Comune di Imperia
Comune di Imperia
CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI
(LIBRO MATRICOLA)
Lotto n° 3
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI
Contraente: Comune di Imperia
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.10.2021
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.10.2024
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.10 di ogni anno
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO Opzione ripetizione servizio (SI/NO - indicare): SI
Premessa
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Amministrazione o Ente: Comune di Collegno, Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione; Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Amministrazione: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti; Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
Eventi socio - politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.10.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 31.10.2024, con espressa esclusione del tacito rinnovo.
Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Qualora l’Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni.
Ove sia ritenuto conveniente e qualora ciò sia consentito in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che s’impegna sin d’ora ad accettare incondizionatamente, la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni normative ed economiche in corso. La richiesta è formulata con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza e per una durata non superiore a quella originaria o comunque fino ad un massimo di ulteriori 3 anni.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato
Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa
1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell’art. Oggetto dell’Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell’Assicurato nei casi di:
a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenze delle fattispecie sopra menzionate.
2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l’Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 8: Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.
La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.
La Società fornirà semestralmente all’Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente e/o possibile
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o l’importo liquidato
È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Amministrazione lo richieda.
Art. 9: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 11: Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 12: Beni assicurati
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.
Art. 13: Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:
A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell’elenco allegato è indicato il valore da assicurare:
1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. xxxx xxxxxxxxx e/o eventi sociopolitici
7. eventi naturali
8. danni accidentali ai veicoli (kasko).
C) il ricorso terzi;
D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
3. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l’eventuale dissequestro del veicolo.
Art. 14: Estensioni della garanzia
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RCauto, comprende anche i danni: 1* causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
2* derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
3* sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
4* sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
5* conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a seguito di sinistro RCA da circolazione;
6* RC per difetti di manutenzione
7* fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro (in deroga al massimale RCA) , dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile rinunciando a rivalersi nei confronti del Contraente/Assicurato.
e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
8* alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.
9* cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna
Art. 15: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione
L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:
a) per i danni di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma che l’Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell’importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo di:
◊ € 25.000.000,00 (euro – venticinquemilioni/00) unico per sinistro a valere per ciascun veicolo
◊ € 32.000.000,00 (euro – trentaduemilioni/00) unico per sinistro a valere per ciascun Autobus o Scuolabus
b) per i danni di cui alla lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorrenza dell’importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
10* in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno eccedente tale percentuale;
11* in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% (dieciprocento) di quest’ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull’eccedenza.
c) per i danni di cui alla lettera C) dell’Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell’importo quale massimale unico per sinistro di € 1.000.000,00 (euro – unimilione/00) per ciascun veicolo assicurato;
d) per le spese di cui alla lettera D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell’importo di € 1.000,00 (euro mille/00) per sinistro.
Art. 16: Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sottoindicato;
b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 17: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 18: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni
L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
12* marca e modello
13* numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo 14* tipo veicolo
15* cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico 16* tipo di alimentazione
17* anno di prima immatricolazione 18* valore assicurato
19* tariffa applicata e classe di merito
20* data di inclusione ed eventuale data di esclusione
oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l’Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna:
- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.
Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:
- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.
Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 19: Gestione delle vertenze dei danni
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società
Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
Art. 20: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l’assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l’assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 21: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie
Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest’ultima una proposta di indennizzo.
Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 22: Costituzione del premio e regolazione annuale
Per le garanzie di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il premio è costituito dall’applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l’applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l’applicazione di franchigia.
Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C e D dell’art. Oggetto dell’assicurazione), il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto.
Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all’art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.
Art. 23: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici delegano la Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Compagnia …Quota … % - Delegataria Compagnia …Quota … % - Coassicuratrice Compagnia …Quota … % - Coassicuratrice
Art. 24: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
SEZIONE IV - FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Franchigia: Nessuna Scoperto/Minimo Nessuno
Eventi Socio – Politici: Scoperto 10% con il minimo di € 150,00 Eventi Naturali: Scoperto 10% con il minimo di € 150,00 Kasko: Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA
Totale valori assicurati | Tasso promille | |
Garanzie ARD | ||
Veicoli speciali | .. | |
Autovetture e uso promiscuo | .. | |
Autocarri | .. | |
Autobus | .. | |
Motocarri | .. | |
Motocicli / ciclomotori | .. |
Macchine agricole / operatrici | .. | |
Rimorchi | .. |
Premio imponibile complessivo R.C.A. (Lettera A art 13) | euro | .. |
Imposte R.C.A. | euro | .. |
Importo per S. S. N. | euro | .. |
Premio imponibile complessivo garanzie A.R.D. (Lettera B art 13) | euro | .. |
Premio imponibile Ricorso Terzi e Garanzie Complementari (Lettera C e D art 13) | euro | .. |
Totale premio imponibile B)+C)+D) | euro | .. |
Totale imposte B)+C)+D) | euro | .. |
Totale premio annuo escluse imposte (in cifre) | euro | .. |
Imposte Totale premio annuo comprese imposte (in cifre) Totale premio annuo comprese imposte (in lettere) | euro euro euro | .. .. |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA