SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI TESORERIA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI TESORERIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina la gestione del Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Il servizio di tesoreria, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente e dalla presente convenzione, alle condizioni risultanti dall’offerta dell’affidataria.
3. La presente Convenzione potrà essere oggetto di revisione, d'intesa con il Tesoriere, ove dovessero intervenire modifiche alla normativa che attualmente disciplina i Servizi di Tesoreria.
Art. 2 – Gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere si obbliga ad incassare, custodire ed amministrare tutte le movimentazioni di cassa a favore dell'Ente e ad effettuare tutti i pagamenti dallo stesso ordinati.
2. Il Tesoriere provvede, altresì, ad eseguire tutte le operazioni relative al movimento del numerario, dei valori e dei titoli che gli vengono affidati con specifiche disposizioni da parte dell'Ente.
3. Il Tesoriere ha l'obbligo di registrare tutte le operazioni di cassa nell'apposito giornale, osservando le modalità e le forme previste dal Regolamento di Contabilità, nonché di recepire quelle ulteriori che fossero ritenute necessarie dall'Ente per un miglior andamento del servizio.
4. Il servizio di tesoreria viene gestito con modalità e criteri informatici ai sensi dell'art. 213 D.Lgs 267/00 c.c. 1, 2, 3 cosi come modificato dalla L. 311/2004, e secondo le modalità ed i criteri dettati dal D.Lgs n.118/2011.
5. Il Tesoriere svolge il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente durante la vigenza della presente convenzione. L’interscambio delle informazioni dovrà avvenire con le modalità previste dal Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 denominato SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici) per la gestione degli ordinativi informatici di pagamento e incasso (OPI) mediante firma digitale.
6. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere avvalendosi, in via esclusiva, di personale e locali propri che dovranno essere situati possibilmente nel Municipio IX ex (Municipio XII), Municipio di appartenenza della sede della Ragioneria Generale dell'Ente, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.
7. Il Tesoriere accorda un servizio preferenziale a disposizione dell’Ente per i pagamenti che rivestono carattere d’urgenza.
8. Il Tesoriere si impegna a ritirare/consegnare giornalmente, a proprie spese e con proprio personale - presso il competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente - tutta la documentazione attinente il servizio di tesoreria effettuato.
9. Il servizio di tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del responsabile del Servizio Finanziario al quale compete di impartire le necessarie istruzioni per il miglior espletamento del servizio stesso.
Art. 3 - Durata, ed eventuale proroga del servizio
1. La durata della presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Testo Unico, viene fissata in 5 anni.
2. Alla scadenza del contratto, il Tesoriere oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli in custodia od in uso, dall'Ente.
3. In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi - in via subordinata - all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:
a) le anzidette esposizioni debitorie;
b) gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;
c) le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell'art, 206 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, dovrà garantire, a richiesta dell’Ente, la continuità del servizio dopo la scadenza della convenzione, per un periodo massimo di sei mesi e comunque fino all’individuazione del nuovo Tesoriere, alle medesime condizioni della presente convenzione.
Art. 4 - Servizio per conto di altri Enti
1. Il Tesoriere può gestire, anche nei locali destinati a sede degli uffici di tesoreria, servizi per conto di altri Enti, tenendo, in ogni caso, separate e distinte le rispettive contabilità, i titoli ed i valori in conformità al dettato dell'art. 212 del D.Lgs. n. 267/2000. L’attività di Tesoreria dovrà essere rendicontata secondo la normativa indicata all’art. 233 del Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000 e le disposizioni legislative vigenti nella durata della convenzione.
Art. 5 - Responsabilità del Tesoriere
1. Il Tesoriere deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. Il Tesoriere è responsabile:
− per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto;
− del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sulla Città metropolitana in conseguenza dell’inosservanza, da parte del Tesoriere o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto di tesoreria;
3. Il Tesoriere è, inoltre, specificamente responsabile ai sensi di legge:
− - delle somme e dei valori affidatigli; ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti;
− - dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell’Ente;
− - della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Responsabile del Servizio Finanziario e il Servizio preposto alla vigilanza sulla tesoreria della Ragioneria Generale dell’Ente in merito alle eventuali irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
4. Per eventuali danni causati alla Città metropolitana o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio.
Art. 6 - Risoluzione del rapporto con il Tesoriere
1. Ove si accerti che i comportamenti del Tesoriere concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, la Città metropolitana di Roma Capitale formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione tramite posta elettronica certificata al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni. La Città metropolitana di Roma Capitale, ove valuti negativamente le controdeduzioni acquisite, ovvero, decorra inutilmente il termine di cui al periodo precedente, disporrà la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
2. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Tesoriere ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini contrattualmente definiti, la Città metropolitana di Roma Capitale gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione mediante posta elettronica certificata, di adempiere in un termine, pari a cinque giorni, con la dichiarazione, che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a tre giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, la Città metropolitana di Roma Capitale dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. In caso di fallimento del Tesoriere, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione.
Art. 7 - Rappresentante del Tesoriere
1. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, il Tesoriere nomina il proprio rappresentante, nonché il/i soggetto/i abilitato/i a ricevere la notifica delle delegazioni di pagamento, fornendone idonea comunicazione scritta all'Ente.
2. Il suddetto rappresentante, nell'adempimento della propria funzione, mantiene costanti collegamenti con il competente ufficio della Ragioneria Generale dell'Ente ed ottempera scrupolosamente a tutte le istruzioni che il medesimo ufficio riterrà di impartire per assicurare il più efficiente ed efficace funzionamento del servizio.
3. Il suddetto rappresentante comunica tempestivamente al preposto ufficio dell’Ente le proprie assenze dal servizio a qualsiasi titolo; è altresì tenuto a comunicare il/i nominativo/i dei funzionari abilitati alla firma degli atti.
Art. 8 - Garanzie di continuità delle prestazioni minime indispensabili.
1. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) della L. 12/06/90 n. 146 così come modificata dalla legge n° 83 del 2000 il Tesoriere è tenuto ad assicurare la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti.
2. A tal fine il Tesoriere entro e non oltre 30 gg dalla stipulazione della convenzione comunica all'Ente gli accordi sindacali o i regolamenti di servizio previsti dall'art. 2, della citata L. 146/90, indicanti le prestazioni minime garantite, le relative modalità di erogazione ovvero ogni misura adottata allo scopo di assicurare la continuità.
3. Il Tesoriere è inoltre tenuto ad adempiere, a tutti gli obblighi posti all'imprese erogatrici dei servizi essenziali dalla stessa L. 146/90
TITOLO II - DISPOSIZIONI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Art. 9 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Art. 10 - Le Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Dirigente sulla base delle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Ente.
2. Le reversali dovranno contenere gli elementi di cui all'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici).
3. Gli ordinativi vengono trasmessi al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope +, secondo lo standard OPI (ordinativi di pagamento incasso) e firmati digitalmente.
4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze (bollette di incasso), numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche. Le quietanze rilasciate sono trasmesse, giornalmente, dal Tesoriere al competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente.
5. Il Tesoriere deve accettare tutte le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa anche se tali entrate non sono supportate da specifici ordinativi; in tale caso il Tesoriere è tenuto ad acquisire le generalità del debitore e la causale specifica del versamento. Tali incassi sono segnalati all'Ente, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro il termine indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente. Detti ordinativi devono contenere l’indicazione del numero di sospeso emesso, rilevando quest’ultimo dai dati comunicati dal Tesoriere.
6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso delle apposite informazioni trasmesse dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 5, i corrispondenti ordinativi a copertura.
7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante richiesta scritta o tramite pec con documento firmato digitalmente cui deve essere allegata copia dell'estratto del conto postale comprovante la capienza del conto. A tal fine il Tesoriere dovrà mettere a disposizione e comunicare all’Ente una casella di posta elettronica certificata dedicata. Il Tesoriere esegue, il giorno successivo al ricevimento, l'ordine mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita l’importo corrispondente, al lordo delle commissioni di prelevamento sul conto di tesoreria, lo stesso giorno lavorativo di disponibilità della somma prelevata. L'Ente non risponde dei ritardi nei prelievi imputabili al Tesoriere. Il Tesoriere dovrà comunicare tempestivamente all’Ente, tramite posta elettronica, eventuali esiti negativi, impedimenti o ritardi all’esecuzione delle disposizioni di richiesta di prelevamento ordinate dall’Ente medesimo sui conti correnti postali di riferimento.
8. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali, d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria.
9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all'Ente o al Tesoriere;
10. Per gli incassi effettuati tramite assegni bancari con la clausola "salvo buon fine", il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione della mancata riscossione entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di presentazione per l'incasso, fermo restando l'obbligo di procedere entro i termini previsti, al protesto del titolo.
11. Per le riscossioni effettuate dal Tesoriere si applicano le disposizioni e le valute contenute nel D.Lgs n.11/2010.
12. La riscossione delle entrate potrà essere effettuata oltre che con le modalità su indicate, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari. Tali incassi danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria con effetto liberatorio per il debitore. Le somme rivenienti da predetti incassi sono successivamente versate alle casse dell'Ente, nel momento in cui si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati, e, comunque entro 2 giorni lavorativi.
13. Su richiesta del competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi riscossione eseguita, nonché, la relativa prova documentale.
Art. 11 - I Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base agli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, datati e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Dirigente sulla base delle disposizioni regolamentari ed organizzative dell'Ente.
2. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi di cui all'art. 185 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici).
3. I mandati vengono trasmessi al Tesoriere per il tramite della piattaforma Siope +, secondo lo standard OPI (Ordinativo di pagamento e incasso), firmati digitalmente e sono ammessi al pagamento secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.11/2010.
4. I mandati di pagamento, trasmessi ed eseguiti dal Tesoriere, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e nel Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, sono estinti con una delle seguenti modalità:
a) contanti entro i limiti stabiliti dalla legge;
b) accreditamento in c/c bancario o postale;
c) assegno circolare non trasferibile da riscuotere presso gli sportelli dell’Istituto Tesoriere presenti nel territorio dell’Area della città metropolitana;
d) giroconto;
e) girofondi sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato: per i pagamenti disposti in favore degli enti previsti nelle tabelle "A" e "B" annesse alla legge n. 720/1984 e successivi decreti ministeriali di modificazione ed integrazione di tali tabelle. I pagamenti per cassa, ossia in contanti, effettuati presso lo sportello di tesoreria non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
5. Il Tesoriere è tenuto, peraltro, ad eseguire, con precedenza assoluta, i pagamenti dichiarati urgenti dall'Ente e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza.
6. In caso di inadempimento, eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora faranno carico al Tesoriere.
7. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione, ed eventuali oneri conseguenti, emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del
D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni lavorativi o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente, devono, altresì contenere l’indicazione del numero di sospeso emesso, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
8. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento, date in carico al Tesoriere.
9. Il Tesoriere effettua i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e delle eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo o non firmati dalla persona a ciò tenuta. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in caso di corretta valorizzazione degli indicatori previsti allo scopo nel tracciato OPI (Ordinativi di pagamento e incasso),
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere evidenzia sul mandato, anche su iter informatico, tutte le annotazioni relativamente all’importo pagato, alla valuta di accredito e di tutte le informazioni connesse all’esito del mandato stesso.
12. E' fatto obbligo al Tesoriere di dare periodicamente comunicazione al competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente dei pagamenti rimasti inestinti. Analoga comunicazione è fatta per i mancati pagamenti aventi scadenza determinata.
13. II Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, mediante riversamento delle somme nelle casse dell’Ente. Di tali mandati il Tesoriere dovrà emettere un elenco dettagliato in merito al beneficiario e all'importo, che dovrà essere consegnato al servizio competente della Ragioneria Generale.
14. Il Tesoriere è responsabile dell'esecuzione relativamente ai pagamenti in contanti tanto per la regolarità della quietanza, quanto per l'identificazione delle persone indicate nei relativi mandati, intendendosi estese al tesoriere tutte le disposizioni in materia di responsabilità dei contabili stabilite dalla legge.
15. Su richiesta del competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché, la relativa prova documentale.
16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie al pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge, ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
17. Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente dall'Ente, che abbia scelto la forma di pagamento con l'accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere, sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazionI dell'Ente, cosi da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.
18. Per pagamenti di imposte diverse dalle ritenute alla fonte l'Ente potrà eseguire i versamenti diretti in Tesoreria o, qualora si voglia avvalere del versamento unificato di cui al D.Lgs 241/97 dovrà utilizzare i servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate o del remote/home banking.
Art. 12 - Criteri di utilizzo delle giacenze del fondo di cassa per l'effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti costituenti il fondo di cassa presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
a) l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente;
b) in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 14 (Utilizzo di somme a specifica destinazione).
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
4. I rapporti per le giacenze di cassa sono disciplinati dal successivo art.17.
Art. 13 - Anticipazioni di tesoreria
1. Per gli Enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali
2. Il Tesoriere per sopperire ad eventuali transitorie deficienze di cassa dell’Ente, su richiesta dell'Ente stesso, corredata da atto deliberativo, si impegna a concedere anticipazioni nel rispetto delle norme legislative vigenti all’atto della richiesta. Ai sensi del comma 1 dell’art. 222 del D. Lgs 267/2000 potrà concedere allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi, ovvero nel diverso limite stabilito dalla legge, delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
3. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza del presupposto di assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 14.
4. Il Tesoriere, prima di attivare l'utilizzo dell'anticipazione, ha l'obbligo di segnalare al competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente l'esigenza di attivare detta linea di credito. La linea di credito potrà essere attivata solo previa specifica autorizzazione scritta del competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente.
5. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.
6. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione come stabilito dall’art. 210 del D.Lgs 267/2000.
7. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 11, comma 8, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
8. L'anticipazione ordinaria di tesoreria viene gestita attraverso un apposito conto corrente bancario, franco di spese, sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente l'ammontare dell'anticipazione.
9. Sul predetto conto corrente, alle operazioni di accredito, in sede di rimborso, e a quelle di addebito, in sede di utilizzo, viene attribuita la valuta del giorno dell'operazione.
10. In caso di effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria vengono applicate le condizioni di cui all'art. 17.
11. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
12. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è, inoltre, consentita ove ricorra la fattispecie di cui al quarto punto del richiamato art. 246, quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Art. 14 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. Ai sensi dell’art. 195 del D.lgs. 267/2000 l'Ente, può disporre l’utilizzo in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi della Cassa depositi e Prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 D.lgs. 267/2000. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
2. L’utilizzo delle entrate vincolate presuppone l’adozione di apposito atto deliberativo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 13, comma 1.
3. Il ricorso all’utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincoli di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile
4. L'Ente, nel caso di dichiarazione dello stato di dissesto, non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
6. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente alle limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti in contabilità speciale per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l'Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi l'accredito di somme da parte dello Stato,
7. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
Art. 15 - Garanzia fidejussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria
Art. 16 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologia delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
5. Il Tesoriere da immediatamente comunicazione, al competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente degli atti di esecuzione forzata per l'attivazione dei provvedimenti di regolarizzazione.
Art. 17 - Tasso debitore/creditore e altre condizioni finanziarie
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all'art. 13, viene applicato un tasso di interesse passivo pari alla media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dello Euribor a tre mesi, base 365, rilevato nei giorni lavorativi del mese precedente al trimestre di riferimento, maggiorato/ridotto di un spread desumibile dall'offerta presentata in sede di gara, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto
scalare. L'Ente si impegna ad emettere relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 11 comma 8.
2. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato il tasso in misura pari alla media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dello Euribor a tre mesi, base 365, rilevato nei giorni lavorativi del mese precedente al trimestre di riferimento, maggiorato/ridotto di un spread desumibile dall'offerta presentata in sede di gara, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto, con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi d'iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria e contestuale trasmissione all'Ente dell'apposito riassunto a scalare.
Art. 18 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e a conservare, anche in maniera informatica:
a) Il giornale di cassa;
b) Le reversali di incasso e i mandati di pagamento;
c) I verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa
d) Eventuali altre evidenze previste da legge.
2. Il Tesoriere dovrà espletare il servizio di tesoreria nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 11/2010 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, 10G0027), nella Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, nel Decreto Legge n. 1/2012 convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e nel Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 denominato SIOPE + (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici).
Art. 19 - Servizi bancari on-line
1. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento informatico tra l'Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti e documenti, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. Ogni spesa attinente quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere effettuata senza oneri per l'Ente. Il Tesoriere dovrà garantire il servizio home-banking con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale che consenta di conoscere le seguenti informazioni:
x. Xxxxx contabile dell'ente, saldo della contabilità speciale in Banca d'Italia, totali per esercizio contabile e relative movimentazioni;
b. Mandati e reversali, su ciascun capitolo di bilancio, movimentazione degli stessi dovuta alle eventuali variazioni di bilancio effettuate dall'Ente, situazione di cassa rispetto ai documenti caricati (conto di diritto) o/e riscossi e pagati (conto di fatto);
c. Consultazione di alcuni documenti contabili quali mandati, reversali, Provvisori Entrata, Provvisori Uscita, attraverso il soggetto creditore e/o debitore;
d. Importazione ed esportazione dei dati contabili, dei flussi di trasmissione di: mandati, reversali, bilanci, capitoli delibere, stipendi incassi vari.
e. Informazioni su versamenti effettuati mediante modello F24.
f. eventuali rappresentazioni grafiche dell’andamento del conto.
2. Nel caso di mancata attivazione del servizio on-line o nel caso di interruzioni dello stesso, per cause imputabili al Tesoriere, oltre i 5 giorni lavorativi, verrà applicata una sanzione di € 1.000,00 al giorno (compresi i festivi).
Art. 20 - Situazione giornaliera di cassa
1. Qualora la situazione di cassa non sia disponibile on-line per cause non imputabili al Tesoriere, lo stesso dovrà presentare giornalmente al competente servizio della Ragioneria Generale dell'Ente una analitica situazione delle operazioni di cassa compiute nel giorno precedente nonché un prospetto con i saldi della contabilità speciale e sue partizioni (fruttifera ed infruttifera e ulteriore suddivisione delle stesse in libere e vincolate e queste ultime suddivise a loro volta in relazione alla natura delle risorse) in essere presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, risultante dalle scritture del Tesoriere medesimo, allegando a detta situazione gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento eseguiti. Il predetto ufficio fornisce ricevuta della documentazione mediante firma sull'apposito registro di trasmissione.
Art. 21 -Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l'Organo di Revisione dell'Ente stesso hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie come previsto dagli artt. 223, 224 del D.Lgs. 267/2000 ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno coerentemente con le disposizioni del regolamento di contabilità. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n.267/2000 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità o dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Si procede comunque a verifica straordinaria di cassa ad ogni cambiamento del Rappresentante Legale dell’Ente Città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 22 - Quadro di raccordo
1. Il Tesoriere procede, periodicamente ed ogni qualvolta venga richiesto dal competente Servizio dell'Ente, alla definizione del raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella dell’Ente stesso.
2. Copia dei suddetti quadri di raccordo viene trasmessa alla Ragioneria Generale per le relative verifiche.
3. Entro 120 giorni dalla data di ricevimento dei richiamati quadri di raccordo l'Ente è tenuto a segnalare le discordanze eventualmente rilevate; trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.
Art. 23 - Trasmissione di atti e documenti
1. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente, anche informaticamente, le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le loro successive variazioni.
3. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
a) il bilancio di previsione e gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività;
b) l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per Missione, Programma, Titolo.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario l'Ente trasmette al Tesoriere:
a) le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
b) le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art. 24 - Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, il "Conto del Tesoriere" nelle forme e nei contenuti come previsto dall’art. 233 del D.Lgs 267/2000 (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).
2. L'Ente, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del rendiconto trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del Tesoriere.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del bilancio, e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio 1994.
Art. 25 -Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Tutta l’attività di custodia e amministrazione di titoli e valori viene svolta nel rispetto della disciplina vigente connessa alla materia di riferimento.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 - Corrispettivo e spese di gestione
1. Il servizio di tesoreria è gestito dal Tesoriere secondo le risultanze e le modalità offerte in sede di gara.
2. Al Tesoriere compete, comunque, il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quello per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della Città metropolitana per legge o per convenzione ovvero siano assunti per espressa dichiarazione sui titoli emessi. Il rimborso è effettuato dall’Ente, dietro presentazione da parte del Tesoriere di apposita nota dimostrativa.
3. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
Art. 27 - Estensione della convenzione di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, con le modalità e alle medesime condizioni della presente convenzione, è esteso, a richiesta dell'Ente, agli Organismi gestionali dell’Ente.
2. Per la formalizzazione degli accordi si procederà con apposito contratto da redigersi tra le parti.
Art. 28 - Ulteriori convenzioni per il servizio di riscossione
1. L’Ente al fine di agevolare ulteriori forme di riscossioni di somme, si riserva di stipulare successive convenzioni al fine di introitare le somme spettanti all’Ente. Tale somme affluiranno successivamente sul conto corrente bancario di Tesoreria.
Art. 29 - Servizi implementativi
1. Il Tesoriere è tenuto ad adeguare il servizio di riscossione ad eventuali esigenze derivanti da modifiche organizzative dell'Ente.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo, le parti potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i miglioramenti ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio stesso, coerentemente secondo quanto riportato nell’offerta di gara.
Art. 30 - Servizi aggiuntivi
1. Il Tesoriere, verserà annualmente, su indicazione dell'Ente, la somma risultante dall'offerta presentata in sede di gara, a titolo di sponsorizzazione da destinare al sostegno di iniziative connesse alle finalità istituzionali dell’Ente.
2. Potranno essere previsti negli atti di gara eventuali ulteriori servizi aggiuntivi che il tesoriere, laddove offerti, dovrà fornire all’Ente.
Art. 31 - Divieto di cessione della convenzione e di subappalto del servizio
1. È fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, o di subappaltare il servizio di tesoreria pena la risoluzione del contratto medesimo. L'ente si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente o dell'appaltante, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Art. 32 - Imposta di bollo
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 10 e 11, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Art. 33 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 34 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese del presente contratto, comprese quelle d'asta, di registrazione e per i diritti di segretaria, sono tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, a carico dell'appaltatore del servizio di tesoreria.
Art. 35 - Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Art. 36 - Rinvio al Capitolato Generale ed al Regolamento di Contabilità
1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato Generale ed a quelle del Regolamento di Contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 37 - Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
Art. 38 - Tutela della privacy
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) e successivi aggiornamenti, i dati personali sono raccolti esclusivamente per il procedimento di sottoscrizione ed esecuzione della presente convenzione, avente ad oggetto la “gestione del servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale” (così come espressamente disciplinato dalla normativa vigente richiamata ai precedenti artt. 1 e 2 della convenzione);
2. Titolare del trattamento (ex art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003) è la Città Metropolitana di Roma Capitale – xxx XX Xxxxxxxx, 000/X- 00000 Xxxx.
3. Responsabile del trattamento (ex art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003) è il Ragioniere Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato in Roma – viale Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 41/43.
Incaricato del trattamento (ex art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003) è il personale assegnato agli uffici dell’Ente, preposti alle attività connesse alla sottoscrizione ed esecuzione della presente convenzione.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la realizzazione della predetta finalità e l’eventuale rifiuto a comunicarli precluderebbe la conclusione del suddetto procedimento.
I dati forniti alla Città Metropolitana verranno trattati su supporto cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale dell’Ente incaricato, con modalità e secondo logiche correlate allo scopo perseguito e in via strettamente funzionale alla sottoscrizione ed esecuzione della convenzione.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento della finalità indicata, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
I dati saranno comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi stabiliti dalla normativa vigente. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa il Tesoriere come “responsabile esterno del trattamento”. Il Tesoriere/Responsabile esterno tratterà i dati per conto dell’Ente e per le finalità di cui alla presente convenzione, effettuerà il trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dalla Città Metropolitana di Roma adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il Tesoriere, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali ad esso conferiti conformemente al Codice per la protezione dei dati personali. Esso dovrà provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi, compresi gli incaricati amministratori di sistema così come definiti dalla normativa vigente e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente dell’Ente competente, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il Tesoriere deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dalla Città metropolitana.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Tesoriere/Responsabile esterno del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003, secondo cui l’interessato ha diritto di ottenere:
− la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
− l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
9. L'interessato ha altresì diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
10. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
11. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
12. La Città Metropolitana, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
13. Il Tesoriere/Responsabile è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente la Città Metropolitana in caso di situazioni anomale o di emergenze.
14. La Città Metropolitana, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e nel caso si ritenesse necessario, può specificare al Tesoriere, responsabile del trattamento dei dati personali per conto dell’Ente, eventuali e ulteriori misure di sicurezza da adottare ed eventuali ed ulteriori adempimenti da assolvere in materia di tutela dei dati personali, conformi al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 attualmente vigente e pienamente applicabile dal 24 maggio p.v.
15. Il trattamento cessa alla scadenza del contratto. La cessazione del trattamento comporta la consegna dei dati personali, trattati dal Responsabile Esterno per conto dell’Ente, allo stesso Ente-Città Metropolitana e la distruzione di eventuali copie conservate presso il Tesoriere, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art. 1 - Oggetto della Convenzione 1
Art. 2 – Gestione del servizio di tesoreria 1
Art. 3 - Durata, ed eventuale proroga del servizio 2
Art. 4 - Servizio per conto di altri Enti 2
Art. 5 - Responsabilità del Tesoriere 2
Art. 6 - Risoluzione del rapporto con il Tesoriere 3
Art. 7 - Rappresentante del Tesoriere 3
Art. 8 - Garanzie di continuità delle prestazioni minime indispensabili 4
TITOLO II - DISPOSIZIONI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 5
Art. 9 - Esercizio finanziario 5
Art. 10 - Le Riscossioni 5
Art. 11 - I Pagamenti 6
Art. 12 - Criteri di utilizzo delle giacenze del fondo di cassa per l'effettuazione dei pagamenti 8
Art. 13 - Anticipazioni di tesoreria 8
Art. 14 - Utilizzo di somme a specifica destinazione 9
Art. 15 - Garanzia fidejussoria 10
Art. 16 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 10
Art. 17 - Tasso debitore/creditore e altre condizioni finanziarie 10
Art. 18 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 11
Art. 19 - Servizi bancari on-line 11
Art. 20 - Situazione giornaliera di cassa 12
Art. 21 -Verifiche ed ispezioni 12
Art. 22 - Quadro di raccordo 12
Art. 23 - Trasmissione di atti e documenti 13
Art. 24 - Resa del conto finanziario 13
Art. 25 -Amministrazione titoli e valori in deposito 13
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 14
Art. 26 - Corrispettivo e spese di gestione 14
Art. 27 - Estensione della convenzione di Tesoreria 14
Art. 28 - Ulteriori convenzioni per il servizio di riscossione 14
Art. 29 - Servizi implementativi 14
Art. 30 - Servizi aggiuntivi 14
Art. 31 - Divieto di cessione della convenzione e di subappalto del servizio 15
Art. 32 - Imposta di bollo 15
Art. 33 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 15
Art. 34 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione 15
Art. 35 - Foro competente 15
Art. 36 - Rinvio al Capitolato Generale ed al Regolamento di Contabilità 15
Art. 37 - Domicilio delle parti 15
Art. 38 - Tutela della privacy 16
INDICE 19