REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA
REGOLAMENTO PER LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO
Approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 27/04/2017
INDICE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’
INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Descrizione delle attività
Art. 3 Limitazioni e prescrizioni relative all’impiego di volontari singoli
Art. 4 Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli Art. 5 Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli
Art. 6 Formazione dei volontari
Art. 7 Obblighi a carico dell’Amministrazione comunale Art. 8 Obblighi a carico dei volontari
Art. 9 Rapporti con il mondo del volontariato Art. 10 Gestione dell’elenco dei volontari singoli
Art. 11 Rapporti tra cittadini, Amministrazione e volontari singoli
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO
Articolo 1 FINALITA’
L’Amministrazione comunale di Malalbergo, nell’ottica di garantire nell’ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell’apposito elenco istituito con determinazione dirigenziale, in applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 521 del 20.04.1998 e del presente Regolamento.
Articolo 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L’attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. L’Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui all’articolo 1:
· controllo presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
· controllo di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico,ecc.;
· controllo presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
· controllo ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, etc.;
· attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall’assessorato alla cultura;
· transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni sportive, ecc;
· attività di piccola manutenzione di aree, attrezzature e arredi comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri operatori comunali;
· attività di giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali;
· attività di supporto a favore di persone anziane e disabili
L’Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 521/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato.
Articolo 3
LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI
1. L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
Non può nemmeno avvalersi dell’opera volontaria dei propri dipendenti.
2. L’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all’articolo 2 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L’instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l’Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
Articolo 4
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI
All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e volontari singoli, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
per la parte competente all’Amministrazione:
1) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
2) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
3) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
4) l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
5) l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;
per la parte competente ai volontari:
1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
2. l’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività.
Articolo 5
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI
I volontari singoli che operano in collaborazione con l’Amministrazione per una o più delle attività di cui all’articolo 2 si coordinano con un operatore individuato dall’Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:
1. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
3. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
4. predisporre, in una fase precedente all’avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
Articolo 6 FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l’Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
Articolo 7
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L’Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.
Articolo 8
OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI
I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono presentare domanda sul modulo predisposto, indicando l’attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.
Devono poi garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato.
I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall’Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Articolo 9
RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO
L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L’Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
L’Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell’elenco di cui all’articolo 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
Articolo 10
GESTIONE DELL’ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI
L’elenco di cui all’articolo 2, istituito con apposito atto dirigenziale e costantemente aggiornato, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) generalità complete del volontario;
b) opzioni espresse dal volontario all’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l’Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell’inserimento nell’elenco.
A tale elenco possono iscriversi le persone di età superiore ai 18 anni che intendono svolgere attività di volontariato residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio della regione Xxxxxx Xxxxxxx.
L’Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall’elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:
- espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco;
- gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell’Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;
- ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.
Articolo 11
RAPPORTI TRA CITTADINI, AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI
L’elenco di cui al precedente articolo può essere liberamente consultato dai cittadini.
I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell’attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.