STA- Mobilità docenti per attività didattica
STA- Mobilità docenti per attività didattica
Modello di Accordo Istituto/Docente
clausole minime obbligatorie (fac-simile)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
ACCORDO PER LA MOBILITÀ XXXXXXX DOCENTI
nell’ambito del Lifelong Learning Programme
ACCORDO N. 2012-1-IT2-ERA02-38313
(da citare in tutta la corrispondenza)
Fra:
1. Istituto di appartenenza: Università degli studi di Cagliari
Indirizzo completo: Via Università,40 Numero di telefono: x000000000000 Numero di fax: x000000000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxx.xx
in prosieguo denominato “l'Istituto” rappresentato da: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (designazione del Rappresentante Legale)
e
2. il prof. dott./la prof.ssa dr.ssa: Codice Fiscale:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
in prosieguo denominato/a il “Beneficiario”
hanno concordato:
Le condizioni e gli Allegati seguenti:
Allegato I Modello per il Teaching Programme
Allegato II Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità docenti per attività didattica (a cura dell’Istituto Beneficiario sulla base dell’Allegato VI – Handbook per gli Istituti di Istruzione Superiore)
Allegato III Modello per la Relazione Individuale
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’ Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione Europea al Beneficiario per l'assegnazione di borse per la mobilità dei docenti nell'ambito del Lifelong Learning Programme sottoprogramma ERASMUS.
1.2 Il Beneficiario accetta il contributo e si impegna a portare a termine la mobilità come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3 Il Beneficiario dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatto per iscritto.
ARTICOLO 2 - DURATA
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Beneficiario si impegna a svolgere un periodo di docenza all'estero:
al:
dal:
per un totale di:
ore di lezione:
giorni:
Presso:
denominazione dell'Istituto ospitante: | |
Codice ERASMUS: | Paese: |
Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo compreso tra il 1° giugno 2012 ed il 30 settembre 2013. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il Beneficiario percepirà una borsa finanziata dall’ Unione Europea, per svolgere il programma di mobilità approvato nell'ambito della Candidatura alle Attività Decentrate presentata all’AN dall'Istituto di appartenenza, dell'importo massimo di:
€ 900,00
oppure:
3.2 In caso di mobilità senza contributo il Beneficiario godrà di tutti i vantaggi correlati allo status ERASMUS; inoltre, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi, il Beneficiario potrebbe percepire una borsa finanziata dall’Unione Europea.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento di Euro 720,00 rappresentante l’80% dell’ammontare massimo del contributo.
ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE FINALE
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità il Beneficiario presenterà la seguente documentazione finale:
- la Relazione Individuale firmata (cfr. Allegato III);
- l’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero, debitamente firmato, che certifichi le date e le ore di effettivo svolgimento del periodo di docenza svolto all’estero;
- i documenti di viaggio a/r in originale (biglietti, fatture, ricevute, carte di imbarco).
L'Istituto può chiedere al Beneficiario di trasmettere la relazione individuale tramite posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxx.xx (indicare l’indirizzo di posta elettronica).
La documentazione finale sarà considerata come la richiesta del Beneficiario per il pagamento dell’eventuale saldo del contributo qualora l’importo dell’anticipo sia inferiore all’importo indicato all’Articolo 3.1. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo dall’approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo.
ARTICOLO 6 – DATI BANCARI
I pagamenti saranno fatti secondo le seguenti modalità (pagamento su conto corrente bancario o tramite bancoposta o per cassa presso la banca cassiera dell’Istituto)1: .
Coordinate bancarie del Beneficiario:
Nome della Banca: […] Indirizzo della filiale: […]
Nominativo dell’intestatario del conto corrente: […] Numero di conto corrente: […]
ABI
CAB
CIN
IBAN
ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DI FINANZIAMENTI DA ALTRE FONTI
Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un’unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci identiche di spesa già coperte da altri programmi/azioni finanziati dalla Commissione Europea.
ARTICOLO 8 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.
ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
La Borsa è disciplinata dai termini del presente contratto, dalle regole comunitarie applicabili e, in modo sussidiario, dalla legge italiana in merito ai contributi. Il Beneficiario, davanti al Tribunale competente nel rispetto della legge nazionale applicabile, può intraprendere azioni giudiziarie riguardanti decisioni prese dall’Istituto sull’applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione.
1 Ogni pagamento deve essere tracciabile.
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, (ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza), questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità.
Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
nome/cognome/
Il Beneficiario Per l’Istituto
nome/cognome/funzione
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Firma Firma
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Luogo e data Luogo e data
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