi a ciascuna linea associati; la strutturazione della contabilità analitica, le voci elementari da considerare, i criteri di riparto e stima di costi e ricavi non univocamente attribuibili a singole linee, saranno stabiliti in un progetto che Affidatario ed Ente definiranno entro 90 giorni dalla data di decorrenza operativa di questo contratto applicando i seguenti principali criteri:
▪ i ricavi dell’esercizio della linea saranno distinti tra ricavi da traffico e ricavi per trasferimenti
dall’Ente: i primi valutati in base a dati contabili e frequentazioni, i secondi in base a criteri di riparto che tengano conto dei costi di produzione associati all’esercizio della linea;
▪ i costi dell’esercizio saranno articolati in voci aggregate, ma significative (ad esempio: personale di guida, combustibili, assicurazioni, personale di officina, manutenzioni e ricambi, personale da servizi generali, spese generali, …); laddove non siano possibili attribuzioni dei costi direttamente alla singola linea, si potrà fare riferimento ai costi associati alla rimessa cui afferisce la linea, alle tipologie di mezzi di trasporto utilizzati, a parametri misurabili, quali, ad esempio i km e le ore di servizio;
e) trasmettere all’Ente Affidante i bilanci, entro 30 giorni dall’avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati; alla trasmissione dei bilanci si accompagna la trasmissione di:
▪ consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
▪ dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, strutturati come definito nella precedente lettera d), corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.
▪ Bilanci, relativi allegati, dati relativi ai titoli di viaggio venduti, dati della contabilità analitica dovranno essere trasmessi sia su carta che su file elaborabili (in formato excel o access) ; i formati cartacei ed informatici di fornitura dei dati sopra specificati saranno stabiliti in un progetto che Affidatario ed Ente definiranno entro 90 giorni dalla data di decorrenza operativa di questo contratto.
f) provvedere alla certificazione dei bilanci;
2. Il mancato conseguimento della certificazione prevista al comma 1, lettera a) comporta la sospensione della liquidazione dei corrispettivi (in acconto ed in conguaglio) in misura pari al 5% del loro importo, fino all’avvenuta certificazione.
Qualora l’affidatario non ottenesse le certificazioni entro la scadenza del 4°anno di vigenza del con tratto:
a) la quota parte del corrispettivo non corrisposto in quanto sospeso sarà trattenuta dall’Ente a titolo di penale;
b) si procederà alla risoluzione del contratto in conformità a quanto disposto all’art. 37.
3. Le mancate, ritardate o errate notifiche di cui al comma 1, lettera b) comporta la sospensione dei pagamenti.
4. La mancata osservanza dell’impegno di cui al comma 1, lettera d) o la trasmissione della relativa prescritta documentazione strutturata in maniera non conforme a quanto previsto alle lettere d) ed e) comporta l’applicazione di una penale di € 10.000 per ciascun anno contabile.
5. L’affidatario si impegna, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto non sia possibile effettuare la produzione in uno dei dominii oggetto di propria offerta (Chioggia e/o cavarzerano), a svolgere il relativo chilometraggio nell’altro ambito e/o sulla rete di servizi minimi posti in gara, in accordo con l’Ente.
Articolo 32. Regolamentazione degli spazi pubblicitari
1. L’affidatario ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l’interno che l’esterno dei veicoli, limitatamente ai fianchi destro e sinistro e sul retro, purchè ciò non determini oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, disagi per l’utenza, venire meno delle condizioni di decoro dei servizi e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento, difficoltà di individuazione della tipologia del mezzo pubblico.
2. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all’affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi , ed andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi gestiti.
3. L’affidatario si impegna a rendere disponibile gratuitamente, per un periodo di 21 giorni/anno, il 20% dello
spazio pubblicitario disponibile sull’insieme dei veicoli utilizzati per i servizi di trasporto, a favore dell’Ente per n. 5 comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale; il relativo costo di allestimento e disallestimento è a carico dell’Ente; nessun onere deve essere computato all’Ente per il fermo veicolo necessario all’allestimento e disallestimento.
Articolo 33. Subaffidamento dei servizi di trasporto
1. Il gestore si impegna a svolgere integralmente il programma di esercizio oggetto di affidamento.
2. L’Ente si riserva la facoltà di autorizzare il gestore, previa apposita istanza della società, a subaffidare il servizio nella misura massima del 5% della globale produzione chilometrica di cui al Programma di esercizio.
3. Non deve sussistere, nei confronti dei subaffidatario, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L’affidatario deve depositare ogni contratto di subaffidamento presso l’Ente, almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatte salve esigenze conclamate con assenso dell’Ente.
5. Al momento del deposito di ogni contratto di subaffidamento presso l’Ente, l’affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata e la dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
6. I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2°livello.
7. L’affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il contratto nei confronti dell’Ente. Esso rimane il solo responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.
8. Le penali previste dal contratto sono comminate all’affidatario anche per infrazioni commesse da un eventuale subaffidatario.
9. In caso di decadenza o di revoca del presente contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo a carico dell’Ente.
10. L’Ente affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l’efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all’esterno e delle relative modalità di effettuazione.
Articolo 34. Assicurazioni
1. L’Ente affidante prende atto che l’affidatario ha stipulato polizza assicurativa numero , in data ..
…………. 20.., con ………………………….. S.p.A., Agenzia di ……………, per un massimale di………………/00 € (€ ………….,00) per danni ad impianti e fabbricati e di ……………/00 € (€
…………..,00) per demolizioni e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di
……………………………/00 € (€ …………….,00) ed ha durata, per legge, fino al termine di validità del contratto.
3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data .. …………… 20.., trasmessa dallo stesso affidatario. Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing in data,
viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ed è conservata agli atti dell’Ente.
4. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime:
▪ per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
▪ per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
▪ per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell’affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.
5. L’affidatario ha l'obbligo di trasmettere all’Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l’assolvimento degli obblighi sopra descritti.
6. Il mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 1 comporta la facoltà di revocare l’affidamento oggetto di questo contratto.
7. L’Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
8. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l’Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
Articolo 35. Cauzione
1. L’Ente e l’affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero
………………, in data .. ……… 20.., stipulata con ………….S.p.A., Agenzia …………., per /00 € (€
…………..,00), e di durata non inferiore alla durata dell’affidamento aumentata di 12 mesi.
2. Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing in data, viene controfirmata
dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
3. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’affidatario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come risulta dalla copia del certificato di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n…., in data .. ……………. emesso dalla società……………………...
4. L’Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
5. In particolare, nel caso in cui l’affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del presente contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che l’affidatario avrà l’obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.
6. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. numero 163/2006.
7. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall’affidatario.
8. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente contratto.
Articolo 36. Cessioni di credito
1. I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del direttore di esecuzione del contratto di cui all’art. 5.
2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni.
3. L'Ente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Ente stesso, nonché a favore di terzi.
Articolo 37. Risoluzione del contratto
1. In caso di grave inadempimento dell’affidatario anche agli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto di cui all’art. 5 per porre fine all’inadempimento, l’Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto. Ai sensi dell’articolo 1456 c.c., l’Ente, mediante comunicazione scritta all’affidatario può risolvere “di diritto” il presente contratto nei seguenti casi:
a. allorchè l’ affidatario non si conformi entro un termine non superiore a trenta (30) giorni all’ingiunzione dell’Ente di porre rimedio a negligenza o inadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;
b. allorchè vengano contestate dall’Ente reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l’applicazione reiterata di penali;
c. allorchè vengano violate le norme in materia di cessione o di subappalto;
d. allorchè l’ affidatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
e. allorchè sia stata pronunciata nei confronti dell’ affidatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
f. allorchè l’ affidatario risulti positivo agli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
g. allorchè l affidatario sospenda ingiustificatamente la fornitura;
x. xxxxxxxx l’ affidatario non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ente;
i. allorchè emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
j. allorchè si riscontri la mancata osservanza da parte dell’ affidatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
k. allorchè l’ affidatario violi l’obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art.3 della L. 13 agosto 2010,
n.136 e s.m.i.;
2. Ai sensi dell’articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l’Ente riterrà definitivamente la cauzione di cui al presente contratto. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dell’Ente;
Articolo 38. Attività di riscossione
1. In conformità al decreto legislativo n. 422/1997 la materia della prevenzione dell’evasione delle sanzioni amministrative, comminate agli utenti del trasporto pubblico locale privi del titolo di viaggio, è regolata dagli artt. 36 e seguenti della L.R. 25/1998.
2. L’art. 36 della summenzionata legge regionale prevede che sia gli enti affidatari sia i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale debbano promuovere e sviluppare iniziative finalizzate a prevenire e disincentivare il fenomeno dell’evasione del pagamento dei titoli di viaggio.
3. Il gestore deve già svolgere l’attività di riscossione bonaria di cui all’art. 39 della L.R. 25/1998.
4. L’affidatario è tenuto a svolgere l’attività di riscossione, per conto dell’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, di cui agli art. 17 e seguenti della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:
i. raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981 dagli utenti del servizio pubblico di trasporto contravvenzionati secondo la L.R. 25/1998;
ii. verifica ed accertamento, anche tramite ricerca attraverso l’accesso all’Anagrafica dell’Agenzia delle Entrate, dei dati anagrafici, di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare notifica dell’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/81;
iii. redazione dell’ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino improcedibili per l’insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per irregolarità della contestazione;
iv. sottoposizione dell’ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento alla firma del dirigente dell’Ente preposto;
v. in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l’art. 18 della legge 689/1981, redazione di controdeduzioni per l’adozione dell’ordinanza da sottoporre al dirigente dell’Ente preposto;
vi. in caso di richiesta di audizione da parte del trasgressore secondo l’art. 18 della legge 689/1981, predisposizione ed invio della convocazione dello stesso a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia e secondo gli accordi stabiliti con lo stesso;
vii. predisposizione e invio dei dati con strumenti informatici compatibili con il programma informatico di gestione delle sanzioni utilizzato dall’Ente, ai fini della stampa dell’ordinanza ingiunzione secondo le previsioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché secondo gli schemi forniti dall’Ente;
viii. spedizione dell’ordinanza ingiunzione tramite poste con raccomandata A/R a norma di legge;
ix. verifica dell’avvenuta, corretta e completa notifica dell’ordinanza ingiunzione al trasgressore secondo le previsioni di legge;
x. registrazione dei pagamenti dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni e loro archiviazione;
xi. verifica delle ordinanze ingiunzioni la cui notifica non é andata a buon fine; effettuazione di nuove ricerche anagrafiche, di nuova notifica ovvero redazione di verbale motivato con proposta di non procedere alla riscossione per irreperibilità o altra ragione;
xii. in ipotesi di ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza ingiunzione, previo esame del ricorso, predisposizione dell’atto di risposta da depositare avanti l’Autorità Giudiziaria e sottoposizione dello stesso alla firma del dirigente provinciale preposto;
xiii. per le ordinanze ingiunzioni regolarmente notificate e non pagate predisposizione dell’elenco del ruolo da trasmettere al Concessionario per la formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente dell’Ente preposto;
xiv. in collaborazione con l’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia, attività di monitoraggio e controllo dell’esito delle procedure di riscossione coattiva delle sanzioni svolte dai concessionari ed eventuale predisposizione delle sanzioni a carico dei concessionari stessi;
xv. per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge 689/1981.
6. Restano di competenza dell’Ente affidante le disposizioni in merito:
i. ai criteri di determinazione dell’importo della sanzione da applicare tramite ordinanza-ingiunzione, tra i valori edittali, in attuazione dell’art. 11 della legge 689 del 1981;
ii. alla valutazione della congruità dell’entità delle spese da inserire nell’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 689 del 1981.
7. L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In particolare è tenuto ad osservare strettamente le condizioni ed i termini di legge previsti dalle disposizioni che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l’attività di riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.
8. L’Affidatario si obbliga ad eseguire una precisa rendicontazione delle somme introitate con l’attività di riscossione per conto dell’Ente.
9. L’Affidatario é tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/2003, Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali, relativamente alle notizie di cui viene a conoscenza, ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle modalità di gestione degli archivi cartacei e informatici dove affluiranno tutti i dati inerenti l’attività di riscossione.
10. L’Ente procederà alla stampa e all’assegnazione dei relativi numeri di protocollo delle ordinanze – ingiunzioni di pagamento sulla base dei dati informatici trasmessi dal gestore.
11. Non è consentito all’affidatario subaffidare a terzi la gestione dell’attività di riscossione di cui al comma 4.
12. La mancata osservanza da parte dell’Affidatario degli impegni di cui al comma 4 e del divieto contenuto nel comma 11, comporta la risoluzione del contratto per fatto imputabile a colpa dell’affidatario.
13. In forza della L.R. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è il gestore per il 70% e l’Ente per il restante 30%. Per l’espletamento dell’attività di recupero, le parti concordano che l’affidatario tratterrà l’intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, nonché degli altri importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.
14. L’Ente si impegna a versare al gestore annualmente e, comunque, entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare di riferimento, tutte le somme introitate nell’anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative di cui all'art. 37 della citata legge regionale.
15. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell’espletamento delle procedure ad essi affidate, gli importi versati al gestore saranno invece al netto di quanto di competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.
16. In forza dell’espletamento dell’attività di riscossione da parte del gestore per conto dell’Ente, qualora venga proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione
processuale passiva spetta comunque all’Ente, come previsto per legge. In tal caso, l’affidatario, su nota dell’Ente, provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella sentenza. In caso di rifusione di spese di lite a favore dell’Ente, queste verranno trattenute dallo stesso in considerazione dell’attività di difesa svolta.
Articolo 39. Promozione dell’utilizzo del TPL
1. Sia il gestore che l’Ente affidante, sul tema della tutela ambientale, sono impegnati in attività plurisettoriali. A sostegno di tali politiche, è necessario proporre azioni straordinarie di incentivazione all’abbandono dell’uso del mezzo privato individuale e di promozione dell’uso di mezzi non inquinanti e/o collettivi. E’ pertanto istituito l’obbligo tariffario a favore dei nuclei famigliari, titolari di almeno un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, con ISEE secondo il seguente schema:
n. componenti famiglia | ISEE |
1 | < 8.835 |
2 | < 10.076 |
3 | < 11.911 |
4 | < 13.577 |
5 | < 14.912 |
6 | < 16.125 |
7 | < 17.100 |
≥ 8 | < 20.000 |
1. L’obbligo tariffario si estrinseca secondo le seguenti modalità:
1°abbonamento: riduzione del 10% sulla tariffa ap provata; 2°abbonamento: riduzione del 20% sulla tariffa a pprovata; dal 3°abbonamento in poi: riduzione del 100% sulla tariffa approvata.
2. L’istituzione del suddetto obbligo tariffario pari a 7.000 €, che verrà rendicontato puntualmente su base trimestrale da parte dell’azienda con indicazione della tipologia dei titoli di viaggio rilasciati e dei relativi titolari, è coperta per il 50% dall’Ente e per il restante 50% da parte del gestore.
Articolo 40. Corsi di idoneità per agenti accertatori
1. L’art. 41 della LR 25/1998 prevede che all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni provveda personale delle aziende di trasporto, definiti agenti accertatori, autorizzati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia e quindi qualificati “agenti di polizia amministrativa”.
2. Il programma dei corsi per la qualificazione del suddetto personale (per un minimo di 12 ore) riguarda:
i. figura, personalità giuridica, mansioni e norme di comportamento dell’agente accertatore;
ii. conoscenza degli articoli della L. 689/1981 contenente disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative;
iii. nozioni di diritto e procedura penale (false generalità declinate da utenti trasgressori ed altri reati connessi all’esercizio della funzione, oltraggio, resistenza, ecc.);
iv. LR 25/1998;
x. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx XXX 000/0000 xxx xxxxxx II circa il comportamento degli utenti e titolo VII da art. 18 ad art. 88 contenenti disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura
ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative;
vi. conoscenza del sistema tariffario aziendale e delle norme generali ed aziendali di utilizzo dei mezzi pubblici;
vii. leggi e disposizioni che regolamentano la libera circolazione per particolari categorie di soggetti;
viii. formulazione delle contestazioni, conoscenza ed appropriato utilizzo e compilazione della modulistica aziendale in materia.
3. L’Ente intende avvalersi della collaborazione del gestore per la realizzazione dei suddetti corsi di idoneità riconoscendo l’importo di 20,00 € oltre IVA per ciascun partecipante, importo adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.
4. La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova di accertamento dell’idoneità alla mansione di agente accertatore è composta da:
i. Dirigente dell’Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia o suo delegato;
ii. Direttore generale del gestore o suo delegato;
iii. Un dipendente del gestore, che svolge anche la funzione di segretario:
Articolo 41. Difformità tra documenti contrattuali
5. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l’Ente affidante.
Articolo 42. Spese contrattuali
1. L’affidatario assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, xxxxx e registrazione del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
2. Le spese contrattuali presunte di ……………………………………./00 (€ ,00) €, salvo conguaglio,
sono a carico dell’affidatario che ha già provveduto a depositarle presso , sul c/c numero IBAN:
…………… intestato a …………….
Articolo 43. Trattamento dei dati personali
1. Il dirigente ing. ………….. informa l’affidatario che “titolare” del trattamento è la “ ” stessa e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il ,
dirigente ……………..; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione l’ing. …………., dirigente del
…………….. e, per quanto attiene ai pagamenti, il ……………., dirigente del .. L’Ente affidante, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e successive modificazioni, informa l’affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Articolo 44. Controversie tra le Parti
1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Articolo 45. Clausole finali
1. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Venezia per il periodo 2013-2016 è consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx e xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il contratto consta di … fogli di cui …… composti dagli Allegati. E’ immediatamente operante per l’Affidatario mentre per l’Ente solo a seguito dell’avvenuta repertoriazione.
4. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1086, n. 131