Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego - NASpI
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego - NASpI
Premessa
In attuazione dell'art. 1 della legge n. 183/2014 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 22/2015 che modifica e sostituisce le attuali norme in vigore riguardanti gli ammortizzatori sociali, ASpI e mini-ASpI, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La nuova prestazione NASpI è entrata in vigore dal 1° maggio 2015 e quindi con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal primo maggio 2015. Per eventi di disoccupazione occorre far riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro e pertanto la nuova prestazione riguarda le cessazioni dal 1° maggio 2015, mentre per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015 continua ad applicarsi la normativa relativa all'ASpI o Mini-AspI.
L. n. 183/2014 D.Lgs 22/2015 Circ. INPS 94/2015
Destinatari
I lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative di produzione di lavoro, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi.
Rimangono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali rimangono in vigore le norme specifiche.
Nel caso in cui l'ultima attività lavorativa del disoccupato non si sia svolta in Italia, la prestazione di disoccupazione non compete all'Italia (escludendo i frontalieri e le categorie di lavoratori riportate nella Circolare 105/2015)
Secondo la norma è concessa anche ai lavoratori/lavoratrici che:
• hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ricordiamo che le motivazioni riconosciute per le dimissioni per giusta causa sono:
• mancato pagamento della retribuzione
• aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro
• modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
• mobbing
• variazioni notevoli delle condizioni lavorative a seguito di cessazione d'azienda ad altre persone fisiche o giuridiche
• spostamento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive
• comportamento ingiurioso del superiore gerarchico
• hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato dalla maternità (da 300 giorni
prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di vita del figlio)
• hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con procedura obbligatoria di conciliazione prevista dall'art. 7 della L.604/1966, modificato dall'art. 1 comma 40 della Legge 92/2012. La NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti.
• hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza e/o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici
• hanno accettato l'offerta economica propostagli dal datore di lavoro risolvendo il rapporto di lavoro con una "conciliazione agevolata" (forma di conciliazione che il datore di lavoro può proporre al lavoratore in modo da evitare che quest’ultimo impugni il licenziamento o, se ha già proposto ricorso, proceda con la rinuncia all’azione giudiziale)
Lavoratori/lavoratrici part-time
La norma disciplina il diritto alla NASpI anche per i lavoratori titolari di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. In caso di cessazione da uno di questi rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale e ricorrendo tutti i requisiti, hanno diritto alla percezione della NASpI, a condizione che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (2016: € 8.145) e che venga comunicato all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. La prestazione sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.
Art. 2 D.Lgs n. 22/2015 Circ. INPS n. 105/2015 Circ. INPS n. 163/2003 Circ. INPS n. 142/2015 Art. 9 c.3 D.Lgs. 22/2015
Requisiti
La nuova prestazione è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
• a - si trovino in stato di disoccupazione involontario
• b - possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione
• c - possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
b - 13 settimane di contribuzione con assicurazione per la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
Per determinare le 13 settimane occorre considerare:
• tutte le settimane retribuite per le quali sia pagata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (ricordiamo che questa norma non si applica i lavoratori addetti ai
servizi domestici, gli apprendisti e gli operai agricoli)
• la contribuzione dovuta ma non versata in applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni
• la contribuzione figurativa per eventi di maternità obbligatoria e congedo parentale intervenuti durante il rapporto di lavoro
• i periodi di lavoro all'estero in paesi dell'Unione europea o in paesi convenzionati
• i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio fino a 8 anni di età (massimo 5 giorni per anno solare)
Esempio
Non sono utili ma consentono di ampliare il quadriennio in quanto periodi neutralizzabili. Il procedimento di ampliamento del periodo in cui ricercare le 13 settimane si protrae fino alla ricostruzione di un periodo di 48 mesi (4 anni) al netto degli eventi neutri:
• malattia e infortunio con contribuzione a copertura
• cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore
• assenze per permessi o congedi per assistenza a familiare con handicap grave
• periodi di CIG in deroga con sospensione a zero ore
• periodi di aspettativa sindacale (art 31 legge 300/70)
• periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati
c - 30 giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione
Per determinare le 30 giornate si considerano le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria e dal minimale contributivo. Dette giornate vengono riscontrate sul flusso mensile UNIMENS comunicato mensilmente dai datori di lavoro.
I dodici mesi per la ricerca del requisito possono essere ampliati se vi sono periodi neutri. Gli eventi da considerare periodi neutri sono gli stessi descritti sopra a cui si aggiungono:
• i periodi di malattia con integrazione da parte del datore di lavoro
• i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione
• i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
• i periodi di cassa integrazione guadagni in deroga non ancora indennizzati ma già autorizzati.
Da precisare che essendo giornate di effettiva presenza al lavoro, non sono considerati eventuali periodi di ferie o recupero ROL.
I periodi di iscrizione alla Gestione Separata non sono utili per il diritto e nemmeno per la durata e la misura.
Lavoratrici/lavoratori domestici
Il requisito delle 30 gg di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione è soddisfatto con un minimo di 5 settimane di lavoro con un minimo di 24 ore di lavoro per ognuna delle 5 settimane (24x5= 120 ore).
Lavoratrici/Lavoratori in somministrazione o con rapporto di lavoro intermittente
Per le lavoratrici e i lavoratori con contratto di lavoro di somministrazione o intermittente, i periodi di non lavoro non sono utili per la ricerca del requisito delle 13 settimane ma sono considerati neutri per la ricerca delle 30 giornate effettive di lavoro. E' possibile pertanto ampliare il periodo di dodici mesi all'interno dei quali effettuare la ricerca.
Compresenza di contribuzione agricola ed extra agricola
Nel caso in cui il lavoratore, negli ultimi 4 anni, abbia versato sia contribuzione agricola che contribuzione extra agricola, la verifica della prevalenza va fatta osservando i soli 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in questo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola o parità di contribuzione tra le due differenti tipologie, sussiste il diritto all'indennità Naspi.
Casi particolari
Con riferimento ai lavoratori per i quali non sono disponibili i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate, come per esempio i lavoratori a domicilio, ai lavoratori con lunghi periodi neutri per i quali non sono ancora note le giornate lavorate all'interno del quadriennio e ai lavoratori con periodi di contribuzione all'estero, l'Inps indica una metodologia alternativa di individuazione delle 30 giornate. Si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione. Con riferimento ai lavoratori agricoli, per i quali il dato delle giornate lavorate è desumibile dagli archivi telematici, si impone tuttavia una modalità alternativa ove questi ultimi non risultino ancora aggiornati e i dati ancora non presenti risultino decisivi. In questa eventualità si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.
Art. 3 D.Lgs n. 22/2015 D.lgs 150/2015 Art. 19 Art. 7 L. n. 638/1983
Circ. INPS n. 94/2015 p.2.2 Circ. INPS n. 142/2015
Msg. INPS 2875/2017 Msg. INPS 2875/2017
Circ. INPS n. 194/2015 p.7.1 Circ. INPS n. 194/2015 p.7.3 Circ. INPS n. 194/2015 p.7.2
Misura
L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media imponibile ai fini previdenziali fatta valere negli ultimi quattro anni. Per determinare la retribuzione media si sommano le retribuzioni degli ultimi quattro anni senza tener conto del minimale, si divide per il numero di settimane riscontrate e si moltiplica per 4,33.
Per l'anno 2016 il 75% è garantito fino ad una retribuzione media pari a € 1.195, limite che verrà rivalutato annualmente in base alla variazione all'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente. Se la retribuzione media è superiore, si ha diritto al 75% fino all'importo di € 1.195 più il 25% della
parte eccedente tale importo e l'effettiva retribuzione media. L'importo massimo comunque spettante è definito, sempre per l'anno 2016, in € 1.300.
L'indennità viene ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La riduzione del 3% è da applicarsi sull'importo del mese precedente.
Per i soci di cooperative di cui al DPR. N. 602/70 e il personale artistico, è previsto che la misura dell’indennità NASpI sia allineata dal 1° maggio 2015 alla generalità dei lavoratori, pur mantenendo la progressività dell’aliquota che aumenta gradualmente fino a raggiungere nel 2017 l'aliquota prevista per tutti i lavoratori dipendenti.
Durata
L'indennità è corrisposta per un un numero di settimane pari alla metà di quelle fatte valere negli ultimi quattro anni, escludendo dal computo le settimane che hanno già dato titolo all'erogazione di prestazioni per disoccupazione.
Il periodo di riferimento, ultimi quattro anni, impone, ai fini di escludere periodi di contribuzione che hanno già dato diritto a prestazioni di disoccupazione, un controllo preciso della storia lavorativa del disoccupato dal momento che in questi ultimi quattro anni sono cambiate le norme e i criteri per il diritto alle prestazioni di disoccupazione. L'INPS, tenendo in considerazione i diversi cambiamenti, ha adottato una serie di criteri per quantificare i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni. I criteri sono sopportati da diversi esempi esplicitati nella circolare, ai quali rimandiamo.
Per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e delle terme, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016, qualora la Naspi calcolata con il metodo applicato alla generalità dei lavoratori sia inferiore alla durata ottenuta scomputando le precedenti indennità di disoccupazione ad eccezione di Mini-Aspi e Naspi, la durata della Naspi viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la durata della Naspi non può superare il limite di 4 mesi.
Da precisare che i peridi di contribuzione che hanno dato diritto al Trattamento speciale edilizia, disoccupazione rimpatriati e indennità di mobilità, non verranno scomputati per il calcolo della nuova indennità NAsPi.
Il periodo massimo è di due anni, pari a 104 settimane. Eliminata quindi la riduzione a 78 settimane a partire dal 2017 precedentemente prevista.
Con questa nuova prestazione non si tiene più conto della differenziazione della durata in base all'età alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Condizionalità
L'erogazione dell'indennità è condizionata:
• alla regolare partecipazione di politiche attive per il lavoro, nonché a percorsi di
riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti
• alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo
Rimandiamo al capitolo dedicato alla'Anpal l'esplicazione delle condizioni e le modalità di attuazione di queste norme e le misure da adottare per la non ottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.
Art. 5 D.Lgs n. 22/2015 Circ. INPS n. 94/2015 Circ. INPS n. 194/2015 p.2
Domanda
La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza.
In presenza di eventi particolari i 68 giorni hanno una diversa decorrenza:
• in caso di evento maternità insorto entro i 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per tutto il periodo di maternità, poi riprende a decorrere per la parte residua
• per eventi di malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, indennizzabili dai rispettivi istituti, insorti entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine per la domanda rimane sospeso per tutto il periodo coperto dall'evento, poi riprende a decorrere per la parte residua
• dalla fine del periodo di maternità indennizzato per eventi di maternità insorti durante il rapporto di lavoro
• dalla fine del periodo di malattia, infortunio/malattia professionale indennizzato per eventi insorti durante il rapporto di lavoro
• dalla fine del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso, ragguagliato a giornate
• dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa
• dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria
Art. 6 D.Lgs n. 22/2015 Msg. INPS n. 2971/2015
Opzione tra domanda di NAsPI e di Mobilità
E' stato più volte richiesta all'INPS la possibilità di richiedere il trattamento di disoccupazione in luogo dell'indennità di mobilità nei casi in cui si rileva che il trattamento di disoccupazione è più favorevole rispetto alla mobilità.
L’Istituto, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro, nega questa possibilità precisando che le due prestazioni hanno requisiti oggettivi e soggettivi diversi. Per questo motivo INPS esclude la possibilità per il lavoratore, in possesso dei requisiti previsti sia per l’una che per l’altra
prestazione, di optare tra la prestazione di mobilità e la prestazione di disoccupazione Naspi.
Il lavoratore licenziato a seguito di procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 da azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS, potrà unicamente, in presenza di tutti i requisiti di legge, chiedere l’indennità di mobilità.
L'INPS ha inoltre precisato che in caso di domanda non corretta, in calce alla comunicazione di reiezione è prevista una nota con la quale il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, sarà invitato ad esprimere la volontà di trasformare la domanda in mobilità in Naspi, considerando ai fini della decorrenza la domanda iniziale. Un particolare avviso verrà predisposto anche per l'invio delle domande.
Circ. INPS n. 142/2015 Circ. INCA n.99/2015 p.5
Decorrenza
La prestazione spetta a decorrere:
• dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se presentata oltre l'ottavo giorno, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda
• dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se presentata oltre l'ottavo giorno dalla cessazione
• dall'ottavo giorno successivo alla fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione di detti eventi. Se presentata successivamente, dal giorno successivo alla presentazione della domanda
• dall'ottavo giorno successivo al trentesimo in caso di giusta causa, se presentata entro l'ottavo giorno o dal giorno successivo alla domanda se presentata oltre l'ottavo giorno
In caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, con un reddito annuo, presunto, superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale la prestazione non è dovuta.
In caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, con un reddito annuo, presunto, superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale la prestazione non è dovuta e va valutato l'eventuale diritto in relazione alla nuova occupazione.
In caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinato, con un reddito annuo, presunto, inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale la prestazione è dovuta decorso il periodo di carenza o di preavviso, ridotta dell'80% del reddito presunto.
Sospensione
La prestazione viene sospesa e ripristinata per la parte residua in caso di:
• malattia insorta entro i 60 giorni dalla cessazione dal lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di malattia non indennizzata, perchè insorta oltre il sessantesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l'erogazione della NAspi non è sospesa
• congedo per maternità insorta entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
• congedo di maternità insorto oltre i 60 giorni, ma in godimento della prestazione di disoccupazione
• nuovo rapporto di lavoro non oltre i sei mesi
Anticipazione
In caso di avvio di un'attività autonoma o un'attività in forma di impresa individuale o dell'associazione in cooperativa, il beneficiario della prestazione può chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo spettante o ancora spettante. La medesima facoltà è riconosciuta al lavoratore che intende sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
La domanda va presentata all'INPS in via esclusivamente telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma, di impresa o della sottoscrizione all'associazione in cooperativa. Se invece l' attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
L'erogazione anticipata non da diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare.
In caso di ripresa di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'anticipazione, andrà restituita tutta la somma anticipata, salvo il caso in cui il rapporto subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
L'anticipazione può essere richiesta solo per partecipazioni con apporto di lavoro, non può essere richiesta per il solo apporto di capitale. Non può inoltre essere chiesta dai soci accomandanti, ad eccezione dei coadiutori.
L'anticipazione può essere richiesta inoltre anche dai liberi professionisti non iscritti a gestioni previdenziali dell'Inps ma a specifiche casse professionali (Es. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx).
Compatibilità e cumulabilità
Rapporto di lavoro subordinato
Nel caso in cui durante la percezione della prestazione si instauri un rapporto di lavoro subordinato occorre distinguere le diverse situazioni che si possono realizzare:
• per rapporti di lavoro fino a 6 mesi, la prestazione viene sospesa e verrà ripristinata al termine del nuovo lavoro per la parte residua
• per rapporti di lavoro subordinato della durata superiore ai sei mesi, si decade dalla prestazione
In entrambe le situazioni è possibile chiedere la cumulabilità della prestazione con il lavoro
intrapreso a particolari condizioni reddituali:
• se il reddito annuale prodotto è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145) si decade dalla prestazione nel caso di rapporti di lavoro superiori ai sei mesi
• se il reddito annuale prodotto è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145) si mantiene la prestazione a condizione che si comunichi all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. In tal caso la prestazione è ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto. Dal momento che la prestazione viene ridotta in base al reddito previsto occorre valutare se è più conveniente decadere dalla prestazione e al termine del nuovo rapporto di lavoro, potendo far valere tutti i requisiti richiesti, presentare una nuova domanda di NASpI
• per due o più rapporti di lavori part-time: in caso di cessazione da uno di questi rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale e ricorrendo tutti i requisiti, si ha diritto alla percezione della NASpI, a condizione che il reddito annuale prodotto(cumulati tutti i rapporti di lavoro) sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145) e che venga comunicato all'INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione. La prestazione sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.
Art.9 cc 1-2 D.Lgs n. 22/2015 Art. 9 c. 3 D.lgs n. 22/2015
Lavoro autonomo o in forma parasubordinata
In caso di inizio di attività autonoma o in forma parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione (€ 4.800), occorre comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito presunto. Anche in questo caso la misura della prestazione è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto rapportato alla data di inizio dell'attività e il periodo di godimento dell'indennità. Il conguaglio della trattenuta viene effettuato in sede di dichiarazione dei redditi.
Se il lavoratore non è tenuto alla dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell'anno successivo dovrà consegnare all'INPS un'autocertificazione attestante il reddito effettivo ricavato dal lavoro autonomo.
Importante sottolineare che il titolare di partita IVA, anche silente, è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese o all'atto della domanda l'eventuale reddito presunto, anche negativo, al fine di non incorrere nella decadenza dalla prestazione.
Nell'ipotesi in cui la mancata comunicazione del reddito presunto provochi la respinta della domanda è da tenere presente che può essere presentata una nuova domanda, questa volta completa della comunicazione corretta, purchè ovviamente non siano decorsi i termini di decadenza.
Non è ostativa alla prestazione l'iscrizione ad un albo professionale in assenza di attività e di reddito. Il lavoratore deve comunque provvedere alla comunicazione del reddito previsto (che in questo caso sarà pari a 0).
Lavoro accessorio (Voucher)
Per compensi da lavoro accessorio che non superano il limite di 3000 € annui è possibile cumulare attività lavorativa e Naspi. Da precisare che quest'ultima non subisce diminuzioni.
Per compensi da lavoro accessorio che superano il limite dei 3.000 € e fino a 7.000 €, la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso.
Il percettore di indennità NASpI deve comunicare ad INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso presuntivo derivante dall’attività lavorativa. Qualora i compensi non superino il limite la comunicazione non è necessaria.
Circ. INPS n.142/2015 p.9.1 Circ. INPS n. 170/2015
Lavoro intermittente
Il lavoratore titolare di Naspi che si rioccupa:
• con un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, con diritto alla indennità di disponibilità ha diritto al cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, comprensivo dell’indennità di disponibilità, se non superiore a 8.000 € (limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione)
• con un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e quindi senza diritto all’indennità di disponibilità, avrà sospesa l’indennità di disoccupazione per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa. Durante i periodi interni al contratto, privi di prestazione lavorativa, l’indennità potrà essere riconosciuta. Rimane comunque fermo il limite massimo di 8.000 € per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Lavoro all'estero
Nei casi di rioccupazione con contratto a tempo determinato o indeterminato all'estero, occorre distinguere le diverse situazioni che si possono creare:
• nuovo lavoro intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria:
• il lavoratore che fruisce dell'indennità e si reca in uno Stato comunitario per la ricerca del lavoro, può chiedere di esportare la prestazione: dovrà iscriversi presso il Centro per l'impiego dello Stato estero e qualora trovi lavoro, decade dalla prestazione
• il lavoratore che fruisce dell'indennità che si reca in uno Stato comunitario già con un contratto di lavoro: la prestazione viene sospesa per sei mesi. Al termine del contratto, per l'eventuale ripristino della NASpI, occorrerà verificare che non abbia richiesto una prestazione a carico dello stato estero
• nuovo lavoro in uno Stato non comunitario ma convenzionato in materia di disoccupazione e che prevede l'esportabilità della prestazione: valgono le stesse regole citate per i Paesi comunitari
• il lavoratore che stipuli in Italia un contratto di lavoro da eseguire in uno Stato comunitario, soggiace a tutte le regole come nel caso di rioccupazione in Italia
• nuovo lavoro in un Paese estero non convenzionato:
• se il lavoratore ha già un contratto di lavoro, l'indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si ha la decadenza
• se il lavoratore si reca all'estero per brevi e documentati motivi (esempio lutto, matrimonio) le relative giornate sono indennizzabili se viene prodotta documentazione idonea attestante i motivi del soggiorno
• se il lavoratore soggiorna all'estero per turismo, massimo 90 giorni, le giornate corrispondenti sono da considerarsi indennizzabili.
Msg. INPS n. 367/2009 Circ. INPS n. 132/2010
Tirocinio
Il tirocinante che percepisce la prestazione NASpI non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di tirocinio, salvo diversa disposizione della normativa regionale di riferimento per l'indennità di competenza regionale.
Funzioni pubbliche elettive e non
Possono accedere alla prestazione di disoccupazione i lavoratori che al momento della cessazione del rapporto di lavoro ricoprono o ricopriranno funzioni pubbliche elettive e non elettive, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato e in godimento di una indennità di funzione.
L'importo dell'indennità di funzione, che viene considerata assimilata al reddito di lavoro dipendente, potrà comportare il cumulo, la sospensione o la decadenza dalla NASpI. Sono richieste le comunicazioni di rito all'INPS.
Decadenza
I motivi di decadenza dalla prestazione:
• inottemperanza degli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva predisposti dai servizi competenti per il reinserimento lavorativo e la riqualificazione
• perdita dello stato di disoccupazione
• inizio attività subordinata senza aver provveduto alla comunicazione prevista
• inizio attività autonoma senza aver provveduto alla comunicazione prevista
• raggiungimento requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipata con esclusione di tutti i casi in cui la prestazione pensionistica viene richiesta a seguito di opzione (esempio opzione regime sperimentale donna e altri istituti previdenziali)
• diritto all'assegno ordinario di invalidità, con possibilità di opzione
• rifiuto di proposte di lavoro o trasferimento del lavoratore in un luogo distante non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o in un luogo raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici
Art. 11 D.Lgs n. 22/2015 Circ.INPS n.142/2015 p.11 Circ. INCA n. 93/2015
Contribuzione figurativa
Per i periodi di percezione della prestazione è previsto l'accredito figurativo rapportato alla retribuzione individuata per il calcolo dell'indennità, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI previsto per l'anno in corso (anno 2016 € 1.300 X 1,4 = € 1.820).
Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, se dette retribuzioni accreditate, rivalutate alla data di decorrenza della pensione, risultano inferiori alla retribuzione media settimanale ottenuta escludendole dal computo, non saranno prese in considerazione per la determinazione della retribuzione media pensionabile, mentre saranno comunque conteggiate nell'anzianità contributiva.
Chiaramente questa precisazione vale per i trattamenti pensionistici che hanno almeno una quota retributiva, mentre per le quote contributive un accredito inferiore determinerà conseguentemente un accantonamento di montante inferiore.
Regime fiscale
L'indennità NASpI ai fini fiscali è considerata alla stessa stregua del lavoro dipendente e pertanto l'INPS applica le ritenute IRPEF al netto delle detrazioni, se richieste, e rilascia la Certificazione Unica per l'eventuale dichiarazione dei redditi annuale.