CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
tra
L’Automobile Club Sassari, di seguito indicato anche come AC Sassari, con sede in Sassari (SS), Xxxxx Xxxx, 00, XX 00072050909, in persona del suo Legale Rappresentante Xxxxxx Xxx di San Xxxxxxxx nato a………….. (….) il …………….., residente in ……………….. e domiciliato per la carica in Xxxxxxx Xxxxx Xxxx 00 Codice Fiscale ……………………….., e la ditta individuale denominata
……………………….. PI di seguito indicata anche come Delegazione, con
sede in Sassari Viale Adua n.32 iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………….. al n. del
repertorio economico amministrativo, in persona del suo Titolare ……………. nata il a
……………. (….) e residente in ……………….. Codice Fiscale ………………………………………
entrambe congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le Parti;
premesso
a) che le attività già svolte dagli Automobile Club possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia (Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012) e della L. 08/08/1991 n. 264 modificata dalla L. 04/01/1994 n. 11;
b) che AC Sassari intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI, anche avvalendosi della propria rete di delegazioni nella città metropolitana di Sassari e nella provincia di Nord Sardegna;
c) che AC Sassari è autorizzata all’utilizzo del marchio ACI, ex art. 9, comma 1 del Regolamento del Marchio ACI (elem. integrativo c, ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al Marchio ACI N. 002299014 del 19/12/2002);
d) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l’interesse di aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/AC Sassari, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali e impegnandosi a svolgere le attività attribuite da AC Sassari con impegno (osservando, in particolare, gli obiettivi di vendita che venissero definiti) e con professionalità (avvalendosi del supporto formativo, tecnico ed operativo fornito direttamente o indirettamente da AC Sassari);
e) che la Delegazione dichiara di possedere i requisiti di legge e l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio commerciale sito in Sassari nonché di essere autorizzata all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modifiche ed integrazioni, e di impegnarsi inoltre all’integrale rispetto di tale normativa;
f) che la Delegazione ha preso visione degli atti predisposti da AC Sassari in osservanza di quanto disposto dall’art. 4 della Legge 6 Maggio 2004 N. 129, e riportati negli allegati al presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
1. Tutto quanto indicato in premessa e negli elementi integrativi costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. Parimenti, costituisce parte integrante ed essenziale la convenzione per l’espletamento del servizio di esazione e gestione delle tasse automobilistiche, come pure gli allegati (relativi alle attività e ai servizi da svolgere in Delegazione, nonché i principi e le regole di espletamento) secondo le seguenti direttrici:
• consulenza ed assistenza per le pratiche relative alla circolazione dei mezzi di trasporto;
• promozione e sviluppo delle associazioni ad ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall’ AC Sassari e da sue società controllate o collegate;
• vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo e la mobilità, connotati dal segno distintivo di ACI/ AC Sassari o comunque prescelti da ACI.
3. AC Sassari potrà estendere il rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività, che ACI o AC Sassari intendessero promuovere, e che costituiranno oggetto di apposita integrazione.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la definizione - ai sensi di quanto disposto dalla Legge 129/2004 – di un rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale AC Sassari concede alla Delegazione l’utilizzo del marchio ACI, il know-how e i servizi di assistenza e consulenza, nei contenuti e secondo le modalità successivamente definite.
Art. 3 - Know-how, servizi per l’avvio e la gestione della delegazione
1. Nel contesto dell’art 1, e in via continuativa per l’intera durata del contratto, AC Sassari si impegna a mettere a disposizione della Delegazione la propria esperienza e conoscenza (know- how) in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, amministrativo, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità.
2. La Delegazione si impegna ad avvalersi di tale know-how nell’ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure, attenendosi alle istruzioni operative per lo svolgimento delle attività riportate negli elementi integrativi (consulenza automobilistica, riscossione bolli, promozione associazionistica, vendita pacchetti turistici, ecc.).
3. L’Automobile Club Sassari si impegna a fornire alla Delegazione - direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per l’avvio delle attività, e/o ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell’esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale (come dettagliati negli elementi integrativi).
4. Le Parti si riservano di definire, in base alle esigenze della Delegazione, ulteriori modalità di assistenza e supporto ad integrazione e adeguamento dei servizi di cui al precedente comma, e di regolamentare in apposito elemento integrativo tipologia, modalità di erogazione ed eventuali corrispettivi aggiuntivi per tali servizi.
Art. 4 – Marchio ACI, insegna della delegazione e tutela del marchio
1. Per tutta la durata del presente contratto, AC Sassari concede in licenza alla Delegazione l’uso del marchio ACI che è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento d’uso del Marchio ACI (elemento integrativo c).
2. La Delegazione si impegna a riprodurre il marchio ACI come insegna del proprio esercizio e su qualsiasi supporto utilizzato (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) rispettando proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche specificate in allegato.
3. La Delegazione provvederà a proprie spese a mantenere l’insegna in dotazione, esponendola ben visibile al di sopra dell’ingresso del proprio locale di vendita e impegnandosi a conservarla in perfetto stato di funzionamento. Resta inteso che tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali (anche futuri) relativi al mantenimento dell’insegna restano a carico della Delegazione.
4. L’insegna è di proprietà dell’AC Sassari che la fornirà alle delegazioni di nuova apertura.
5. La Delegazione si impegna ad usare il marchio ACI in modo da non arrecare pregiudizio all’immagine e al nome di ACI e nel rispetto delle istruzioni stabilite nell’elemento integrativo.
6. La Delegazione dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l’identificazione come delegazione dell’ACI, sono e resteranno di proprietà esclusiva ACI, e che dunque ogni diritto derivante dall’uso di tali elementi spetta ad ACI stesso. La Delegazione si impegna dunque a non utilizzare il Marchio ACI come o nel proprio nome commerciale, e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili. La Delegazione si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall’ACI e da AC Sassari.
7. E’ fatto divieto alla Delegazione di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l’uso del Marchio o di parte di esso in sub-licenza a terzi.
8. In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Delegazione si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio ACI quale insegna e all’interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio come affiliato dell’AC Sassari. In caso di ingiustificato ritardo della Delegazione ad osservare quanto stabilito nel presente comma, AC Sassari è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d’ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Delegazione, fatta salva ogni altra azione a tutela del marchio.
9. Qualsiasi uso del Marchio ACI non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 18.
10. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, al marchio specificato nella premesse.
Art. 5 - Dotazione informatica
1. La Delegazione riconosce che, per operare quale esercizio a marchio ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.
2. Nel contesto del precedente comma la Delegazione si impegna quindi, a proprie spese, a dotarsi esclusivamente degli applicativi software e telematici attraverso l’infrastruttura messa a disposizione da ACI o dell’AC Sassari per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La fornitura di tali applicativi verrà effettuata o da AC Sassari o da ACI Informatica
S.p.A. Il canone e i costi di connessione per gli applicativi ACI sono indicati nell’elemento integrativo e).
3. La Delegazione dovrà inoltre attenersi agli standard di dotazione informatica minima (hardware, software, sistemi di connettività e terminali POS) definiti in allegato. Resta inteso che le specifiche di adeguamento potranno subire modifiche in base alle politiche commerciali di ACI.
4. AC Sassari fornisce inoltre alla Delegazione, anche o mediante ACI Informatica S.p.A, le attività di formazione e addestramento, nonché di aggiornamento con riferimento agli applicativi di cui al precedente comma (know how informatico). Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico della Delegazione.
Art. 6 – Investimenti iniziali
1. L’ammontare degli investimenti, a carico della Delegazione, necessari per l’avvio delle attività relative al sistema di affiliazione vengono stimati nel seguente modo:
• dotazione hardware e software (vedi elemento integrativo e): euro 800,00 più IVA
• installazione dell’insegna (vedi elemento integrativo d): euro 200,00 più IVA
Art. 7 - Royalties / canone
1. Quale corrispettivo (royalties) per la fruizione del know how e dei servizi per l’avvio e la gestione della delegazione di cui all’art. 3 come pure per l’utilizzo del marchio ACI, la Delegazione si impegna a pagare ad AC Sassari un importo annuale, comprensivo di quanto dovuto a titolo di induzione di clientela di € 25.200,00 /anno + IVA
2. Tale importo verrà corrisposto in 12 rate mensili di € 2.100,00 l’una + IVA. La Delegazione non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti.
3. In sede di sottoscrizione del primo contratto e a titolo di Una Tantum, al momento dell’ingresso nella rete di affiliati il nuovo delegato sarà tenuto a pagare un importo una tantum di € 3.000,00 più IVA, da saldarsi entro 18 mesi.
4. Le parti concordano che, a far data del 01/01/2020, l’importo di cui al punto 1 del presente accordo sarà incrementato a € 27.000,00/anno + IVA.
Art. 8 – Standard operativi della Delegazione e verifiche da parte dell’AC Sassari Gestione ed allestimento dei locali della Delegazione
1. Le Parti si danno atto che la Delegazione, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, sia nei confronti di AC Sassari che della clientela e dei propri dipendenti. Nei rapporti con i terzi, la Delegazione è quindi tenuta ad indicare la sua qualità di impresa indipendente da ACI e AC Sassari, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (insegna ed allestimento dell’esercizio uniformi).
2. La Delegazione si impegna ad espletare le attività e i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive di AC Sassari. Si impegna, inoltre, ad uniformarsi agli standard e ai procedimenti operativi definiti dallo stesso AC Sassari.
3. In ogni caso, la Delegazione si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l’applicazione delle tariffe stabilite per ogni tipo di operazione.
4. La Delegazione si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo le esigenze dell’utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, dandone comunicazione ad AC Sassari.
5. I locali di cui sopra si trovano nella disponibilità della Delegazione, e vengono da questa utilizzati per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto. Gli oneri inerenti ai suddetti locali sono interamente a carico della Delegazione.
6. La Delegazione consentirà ad AC Sassari di svolgere presso i locali in cui verranno svolte le attività di cui al presente contratto tutte le verifiche necessarie e/o opportune per controllare che gli stessi siano arredati in maniera conveniente e decorosa. Laddove AC Sassari ritenesse necessario procedere al rinnovo degli arredi esistenti, in ogni caso non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione si impegna ad adeguare i locali secondo le indicazioni fornite da AC Sassari.
7. La Delegazione sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze. Nello specifico, presterà particolare attenzione nel selezionare il personale, onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza, ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell’assistenza, dell’assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.
8. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, AC Sassari avrà diritto di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e sui registri della Delegazione, in modo da poter verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto.
9. La Delegazione non potrà trasferire la sede, indicata nelle premesse, senza il preventivo consenso di AC Sassari, fatto salvo il caso di forza maggiore.
Art. 9 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica. Obiettivi di vendita.
1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Delegazione si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente contratto, o comunque concorrenziali con quelle di AC Sassari e/o di ACI, o di società controllate da AC Sassari o da ACI stesso. In particolare, si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione del proprio esercizio.
2. D’altro canto, la Delegazione prende atto di quanto segue:
a) che lo stesso ACI/AC Sassari può istituire delegazioni virtuali (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti);
b) che AC Sassari può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali della grande distribuzione, fatta eccezione per le attività di cui alla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni. Qualora tali iniziative si riferiscano a associazioni vendute in delegazione, i soci acquisiti saranno di spettanza della Delegazione a partire dal primo anno di rinnovo del Socio, con relativo trattamento economico.
3. Nell’ambito di una generale promozione del marchio ACI, la Delegazione si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o comunque prescelti da AC Sassari, e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Nello svolgimento di questa attività, la Delegazione si atterrà alle istruzioni operative e logistiche (fermo restando il rispetto degli artt. 1766 e ss. del Codice Civile) come pure alle politiche commerciali predefinite da AC Sassari, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell’associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, che verranno comunicati con apposita documentazione.
4. In particolare, la Delegazione si obbliga espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI o dal marchio di aziende controllate o collegate dallo stesso ACI, o comunque prescelti da AC Sassari.
5. In vigenza del presente contratto, le Parti potranno inoltre stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati prodotti e servizi (es.: turismo), definendone in apposito allegato modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita.
Art. 10 – Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing
1. Per tutta la durata del presente contratto, la Delegazione agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e da AC Sassari, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI/AC Sassari presso i locali della Delegazione, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI/AC Sassari. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni.
2. AC Sassari includerà la Delegazione in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le delegazioni affiliate, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, non facendo alcuna differenza tra le Delegazioni.
3. Fermo restando l’impegno di AC Sassari a promuovere la realizzazione di campagne marketing a sostegno delle attività della Delegazione, le Parti si danno atto che tali azioni rappresentano delle opportunità offerte alla Delegazione da ACI o dallo stesso AC Sassari, senza che costituiscano un obbligo da parte sia di ACI che di AC Sassari. La Delegazione potrà quindi promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte di AC Sassari: in difetto di risposta entro 30 giorni dalla richiesta, il programma promozionale della Delegazione dovrà ritenersi approvato.
Art. 11 – Pagamento quote e canoni dovuti per lo svolgimento delle attività
1. La Delegazione dovrà versare le quote associative incassate, tramite procedura di addebito sul c/c del delegato e sottoscrizione di modulo RID. Dovrà inoltre essere puntuale nell’osservanza di quanto stabilito da ACI, da AC Sassari a e da altri soggetti pubblici in merito al pagamento di competenze per lo svolgimento delle proprie attività.
2. La Delegazione dovrà inoltre osservare le disposizioni di AC Sassari in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca Dati Soci), dedicando particolare cura all’inserimento completo ed esatto dei dati stessi.
Art. 12 - Obblighi di informazione
1. All’atto della sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione dovrà allegare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa e i certificati elencati in allegato.
2. La Delegazione si impegna, per tutta la durata del contratto, a informare AC Sassari di qualsiasi miglioria apportata e di qualsiasi dato suscettibile di apportare miglioramento al sistema delle attività di cui al presente contratto, consentendo ad AC Sassari di farne uso liberamente.
Art. 13 – Compensi e commissioni per la Delegazione. Politiche di incentivo
1. Con riferimento alla vendita di associazioni, alla Delegazione verranno riconosciuti i compensi, nella misura e con le modalità indicate nell’appendice operativa, differenziati per tipologia di associazione venduta. Resta inteso che tali valori potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di prodotto adottate da ACI. Tali variazioni verranno comunicate alla Delegazione via mail.
2. In relazione a promozione e sviluppo delle associazioni le Parti stabiliscono, per il quinquennio di validità contrattuale, che gli obiettivi di produzione, per numero e tipologia di associazione, verranno determinati nei piani commerciali mensili determinati da AC Sassari.
Art. 14 – Cessione del contratto e diritto di prelazione di AC Sassari
1. Il contratto è stipulato in considerazione della persona titolare della Delegazione: resta dunque inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso di AC Sassari. In caso di decesso del titolare della Delegazione, il contratto sarà risolto di diritto se AC Sassari non comunicherà - entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento - la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa che ne abbiano fatto tempestiva richiesta mediante pec o raccomandata A/R.
2. Allo stesso modo, il contratto viene stipulato in considerazione della compagine sociale e della persona del legale rappresentante della Delegazione, ed è pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso di AC Sassari. In caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale e della persona con funzione di legale rappresentante della Delegazione, il contratto si risolverà di diritto qualora AC Sassari non comunicherà – entro 60 giorni dalla
conoscenza dell’evento – la propria volontà di proseguire comunque il rapporto con la Delegazione.
3. Il titolare della Delegazione potrà trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà o la gestione temporanea dell’esercizio o della propria azienda, dandone preventiva informazione ad AC Sassari a mezzo raccomandata A/R e, in ogni caso, nel rispetto delle leggi in materia e delle disposizioni previste dalla Legge 264/91 modificata dalla Legge 11/94. In particolare, la Delegazione dovrà dare informazione delle trattative avviate e/o delle offerte ricevute, indicando prezzo di cessione e ogni altra condizione economica dell’operazione proposta.
4. AC Sassari potrà quindi esercitare il diritto di prelazione – a condizioni uguali a quelle comunicategli – mediante raccomandata A/R da inviare alla Delegazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine in assenza dell’esercizio di prelazione da parte di AC Sassari, quest’ultima verrà considerata rinunziataria e il titolare della Delegazione potrà cedere o locare l’esercizio o l’azienda, fatto salvo il consenso di AC Sassari e il diritto della medesima di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 18.
5. Parimenti, qualora il titolare della Delegazione possieda più esercizi commerciali per la medesima attività e intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione per la gestione di uno o più di essi, dovrà informarne preventivamente AC Sassari e preferire quest’ultima a parità di condizioni rispetto ad altre imprese interessate.
Art. 15 – Tutela dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 N. 196, la Delegazione dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta ad AC Sassari.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.
Art. 16 – Durata del contratto
1. La durata del presente contratto viene convenuta in 5 (cinque) anni a decorrere dal ………….
Art. 17 – Risoluzione del contratto. Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto
1. AC Sassari potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui la Delegazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 4, 8, 9, 10 e 14;
b) ritardo della Delegazione nel pagamento di canoni e quote ad ACI, AC Sassari ed altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle proprie attività;
c) nel caso di assoggettamento della Delegazione a fallimento o ad altra procedura concorsuale o quando la stessa, ad insindacabile giudizio di AC Sassari, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
d) nel caso in cui il comportamento della Delegazione o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento di AC Sassari e di ACI;
e) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell’espletamento dei servizi e delle attività riferite al presente contratto;
f) nel caso che, per qualsiasi motivo, alla Delegazione venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni;
2. nel caso di risoluzione, revoca, recesso o non accettazione del mandato trilaterale per il servizio di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche da parte dell’ACI. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell’ACI, la Delegazione non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, AC Sassari potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
4. La Delegazione dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l’esistenza a proprio carico o a carico dei propri congiunti, conviventi, membri della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo N. 490/94 e precedenti normative antimafia.
5. La Delegazione dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto, per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
6. In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Delegazione sarà tenuta a restituire ad AC Sassari tutto quanto da questi fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.
7. Gli articoli ed i prodotti caratterizzati dai segni distintivi di ACI/AC Sassari, acquistati dalla Delegazione e non rivenduti a terzi, verranno trasferiti ad AC Sassari, a sua richiesta, e al medesimo prezzo di costo pagato dalla Delegazione. La Delegazione cesserà inoltre di vendere qualsiasi prodotto o servizio a marchio ACI/AC Sassari o comunque prescelto da ACI.
8. La Delegazione cesserà, nell’immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del logo, dell’insegna, del know-how, delle informazioni riservate e di quanto altro concessole e trasferitole da AC Sassari.
Art. 18 - Recesso
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante Pec, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.
Art. 19 – Obbligo di riservatezza
1. La Delegazione si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell’esecuzione del presente contratto, e che gli vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale, né a divulgare o utilizzare a profitto altrui, anche dopo la cessazione del presente contratto, le conoscenze tecniche ed amministrative acquisite da AC Sassari attraverso il rapporto di affiliazione, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.
Art. 20 – Informazione sui dati di AC Sassari
1. La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza, poiché edotta da AC Sassari anche mediante la consegna di specifica documentazione (scheda illustrativa allegata), sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo economico e sociale di AC Sassari, sulla natura e composizione della rete commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all’art. 4 della Legge 6 maggio 0000 X. 000.
Art. 21 – Norme di chiusura
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti tra le Parti, e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale, relativa al contratto di delegazione.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Art. 22 – Modifiche al contratto
1. Ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
2. Le Parti si danno atto che, in aggiunta e a modifica degli allegati al presente contratto, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti e modificati quelli già predisposti. Per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento al presente contratto ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le Parti.
Art. 23 – Rinvii normativi
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quanto previsto dalla Legge 6 Maggio 2004 n. 129.
Art. 24 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo Pec ed indirizzata come segue:
a. se ad AC Sassari: Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
b. se alla Delegazione: ……………………….
Art. 25 - Foro Competente
1. Per le controversie deferite comunque all’autorità giudiziaria, sarà competente il Foro di Sassari.
Art. 26 – Registrazione ed oneri fiscali
1. Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente contratto sono soggette ad IVA.
2. Le spese del presente contratto e gli oneri fiscali conseguenti sono equamente ripartite tra le parti.
Art. 27 – Elementi integrativi al contratto
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 22 del presente contratto, integrano le disposizioni del presente contratto i seguenti elementi integrativi:
a) servizi da espletare in delegazione – istruzioni operative
b) servizi per avvio e gestione della Delegazione
c) Regolamento d’uso del marchio ACI (estratto)
d) specifiche e modalità di richiesta dell’insegna della Delegazione
e) dotazione informatica minima, canoni per applicativi informatici e costi di connessione ACI
f) modalità di pagamento royalties (canoni) e spese di ingresso all’AC
g) modalità di pagamento compensi e commissioni per la Delegazione
h) modalità di incasso e versamento delle quote associative
i) elenco documentazione richiesta alla Delegazione
j) documentazione di AC Sassari
Tali elementi integrativi verranno comunicati contestualmente con lettera a parte dall’affiliante all’aspirante affiliato e da questi accettati per iscritto.
Letto confermato e sottoscritto in addì
AUTOMOBILE CLUB SASSARI LA DELEGAZIONE
Il Presidente La titolare
Xxxxxx Xxx di San Xxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Delegazione dichiara di approvare in modo particolare gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
18, 20, 21, 28.
Letto confermato e sottoscritto in Sassari addì
AUTOMOBILE CLUB SASSARI LA DELEGAZIONE
Il Presidente La titolare
Xxxxxx Xxx di San Xxxxxxxx