Comune di Uzzano
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 12 del 13-03-2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "TURISMO" - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
Carica | Cognome Nome | Presenza | Assenza |
PRESIDENTE | XXXX XXXXXXX | X | |
SINDACO | XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXX XXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXX | X | |
VICEPRESIDENTE | XXXXXX XXXXXXXXXX | X | |
11 | 2 |
Assiste il Segretario Comunale XXXXXXXXX XXXXXX incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio dei Comuni associati e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, proseguendo l’obiettivo di garantire visione comprensoriale e omogenei processi di sviluppo;
- la gamma di prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata e omogenea per l’intera destinazione territoriale perseguendo l’obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- l’art. 6 della L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016 (come modificata dalla L.R. n. 24 del 18.5.2018) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale;
- l’art. 6 comma 2 della Legge Regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale” e s.m.i avente ad oggetto “Funzioni dei Comuni” dispone che : “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’Allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’art. 7”;
- l’art. 6 comma 2 bis della Legge Regionale n. 86/2016 “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale” e
s.m.i stabilisce che “I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio”;
- l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) avente ad oggetto “Convenzioni” dispone: “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”
VISTE inoltre:
- la Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla L.R. n. 86/2016” che dispone l’istituzione degli ambiti territoriali a livello regionale di cui all’Allegato A., prevedendo la costituzione dell’Ambito denominato “Valdinievole” di cui fanno parte i Comuni stipulanti: Comune di Buggiano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Lamporecchio, Comune di Larciano, Comune di Massa e Cozzile, Comune di Monsummano Terme, Comune di Montecatini Terme, Comune di Pescia, Comune di Pieve a Nievole, Comune di Ponte Buggianese, Comune di Uzzano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 138 del 11.2.2019 e relativo allegato avente ad oggetto “Linee guida per lo svolgimento delle attività di Osservatorio Turistico di Destinazione di cui all’art. 8 della L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)”;
DATO ATTO che:
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell’offerta dei Comuni associati, sviluppare una gestione sostenibile e coordinata delle varie emergenze turistiche presenti nell’ambito territoriale previsto dalla Legge Regionale di riforma del Sistema Turistico (L.R. 86/2016) nell’ottica di creare un’offerta “di rete” che coniughi i vari aspetti della promozione del territorio della Valdinievole quale destinazione multi prodotto;
- i Comuni sopra richiamati intendono gestire le funzioni turistiche in forma associata tra gli stessi, tramite la costituzione di un ufficio comune per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l’attività di progettazione e gestione dei progetti/iniziative realizzati dalle Amministrazioni pubbliche aderenti anche in relazione ai contenuti delle convenzioni da stipulare ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 86/2016;
PRESO ATTO inoltre che:
- ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 86/2016, restano assegnate al Comune capoluogo di provincia le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della Provincia, in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo;
- ai sensi dell’art. 6 comma 5 della suddetta legge : “In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 9 della
l.r. 22/2015. In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato;
- ai sensi dell’art. 7 della suddetta Legge avente ad oggetto “Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica” la Regione Toscana ha previsto l’obbligatorietà per i comuni convenzionati in forma associata di esercitare le seguenti azioni:
1. stipulazione di una convenzione con l’Agenzia Regionale di promozione turistica;
2. la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
3. la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD;
DATO ATTO che la spesa prevista, e pari ad euro 30.000,00 annui, viene parametrata per il 30% in base alla popolazione residente e per il 70% in base alle presenze turistiche per ogni singolo comune, e che il budget annuale di spesa a carico del Comune di Uzzano è pertanto pari ad euro 424,08 ed euro 42,00, come da allegato prospetto;
DATO ATTO che tali importi saranno previsti nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021;
PRESO ATTO del percorso partecipativo posto in essere congiuntamente ai seguenti Comuni della Valdinievole: Comune di Buggiano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Lamporecchio, Comune di Larciano, Comune di Massa e Cozzile, Comune di Monsummano Terme, Comune di Montecatini Terme, Comune di Pescia, Comune di Pieve a Nievole, Comune di Ponte Buggianese, finalizzato all’esercizio associato della funzione “TURISMO”;
VISTA la proposta di approvazione dello schema di convenzione allegato per l’esercizio associato della funzione “TURISMO”, assunta al prot. com. n. 2425 del giorno 07/03/2019;
PRESO ATTO pertanto della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato;
DATO ATTO con particolare riferimento all’art. 7 della convenzione in merito alla “dotazione di personale”, che attualmente l’Amministrazione Comunale non è in grado di individuare l’unità di personale da assegnare all’Ufficio comune per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 3 e 4 della convenzione in fase di approvazione e comunque tale unità sarà individuata successivamente fra tutti i dipendenti comunali, salvo verificare l’effettiva disponibilità;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con la seguente votazione in forma palese: Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 11 Votanti contrari: n. 0 Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’esercizio associato della funzione “Turismo”, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 86/2016, dell’art. 20 della L.R. 68/2011 e dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
2. di dare atto, con particolare riferimento all’art. 7 della convenzione, in merito alla “dotazione di personale”, che attualmente l’Amministrazione Comunale non è in grado di individuare l’unità di personale da assegnare all’Ufficio comune per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 3 e 4 della convenzione in fase di approvazione e comunque tale unità sarà individuata successivamente fra tutti i dipendenti comunali, salvo verificare l’effettiva disponibilità;
3. di prendere atto che la convenzione affida al Comune di Montecatini Terme il ruolo di soggetto Capofila della gestione associata;
4. di dare inizio all’iter procedimentale necessario per l’attivazione della gestione associata tra comuni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, responsabile dell'Area Tecnica, al quale vengono demandati tutti gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto altresì:
· che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
· il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione in forma palese: Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 11 Votanti contrari: n. 0 Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Punto n. 12 all’Ordine del Giorno: Convenzione per l'esercizio associato della funzione “Turismo” - Approvazione.
PRESIDENTE XXXX
Punto n.12: “Convenzione per l'esercizio associato della funzione Turismo”. Vice Sindaco, Xxxxxx.
VICE SINDACO
Xxxxxx “Democratici per Uzzano”. È un capellino più complessa la vicenda rispetto a questo secondo atto che andiamo ad approvare in Consiglio Comunale. Si tratta di una convenzione e non di un regolamento e ha alcuni aspetti che devono essere maggiormente chiariti. La legge regionale 86/2016, che recita testo unico sul sistema turistico regionale, ha innovato la disciplina del turismo di fatto ridisegnando la nuova governance del settore, incentrandola sui comuni, come era necessario fare a seguito dello scioglimento delle APT del 2010 ma soprattutto dopo la cessazione della competenza in materia da parte della Provincia. Sappiamo tutti che con la legge del 2014, divenuta effettiva nel 2016, le Province hanno perso tante delle loro prerogative che avevano, tra cui quella del turismo e tale materia è stata riversata agli altri Enti Locali. Non ci interessano in questa sede le questioni relative alle varie classificazioni circa le diverse strutture ricettive che la legge regionale 86 contiene al suo interno, ci preme in particolar modo delineare i contorni essenziali della nuova governance che prevede, tra gli altri, due importanti elementi innovativi. Il primo consiste nella diversa ripartizione di funzioni tra i livelli istituzionali, quindi tra Regione, Comune capoluogo e Città Metropolitana e Comuni. Alla Regione restano alcune funzioni. Ne cito soltanto alcune, ad esempio la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, l’omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l’offerta turistica regionale, le attività di promozione turistica rivolta alla domanda nazionale ed estera anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali, il coordinamento delle attività di accoglienza in formazione turistica esercitata dagli Enti Locali e l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale. Ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana invece restano le competenze, sempre nel settore del turismo, in merito alle agenzie di viaggio e di turismo, alla classificazione delle diverse strutture ricettive, all’istituzione e alla tenuta dell’albo delle associazioni delle Pro Loco nonché alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo. Se noi dobbiamo avere informazione rispetto ai flussi turistici, la provenienza dei turisti piuttosto che i numeri sul territorio, ci dobbiamo rivolgere al Comune capoluogo o alla Città Metropolitana di Firenze nel caso in cui fossimo del fiorentino. Ai Comuni cosa resta? Qui entriamo noi in ballo. Restano le competenze in ordine all’esercizio delle strutture ricettive, l’esercizio delle attività professionali, nonché l’accoglienza e l’informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica. Se questa accoglienza e informazione vuole essere gestita a livello comprensoriale e non soltanto a livello del singolo Comune, deve essere gestita per l’appunto, secondo il dettame della legge in forma associata. Qui già un primo tassellino. Il secondo elemento innovativo della legge regionale consiste nella divisione del territorio toscano in ambiti turistici di destinazione. Che significa? La stessa legge 86 al suo allegato A suddivide la Toscana in 28 ambiti territoriali, considerati ottimali al fine di pensare e attuare politiche attive in tema di turismo. Si tratta di territori che, per caratteristiche morfologiche, per vocazione turistica o per peculiarità dell’offerta turistica che contengono al loro interno, vengono considerati come omogenei e ai quali implicitamente viene chiesto lo sforzo di pensarsi come un’unica meta di destinazione turistica. La Valdinievole è uno di questi 28 ambiti, la Valdinievole intesa da Pescia a Larciano Lamporecchio, quindi la zona prospiciente l’Empolese. Questa premessa è fatta, era indispensabile sulle novità introdotte dalla legge regionale, perché si capisce meglio il passaggio di stasera in questo Consiglio Comunale, passaggio della convenzione che è gemello rispetto agli altri dieci passaggi negli altri Consigli Comunali della Valdinievole, quindi l’ambito di riferimento passerà tutto all’interno dei propri Consigli Comunali a questa convenzione. Ai Comuni infatti è data la possibilità, in forma associata con altri Comuni, delle funzioni di accoglienza e informazione turistica, attraverso questa forma associata. Se il Comune non aderisce alla convenzione si dovrà limitare a esercitare tale funzione solo a livello del proprio territorio, di fatto spuntando in qualche modo un’arma intelligente, a mio avviso, anche se di arma non si può parlare, qual è quella delle turismo, un settore qual è quello del turismo, depotenziandolo, perché ci dovremmo soltanto limitare a fare accoglienza e promozione del nostro Comune, andando, che so, a partecipare alle fiere internazionali come Comune di Uzzano con un dipendente del Comune di Uzzano che prende e se ne va alla fiera internazionale. Quindi se da un lato la convenzione è un adempimento obbligatorio per poter svolgere le attività di carattere sovraccomunale, lo dobbiamo fare se vogliamo presentarci insieme agli altri Comuni della Valdinievole; dall’altro lato ci dà una grossa opportunità ed è un indispensabile strumento per continuare il
percorso intrapreso tre anni fa con gli altri Comuni della Valdinievole. Questo è soltanto per esemplificare un attimino in cosa può consistere un’attività veramente di ambito qual è la Open Week. Tutti ne avete sentito parlare, tre anni che lo ripropongo anche all’intero dei Consigli Comunali, vi dico tre parole. Open Week da Xxxxxxxx a Pinocchio. All’epoca, quindi tre anni fa, praticamente in contemporanea con la scrittura della legge regionale, grazie all’impulso del Comune di Montecatini, le undici amministrazioni della Valdinievole, con l’aggiunta di Vinci, perché Xxxxxxxx è di Vinci, hanno dato vita per la prima volta a un’attività di promozione e valorizzazione del territorio, troppo in chiave turistica. Attraverso il richiamo di Xxxxxxxx xx Xxxxx e Xxxxxxxxx, conosciuto o in tutto il mondo e praticamente sinonimi del genio italiano, abbiamo trovato il filo conduttore giusto per collegare Xxxxx a Collodi, riuscendo a predisporre nel corso di due fine settimana un piano di attività che ha interessato e che interesserà anche quest’anno, tutti i territori compresi tra Xxxxx e Collodi. A Uzzano, giusto per ricordare, è abitudine per questa Amministrazione organizzare il sabato successivo a quello di Pasqua, una visita guidata del paese, con la degustazione degli oli delle nostre colline e con l’aiuto delle associazioni di paese, quindi Circolo Bardelli, Strada dell’Olio dei Castelli della Valdinievole e Accademia Puccini. Grazie a questa convenzione che stiamo andando ad approvare e al contenuto, si dà una forma sostanziale a una prospettiva vera per attività di questa natura. Ma questo è solo un esempio. Il tentativo, che per noi rappresenta una necessità, è quello di avere uno strumento stabile e qualificato e di riferimento, per svolgere una incisiva e reale attività di promozione turistica per il nostro territorio. Questa intenzione sarebbe velleitaria se pensassimo di fare un’azione turistica, un minimo efficace ed efficiente soltanto dal nostro Comune, soltanto con il nostro contributo del Comune di Uzzano. Quindi il documento definisce i contorni di un ufficio comune alle undici Amministrazioni, un ufficio appositamente incaricato di impostare, svolgere e implementare attività d’area, preventivamente predisposte delle Amministrazioni Comunali. Come le Amministrazioni Comunali potranno intervenire per definire l’indirizzo? Attraverso lo strumento della Conferenza dei Sindaci, quindi si crea un ufficio comune, all’interno di questo ufficio comune ci sarà una Conferenza dei Sindaci rappresentata dagli undici sindaci della Valdinievole o dai loro delegati, che si riuniscono almeno due volte l’anno e che sostanzialmente dovranno impartire gli ordini di programmazione, di politiche relative al turismo a questo ufficio comune, approvare un piano economico e finanziario, un budget a disposizione dell’ufficio stesso e poi verificare la realizzazione di questi comuni. L’ufficio avrà una propria autonomia operativa e funzionale ai comuni associati e attraverso il Comune di Montecatini Terme, quale Ente capofila, sarà il responsabile dell’esercizio associata, si … (parola non chiara)… la convenzione con Toscana Promozione Turistica per la promozione delle attività realizzate. È un costo rispetto a questo tipo di gestione associata. È un contributo economico che ciascun Ente verserà e servirà per la funzione dell’ufficio e per la compartecipazione alle spese. Questo costo viene determinato di anno in anno dalla Conferenza dei Sindaci che predispone questo piano di attività, sulla base delle attività che verranno proposte. Questo budget è il gruzzolo che questo ufficio avrà a disposizione per programmare le proprie attività. Il criterio, come si fa a dividere il costo tra gli undici comuni appartenenti all’ambito Valdinievole? Per il 70% verrà utilizzato il criterio delle presenze turistiche censite e per il 30% in base alla popolazione residente. Varrà a dire che il Comune di Uzzano non partecipa economicamente allo stesso modo del Comune di Montecatini, non soltanto perché è più piccolo ma perché le presenze turistiche sono infinitamente più piccole. In delibera c’è anche un’ipotesi del primo anno, però è ancora tutta da valutare, perché dovrà passare dalla conferenza dei sindaci e dall’ufficio comunale, però per rendersi un’idea, per avere un budget di 30.000 euro per questo ufficio comune, il Comune di Uzzano ha richiesto un contributo di circa 500 euro, tra i più bassi, tra quelli che vengono richiesti agli altri Comuni, proprio in relazione al fatto che siamo piccoli e abbiamo poche attività ricettive sul territorio e quindi poche presenze turistiche. Ho provato a dare qualche indicazione sulla necessità del passato in questo Consiglio Comunale, cosa che verrà fatta anche negli altri Consigli Comunali, una funzione che dopo che è stata tolta dalla Provincia, è rimasta un po’ orfana di un Ente che se ne occupasse veramente. Ne abbiamo sentito anche le conseguenze sul nostro territorio, perché effettivamente non sappiamo più a chi rivolgerci per organizzare un’attività turistica di promozione del territorio in chiave turistica, degna di questo nome. In questo modo si cerca di dare uno strumento per questa funzione.
PRESIDENTE XXXX
Prego.
INTERVENTO
Vice Sindaco, una domanda: 30.000 euro come viene imposto questo ufficio, perché come personale sono abbastanza pochi. Non c’è personale.
VICE SINDACO
Faccio un passo indietro. I 30.000 euro non vanno a coprire spese di personale, perché abbiamo dei vincoli clamorosi sulle spese di personale, non potevamo mettere neanche un euro per poter fare. Questo budget è proprio un budget a disposizione per le attività vere e proprie fatte per la funzione turismo. Faccio un esempio, se vogliamo, non soltanto pubblicità e promozione a fiere internazionali, attraverso le quali potevano partecipare grazie a Toscana Promozione, non come ufficio comune, bisognerà fare una convenzione con questo ufficio, e lo potremmo fare, con Toscana Promozione Turistica per poter partecipare alle fiere internazionali e presentare il prodotto Valdinievole. Faccio un esempio per esemplificare come possono essere spesi questi 30.000 euro. Se ci viene in mente di fare un’attività di turismo attivo, quindi trekking, percorsi di trekking piuttosto che altre situazioni, in tutta la Valdinievole e ci fosse necessità di pulire sentieri piuttosto che mettere un’adeguata segnaletica, questi sono i soldi giusti per poter essere utilizzati. Il personale che verrà utilizzato rimarrà per gli Enti interessati, ovviamente la parte da Xxxxx la farà Montecatini Terme, non abbiamo le competenze e le capacità per poter mettere insieme questa funzione e transiterà in questo ufficio una parte del personale attualmente in forza al Comune capoluogo dell’ex Provincia che si occupava di turismo. Ancora non sappiamo quanti, se una o due unità, comunque verranno distaccate presso questo Ente.
CONSIGLIERE XXXXXXXXXXX
In linea di massima sono d’accordo su questa convenzione, ho un’unica domanda: la durata della convenzione, è rinnovabile ogni? La dichiarazione di voto è favorevole.
VICE SINDACO
La convenzione ha durata quinquennale e potrà subire modificazione su iniziativa della Conferenza o in conseguenza a variazioni istituzionali previste per legge. Le modifiche proposte dalla Conferenza dovranno essere approvate con conforme deliberazione di tutti i Consigli o Enti associati. La Convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata. La presente convenzione può essere sciolta con muto consenso di tutti gli Enti aderenti con la decorrenza, comunque dall’esercizio successivo alle deliberazioni consiliari adottate. È consentito altresì il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a sei mesi, inviato a tutti gli altri Comuni convenzionati. Il recesso avrà decorrenza dall’esercizio successivo alla deliberazione adottata. Il recesso è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle dimensioni ottimali di riferimento. Ove il recesso comporti una maggiore spesa e una diminuzione di entrata a carico del Comune aderente, l’onere conseguente sarà ripartito tra i restanti secondo la ripartizione definita nelle norme.
PRESIDENTE XXXX
Mettiamo in votazione il punto n.12 all’ordine del giorno: “Convenzione per l’esercizio associato della funzione Turismo”. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.
Si procede a votazione per alzata da mano Esito della votazione: Approvata all’unanimità.
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Tutti favorevoli.
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione: Esito della votazione: Approvata all’unanimità.
Grazie a tutti. Sono le 21:19, possiamo dichiarare chiusa l’adunanza del Consiglio Comunale.
Deliberazione n. 12 del 13-03-2019
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXXXX XXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "TURISMO"
OGGETTO:
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali
VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
PARERE Favorevole
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Uzzano, 07-03-2019
IL RESPONSABILE
XXXXX XXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "TURISMO"
OGGETTO:
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali
VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
PARERE Favorevole
Uzzano, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO XXXXXXXXX XXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
Convenzione per l'esercizio associato della funzione “Turismo”
Comune di Buggiano, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Chiesina Uzzanese, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Lamporecchio, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Larciano, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Massa e Cozzile, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Monsummano Terme, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il
, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Montecatini Terme, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Pescia, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Pieve a Nievole, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Ponte Buggianese, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Uzzano, Codice Fiscale con sede in in persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a il , in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE
-L’economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio dei Comuni associati e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, proseguendo l’obiettivo di garantire visione comprensoriale e omogenei processi di sviluppo;
-La gamma di prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata e omogenea per l’intera destinazione territoriale perseguendo l’obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
-l’art. 6 della L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016 (come modificata dalla L.R. n. 24 del 18.5.2018) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale;
- l’art. 6 comma 2 della Legge Regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale” e s.m.i avente ad oggetto “Funzioni dei Comuni” dispone che : “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’Allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’art. 7”;
- l’art. 6 comma 2bis della Legge Regionale n. 86/2016 “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale” e s.m.i stabilisce che “I comuni che non aderiscono alla
convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio”
- l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) avente ad oggetto “Convenzioni” dispone: “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”
VISTE inoltre:
- la Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla L.R. n. 86/2016” che dispone l’istituzione degli ambiti territoriali a livello regionale di cui all’Allegato A., prevedendo la costituzione dell’Ambito denominato “Valdinievole” di cui fanno parte i Comuni stipulanti: Comune di Buggiano, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Lamporecchio, Comune di Larciano, Comune di Massa e Cozzile, Comune di Monsummano Terme, Comune di Montecatini Terme, Comune di Pescia, Comune di Pieve a Nievole, Comune di Ponte Buggianese, Comune di Uzzano.
-La Deliberazione di Giunta Regionale n. 138 del 11.2.2019 e relativo allegato avente ad oggetto “Linee guida per lo svolgimento delle attività di Osservatorio Turistico di Destinazione di cui all’art. 8 della L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)”
DATO ATTO CHE
-è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell’offerta dei Comuni associati, sviluppare una gestione sostenibile e coordinata delle varie emergenze turistiche presenti nell’ambito territoriale previsto dalla Legge Regionale di riforma del Sistema Turistico (L.R. 86/2016) nell’ottica di creare un’offerta “di rete” che coniughi i vari
aspetti della promozione del territorio della Valdinievole quale destinazione multi prodotto;
-I Comuni sopra richiamati intendono gestire le funzioni turistiche in forma associata tra gli stessi, tramite la costituzione di un ufficio comune per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l’attività di progettazione e gestione dei progetti/iniziative realizzati dalle Amministrazioni pubbliche aderenti anche in relazione ai contenuti delle convenzioni da stipulare ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 86/2016;
PRESO ATTO INOLTRE CHE
-ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 86/2016, restano assegnate al Comune capoluogo di provincia le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della Provincia, in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo;
-ai sensi dell’art. 6 comma 5 della suddetta legge : “In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 . A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015. In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato;
- ai sensi dell’art. 7 della suddetta Legge avente ad oggetto “Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica” la Regione Toscana ha previsto l’obbligatorietà per i comuni convenzionati in forma associata di esercitare le seguenti azioni:
1. stipulazione di una convenzione con l’Agenzia Regionale di promozione turistica;
2. la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
3. la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD;
VISTO
- che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, è stato approvato lo schema della presente convenzione:
- D.C.C. n. _ del - Buggiano;
- D.C.C. n. _ del - Chiesina Uzzanese;
- D.C.C. n. _ del - Lamporecchio;
- D.C.C. n. _ del - Larciano;
- D.C.C. n. _ del - Massa e Cozzile;
- D.C.C. n. _ del - Monsummano Terme;
- D.C.C. n. _ del - Montecatini Terme;
- D.C.C. n. _ del - Pescia;
- D.C.C. n. _ del - Pieve a Nievole;
- D.C.C. n. _ del - Ponte Buggianese;
- D.C.C. n. _ del - Uzzano; si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi per lo sviluppo del territorio in ambito turistico con le modalità ed i limiti indicati nella presente convenzione, e in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 86/20.12.2016.
Art. 2 – Finalità
Scopo della presente convenzione è quello di dare operatività al nuovo assetto istituzionale determinato dalle nuove disposizioni regionali in materia di turismo e consentire l'esercizio associato delle funzioni connesse a tale settore in un ambito territoriale omogeneo al fine di ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, la promozione del territorio e delle sue specificità, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività e delle iniziative/progetti su scala adeguata.
Art. 3 – Ente responsabile dell'esercizio associato ed istituzione dell’Ufficio Comune.
Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, la funzioni di comune capofila sono svolte dal Comune di Montecatini Terme, che opererà attraverso un Ufficio Comune appositamente costituito e che svolgerà, a favore di tutti gli enti associati, le funzioni individuate dai successivi articoli della presente convenzione.
L’Ufficio Comune è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati.
Il Responsabile della gestione associata è nominato dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario.
Il Responsabile della gestione, nell’esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.
Il Responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il rendiconto annuale delle attività svolte.
Il Responsabile della gestione adotta gli atti e i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l’esterno e partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle sedute della Conferenza dei Sindaci.
Art. 4 Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato
Il Comune di Montecatini Terme, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, svolge i seguenti compiti:
1. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti al presente atto, la convenzione con Toscana Promozione Turistica, previa acquisizione sullo schema di convenzione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci;
2. garantisce il collegamento del portale turistico territoriale, appositamente dedicato, con la piattaforma telematica regionale gestita da Fondazione Sistema Toscana in base alla normativa turistica vigente, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione operativa, previa acquisizione sullo schema di convenzione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci;
3. promuove e coordina l’attività dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all’art. 8 della Legge Regionale n. 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio in base alla normativa turistica vigente, ampliandolo agli altri Comuni dell’ambito che provvederanno alla ricerca e raccolta dei dati relativi al territorio di propria competenza, viste anche le linee guida approvate dalla Regione Toscana con Delibera GR. N. 138/11.2.2019;
4. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti del Comune Capoluogo per la eventuale definizione di quanto previsto dall’art. 6 comma 5 della X.X. x. 00/0000 (xxxxxx acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci) e si coordina con lo stesso per le funzioni ad esso attribuite dalla Legge Regionale
Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero esser previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali. In particolare l’Ufficio Comune, su indicazione specifica della Conferenza dei sindaci e secondo il piano di attività di cui all’art.5, potrà promuovere le seguenti linee di attività:
-Azioni sovra comunali per l’organizzazione e la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo standard qualitativi;
-Azioni sovra comunali che abbiano come obiettivo l’ampliamento della stagione turistica;
-Coordinamento delle azioni sovra comunali per la qualificazione dei prodotti turistici con l’adeguamento ed il miglioramento dei servizi turistici e delle infrastrutture e la valorizzazione delle diverse identità storiche e culturali che possono contribuire alla qualificazione del settore turistico;
-Elaborazione di progetti comprensoriali per la presentazione alla Regione Toscana e/o a Toscana Promozione;
-Creazione di una rete di collegamenti tra gli Operatori locali del settore e le amministrazioni comunali associate, gli Enti locali ed altre realtà nazionali ed Europee;
-Gestione coordinata degli eventi di carattere comprensoriale che saranno individuati all’interno del programma di attività approvato dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5.
Art. 5 Funzioni e attività di competenza dell’Ufficio Comune. Trattamento dei dati personali.
In relazione ai compiti e alle funzioni demandate all’Ente responsabile della gestione associata, l’attività dell’Ufficio Comune è finalizzata a svolgere sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli enti associati, sovrintendendo in particolare alle attività e compiti definiti nel precedente art. 4 della presente convenzione. All’Ufficio Comune fa carico anche l’elaborazione della proposta di un Piano delle attività annuale da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci nonché la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nel Piano delle attività.
Resta fermo il pieno rispetto di ogni altra ulteriore attività da attribuirsi da parte degli enti partecipanti previo parere della conferenza dei Sindaci sentito il Responsabile dell’Ufficio Comune.
L’Ente capofila della gestione associata, attraverso l’Ufficio Comune, esercita le potestà pubbliche conferitegli dagli enti associati, con la possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa sull’intero territorio degli enti associati.
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione, in virtù degli obblighi assunti, sono contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.26 del DGPR 679/2016. A tale scopo i comuni contitolari convengono quanto segue:
- i dati personali che le parti intendono utilizzare e scambiarsi per la gestione del servizio/attività oggetto della presente convenzione e presenti negli archivi degli enti, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli che verranno acquisti nel futuro, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli interessati e/utenti;
- l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento sarà redatta e fornita dal Comune di Montecatini Terme il quale dovrà precisare nell’informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per gli interessati, la contitolarità del trattamento;
- i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati e/o utenti saranno gestiti in via esclusiva dal Comune di Montecatini Terme, fermo restando che gli interessati stessi potranno esercitare i propri diritti nei confronti e contro tutti i contitolari del trattamento;
- i contitolari sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati, al fine di garantire il risarcimento effettivo degli interessati
- l’Ufficio comune costituito presso il Comune di Montecatini Terme è designato quale punto di contatto per gli interessati.
Art. 6 Conferenza dei Sindaci e rapporti tra Enti convenzionati
Per l’attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato “Conferenza dei Sindaci” che si esprime mediante decisioni adottate a maggioranza, costituenti atti di indirizzo politico-amministrativo.
La Conferenza dei Sindaci, che si riunisce di norma due volte l’anno, è formata dai sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Montecatini Terme o suo delegato.
La Conferenza dei Sindaci stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell’Ufficio Comune, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all’ufficio comune e verifica la rispondenza dell’azione di questo ai programmi delle rispettive amministrazioni.
Alla Conferenza dei Sindaci sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
- Approvare le convenzioni di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 4;
- Formulare indirizzi per la predisposizione del piano annuale delle attività che deve essere predisposto a cura del responsabile dell’Ufficio Comune entro il mese di novembre dell’anno precedente;
- Approvare entro il mese di dicembre il piano delle attività valevole per l’anno successivo;
- Vigilare sull’attuazione del suddetto Piano;
- Approvare la relazione annuale delle attività svolte ed il relativo rendiconto
- Ogni altro compito demandatole dalla presente convenzione
La Conferenza dei Sindaci effettua controlli periodici, almeno semestrali, sulla gestione tecnica del Responsabile dell’Ufficio Comune.
Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, per l’esame di specifici argomenti qualora se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, i Segretari comunali e i referenti della gestione associata dei singoli Comuni.
Alla Conferenza dei Sindaci può essere, altresì, invitato a partecipare, senza potere di voto, un rappresentante della Regione Toscana.
Restano nella competenza dei Comuni convenzionati:
- L’approvazione del piano Esecutivo di gestione (PEG) relativo alle funzioni in gestione associata;
- L’assegnazione di risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie all’esercizio delle attività;
- L’approvazione dei regolamenti – ed in genere degli atti amministrativi – di competenza afferenti alla gestione associata.
Art. 7 Dotazione di personale
I comuni associati si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e fermo restando i vincoli previsti in materia di spesa del personale, a mettere a disposizione il personale necessario – avvalendosi di professionalità interne - per lo svolgimento delle attività previste all’art. 4 della presente convenzione.
La individuazione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti da parte di ogni Comune, da adottarsi entro dieci giorni lavorativi antecedenti la decorrenza effettiva della gestione associata o, comunque, entro 20 giorni dall’approvazione del Piano annuale delle attività.
La dotazione di personale potrà essere aumentata in relazione a nuove necessità che si venissero a creare durante il periodo della gestione associata, anche con personale a tempo determinato o con rapporti di collaborazione professionale, previo consenso dei Comuni associati.
All’ufficio dovrà inoltre essere assegnato il personale transitato per effetto della L. 190 del 23 dicembre 2014, L. n. 56 del 7 Aprile 2014, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi regionali n. 22 del 3.3.2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Legge 7 aprile 20915 n. 56” e della Legge regionale n. 86 del 20.12.2016 “Testo Unico del Sistema Turistico”. Il personale sarà utilizzato per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione.
L’orario di lavoro dell’ufficio comune sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti convenzionati.
L’organizzazione dell’Ufficio Comune è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune di Montecatini Terme.
Art. 8 Sede, beni e strutture
La sede dell’Ufficio Comune è individuata presso il Comune di Montecatini Terme. E’ onere del Comune di Montecatini terme dotare l’ufficio delle attrezzature necessarie all’ordinario svolgimento delle attività.
Il personale assegnato all’Ufficio Comune opererà di norma presso il comune di appartenenza sotto la direzione del Responsabile del suddetto ufficio, per quanto di competenza.
I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l’espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.
Art. 9 Risorse finanziarie e rapporti tra gli enti contraenti
Ciascun comune aderente alla convenzione è tenuto a corrispondere una quota ordinaria annuale di funzionamento e compartecipazione alle spese, necessarie per garantire il regolare ed efficiente andamento della gestione associata.
In caso di mancato versamento della quota annuale di spettanza l’Ente è considerato automaticamente recesso.
L’importo del cofinanziamento sarà fissato nel Piano annuale delle attività e sarà trasferito al Comune capofila entro il 30 giugno di ogni anno.
Nella determinazione del cofinanziamento annuale si tiene conto del piano annuale delle attività di cui all’art. 5 e del relativo piano economico finanziario nonché delle eventuali entrate derivanti da contribuiti e trasferimenti da parte di soggetti pubblici e/o privati.
Le risorse finanziarie assegnate figurano nel Bilancio del Comune di Montecatini Terme, saranno iscritte nella parte entrate e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune stesso. La ripartizione finanziaria delle risorse a carico di ciascun Comune sarà calcolata sulla base del seguente modello, prendendo come base il totale delle risorse concordate come partecipazione finanziaria dei singoli enti: 70% in funzione delle presenze turistiche censite; 30% in base alla popolazione residente.
Il calcolo della ripartizione finanziaria avverrà, per l’anno di prima attuazione, sulla base dei flussi statistici delle presenze relative all’anno precedente e sarà oggetto di verifica, ed eventuale rimodulazione, con cadenza triennale.
Art. 10 Durata
La presente convenzione, ha durata quinquennale e potrà subire modificazioni su iniziativa della Conferenza o in conseguenza a variazioni istituzionali previste per legge. Le modifiche proposte dalla Conferenza dovranno essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.
La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti
con la decorrenza, comunque, dall’esercizio successivo alle deliberazioni consiliari adottate.
É consentito altresì il recesso di un singolo ente, con un preavviso non inferiore a sei mesi, inviato a tutti gli altri Comuni convenzionati; il recesso avrà decorrenza, comunque, dall’esercizio successivo alla deliberazione consiliare adottata. Il recesso è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, l’onere conseguente sarà ripartito tra i restanti secondo la ripartizione definita all’art.9.
Art. 11 - Ammissione di nuovi Comuni o Enti
L’istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con parere favorevole dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 12 - Scioglimento del vincolo convenzionale
La Conferenza dei Sindaci può decidere all’unanimità lo scioglimento anticipato della convenzione, senza penali per gli enti partecipanti.
Art. 13 - Altri rapporti
La struttura individuata come responsabile della gestione associata si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e incentivazione della gestione associata.
Art. 14 - Controversie relative alla convenzione
Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, in via stragiudiziale tali controversie.
Art. 15 - Gestione del contenzioso e responsabilità
Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, in caso di contenzioso gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di una eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna in proporzione alla quota di contribuzione definita ai sensi del precedente art. 9.
Art. 16 - Rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione viene fatto rinvio alle norme del Codice civile e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
Art. 17 - Esenzione per bollo e registrazione
Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Buggiano Il Sindaco
Comune di Chiesina Uzzanese Il Sindaco
Comune di Lamporecchio Il Sindaco
Comune di Larciano Il Sindaco
Comune di Massa e Cozzile Il Sindaco
Comune di Monsummano Terme Il Sindaco
Comune di Montecatini Terme Il Sindaco
Comune di Pescia Il Sindaco
Comune di Pieve a Nievole Il Sindaco
Comune di Ponte Buggianese Il Sindaco
Comune di Uzzano Il Sindaco
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13-03-2019
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE "TURISMO" - APPROVAZIONE.
OGGETTO:
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 23-03-2019 per 15 giorni consecutivi. | |
23-03-2019 | L’INCARICATO Xxxxxxx Xxxxxxx |
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.