DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
ETICHETTA DI PROTOCOLLO
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica a seguito di gara d’appalto procedura aperta, esperita mediante piattaforma telematica di negoziazione (ASP) , ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs.vo n.50 del 18/04/2016 per la fornitura di (da completare in base al/ai lotti aggiudicati) necessaria alla realizzazione del progetto n.
30.5.1 “Implementazione delle capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato” cofinanziato dall’UE nell’ambito del fondo sicurezza interna 2014-2020 – Findo ISF1 – Police.
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di ( da completare in base al lotto di aggiudicazione), tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI “ .” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito dell’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in oggetto.
PREMESSO CHE:
a) il Regolamento comunitario n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta ala criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio
b) il Regolamento comunitario n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti che abroga la decisione 574/2007/CE;
c) il Regolamento (UE) n. 515 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 ha integrato il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle Autorità Responsabili;
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d) Con decisione della Commissione Europea n. C(2015)5414Final del 5/8/2014 è stato approvato il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 1014/2020 per l’Italia;
e) Con decreto dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 del 10 ottobre 2017, è stato ammesso al finanziamento il Progetto 30.5.1“implementazione della capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato” cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Fondo ISF1 – Police;
f) È stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione del 12/10/2017 relativa al progetto 30.5.1“implementazione della capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato”, sottoscritta tra l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 e l’Amministrazione Beneficiaria Direzione Centrale;
g) l’Amministrazione, con determina a contrarre del 12 novembre 2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in n. 2 lotti per la fornitura di apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto in questione;
h) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e per la Gestione Patrimoniale, ha predisposto n. 2 capitolati tecnici ed ha fissato in € 1.261.285,00, IVA esclusa, l’importo complessivo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016;
i) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso con ID nr. 00-000000-000 in data 5/2/2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 6/2/2019 con ID n. 2019/S 26 - 057464, ad esperire un appalto in ambito UE, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del , ai sensi del successivo articolo 73
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del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
j) in relazione al lotto n. sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / /2019, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di
che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da
aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, pro tempore vigente, per un valore
massimo complessivo di Euro , ;
k) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
l) il Progetto 30.5.1 “implementazione delle capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato” è cofinanziato dalla UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – Police – a cui è stato attribuito il codice CUP: F57C17000010001 ;
m) E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo Sicurezza Interna;
n) La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l’Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela.
o) L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 assegnate al Progetto”.
p) Ai sensi del comma 4, art. 4 del DLGS 231/2002 e ss.mm.ii, le parti concordano di stabilire in 60gg il termine per i pagamenti.
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q) Ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n.514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di (da completare in base al lotto di aggiudicazione, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnica ed economica dell’Impresa in data
/ / , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
L’impresa dovrà provvedere alla fornitura, (da completare in base al lotto di aggiudicazione) comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica di tipo così composto:
(Si veda “OGGETTO DELLA FORNITURA” del/i Capitolato/i Tecnico/i riferito al Lotto/i di aggiudicazione pubblicati e resi disponibili, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.)
L'ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere €
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di €
.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla
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presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € , IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante PEC.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
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Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
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L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione. In particolare, al responsabile tecnico faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ le relazioni con l’Amministrazione;
⮚ il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
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⮚ la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
⮚ il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
⮚ il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
⮚ la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi.
5.1 Consegna
Articolo 5
(Termini di adempimento) Consegna – Addestramento e Formazione
L’Impresa, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell’avvenuta esecutività contrattuale, dovrà completare la fornitura e comunicare a mezzo PEC l’approntamento al collaudo della fornitura oggetto del presente contratto.
Eventuali ritardi rispetto al termine stabilito dal presente articolo, comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 11.
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5.2 Addestramento e Formazione (da completare a seguito di offerta)
Il presente articolo sarà redatto in base alle prescrizioni riportate nel capitolato tecnico riferito al lotto per cui si concorre.
Rif. Capitolato tecnico lotto 1: paragrafo 2.7; Rif. Capitolato tecnico lotto 2: paragrafo 2.18.
Art. 6
Verifiche di conformità 6.1 Adempimenti antecedenti l’inizio delle lavorazioni
Ai sensi dell’art.100 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Responsabile unico del procedimento, che potrà avvalersi del “Direttore dell’Esecuzione” per il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell’Impresa.
L’Amministrazione parteciperà alla Ditta, a mezzo P.E.C., l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, presso gli Organi di Controllo, comunicando la data di avvio dell’esecuzione della fornitura, anche in caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del decreto lgs. 50/2016;
La Ditta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto dovrà trasmettere, a mezzo PEC xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, al Direttore dell’Esecuzione (ovvero al Responsabile unico del procedimento RUP), nonché all’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato xxxxx.000x.xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, le seguenti notizie contenute nel cosiddetto “Piano industriale di qualità” per ciascuno stabilimento e con riferimento a ciascuna fase di lavorazione:
• data di inizio delle lavorazioni;
• presumibile durata delle lavorazioni, fino all’esaurimento della fornitura;
• la produzione media giornaliera;
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• il numero dei dipendenti che si intende destinare alle lavorazioni nonché le relative mansioni dei medesimi;
• la conformità dell’organizzazione del ciclo di lavorazione a quanto dichiarato contrattualmente e risultante dal “Piano industriale di qualità”;
• il piano di controllo della qualità;
• il responsabile della qualità;
• gli stabilimenti ove avranno luogo le lavorazioni e saranno custoditi i prodotti ultimati;
• i macchinari, gli impianti e le attrezzature che saranno utilizzati per le lavorazioni;
• i procedimenti di taratura dei macchinari e delle attrezzature;
• le schede tecniche con la periodicità delle manutenzioni effettuate su dette apparecchiature;
• le bolle di consegna e di introduzione di materie prime e dei semilavorati;
• i depositi delle materie prime.
Il “Piano industriale di qualità” dovrà chiaramente evidenziare le procedure e le modalità da espletare nel caso si presentino problemi di qualità (non conformità alle specifiche tecniche, difetti di lavorazione, ecc.) e le conseguenti azioni correttive che verranno intraprese, nonché le verifiche e le prove eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e di quello volto a garantire la conformità del prodotto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico (in modo da garantire l’idoneità e la frequenza dei confezionamenti dei materiali in produzione, adottati all’interno dei reparti per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo).
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, delle notizie inerenti il “Piano industriale di qualità”, decorso il termine di dieci giorni dalla diffida ad adempiere, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali di cui all’art.13.
6.2 Verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale
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Durante l’esecuzione contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche di conformità, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, volte a garantire il corretto svolgimento del contratto di fornitura sia sotto il profilo tecnico che amministrativo contabile.
Sono a carico dell’Impresa le spese necessarie per l’esecuzione di eventuali prove merceologiche entro il limite massimo di €: (2.500 Lotto 1 - € 3.500 Lotto 2).
A tal fine, l’Impresa si obbliga a permettere l'accesso in tutti gli stabilimenti dove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari.
Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore dell’esecuzione ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante dell’Impresa, che potrà apporvi le controdeduzioni.
Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate all’Impresa dal Direttore dell’esecuzione, con l’indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite.
Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dall’Impresa nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 6.1, l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’articolo 12 del presente contratto. La Ditta dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione.
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Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione - saranno a carico dell’Impresa: al riguardo l’Impresa dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione e della registrazione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantirà l’assunzione delle predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.
6.3 Verifiche di conformità finali
La verifica di conformità finale della realizzazione oggetto di fornitura, sarà eseguita presso i luoghi di consegna da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 5 e riguarderà la totalità delle apparecchiature, accessori e servizi oggetto del presente contratto.
L’Impresa, a proprio carico, dovrà inoltre procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità.
Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici del produttore si intendono obbligatorie per l’Impresa.
La fornitura è da considerarsi collaudata all’esito positivo della verifica di conformità per tutti i suoi componenti e accessori sia hardware che software.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di verifica di conformità”, firmato dai rappresentanti dell’Amministrazione e controfirmato dal Fornitore.
In caso di esito positivo, il Fornitore non è esonerato a rispondere per eventuali difetti e/o non conformità che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica, ma vengano in seguito accertati.
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Le prove di verifica devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di verifica di conformità, in caso contrario le apparecchiature utilizzate devono intendersi accettate.
L’Impresa dovrà garantire l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione di Verifica di Conformità tutte le documentazioni, apparecchiature, strumentazioni e mezzi necessari alla effettuazione delle verifiche.
Saranno a carico dell’Impresa tutte le spese necessarie per la verifica di conformità dell’oggetto della fornitura ivi comprese quelle sostenute per l’esecuzione di eventuali prove merceologiche entro il limite massimo di €: (2.500 Lotto 1 - € 7.000 Lotto 2), nonché le eventuali spese per i danni a persone e cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dello stesso.
Articolo 7
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica finale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in
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sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 8 Garanzia e manutenzione
L’oggetto della fornitura di cui al presente contratto deve essere coperto da garanzia per almeno
n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione della favorevole verifica di conformità e secondo i livelli di servizio indicati ai successivi paragrafi.
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La garanzia coprirà vizi e difetti di funzionamento, mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui l’oggetto della fornitura è destinato, nonché il corretto funzionamento delle apparecchiature e relativi componenti ed accessori, secondo i parametri indicati dal costruttore nel manuale d’uso.
L’apparato nel suo complesso, relativamente ai difetti di fabbricazione e di assemblaggio, nonché a vizi che la rendano inidonea all’uso ed alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche indicate alle presenti S.T., fatte salve le condizioni di mantenimento indicate nella documentazione di cui al paragrafo (2.8 Lotto 1; 2.19 lotto 2) del capitolato tecnico, dovrà esser garantito per almeno 36 mesi dalla data di consegna.
Qualora necessario, dovrà essere prevista la sostituzione ovvero il ripristino dei componenti di cui non è assicurata la piena efficienza/funzionalità. I costi sostenuti per il ritiro, la sostituzione e il ripristino e quant’altro previsto dalla vigente normativa delle componenti non più efficienti sono a carico della società Aggiudicataria.
Tutte le componenti usurabili dovranno essere agevolmente sostituibili.
Le condizioni ed i dettagli della garanzia commerciale, con indicati i recapiti del centro di assistenza sul territorio nazionale, dovranno esser chiaramente riportati nella documentazione di cui al paragrafo (2.8 Lotto 1; 2.19 lotto 2) del capitolato tecnico.
8.1 assistenza tecnica
L’Impresa dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’apparato per un periodo non inferiore a 36 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di consegna.
Per le ulteriori necessità, al fine di ottimizzare l’utilizzo dell’apparato nel suo complesso, l’Impresa dovrà fornire un carnet di n in base all’offerta voucher di servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per ciascun apparato approvvigionato.
Oggetto del servizio associato a ciascun voucher è un intervento, a titolo non oneroso per l’Amministrazione, di sopralluogo, di verifica tecnica di funzionamento e di mantenimento in efficienza dell’apparato in tutte le sue parti (cd. Manutenzione ordinaria/straordinaria). Il
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voucher non include i costi associati all’eventuale sostituzione delle componenti danneggiate/usurate con parti di ricambio nuove e non riporta una indicazione preventiva della scadenza di utilizzo, in modo da poter essere impiegato dall’Amministrazione in qualsiasi momento ve ne sia la esigenza - e fino alla concorrenza del carnet di voucher - su tutto il territorio nazionale.
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale tecnico specializzato che, al termine di ogni servizio professionale di assistenza tecnica, dovrà rilasciare per iscritto all’Ufficio territoriale di assegnazione del bene una descrizione dell’intervento effettuato oltre che tenerne traccia su un registro cartaceo/digitale.
Per la fruizione dei servizi associati al Carnet, l’Impresa dovrà fornire:
1. un punto di contatto con numero telefonico dedicato, interlocutore in lingua italiana (assistenza telefonica), che riceva e gestisca le chiamate relative alle segnalazioni dei guasti, nonché alle richieste di sostituzione e/o riparazione di apparati e/o componenti del sistema che risultino non funzionanti; il servizio minimo di base prevede l’assistenza ed il supporto tecnico / telefonico per almeno 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, nell’orario di servizio 8:00 – 20:00);
2. assistenza tecnica di II livello sul luogo individuato dall’Amministrazione che assicuri:
a. la diagnosi delle eventuali anomalie di funzionamento dell’apparato entro 72 ore dalla segnalazione dell’utilizzatore finale;
b. il ripristino della perfetta efficienza del dispositivo entro 30 giorni lavorativi.
I riferimenti di cui al precedente punto 1 (punto di contatto), dovranno essere forniti all’Amministrazione in occasione della comunicazione di approntamento al collaudo della fornitura.
Il personale addetto all’attività dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione e in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari.
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
L’Impresa dovrà sostituire il personale tecnico con comunicazione all’Amministrazione entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione di non gradimento e comunque senza alcun pregiudizio per i livelli indicati nel presente documento per l’erogazione del servizio di assistenza tecnica.
L’Amministrazione consentirà pieno e libero accesso ai locali dove sono sistemate le apparecchiature, per lo svolgimento del servizio di cui al presente documento.
Per quanto concerne la consuntivazione delle attività svolte, queste dovranno essere oggetto di analitica relazione da parte dell’Impresa in cui dovranno essere evidenziati le risorse umane e materiali impiegate unitamente alla tipologia e alla modalità di servizio erogato per singola apparecchiatura. L’Impresa dovrà consegnare all’Amministrazione almeno due copie di detta relazione in formato elettronico che dovrà contenere le seguenti informazioni:
I. data e ora di intervento;
II. identificativo apparecchiatura (matricola, modello, ecc.);
III. check list delle parti verificate e delle attività svolte;
IV. motivo di intervento ed eventuali indicazioni e/o risoluzioni;
V. segnalazione di eventuali anomalie riscontrate;
VI. proposte o esecuzioni di manutenzioni straordinarie;
VII. eventuali materiali, ricambi;
VIII. attestazione di regolare e corretto funzionamento secondo i parametri operativi e prestazionali previsti, con allegati i documenti inerenti i risultati delle analisi, test o quant’altro attestanti la corretta operatività..
Non sono compresi nel servizio di assistenza tecnica la riparazione dei guasti, il tempo di riparazione o la sostituzione delle parti determinate da:
− calamità, compresi incendio, inondazioni, acqua, vento e fulmini;
− uso delle apparecchiature da personale non qualificato o non coerentemente a quanto indicato nel manuale d’uso del costruttore;
− atti di vandalismo, furto o rapina.
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
Tutte le attività svolte dall’Impresa devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.
Articolo 9
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 10 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
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Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 11 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di
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entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 12
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del
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presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione definitivo (art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/2016).
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
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contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto .
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 13
(penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
13.1 – Approntamento alla verifica funzionale di conformità
Il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione di approntamento al collaudo, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
13.2 - Servizi di manutenzione (voucher)
Il mancato rispetto dei termini previsti per la prestazione dei servizi di manutenzione a voucher , comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 1 per mille del valore netto del contratto.
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Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell’Impresa.
13.3 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’Impresa ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
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Articolo 14
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice CIG , dovrà essere intestata al: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. –
Direzione Centrale Anticrimine, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: .
La fattura, inoltre, dovrà contenere i riferimenti al progetto finanziato dall’UE in ottemperanza alle regole di pubblicità per i progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
CODICE CIG
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA
14.1 - Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15
(Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
In applicazione di quanto disposto dall’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa assume tutti gli obblighi in materia di rimborso delle spese relative alle pubblicazioni indicate nella stessa disposizione di legge e che ammontano ad € .
L’Amministrazione sarà rimborsata delle dette spese mediante compensazione con i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto riportati nella prima fattura emessa dall’Impresa.
Articolo 16 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 16
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
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Articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature
o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti
o diritti d' autore.
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,
n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 19
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
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Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
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contratto, previa formale comunicazione al’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in ,
, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
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Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5, primo paragrafo;
− articolo 27, ultimo paragrafo
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.9 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
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− articolo 3
− articolo 5;
− articolo 6;
− articolo 9;
− articolo 10;
− articolo 12;
− articolo 14;
− articolo 20 ultimo capoverso;
− articolo 22, ultimo capoverso;
− articolo 27.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
Articolo 26 (Subappalto)
Da redigere in base all’offerta
Articolo 27 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
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E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero. (da adeguare in base all’offerta)
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 30 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 31
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al DPR 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
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Articolo 32
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per l’Impresa
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)
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Atto negoziale - del per la fornitura di
.
TRA
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine
E
La Società/RTI. (di seguito denominata IMPRESA)
con sede legale in – , - C.F./ P. IV A
rappresentata da in qualità di
VISTO
l' art. l, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n. 831 del 3 agosto 2016;
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il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 28 gennaio 2016;
o il
il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanat “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 08 agosto 2016;
L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo l
(Ambito di applicazione e finalità)
I. Il presente Xxxxx va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall' Amministrazione.
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3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all' osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell' Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall' eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, cosi da formarne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara
sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal
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concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D. Lgs.vo n. 50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
Articolo 2 (Obblighi dell' Impresa)
1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell' Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell' aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell' Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all' Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza
6. I1 legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7 . I1 legale rappresentante dell' Impresa dichiara:
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- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 cosi come integrato dall'art.21 del D. Lgs.vo n. 39 dell’8 aprile 2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, cosi come integrato dall'art.21 del
D. Lgs.vo 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell' Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell' Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole.
Articolo 3
(Obblighi dell' Amministrazione)
1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e
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gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
l. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell' appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure
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di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall' Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all' Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6 (Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
PER LA SOCIETA’ PER L’AMMINISTRAZIONE
Il CENTRALE
IL DIRETTORE
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)