PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
PROMOTICA S.p.A.
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. in data 21 febbraio 2022 in Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0
Sommario
Individuazione delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e dei Soggetti Rilevanti 8
Comunicazione delle Operazioni effettuate dalle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e dalle Persone Strettamente Legate ad esse 8
Comunicazione delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi 10
Operazioni non soggette all’obbligo di comunicazione 11
Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da una Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione, da un Soggetto
Rilevante o da una Persona Strettamente Legata ad essi 11
Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dalle Persone che esercitano funzioni di
Amministrazione, di Controllo o di Direzione (“Periodi di Chiusura”) 12
Modello di dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura 17
OPERAZIONI PREVISTE DALL’ART. 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 E
DALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 19
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL’ALLEGATO AL REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE (UE) 2016/523 22
............................................................................................................................................ 22
ALLEGATO 6 DI CUI AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI 24
CIRCOSTANZE E CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2016/522 CHE DETERMINANO L’ESENZIONE DAL DIVIETO RELATIVO AL PERIODO DI CHIUSURA
............................................................................................................................................ 27
Premessa
La presente procedura (la “Procedura”) definisce le regole per l’assolvimento da parte delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi (tutti come infra definiti), nonché da parte di Promotica S.p.A. (“Promotica”, la “Società” o l’“Emittente”), secondo quanto di seguito precisato, degli obblighi di informazione alla Società, a Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti (come infra definite) compiute dai suddetti soggetti, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società ovvero altri strumenti finanziari ad esse collegati.
La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la “Disciplina”) è contenuta:
- nell’art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il Testo Unico della Finanza o TUF);
- nell’art. 152-quinquies e ss. del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti);
- nell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 (il Regolamento (UE) 596/2014 o MAR);
- nel Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il
Regolamento Delegato (UE) 2016/522); e
- nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523).
La Procedura entra in vigore a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) della domanda di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana (“Euronext Growth Milan”).
Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Articolo 1 Definizioni
1. Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito:
Amministratore Delegato: indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.
Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica. Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..
Data di Esecuzione: indica il giorno in cui:
(a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
(b) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche cum warrant;
(c) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di
operazioni sul capitale.
Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 596/2014, un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.
Ai fini della presente definizione:
− Un’informazione è di “carattere preciso” se:
(a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto
del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nella presente definizione di “informazioneprivilegiata”;
− per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.
Investor Relations Manager: indica il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione, preposto alla gestione dei rapporti con gli investitori, al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui alla presente Procedura, nonché all’aggiornamento delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e dei Soggetti Rilevanti oltre che delle Persone Strettamente Legate ad essi.
Operazione: indica tutte le operazioni condotte da parte, o per conto di, una Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione, un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad essi (come infra definiti) e concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, incluse le operazioni previste dall’art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014 e dall’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come riportate nell’Allegato B alla presente Procedura e dall’art. 114, comma 7 del TUF e dall’art. 152-septies del Regolamento Emittenti.
Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione:
(a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
(b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
Persone Strettamente Legate alle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione: ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento (UE) 596/2014, una delle seguenti persone:
(a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del dirittonazionale;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
(c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data
dell’Operazione;
(d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
Persone Strettamente Legate ai Soggeti Rilevanti: ai sensi dell’art. 152-sexies, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento Emittenti, una delle seguenti persone:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
SDIR: il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa
CONSOB.
Soggeti Rilevanti: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società;
Strumenti Derivati: ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44),
lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della
stessa direttiva.
Strumenti Finanziari: complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni.
Strumenti Finanziari Collegati: ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).
Articolo 2
Individuazione delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di
Direzione e dei Soggetti Rilevanti
1. Gli Amministratori Delegati, con l’assistenza dell’Investor Relations Manager, individuano nominativamente le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società. Tale elenco dovrà essere messo a disposizione in ogni momento ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Nell’elenco vengono inoltre inseriti i nominativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a ciascuna Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e a ciascun Soggetto Rilevante di cui gli Organi Delegati vengano a conoscenza.
2. All’atto del ricevimento della presente Procedura, ciascuna Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato A alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all’Investor Relations Manager.
3. Le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e ciascun Soggetto Rilevante notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica, trasmettendola altresì all’Investor Relations Manager.
Articolo 3
Comunicazione delle Operazioni effettuate dalle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e dalle Persone Strettamente Legate ad esse
1. Le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e le Persone Strettamente Legate ad esse notificano alla Società e all’autorità competente1, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo), le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata il cui importo complessivo raggiunga un controvalore di euro
20.000 (ventimila/00) nell’arco di ciascun anno civile o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Tale importo è calcolato sommando senza compensazione il controvalore (sia in acquisto sia in vendita) delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari Collegati effettuate da o per conto di una Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e/o da o per conto di una Persona Strettamente Legata ad essa dall’inizio dell’anno civile. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l’importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti.
2. La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del precedente paragrafo 3.1 siano comunicate al pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’Operazione da parte delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo), in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
3. La notifica di cui al paragrafo 3.1 che precede deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):
(a) l’identità delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e/o della Persona Strettamente Legata ad esse coinvolte;
(b) il motivo della comunicazione;
(c) la denominazione dell’emittente interessato;
(d) la descrizione e l’identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
(e) la natura dell’Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare se queste siano legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all’art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
(f) la data e il luogo dell’Operazione o delle Operazioni;
1 Via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”
(g) il prezzo e il volume dell’Operazione o delle Operazioni (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione ingaranzia).
4. L’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni compiute dalle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e/o dalla Persone Strettamente Legate ad esse, deve avvenire mediante l’utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall’allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato sub Allegato C alla presente Procedura.
Articolo 4
Comunicazione delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente
Legate ad essi
1. Laddove non già tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 19 della MAR, i Soggetti Rilavanti comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona.
2. I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni di cui al comma 1 che precede, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
3. Tale comunicazione al pubblico può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società, a condizione che, previo accordo, tali Soggetti Rilevanti inviino le informazioni rilevanti alla Società, nei termini sopra indicati. In tal caso la Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai Soggetti Rilevanti. La comunicazione alla Consob può essere effettuata, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, dalla Società entro i termini indicati nel presente paragrafo.
4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell’Allegato D.
5. La Società individua il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni di cui sopra, che potrà agire direttamente o tramite consulenti in materia di IR.
6. I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti di cui sopra.
Articolo 5
Operazioni non soggette all’obbligo di comunicazione
Non sono soggette ad obbligo di comunicazione:
1. per le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e le rispettive Persone Strettamente Legate, le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall’Autorità Competente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 9, del MAR – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell’anno solare;
2. per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Legate, (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall’Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell’anno solare; (ii) le ulteriori Operazioni, successive ad ogni comunicazione, il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro 20.000,00 (ventimila/00) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall’Autorità Competente – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine del medesimo anno solare. Per gli strumenti finanziari collegati derivati , come definiti all’articolo 152-sexies del Regolamento Emittenti l’importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;
3. le Operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
4. le Operazioni effettuate dall’Emittente e dalle sue società controllate.
Articolo 6
Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da una Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione, da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata ad essi
1. Le informazioni notificate alla Società ai sensi degli articoli 3 e 4 che precedono devono essere trasmesse all’Investor Relations Manager all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società. L’Investor Relations Manager, una volta ricevute le informazioni dalla Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione o dal Soggetto Rilevante, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
2. L’Investor Relations Manager elabora la comunicazione da inviare al pubblico di cui agli articoli 3 e 4 che precedono. L’Investor Relations Manager, direttamente o tramite i consulenti in materia di IR, provvede a rendere pubblica la predetta comunicazione tramite SDIR, non oltre il termine di cui agli articoli 3.2 e 4.2 che precedono a seconda del caso. Copia della stessa comunicazione deve, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Società nella sezione “Investor Relations”. Il testo della comunicazione deve essere sottoposto all’Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR.
3. Le Operazioni poste in essere dalle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione o dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Amministratori Delegati si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
Articolo 7
Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dalle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione (“Periodi di Chiusura”)
1. Ai sensi dell’art. 19, comma 11, del Regolamento (UE) 596/2014, è fatto divieto alle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, Operazioni nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l’annuncio2 di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
2. Il divieto non si applica: (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; nonché (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell’Allegato E alla presente Procedura.
2 Si precisa che il giorno dell’annuncio rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura
3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 7.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuna o tutte le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.
4. La Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione interessata dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l’Operazione, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non possa essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.
5. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione ed esulano dal suo controllo.
6. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l’Amministratore Delegato) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione:
i. al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
ii. debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale soggetto non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.
Articolo 8 Informativa e Adesione
1. L’Investor Relations Manager provvede a:
(a) comunicare alle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e ai Soggetti Rilevanti il loro assoggettamento agli obblighi di cui alla presente Procedura;
(b) informare per iscritto ogni Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di
Controllo o di Direzione e ogni Soggetto Rilevante dei contenuti della Procedura affinché lo stesso provveda a:
i. confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena
conoscenza della medesima, mediante sottoscrizione dell’Allegato A;
ii. comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina;
iii. consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove applicabile;
(c) redigere e aggiornare l’elenco nominativo delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione delle medesime, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute e effettuate al mercato e a Consob.
Articolo 9 Sanzioni
1. L’inosservanza, da parte delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni di cui alla presente Procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al D. Lgs. 58/1998, nonché quelle di cui alle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in voltavigenti.
2. Nel caso in cui, in ragione di violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
3. La violazione delle disposizioni di cui alla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall’autorità giudiziaria e/o di vigilanza competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, fa sorgere un diritto in
capo alla Società di richiedere all’autore il risarcimento dei danni dalla stessa subiti.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni applicabili. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
5. Se la violazione è stata commessa da una Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo alicenziamento.
Articolo 10 Modifiche ed integrazioni
1. Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o regolamentari applicabili ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A., la Procedura potrà essere modificata a cura dell’Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione. L’Investor Relations Manager provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura e ad acquisire l’accettazione dei nuovi contenuti della stessa con le modalità di cui al precedente Articolo 8. Le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e i Soggetti Rilevanti saranno responsabili, a loro volta, della comunicazione delle predette modifiche e/o integrazioni alle rispettive Persone Strettamente Legate.
2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
Articolo 11 Disposizioni finali
1. La Procedura è consegnata a tutte le Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione e ai Soggetti Rilevanti, i quali saranno tenuti a (i) restituire copia della presente Procedura firmata per ricevuta e accettazione; (ii) fornire all’Investor Relator un elenco contenente i nominativi e le generalità delle Persone Strettamente Legate ad essi;
(iiii) informare l’Investor Relator in caso di variazione del predetto elenco; (iv) trasmettere copia della presente Procedura a ciascuna Persona Strettamente Legata ad essi; (v)
ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura e (vi) rivolgersi all’Investor Relations Manager in caso di necessità di chiarimenti sull’applicazione della Procedura.
2. Ogni Persona Strettamente Legata, successivamente alla ricezione di copia della presente Procedura da parte della relativa Persona che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione o Soggetto Rilevante, è tenuta a: (i) inviare alla Società copia firmata dell’Allegato A alla presente Procedura; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all’Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull’applicazione della Procedura.
3. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione.
Articolo 12 Entrata in vigore
La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Promotica in data 4 novembre 2020, entrata in vigore con effetto dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull’Euronext Growth Milan e successivamente modificata in data 21 febbraio 2022.
Modello di dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura
Spett.le Promotica S.p.A
Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0 Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX)
Io sottoscritto , nato a , il , residente in , Xxx/Xxxxxx , x. , xx xxxxxxx xx (Xxxxxxx che esercita funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione / Soggetto Rilevante) di Promotica S.p.A.
dichiaro ed attesto
• di aver ricevuto copia della “Procedura di Internal Dealing” adottata da Promotica
S.p.A. (la Procedura), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
• di aver preso atto di esser stato incluso nel novero delle Persone che esercitano funzioni di Amministrazione, di Controllo o di Direzione / dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell’articolo 2 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalla Procedura e dalla Disciplina vigente (come definita nella Procedura);
• di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all’articolo 1 della Procedura, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina vigente.
indico
i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a me riconducibili a cui ho notificato copia della Procedura e resa nota la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura stessa:
Nome e cognome / Denominazione | Legame | N. telefono | Indirizzo e-mail |
Luogo e data Firma
Dichiaro inoltre di avere ricevuto da Promotica S.p.A. e di impegnarmi – se del caso – a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all’articolo 1 della Procedura, la seguente informativa:
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), e in relazione ai dati personali da Lei forniti ai sensi della “Procedura di Internal Dealing” (la Procedura), La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento agli applicabili obblighi dilegge.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati.
3. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.
4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell’interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Promotica S.p.A – Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0 – Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX).
6. Il Titolare del trattamento è Promotica S.p.A. – Xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0 – Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX).
Promotica S.p.A.
OPERAZIONI PREVISTE DALL’ART. 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 E
DALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522
Articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014
“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata ladiscrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in cui:
(i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
(i) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
( i) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.”
Articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522
1. “A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli dicredito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro
strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili inazioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL’ALLEGATO AL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523
ALLEGATO 6 DI CUI AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
ALLEGATO 6(•)
Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato (i “soggetti rilevanti”)
1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:
a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l’emittente quotato;
b) dai soggetti rilevanti o dall’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l’emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall’emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
d) dall’emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).
2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall’emittente quotato, in grado di garantire l’immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:
a) tramite telefax al numero 00.00.00.000 ovvero Via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;
ovvero
b) tramite la procedura utilizzata dall’emittente quotato ai sensi dell’articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell’accordo con l’emittente quotato.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l’invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall’emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l’invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l’invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
(•) Allegato dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e
infine così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)3 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
b)4 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
3 | Dati relativi all'emittente |
3 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
4 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
a)5 | Nome | ||
b)6 | LEI | ||
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | ||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | ||
b)7 | Natura dell'operazione | ||
c)8 | Prezzo/i e volume/i | ||
Prezzo/i | Volume/i | ||
d) 9 | Data dell'operazione | ||
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
5 [Nome completo dell'entità.]
6 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
7 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
8 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
9 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
CIRCOSTANZE E CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 CHE DETERMINANO L’ESENZIONE DAL DIVIETO RELATIVO AL PERIODO DI CHIUSURA
Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522
L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
(ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e
vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di
conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
(ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
(iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto dilavoro;
(ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
(iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”