REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 28/10 e del D.M. 180 del 18.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento é applicabile alla mediazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su iniziativa di taluna o di tutte le parti. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione, salva successiva verifica dell’Organismo di Conciliazione (d'ora in poi indicato anche con l’acronimo OdC).
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
L’Organismo è emanazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ed il presente regolamento si ispira ai principi di rapidità, professionalità e riservatezza.
ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 4, primo comma, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione.
La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi di colui che parteciperà e
rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere; dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento; indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali é stato determinato; eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari; eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle spese e delle indennità di cui alla tabella allegata e successive modifiche o aggiornamenti, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'OdC amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, del D.lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dell’indennità di mediazione; annota la domanda nell’apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà essere assistita da un avvocato,
- all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione e il nominativo del mediatore designato, invitandola/e a partecipare all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con un proprio avvocato, e a comunicare l'eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari, precisando che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione, il giudice secondo il dettato dell'art. 8, del D.lgs. n.28/2010 oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art.116 c.p.c., quinto comma, può condannare la parte stessa al pagamento in favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio da avviare.
Inoltre verranno indicate anche le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10.
Le comunicazioni alla controparte successive al deposito della domanda di mediazione dovranno essere eseguite a cura e spese della parte istante.
Tutte le comunicazioni alle parti previste nel presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. I vari termini previsti dal Regolamento decorrono dalla data del deposito della domanda. Le comunicazioni ai fini della interruzione dei termini di prescrizione e di decadenza devono essere fatte direttamente dalla parte interessata.
ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE
Obbligatorietà della valutazione degli aspiranti mediatori.
La valutazione degli aspiranti mediatori è obbligatoria dovendo gli stessi avere i requisiti di cui all’art.4 n.3 del D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Formazione delle liste dei mediatori.
L’ammissione dei mediatori negli elenchi tenuti dal OdC, ad eccezione degli avvocati iscritti all’albo, è subordinata alla presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo,
a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto dal C.d.O. di Catania, direttamente o per il tramite della Scuola Forense o del Centro Studi o di società comunque a ciò autorizzate in conformità ai requisiti richiesti dal D.lgs 28/10 e D.M. 180/10.
All’atto dell’iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico, per un massimale di
€.500.000,00, ovvero aderire alla polizza stipulata dall’Organismo. Il possesso o l’adesione alla polizza sono condizioni necessarie per la presentazione della domanda di iscrizione come mediatore presso l’organismo e debbono perdurare per tutta la durata dell’iscrizione nel registro.
Le domande sono esaminate dal Consiglio dell’OdC ed i mediatori sono iscritti negli elenchi secondo l’ordine di ricezione delle domande stesse risultante dal numero progressivo di protocollo assegnato all’atto della presentazione o della ricezione.
Nella predisposizione degli elenchi dei mediatori andrà consentita l’annotazione di particolari specializzazioni giuridiche dei singoli mediatori – anche mediante l’indicazione degli ambiti di attività prevalenti, o anche delle materie in cui non si preferisce prestare l’opera – ovvero la conoscenza che gli stessi possano avere delle lingue straniere e ciò al fine di agevolare la nomina di mediatori aventi il massimo grado di competenza rispetto ai singoli incarichi loro affidati. Le informazioni così annotate dovranno in ogni caso essere veritiere e scevre da ambiguità o esagerazioni.
L’elenco dei Mediatori è suddiviso in sub elenchi, uno per ciascuno dei tre seguenti scaglioni di valore: fino ad €.50.000,00, da €.50.000,01 sino ad €.250.000,00, oltre €.250.000,00.
Il Consiglio designa il mediatore traendolo dai sub elenchi, secondo il valore della controversia, nel rispetto dell’ordine progressivo di iscrizione, tenendo conto degli incarichi precedentemente attribuiti.
L’incarico si considera assegnato, ai fini della progressione, anche se il Mediatore designato vi rinunci. Le parti possono congiuntamente designare un mediatore iscritto nell’elenco. Gli incarichi relativi ad istanze di valore compresi nel secondo e nel terzo scaglione sono assegnati dal Consiglio dell’O.d.C. tenendo conto delle preferenze per materie espresse da ciascun Mediatore all’atto dell’iscrizione, o successivamente, e dei precedenti incarichi ricevuti, affinché si realizzi nel tempo una equa ripartizione degli incarichi stessi, del carico di lavoro di ciascun Mediatore, degli esiti delle precedenti mediazioni assegnate e di ogni altro elemento utile.
Compensi Mediatori.
Ai mediatori iscritti all’OdC spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, oltre accessori di legge, pari al 70% delle spese (o compensi) di mediazione (corrispondente alla voce C del successivo art. 7 di questo Regolamento) di cui alla tabella A dell’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il pagamento dell’importo spettante è subordinato all’effettivo incasso dell’indennità da parte dell’OdC ed agli adempimenti fiscali e previdenziali eventualmente a carico del mediatore.
L’OdC attribuisce un compenso o un rimborso spese comunque denominato ai mediatori anche per le mediazioni concluse negativamente al primo incontro, non avviate od alle quali le parti non abbiano aderito, nella misura di euro 20,00, oltre accessori di legge, da valere sulle spese di avvio della procedura, versate all’OdC dalla parte.
Al momento dell’iscrizione presso l’OdC i mediatori dovranno depositare apposita dichiarazione di esclusività, secondo le modalità indicate nello statuto, e di accettazione della misura del compenso come sopra indicato.
Revisione degli elenchi dei mediatori e cancellazione dalle liste
La revisione degli elenchi dei mediatori dovrà essere fatta con cadenza almeno annuale.
La partecipazione agli eventi formativi di aggiornamento, è requisito per il mantenimento dell’iscrizione nelle liste dei mediatori presso lo stesso Organismo, nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge o dai decreti ministeriali.
Salvo giustificato motivo, la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità – per coloro che non avessero rivestito il ruolo di mediatore per un adeguato numero di procedure – a sottoporsi a nuova valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, potranno comportare la
cancellazione dall’elenco dei mediatori, previa contestazione all’interessato.
Salvo giustificato motivo, il rifiuto da parte di un mediatore dell’incarico a lui affidato, se reiterato per più di due volte nell’arco di un anno, comporta la cancellazione del medesimo dall’elenco dell’Organismo di Conciliazione.
Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal D.M. 222/04, nonché il rispetto dell’esclusività della prestazione per l’OdC, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell’O.d.C., costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
L’Organismo di conciliazione verifica periodicamente che i singoli mediatori esercitino e /o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei mediatori.
Attività del mediatore
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia e non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'OdC e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OdC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento. In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco é subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'OdC.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il mediatore deve comunicare prontamente alla Segreteria l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.
Il mediatore deve informare immediatamente l'OdC ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.
Le parti possono richiedere all'OdC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'OdC nominerà un altro mediatore. L'OdC provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello designato, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'OdC. Non possono essere conferiti incarichi di mediazione ai componenti del Consiglio dell’OdC.
ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdC o presso un diverso luogo individuato dall'OdC. Il luogo é derogabile anche per singoli atti, su intesa delle parti e previo rimborso, da parte di queste ultime, delle spese del mediatore che si rendessero necessarie.
E' facoltà delle parti, depositare, nel termine di 3 giorni anteriori alla data dell'incontro, presso la Segreteria dell'OdC una memoria scritta, documenti e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento.
Il primo incontro tra le parti, le quali dovranno farsi assistere esclusivamente da un avvocato, ed il mediatore si dovrà svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti o specifiche circostanze del procedimento (compresa l'eventuale indisponibilità delle parti) o esigenze organizzative dell'OdC. E' necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l'incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'OdC.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.lgs.28/2010, al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le invita preliminarmente a dichiarare espressamente se intendono dare inizio al tentativo di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.
Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
Quando l'accordo non sia raggiunto, é fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono.
Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, l'OdC può individuare un consulente tecnico, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e s'impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura, secondo i compensi previsti dall'OdC, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.
ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
a) Una o tutte le parti al primo incontro dichiarano di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione;
b) taluna delle parti non partecipa all'incontro di mediazione;
c) le parti, avendo dichiarato di volere procedere con lo svolgimento della mediazione, raggiungono un accordo;
d) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
e) le parti, avendo dichiarato di volere procedere con lo svolgimento della mediazione, non raggiungono un accordo.
In tutti i casi il mediatore forma un verbale in cui dà atto dello svolgimento dell'incontro. Il verbale viene sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
Nelle ipotesi sub c) al verbale é allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.
Il mediatore forma un originale del verbale, con l’allegato accordo, da depositare presso l’OdC ed un originale dei medesimi documenti per ciascuna delle parti che hanno avviato od aderito alla mediazione e li consegna all’OdC.
L’OdC, accertata la regolarità formale del verbale e l’avvenuto pagamento delle spese e delle indennità dovute, autorizza la segreteria dell’OdC alla consegna dell’originale e dell’allegato accordo alla parte richiedente.
Nell'ipotesi sub d) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo.
Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti che lo richiedano e siano in regole col pagamento delle spese e delle indennità dovute, mentre l’originale sarà conservato presso l' ODC.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
ARTICOLO 7 – SPESE ED INDENNITA'
I criteri per la determinazione delle indennità dovute dalle parti sono previsti dall’art. 16 D.M. 180/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Per “indennità di mediazione” si intendono, in generale, l’importo complessivo che ciascuna parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
L’indennità di mediazione comprende tre voci: a) le spese di avvio; b) le spese vive documentate (ad esempio: raccomandate, visure, etc.); c) le spese di mediazione (o compenso), variabili con riferimento al valore della questione trattata.
Le indennità di mediazione, quindi, globalmente intese, sono comprensive dei costi per la preparazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione, dell’onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari, indipendentemente dal numero d’incontri svolti. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) sono a carico delle parti.
Salva l’applicazione di particolari agevolazioni, le spese indicate sub a) (spese di avvio) e sub c) (spese di mediazione) del precedente punto 1, sono determinate dalle tariffe (Allegato A) in vigore al momento dell’avvio della Mediazione. Le indennità, i criteri di determinazione delle stesse e le spese sono descritte in dettaglio nell’allegato “A” del presente Regolamento.
Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale.
Le spese di avvio del procedimento sono pari ad euro 40 oltre IVA per ciascuna parte per le controversie di valore sino ad
€.250.000,00 e di €.80,00 per ciascuna parte per le controversie di valore superiore ad €.250.000,00.
Il valore della questione trattata deve essere indicato nella domanda di mediazione e deve essere determinato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, si applicherà lo scaglione di indennità da
€.50.000,00 ad €.250.000,00.
Ove vi sia divergenza tra le parti sulla determinazione del valore, l’OdC decide il valore di riferimento e lo comunica alla parti medesime.
L’organismo, qualora ritenga che più soggetti rappresentino un unico centro di interesse, può considerarli come unica parte ai fini del pagamento delle spese di mediazione, ferma la solidarietà passiva tra tutti i soggetti.
Le spese di mediazione (o compensi) sono dovute solo dopo che le parti, al primo incontro, abbiano dichiarato di voler proseguire nella mediazione ed anche in caso di successivo abbandono del procedimento.
Le modalità e gli importi del versamento delle spese di mediazione, salvo eventuali agevolazioni previste in favore d una o più parti in mediazione, sono indicati nell’allegato A.
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte e devono essere corrisposte per intero dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata prima che abbia inizio l’incontro; in mancanza, la segreteria dell’OdC può sospendere il procedimento. Intervenuto il pagamento, l’OdC
fisserà nei successivi 15 giorni il nuovo incontro ed il procedimento verrà riassunto a cura della parte diligente.
Le spese di mediazione (o compensi) non sono dovute se nel primo incontro le parti dichiarano di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora ci si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato direttamente dalle parti con l’esperto o in base alle tariffe professionali, se esistenti, o in base alle eventuali tariffe previste in convenzione con l’Organismo.
Pertanto, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche le parti possono chiedere di nominare un professionista iscritto nel proprio albo, oppure possono congiuntamente indicarne uno di loro fiducia al quale affidare l’incarico. Il compenso per l’eventuale esperto nominato non rientra negli importi previsti nella tabella delle indennità e deve essere pagato separatamente dalle parti richiedenti entro la chiusura del procedimento di mediazione.
In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l’Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione e sono determinate in maniera fissa qualunque sia il numero delle sedute del conciliatore.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte, anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso: nell’importo minimo nel caso
di esito negativo e nell’importo corrispondente alla tariffe allegate
(A) in caso di esito positivo.
ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'OdC. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'OdC apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata da persona a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'OdC lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO
L'OdC tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il
nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'ODC può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.
ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di conciliazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
ARTICOLO 12 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE
Se l'OdC si avvale di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO
L'OdC non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8, primo comma, del D.lgs. n. 28/10 e art. 3 del presente Regolamento.
Art. 14 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello viene fornito dall’OdC.
Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell’organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (pec).
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo gennaio duemilasedici.
Il Regolamento ed i suoi eventuali allegati potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.