REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E RICHIAMO DELLE NORME PER CONTRATTI SOPRA ALLA SOGLIA COMUNITARIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E RICHIAMO DELLE NORME PER CONTRATTI SOPRA ALLA SOGLIA COMUNITARIA
(ART. 36 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016) APPROVATO CON DELIBERA DI CDA DEL 24.02.2017
—Indice:
TITOLO 1 – Principi generali e disposizioni comuni
1. Definizioni e acronimi
2. Premesse e ambito di applicazione
3. Responsabile Procedimento
TITOLO 2 – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000
5. Procedure di gara da 40.000 alla soglia comunitaria
6. Indicazioni per le procedure sopra soglia
7. Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate)
8. Modalità e tempistiche delle pubblicazioni e trasparenza
9. Offerta anomala ed esclusione automatica:
TITOLO 3 – ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE
10. Verifica requisiti
11. Stipula del contratto (garanzie, cauzioni, assicurazioni e cenni sull’esecuzione del contratto) TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI
12. Norme di rinvio
13. Abrogazioni ed entrata in vigore
TITOLO 1 – Principi generali e disposizioni comuni Art. 1. Definizioni e acronimi
1. definizioni
Si definiscono per:
• “candidatura”, la richiesta presentata da un operatore economico per la partecipazione a una procedura ristretta, negoziata o a un dialogo competitivo;
• “Centrale di committenza”, Viveracqua S.c.r.l.;
• “dirigente competente”, la persona fisica che dirige la Divisione e/o la Funzione e/o l’unità organizzativa e/o il Servizio aziendale preposto:
o agli approvvigionamenti, per gli appalti svolti in veste di CC;
o all’area aziendale nell’ambito della quale ricade la responsabilità dell’appalto nel suo complesso, nel caso di appalti svolti per attività proprie.
• “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti in ordine alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi;
• “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
• “offerta”, la documentazione amministrativa/tecnica/economica presentata da un operatore economico partecipante ad una procedura di affidamento di contratti pubblici;
• “Responsabile del Procedimento”, il soggetto o i soggetti a cui sono affidati i compiti di RP ai sensi dell’art. 31, comma 1 in combinato disposto con il comma 10 del D.lgs. n. 50/2016;
• “Piattaforma informatica”, il sistema informatico e telematico che gestisce le procedure di affidamento degli appalti espletati mediante gare telematiche e che gestisce l’albo fornitori;
• Ufficio competente, l’ufficio unico della centrale di committenza, istituito come supporto per le gare di Viveracqua s.c.r.l. che coordina le procedure di gara, detiene la documentazione di gara, le credenziali d’accesso alla piattaforma informatica e funge da struttura stabile a supporto del RP in fase di affidamento.
2. acronimi
Nel testo del presente regolamento si utilizzano i seguenti acronimi:
• CC: Centrale di Committenza,
• CUC: ufficio “Centrale unica di committenza” di Viveracqua s.c. a r.l.
• DC: Dirigente Competente;
• DEC: Direttore esecuzione del contratto;
• DL: Direttore dei lavori
• oe: operatore economico;
• RP: Responsabile del procedimento
• SII: Servizio Idrico Integrato.
Art. 2. Premesse e ambito di applicazione
Viveracqua Scarl è una società consortile che aggrega aziende, a totale partecipazione pubblica, che gestiscono il servizio idrico integrato nel Veneto e che, ai fini dell’individuazione delle norme applicabili in materia di appalti, si qualificano quali “imprese pubbliche” ai sensi dell’art. 3, comma
1 lett. t) del d.lgs. n.50/2016 (di seguito anche Codice Appalti). Di conseguenza, “impresa pubblica” è anche la stessa Viveracqua s.c. a r.l.
Il consorzio ha ad oggetto, tra le altre, le attività di approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto delle società consorziate, anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 1 lett. i) del d.lgs. n.50/2016.
Il presente Regolamento:
• disciplina - in forza della previsione di cui all’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 - le procedure di scelta del contraente e di affidamento da parte di Viveracqua Scarl di contratti di appalto e di concessione di importo inferiore alle soglie comunitarie, quali definite all’art.35 del Codice Appalti, nell’ambito dei Settori Speciali di cui al Titolo VI, Capo I, dello stesso Xxxxxx.
• definisce inoltre le linee guida per gli appalti sopra soglia comunitaria.
La disciplina del Regolamento si applica dunque alle acquisizioni relative a lavori, beni e servizi attinenti alla gestione del servizio idrico integrato, ovvero ad essa strumentali.
Art. 3. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
1. Individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento
Per ogni singola procedura, l’Organo competente dell’Appaltante nomina, potendo incaricare anche tre figure diverse, il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, di affidamento e di esecuzione, indicandone il nominativo nel bando, nell’avviso di indizione della gara o nella lettera invito, fatto salvo quanto previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di cui all’art. 5.1.
Il RP in fase di affidamento è individuato tra i soggetti, eventualmente anche dipendenti delle aziende consorziate, in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia di appalti.
In ogni caso, il RP può operare con il supporto dell’ufficio CUC e degli addetti all’ufficio gare e/o acquisti delle singole consorziate.
I compiti propri del RP per le fasi diverse di programmazione (facoltativa), progettazione e/o esecuzione dell’appalto verranno affidati ad uno o più soggetti individuati da ciascuna delle aziende consorziate ovvero dalla stessa CC, in forza di quanto previsto dall’art. 31 comma 10 d.lgs. n. 50/2016.
2. Compiti del Responsabile del Procedimento
Il RP svolge tutti i compiti previsti dal comma 4 dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016 e da altre specifiche disposizioni del Codice, salve diverse esigenze derivanti dalla specifica procedura, ed in particolare:
• Promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed attuative, finalizzate alla stesura del progetto di appalto da sottoporre ad approvazione nell’ambito della determina a contrarre;
• propone la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto, la tipologia del contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione;
• coordina l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della documentazione di gara relativa all’appalto;
• definisce i parametri variabili e le modalità di selezione per la scelta degli xx.xx. nel caso di procedure negoziate, in conformità a quanto previsto al successivo art. 4;
• monitora i tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
• richiede all’Appaltante la nomina della Commissione Giudicatrice o dei componenti del Seggio;
• raccoglie, verifica e trasmette alle autorità di vigilanza gli elementi relativi alla procedura ed all’affidamento secondo le prescrizioni del Codice e collabora con i responsabili della trasparenza delle aziende consorziate ai fini degli adempimenti previsti dalla l.n.190/2012;
• controlla il corretto e razionale svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
• verifica, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico della Commissione giudicatrice, la congruità delle offerte;
• provvede sulle istanze di accesso agli atti, nei casi previsti al successivo Titolo 4.
TITOLO 2 – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 4. Affidamenti di importo inferiore a 40.000
Trattandosi di affidamenti c.d. “ultrasottosoglia”, le modalità di acquisizione di cui al presente articolo sono ispirate essenzialmente ai principi di economicità in fase di selezione e di proporzionalità, considerati preminenti rispetto agli altri principi di cui all’art. 30 del d.lgs 50/16.
1. Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento di contratti pubblici (< € 40.000)
L'acquisizione di lavori, beni e servizi per tali importi viene disposta dal DC che, fatta salva la facoltà di nominare altri soggetti, è il Responsabile Unico del Procedimento per questi affidamenti. La determina a contrarre è la Richiesta di Acquisto (in seguito RdA), che può essere costituita anche da una semplice mail. La RdA contiene:
• l'esatta indicazione di ciò che viene richiesto o che si intende eseguire e il riferimento ad eventuali allegati tecnico/operativi;
• le cause che hanno determinato la necessità della richiesta, nel caso di affidamento diretto;
• l'importo presunto della spesa.
2. Procedure di selezione del contraente
Il CUC stabilisce la procedura più opportuna in funzione delle caratteristiche del bene/lavoro o servizio da acquistare, tra quelle di cui sotto.
• per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 20.000 €
o direttamente da un unico fornitore con adeguata motivazione e previa richiesta di preventivo.
• per acquisti di lavori, beni e servizi di importo maggiore o uguale a 10.000 € e inferiore a
40.000 €
o a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 3 operatori economici qualificati, individuati nell’albo fornitori o nel libero mercato, nel caso in cui l’albo fornitori non preveda tra le categorie merceologiche quella richiesta o tale categoria non abbia un numero sufficiente di iscritti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione
o a mezzo mercato elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all’art. 1 comma 1 (MEPA)
o in via residuale, direttamente da un unico fornitore con adeguata motivazione e previa richiesta di preventivo.
Il DC potrà disporre l’affidamento diretto ad un unico fornitore: per affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 1.000, senza necessità di motivazione visto il modico valore dell’ordine.
Tutte le fasi della procedura sono materialmente condotte dall’ufficio CUC, anche mediante la piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all’art. 58 del d.lgs 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione è di norma quello del minor prezzo. Qualora il criterio fosse quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tale aspetto deve essere evidenziato nelle richieste di preventivo e la valutazione deve essere adeguatamente motivata.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, il CUC nel caso del minor prezzo o l’RP nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa valuta le proposte pervenute e individua la migliore offerta.
Il CUC, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni con i primi n concorrenti (ove n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal CUC) al fine di individuare il soggetto affidatario.
Di norma per le acquisizioni disciplinate dal presente paragrafo non è previsto l’obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, tuttavia il RUP se la particolarità del bene, servizio o lavoro lo richiede può prevederlo.
La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione (quinto d’obbligo).
Art. 5. Procedure di gara da € 40.000 alla soglia comunitaria
1. Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento di contratti pubblici (≥ € 40.000)
L’Organo competente dell’Appaltante determina, con proprio provvedimento scritto, anche di tipo telematico, l’avvio della procedura di selezione del contraente.
Preliminarmente alla determinazione di contrarre, l’Organo competente deve accertare la copertura finanziaria dell’intervento. La verifica può essere:
• indiretta, per esempio acquisendo idonee conferme da parte dei singoli partecipanti al Gruppo d’acquisto, per gli appalti svolti in veste di CC;
• diretta, per esempio attraverso l’analisi degli strumenti di gestione e pianificazione approvati (budget, piano investimenti, piano industriale, ecc.), nel caso di appalti svolti per attività proprie.
Nel provvedimento, denominato “determina a contrarre”, sono individuati:
• gli elementi essenziali del contratto, tra cui necessariamente:
o l’oggetto o una sua sintetica descrizione;
o l’importo totale del progetto e il prezzo posto a base di appalto;
o l’eventuale articolazione in lotti;
o il riferimento al progetto per il quale, la determina a contrarre, costituisce anche atto di approvazione.
• gli elementi essenziali della procedura di affidamento, vale a dire:
o il tipo di procedura di selezione del contraente; in particolare in determina deve essere adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara.
o il criterio di aggiudicazione, con le relative motivazioni nel caso del “minor prezzo”;
• la nomina dei Responsabili del Procedimento.
• ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore caratterizzazione dell’appalto e ad uno sviluppo della successiva procedura di gara che garantisca economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
La procedura è materialmente condotta dal CUC, che funge in questo contesto da struttura stabile a supporto del RP .
2. Procedure di selezione del contraente
Procedure adottabili
La procedura di selezione del contraente è
• per importi c.d. “ultrasottosoglia”, vale a dire inferiori al limite di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/16, quella descritta nello specifico articolo del presente regolamento;
• per importi superiori e fino alla soglia comunitaria, una tra le seguenti:
o procedura negoziata tra xx.xx., qualificati in Albo Fornitori Viveracqua.;
o procedura negoziata previa indizione di gara;
o procedura negoziata senza previa indizione di gara.
È sempre possibile per l’appaltante ricorrere alle procedure ordinarie (aperta e ristretta), previste per i settori speciali sopra soglia comunitaria dal d.lgs 50/16, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Nei paragrafi sottostanti, il termine “servizi”, ricomprende anche quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria, stante la non applicabilità dell’art. 157 d.lgs 50/16 ai settori speciali.
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Tutte le procedure citate sono compatibili con le tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati di cui al d.lgs 50/16, vale a dire:
• accordi quadro;
• sistemi dinamici di acquisizione;
• aste elettroniche;
• cataloghi elettronici;
• piattaforme telematiche di negoziazione
Il RP in fase di affidamento stabilisce se utilizzare una o più delle tecniche sopra indicate, dando le necessarie indicazioni al CUC per la redazione della documentazione di gara.
3. Procedura negoziata tra xx.xx. qualificati in albo fornitori
Per le norme applicative si fa riferimento al Regolamento Albo Fornitori adottato.
Rinegoziazioni
Il RP in fase di affidamento, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal RP in fase di affidamento) al fine di individuare il soggetto affidatario.
Nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati.
4. Procedura negoziata previa indizione di gara
Campo di applicazione
La presente procedura è applicabile per lavori, servizi e forniture dall’importo di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/16 fino alla soglia comunitaria qualora:
• nell’ albo fornitori adottato non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura oppure, pur essendovi, la stessa risulti troppo generica;
• la quantità dei Soggetti qualificati in albo non consentano un adeguato confronto concorrenziale;
L’Organo competente, su proposta motivata del RP in fase di affidamento, dispone l’applicazione di tale procedura.
Indizione della procedura
L’Appaltante pubblica il bando di gara o l’avviso di gara, contenente direttamente o tramite un richiamo allo specifico disciplinare, le informazioni applicabili di cui all’allegato XIV parte II del d.lgs 50/16 e ogni altra informazione ritenuta necessaria per garantire la massima partecipazione.
Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, i principi di:
• libera concorrenza;
• non discriminazione;
• trasparenza e pubblicità in fase di indizione;
sono garantiti dal profilo del committente dell’appaltante, e quindi nel rispetto dei principi di:
• economicità in fase di selezione;
• proporzionalità;
tali procedure sono indette pubblicando su tale sito internet, fermo restando che il RP in fase di affidamento può disporre forme di pubblicità supplementari, anche in funzione dell’eventuale interesse transfrontaliero dell’appalto.
Scelta degli oe a valle della prequalifica nel caso di procedura negoziata
I candidati da invitare sono unicamente quelli che hanno positivamente superato la prequalifica.
La documentazione di gara stabilisce se, a valle della prequalifica, tutti i candidati idonei saranno invitati a presentare offerta o solamente un determinato numero, che non può essere inferiore a tre.
In tale caso i criteri per la riduzione del numero di candidati devono essere oggettivi, non discriminatori e indicati nella lex specialis.
Sono considerati criteri oggettivi e non discriminatori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• il sorteggio, che sarà effettuato in seduta riservata tramite funzione automatica dal portale di e- procurement, se utilizzato, oppure da una commissione costituita da un numero dispari di membri, i cui lavori, in seduta pubblica, siano debitamente verbalizzati;
• l’ordine di preferenza basato sul possesso, in maggior misura, di uno o più condizioni minime di capacità richieste anche esprimibili numericamente, per le quali sia possibile comporre, senza alcuna valutazione discrezionale, una graduatoria.
Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, l’appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati idonei.
Termini di ricevimento delle manifestazioni di interesse e delle offerte
Il termine di ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza.
Nelle procedure negoziate il termine di ricevimento:
• delle manifestazioni di interesse non può essere inferiore a 8 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza;
• delle offerte non può essere inferiore a 12 giorni naturali e consecutivi, salvo la facoltà di ridurlo motivatamente per ragioni di urgenza.
Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata.
Il RP in fase di affidamento può derogare da tale disposizione, autorizzando l’invio nel giorno lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche di gara, per motivi oggettivi, documentati e non dipendenti dall’appaltante (problemi tecnici nella ricezione della PEC, fax dell’ oe non funzionante, ecc..).
Rinegoziazioni
Il RP in fase di affidamento, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei modi e nei termini che saranno
definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal RP in fase di affidamento) al fine di individuare il soggetto affidatario.
Nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati.
5. Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Campo di applicazione
Il campo di applicazione è sotto determinato in funzione dell’oggetto e del valore dell’appalto.
▪ per oggetto dell’appalto: lavori, servizi e forniture, nelle sottostanti situazioni.
o tutte le fattispecie di cui all’art. 125 c.1 del d.lgs 50/16, con le precisazioni sotto indicate per talune lettere:
art. 125 c.1 lett. a)
▪ per “procedura con previa indizione di gara” s’intende sia la “procedura negoziata tra oe utilmente iscritti in elenchi ufficiali” sia la “procedura negoziata previa indizione di gara”;
art. 125 c.1 lett. c)
▪ con riferimento ai punti n° 2 e 3 l’assenza di concorrenza per motivi tecnici e la tutela di diritti esclusivi comprendono anche:
✓ servizi di manutenzione, riparazione, assistenza tecnica di strumentazione, apparati, attrezzature e hardware, quando il manutentore/riparatore è il costruttore dell’apparato medesimo o l’unico operatore economico autorizzato dal costruttore ad effettuare tali interventi (per esempio nell’area geografica di riferimento e/o per quella tipologia di apparati o interventi) o quando l’intervento di operatori economici diversi comporta il rischio di un decadimento del livello qualitativo o di affidabilità degli apparati manutenuti, riparati o sui quali è stata resa l’assistenza tecnica e/o il cessare della garanzia del costruttore.
✓ fornitura a qualsiasi titolo di software e relativi servizi di assistenza tecnica, help desk o similari, quando il soggetto erogatore di tali servizi e forniture è il produttore o il proprietario del software ed è l’unico che possa effettuare tali interventi o, pur in presenza di partner ufficiali, il medesimo per proprie politiche di vendita ha stabilito di praticare alla stazione appaltante livelli di prezzo o di prestazioni non garantibili dai partner ufficiali.
✓ premesso che lo strumento giuridico attuativo è rappresentato dalla committenza congiunta, lavori relativi al Servizio idrico integrato, la cui necessità o la cui opportunità e convenienza è emersa in maniera imprevista a seguito di lavori appaltati da altra società, pubblica o privata che, se svolti da operatore economico diverso, comporterebbero ingiustificati incrementi di costi e tempi. A titolo esemplificativo la duplicazione degli oneri di cantiere, l’incremento dei costi della sicurezza, la sospensione dei lavori originari nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l’individuazione dell’appaltatore deputato all’esecuzione dei nuovi interventi, ecc...
x Xxxxx la facoltà di ricorso all’art. 110 del Codice, in caso di risoluzione di un rapporto contrattuale per cause non imputabili all’appaltante o di evidente impossibilità o incapacità ad adempiere dell’appaltatore, quando ciò sia necessario per completare la prestazione;
o prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
o interventi imprevisti ed urgenti in materia di sicurezza.
▪ per valore: dall’importo di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/16 fino alla soglia comunitaria.
Indizione della procedura
Tali procedure sono indette tramite invio lettera di invito, eccezion fatta per i casi di estrema urgenza, per cui si rimanda allo specifico articolo del presente regolamento.
Scelta degli xx.xx.
Laddove compatibile, la procedura deve essere svolta invitando tre o più operatori economici, scegliendoli tra quelli iscritti qualificati nell’ Albo Fornitori, sulla base dell’oggetto contrattuale Diversamente la scelta è effettuata ad esito di documentata esplorazione di mercato.
Termini di ricevimento delle offerte
Tutte le lettere di invito devono essere inviate nella medesima giornata.
Il RP in fase di affidamento può derogare da tale disposizione, autorizzando l’invio nel giorno lavorativo successivo senza variazioni nelle tempistiche di gara, per motivi oggettivi, documentati e non dipendenti dall’appaltante (problemi tecnici nella ricezione della PEC, fax dell’ oe non funzionante, ecc..).
Il termine di ricevimento delle offerte deve essere compatibile con le attività necessarie all’operatore economico per formulare la propria ponderata offerta.
Rinegoziazioni
Il RP in fase di affidamento, a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto, valutate le offerte presentate, può procedere ad ulteriori negoziazioni nei modi e nei termini che saranno definiti nella documentazione di gara con i primi n concorrenti (ove n, intero compreso tra 1 e il numero di concorrenti, è definito dal RP in fase di affidamento) al fine di individuare il soggetto affidatario.
Nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia, ecc.).
Le offerte migliorative sono valutate dal medesimo organo (Commissione o Seggio) che ha valutato le offerte iniziali, e gli esiti delle valutazioni debitamente verbalizzati.
6. Garanzie per la partecipazione alla procedura Nel rispetto dei principi di:
• economicità in fase di selezione;
• proporzionalità;
• è richiesta una garanzia per la partecipazione alla procedura, salvo diversa determinazione del RP in fase di affidamento che, valutati gli elementi significativi, tra cui a titolo esemplificativo l’importo dell’appalto, l’oggetto del medesimo e il settore di mercato, può disporre il fatto che l’offerta non ne sia corredata.
7. Aggiudicazione
L’organo dell’appaltante che ha determinato di avviare la procedura, acquisita la documentazione necessaria, tra cui gli atti dei lavori della Commissione o del Seggio di gara, verificata la proposta di aggiudicazione provvede:
a) all’aggiudicazione;
b) alla richiesta di un supplemento di istruttoria con l’acquisizione di documentazione aggiuntiva, se necessario incaricando la medesima Commissione o il medesimo Seggio che ha effettuato la proposta di aggiudicazione;
c) alla non aggiudicazione, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa.
Le decisioni di cui alle precedenti lettere a) e c) sono assunte mediante apposite determinazioni, mentre per quanto attiene la lettera b) è sufficiente una mera comunicazione al RP in fase di affidamento e/o al presidente della Commissione o del Seggio.
Art. 6. Indicazioni per le procedure sopra soglia
Con riferimento agli appalti di lavori e agli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Capo I Sezioni I, II, III del D.Lgs. 50/2016 in materia di procedura di scelta del contraente, selezione dei partecipanti e delle offerte, appalti di servizi sociali ed altri servizi di cui all’Allegato IX, nonché per quanto attiene i concorsi di progettazione.
Nel regime soprasoglia comunitaria possono altresì trovare applicazione, soltanto ove compatibili e fatte salve le esclusioni meglio nel prosieguo indicate derivanti dalla qualificazione giuridica di impresa pubblica della stazione appaltante, i seguenti articoli del D. Lgs. 50/2016 afferenti i settori ordinari ed espressamente richiamati dalle disposizioni ricomprese nel Capo del Codice relativo ai settori speciali:
• gli articoli della parte generale da 1 a 58, (ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni), con esclusione dell’art. 21, in materia di programmazione degli acquisti, la cui applicazione è limitata alle amministrazioni aggiudicatrici, e dell’art. 38, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante l’espressa esclusione dall’applicazione per gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
• gli articoli 60, 61 commi 1 e 2, 64, 65, 66 ,67, 68, 69,73, 74, in materia di procedura di scelta del contraente e svolgimento delle procedure di gara
• gli articoli da 77 a 92, in materia di selezione delle offerte, e da 95 a 97, in materia di aggiudicazione, con l’esclusione, nei casi ivi indicati, dell’art. 77, relativo alle modalità di costituzione della commissione giudicatrice;
• gli articoli 100-105-106-108 in materia di esecuzione del contratto.
Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli sopraindicati o per le fattispecie escluse dall’applicazione degli stessi, la società potrà procedere in via di autoregolamentazione nelle disposizioni del bando di gara mutuando principi e istituti della normativa vigente o contenuti nel presente Regolamento, ove compatibili.
In particolare si applicano anche alle procedure sopra soglia comunitaria le seguenti parti del presente regolamento:
• art. 7 “Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate);
Al fine sopraindicato resta in ogni caso salva la facoltà di applicare anche al di fuori dei casi stabiliti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e previa valutazione del RP in fase di aggiudicazione con riferimento alla natura dell’appalto, le disposizioni previste per i settori ordinari anche qualora non contemplate o richiamate nel Capo del Codice relativo ai settori speciali.
Art. 7. Commissione, seggio e sedute di gara (pubbliche o riservate)
1. Tipologie di Commissione
Le tipologie di Commissione (Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice) previste nel presente articolo e diversificate in base al criterio di aggiudicazione della gara costituiscono organi straordinari e temporanei della stazione appaltante; pertanto l’attività delle suddette commissioni acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi competenti della stazione appaltante.
Le Commissioni operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante ed i dipendenti eventualmente chiamati a farne parte sono esonerati da qualunque vincolo gerarchico per ciò che concerne l’espletamento del mandato di componenti o segretari sia all’interno della Commissione in cui operano, sia nei confronti della stazione appaltante.
2. Cause di incompatibilità
Oltre a quanto stabilito alle lettere successive, per i componenti della Commissione con riferimento all’esecuzione di incarichi correlati all’affidamento del contratto per cui si tratta costituiscono cause di incompatibilità le situazioni di conflitto interesse (anche solo potenziale) previste dall’art 42 D.Lgs 50/2016, dal comma 5 dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 e le fattispecie di astensione obbligatoria stabilite dall’art 51 cpc.
A tal fine è necessario che, all’atto dell’accettazione della nomina i commissari rendano idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 47 dpr 445/00 circa l’insussistenza delle sopradette cause di incompatibilità.
3. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo
Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo lo svolgimento delle sedute di gara è demandato ad un Seggio di Gara, eventualmente anche in composizione monocratica, costituito, di norma e quando non diversamente disposto dall’organo competente dell’ Appaltante, dal Responsabile del Procedimento (per la fase di aggiudicazione ove siano state individuate più figure per le varie fasi) con l’assistenza di due testimoni da lui scelti.
In caso di indisponibilità alla partecipazione alle sedute di gara, il Responsabile del Procedimento può delegare altro soggetto in possesso di adeguate competenze.
Il segretario verbalizzante è individuato dal RP tra i soggetti componenti il seggio.
4. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la fase relativa all’apertura delle buste, all’ammissione dei concorrenti e all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per fini di sola verifica del contenuto può essere demandata ad un Seggio di gara costituito come descritto al punto precedente.
Quando non diversamente stabilito nella legge di gara specifica, per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei relativi punteggi è nominata una Commissione giudicatrice di cui fanno parte un numero dispari di soggetti (con un massimo di cinque componenti) in possesso di competenza adeguata allo specifico settore dell’appalto da affidare.
5. Componenti della Commissione giudicatrice.
Il DC nomina la commissione, di cui possono far parte i seguenti soggetti:
• In qualità di Presidente. il Responsabile del Procedimento o un Dirigente della stazione appaltante o, in caso di carenza di organico, un dipendente della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali;
• In qualità di Commissario. i restanti commissari (in numero di due o quattro) sono individuati tra i soggetti competenti nel dominio tecnico/amministrativo oggetto dell’appalto e che non abbiano svolto la progettazione, la verifica del progetto, o svolgeranno l’incarico di DL o DEC o di RP in fase di esecuzione in relazione all’affidamento del contratto di cui si tratta.
In caso di procedure condotte in forma aggregata i Commissari di gara vengono individuati nel rispetto del principio di rotazione tra i soggetti in possesso dei sopraindicati requisiti indicati dalle stazioni appaltanti riunite in centrale di committenza e partecipanti al Gruppo d’acquisto per la specifica gara.
Tutti gli incarichi a personale interno e delle consorziate non prevedono corrispettivo.
Il DC, ove ne ravvisi l’opportunità o la necessità, può conferire l’’incarico di commissario a personale esterno in possesso di idonei requisiti di competenza ed esperienza.
Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione è effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
6. Atti della Commissione giudicatrice.
Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione; una volta insediatasi la Commissione accerta la regolarità della propria costituzione e l’insussistenza di casi di incompatibilità.
Tutte le sedute della Commissione Giudicatrice (una o più nel caso di particolare complessità delle valutazioni da svolgere o di elevato numero di offerte da giudicare) dirette alla valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata.
Delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario verbalizzante. Il segretario verbalizzante è scelto tra i soggetti di cui sopra o tra i dipendenti della stazione appaltante in possesso di idonee competenze.
Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è richiesta la contemporanea presenza di tutti i commissari nel medesimo luogo potendo la Commissione lavorare a distanza avvalendosi di procedure telematiche che consentano la salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni.
Una volta terminate le operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al RP in fase di affidamento che, attraverso il seggio di gara costituito come al punto 2, procede ai successivi adempimenti con particolare riferimento alla lettura in seduta pubblica o pubblicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, prima della fase di apertura delle offerte economiche con ogni ulteriore consequenziale provvedimento diretto a formulare la proposta di aggiudicazione.
7. Pubblicità delle sedute di gara
Per le procedure non gestite attraverso sistemi telematici di negoziazione, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza le sedute delle Commissioni previste al presente articolo, fatta eccezione per quelle di valutazione delle offerte tecniche da tenersi in sede riservata, sono pubbliche; i concorrenti verranno tempestivamente informati delle date in cui le sedute verranno tenute con le modalità previste dal bando di gara.
Per le procedure interamente gestite attraverso sistemi telematici, la piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all’art. 58 del d.lgs 50/16, con o senza asta elettronica:
• consente una piena tracciabilità delle operazioni;
• inibisce la modifica dei documenti;
• inibisce la visione dei documenti a chiunque non abbia ricevuto preventivamente le autorizzazioni (commissari di gara, componenti del seggio e segretario verbalizzante);
• garantisce che i soggetti autorizzati possano prendere visione dei documenti unicamente nelle fasi in cui ciò è consentito dalle normative applicabili;
Pertanto l’intera procedura, nel rispetto dei principi di economicità in fase di affidamento, tempestività e proporzionalità, è svolta unicamente in una o più sedute riservate.
In tale situazione, lo svolgimento di sole sedute riservate avviene anche in procedure per le quali alcune operazioni ben definite, previamente indicate nella lex specialis, e di natura quantitativa e vincolata non eseguibili nell’ambito della piattaforma, siano svolte al di fuori della stessa e le relative risultanze caricate in piattaforma negli appositi campi o come files allegati.
In ottemperanza al richiamato principio di trasparenza e a quelli di concentrazione, continuità e imparzialità la seduta di apertura delle offerte economiche è unica, senza soluzioni di continuità,
fatte salve particolari esigenze, adeguatamente motivate nel verbale di gara, che non consentano detta concentrazione.
Art. 8. Modalità e tempistiche delle pubblicazioni e trasparenza
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi dell’art. 29 del dlgs 50/20016.
Viveracqua scarl garantisce la qualità delle informazioni riportate assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza.
La funzione che garantisce la pubblicazione degli atti e documenti è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’uopo nominato. La pubblicazione sul sito istituzionale avviene a cura del CUC.
Gli atti vengono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005), ove possibile e compatibile con la tipologia di atto, altrimenti in formato PDF e con la sola indicazione del soggetto firmatario, senza firma autografa.
La pubblicazione è curata oltre che sul profilo del committente anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, quando verrà istituita, sulla piattaforma digitale dell’ANAC, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 29 d.lgs 50/2016
Per le procedure di acquisto di cui al presente regolamento si definiscono qui di seguito gli atti e i documenti che, con riferimento al valore complessivo dell’affidamento, saranno oggetto di pubblicazione.
PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 € (si rimanda alla pubblicazione ai sensi della legge 190/2012).
Semestralmente il CUC elabora un prospetto riassuntivo di tutti gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € effettuati nel semestre di riferimento e ne cura la pubblicazione entro il mese successivo. Tale prospetto riporta la data di aggiudicazione, la data di fine contratto, l’importo della spesa, il soggetto affidatario, tipo di procedura.
PROCEDURE DA 40.000 € ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Fatte salve le pubblicazioni ai sensi della legge 190/2012 e decreto attuativo, per ogni procedura di acquisto da 40.000 € e fino alla soglia comunitaria, il CUC provvede alla pubblicazione sul proprio profilo degli atti ai sensi del succitato art. 29 c.1-2 del D. Lgs. 50/2016.
Il CUC provvede inoltre alla comunicazione, via pec, a tutti i candidati dei seguenti atti:
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali, entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione, con indicazione del link dove risulta pubblicato l’atto,
- provvedimenti di esclusione delle offerte, tecniche e/o economiche, entro 5 giorni lavorativi dalla loro adozione,
- provvedimento di aggiudicazione della gara, ovvero provvedimento con cui si determina di non aggiudicare l’appalto, entro 5 giorni lavorativi dalla loro adozione,
- data di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione.
Art. 9. Offerta anomala
L ‘individuazione di eventuali offerte anormalmente basse è di norma effettuata ai sensi dell’ art. 97, comma 6 ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, qualora il seggio di gara rilevi indici sintomatici oggettivi.
Rimane comunque la facoltà, mediante apposita previsione della legge speciale di gara relativa alla specifica procedura di affidamento, mutuare uno degli altri metodi di cui ai comma 2 e 3 del richiamato articolo di legge.
Art. 10. Verifica Requisiti
Il responsabile della fase di affidamento procede, ai sensi dell’art. 85 e successivi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., alla verifica dei requisiti generali e speciali, se richiesti, autocertificati dal solo soggetto aggiudicatario.
REQUISITI GENERALI
Le verifiche verranno svolte, con riferimento all’importo previsto a base di gara, secondo lo schema che segue:
REQUISITI SPECIALI art. 83 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).
VERIFICHE DA AVVIARE | Importo a base d’asta < € 40.000 | Importo a base d’asta ≥ € 40.000 e inferiore a € 150.000 | Importo a base d’asta ≥ € 150.000 e fino a soglia di settore | MODALITÀ DI VERIFICA |
DURC on-line | SI | SI | SI | Richiesta DURC on-line, con indicazione del Codice Fiscale del soggetto, tramite consultazione sul seguente link del sito INPS: |
Casellario ANAC | NO | SI | SI | Richiesta Casellario on-line, con indicazione del Codice Fiscale del soggetto, tramite consultazione sul seguente link del sitp ANAC: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/ |
Casellario Procura | NO | SI | SI | Xxxxxxxxx tramite applicativo “Massive”, indicando tutti i nominativi dei soggetti da sottoporre a verifica. La richiesta viene inviata a mezzo PEC, all’indirizzo della Procura di competenza territoriale della sede legale di VIVERACQUA |
Regolarità Fiscale | NO | SI | SI | Richiesta da inviare tramite lettera a mezzo PEC c/o l’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale ove ha sede legale il soggetto partecipante |
Comunicazion e Antimafia | NO | NO | SI | Richiesta in Banca Dati Nazionale Antimafia - tramite accesso sul sistema Si.Ce.Ant. preventivamente rilasciato dalla Prefettura - con indicazione del Codice Fiscale del soggetto partecipante. Se il soggetto partecipante risulta aver presentato richiesta d’iscrizione in White List o risulta iscritto, la stessa viene considerata valida ai fini della Comunicazione Antimafia |
Informazione Antimafia D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012 | NO | NO | SI * | *: la richiesta viene inviata solo in caso di subappalto, in Banca Dati Nazionale Antimafia - tramite accesso sul sistema Si.Ce.Ant. preventivamente rilasciato dalla Prefettura - con indicazione del Codice Fiscale del/i soggetto/i subappaltatore/i, e con l’elenco dei nominativi dei soggetti dei familiari conviventi. Se il soggetto partecipante risulta aver presentato richiesta d’iscrizione in White List o risulta iscritto, la stessa viene considerata valida ai fini della Informazione Antimafia |
L. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili | NO | SI | SI | Richiesta da inviare tramite lettera a mezzo PEC c/o il Centro dell’Impiego (ex Provincia) di competenza territoriale ove ha sede legale il soggetto partecipante |
Visura Camerale e Stato Fallimentare16 Regolamen | NO o del 24.02.201 | SI 7 | SI | Richiesta tramite consultazione sul seguente link del sito di InfoCamere SpA: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/ con indicazione del Codice Fiscale del soggetto partecipante |
Il Responsabile della fase di affidamento procede alla verifica dei requisiti speciali (se previsti nel Disciplinare di gara), utilizzando la documentazione eventualmente acquisita tramite la Piattaforma informatica di e-procurement.
Se del caso si procede con l’invio di richieste aggiuntive, per acquisire ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.
VERIFICHE TRAMITE SISTEMA AVCpass.
Posto che il D. Lgs. 50/2016 ha uniformato le modalità di verifica riguardanti sia i Settori Ordinari che Speciali non appena verrà istituita la Banca Dati degli Operatori Economici, nelle more si può procedere con le verifiche mediante il sistema tradizionale cartaceo, ovvero mediante il ricorso al sistema AVCPASS.
VALIDITA’ DELLE VERIFICHE.
Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
Successivamente, acquisito l’esito delle verifiche svolte secondo lo schema sopra rappresentato, il responsabile della fase di affidamento predispone una Check List di riepilogo e validazione delle informazioni acquisite, che verrà vistato dallo stesso ed archiviato in pratica, dando comunicazione dell’esito delle verifiche al RP, il quale potrà procedere con la stipula del contratto l’aggiudicazione definitiva efficace.
Art. 11. Stipula del contratto (garanzie, cauzioni, assicurazioni e cenni sull’esecuzione del contratto)
1. Garanzia definitiva
Alle procedure di cui al presente regolamento, eccezion fatta per gli affidamenti dell’art. 5, si applica l’art. 103 del d.lgs 50/16, con le precisazioni sottostanti:
• nel caso di procedure condotte in veste di centrale di committenza, quando i vari contratti sono sottoscritti dai singoli Gestori del SII facenti parte del gruppo d’acquisto per il quale Viveracqua effettua la gara, l’appaltatore deve produrre nei modi e nei tempi indicati dal citato art. 103 e dalla lex specialis di gara, tante garanzie definitive quanti sono i contratti, ed il soggetto garantito da tali cauzioni è il Gestore del SII sottoscrittore del contratto.
• nel caso di accordi quadro o contratti di durata con una o più opzioni di rinnovo per ulteriori periodi (o con clausole analoghe), il valore della garanzia è calcolato prendendo come base l’importo certo dell’appalto, vale a dire quello del primo periodo contrattuale. In occasione di ciascun rinnovo, se disposto, l’appaltatore dovrà presentare nuova garanzia o prolungare la validità di quella presentata, se necessario reintegrando l’importo.
• nel caso di accordo quadro dal quale scaturiscono più contratti applicativi, l’appaltatore deve presentare un’unica garanzia il cui valore è calcolato prendendo come base l’importo dell’intero accordo quadro.
Il RP in fase di affidamento può, previa adeguata motivazione e indicazione nella lex specialis di gara, disporre che per uno specifico appalto siano presentate garanzie di valore diverso rispetto a quanto disposto dall’art. 103 c. 1 del d.lgs 50/16.
La garanzia è progressivamente svincolata nella misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 103 c. 5 del d.lgs 50/16. La parte rimanente è svincolata previa presentazione da parte dell’appaltatore al Garante del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, servizio o fornitura risultante dal relativo certificato, senza necessità di specifiche comunicazioni da parte del Garantito.
2. Polizza assicurativa
Alle procedure di cui al presente regolamento, eccezion fatta per gli affidamenti dell’art. 5, si applica l’art. 103 c. 7 del d.lgs 50/16, con le precisazioni sottostanti:
• per accordi quadro relativi ad una pluralità di singoli lavori di manutenzione l’importo della sezione relativa a danni ad opere o impianti può essere anche inferiore all’importo del contratto qualora il RP in fase di progettazione valuti motivandolo che, in rapporto al valore ragionevolmente previsto per il singolo intervento manutentivo, una copertura di importo pari al valore del contratto sia sproporzionata.
La polizza:
o decorre dalla data di consegna dei lavori complessivamente considerati, se effettuata o dalla data di consegna dei lavori relativa al primo intervento manutentivo;
o cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’accordo quadro complessivamente considerato, risultante dal relativo certificato oppure, se i documenti citati sono emessi con riferimento a ciascun singolo lavoro, alla data di emissione dell’ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell’ultimo certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla più recente data di ultimazione del singolo lavoro.
• nel caso di procedure condotte in veste di centrale di committenza, quando i vari contratti sono sottoscritti dai singoli Gestori del SII facenti parte del gruppo d’acquisto per il quale Viveracqua effettua la gara, l’appaltatore deve produrre nei modi e nei tempi indicati dal citato art. 103 e dalla lex specialis di gara, tante polizze assicurative quanti sono i contratti, ed il soggetto beneficiario da tali polizze è il Gestore del SII sottoscrittore del contratto.
Nella documentazione tecnica sono definiti:
• per i lavori, gli importi della polizza, sia per la sezione “danni”, sia per la sezione “RCT”, nei limiti indicati dall’art. 103 c. 7 del d.lgs 50/16 e dal presente regolamento;
• per i servizi e forniture, le caratteristiche della polizza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, se articolata in sezioni “danni” ed “RCT” o in un’unica sezione e con quali massimali).
3. Affidamento in pendenza di stipula
Trattandosi di contratti al di sotto della soglia comunitaria è consentita la consegna dei lavori, del servizio o della fornitura in casi d’urgenza debitamente motivati dal RP in fase di esecuzione.
Tale consegna, che può essere anche parziale, deve:
• risultare da apposito verbale sottoscritto dal RP in fase di esecuzione, DL o DEC per l’appaltante e da un Responsabile dotato di idonei poteri per l’appaltatore;
• avvenire successivamente alla aggiudicazione dell’appalto, all’avvenuta positiva verifica dei requisiti e alla relativa formale comunicazione nei confronti dell’appaltatore. Solo in caso di motivata “estrema urgenza ex art. 32 c. 8 Codice” è consentita la consegna nelle more del procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione.
Durante il periodo intercorrente tra l’affidamento in pendenza di stipula e la sottoscrizione del contratto:
• l’Appaltante provvede ad avviare e completare le verifiche dei requisiti (solo in caso di estrema urgenza) e ad acquisire dall’appaltatore tutta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;
• l’appaltatore esegue le prestazioni previste dagli atti di gara, nel rispetto integrale delle disposizioni previste dai medesimi, nonché degli ordini di servizio o indicazioni impartite dal RP o dal DL/DEC;
• l’appaltatore non può stipulare contratti di subappalto, ma può stipulare contratti per:
o forniture senza prestazioni di manodopera;
o forniture con posa in opera e noli a caldo aventi le caratteristiche, in termini di importo e incidenza della manodopera, di cui all’art. 105 c. 2 del d.lgs 50/16;
o contratti per forniture e servizi che non si configurano come subappalto ai sensi dell’art. 105 c. 3 del d.lgs. 50/16.
• non possono essere emessi SAL e disposti pagamenti nei confronti dell’appaltatore.
4. Stipula del contratto
Il contratto è stipulato in modalità elettronica. La data di perfezionamento è quella nella quale il primo dei firmatari riceve comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione da parte dell’ultimo, fatto salvo quanto diversamente stabilito nella legge speciale di gara.
Il soggetto sottoscrittore deve essere munito degli idonei poteri per impegnare l’appaltatore nei confronti dei terzi con riferimento all’oggetto e all’importo massimo del contratto.
L’Ufficio CUC provvede alla conservazione e tenuta in apposita raccolta informatica dei contratti sottoscritti.
TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 Norme di rinvio
Le soglie comunitarie in base alle quali sono stabilite le procedure di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente variate ogni due anni al variare del Regolamento comunitario che fissa le “Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti”. Il Regolamento attualmente in vigore per i settori speciali dal 1° gennaio 2016 per il biennio 2016 – 2017 è il regolamento n. 2015/2171/UE.
Il presente regolamento sarà sottoposto a revisione ogni qualvolta vi siano significative modifiche di legge od organizzative della Centrale di Committenza che vadano ad incidere sulle disposizioni in esso contemplate.