MONT-ROSE
Unité des Communes valdôtaines
MONT-ROSE
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Regolamento tecnico
per la gestione del servizio di spazio gioco
approvato con deliberazione della Giunta n. 18 del 03.04.2020
testo in vigore dal 10.04.2020
Indice
articolo 1 – oggetto del regolamento
articolo 2 – capienza delle strutture adibite a spazio gioco articolo 3 - orario e calendario del servizio spazio gioco articolo 4 – utenti ammessi al servizio di spazio gioco
articolo 5 – iscrizioni e criteri di ammissione al servizio di spazio gioco articolo 6 – graduatoria per l’ammissione al servizio
articolo 7 – inserimento del minore allo spazio gioco articolo 8 – disciplina delle modalità di frequenza del minore
articolo 9 – ritiro dei minori al termine dell’orario di frequenza articolo 10 – reddito e compartecipazione alle spese
articolo 11 – riduzioni della retta articolo 12 – dimissioni dal servizio
articolo 13 – allontanamento dallo spazio gioco articolo 14 – utilizzo di immagini e video articolo 15 – norme transitorie o finali
articolo 1 – oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio associato di spazio gioco, offerto nelle strutture presenti sul territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
articolo 2 – capienza delle strutture adibite a spazio gioco
1. Il servizio di spazio gioco è offerto, di norma, nelle medesime strutture ospitante il nido d’infanzia.
2. La ricettività degli spazi gioco gestiti dall’Unité Mont-Rose è autorizzata dall’Amministrazione regionale.
3. Possono accedere contemporaneamente al servizio un numero di minori pari al numero di posti di spazio gioco autorizzati.
articolo 3 - orario e calendario del servizio spazio gioco
1. Tenuto conto della tipologia del servizio di spazio gioco e delle caratteristiche peculiari del medesimo,
l’anno socio educativo decorre dal 1° settembre sino al 31 agosto dell’anno solare successivo.
2. Il servizio di spazio gioco è funzionante, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, per almeno quarantotto settimane all’anno. Il servizio non è pertanto fornito il sabato, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Il coordinatore, previo assenso della Giunta, può disporre la riduzione dell’orario di apertura di cui al comma
2.
4. Le chiusure annuali sono stabilite dall’Unité sulla base delle esigenze delle famiglie, dell’organizzazione
interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e sono tempestivamente comunicate agli utenti.
5. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e un buon funzionamento del servizio.
6. In caso di assenza e/o ritardo, la struttura deve essere informata entro l’orario di ingresso stabilito per il minore.
7. La permanenza allo spazio gioco non può, di norma, superare le cinque ore giornaliere.
8. L’orario concordato resta in vigore per tutta la durata dell’anno socio – educativo. Eventuali modifiche sono concesse dal coordinatore sulla base di istanza motivata, previa valutazione dell’organizzazione complessiva del servizio.
9. L’istanza deve pervenire al protocollo dell’Unité entro il decimo giorno del mese. La variazione decorre dal primo giorno del mese successivo.
10. Per ogni anno socio-educativo è stabilito un limite massimo di tre variazioni di orario.
11. In caso di particolari esigenze temporanee degli utenti, l’articolazione dell’orario settimanale prestabilito può
subire specifiche variazioni, limitate nel tempo.
articolo 4 – utenti ammessi al servizio di spazio gioco
1. Le ammissioni al servizio di spazio gioco sono disposte senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.
2. Sono ammessi al servizio di spazio gioco, su richiesta dei genitori esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci, come previsto al Titolo IX - Della potestà dei genitori - del codice civile, i minori di età compresa tra i sei mesi e i tre anni:
a) residenti nei Comuni del comprensorio dell’Unité Mont-Rose;
b) residenti in Comuni della Valle d’Aosta, che entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al servizio, abbiano sottoscritto ovvero espresso la disponibilità a sottoscrivere la convenzione di cui al successivo comma 3;
c) residenti in altri Comuni della Valle d’Aosta.
3. Ai fini della condivisione dei costi del servizio derivanti dalla frequenza di residenti in altri Comuni della Valle d’Aosta non compresi nel territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, è promossa la stipula di apposita convenzione tra l’Unité Mont-Rose e il Comune di residenza o l’Unité di riferimento. In assenza di stipula della convenzione, i costi residui sono ripartiti tra i Comuni dell’Unité Mont-Rose.
4. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l’apertura della scuola dell’infanzia, la permanenza al servizio spazio gioco è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima.
5. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il servizio spazio gioco oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell’Équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Unità Sanitaria Locale competente.
6. Costituiscono titolo per l’accesso prioritario al servizio spazio gioco le seguenti situazioni, elencate in ordine decrescente di importanza:
a. residenti nei Comuni facenti parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, la cui situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale:
⮚ minori con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità che rendano imprescindibile
l’inserimento;
⮚ minori appartenenti a famiglie multi-problematiche (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
⮚ minori con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
⮚ minori affidati a parenti o a terze persone;
⮚ situazioni di famiglia effettivamente monogenitoriale, ossia indipendentemente da vincoli di coniugio e, comunque, in assenza di altre risorse parentali e non;
b. bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all’art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l’inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l’educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un’altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino (dgr 1564/2015 art. 5 comma 3/bis lettera a);
c. residenti nei Comuni facenti parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose;
d. non residenti nei Comuni facenti parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e non
ricompresi nella lettera b), di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b);
e. non residenti nei Comuni facenti parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e non
ricompresi nella lettera b), di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).
7. L'inserimento dei minori di cui al comma 6, lettere a) e b) può essere effettuato, in presenza di posti vacanti, in qualsiasi periodo dell'anno.
8. Non sono ammessi al servizio di spazio gioco i minori appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso, con riferimento ai servizi alla prima infanzia. È facoltà della Giunta ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.
9. È facoltà della Giunta dell’Unité non ammettere al servizio minori appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso nell’ambito di altri servizi gestiti:
a. dall’Unité
b. dai Comuni del comprensorio
c. dai Comuni di residenza con riferimento ai minori di cui al comma 2 lettera b) e lettera c).
10. È facoltà della Giunta ammettere gli utenti di cui al comma 10, qualora la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.
articolo 5 – iscrizioni e criteri di ammissione al servizio di spazio gioco
1. Le istanze di ammissione al servizio, debitamente compilate, sottoscritte e con allegata la documentazione di rito, devono essere presentate all’Ufficio protocollo dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, entro i termini di seguito indicati:
• Entro il 30 aprile di ogni anno, per le ammissioni relative al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
• Entro il 15 novembre di ogni anno, per le ammissioni relative al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
dell’anno successivo.
2. Ai fini dell’ammissione al servizio, l’Unité redige apposita graduatoria, unica per tutte le strutture gestite.
3. Nell’istanza di ammissione al servizio, è indicata la struttura prescelta per l’inserimento. È altresì precisata l’eventuale disponibilità all’inserimento in altra struttura gestita dall’Unité des Communes valdôtaines Mont- Rose.
4. L’ammissione al servizio è effettuata sulla base della graduatoria e tenuto conto dei posti disponibili presso le singole strutture e delle opzioni effettuate dalle famiglie. In assenza di disponibilità di posto nella struttura prescelta, entro cinque giorni dalla richiesta la famiglia comunica all’Unité l’accettazione ovvero la rinuncia all’inserimento in altra struttura gestita dall’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
5. Possono presentare istanza le famiglie dei minori che compiono i sei mesi, entro il termine di validità della graduatoria.
6. Eventuali istanze pervenute oltre il termine previsto, ma prima della effettiva approvazione delle graduatorie, sono inserite in apposito elenco previa attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 6.
7. Qualora esaurita la graduatoria ufficiale, si verifichi la vacanza di uno o più posti, gli inserimenti sono
disposti sulla base dell’elenco appendice di cui al comma precedente.
8. Esaurita la graduatoria ufficiale e l’elenco appendice di cui al comma precedente, in presenza di ulteriori posti vacanti, è ammesso l’accoglimento di nuove istanze di ammissione entro 2 mesi dalla data di decorrenza degli inserimenti ordinari.
9. L’inserimento di cui al comma precedente ha carattere temporaneo fino alla scadenza della graduatoria in corso di validità, al termine della quale è necessario ripresentare istanza che è regolarmente valutata con i criteri definiti per la formazione della graduatoria.
10. I minori già ammessi al servizio sulla base della graduatoria di anni precedenti, mantengono l’iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell’infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
articolo 6 – graduatoria per l’ammissione al servizio
1. La graduatoria per l’accesso al servizio, approvata entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, è stabilita secondo i sotto indicati criteri e formulata, sulla base dello stato di famiglia e delle dichiarazioni rese, attribuendo i seguenti punteggi:
Situazione lavorativa dei genitori | ||
a. | Per ogni genitore lavoratore a tempo pieno | punti 10 |
b. | Per ogni genitore lavoratore con contratto a tempo parziale | punti 5 |
c. | Per ogni genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione professionale | punti 2,5 |
d. | Per ogni genitore con sede lavorativa nel territorio dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose | punti 0,50 |
Situazione del nucleo famigliare | ||
a. | Per nucleo famigliare con un figlio a carico | punti 1 |
b. | Per nucleo famigliare con due figli a carico | punti 2 |
c. | Per nucleo famigliare con tre figli a carico | punti 3 |
d. | Per nucleo famigliare con quattro o più figli a carico | punti 4 |
e. | Per nuclei famigliari che richiedano l’inserimento al nido di due o più gemelli o fratelli in età inferiore ai tre anni | punti 5 |
f. | Famiglia monogenitoriale | punti 10 |
g. | Per presenza di famigliari conviventi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 22/1995 | punti 3 |
h. | Residenza del minore in uno dei Comuni dell’Unité Mont Rose | punti 10 |
i. | In presenza di almeno uno dei genitori con la residenza (effettiva o storica) di almeno cinque anni in Valle d’Aosta | punti 2 |
Altre disposizioni | ||
a. | In caso di richiesta di frequenza per cinque giorni settimanali | punti 5 |
b. | In caso di richiesta di frequenza per quattro giorni settimanali | punti 4 |
c. | In caso di richiesta di frequenza per tre giorni settimanali | punti 3 |
d. | Per rinuncia a seguito di chiamata nelle due graduatorie precedenti | penalizzazione di 1 punti |
e. | Per dimissioni a seguito di inserimenti precedenti | penalizzazione di 2 punti |
f. | Per ogni mese intercorrente tra la data di decorrenza della graduatoria e quella di effettivo inserimento del minore in struttura | penalizzazione di 0,5 punti |
g. | Per inserimento in graduatoria precedente non seguito da ammissione al servizio per assenza di posti | punti 2 |
2. A parità di punteggio, precede il minore di maggiore età anagrafica.
3. La graduatoria approvata conserva validità fino al 30 giugno ovvero 31 dicembre dell’anno di riferimento. I minori utilmente collocati nella graduatoria e non ammessi al servizio entro la scadenza della medesima, se ancora interessati al servizio, debbono ripresentare istanza.
4. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha a disposizione cinque giorni lavorativi di tempo per accettare o rinunciare all'inserimento medesimo.
articolo 7 – inserimento del minore allo spazio gioco
1. Ai fini dell’inserimento del minore al servizio è richiesta un’attestazione di idoneità, rilasciata o dal medico
curante o dal medico di sanità pubblica.
2. L'inserimento del minore deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore o di una figura familiare al bambino. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento, tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del minore, e comunque secondo opportune e graduali modalità, sulla base dei posti disponibili, in modo scaglionato, individualmente o in piccoli gruppi
3. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi comporta, in ogni caso, l’addebito della retta a decorrere dalla data stessa.
4. Nel periodo di inserimento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.
5. Il tempo minimo richiesto per effettuare un buon inserimento è di una settimana durante la quale è necessaria la presenza presso la struttura di un genitore o di una figura familiare al bambino o di una persona familiare al bambino.
articolo 8 – disciplina delle modalità di frequenza del minore
1. Il genitore o il soggetto esercente la potestà è tenuto alla stretta osservanza dell’orario di frequenza concordato. I ritardi in entrata e in uscita del minore sono opportunamente segnalati al coordinatore e contestati al genitore, da parte del personale educativo.
2. Il genitore è tenuto a trovarsi all’interno della struttura almeno cinque minuti prima dell’orario di uscita del minore, onde consentire lo scambio di notizie relativo alla giornata trascorsa.
3. Per fini socio - educativi, la frequenza minima giornaliera è pari a ore tre ed è opportuno che i minori frequentino in modo regolare, evitando assenze prolungate nel tempo, se non dovute a causa di forza maggiore.
4. Non è consentita, all’interno dello spazio gioco, la somministrazione di alimenti forniti dal genitore o di soggetto esercente la potestà.
articolo 9 - ritiro dei minori al termine dell’orario di frequenza
1. Al fine di tutelare i minori frequentanti lo spazio gioco, i genitori o di soggetto esercente la potestà che al termine del servizio siano impossibilitati a riprendere i propri figli, devono:
- avvisare preventivamente il personale della struttura;
- compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, esclusivamente di maggiore età, a riprendere il minore ovvero a comunicare il nominativo della persona delegata al ritiro del minore;
- disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.
articolo 10 – reddito e compartecipazione alle spese
1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore è stabilita annualmente, con atto dell’Unitè, anche in base all’indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo famigliare (I.S.E.E), ovvero di analogo strumento stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo.
2. La Giunta dell’Unité ha facoltà di ridurre l’ammontare della quota di contribuzione, ovvero di sospenderla
temporaneamente, a seguito di specifica istanza dell’assistente sociale competente.
3. I genitori o il soggetto esercente la potestà sono tenuti a presentare, se richiesto, la documentazione di cui al comma 1 entro la fine del mese di inserimento. In caso contrario trova applicazione la retta massima sino al 1° giorno del mese in cui avviene la consegna della documentazione reddituale prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile alla famiglia.
4. L’attestazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata entro il mese successivo la scadenza; in difetto trova applicazione la retta massima sino al 1° giorno del mese in cui avviene la consegna della documentazione stessa, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile alla famiglia. A tal fine l’Unité informa le famiglie rispetto la data di scadenza dell’attestazione stessa.
5. È facoltà della famiglia del minore rinnovare l’attestazione di cui al comma 1, prima della scadenza della medesima; in tal caso la retta è rideterminata a decorrere dal 1° giorno del mese in cui avviene la consegna della documentazione.
6. L’Unité si riserva la facoltà di acquisire direttamente dalla banca dati a ciò preposta la documentazione
attestante la situazione reddituale e patrimoniale della famiglia del minore, utile ai fini del calcolo della retta.
7. Il pagamento delle quote mensili di contribuzione a carico della famiglia è effettuato entro e non oltre
quindici giorni dal ricevimento della richiesta, dandone comunicazione al competente ufficio dell’Unité.
8. Il mancato pagamento della quota mensile di contribuzione nei termini stabiliti, comporta l’applicazione di interessi e sanzioni, nelle misure e con le modalità disciplinate dal regolamento generale delle entrate vigente tempo per tempo, nonché l’addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti i procedimenti di recupero del credito intrapresi.
9. In caso di assenza per malattia o infortunio del minore, per un periodo di almeno cinque giorni consecutivi (festivi e prefestivi compresi), si applica una riduzione di 1/22 della quota intera mensile dovuta, per ogni giorno di effettiva assenza documentata da certificato medico. La riduzione non può essere superiore al 70% della quota mensile dovuta.
10. Ai fini dell’applicazione della riduzione della quota mensile sopra esposta, i giorni festivi e prefestivi sono conteggiati nei cinque giorni consecutivi, a condizione che non coincidano con i giorni di inizio del periodo di malattia/infortunio.
11. L’ammontare delle quote di contribuzione vigenti al momento della presentazione dell’istanza, possono subire modifiche e variazioni, in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento, per sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari e/o attuative, per decisione che potrà essere assunta in modo unilaterale e insindacabile dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, per il ripristino degli equilibri di bilancio dell’Unité, nonché per ogni altra fattispecie prevista dalla vigente normativa.
articolo 11 –riduzioni della retta
1. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo famigliare siano iscritti al servizio di nido d’infanzia o al servizio di spazio gioco gestiti dall’Unité, la retta mensile per ogni minore iscritto, oltre al primo, è ridotta del 25%.
2. Per ogni giorno di effettiva chiusura temporanea del servizio di nido d’infanzia, disposta dall’Unité ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del regolamento, la retta mensile è ridotta di 1/22.
3. In caso di assenza programmata del minore, avente durata di almeno cinque giorni consecutivi e comunicata con preavviso di giorni trenta, la retta mensile è ridotta di 1/22 per ogni giorno di assenza, fino a un massimo di dieci giorni annui.
4. In caso di non utilizzo del servizio, per inserimento posticipato o per cancellazione, la quota di contribuzione non è dovuta con riferimento ai giorni di servizio non usufruito nel mese.
articolo 12 – dimissioni dal servizio
5. Il genitore o il soggetto esercente la potestà che intende ritirare il minore dal servizio è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. Le dimissioni hanno validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con il coordinatore.
6. Per i bambini che terminano il servizio per il passaggio alla scuola dell’infanzia, non è necessaria alcuna
comunicazione.
7. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è
tenuto a pagare l’intera quota di iscrizione mensile a suo carico.
8. La Giunta dell’Unité, con provvedimento motivato, può disporre le dimissioni del minore dal servizio per le seguenti motivazioni:
• riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
• assenza superiore a 30 giorni consecutivi non imputabile a motivi sanitari certificati;
• mancato pagamento della quota mensile per due mensilità, anche non consecutive. In tal caso è facoltà della Giunta acquisire apposito parere del competente servizio regionale in materia di politiche sociali;
• accertamento di morosità o con procedimento di riscossione coattiva in corso, relativi all’utilizzo di altri servizi gestiti dall’Unité, dai Comuni del comprensorio, ovvero, con riferimento agli utenti di cui all’articolo 4, comma 3, dai Comuni di residenza;
• mancato rispetto delle regole di funzionamento del presente regolamento.
articolo 13 - allontanamento dallo spazio gioco
1. Il coordinatore o, in sua assenza, l’educatore di riferimento, nei casi previsti dalla Direttiva regionale avvisa i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro dei minori dal servizio. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.
articolo 14 – utilizzo di immagini e video
1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i servizi alla prima infanzia non utilizzano immagini dei minori ai fini della diffusione per scopi divulgativi dell’attività sociale (ad es. pubblicazione di foto/audio/video sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in occasione di mostre e esposizioni). Eventuali riprese saranno effettuate in modo tale da non consentire l’identificazione dei minori.
2. A seguito di acquisizione di specifica autorizzazione, il personale utilizza fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti dati personali dei minori quali l'immagine, la voce, il nome, per documentare attività educative e didattiche. Tali materiali (dossier stampati/file) sono utilizzati esclusivamente per uso interno e comunicati esclusivamente ai genitori/esercenti la patria potestà in occasione degli incontri parentali.
3. In occasione di particolari eventi quali feste di fine anno ed altre iniziative rivolte alle famiglie dei minori, potrà essere realizzata documentazione fotografica a scopo divulgativo che non consenta il riconoscimento dei minori coinvolti.
4. In presenza di particolari necessità di documentazione, verrà fornita idonea informativa sull’uso che si vuole fare delle riprese audio e video fotografiche e, in quel contesto, se d’accordo, potrà essere espresso il consenso al trattamento delle immagini.
5. Non è in nessun caso consentita, da parte delle famiglie utenti del servizio, alcuna forma di divulgazione del materiale fotografico esposto all’interno della struttura e/o consegnato. In particolare ne sono vietate la comunicazione e la diffusione sia in formato cartaceo, sia telematico, ivi compreso mediante i social media (stati di whatsapp, facebook o altri canali social). Comportamenti difformi saranno di esclusiva responsabilità dell’autore.
articolo 15 – norme transitorie o finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili, nonché alle linee guida regionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.