Provincia di Alessandria
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
UFFICIO TECNICO LL.PP. C.F.: 00430560060
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE COMUNALE SUDDIVISA IN 3 BLOCCHI/LOTTI DELLE VIE CITTADINE CUP B17H14001330004 Blocco/lotto 1
CIG.59420720F0, Blocco/lotto 2 CIG.5942089EF3, Blocco /lotto 3 CIG.594211546B
Art. 01 — OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il recupero del manto stradale danneggiato dall’usura e dalle ripetute avversità atmosferiche. Richiedendo interventi di messa in sicurezza delle stesse vie, sia per questioni legate alla fruibilità xxxxxx e pedonale, nonché per garantire la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità l’Amministrazione Comunale ha disposto di suddividere il progetto in tre zone omogenee di asfaltatura.
Blocco/lotto 1 CIG.59420720F0
Esecuzione Asfaltature in Via Romita, tratto stradale Alessandria tra le due rotonde,Via San Xxxxxxx e traversa di strada Moirano a sinistra il tutto per un importo complessivo lavori di Euro 69.329,37 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera
di cui per lavori a base d’asta € 50.946,21 oltre IVA per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 17.358,59 oltre IVA per oneri della sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso € 1.024,57 oltre IVA;
Blocco/lotto 2 CIG.5942089EF3
Esecuzione Asfaltature in tratto reg.Montagnola, Via Pascoli, Via Ariosto, Via Toscanini, strada Madonnalta, il tutto per un importo complessivo lavori di Euro 52.282,65 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera
di cui per lavori a base d’asta € 39.398,60 oltre IVA per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 12.111,40 oltre IVA per oneri della sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso € 772,65 oltre IVA;
Blocco /lotto 3 CIG.594211546B
Esecuzione Asfaltature in ex caserma X.Xxxxxxxx tratto denominato Piazza Facelli e Reg.Lavandara il tutto per un importo complessivo lavori di Euro 20.917,12 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera
di cui per lavori a base d’asta € 18.004,97 oltre IVA per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 2.603,03 oltre IVA per oneri della sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso € 309,12 oltre IVA;
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati e dei relativi calcoli dei quali l’appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
In ogni caso l’esecuzione della prestazione in oggetto che è relativa ai lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE, è sempre e comunque
effettuata secondo le regole dell’esperienza e lo stato dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 02 — FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO
Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato a: MISURA.
L'importo dei lavori è quello già indicato all’art. 1, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni, prezzi diversi da quelli riportati nell’elenco prezzi allegato al progetto.
All’uopo si precisa che le forme e le dimensioni dei lavori che formano oggetto dell’appalto risultano dal Computo Metrico Estimativo, dall’Elenco Prezzi e dai relativi elaborati progettuali.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
CATEGORIA PREVALENTE: Ai sensi dell’art. 61 e dell’art.90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili nella
categoria prevalente di opere “OG.3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”.
Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107,108 e 109 del DPR 207/2010.
Le indicazioni di cui al presente punto sono da considerarsi esemplificative per descrivere la natura del lavoro oggetto della gara. Infatti la presente gara è inferiore al controvalore in Euro di 150.000 DPS e pertanto fuori dal sistema unico di qualificazione.
Art. 03 — OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI, E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Pertanto l’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Fanno parte sostanziale del contratto di appalto, ai sensi dell’art.137 del DPR N- 207/2010, ancorchè non materialmente allegati i seguenti documenti:
1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. il Piano di Coordinamento e Sicurezza ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i. e del D.P.R. n. 222/2003 e s.m.i.;
3. l’Elenco Prezzi Unitari, il computo metrico estimativo e tutti gli altri elaborati facente parte del progetto esecutivo ivi compresi le tavole grafiche, i particolari costruttivi, il crono programma;
4. l X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
5. il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”, per tutto ciò che non sia stato derogato con il presente Capitolato, e indipendentemente dal fatto che talune norme degli stessi Capitolati e Regolamento, siano in seguito esplicitamente richiamate ed altre no;
6. il Capitolato Generale d’Appalto D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto riguarda gli articoli non abrogati dall’art. 358, comma e) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l’APPALTATORE è tenuto ad osservare;
Art. 04 — ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Xxxxxx Condizioni e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.
L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Xxxxx, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà nelle more di quanto stabilito al precedente art. 3.
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della direzione lavori, non sia ritenuto pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e contrario agli interessi dell'Amministrazione.
L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia con quanto previsto dal Dl.Lgs. 163 del 2006.
ART. 05 — CONSEGNA DEI LAVORI
Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l’aggiudicazione. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 06 —TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, compresi nell’appalto, è fissato in giorni 20 (VENTI) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
La sospensione dei lavori è ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dagli Artt. 159 e 158 comma 1 del Regolamento LL.PP. D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non intendendosi comunque per queste il maltempo o le situazioni climaticamente sfavorevoli, purché nella media delle stagioni dell’anno.
Per ogni giorno di ritardo nei confronti di detto termine sarà applicata una penale, ai sensi dell’Art.22 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, a carico dell'APPALTATORE, pari all’1 ‰ (unopermille) dell’importo contrattuale netto e che comunque, complessivamente, non potrà superare il 10% (diecipercento) dello stesso importo contrattuale.
Oltre alla penale di cui sopra il Comune di Acqui Terme addebiterà comunque all'APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.
Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'APPALTATORE.
ART.07 — CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.123 del DPR n.207/2010, l’APPALTATORE è obbligato a costituire a favore del Comune di Acqui Terme una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva.
L'APPALTATORE resta altresì obbligato a garanzia dei rischi di esecuzione, in conformità dell’art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune di Acqui Terme a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA; la polizza deve inoltre assicurare il Comune di Acqui Terme contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con massimale minimo di Euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 8 – Obbligo di tracciabilità dei pagamenti
L’appaltatore deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore trasmette al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, e le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto stesso, ai sensi del citato art.3, comma 7, L. 136/2010.
In particolare l’appaltatore è obbligato a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente Foglio sul conto corrente dedicato comunicato al Comune che, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento.
L’appaltatore prende atto che il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione è sufficiente l’apposita notifica dell’inadempienza.
ART. 09 – ANTICIPAZIONE- Obbligo 10% a partire dal 21/08/2013 e fino al 31/12/2014 A sensi e per gli effetti dell’art.26.ter della Legge n.98/2013 decreto del Fare, per tutte le gare bandite fino al 31/12/2014, è prevista la corresponsione all’appaltatore di un’anticipazione del 10% sull’importo contrattuale in deroga all’art.140 comma 1 del DPR n.207/2010. Per tale anticipazione si applicano gli articoli 124 commi 1 e 2 nonché lo stesso art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n.107/2010. L'erogazione, nei casi consentiti dalla legge, sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa maggiorata dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi e le modalità contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali a far data dall'erogazione della suddetta anticipazione.
Art. 10 — ULTIMAZIONE LAVORI E PAGAMENTI
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l’appaltatore redigendo il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione alla redazione dello stato finale.
Lo stato finale sarà compilato ed il certificato di regolare esecuzione avrà luogo entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 11 — TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e perla zona nella quale si svolgono i lavori.
L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare in contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL; nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli atri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e previdenziali in genere.
L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Xxxxxx Patti e Condizioni.
Viste le particolari condizioni dell’opera oggetto del presente Capitolato, si richiede agli stimatissimi partecipanti di presentare nella documentazione di gara il DURC aggiornato in data non anteriore ai giorni novanta dalla data indicata come termine di presentazione dell’offerta.
Art. 12 — SICUREZZA DEI LAVORI
a) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL CANTIERE L'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori assume, nei confronti dei propri dipendenti, la figura di datore di lavoro e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme vigenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Gli obblighi a carico del datore di lavoro e quindi dell'appaltatore sono richiamati negli art. 8 e 9 del D. Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L'appaltatore deve, si ribadisce, osservare tutte le disposizioni in tema di sicurezza, tra le quali: D.Lgs 626/94, D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.Lgs 493/96, D.P.R. 303/56, D.P.R.
312/56, D.Lgs 277/91, D.Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni.
b) DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
L'Appaltatore dovrà garantire il deposito in cantiere dei seguenti documenti:
• Copia iscrizione alla CCIAA dell'impresa appaltante;
• Copia iscrizione CCIAA delle imprese subappaltatrici;
• Registro degli infortuni;
• Denuncia di nuovo lavoro INAIL;
• Dichiarazione relativa al CCNL applicato;
• Dichiarazione del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
• Libretto di manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere;
infine, su richiesta specifica del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, potrà essere richiesta altra documentazione specifica e/o integrativa per la verifica ed il controllo del rispetto delle norme per la sicurezza e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
c) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualsiasi lavoratore presente in cantiere, sia dipendente dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà essere munito di targhetta/cartellino identificativo visibile da cui si possa desumere le generalità e l'impresa di appartenenza.
L'appaltatore ed ogni subappaltatore dovrà garantire il rispetto delle presenti disposizioni.
Art. 13 — PAGAMENTO
L'Appaltatore verrà liquidato in un'unica soluzione al termine dei lavori previa presentazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Stazione Appaltante.
I pagamenti saranno effettuati per il tramite del Tesoriere Comunale (attualmente BANCA CARIGE FILIALE DI ACQUI TERME, secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell’Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto previsto dall’art.9 del D.L.1/7/2009 n.78.
Art. 14 — CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che verrà redatto entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ricadendo il presente appalto nella fattispecie dei lavori al netto del ribasso inferiori ad euro 1.000.000,00.
Art. 15 — ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.
1) nomina , prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere. Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
2) Sostenere tutte le spese contrattuali derivanti dal presente appalto.
3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene.
4) La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.
6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre il relativo cartello di cantiere di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell’Amministrazione e le prescrizioni della D.L..
7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
8) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
9) Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione d'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
10) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall’art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
11) Come già indicato nel presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
Art. 16 — SUBAPPALTO
Al subappalto si applicano le norme generali dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06. La sua definizione è quella del comma 11 del medesimo articolo.
E’ vietata la cessione dell’appalto ed è ammesso il subappalto, solo se autorizzato, nel rispetto delle modalità previste dalla legge e per le categorie indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta.
E’ vietato il subappalto della categoria prevalente oltre la quota massima del 20% dell’importo complessivo del contratto (art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall’art. 4, comma 2, della L. n. 106/2011), mentre restano interamente subappaltabili le altre categorie.
A tal fine si precisa che la categoria unica costituente il presente appalto è la seguente: Opere stradali, corrispondente ad OG3 (secondo DPR n. 34/2000)
In caso di infrazione alle norme del presente Foglio Patti e Condizioni commessa dal subappaltatore, responsabile verso l’Università si intenderà l’Appaltatore.
I crediti derivanti dall’esecuzione dei magisteri dati in subappalto saranno composti all’Appaltatore, e non saranno operate liquidazioni dirette al subappaltatore (ari 118 comma 3 deI D.Lgs. n. 163/2006 — sono applicate tutte le condizioni previste dal medesimo comma)
L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e del cottimisti. A tale riguardo l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatorì o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate
Art. 17 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Foro competente per le controversie tra il Comune di Acqui Terme e l’Appaltatore è esclusivamente il Foro di Acqui Terme, intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.
Art. 18 — NORME FINALI
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il 1 comma dell'art.1664 del Codice Civile.
L'Appaltatore, presentando domanda di partecipazione alla presente gara, dichiara implicitamente di ben conoscere lo stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscnza e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto è da ritenersi per lui congrua e remunerativa.
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d’opera per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.
A norma dell’art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ODDONE Ing. Xxxxxxx