CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE COMUNE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTE COMUNE
PREMESSA
L’Assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie riportate sulla Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione per le somme assicurate e/o i massimali in esse indicati, entro i limiti di indennizzo e con l’applicazione delle franchigie e degli scoperti riportati in Polizza e nel presente documento.
Le Condizioni di Assicurazione contengono, la “Parte Comune”, il pacchetto di garanzie - Basic, Comfort o Top – acquistato per ciascuna delle Sezioni scelte, le Garanzie Facoltative eventualmente aggiunte, le “Norme operanti in caso di sinistro”.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione L’abitazione principale o secondaria dell’Assicurato situata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano, indicata in polizza.
Abitazione Principale (o abituale)
L’abitazione dove, di fatto, vivono abitualmente l’Assicurato ed il suo nucleo familiare.
Abitazione secondaria (o non abituale)
Abitazione su piano intermedio
Altre abitazioni diverse da quella principale (Esempio: casa di villeggiatura).
Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e, con aperture, diverse da quelle relative all’ingresso dell’appartamento stesso, situate ad oltre 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.
Abitazione non su piano intermedio
Appartamento non su piano intermedio posto in fabbricato abitato da più famiglie con accesso solo da vani interni del fabbricato e con ingresso comune dall’esterno (Esempio: Appartamento condominiale su piano diverso da quello intermedio).
Armadi forti Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
• pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm.
• movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo.
• serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale.
• peso minimo 100 kg.
Assicurato I soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Relativamente alla sezione Protezione Persona “Infortuni domestici”, la persona indicata in polizza alla voce “Contraente/Assicurato” nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare. Relativamente alla sezione Protezione Persona “Infortuni del conducente di autovetture”, la persona indicata in polizza alla voce “Contraente/Assicurato” e tutti i componenti del suo nucleo familiare, abilitati alla guida di autovetture a norma delle disposizioni in vigore.
Relativamente alla sezione Protezione legale, la persona indicata in polizza alla voce “Contraente/Assicurato”, i componenti del suo nucleo familiare, nonché i suoi collaboratori domestici con riferimento esclusivo all’attività da essi svolta per conto del Contraente/Assicurato.
Assicurazione Contratto di assicurazione.
Beneficiario Relativamente alla sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in caso di infortunio mortale dell’Assicurato.
Casseforti Mobili aventi le seguenti caratteristiche:
• pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate.
• movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un lato per le casseforti murate.
• serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale.
• peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Colposo (o senza intenzione)
Il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Contenuto/Effetti domestici
Il contenuto dell’abitazione costituito da:
• mobilio, arredamento, quadri e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva).
• vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche.
• tutto quanto serve per uso personale e di casa.
• attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l’abitazione.
• mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti all’immobile.
Nonché se i locali sono in affitto:
• tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti.
• apparecchiature di riscaldamento e condizionamento. quando questi sono stati aggiunti dall’Assicurato.
Sono compresi “gioielli e preziosi”.
Sono esclusi i documenti, i valori, i veicoli soggetti ad immatricolazione e l’eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.
Contravvenzione La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con l’arresto e/o l’ammenda.
Danni Corporali Morte e lesioni alla persona.
Xxxxx Xxxxxxx Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Delitto La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con la reclusione e/o la multa.
Derubricazione del reato Si ha nei casi in cui l’imputazione iniziale viene, nel corso del procedimento penale, riformulata in relazione ai nuovi elementi emersi.
Diritto amministrativo L’insieme delle norme che regolano l’attività dello Stato e degli altri organi pubblici per il conseguimento dei loro scopi istituzionali.
Disabitazione
(o mancata abitazione)
Assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Documenti Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
Xxxxxx (o con intenzione) Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del reato Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte del reo antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione, sospensione condizionale della pena).
Fatto illecito L’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico.
Fissi ed infissi Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione, nonché grondaie e pluviali.
Infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aereazione delle costruzioni.
Franchigia Importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va in detrazione rispetto all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gioielli e preziosi Oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.
Illecito extracontrattuale Si ha quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Immobile/Fabbricato I locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l’area e comprese le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professionali se comunicanti con l’abitazione stessa, compresi:
- fissi, infissi.
- Impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell’aria, fotovoltaici e solari termici, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione, comprese le antenne radiotelevisive centralizzate, ma esclusi impianti di prevenzione e di allarme.
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato nella voce contenuto.
- le pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nell’immobile stesso o negli spazi ad esso adiacenti.
E’ escluso quanto indicato alla voce “Contenuto”.
Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Inadempimento contrattuale
Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell’Interno).
Indennizzo / Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente.
Invalidità permanente La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Nucleo familiare Tutti i componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato risultanti dal certificato di stato di famiglia. I figli minorenni si intendono sempre inclusi nel nucleo familiare (anche se non risultanti dal certificato di stato di famiglia).
Partita Insieme dei beni assicurati con unico capitale.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Porta blindata Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all’effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:
• battente costruito per l’intera superficie con lamiera d’acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale.
• telaio e controtelaio costruiti con lamiera d’acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro.
• almeno due rostri fissi antiscardinamento.
• serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.
Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Preterintenzionale (o oltre l’intenzione)
Il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello voluto da chi lo ha commesso.
Prestazioni I servizi prestati agli Assicurati e forniti utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.
Primo Rischio Assoluto Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni entro il massimale di polizza anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati. non trovando, Non trova quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.
In polizza, per brevità, è indicata con l’acronimo PRA.
Procedimento penale Il complesso delle attività svolte dagli organi statali di giustizia (quali ad esempio il Pubblico Ministero e il Giudice) al fine di accertare gli estremi di un reato, la responsabilità del relativo autore nonché per pronunziare eventuale sentenza di condanna.
Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxx Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovute ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in giudicato
Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Relativamente alla sezione Assistenza, il singolo fatto o avvenimento che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.
Società Generali Italia S.p.A.
Solaio Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Struttura Organizzativa Complesso EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della medesima Società.
Tetto Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Transazione L’accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata scelta, pertanto, deve coincidere con il valore dei beni assicurati. Se la somma assicurata indicata in polizza risultasse inferiore al valore complessivo degli stessi, in caso di sinistro, l’Assicurato sopporterà la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’articolo 1907 del codice civile.
Xxxxxx Xxxxxx, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta, esercitata con una comunicazione inviata in una delle forme previste dall’Art. 5 "Comunicazione tra le Parti", almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così
successivamente.
Per i contratti di durata poliennale, non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell’articolo 1899 del codice civile.
Art. 3 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, ai sensi dell’articolo 1910 del codice civile.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 4 Dichiarazioni del Contraente
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’assicurato deve dare inoltre, comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Art. 5 Comunicazione tra le parti
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza mediante:
- Posta Elettronica certificata PEC.
- Lettera raccomandata.
Le comunicazioni alle quali è tenuta la Società, devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:
- Posta Elettronica certificata PEC.
- Lettera raccomandata.
Art. 6 Recesso in caso di sinistro
A seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al primo, effettuata a termini di polizza nell'ambito della intera durata del contratto, le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra Parte nelle forme previste all'Art. 5 "Comunicazione tra le Parti". Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.
In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 7 Indicizzazione
Qualora la polizza sia indicizzata, le somme assicurate, i massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e il premio, sono soggetti ad adeguamento automatico legato all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale),
premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
Dopo l’applicazione dell’adeguamento per almeno quattro volte, è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare all’indicizzazione comunicandolo all’altra Parte nelle forme previste dall’Art. 5 "Comunicazione tra le Parti" almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
Si precisa che non sono comunque soggetti ad adeguamento franchigie espresse in cifra assoluta, minimi e massimi di scoperto, e tutti i valori espressi in percentuale, nonché i massimali previsti per le prestazioni della Sezione Assistenza.
Art. 8 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 11 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
PROTEZIONE CASA
PREMESSA
Le garanzie del settore Protezione Casa, sono prestate esclusivamente in relazione ad immobili (es. villa) o porzioni di immobile (es. appartamenti) destinati a civile abitazione, aventi le caratteristiche riportate nelle norme di riferimento e situati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
PROTEZIONE CASA
SEZIONE "DANNI ALL’IMMOBILE" E/O "DANNI AL CONTENUTO"
NORME GENERALI
Art. 1 Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:
Immobile: locali destinati a civile abitazione (nonché, se intercomunicanti con gli stessi, ad uffici privati e studi professionali del Contraente o di uno dei componenti del suo nucleo familiare) e relative dipendenze, anche staccate, situate negli spazi adiacenti e pertinenti all’immobile indicato in polizza e di proprietà del Contraente.
Contenuto: effetti domestici contenuti nell’abitazione, negli uffici privati e studi professionali del Contraente o di uno dei componenti del suo nucleo familiare, se intercomunicanti e nelle relative dipendenze, anche staccate, situate negli spazi adiacenti e pertinenti. Sono compresi in garanzia Valori e Documenti, anche in eccedenza alla relativa somma assicurata, con i seguenti limiti
• Valori fino ad un limite di euro 2.500,00.
• Documenti fino ad un limite di euro 5.000,00.
Oppure
Contenuto PRA: effetti domestici contenuti nell’abitazione, negli uffici privati e studi professionali del Contraente o di uno dei componenti del suo nucleo familiare, se intercomunicanti e nelle relative dipendenze, anche staccate, situate negli spazi adiacenti e pertinenti. Sono compresi in garanzia Valori e Documenti, anche in eccedenza alla relativa somma assicurata, con i seguenti limiti:
• Valori fino ad un limite di euro 500,00.
• Documenti fino ad un limite di euro 1.000,00.
Art. 2 Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è prestata alla condizione che l’immobile assicurato o contenente le cose assicurate, nonché l’intero fabbricato di cui formi eventualmente parte abbiano le seguenti caratteristiche:
• non siano in costruzione.
• si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione.
• siano destinati per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.
• abbia strutture portanti verticali e pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili con una tolleranza, nelle pareti esterne e nel tetto, di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.
• abbia struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti, anche in materiali combustibili.
Art. 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 4 Forma dell’Assicurazione
La forma di assicurazione prevista per le garanzie concernenti danni materiali e diretti alle cose assicurate è:
• per l’immobile: Valore Intero.
• per il contenuto: Valore Intero.
• per il contenuto PRA: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L’ assicurazione, se operante l’art. 7 “Indicizzazione” delle "Norme che regolano l’assicurazione in generale", opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, limitatamente ai sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 1.000,00. Nell’effettuare la valutazione del sinistro, ai fini della determinazione di tali limiti, non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.
Art. 5 Valore delle cose assicurate
Il valore delle cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – al momento del sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri:
• per l’Immobile, si stima il “valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell’area e di statue e affreschi aventi valore artistico.
• per il Contenuto o Contenuto PRA si stima il “valore a nuovo” intendendosi per tale il costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali oppure equivalenti.
• per i Documenti, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
Art. 6 Colpa Grave
La società indennizza i danni per i quali è prestata l’assicurazione anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, a deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile.
FORMULA BASIC
Art. 7 Rischi Assicurati
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno.
b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato ad eccezione dei danni conseguenti all'esplosione e scoppio di ordigni esplosivi.
c) azione meccanica del fulmine.
d) implosione.
e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate.
f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
h) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile).
Art. 8 Garanzie riservate all’abitazione principale
Art. 8.1 Trasloco
In caso di trasloco del Contraente/Assicurato in altra abitazione principale sita in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, si intendono temporaneamente assicurati anche i beni relativi alla nuova abitazione che rientrano nelle definizioni di “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” (compresi Valori e Documenti”).
Le somme assicurate indicate in polizza per “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” hanno pertanto, validità per entrambe le abitazioni.
Tale garanzia opera per un massimo di 10 (dieci) giorni a partire dalla data preventivamente comunicata (nelle forme di cui all’art. 5 "Comunicazioni tra le parti") dal Contraente/Assicurato alla Società, come data di inizio delle operazioni di trasloco. Per tale periodo, l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”.
Restano esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto.
Art. 8.2 Aumento delle somme assicurate per festività natalizie e per matrimonio
La somma assicurata per il “Contenuto/Contenuto PRA” è maggiorata:
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti del suo nucleo familiare fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.
Art. 8.3 Contenuto portato in altre abitazioni
Sono assicurati i beni costituenti il Contenuto/Contenuto PRA, i Valori e i Documenti, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un' abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte del mondo, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Art. 9 Ulteriori spese indennizzabili
Art. 9.1 Spese supplementari
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro, le spese supplementari sostenute per:
• Demolizione e Sgombero
demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità.
• Ricollocamento “Contenuto”
rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto/Contenuto PRA laddove sia necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente.
• Alloggio Temporaneo
l’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150 giornaliere e per un massimo di 100 giorni. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
• Onorario dei periti
l’onorario del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all’art. 3 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme operanti in caso di sinistro - sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo perito. La garanzia è operante fino al 5% dell’ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di euro 1.500,00.
Art. 9.2 Spese per modifiche costruttive al fabbricato
Sono rimborsate le maggiori spese, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo relativo all’immobile calcolato a termini di polizza, sostenute per la riparazione o la ricostruzione dell’immobile secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l’Autorità lo imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione dell’immobile stesso.
Art. 9.3 Perdita dei canoni di locazione
La Società indennizza, se l’immobile assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione relativi all’Immobile rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. Tale garanzia è operante fino ad un massimo di 1/15 della somma assicurata per l’Immobile.
Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
Art. 10 Speciale clienti Generali Italia
Art 10.1 Speciale clienti "R.C. AUTO” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A., la Società:
a) Limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che:
- l’autovettura sia, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggior fabbricato di cui tale immobile forma eventualmente parte.
- i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative.
b) Si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura qualora questa si trovi in area privata e non in circolazione - nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il Ricorso terzi.
Art. 10.2 Speciale clienti “VITA” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare abbia stipulato polizze sulla vita a premio annuo o a premio unico ricorrente con Generali Italia S.p.A, la Società, in caso di danno all’immobile assicurato, indennizzato a termini di polizza per un importo superiore al 50% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, pagherà un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici) mesi successivi alla data del sinistro.
Sono compresi i piani di previdenza individuali che non abbiano avuto interruzioni nel pagamento dei premi anteriormente alla data del sinistro. In tal caso, l’indennità aggiuntiva è pari al premio versato (esclusi i trasferimenti) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data del sinistro stesso.
L'indennità aggiuntiva opera:
- per polizze stipulate anteriormente alla data del sinistro stesso.
- con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
Art. 10.3 Speciale clienti “INFORTUNI E/O MALATTIA” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare abbia stipulato polizze infortuni e/o malattie con Generali Italia S.p.A, la Società in caso di danno all’immobile assicurato, indennizzato a termini di polizza per un importo superiore al 50% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, pagherà un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici) mesi successivi alla data del sinistro.
L'indennità aggiuntiva opera:
- per polizze stipulate anteriormente alla data del sinistro stesso.
- con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
Art. 11 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione.
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione.
c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
d) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
e) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza.
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
h) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato.
i) causati da esplosione e/o scoppio di ordigni esplosivi.
j) elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, anche se causati da fulmine o da altro evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Art. 12 Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del Contraente
La Società, in caso di sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza, si obbliga a tenere indenne il contraente delle somme che sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge nei seguenti casi.
Art. 12.1 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino al 20% del massimale della garanzia Ricorso Terzi.
Negli stessi termini, oltre al Contraente, sono assicurati anche:
• i componenti il suo nucleo familiare.
• qualora sia assicurato la partita "Immobile", gli eventuali comproprietari.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge del Contraente.
• i genitori e i figli del Contraente, salvo che siano residenti in unità immobiliari distinte che abbiano comunque subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.
• tutti gli altri componenti il nucleo familiare del Contraente.
• quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che abbiano con loro rapporti di parentela / affinità di cui ai punti precedenti.
• le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 12.2 Responsabilità durante la villeggiatura (operante solo se assicurata la partita “CONTENUTO” o "CONTENUTO PRA”)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e tutti i componenti il suo nucleo familiare delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati ai locali dell’abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura in qualsiasi parte del mondo e all’arredamento ivi contenuto, da incendio, esplosione e scoppio.
La garanzia è operante per un importo pari a 5 (cinque) volte la somma assicurata prevista per il Contenuto / Contenuto PRA sino ad un massimo di euro 250.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché tutti i componenti il suo nucleo familiare.
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Sono in ogni caso esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivategli dalla legge e quelli da mancato uso.
Art. 12.3 Rischio locativo (operante solo se assicurata la partita “CONTENUTO” o “CONTENUTO PRA”)
La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave del Contraente medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato e siti nell’ abitazione indicata in polizza.
La garanzia è operante per un massimale pari a:
• 5 (cinque) volte la somma assicurata per il Contenuto a Valore intero.
• 10 (dieci) volte la somma assicurata per il Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
e comunque con il massimo di euro 500.000,00 o del maggior importo assicurato per la garanzia Ricorso terzi e senza applicazione della regola proporzionale.
Nei termini sopra indicati, sono assicurati:
• anche i componenti del nucleo familiare del Contraente.
• il conduttore, se persona diversa dal Contraente.
FORMULA COMFORT
Art. 7 Rischi Assicurati
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno.
b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato.
c) azione meccanica del fulmine.
d) implosione.
e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate.
f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse.
i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile).
j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).
Art. 7.1 Eventi sociopolitici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
b) avvenuti in occasione di furto o rapina, ad eccezione di quelli causati dai ladri a fissi ed infissi (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.6 "Guasti causati dai ladri e furto dei fissi ed infissi” della presente sezione).
Sono, inoltre, compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La garanzia di cui alla lettera a) opera ad integrazione di quanto previsto all’articolo Art. 7 "Rischi Assicurati" lettera d) e all’art. 7 "Ulteriori Spese Indennizzabili" lettera a) della Sezione Furto, per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in tale Sezione.
Sono esclusi i danni:
• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.
• diversi da incendio, esplosione e scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.
• da imbrattamento delle parti esterne dell’abitazione.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 300,00.
• fino alla concorrenza, di un importo pari all’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Art. 7.2 Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi esclusi quelli verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.1 “Eventi sociopolitici”).
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 150,00.
• sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ogni partita.
Art. 7.3 Eventi atmosferici (vento e grandine)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
• vento e cose da esso trascinate.
• grandine.
quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno.
I danni di bagnamento verificatisi all’interno dell’immobile sono compresi purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.
Sono esclusi i danni:
a) subiti da:
• serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari e/o fotovoltaici a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
• tende, insegne, antenne, camini, cancelli, recinti (anche in muratura), e simili installazioni esterne, enti all’aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei
serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
b) causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.4 “Sovraccarico di neve sui tetti”), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 300,00.
• sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Art. 7.4 Sovraccarico di neve sui tetti
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale dell’immobile causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Sono compresi inoltre, i danni di bagnamento verificatisi all’interno dell’immobile purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.
Sono esclusi i danni:
• da gelo, valanghe o slavine.
• verificatisi in fabbricati in stato di abbandono, in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme tecniche di sicurezza (di legge e regolamenti) in materia di carichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione o ristrutturazione dell’immobile e/o introdotte successivamente con effetto retroattivo.
• a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante.
• ad antenne e camini non causati da crollo totale o parziale dei fabbricati.
• di rottura o deformazione delle grondaie.
• da crollo di serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari e/o fotovoltaici a meno che i danni agli stessi non derivino da crollo totale o parziale del fabbricato.
• subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
Sono, inoltre, compresi i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 200,00.
• fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.
Periodo di inefficacia della copertura
La garanzia è operante soltanto a decorrere dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la Società a copertura del medesimo rischio, nel suddetto periodo di inefficacia, la garanzia opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Art. 7.5 Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Sono esclusi:
• i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi.
• i danni causati da corrosione elettrolitica (corrente galvanica).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato per ogni sinistro:
• con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.
• fino alla concorrenza di un importo pari al 20% della somma assicurata per ogni partita, con il massimo, per periodo di assicurazione, di euro 15.000,00, e di euro 3.000,00 per i danni ai computer ed agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica.
In caso di danno indennizzabile, qualora l’Assicurato ricorra alla riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (indennizzo in forma specifica), non verrà applicato, limitatamente alla sola parte di danno riparato, nessuno scoperto o franchigia.
Art. 7.6 Guasti causati dai ladri e furto dei fissi ed infissi
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fissi (compresi pluviali e grondaie) ed infissi dell’immobile, dovuti a guasti causati dai ladri, nonché da furto degli stessi.
La garanzia non opera:
• per gli immobili in fase di ristrutturazione.
• trascorsi i 30 giorni consecutivi di disabitazione per l’abitazione principale.
• trascorsi i 60 giorni consecutivi di disabitazione per l’abitazione secondaria.
L’assicurazione è prestata, per l’abitazione principale, con il limite complessivo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
L’assicurazione è prestata, per l’abitazione secondaria, con il sottolimite per sinistro e periodo assicurativo di euro 1.500,00.
Nel caso in cui sia attiva anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 6 "Rischi assicurati" lettera d) e all’art. 7 "Ulteriori Spese Indennizzabili" lettera a) della Sezione Furto per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in tale Sezione.
Art 7.7 Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’immobile, dell’intero fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture.
• da traboccamento o rigurgito degli impianti per occlusione delle relative tubazioni.
• conseguenti a gelo nel caso l’abitazione sia adibita ad abitazione secondaria dell’Assicurato.
• dovuti a rottura causata da gelo di tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato.
Sono inoltre escluse le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 200,00.
Art. 8 Garanzie riservate all’Abitazione Principale
Art 8.1 Trasloco
In caso di trasloco del Contraente/Assicurato in altra abitazione principale sita in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, si intendono temporaneamente assicurati anche i beni relativi alla nuova abitazione che rientrano nelle definizioni di “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” (compresi Valori e Documenti”) relativi alla nuova abitazione.
Le somme assicurate indicate in polizza per “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” hanno pertanto, validità per entrambe le abitazioni.
Tale garanzia opera per un massimo di 10 (dieci) giorni a partire dalla data preventivamente comunicata (nelle forme di cui all’art. 5 "Comunicazioni tra le parti") dal Contraente/Assicurato alla Società come data di inizio delle operazioni di trasloco. Per tale periodo, l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”.
Restano esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto.
Art. 8.2 Aumento delle somme assicurate per festività natalizie e per matrimonio
La somma assicurata per il “Contenuto/Contenuto PRA” è maggiorata:
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti del suo nucleo familiare fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.
Art. 8.3 Contenuto portato in altre abitazioni
Sono assicurati i beni costituenti il Contenuto/Contenuto PRA, i Valori e i Documenti, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un' abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte del mondo, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Art. 9 Ulteriori spese indennizzabili
Art. 9.1 Spese supplementari
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro, le spese supplementari sostenute per:
• Demolizione e Sgombero
demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità.
• Ricollocamento “Contenuto”
rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto / Contenuto PRA laddove sia necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente.
• Alloggio Temporaneo
l’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150 giornaliere e per un massimo di 100 giorni. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
• Onorario dei periti
l’onorario del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all’art. 3 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme operanti in caso di sinistro - sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo perito. La garanzia è operante fino al 5% dell’ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di euro 1.500,00.
Art. 9.2 Spese per modifiche costruttive al fabbricato
Sono rimborsate le maggiori spese, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo relativo all’immobile calcolato a termini di polizza, sostenute per la riparazione o la ricostruzione dell’immobile secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l’Autorità lo imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione dell’immobile stesso.
Art. 9.3 Perdita dei canoni di locazione
La Società indennizza, se l’immobile assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione relativi all’Immobile rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. Tale garanzia è operante fino ad un massimo di 1/15 della somma assicurata per l’Immobile.
Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
Art. 10 Speciale clienti Generali Italia
Art. 10.1 Speciale clienti “R.C. AUTO” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A., la Società:
a) Limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che:
- l’autovettura sia, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggior fabbricato di cui tale immobile forma eventualmente parte.
- i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative.
b) Si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura qualora questa si trovi in area privata e non in circolazione - nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il “Ricorso Terzi".
Art. 10.2 Speciale clienti “VITA” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare abbia stipulato polizze sulla vita a premio annuo o a premio unico ricorrente con Generali Italia S.p.A, la Società, in caso di danno all’immobile assicurato, indennizzato a termini di polizza per un importo superiore al 50% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, pagherà un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici) mesi successivi alla data del sinistro.
Sono compresi i piani di previdenza individuali che non abbiano avuto interruzioni nel pagamento dei premi anteriormente alla data del sinistro. In tal caso, l’indennità aggiuntiva è pari al premio versato (esclusi i trasferimenti) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data del sinistro stesso.
L'indennità aggiuntiva opera:
- per polizze stipulate anteriormente alla data del sinistro stesso.
- con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
Art. 10.3 Speciale clienti “INFORTUNI E/O MALATTIA” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare abbia stipulato polizze infortuni e/o malattie con Generali Italia S.p.A, la Società in caso di danno all’immobile assicurato, indennizzato a termini di polizza per un importo superiore al 50% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, pagherà un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici) mesi successivi alla data del sinistro.
L'indennità aggiuntiva opera:
- per polizze stipulate anteriormente alla data del sinistro stesso.
- con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
Art. 11 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione.
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione.
c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato (salvo quanto previsto dalla garanzia "Eventi sociopolitici").
d) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
e) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione (salvo quanto previsto dalla garanzia "Guasti causati dai ladri e furto di fissi e infissi").
f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza.
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
h) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 12 Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del contraente
La Società, in caso di sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza, si obbliga a tenere indenne il contraente delle somme che sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge nei seguenti casi.
Art. 12.1 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino al 20% del massimale della garanzia Ricorso Terzi.
Negli stessi termini, oltre al Contraente, sono assicurati anche:
• i componenti del nucleo familiare.
• qualora sia assicurato la partita "Immobile", gli eventuali comproprietari.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge del Contraente;
• i genitori e i figli del Contraente, salvo che siano residenti in unità immobiliari distinte che abbiano comunque subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.
• tutti gli altri componenti il nucleo familiare del Contraente.
• quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che abbiano con loro rapporti di parentela / affinità di cui ai punti precedenti.
• le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 12.2 Responsabilità durante la villeggiatura (Operante solo se assicurata la partita “CONTENUTO” o “CONTENUTO PRA”)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e tutti i componenti il suo nucleo familiare delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati ai locali dell’abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura in qualsiasi parte del mondo e all’arredamento ivi contenuto, da incendio, esplosione e scoppio.
La garanzia è operante per un importo pari a 5 (cinque) volte la somma più elevata tra quelle indicate in polizza per la partita Contenuto/Contenuto PRA sino ad un massimo di euro 250.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché tutti i componenti il suo nucleo familiare.
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Sono in ogni caso esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivategli dalla legge e quelli da mancato uso.
Art. 12.3 Rischio locativo (operante solo se assicurata la partita “CONTENUTO” o “CONTENUTO PRA”)
La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave del Contraente medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato e siti nell’ abitazione indicata in polizza.
La garanzia è operante per un massimale pari a:
• 5 (cinque) volte la somma assicurata per il Contenuto a Valore intero.
• 10 (dieci) volte la somma assicurata per il Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
e comunque con il massimo di euro 500.000,00 o del maggior importo assicurato per la garanzia Ricorso terzi e senza applicazione della regola proporzionale.
Nei termini sopra indicati, sono assicurati:
• anche i componenti del nucleo familiare del Contraente.
• il conduttore, se persona diversa dal Contraente.
FORMULA TOP
Art. 7 Rischi Assicurati
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
a) incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli ragionevolmente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno.
b) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato.
c) azione meccanica del fulmine.
d) implosione.
e) caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate.
f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
g) urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
h) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti entro 50 metri da esse.
i) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche a seguito della rottura di congegni (se assicurata la partita Immobile).
j) rottura accidentale di lampadari, compresi i danni agli stessi, appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta (se assicurata la partita Contenuto).
Art. 7.1 Eventi sociopolitici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
a) da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
b) avvenuti in occasione di furto o rapina, ad eccezione di quelli causati dai ladri a fissi ed infissi (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.6 "Guasti causati dai ladri e furto dei fissi ed infissi” della presente sezione).
Sono, inoltre, compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La garanzia di cui alla lettera a) opera ad integrazione di quanto previsto all’articolo Art. 6 "Rischi Assicurati" lettera d) e all’art. 7 "Ulteriori Spese Indennizzabili" lettera a) della Sezione Furto, per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in tale Sezione(se assicurata la sezione Furto).
Sono esclusi i danni:
• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.
• diversi da incendio, esplosione e scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.
• da imbrattamento delle parti esterne dell’abitazione.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 300,00.
• fino alla concorrenza, di un importo pari all’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Art. 7.2 Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi esclusi quelli verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.1 “Eventi sociopolitici”).
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 150,00.
• sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ogni partita.
Art. 7.3 Eventi atmosferici (vento e grandine)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
• vento e cose da esso trascinate.
• grandine.
quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno.
I danni di bagnamento verificatisi all’interno dell’immobile sono compresi purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.
Sono esclusi i danni:
a) subiti da:
• serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari e/o fotovoltaici a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
• tende, insegne, antenne, camini, cancelli, recinti (anche in muratura), e simili installazioni esterne, enti all’aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
b) causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.4 “Sovraccarico di neve sui tetti”), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 300,00.
• sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Art. 7.4 Sovraccarico di neve sui tetti
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale dell’immobile causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Sono compresi inoltre, i danni di bagnamento verificatisi all’interno dell’immobile purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.
Sono esclusi i danni:
• da gelo, valanghe o slavine.
• verificatisi in fabbricati in stato di abbandono, in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme tecniche di sicurezza (di legge e regolamenti) in materia di carichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione o ristrutturazione dell’immobile e/o introdotte successivamente con effetto retroattivo.
• a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante.
• ad antenne e camini non causati da crollo totale o parziale dei fabbricati.
• di rottura o deformazione delle grondaie.
• da crollo di serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari e/o fotovoltaici a meno che i danni agli stessi non derivino da crollo totale o parziale del fabbricato.
• subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
Sono, inoltre, compresi i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 200,00.
• fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.
Periodo di inefficacia della copertura
La garanzia è operante soltanto a decorrere dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la Società a copertura del medesimo rischio, nel suddetto periodo di inefficacia, la garanzia opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Art. 7.5 Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Sono esclusi:
• i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi.
• i danni causati da corrosione elettrolitica (corrente galvanica).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato per ogni sinistro:
• con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.
• fino alla concorrenza di un importo pari al 20% della somma assicurata per ogni partita, con il massimo, per periodo di assicurazione, di euro 15.000,00, e di euro 3.000,00 per i danni ai computer ed agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica.
In caso di danno indennizzabile, qualora l’Assicurato ricorra alla riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (indennizzo in forma specifica), non verrà applicato, limitatamente alla sola parte di danno riparato, nessuno scoperto o franchigia.
Art. 7.6 Guasti causati dai ladri e furto dei fissi ed infissi
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fissi (compresi pluviali e grondaie) ed infissi dell’immobile, dovuti a guasti causati dai ladri, nonché da furto degli stessi.
La garanzia non opera:
• per gli immobili in fase di ristrutturazione.
• trascorsi i 30 giorni consecutivi di disabitazione per l’abitazione principale.
• trascorsi i 60 giorni consecutivi di disabitazione per l’abitazione secondaria.
L’assicurazione è prestata, per l’abitazione principale, con il limite complessivo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
L’assicurazione è prestata, per l’abitazione secondaria, con il sottolimite per sinistro e periodo assicurativo di euro 1.500,00.
Nel caso sia valorizzata anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 6 "Rischi assicurati" lettera d) e all’art. 7 "Ulteriori Spese Indennizzabili" lettera a) della Sezione Furto per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in tale Sezione.
Art. 7.7 Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’immobile, dell’intero fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture.
• da traboccamento o rigurgito degli impianti per occlusione delle relative tubazioni.
• conseguenti a gelo nel caso l’abitazione sia adibita ad abitazione secondaria dell’Assicurato.
• dovuti a rottura causata da gelo di tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato.
Sono inoltre escluse le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 200,00.
Art. 7.8 Traboccamento d'acqua da occlusione e rigurgito delle fognature
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle
relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio dell’immobile, dell’intero fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.
Sono esclusi:
- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l’occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua (assicurati con la garanzia "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta" di cui all’art. 7.9 ).
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 200,00.
Art. 7.9 Spese di ricerca e riparazione acqua condotta
La società, in caso di danni materiali e diretti all’immobile assicurato, indennizzabili a termini della garanzia “Acqua condotta” di cui all’art. 7.7 e “Traboccamento d’acqua da occlusione e rigurgito della fognatura” di cui all’art. 7.8, rimborsa:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature (e relativi raccordi) la cui rottura od occlusione ha dato origine alla fuoriuscita d’acqua condotta.
b) le spese strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’Immobile.
Sono escluse le spese derivanti da occlusione delle fognature o rigurgito delle stesse. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro, che comunque non si cumula con quella prevista alla garanzia Acqua condotta.
- fino ad un massimo di euro 2.000,00 o, se ne risulta un valore maggiore, del 5 promille della somma assicurata alla partita “Immobile”, per periodo di assicurazione.
Art. 7.10 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi (se assicurata la partita “Contenuto”).
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:
• con detrazione di una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro.
• sino alla concorrenza di euro 7.000,00 per periodo di assicurazione.
Art. 7.11 Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas
La società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio dell’Immobile assicurato, accertata dal servizio di pronto intervento dell’azienda di distribuzione, se assicurata la partita Immobile, rimborsa:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas.
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti dell’immobile assicurato.
Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi gli impianti al servizio del fabbricato dell’immobile alle vigenti normative.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro.
- fino ad un massimo di euro 2.000,00 o, se ne risulta un valore maggiore, del 5 promille della somma assicurata alla partita “Immobile”, per periodo di assicurazione.
Qualora il servizio di pronto intervento dell’azienda di distribuzione, accertata l’avvenuta richiesta di intervento dell’Assicurato, non fosse, per qualsiasi motivo, intervenuto, è operante uno scoperto del 20%, con il minimo di euro 100,00 da applicare sull'importo indennizzabile.
Art. 7.12 Xxxxx alle provviste alimentari per il mancato freddo
La società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, se assicurata la partita “Contenuto”, le spese per il riacquisto delle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori e danneggiate da:
- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo.
- fuoriuscita di fluido frigorigeno.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 50,00 per ogni sinistro.
- sino al massimo di euro 600,00, per periodo di assicurazione.
Art. 7.13 Rottura di lastre e specchi
La Società indennizza, nei limiti di seguito precisati, le spese sostenute per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra garanzia della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto.
Per i locali in affitto, la garanzia è estesa alle lastre ed agli specchi di vetro che rientrano nella definizione di “Immobile” anche se non è assicurata in polizza la relativa partita.
Sono compresi i costi di trasporto e installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. La Società risponde, inoltre, di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura delle lastre. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.
Sono comunque esclusi i danni:
a) alle lastre e agli specchi di vetro che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche.
b) derivanti da operazioni di trasloco o rimozione, da lavori sulle lastre stesse o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate.
c) alle lastre e agli specchi di vetro rientranti nella definizione di "Immobile" qualora non sia assicurata la rispettiva partita.
d) alle lastre e agli specchi di vetro rientranti nella definizione di "Contenuto" qualora non sia assicurata la rispettiva partita.
La garanzia è prestata:
• con detrazione di una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro.
• fino a concorrenza, per periodo di assicurazione, di euro 2.000,00 senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice civile.
Art. 8 Garanzie riservate all’Abitazione Principale
Art. 8.1 Trasloco
In caso di trasloco del Contraente/Assicurato in altra abitazione principale sita in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, si intendono temporaneamente assicurati anche i beni relativi alla nuova abitazione che rientrano nelle definizioni di “Immobile”, “Contenuto/Contenuto PRA” (compresi "Valori e Documenti”).
Le somme assicurate indicate in polizza per “Immobile”,“Contenuto/Contenuto PRA” hanno pertanto, validità per entrambe le abitazioni.
Tale garanzia opera per un massimo di 10 (dieci) giorni a partire dalla data preventivamente comunicata (nelle forme di cui all’art. 5 "Comunicazioni tra le parti") dal Contraente/Assicurato alla Società come data di inizio delle operazioni di trasloco. Per tale periodo, l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”.
Restano esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto.
Art. 8.2 Aumento delle somme assicurate per festività natalizie e per matrimonio
La somma assicurata per il “Contenuto/Contenuto PRA” è maggiorata:
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti del suo nucleo familiare fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.
Art. 8.3 Contenuto portato in altre abitazioni
Sono assicurati i beni costituenti il Contenuto/Contenuto PRA, i Valori e i Documenti, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un'abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte del mondo, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Art. 9 Ulteriori spese indennizzabili
Art. 9.1 Spese supplementari
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro, le spese supplementari sostenute per:
• Demolizione e Sgombero
demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità.
• Ricollocamento “Contenuto”
rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto / Contenuto PRA laddove sia necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente.
• Alloggio Temporaneo
l’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150 giornaliere e per un massimo di 100 giorni. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
• Onorario dei periti
l’onorario del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all’art. 3 Procedura per la valutazione del danno delle Norme operanti in caso di sinistro - sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo perito. La garanzia è operante fino al 5% dell’ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di euro 1.500,00.
Art. 9.2 Spese per modifiche costruttive al fabbricato
Sono rimborsate le maggiori spese, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo relativo all’immobile calcolato a termini di polizza, sostenute per la riparazione o la ricostruzione dell’immobile secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l’Autorità lo imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione dell’immobile stesso.
Art. 9.3 Perdita dei canoni di locazione
La Società indennizza, se l’immobile assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita dei canoni di locazione relativi all’Immobile rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. Tale garanzia è operante fino ad un massimo di 1/15 della somma assicurata per l’Immobile.
Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
Art. 10 Speciale clienti Generali Italia
Art. 10.1 Speciale clienti “R.C. AUTO” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A., la Società:
a) Limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che:
- l’autovettura sia, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggior fabbricato di cui tale immobile forma eventualmente parte.
- i danni all’autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative.
b) Si obbliga a tenere indenne il proprietario dell’autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura qualora questa si trovi in area privata e non in circolazione - nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il “Ricorso Terzi.
Art. 10.2 Speciale clienti “VITA” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare abbia stipulato polizze sulla vita a premio annuo o a premio unico ricorrente con Generali Italia S.p.A, la Società in caso di danno all’immobile assicurato, indennizzato a termini di polizza per un importo superiore al 50% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, pagherà un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici) mesi successivi alla data del sinistro.
Sono compresi i piani di previdenza individuali che non abbiano avuto interruzioni nel pagamento dei premi anteriormente alla data del sinistro. In tal caso, l’indennità aggiuntiva è pari al premio versato (esclusi i trasferimenti) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data del sinistro stesso.
L'indennità aggiuntiva opera:
- per polizze stipulate anteriormente alla data del sinistro stesso.
- con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
Art. 10.3 Speciale clienti “INFORTUNI E/O MALATTIA” Generali Italia
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare abbia stipulato polizze infortuni e/o malattie con Generali Italia S.p.A, la Società in caso di danno all’immobile assicurato, indennizzato a termini di polizza per un importo superiore al 50% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, pagherà un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici) mesi successivi alla data del sinistro.
L'indennità aggiuntiva opera:
- per polizze stipulate anteriormente alla data del sinistro stesso.
- con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
Art. 11 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione.
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione.
c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato (salvo quanto previsto dalla garanzia "Eventi sociopolitici").
d) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
e) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione (salvo quanto previsto dalla garanzia "Guasti causati dai ladri e furto di fissi e infissi").
f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza (salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni alle provviste alimentari per il mancato freddo").
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
h) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 12 Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del Contraente
La Società, in caso di sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza, si obbliga
a tenere indenne il Contraente delle somme che sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge nei seguenti casi.
Art. 12.1 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino al 20% del massimale della garanzia Ricorso Terzi.
Negli stessi termini, oltre al Contraente, sono assicurati anche:
• i componenti del nucleo familiare.
• qualora sia assicurato la partita "Immobile", gli eventuali comproprietari.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge del Contraente.
• i genitori e i figli del Contraente, salvo che siano residenti in unità immobiliari distinte che abbiano comunque subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.
• tutti gli altri componenti il nucleo familiare del Contraente.
• quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che abbiano con loro rapporti di parentela / affinità di cui ai punti precedenti.
• le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 12.2 Responsabilità durante la villegiatura (operante solo se assicurata la partita “CONTENUTO” o “CONTENUTO PRA”)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e tutti i componenti il suo nucleo familiare delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati ai locali dell’abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura in qualsiasi parte del mondo e all’arredamento ivi contenuto, da incendio, esplosione e scoppio.
La garanzia è operante per un importo pari a 5 (cinque) volte la somma assicurata prevista per il Contenuto / Contenuto PRA sino ad un massimo di euro 250.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché tutti i componenti il suo nucleo familiare.
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Sono in ogni caso esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivategli dalla legge e quelli da mancato uso.
Art. 12.3 Rischio locativo (operante solo se assicurata la partita “CONTENUTO” o “CONTENUTO PRA”)
La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave del Contraente medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato e siti nell’ abitazione indicata in polizza.
La garanzia è operante per un massimale pari a:
• 5 (cinque) volte la somma assicurata per il Contenuto a Valore intero.
• 10 (dieci volte) la somma assicurata per il Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
e comunque con il massimo di euro 500.000,00 o del maggior importo assicurato per la garanzia Ricorso terzi e senza applicazione della regola proporzionale.
Nei termini sopra indicati, sono assicurati:
• anche i componenti del nucleo familiare del Contraente.
• il conduttore, se persona diversa dal Contraente.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, se espressamente richiamate in polizza.
Locali non destinati a civile abitazione (Cod. G125)
Premesso che, sia l’immobile assicurato sia l’intero fabbricato di cui faccia eventualmente parte, siano destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani a civile abitazione, uffici o studi professionali, si intendono assicurati alla partita "Immobile" anche i locali di proprietà del contraente non destinati a civile abitazione.
Agevolazioni in presenza di polizza incendio connessa a mutuo bancario (Cod. MB01)
Si conviene tra le parti che la polizza è soggetta a condizioni di particolare favore in quanto il Contraente dichiara che l’Immobile assicurato è coperto, per alcuni degli eventi previsti dalla presente polizza, anche da polizza stipulata tramite Istituto di credito in occasione dell’accensione del mutuo.
In caso di sinistro il Contraente è obbligato, a norma dell’art. 3 "Assicurazioni presso diversi assicuratori" delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, a farne denuncia a tutti gli assicuratori presso i quali risulta assicurato al momento del sinistro.
Inoltre, in caso di danno all’Immobile, indennizzabile a termini di polizza, per un importo superiore al 25% del valore di ricostruzione a nuovo dell’Immobile stesso, verrà liquidata un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare complessivo delle rate del mutuo in scadenza nei 12 mesi successivi alla data del sinistro, con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo, anche eventualmente in eccedenza alla somma assicurata.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE “COMFORT” E “TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA “IMMOBILE”.
Assicurazione giardino (Cod. AG01)
La Società, indennizza i danni materiali e diretti causati agli alberi di proprietà del Contraente/Assicurato, che si trovino in spazi adiacenti e pertinenti all’ abitazione indicata in polizza, da uno degli eventi assicurati che comporti il perimento o l’abbattimento della pianta stessa.
La Società rimborsa i costi di reimpianto con piante di uguale od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato.
La garanzia non opera per:
a) piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica.
b) arbusti ed essenze erbacee.
c) xxxxx conseguenti a lavori non eseguiti a regola d’arte.
d) danni a parti dell’albero che non comportino il perimento o l’abbattimento della pianta.
Sono esclusi:
• ogni forma di deprezzamento per l’intero giardino o parco o per l’intero complesso.
• i costi di bonifica del terreno.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 250,00 e fino al massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
In caso di sinistro indennizzabile, la Società rimborsa altresì, fino a concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese supplementari sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE “COMFORT” E “TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA “IMMOBILE”.
Eliminazione limite per fenomeno elettrico – Aumento limite (Cod. FE30)
Si conviene tra le parti che, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia “Eliminazione limite per fenomeno elettrico” di cui all’art. 7.5 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, il pagamento dell’indennizzo verrà
effettuato per ogni sinistro:
- con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.
- fino alla concorrenza di un importo pari al 20% della somma assicurata per ogni partita, con il massimo, per periodo di assicurazione, di euro 30.000,00, e di euro 3.000,00 per i danni ai computer ed agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE “COMFORT” E “TOP".
Fenomeno elettrico a primo rischio assoluto (Cod. FPRA)
Si conviene tra le Parti che, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Fenomeno Elettrico" di cui all’art. 7.5 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto (PRA) sino ad un massimo indennizzo di Euro 5.000,00, per periodo di assicurazione ma, relativamente ai danni ai computer nonché agli strumenti multimediali elettronici portatili sotto carica, con il massimo di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato per ogni sinistro: con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULE “COMFORT” E “TOP”.
Grandine sui fragili (Cod. FR01)
La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Eventi Atmosferici – Vento e Grandine" di cui all’art.
7.3 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto risponde, fino ad un massimale di euro 10.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici ed inoltre dei danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE “COMFORT” E “TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Grandine sui fragili estensione (Cod. FR02)
La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Eventi Atmosferici – Vento e Grandine" di cui all’art.
7.3 della sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto, risponde fino al massimale indicato in polizza per singolo sinistro, dei danni causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici ed inoltre dei danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULE “COMFORT” E “TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Spese di ricerca e riparazione – Aumento limite (Cod. SR01)
Si conviene tra le Parti che, a parziale deroga di quanto previsto dalle garanzie “Spese di ricerca e riparazione acqua condotta” e “Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas” di cui agli artt. 7.9 e 7.11 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, ciascuna delle garanzie sia prestata fino ad un massimo di euro 4.000,00 o, se ne risulta un valore maggiore, del 5 promille della somma assicurata alla partita “Immobile”, per periodo di assicurazione.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA “TOP” SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Sovraccarico neve estensione (Cod. SN01)
Si conviene tra le Parti che, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Sovraccarico di neve sui tetti" di cui all’art. 7.4 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, la Società indennizza i seguenti danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve:
- crollo di serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari e/o fotovoltaici non causato da crollo totale o parziale del fabbricato.
- rottura o deformazione delle grondaie.
- rottura di antenne e camini non causata da crollo totale o parziale del fabbricato.
Rimangono comunque esclusi i danni subiti da:
a) tende, insegne e simili installazione esterne.
b) fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti.
c) verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato:
- previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.
- fino al massimo di euro 5.000,00.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE “COMFORT” E “TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Ulteriori spese di ricerca e riparazione danni acqua (Cod. SR99)
Si conviene tra le Parti che, a parziale deroga della garanzia "Spese di Ricerca e Riparazione acqua condotta" di cui all’art. 7.9 della sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto, la Società, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate, rimborsa:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’immobile assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine a fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile.
Sono escluse le spese derivanti da:
- infiltrazione di acqua piovana.
- gelo, nel caso di abitazione secondaria dell’Assicurato.
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato.
- occlusione o rigurgito delle fognature.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.
- fino al massimo di euro 2.000,00 per periodo assicurativo.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA "TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua (Cod. PE01)
La società, in caso di sinistro da acqua condotta causato da rottura accidentale di tubazioni o impianti, indennizzabile a termini della garanzia "Acqua condotta" di cui all’art.7.7 della Sezione Danni all’immobile e/o danni al contenuto, rimborsa il maggiore importo fatturato dall’azienda erogatrice del servizio idrico dovuto al maggior consumo d’acqua derivante da perdite occulte, intendendosi per tali, le dispersioni avvenute in una parte dell’impianto interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Condizioni e termini di operatività della garanzia
La garanzia è operante esclusivamente se nella fattura di pagamento emessa dall’azienda erogatrice del servizio idrico risulti un consumo di acqua che - riproporzionato al periodo di fatturazione (trimestre, semestre, ecc.) entro il quale si è verificato l’evento dannoso – superi la media dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti, o nel minor periodo dall’attivazione dell’utenza, maggiorata del 50%.
In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato. Se l’utenza è stata attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza.
L’importo rimborsato dalla Società viene calcolato applicando al maggior consumo rilevato le tariffe vigenti, per la tipologia di servizio, al momento del sinistro.
Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l’Azienda erogatrice del servizio idrico od eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di euro 500,00.
La Società, se presente la garanzia opzionale SR99, rimborsa il maggiore importo fatturato dall’azienda erogatrice del servizio idrico dovuto a un maggior consumo dell’acqua erogata anche se derivante da perdite occulte conseguenti a rottura che non abbia dato luogo ad un danno indennizzabile a termini della garanzia "Acqua condotta" di cui all’art.7.7 della Sezione Danni all’immobile e/o danni al contenuto.
GARANZIA ATTIVABILE PER LE FORMULE "COMFORT" E "TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o piu' lati (Cod. G527)
La società a parziale deroga delle condizioni della garanzia "Eventi Atmosferici – Vento e Grandine" di cui all’art. 7.3 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, indennizza anche i danni materiali e diretti causati a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, purché con strutture portanti verticali incombustibili.
Non sono compresi i danni subiti dagli enti posti sotto gli stessi.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato fino al massimo importo di euro 20.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel periodo di assicurazione.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE "COMFORT" E" TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA IMMOBILE.
Cyber Insurance - Connect Family (CISI)
La Società indennizza, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia “Fenomeno Elettrico” di cui all’art. 7.5 della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, i danni indiretti documentabili legati a perdite di dati negli apparecchi elettronici anche ad uso mobile, colpiti da sinistro di fenomeno elettrico indennizzabile a termini di polizza, adoperati per uso professionale.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato fino al limite massimo di euro 500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE "COMFORT" E "TOP" SE ASSICURATA LA PARTITA CONTENUTO.
Fuoriuscita e rimpiazzo di combustibile (Cod. G528)
La Società, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di nafta, gasolio, kerosene, a seguito di rottura accidentale delle cisterne o degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’immobile, del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 200,00 per sinistro e fino al massimo importo di euro 10.000,00 periodo di assicurazione.
Sono esclusi:
- le spese di demolizione e ripristino di parti dell’immobile e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di gasolio.
- i danni di qualsiasi natura all’acqua ed al suolo.
La Società risarcisce, inoltre, il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale delle cisterne o degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’immobile assicurato, fino al massimo importo di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA "TOP".
PROTEZIONE CASA
SEZIONE FURTO
NORME GENERALI
Art. 1 Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è prestata alla condizione che l’immobile e i locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o professionale contenenti le cose assicurate, abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia.
b) abbiano mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell’abitazione, che siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.
Qualora le aperture dell’abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o da superfici praticabili e l’abitazione medesima rimanga incustodita, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere chiusi con idonei congegni apribili solo dall’interno, oppure chiusi con serrature x xxxxxxxxx.
Il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri che non siano stratificati di sicurezza è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%.
Art. 2 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 3 Forma dell’Assicurazione
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 4 Valore delle cose assicurate
Il valore delle cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - al momento del sinistro è ottenuto in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, ed altre cause.
Qualora non sia trascorso più di 1 anno dall’acquisto delle cose assicurate e in presenza di idonea documentazione valida ai fini fiscali, riportante la data d’acquisto e l’importo pagato, il valore delle cose assicurate è ottenuto, invece, stimando il “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità, con il limite massimo dell’importo riportato nella relativa documentazione.
Sono escluse totalmente dall’assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro.
FORMULA BASIC
Art. 5 Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi – rientranti nella partita “Contenuto – Valori – Documenti”, relativi all’abitazione civile indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo:
a) per xxxxxxxx e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti: fino ad un massimo di euro 15.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 20% della somma assicurata col massimo di euro 5.000,00.
b) per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.000,00.
c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti, euro 10.000,00 per singolo oggetto.
Si intendono, inoltre, assicurati:
- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori, posti nelle dipendenze anche staccate situate negli spazi adiacenti e/o pertinenti all’Immobile assicurato, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto e comunque complessivamente non oltre il 10% della somma assicurata;
- il contenuto quando si trovi in temporaneo deposito presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, fino ad un massimo di euro 1.000,00.
- se l’immobile indicato in polizza costituisce l’abitazione principale del Contraente, anche i beni costituenti il “Contenuto – Valori – Documenti”, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un’abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte dell’Europa, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Se al momento del sinistro è operante, anche la Sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto, la somma assicurata per “Contenuto – Valori - Documenti” si intende aumentata del 10%.
Art. 6 Rischi Assicurati
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, all’interno dell’abitazione, dai seguenti eventi:
a) Xxxxx, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte. Quando nell’abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili.
- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili.
- con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione stessa.
- con uso fraudolento di chiavi.
- facendo uso di grimaldelli o di arnesi simili: qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%.
Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse.
b) Xxxxxx, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno.
c) Xxxxx e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
d) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli).
Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
La presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto limitatamente alla parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in detta sezione.
La Società, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, risponde inoltre dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli per
e) Xxxxxx e scippo fuori dall'abitazione avvenuti entro i confini d’Europa sul contraente, sul coniuge o su qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente.
Sono, comunque, esclusi le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sè che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o altrui.
Per questa garanzia la Società risarcirà – per annualità assicurativa e complessivamente per il contraente e il nucleo familiare - fino alla concorrenza della relativa somma assicurata indicata in polizza senza tener conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza , ma per il denaro con il massimo di euro 3.000,00 e uno scoperto del 10%.
Art. 7 Ulteriori spese indennizzabili
La Società inoltre indennizza:
a) le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione.
b) le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 1.000,00.
c) le spese di rifacimento dei documenti personali (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) sottratti all’Assicurato sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione.
d) le spese per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti per qualità, nonché le spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso all’abitazione, anche se attuato con scasso, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
e) le spese conseguenti a sinistro che abbia interessato la partita “Contenuto – Valori – Documenti” documentate e sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento, fino al 10% dell’importo liquidato, a titolo di indennità aggiuntiva, allo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione:
- impianto di allarme.
- porta blindata
Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l’indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita “Contenuto -Valori-Documenti” e non potrà superare il limite di:
- euro 750,00 se la somma assicurata alla suddetta partita risulta non superiore a euro 15.000,00.
- euro 1.500,00 se la somma assicurata alla suddetta partita risulta superiore a euro 15.000,00.
Sono esclusi i danni ai preesistenti impianti di allarme e porte blindate, previsti dall’art. 6 “Danneggiamenti, compresi atti vandalici” (lettera d) e dall’art. 7 “Guasti cagionati dai ladri” (lettera a).
Art. 8 Speciale clienti “Rc Auto” Generali Italia riservato agli assicurati RC Auto Generali
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A:
a) la Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli, portati con sé dal Contraente, dal coniuge e da qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente a seguito di furto avvenuto in caso di incidente stradale od improvviso malore, purché verificatosi entro i confini d’Europa.
Sono comunque esclusi dall’assicurazione le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sé che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio od altrui.
Per questa garanzia la Società risarcirà – per anno assicurativo e complessivamente per il Contraente ed il nucleo familiare come sopra definito con lui convivente – fino alla concorrenza della relativa somma assicurata senza tenere conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma con il massimo di euro 3.000,00 per denaro e con l’applicazione dello scoperto del 10%.
b) La Società risponde dei danni materiali e diretti conseguenti a furto dei bagagli quando questi si trovino all’interno del bagagliaio dell’autovettura in sosta e siano rispettate le seguenti condizioni:
1. il furto sia avvenuto in località distante oltre 50 km dal comune in cui si trovi l’abitazione e comunque nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
2. l’autovettura sia con abitacolo dotato di capote rigida, con portiere e bagagliaio chiusi a chiave e con cristalli rialzati.
3. limitatamente al periodo compreso dalle ore 20 alle ore 7, la sosta avvenga in una rimessa chiusa a chiave o in un' area pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito.
Per questa garanzia la Società risarcirà - per annualità assicurativa - fino alla concorrenza di euro 300,00 e con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00.
c) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e di contemporaneo furto o rapina dell’autovettura, la Società pagherà una somma di euro 1.500,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l’autovettura sia custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggiore fabbricato di cui formi eventualmente parte.
Art. 9 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d’aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura.
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione.
c) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.
e) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio.
f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti.
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato.
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
g) da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati disabitati:
- trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche.
- trascorse le ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate.
Art. 10 Condizione riservata alle abitazioni saltuarie
Limitatamente alle abitazioni saltuarie, a deroga della lett. g) dell’art. 9 "Esclusioni", l’assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori e titoli di credito per i quali l’assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte del Contraente o dei familiari con lui conviventi. In caso di sinistro, è convenuto lo scoperto del 20%, salvo che non sia indicata in polizza una percentuale diversa.
FORMULA COMFORT
Art. 5 Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi – rientranti nella partita “Contenuto – Valori – Documenti”, relativi all’abitazione civile indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo:
a) per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti: fino ad un massimo di euro 30.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata, col massimo di euro 10.000,00.
b) per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.500,00.
c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non chiusi in armadi forti o casseforti, euro 13.500,00 per singolo oggetto.
Si intendono, inoltre, assicurati:
- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e motocicli posti nelle dipendenze anche staccate situate negli spazi adiacenti e/o pertinenti all’Immobile assicurato, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto e comunque complessivamente non oltre il 10% della somma assicurata.
- il contenuto quando si trovi in temporaneo deposito presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, fino ad un massimo di euro 1.000,00.
- se l’immobile indicato in polizza costituisce l’abitazione principale del Contraente, anche i beni costituenti il “Contenuto – Valori – Documenti”, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un’abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte dell’Europa, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Se al momento del sinistro è operante, anche la Sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto, la somma assicurata per “Contenuto – Valori - Documenti” si intende aumentata del 10%.
Art. 6 Rischi Assicurati
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, all’interno dell’abitazione, dai seguenti eventi:
a) Xxxxx, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte. Quando nell’abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili.
- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili.
- con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione stessa.
- con uso fraudolento di chiavi.
- facendo uso di grimaldelli o di arnesi simili: qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%.
Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse.
b) Xxxxxx, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno.
c) Xxxxx e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
d) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli).
Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
La presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto limitatamente alla parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in detta sezione.
La Società, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, risponde inoltre dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli per
e) Xxxxxx e scippo fuori dall'abitazione avvenuti entro i confini d’Europa sul contraente, sul coniuge o su qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente.
Sono, comunque, esclusi le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sè che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o altrui.
Per questa garanzia la Società risarcirà – per annualità assicurativa e complessivamente per il contraente e il nucleo familiare - fino alla concorrenza della relativa somma assicurata indicata in polizza senza tener conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma per il denaro con il massimo di euro 3.000,00 e uno scoperto del 10%.
Art. 6.1 Trasloco
Relativamente all’abitazione principale, in caso di trasloco del Contraente/Assicurato in altra abitazione principale sita in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, si intendono temporaneamente assicurati anche i beni relativi alla nuova abitazione, che rientrano nella definizione di “Contenuto – Valori – Documenti”.
La somma assicurata indicata in polizza per “Contenuto – Valori – Documenti” ha pertanto, validità per entrambe le abitazioni.
Tale garanzia opera per un massimo di dieci giorni a partire dalla data preventivamente comunicata (nelle forme di cui all’art. 5 “Comunicazioni tra le Parti”) dal Contraente/Assicurato alla Società come data di inizio delle operazioni di trasloco.
Restano esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto. La garanzia opera solo per l’abitazione principale.
Art. 6.2 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio
Relativamente all’abitazione principale, la somma assicurata indicata in polizza per “Contenuto – Valori – Documenti” è maggiorata:
- del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
- del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti il suo nucleo familiare fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo tale data.
La garanzia opera solo per l’abitazione principale.
Art. 7 Ulteriori spese indennizzabili
La Società inoltre indennizza:
a) le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione.
b) le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 1.000,00.
c) le spese di rifacimento dei documenti personali (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) sottratti all’Assicurato sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione.
d) le spese per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti per qualità, nonché le spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso all’abitazione, anche se attuato con scasso, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
e) le spese conseguenti a sinistro che abbia interessato la partita “Contenuto – Valori – Documenti” documentate e sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento, fino al 10% dell’importo liquidato, a titolo di indennità aggiuntiva, allo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione:
- impianto di allarme.
- porta blindata.
Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l’indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita “Contenuto -Valori-Documenti” e non potrà superare il limite di:
- euro 750,00 se la somma assicurata alla suddetta partita risulta non superiore a euro 15.000,00.
- euro 1.500,00 se la somma assicurata alla suddetta partita risulta superiore a euro 15.000,00.
Sono esclusi i danni ai preesistenti impianti di allarme e porte blindate, previsti dall’art. 6 “Danneggiamenti, compresi atti vandalici” (lettera d) e dall’art. 7 “Guasti cagionati dai ladri” (lettera a).
Art. 8 Speciale clienti “Rc Auto” Generali Italia riservato agli Assicurati Rc Auto generali
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A:
a) la Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli, portati con sé dal Contraente, dal coniuge e da qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente a seguito di furto avvenuto in caso di incidente stradale od improvviso malore, purché verificatosi entro i confini d’Europa.
Sono comunque esclusi dall’assicurazione le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sé che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio od altrui.
Per questa garanzia la Società risarcirà – per anno assicurativo e complessivamente per il Contraente ed il nucleo familiare come sopra definito con lui convivente – fino alla concorrenza della relativa somma assicurata senza tenere conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma con il massimo di euro 3.000,00 per denaro e con l’applicazione dello scoperto del 10%;
b) La Società risponde dei danni materiali e diretti conseguenti a furto dei bagagli quando questi si trovino all’interno del bagagliaio dell’autovettura in sosta e siano rispettate le seguenti condizioni:
1. il furto sia avvenuto in località distante oltre 50 km dal comune in cui si trovi l’abitazione e comunque nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
2. l’autovettura sia con abitacolo dotato di capote rigida, con portiere e bagagliaio chiusi a chiave e con cristalli rialzati.
3. limitatamente al periodo compreso dalle ore 20 alle ore 7, la sosta avvenga in una rimessa chiusa a chiave o in un' area pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito.
Per questa garanzia la Società risarcirà - per annualità assicurativa - fino alla concorrenza di euro 300,00 e con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00.
c) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e di contemporaneo furto o rapina dell’autovettura, la Società pagherà una somma di euro 1.500,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l’autovettura sia custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggiore fabbricato di cui formi eventualmente parte.
Art. 9 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d’aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura.
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione.
c) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.
e) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio.
f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti.
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato.
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
g) da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati disabitati:
- trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche.
- trascorse le ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate.
Art. 10 Condizione riservata alle abitazioni saltuarie
Limitatamente alle abitazioni saltuarie, a deroga della lett. g) dell’art. 9 "Esclusioni", l’assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori e titoli di credito per i quali l’assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte del Contraente o dei familiari con lui conviventi. In caso di sinistro, è convenuto lo scoperto del 20%, salvo che non sia indicata in polizza una percentuale diversa.
FORMULA TOP
Art. 5 Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi – rientranti nella partita “Contenuto – Valori – Documenti”, relativi all’abitazione civile indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo:
a) per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti: fino ad un massimo di euro 40.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 50% della somma assicurata, col massimo di euro 15.000,00.
b) per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 2.000,00.
c) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non chiusi in armadi forti o casseforti, euro 15.000,00 per singolo oggetto.
Si intendono, inoltre, assicurati:
- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori, posti nelle dipendenze anche staccate situate negli spazi adiacenti e/o pertinenti all’Immobile assicurato, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto e comunque complessivamente non oltre il 10% della somma assicurata.
- il contenuto quando si trovi in temporaneo deposito presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, fino ad un massimo di euro 1.000,00.
- se l’immobile indicato in polizza costituisce l’abitazione principale del Contraente, anche i beni costituenti il “Contenuto – Valori – Documenti”, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un’abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte dell’Europa, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
La somma assicurata per “Contenuto – Valori – Documenti” si intende aumentata del 10%, se al momento del sinistro è operante, anche la Sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto.
Art. 6 Rischi Assicurati
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, all’interno dell’abitazione, dai seguenti eventi:
a) Xxxxx, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte. Quando nell’abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili.
- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili.
- con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione stessa.
- con uso fraudolento di chiavi.
- facendo uso di grimaldelli o di arnesi simili: qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%.
Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse.
b) Xxxxxx, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno.
c) Xxxxx e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
d) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli).
Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
La presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Danni all’Immobile e/o Danni al contenuto limitatamente alla parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in detta sezione.
La Società, se indicata in polizza la relativa somma assicurata , risponde inoltre dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli per
e) Xxxxxx e scippo fuori dall'abitazione avvenuti entro i confini d’Europa sul contraente, sul coniuge o su qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente.
Sono, comunque, esclusi le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sè che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o altrui.
Per questa garanzia la Società risarcirà – per annualità assicurativa e complessivamente per il contraente e il nucleo familiare – fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, ma per il denaro con il massimo di euro 3.000,00 e uno scoperto del 10%.
Art. 6.1 Trasloco
In caso di trasloco del Contraente/Assicurato in altra abitazione principale sita in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, si intendono temporaneamente assicurati anche i beni relativi alla nuova abitazione, che rientrano nella definizione di “Contenuto – Valori – Documenti”.
La somma assicurata indicata in polizza per “Contenuto – Valori – Documenti” ha pertanto, validità per entrambe le abitazioni.
Tale garanzia opera per un massimo di dieci giorni a partire dalla data preventivamente comunicata (nelle forme di cui all’art. 5 “Comunicazioni tra le Parti”) dal Contraente/Assicurato alla Società come data di inizio delle operazioni di trasloco.
Restano esclusi i danni che si verificassero durante il trasporto. La garanzia opera solo per l’abitazione principale.
Art. 6.2 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio
La somma assicurata indicata in polizza per “Contenuto – Valori – Documenti” è maggiorata:
- del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
- del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti il suo nucleo familiare fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo tale data.
La garanzia opera solo per l’abitazione principale.
Art. 6.3 Furto commesso o agevolato, con xxxx e colpa grave, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari
La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto commesso o agevolato, con dolo o colpa grave, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari, regolarmente alle dipendenze del Contraente/Assicurato, a parziale deroga della lett. f) dell’art. 9 "Esclusioni". Per questa garanzia ciascun sinistro è liquidato con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 100,00 e fino a un importo massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
La garanzia opera solo per l’abitazione principale.
Art. 6.4 Truffa tra le mura domestiche con sottrazione di denaro
La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione del denaro causata da truffa tra le mura domestiche avvenuta in seguito all’accesso all’abitazione assicurata carpendo la buona fede di uno dei componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato, di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni. Per questa garanzia ciascun sinistro è liquidato con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 100,00 e fino al massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Non sono comunque compresi gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro.
La garanzia opera solo per l’abitazione principale.
Art. 7 Ulteriori spese indennizzabili
La Società inoltre indennizza:
a) le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione.
b) le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di euro 1.000,00.
c) le spese di rifacimento dei documenti personali (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) sottratti all’Assicurato sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione.
d) le spese per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti per qualità, nonché le spese per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso all’abitazione, anche se attuato con scasso, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
e) le spese conseguenti a sinistro che abbia interessato la partita “Contenuto – Valori – Documenti” documentate e sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento, fino al 10% dell’importo liquidato, a titolo di indennità aggiuntiva, allo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione:
- impianto di allarme.
- porta blindata.
Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l’indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita “Contenuto – Valori – Documenti” e non potrà superare il limite di:
- euro 750,00 se la somma assicurata alla suddetta partita risulta non superiore a euro 15.000,00.
- euro 1.500,00 se la somma assicurata alla suddetta partita risulta superiore a euro 15.000,00.
Sono esclusi i danni ai preesistenti impianti di allarme e porte blindate, previsti dall’art. 6 “Danneggiamenti, compresi atti vandalici” (lettera d) e dall’art. 7 “Guasti cagionati dai ladri” (lettera a).
f) le spese (per colf, artigiani, ecc.), sostenute per il riassetto dei locali e del loro contenuto, in caso di evento indennizzabile a termini di polizza da cui sia derivato un danno al contenuto dell’abitazione di almeno euro 1.000,00, fino al 10% del danno, con il massimo di euro 250,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, se assicurata l’abitazione principale.
Art. 8 Speciale clienti “Rc Auto” Generali Italia riservato agli assicurati RC auto Generali
Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia S.p.A:
a) la Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli, portati con sé dal Contraente, dal coniuge e da qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente - a seguito di furto avvenuto in caso di incidente stradale od improvviso malore, purché verificatosi entro i confini d’Europa.
Sono comunque esclusi dall’assicurazione le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sé che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio od altrui.
Per questa garanzia la Società risarcirà – per anno assicurativo e complessivamente per il Contraente ed il nucleo familiare con lui convivente – fino alla concorrenza della relativa somma assicurata senza tenere conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma con il massimo di euro 3.000,00 per denaro e con l’applicazione dello scoperto del 10%.
b) La Società risponde dei danni materiali e diretti conseguenti a furto dei bagagli quando questi si trovino all’interno del bagagliaio dell’autovettura in sosta e siano rispettate le seguenti condizioni:
1. il furto sia avvenuto in località distante oltre 50 km dal comune in cui si trovi l’abitazione e comunque nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
2. l’autovettura sia con abitacolo dotato di capote rigida, con portiere e bagagliaio chiusi a chiave e con cristalli rialzati.
3. limitatamente al periodo compreso dalle ore 20 alle ore 7, la sosta avvenga in una rimessa chiusa a chiave o in un' area pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito.
Per questa garanzia la Società risarcirà - per annualità assicurativa - fino alla concorrenza di euro 300,00 e con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00.
c) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e di contemporaneo furto o rapina dell’autovettura, la Società pagherà una somma di euro 1.500,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l’autovettura sia custodita in autorimessa facente parte dell’immobile assicurato ovvero del maggiore fabbricato di cui formi eventualmente parte.
Art. 9 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d’aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura.
b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione.
c) da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.
e) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppi.
f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti.
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato.
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
g) da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati disabitati:
- trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche.
- trascorse le ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente sezione se espressamente richiamate in polizza.
Impianto di allarme (Cod. D233)
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.
Impianto di allarme collegato a centrale (Cod. D234)
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato con la Centrale di Telesorveglianza con gestione degli impianti ad essa collegati.
Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato in caso di furto è operante lo scoperto del 20%.
Mezzi di protezione e chiusura speciali (Cod. D241)
La clausola sostituisce quanto previsto dall’articolo 1 “Condizioni di assicurabilità” lett. b) delle "Norme generali" della sezione Furto. Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione di quelli della rapina, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei locali nell’abitazione indicata in polizza e contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), sia difesa da almeno uno dei mezzi sotto indicati:
a) serramenti di:
- legno pieno (intendendosi per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 20 mm.
- lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm (con o senza rivestimento di altro materiale).
Tali serramenti debbono essere chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno e senza luci di sorta, ad eccezione di spioncini o luci per una superficie complessiva non superiore a 100 cmq nelle porte d’accesso di appartamenti.
b) inferriate di ferro di piena sezione dello spessore minimo di 15 mm ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore a 400 cmq.
In caso di furto, se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui sopra, riprende pieno vigore la lettera b) dell’articolo 1 “Condizioni di assicurabilità” delle Norme generali della sezione Furto, peraltro con l’applicazione dello scoperto del 15%. Tale scoperto è elevato al 35% se il furto è commesso con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura.
Personalizzazione della somma assicurata Gioielli e preziosi (Cod. D242)
A parziale deroga dell’art. 5 “Cose assicurate” della Sezione Furto, gli indennizzi massimi previsti per “Gioielli e preziosi” si intendono sostituiti dalla somma assicurata “Gioielli e preziosi” indicata in polizza.
Esclusione gioielli e preziosi (Cod. D243)
A parziale deroga. dell’art. 5 “Cose assicurate” della Sezione Furto non sono assicurati “Gioielli e preziosi”.
Porta blindata in appartamenti su piani intermedi (Cod. D247)
Il Contraente dichiara che l’appartamento è situato interamente su piano intermedio, e che ogni accesso all’appartamento medesimo è protetto da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate nelle “Definizioni”.
Cyber Insurance / Connected Family - sezione Furto (Cod. CISF)
La Società in caso di furto o rapina di apparecchio di telefonia mobile si impegna a rimborsare fino ad euro 150,00 il traffico voce, dati, messaggistica in caso di uso fraudolento della carta SIM effettuato da terzi sottratta dal momento del furto sino al blocco della Carta SIM presso l’operatore, ma comunque non oltre 48 ore dall’evento.
La Società effettua il rimborso previo ricevimento della denuncia presentata alle Autorità competenti nonché dell’originale dell’estratto conto rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA “TOP”
Villa monofamiliare non isolata (Cod. VM04)
Il Contraente/Assicurato dichiara che i locali costituenti l’abitazione indicata in polizza e contenenti le cose assicurate, sono situati nel centro abitato e distano non più di 20 metri (in linea d’aria), calcolati su almeno 2 lati dei locali stessi (escluse le pertinenze), da altre abitazioni civili regolarmente abitate (escluse le pertinenze).
PROTEZIONE CASA
SEZIONE ASSISTENZA
NORME GENERALI
Art. 1 Richiesta di assistenza
L’Assicurato, per usufruire delle prestazioni di Assistenza ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può telefonare alla Struttura Organizzativa (Europ Assistance Italia S.p.A.), in funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde:
000 000 000
(per le chiamate dall’estero contattare il numero urbano 02 58286 701)
Qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:
a) il tipo di assistenza di cui necessita.
b) nome e cognome.
c) numero di polizza preceduto dalla sigla riportata in polizza alla voce “Assistenza in caso di emergenza”.
d) indirizzo del luogo in cui si trova.
e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.
I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato, pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell’apposita Informativa.
Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.
Art. 2 Colpa grave
A deroga di quanto previsto dall’art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l’assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 3 Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
FORMULA BASIC
Verrà prestata assistenza all’Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 4 Interventi a protezione dell’abitazione
Art. 4.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.).
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato.
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato.
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Art. 4.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato.
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore.
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
Art. 4.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione,
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita,
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 5 Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse.
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o da radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare
d) determinati da dolo dell’Assicurato.
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
FORMULA COMFORT
Verrà prestata assistenza all’Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 4 Interventi a protezione dell’abitazione
Art. 4.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.).
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato.
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato.
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Art. 4.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato.
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore.
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
Art. 4.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione,
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita,
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 4.4 Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'abitazione
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di euro 300,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico.
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
La prestazione non è dovuta:
- relativamente alla lettera a):
• in caso di guasti o otturazioni di xxxxxxxxx o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc).
• in caso di rottura delle tubature esterne dell’abitazione.
• per i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
• in caso di interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
- relativamente alla lettera b):
• in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 4.5 Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 4.6 Trasferimento di mobili
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, si renda necessario il trasferimento degli oggetti dall’abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Art. 4.7 Trasloco
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione inabitabile.
Art 4.8 Invio di un sorvegliante
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell’abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di vigilanza.
Art. 4.9 Spese d'albergo
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione dell’assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa
provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.
Art. 4.10 Impresa di pulizie
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.
Art. 5 Interventi a protezione della persona
Art. 5.1 Rientro anticipato
Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all’abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l’Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.
A. 5.2 Consulenza medica
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell’abitazione, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
Art. 5.3 Invio di un medico in Italia
Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente articolo 5.2 Consulenza medica, sia ravvisata la necessità dell’intervento di un medico nell’abitazione, verrà inviato, dalle ore 20 alle 8 o nei giorni festivi, sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Art. 5.4 Trasporto in autoambulanza in Italia
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, successivamente al ricovero di primo soccorso, una delle persone presenti nell’abitazione abbia bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, questa verrà inviata sul posto, sostenendone le spese. La garanzia opera nel limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).
Art. 6 Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse.
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o da radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare
d) determinati da dolo dell’Assicurato.
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
FORMULA TOP
Verrà prestata assistenza all’Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 4 Interventi a protezione della casa
Art. 4.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.).
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato.
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato.
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Art. 4.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato.
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore.
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
Art. 4.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione,
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita,
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 4.4 Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'abitazione
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico.
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
La prestazione non è dovuta:
- relativamente alla lettera a):
• in caso di guasti e otturazioni di xxxxxxxxx o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.).
• in caso di rottura delle tubature esterne dell’abitazione.
• per i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
• in caso di interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
- relativamente alla lettera b):
• in caso di i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 4.5 Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 4.6 Trasferimento di mobili
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, si renda necessario il trasferimento degli oggetti dall’abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Art. 4.7 Trasloco
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione inabitabile.
Art 4.8 Invio di un sorvegliante
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell’abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di vigilanza.
Art. 4.9 Spese d'albergo
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione dell’assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa
provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.
Art. 4.10 Impresa di pulizie
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.
Art. 4.11 Invio di un tecnico-riparatore elettrodomestici nelle 24 h
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi Sabato, Domenica e festivi), tenendo la Società a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.
Sono esclusi:
- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.
Art 4.12 Collaboratrice familiare
Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinare le normali condizioni abitative, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.
Art. 4.13 Invio di un termoidraulico
(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione per ripristinare il funzionamento della caldaia, dello scaldabagno a gas o del boiler per problematiche a monte o a valle dello stesso, tenendo la Società a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
Art 4.14 Invio di un tapparellista
(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tapparellista nelle 24 ore successive, tenendo la Società a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
Art. 5 Interventi a protezione della persona
Art. 5.1 Rientro anticipato
Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all’abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo
(classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l’Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.
Art. 5.2 Consulenza medica
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell’abitazione, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
Art. 5.3 Invio di un medico in Italia
Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente articolo 5.2 Consulenza medica, sia ravvisata la necessità dell’intervento di un medico nell’abitazione, verrà inviato, dalle ore 20 alle 8 o nei giorni festivi, sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona interessata in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Art. 5.4 Trasporto in autoambulanza in Italia
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, successivamente al ricovero di primo soccorso, una delle persone presenti nell’abitazione abbia bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, questa verrà inviata sul posto, sostenendone le spese.
La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).
Art. 5.5 Reperimento ed invio di un infermiere
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti della ricerca, segnalazione e invio di un infermiere presso l’abitazione oppure presso l’istituto di cura ove è ricoverato, potrà richiedere tale servizio alla Struttura Organizzativa che, compatibilmente alle disponibilità e alle convenzioni locali, provvederà ad erogare la prestazione con costi a carico dell’Assicurato.
Art. 5.6 Viaggio dell'Assicurato
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora un familiare dell’Assicurato in viaggio all’estero sia ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa ed i medici che lo hanno in cura ritengono che non possa essere dimesso prima di sette giorni, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il viaggio di andata e ritorno per permettere all’Assicurato residente in Italia nell’abitazione di raggiungere il familiare e prendersene cura.
L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Il costo dei biglietti di viaggio sono a carico dell’Assicurato.
Art. 6 Interventi a protezione degli animali domestici
Art. 6.1 Consulenza
Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico (cane e/o gatto), necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.
Art. 7 Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse.
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o da radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
d) determinati da dolo dell’Assicurato.
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
FORMULA IN TOUCH
Verrà prestata assistenza all’Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
In particolare, le prestazioni di cui all’art. 4.15 - Home Telematics Invio alert prevedono necessariamente l’installazione e il corretto funzionamento del Kit Home Telematics, nonché la presenza di copertura di rete all’interno dell’abitazione assicurata, per tutta la durata contrattuale.
L’Assicurato sceglie il Kit Home Telematics in funzione della copertura desiderata e provvede all’installazione seguendo le istruzioni ricevute a cura del fornitore.
Per qualsiasi richiesta relativa a installazione o al corretto funzionamento dei dispositivi elettronici, l’Assicurato potrà rivolgersi al fornitore del kit.I dispositivi elettronici Home Telematics permettono di:
• rilevare situazioni di allarme e/o situazioni di emergenza nella abitazione assicurata.
• segnalare eventuali anomalie relative alla mancata/errata installazione o malfunzionamento quali ad esempio batterie scariche.
In nessun caso Generali Italia S.p.A. risponde per il mancato funzionamento o l’impropria installazione del KIT.
Qualora il KIT Home Telematics non sia correttamente installato e funzionante, la Struttura Organizzativa non potrà erogare le prestazioni di assistenza previste dall’articolo Home Telematics Invio alert.
Art. 4 Interventi a protezione della casa
Art. 4.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.).
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato.
- interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato.
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Art. 4.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato.
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore.
- guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
Art. 4.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione,
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita,
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 4.4 Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'abitazione
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico.
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
La prestazione non è dovuta:
- relativamente alla lettera a):
• in caso di guasti e otturazioni di xxxxxxxxx o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc).
• in caso di rottura delle tubature esterne dell’abitazione.
• per i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
• in caso di interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
- relativamente alla lettera b):
• in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico sanitari.
Art. 4.5 Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
Art. 4.6 Trasferimento di mobili
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, si renda necessario il trasferimento degli oggetti dall’abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Art. 4.7 Trasloco
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell’evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo relativo all’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.
Nel caso in cui, in seguito all’evento che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione inabitabile.
Art. 4.8 Invio di un sorvegliante
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell’abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di vigilanza.
Art. 4.9 Spese d'albergo
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione dell’assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.
Art. 4.10 Impresa di pulizie
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l’abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro e per famiglia.
Art. 4.11 Invio di un tecnico-riparatore elettrodomestici nelle 24 h
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi Sabato, Domenica e festivi), tenendo la Società a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.
Sono esclusi:
- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.
Art. 4.12 Collaboratrice familiare
Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinare le normali condizioni abitative, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.
Art. 4.13 Invio di un termoidraulico
(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione per ripristinare il funzionamento della caldaia, dello scaldabagno a gas o del boiler per problematiche a monte o a valle dello stesso, tenendo la Società a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
Art. 4.14 Invio di un tapparellista
(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tapparellista nelle 24 ore successive, tenendo la Società a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
Art. 4.15 Home telematics invio Alert
La corretta installazione e funzionamento dei dispositivi elettronici, attivano il servizio Home Telematics Invio alert.
Qualora i dispositivi elettronici rilevassero con i loro sensori, fumo, acqua al suolo, intrusione, o un’assenza prolungata di corrente elettrica nell’abitazione trasmettono i segnali di alert all’Assicurato e alla Struttura di Supporto (Società partner di Generali Italia).
La Struttura di Supporto si fa carico di inviare i dati necessari alla gestione dell’allarme alla Struttura Organizzativa che provvede:
- ad avvisare l’Assicurato ai contatti comunicati, tramite contatto telefonico, messaggio SMS, e-mail o App installata su smartphone (se abilitata); il contatto telefonico, l’invio di SMS e di e-mail potranno essere effettuati solo se regolarmente funzionanti.
- a contattare, in caso di irreperibilità dell’Assicurato, gli ulteriori nominativi ai contatti indicati dall’Assicurato.
- ad erogare le prestazioni di Assistenza previste dall’assicurazione.
Art. 4.16 Invio pattuglia di vigilanza
Qualora l’Assicurato necessiti del servizio “Invio pattuglia di vigilanza” per l’immobile oggetto della copertura, contatterà la Struttura Organizzativa la quale incaricherà un Istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Per “Invio pattuglia di vigilanza” si intende il passaggio di una guardia giurata per effettuare la verifica dell’integrità dei varchi di accesso all’immobile oggetto di copertura, visibili dalla pubblica via.
Il servizio verrà effettuato su 48 ore con tre passaggi effettuati in orari casuali, per non rendere prevedibile l’attività di vigilanza. In funzione delle località sarà possibile valutare eventuali richieste dell’Assicurato in merito a specifiche fasce orarie (diurne/notturne).
Il servizio potrà essere attivato con un anticipo di 12 ore nei giorni feriali e 24 ore nei giorni festivi.
I costi del primo “Invio pattuglia di vigilanza”, ossia il servizio effettuato su 48 ore con tre passaggi, saranno completamente a carico della Compagnia, mentre resteranno a carico dell’Assicurato i costi relativi alle successive richieste di “Invio pattuglia di vigilanza”.
Il servizio non è previsto nelle situazioni di emergenza e di imminente pericolo per cose e persone. In tali ipotesi, si invita l’Assicurato a contattare le forze dell’ordine”.
Art. 5 Interventi a protezione della persona
Art. 5.1 Rientro anticipato
Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all’abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell’Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l’Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.
Art. 5.2 Consulenza medica
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell’abitazione, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
Art. 5.3 Invio di un medico in Italia
Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente articolo 5.2 Consulenza medica, sia ravvisata la necessità dell’intervento di un medico nell’abitazione, verrà inviato, dalle ore 20 alle 8 o nei giorni festivi, sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Art. 5.4 Treasporto in autoambulanza in Italia
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, successivamente al ricovero di primo soccorso, una delle persone presenti nell’abitazione abbia bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, questa verrà inviata sul posto, sostenendone le spese.
La garanzia opera nel limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).
Art. 5.5 Reperimento ed invio di un infermiere
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti della ricerca, segnalazione e invio di un infermiere presso l’abitazione oppure presso l’istituto di cura ove è ricoverato, potrà richiedere tale servizio alla Struttura Organizzativa che, compatibilmente alle disponibilità e alle convenzioni locali, provvederà ad erogare la prestazione con costi a carico dell’Assicurato.
Art. 5.6 Viaggio dell'assicurato
(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali,)
Qualora un familiare dell’Assicurato in viaggio all’estero sia ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa ed i medici che lo hanno in cura ritengono che non possa essere dimesso prima di sette giorni, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il viaggio di andata e ritorno per permettere all’Assicurato residente in Italia nell’abitazione di raggiungere il familiare e prendersene cura.
L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Il costo dei biglietti di viaggio sono a carico dell’assicurato.
Art. 5.7 Supporto psicologico
Qualora, a seguito di furto o tentato furto presso la propria abitazione, l’Assicurato subisca un trauma psicologico e necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all’organizzazione di una consulenza di supporto psicologico o al rimborso - a fronte di regolare fattura - di analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente e Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di 6 ore di sedute con il limite complessivo di euro 600,00 per sinistro e per anno.
Art. 6 Interventi a protezione degli animali domestici
Art. 6.1 Consulenza
Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico (cane e/o gatto), necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.
Art. 7 Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse.
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o da radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare
d) determinati da dolo dell’Assicurato.
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente sezione se espressamente richiamate in polizza.
Cyber Insurance / Connected Family (Codice CISA)
Art. 1 Definizioni
Assicurato / Contraente La persona fisica o il nucleo familiare che acquista la copertura Assistenza prevista dalla presente clausola.
Cyberbullismo La molestia o le discriminazione sistematiche effettuate mediante mezzi di comunicazione (ad esempio e-mail, siti web, forum, chat e comunità) per lunghi periodi di tempo.
Dispositivo PC, laptop, notebook, tablet e smartphone.
Errore Utente L'eliminazione accidentale di singoli file o intere cartelle, la formattazione accidentale di un supporto di memoria, la partizione errata di un supporto dati.
Phishing Tipo di truffa effettuata tramite internet che consiste nel raggirare la vittima inducendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.
Software di sicurezza Programma che mantiene la prontezza operativa di un computer o altro Dispositivo atto alla navigazione Internet che limita la disponibilità dei dati e protegge i diritti di accesso al sistema.
Supporti Dati Hard disk, schede SD e schede SSD.
La Struttura organizzativa presta assistenza a chi naviga in Internet da casa, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui l’Assicurato/Contraente si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 2 Pestazioni Cyber Insurance
Art. 2.2 Consulenza legale telefonica
In caso di utilizzo improprio dei dati personali esclusivamente inerenti la vita privata, l’Assicurato, tramite la Struttura Organizzativa, sarà messo in contatto con un consulente legale.
Art. 2.3 Recupero / Cancellazione dei DATI
Qualora l’Assicurato necessiti di una protezione relativa alle sue foto, video, file audio, documenti personali, contabilità di vario genere, utilizzo di posta elettronica, la Struttura Organizzativa provvederà:
- a fornirgli una licenza per effettuare il download di un software necessario al recupero dei dati online che l’Assicurato potrà utilizzare autonomamente; se il recupero dei dati non andasse a buon fine, l’Assicurato sarà messo in contatto con un tecnico per ricevere un supporto telefonico.
- se la problematica non venisse risolta né con il software, né con la consulenza del tecnico, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per procedere con l’invio del disco presso il Centro Tecnico, al fine di consentire le procedure utili al ripristino dei dati. Restano a carico della Società i costi relativi alla spedizione del disco ed al recupero dei dati per un solo evento per anno assicurativo.
- nel caso in cui il danno fisico o logico del disco non consentisse il ripristino dei dati si procederà, in accordo con l’Assicurato, alla cancellazione sicura dei dati.
Restano a carico della Società il costo della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del supporto.
Le prestazioni Consulenza legale telefonica e Recupero/Cancellazione dei Dati sono operanti nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 3 Criteri per l'operatività della garanzia
La garanzia sarà operante a condizione che:
- il programma antivirus sia stato installato e aggiornato.
- il programma di recupero dati sia stato aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software.
Art. 4 Esclusioni
La garanzia non è operante per i sinistri:
- causati da negligenza, dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei suoi familiari.
- occorsi in relazione all’ attività professionale o commerciale dell’Assicurato.
- occorsi in relazione a dati e file che l’Assicurato non fosse autorizzato ad utilizzare (ad esempio le cosiddette copie pirata o software per i quali non esisteva alcun diritto di utilizzo).
- occorsi a dispositivi dell’Assicurato coperti da garanzia legale del costruttore/venditore.
- causati da spargimento di liquidi, salvo il caso in cui siano conseguenti ad eventi naturali (es. inondazioni).
- relativi a dati che sono stati salvati su schede Micro SD.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE FORMULE "COMFORT" E "TOP" ED "IN TOUCH"
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
PREMESSA
Il settore Protezione del Patrimonio contiene, alle condizioni ed entro i limiti previsti nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione, le garanzie che proteggono il patrimonio del Contraente/Assicurato da eventi e spese che potrebbero impoverirlo.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA
NORME GENERALI
Art. 1 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, e sono comunque esclusi Stati Uniti d’America e Canada (per le formule Basic o Comfort).
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Relativamente a Stati Uniti d’America e Canada, è operante la franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages) (per la formula Top).
Art. 2 Corresponsabilità tra assicurati
I massimali indicati in polizza restano, ad ogni effetto, unici.
FORMULA BASIC
Art. 3 Responsabilità civile per fatti della vita privata
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.
Sono, altresì, compresi in garanzia:
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 20% del massimale.
- i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.
- i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.
- i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione.
- la responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici, durante lo svolgimento delle loro mansioni.
Art. 3.1 Carrozzina elettrica e bicicletta a pedalata assistita
Sono compresi in garanzia i danni derivanti all'assicurato dal possesso ed uso di:
- carrozzina elettrica, a tre/quattro ruote, per persone diversamente abili, sempreché trattasi di persona idonea alla conduzione del mezzo.
- bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche pedelec o bipa) come da Direttiva Europea 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sempreché trattasi di persona idonea alla conduzione del mezzo senza targa e non soggetto ad obbligo di assicurazione.
Sono comunque esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 209 del 07 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni”.
Art. 4 Persone non considerate terzi
Ai fini della presente sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare.
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica.
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o collaborazione con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Art. 5 Esclusioni
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.
d) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m.
e) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.
f) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
g) derivanti dall’esercizio della caccia.
h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto.
i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
j) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi.
k) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali.
l) derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni di legge.
m) derivanti da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto all’art. 3.1).
n) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga.
o) cagionati a terzi a seguito di lavori di straordinaria manutenzione che abbiano interessato il fabbricato ed i locali dell’abitazione indicata in polizza.
FORMULA COMFORT
Art. 3 Responsabilità civile per fatti della vita privata
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.
Sono, altresì, compresi in garanzia:
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 20% del massimale.
- i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni nonchè dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.
- i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.
- i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione.
- la responsabilità civile che, a qualunque titolo ricada, sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici, durante lo svolgimento delle loro mansioni.
Art. 3.1 Carrozzina elettrica e bicicletta a pedalata assistita
Sono compresi in garanzia i danni derivanti all'assicurato dal possesso ed uso di:
- carrozzina elettrica, a tre/quattro ruote, per persone diversamente abili, sempreché trattasi di persona idonea alla conduzione del mezzo.
- bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche pedelec o bipa) come da Direttiva Europea 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sempreché trattasi di persona idonea alla conduzione del mezzo senza targa e non soggetto ad obbligo di assicurazione.
Sono comunque esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 209 del 07 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni”.
Art. 3.2 Proprietà ed uso di animali in genere
Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di animali in genere, esclusi comunque i cani. Limitatamente ai danni derivanti dall’uso di cavalli e di altri animali da sella, si applica una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose.
Art. 3.3 Addetti ai servizi domestici
Sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l’assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante), componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell’evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.
Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, la garanzia vale anche in relazione all’eventuale azione di regresso dell’INAIL medesimo.
Art. 3.4 Veicoli a motore
Sono compresi in garanzia i rischi derivanti da:
a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l’assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi trasportati all’insaputa dei genitori, in relazione all’eventuale azione di regresso svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto. E’ operante la franchigia di euro 500,00.
b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all’insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all’assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi in relazione all’eventuale azione di regresso svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto.
c) qualsiasi fatto conseguente all’utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo stesso.
Art. 4 Persone non considerate terzi
Ai fini della presente sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare.
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica.
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o collaborazione con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all’art. 3.3).
Art. 5 Esclusioni
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.
d) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m.
e) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.
f) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
g) derivanti dall’esercizio della caccia.
h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto.
i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
j) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi.
k) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto all’art. 3.2).
l) derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto all’art. 3.4).
m) derivanti da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto agli artt. 3.1 e 3.4).
n) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga.
o) cagionati a terzi a seguito di lavori di straordinaria manutenzione che abbiano interessato il fabbricato ed i locali dell’abitazione indicata in polizza.
FORMULA TOP
Art. 3 Responsabilità civile per fatti della vita privata
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.
Sono, altresì, compresi in garanzia:
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 20% del massimale.
- i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni nonché dell’abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.
- i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi dell’abitazione indicata in polizza, nonché dell’abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.
- i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione indicata in polizza.
- la responsabilità civile che, a qualunque titolo ricada, sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici, durante lo svolgimento delle loro mansioni.
Art. 3.1 Carrozzina elettrica e bicicletta a pedalata assistita
Sono compresi in garanzia i danni derivanti all'Assicurato dal possesso ed uso di:
- carrozzina elettrica, a tre/quattro ruote, per persone diversamente abili, sempreché trattasi di persona idonea alla conduzione del mezzo.
- bicicletta a pedalata assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle, detta anche pedelec o bipa) come da Direttiva Europea 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita in Italia con il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sempreché trattasi di persona idonea alla conduzione del mezzo senza targa e non soggetto ad obbligo di assicurazione.
Sono comunque esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 209 del 07 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni”.
Art. 3.2 Proprietà ed uso di animali in genere
Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di animali in genere, esclusi comunque i cani. Limitatamente ai danni derivanti dall’uso di cavalli e di altri animali da sella, si applica una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose.
Sono compresi, inoltre, i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di animali in genere, esclusi comunque i cani, dell’Assicurato affidati ad altre persone non facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali in genere. L’assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per danni materiali e corporali, involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto dell’Assicurato.
L’assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia.
Art. 3.3 Addetti ai servizi domestici
Sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l’assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante), componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell’evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.
Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, la garanzia vale anche in relazione all’eventuale azione di regresso dell’INAIL medesimo.
Responsabilità civile personale e diretta degli addetti ai servizi domestici
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e diretta degli addetti ai servizi domestici per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Assicurato. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti allo svolgimento da parte degli stessi di attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.
Art. 3.4 Veicoli a motore
Sono compresi in garanzia i rischi derivanti da:
a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l’assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi trasportati all’insaputa dei genitori, in relazione all’eventuale azione di regresso svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto. E’ operante la franchigia di euro 500,00.
b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all’insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all’assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi in relazione all’eventuale azione di regresso svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto.
c) qualsiasi fatto conseguente all’utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo stesso.
Art. 3.5 Garanzie dedicate ai figli
L’Assicurazione è estesa ai:
Figli residenti altrove per motivi di studio
L’assicurazione copre anche i figli dell’Assicurato di età non superiore a 28 anni, non più facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, in quanto studenti residenti altrove.
Figli minori di altri affidati all’Assicurato
Qualora l’Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell’Assicurato stesso, l’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile dei genitori del minore L’assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di legge, per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L’assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori all’Assicurato.
Figli minori dell’assicurato affidati ad altri
L’ assicurazione è estesa anche alle persone non facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori dell’Assicurato. L’assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per i danni materiali e corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L’assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (esclusi i veicoli a motore), purché tali eventi siano avvenuti fuori dall’abitazione indicata in polizza. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del 10% delle somme indicate in polizza, con il massimo di euro 50.000,00. È prevista una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro. Resta ferma l’esclusione dei danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.
Art. 3.6 Responsabilità civile da incendio fuori abitazione
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (esclusi i veicoli a motore), purché tali eventi siano avvenuti fuori dall’abitazione indicata in polizza. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del 10% del massimale indicato in polizza, con il massimo di euro 50.000,00. È prevista una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro. Resta ferma l’esclusione dei danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.
Art. 4 Persone non considerate terzi
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare.
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica.
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o collaborazione con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all’art. 3.3).
Art. 5 Esclusioni
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.
d) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m.
e) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.
f) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
g) derivanti dall’esercizio della caccia.
h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto.
i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
j) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi.
k) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto all’art. 3.2).
l) derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto all’art. 3.4).
m) derivanti da proprietà, guida o uso di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto agli artt. 3.1 e 3.4).
n) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (salvo quanto previsto all’art. 3.6).
o) cagionati a terzi a seguito di lavori di straordinaria manutenzione che abbiano interessato il fabbricato ed i locali dell’abitazione indicata in polizza.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente sezione se espressamente richiamate in polizza.
Cyber Insurance (Cod. CIRC)
La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell’Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi – determinati da comportamenti relativi a:
- pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.
La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l’iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate. La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di euro 5.000,00 e con una franchigia assoluta di euro 500,00. La copertura è operante nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA "TOP".
Cani non pericolosi (Cod. RC51)
A parziale deroga dell’articolo 3.2 “Proprietà ed uso di animali in genere” e dell’articolo 5 "Esclusioni" l’assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:
American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell’Anatolia, Cane da pastore dell’Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa inu.
Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose.
Cani pericolosi (Cod. RC59)
A parziale deroga dell’articolo 5 "Esclusioni" e dell'art. 3.2 “Proprietà e/o uso di animali” l’Assicurazione opera anche in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, detenzione o uso da parte del Contraente-Assicurato o di altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare, di numero cani XXX appartenenti alle razze di seguito indicate:
- XXX
purché regolarmente registrati presso l’anagrafe canina a nome di uno degli Assicurati suddetti e dotati di idoneo tatuaggio o microchip per il riconoscimento.
E’ compresa la responsabilità civile imputabile al proprietario a seguito della detenzione o uso degli animali sopra indicati da parte di persone dallo stesso incaricate per la custodia.
L’assicurazione è efficace esclusivamente a condizione che il proprietario nonché colui che ha la custodia dell’animale siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore alla data di decorrenza della polizza, pertanto in carenza di tale requisito l’assicurazione deve intendersi non operante.
L’assicurazione, inoltre, non opera in relazione a:
- l’esercizio di attività vietate ai sensi dalla legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore al momento del sinistro.
- danni direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore al momento del sinistro (ad esempio: applicare la museruola e il guinzaglio ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o nei pubblici mezzi di trasporto).
Per ciascun sinistro liquidato ai sensi della presente garanzia si applica:
- una franchigia assoluta di euro 100,00 in caso di soli danni materiali.
- uno scoperto del 10% in caso di lesioni personali o morte; tale scoperto verrà conteggiato con un limite minimo pari a euro 200,00 e un limite massimo pari euro 2.000,00.
Inoltre qualora il massimale indicato in polizza fosse superiore a euro 1.000.000,00 il massimo esborso della Società, per ciascun sinistro attinente alla presente garanzia e per anno assicurativo, si intende limitato all’importo massimo di euro 1.000.000,00.
Se richiamata in polizza la clausola speciale Cani non pericolosi (codice RC51) la disciplina dell’assicurazione, in relazione ai cani appartenenti alle razze o incroci di cui sopra, si intende regolata esclusivamente dalla presente clausola speciale.
Qualora al momento del sinistro il numero dei cani appartenenti alle razze o incroci di cui sopra risulti superiore a quello dichiarato dal Contraente e indicato nel primo comma della presente clausola speciale si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Ai fini della disciplina di cui alla presente clausola speciale, il Contraente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore alla data di decorrenza della polizza e, come lui, tutti i componenti maggiorenni del suo nucleo familiare.
B&B no beni consegnati (Cod. BB01)
Esclusivamente ai fini della presente clausola, le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:
Bed and Breakfast: attività ricettiva a conduzione familiare svolta, nell’ambito dell’abitazione adibita a dimora abituale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, regolarmente autorizzata.
Clienti: persone che alloggiano nell’abitazione sita nell’ubicazione indicata in polizza e che fruiscono di servizi di Bed and Breakfast e loro ospiti, escluse quelle di cui all’articolo 4 “Persone non considerate terzi” della Sezione Responsabilità Civile della vita privata.
A parziale deroga dell’articolo 3 "Responsabilità Civile per fatti della vita privata", l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile, per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi (compresi le persone clienti del Bed and Breakfast ed i loro ospiti, ma escluse comunque quelle di cui all’art. 4 “Persone non considerate terzi”, derivante dall’esercizio dell’attività ricettiva a conduzione familiare di Bed and Breakfast svolta, nell’ambito dell’abitazione adibita a dimora abituale indicata in polizza, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, regolarmente autorizzata.
I limiti di indennizzo restano quelli previsti dalla partita “Responsabilità civile della vita privata”. La copertura opera esclusivamente in relazione all’organizzazione di:
a. alloggio con un numero di posti letto non superiore 10 (dieci) in al più 4 (quattro) stanze.
b. prima colazione.
c. ogni altra attività culturale o ricreativa inerente all’attività svolta nell’ambito dell’abitazione indicata in polizza.
Si intende compresa la conduzione di piscine e campi da tennis a condizione che l’accesso sia riservato esclusivamente ai “Clienti” pernottanti del Bed and Breakfast.
Si intende comunque esclusa l’organizzazione di gare e competizioni sportive in genere, di spettacoli pirotecnici nonché di manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico.
In caso di superamento del limite suindicato alla lettera a) in corso di contratto, la copertura diventa inefficace a partire dalla prima annualità assicurativa immediatamente successiva a quella in cui avviene il superamento, fermo l’obbligo di comunicazione da parte del Contraente/Assicurato e ferma l’applicazione dell’art. 1897 Codice Civile.
Se assicurata la partita “Responsabilità civile dell’Immobile”, oltre ai danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti del Bed and Breakfast) derivanti dalla proprietà dei locali dell’abitazione indicata in polizza, sono compresi anche quelli derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne fisse.
Sono esclusi i danni alle cose dei clienti del Bed and Breakfast.
Si conferma altresì che, a norma dell’articolo "Esclusioni" della presente sezione, l’assicurazione non vale per i danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo, nonché per i danni da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga.
Sono in ogni caso esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).
Relativamente allo Smercio di prodotti la disciplina normativa trova completa descrizione nei capitoli successivi.
SMERCIO PRODOTTI
Sono compresi i danni causati dalle cose vendute o somministrate dall’Assicurato direttamente ai clienti del Bed and Breakfast.
Limitatamente agli alimenti e le bevande oggetto di lavorazione nell’ambito dell’abitazione assicurata sono compresi i danni derivanti da vizio o difetto originario del prodotto stesso.
Sono altresì sempre esclusi:
- danni alle cose vendute o somministrate stesse e le spese relative a riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo di esse.
- i danni conseguenti a mancato uso.
La garanzia è operante per danni verificatisi e denunciati entro un anno dalla vendita e, comunque, non oltre sei mesi dal termine dell’assicurazione e sempre che relativi a cose vendute o somministrate durante il periodo di efficacia della stessa.
Per la presente garanzia l’importo indicato in polizza alla voce “Massimale Responsabilità civile della vita privata” rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.
B&B si beni consegnati (Cod. BB02)
Premesso che, esclusivamente ai fini della presente clausola, le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:
Bed and Breakfast: attività ricettiva a conduzione familiare svolta, nell’ambito dell’abitazione adibita a dimora abituale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, regolarmente autorizzata.
Clienti: persone che alloggiano nell’abitazione sita nell’ubicazione indicata in polizza e che fruiscono di servizi di Bed and Breakfast e loro ospiti, escluse quelle di cui all’articolo 4 “Persone non considerate terze” della sezione Responsabilità Civile della vita privata.
Cose consegnate: cose portate dai “Clienti” e consegnate in custodia agli Assicurati, diverse da “Veicoli”.
Cose non consegnate: cose portate dai “Clienti”, non consegnate in custodia agli Assicurati, che si trovano presso i locali dell’abitazione sita nell’ubicazione indicata in polizza durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio, diverse da “Veicoli”.
Veicoli: veicoli e relativi rimorchi di cui al comma 1 dell’art. 47 del Codice della Strada. Dalla partita Contenuto, così come definito nelle DEFINIZIONI, si intendono escluse: le “Cose consegnate”, le “Cose non consegnate” ed i “Veicoli”.
Qualora sia assicurata in polizza anche la garanzia “Ricorso Terzi”, nell’ambito della Sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto, questa non vale per le “Cose consegnate”, le “Cose non consegnate” ed i “Veicoli”, per le quali opera esclusivamente la presente garanzia.
A parziale deroga dell’art. 3 “Responsabilità Civile per fatti della vita privata” della Sezione Responsabilità Civile, l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile, per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi (compresi i “Clienti”), derivante dall’esercizio dell’attività di Bed and Breakfast nell’ambito dell’abitazione indicata in polizza.
I limiti di indennizzo restano quelli previsti dalla partita “Responsabilità civile della vita privata”. La copertura opera esclusivamente in relazione all’organizzazione di:
a. alloggio con un numero di posti letto non superiore 10 (dieci) in al più 4 (quattro) stanze.
b. prima colazione.
c. ogni altra attività culturale o ricreativa inerente all’attività svolta nell’ambito dell’abitazione indicata in polizza.
Si intende compresa la conduzione di piscine e campi da tennis a condizione che l’accesso sia riservato esclusivamente ai “Clienti” pernottanti nel Bed and Breakfast.
Si intende comunque esclusa l’organizzazione di gare e competizioni sportive in genere, di spettacoli pirotecnici nonché di manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico.
In caso di superamento del limite di posti letto di cui alla lettera a) in corso di contratto, la copertura diventa inefficace a partire dalla prima annualità assicurativa immediatamente successiva a quella in cui avviene il superamento, fermo l’obbligo di comunicazione da parte del Contraente/Assicurato e ferma l’applicazione dell’art. 1897 Codice Civile.
Se assicurata la partita “Responsabilità civile dell’Immobile”, oltre ai danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi (compresi i “Clienti”) derivanti dalla proprietà dei locali dell’abitazione indicata in polizza, sono compresi anche quelli derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne fisse.
Sono in ogni caso esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).
Relativamente a:
- smercio di prodotti.
- danni a cose dei clienti diversi dai veicoli.
- danni ai veicoli.
- la disciplina normativa trova completa descrizione nei capitoli successivi.
SMERCIO PRODOTTI
Sono compresi i danni causati dalle cose vendute o somministrate dall’Assicurato direttamente ai “Clienti”. Limitatamente agli alimenti e le bevande oggetto di lavorazione nell’ambito dell’abitazione assicurata sono compresi i danni derivanti da vizio o difetto originario del prodotto stesso.
Sono sempre esclusi:
- danni alle cose vendute o somministrate stesse e le spese relative a riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo di esse.
- i danni conseguenti a mancato uso.
La garanzia è operante per danni verificatisi e denunciati entro un anno dalla vendita e, comunque, non oltre sei mesi dal termine dell’assicurazione e sempre che relativi a cose vendute o somministrate durante il periodo di efficacia della stessa.
Per la presente garanzia l’importo indicato in polizza alla voce “Massimale Responsabilità civile della vita privata” rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo assicurativo.
DANNI A COSE DEI CLIENTI DIVERSE DAI VEICOLI
Sono compresi – anche a deroga dell’art. 5 "Esclusioni" lettera c) ed n) della Sezione Responsabilità civile – i danni dei quali gli Assicurati siano tenuti a rispondere verso i “Clienti”, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose (compresi gli animali) consegnate, esclusi gioielli e preziosi, “Valori” e carte di credito, o non consegnate. La presente garanzia opera, per ciascun “Cliente”, fino a concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 con il limite massimo di euro 500,00 per gioielli e preziosi, “Valori” e carte di credito.
Il risarcimento a ciascun “Cliente” verrà corrisposto previa deduzione di una franchigia assoluta di importo pari a euro 100,00.
Agli effetti dell’applicazione dei suddetti limiti di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico “Cliente”.
Dalla presente garanzia restano esclusi i danni da mancato uso e quelli cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili nonché i danni a cose che si trovano su veicoli o al loro interno.
La presente garanzia non opera né per veicoli e natanti in genere né per le cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.
DANNI AI VEICOLI
Sono compresi – anche a deroga dell’art. 5 "Esclusioni" lettera c) della Sezione Responsabilità civile i danni ai veicoli (comprese le biciclette), di terzi compresi i “Clienti”, che si trovino nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività di Bed and Breakfast, comunque di pertinenza dell’abitazione sita nell’ubicazione indicata in polizza, e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività, ferma l’esclusione dei rischi da circolazione.
Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 200,00.
Restano esclusi – oltre ai danni da incendio e furto – i danni da mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.
Franchigia minima applicabile per i danni di cui all'art. 3. Responsabilità Civile della Vita Privata (codice R033)
A parziale deroga di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione della Sezione Responsabilità Civile della vita privata, le parti convengono che ciascun sinistro relativo all’assicurazione di “Responsabilità Civile della vita privata” venga liquidato con applicazione, sull’ammontare dell’indennizzo, di una franchigia assoluta (o minimo di scoperto) non inferiore a quella indicata nel mod. 122 (polizza) e che tale importo resti pertanto a carico dell’Assicurato.
Le minori franchigie (o minimi di scoperto) previste nelle condizioni di assicurazione suddette si intendono pertanto elevate all’importo minimo indicato nel mod. 122 (polizza).
Restano invece valide le eventuali maggiori franchigie previste dalle condizioni di assicurazione. La suddetta franchigia non si applica alla garanzia “Responsabilità Civile dell’Immobile”.
Locali intercomunicanti per ufficio privato o studio professionale (Cod. RC03)
Ad integrazione di quanto compreso nella garanzia “Responsabilità civile della vita privata” sono, altresì, compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell’Assicurato. Restano, comunque, esclusi i danni derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali.
RC Persone conviventi (Cod. RC01)
La garanzia “Responsabilità Civile della vita privata” è estesa anche alle seguenti persone:
X. Xxxxxxx e Nome Data di nascita
X XXXXXXXXX XXXXXXXX
Le disposizioni di cui alle Norme generali e al paragrafo Esclusioni della Sezione Responsabilità civile della vita privata si applicano anche a tali persone.
RC per conto dei familiari degli Assicurati non conviventi (Cod. RC02)
La garanzia “Responsabilità Civile della vita privata” è estesa, alle stesse condizioni indicate in polizza, anche ai familiari degli Assicurati non conviventi di seguito indicati e a tutti i componenti la loro famiglia anagrafica:
Cognome e Nome Ubicazione
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Per ogni familiare sopra identificato (e per il relativo nucleo familiare), tale estensione di garanzia è operante fino a concorrenza di una somma uguale a quella indicata in polizza, come se per ognuno di tali familiari identificati fosse stata stipulata una polizza distinta, con la precisazione che i riferimenti al Contraente/Assicurato riguardano le persone sopra identificate.
Le disposizioni di cui alle Norme generali e al paragrafo Esclusioni della Sezione Responsabilità civile della vita privata e alla Sezione Norme operanti in caso di sinistro si applicano anche a tali persone.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMMOBILE
NORME GENERALI
Art. 1 Responsabilità civile della proprietà dell’Immobile
La Società, se indicato in polizza il relativo massimale, si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e il Proprietario, se persona diversa (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell’abitazione indicata in polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell’Assicurato, o anche dei locali destinati ad altro uso (clausola speciale “Locali non destinati a civile abitazione” cod. G125).
La garanzia non è operante per fabbricati in rovina.
L’assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.
Se l’assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio, sia la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere in qualità di condomino relativamente alla proprietà comune. L’assicurazione non comprende i maggiori oneri eventualmente derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l’abitazione indicata in polizza, l’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile.
Art. 1.1 Antenne televisive. Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato
Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi di proprietà dell’Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura).
Art. 1.2 Committenza lavori
La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l’abitazione (dimora abituale o non abituale) indicata in polizza; sono, comunque, esclusi i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all’impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all’impresa appaltatrice.
Art. 1.3 Danni da spargimento d'acqua
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d’acqua, purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell’immobile o del maggior fabbricato di cui formi eventualmente parte.
Se assicurata in polizza la partita “Immobile” nell’ambito della sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto - formula Top, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d’acqua conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature. Per questa condizione è prevista una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro. Tale franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa e non si cumula con quelle eventualmente applicate per la sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto. Limitatamente a tale condizione particolare, a parziale deroga dell’art. 3 “Persone non considerate terzi”, i genitori e i figli dell’Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate
Art. 2 Corresponsabilità tra assicurati
In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro i massimali limiti indicati in polizza restano, ad ogni effetto, unici.
Art. 3 Persone non considerate terzi
Ai fini della presente sezione non sono considerati terzi:
a) l coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia.
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica.
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o collaborazione con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Art. 4 Esclusioni
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche.
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.
d) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto.
f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
g) derivanti dalla proprietà di immobili adibiti ad uso commerciale e comunque diversi da quelli indicati in polizza e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dall’art.1 "Rischi assicurati della proprietà dell’Immobile").
h) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente sezione se espressamente richiamate in polizza.
Conduzione abitazione (Codice RC04)
L’assicurazione “Responsabilità Civile dell’Immobile”, ad integrazione dell’art.1 e fermo quanto previsto negli artt. 2, 3 e 4 della sezione Responsabilità Civile dell’Immobile, è altresì operante per la conduzione dell’abitazione indicata in polizza. Sono compresi in garanzia:
- i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.
- i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.
- i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione che abbiano interessato il fabbricato ed i locali dell’abitazione.
La presente estensione di garanzia è valida per il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare.
Ad integrazione dell’art. 4 “Esclusioni” della sezione Responsabilità Civile dell’Immobile, l’assicurazione non vale altresì per i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Responsabilità civile del locatore (Codice RC05)
Premesso che l’abitazione è stata locata a terzi con contratto di locazione, regolarmente registrato, tra il Contraente/Assicurato o un componente il suo nucleo familiare ed il conduttore dell’abitazione, l’assicurazione “Responsabilità Civile dell’Immobile”, ad integrazione dell’art.1 e fermo quanto previsto negli artt. 2, 3 e 4 della sezione Responsabilità Civile dell’Immobile, è altresì operante per la responsabilità civile del locatore dell’abitazione indicata in polizza.
Sono compresi in garanzia:
- se è locata ammobiliata, i danni causati dagli arredi contenuti nell’abitazione assicurata, con esclusione dei danni derivanti da vizio o difetto originario degli arredi stessi o di loro componenti. In caso di fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro.
- i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul locatore per danni causati a terzi dai conduttori dell’abitazione assicurata per fatti relativi alla conduzione della stessa.
- i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.
L’assicurazione è altresì estesa alla responsabilità civile personale e diretta del conduttore dell’abitazione assicurata e dei componenti il suo nucleo familiare , in relazione alla conduzione dell’abitazione stessa.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione.
La garanzia di cui al presente capoverso è valida esclusivamente per il conduttore dell’abitazione risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e tutti i componenti il suo nucleo familiare.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
NORME GENERALI
Art. 1 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio Europeo, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata:
- per i sinistri avvenuti e processualmente trattati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx (xxx la formula Basic o Comfort).
- per i sinistri avvenuti e processualmente trattati in Europa, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein (per la formula Top).
Art. 2 Operatività della garanzia
L’assicurazione opera per le controversie che hanno origine da fatti che si verificano nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a. dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali.
b. trascorsi 360 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per le controversie inerenti all’acquisto dell’abitazione per il nucleo familiare; la garanzia di cui alla presente lettera viene prestata esclusivamente per i sinistri che siano insorti trascorso un anno dalla data di stipula della polizza.
c. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
Ai fini di quanto sopra stabilito, i fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia.
In relazione ai termini di decorrenza della garanzia, di cui alle lett. b) e c) del presente articolo e di cui alle lettere n), o) ed p) (dell’articolo 4.2 Controversie assicurate formula Top, nel caso in cui la polizza ne sostituisca un’altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest’ultima previste, ovvero dal giorno in cui ha effetto la polizza in essere, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.
In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia non opera salvo che sia coinvolto il contraente assicurato ed in tal caso opera solo a favore dello stesso.
Art. 3 Coesistenza con l’assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora gli Assicurati dispongano di assicurazioni sulla Responsabilità Civile che, a titolo di rimborso delle spese di resistenza all’azione dei terzi danneggiati (ex art. 1917 Codice Civile), li tengano indenni, in tutto o in parte, da oneri il cui rimborso è oggetto del presente contratto, le garanzie previste all’articolo 4.1 Spese Legali e Peritali relative alla vita privata opereranno solo ad avvenuta liquidazione del sinistro di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dal relativo Assicuratore.
FORMULA BASIC
Art. 4 Rischi assicurati
Art. 4.1 Spese legali e peritali relative alla vita privata
La Società assume a proprio carico, sino al massimale di polizza, per ogni sinistro, in luogo dell’Assicurato e alle condizioni della presente sezione, l’onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato, che abbia dato luogo alle controversie di cui all’art. 4.2 “Controversie assicurate”.
Tali spese sono:
- spese per l’intervento di un legale.
- spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte).
- spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
- spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società.
- spese relative al procedimento penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato (spese di giustizia).
- spese per investigazione svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Art. 4.2 Controversie assicurate
La garanzia è operante per:
a) controversie relative a danni che l’Assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti.
b) controversie per danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
c) controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta.
d) controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti secondo la normativa vigente.
e) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato, non derivanti da violazioni in materia fiscale e tributaria.
f) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
g) procedimenti civili o penali nel corso dei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito.
h) controversie relative a fatti o atti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora, uso indebito del nome dell’Assicurato, pubblicazione di sue immagini.
i) controversie relative all’utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di accesso personale (P.I.N.) dei conti correnti dell’Assicurato, delle carte di credito dell’Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica.
Art. 5 Esclusioni
Sono escluse le controversie aventi ad oggetto:
a) diritto di famiglia, successioni e donazioni.
b) materia contrattuale, salvo quanto previsto nell’articolo "Controversie assicurate", nonché recupero di crediti e comunque, tutte le controversie con gli istituti di credito.
c) violazioni di norme di diritto tributario e fiscale.
d) violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza.
e) fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, fatta eccezione per le controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta.
f) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’Assicurato, salvo per le imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
g) violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte.
h) violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture.
i) l'esercizio della caccia.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché, a meno che non facciano parte delle spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società.
FORMULA COMFORT
Art. 4 Rischi assicurati
Art. 4.1 Spese legali e peritali relative alla vita privata
La Società assume a proprio carico, sino al massimale di polizza, per ogni sinistro, in luogo dell’Assicurato e alle condizioni della presente sezione, l’onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato, che abbia dato luogo alle controversie di cui all’articolo 4.2 “Controversie assicurate”.
Tali spese sono:
- spese per l’intervento di un legale.
- spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte).
- spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
- spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società.
- spese relative al procedimento penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato (spese di giustizia).
- spese per investigazione svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Anticipi a legali e periti
Relativamente ai soli procedimenti penali e nei soli casi in cui sia definitivamente accertata l’operatività della garanzia, la Società si impegna a corrispondere anticipi a legali e periti incaricati a norma del presente contratto fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascun sinistro.
Art. 4.2 Controversie assicurate
La garanzia è operante per:
a) controversie relative a danni che l’Assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti.
b) controversie per danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
c) controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta.
d) controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti secondo la normativa vigente.
e) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato, non derivanti da violazioni in materia fiscale e tributaria.
f) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
g) procedimenti civili o penali nel corso dei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito.
h) controversie relative a fatti o atti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora, uso indebito del nome dell’Assicurato, pubblicazione di sue immagini.
i) controversie relative all’utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di accesso personale (P.I.N.) dei conti correnti dell’Assicurato, delle carte di credito dell’Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica.
j) controversie relative alla proprietà o locazione dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso.
k) controversie relative a pretese che l’Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso.
l) controversie relative a inadempimenti contrattuali della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione per il nucleo familiare, all’acquisto del contenuto e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, per il quale il valore in lite sia superiore a euro 500,00; per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00.
m) controversie relative a inadempienze contrattuali di controparte in relazione all’acquisto per mezzo di internet o posta elettronica del contenuto e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, di valore superiore a euro 500,00; per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00.
Art. 5 Esclusioni
Sono escluse le controversie aventi ad oggetto:
a) diritto di famiglia, successioni e donazioni.
b) materia contrattuale, salvo quanto previsto nell’articolo "Controversie assicurate", nonché recupero di crediti e comunque, tutte le controversie con gli istituti di credito.
c) violazioni di norme di diritto tributario e fiscale.
d) violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza.
e) fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, fatta eccezione per le controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta.
f) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’Assicurato, salvo per le imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
g) violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte.
h) violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture.
i) l'esercizio della caccia.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché, a meno che non facciano parte delle spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società.
FORMULA TOP
Art. 4 Rischi assicurati
Art. 4.1 Spese legali e peri relative alla vita privata
La Società assume a proprio carico, sino al massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, in luogo dell’Assicurato e alle condizioni della presente sezione, l’onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata extraprofessionale dell’Assicurato, che abbia dato luogo alle controversie di cui all’articolo 4.2 “Controversie assicurate”.
Tali spese sono:
- spese per l’intervento di un legale.
- spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte).
- spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
- spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società.
- spese relative al procedimento penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato (spese di giustizia).
- spese per investigazione svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
- spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato.
- spese, poste a carico dell’Assicurato, relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le controversie contrattuali, sempreché il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto, permanendo l’esclusione per i casi di ricorso all’arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.
Anticipi a legali e periti
Relativamente ai soli procedimenti penali e nei soli casi in cui sia definitivamente accertata l’operatività della garanzia, la Società si impegna a corrispondere anticipi a legali e periti incaricati a norma del presente contratto fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascun sinistro.
Art. 4.2 Controversie assicurate
La garanzia è operante per:
a) controversie relative a danni che l’Assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti.
b) controversie per danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
c) controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta.
d) controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti secondo la normativa vigente.
e) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato, non derivanti da violazioni in materia fiscale e tributaria.
f) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
g) procedimenti civili o penali nel corso dei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito.
h) controversie relative a fatti o atti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora, uso indebito del nome dell’Assicurato, pubblicazione di sue immagini.
i) controversie relative all’utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di accesso personale (P.I.N.) dei conti correnti dell’Assicurato, delle carte di credito dell’Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica.
j) controversie relative alla proprietà o locazione dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso.
k) controversie relative a pretese che l’Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso.
l) controversie relative a inadempimenti contrattuali della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione per il nucleo familiare, all’acquisto del contenuto e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, per il quale il valore in lite sia superiore a euro 500,00; per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00.
m) controversie relative a inadempienze contrattuali di controparte in relazione all’acquisto per mezzo di internet o posta elettronica del contenuto e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, di valore superiore a euro 500,00; per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00.
n) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato derivanti da violazioni in materia fiscale. A deroga della lettera c) dell’articolo 2 “Operatività della garanzia” delle Norme generali della presente sezione, la garanzia di cui alla presente lettera viene prestata per i sinistri che siano insorti trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.
o) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale derivanti da violazioni in materia fiscale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato. A deroga della lettera c) dell’articolo 2 “Operatività della garanzia” delle Norme generali della presente sezione, la garanzia di cui alla presente lettera viene prestata per i sinistri che siano insorti trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.
p) atti di volontaria giurisdizione, e cioè:
- Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati con l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra gli stessi. L’eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita con l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
• la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società.
• vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto la somma indicata in polizza resta unica e viene ripartita tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.
- Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 Codice Civile) di un componente il nucleo familiare dell’Assicurato, ovvero dei suoi genitori o dei suoi figli.
- Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 Codice Civile) di componente il suo nucleo familiare dell’Assicurato, ovvero dei suoi genitori o dei suoi figli.
A deroga della lettera c) dell’articolo 2 “Operatività della garanzia”, la garanzia di cui alla presente lettera p) viene prestata per i sinistri che siano insorti trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza o, per il ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, dalla data di matrimonio, se successive.
Relativamente agli atti di cui alla presente lettera p), a deroga della definizione di “Sinistro” dedicata alla sezione Protezione legale di cui al paragrafo DEFINIZIONI della Parte Comune, per sinistro si intende il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione.
Art. 5 Esclusioni
Sono escluse le controversie aventi ad oggetto:
a) diritto di famiglia, successioni e donazioni fatta eccezione per gli atti di volontaria giurisdizione, e cioè: Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Civile) di un componente del nucleo familiare dell’Assicurato, ovvero dei suoi genitori o dei suoi figli, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Codice Civile) di componente il nucleo familiare dell’Assicurato, ovvero dei suoi genitori o dei suoi figli.
b) materia contrattuale, salvo quanto previsto dall’articolo 4.2 "Controversie Assicurate" nonché, recupero di crediti e comunque, tutte le controversie con gli istituti di credito.
c) violazioni di norme di diritto tributario e fiscale, fatta eccezione per imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato derivanti da violazioni in materia fiscale, e per imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale derivanti da violazioni in materia fiscale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
d) violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza.
e) fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, fatta eccezione per le controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta.
f) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’Assicurato, salvo per le imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato e per imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale derivanti da violazioni in materia fiscale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato.
g) violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte.
h) violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture.
i) l'esercizio della caccia.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché, a meno che non facciano parte delle spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società.
GARANZIE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie operano ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente sezione se espressamente richiamate in polizza.
Cyber Insurance (Cod. CIPL)
La Società assicura, nel limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno, l’assistenza legale per la tutela legale dell’Assicurato vittima di un reato di “Sostituzione di persona” punibile ai sensi dell’art. 494 Codice Penale; la garanzia è operante sia per il procedimento penale che per la relativa predisposizione della denuncia querela agli organi di polizia competenti.
L’Assicurato, pena l’inoperatività della garanzia, deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni da quando viene a conoscenza del presunto reato commesso nei suoi confronti.
L’Assicurato, pena l’inoperatività della garanzia, prima di intraprendere qualsiasi azione dovrà comunicare alla Società il nominativo del legale fiduciario e/o del perito residente dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA “TOP".
Anticipo onorari a periti (Cod. T065)
La garanzia "Anticipi a legali e periti" di cui all’art. 4.1 della presente sezione si intende sostituita come di seguito:
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 3 “Liquidazione del sinistro” delle Norme operanti in caso di sinistro per la Protezione Legale, nei soli casi in cui sia definitivamente accertata l’operatività della garanzia, la Società si impegna a corrispondere anticipi a legali e periti incaricati a norma del presente contratto fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascun sinistro.
GARANZIA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LA FORMULA “TOP".
Lista altre abitazioni (Cod. T001)
La garanzia Tutela Legale limitatamente alle controversie di seguito indicate:
- controversie relative alla proprietà o locazione delle abitazioni dell’Assicurato non abitate personalmente né in xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx dall’Assicurato stesso (ossia diverse da quelle relative alla proprietà o locazione dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso);
- controversie relative a pretese che l’Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali delle abitazioni dell’Assicurato non abitate personalmente né in xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx dall’Assicurato stesso (ossia diverse da quelle relative a pretese che l’Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall’Assicurato stesso );
è estesa alle abitazioni di seguito indicate (massimo 3 abitazioni consentite)
PROTEZIONE DELLA PERSONA – SEZIONE INFORTUNI
Formula Basic / Comfort / Top
Art. 1 Rischi assicurati
L’assicurazione, se indicate in polizza nel “Riepilogo delle Garanzie Scelte – Protezione Persone” le specifiche garanzie, opera come segue:
Art. 1.1 Infortuni domestici
Intendendosi per tali quelli subiti dall’Assicurato nell’abitazione durante lo svolgimento delle normali attività domestiche o del tempo libero.
L’assicurazione vale nell’ambito dei locali dell’abitazione indicata in polizza, nelle relative dipendenze (garage, cantina, ecc.) e negli spazi adibiti a giardino o a cortile, che circondano l’abitazione delimitati da recinzioni. Nel caso di immobili con più unità abitative sono compresi anche gli spazi comuni condominiali.
Le attività espletate con l’ausilio di utensili e attrezzi azionati da motori sono comprese limitatamente all’uso di macchine non destinate ad utilizzi professionali; sono in ogni caso escluse troncatrici, seghe circolari e a nastro ed attrezzature azionate da motori a scoppio, fatta eccezione per i tosaerba e i tosasiepi.
Art. 1.2 Infortuni del conducente di autovetture
Intendendosi per tali quelli subiti dall’Assicurato alla guida di autovetture ad uso privato.
Sono compresi nell’assicurazione anche gli infortuni accaduti durante lo svolgimento delle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Art. 2 Ulteriori Eventi Indennizzabili
Sono considerati infortuni e, quindi, compresi in garanzia anche:
a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni.
b) l’assideramento e il congelamento.
c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita.
d) l’asfissia per fuga di gas o vapori.
e) l’annegamento.
f) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni caso le malattie, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria.
g) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza.
h) gli infortuni che si siano verificati in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile (colpa grave).
i) le lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile.
Art. 3 Precisazioni dell’assicurazione
Art. 3.1 Persone non assicurabili
Si precisa che non sono assicurabili le persone che, al momento della conclusione del contratto, risultano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate, insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 3.2 Determinazione delle somme assicurate
Le somme indicate in polizza vengono suddivise in parti uguali per ciascun Assicurato.
Per Assicurati di età superiore a 70 anni le somme assicurate sono pari al 50% di quelle determinate secondo il criterio sopra esposto; in tal caso il restante 50% non viene suddiviso tra gli altri Assicurati.
Art. 4 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) le ernie, le lesioni da sforzo e gli infarti.
b) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche.
c) le conseguenze dirette o indirette da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o da radiazione ionizzante che possa essere determinata da materia nucleare.
d) gli infortuni causati da ebbrezza, se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene. Per ebbrezza si fa riferimento a quanto previsto dal “Codice della Strada” vigente al momento del sinistro.
e) gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
f) gli infortuni causati da guerra ed insurrezione, da movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche.
g) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
h) gli infortuni derivanti da attività svolte con carattere di professionalità o comunque a scopo di lucro.
i) gli infortuni derivanti da attività svolte in violazione a norme di legge.
j) gli infortuni causati da attività di norma svolte professionalmente da imprese (installazione e manutenzione impianti elettrici, idrici, igienici, dipintura pareti esterne, ecc.).
k) gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive di cui all’art. 9 del Codice della Strada, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
l) gli infortuni del conducente di autovetture non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Art. 5 Garanzie prestate
Art. 5.1 Invalidità permanente
L’accertamento del grado
In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella di cui al successivo articolo.
L’operatività della garanzia è comunque subordinata al tempestivo ricorso a strutture ospedaliere o di Pronto Soccorso. Deve inoltre essere presentata alla Società idonea certificazione medica rilasciata da tali strutture contenente le modalità e il luogo di accadimento dell’infortunio.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui al successivo articolo vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui al successivo articolo, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.
La tabella di determinazione
L’accertamento del grado di invalidità permanente avverrà in base alle seguenti percentuali:
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | DX | SX | |
• un arto superiore | 70% | 60% | |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
• un pollice | 18% | 16% | |
• un indice | 14% | 12% | |
• un medio | 8% | 6% | |
• un anulare | 8% | 6% | |
• un mignolo | 12% | 10% | |
• la falange ungueale del pollice | 8% | 8% | |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi: | |||
• della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% | |
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% | |
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% | |
Paralisi completa: | |||
• del nervo radiale | 35% | 30% | |
• del nervo ulnare | 20% | 17% | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |||
• al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% | ||
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba | 50% | ||
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |||
• un piede | 40% | ||
• ambedue i piedi | 100% | ||
• un alluce | 5% | ||
• un altro dito del piede | 1% | ||
• la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi: | |
• dell’anca in posizione favorevole | 35% |
• del ginocchio in estensione | 25% |
• della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% |
• della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
• un occhio | 25% |
• ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa:
• di un orecchio 10%
• di entrambi gli orecchi 40%
Stenosi nasale assoluta:
• monolaterale 4%
• bilaterale 10%
Esiti di frattura scomposta di una costa
1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale 12%
• una vertebra dorsale 5%
• 12 dorsale 10%
• una vertebra lombare 10%
Esiti di frattura di un metamero sacrale
3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
2%
Perdita anatomica:
• di un rene 15%
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
La determinazione dell’indennizzo
L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti paragrafi “L’accertamento del grado” e “La tabella di determinazione” dedotti 5 punti (franchigia).
Inoltre, in tutti i casi in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 50% della totale, la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
In caso di decesso dell’Assicurato, per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Aumento della somma assicurata
In caso di infortunio che abbia causato all’Assicurato un’invalidità permanente di grado superiore al 50%, la Società determina l’indennizzo spettante calcolandolo su una somma assicurata per invalidità permanente totale aumentata del 50%.
Art. 5.2 Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.
Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Indennità aggiuntiva per commorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento consegua la morte di entrambi i genitori assicurati con la presente garanzia Morte, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, l’indennizzo spettante a ciascuno di essi per la morte dei genitori, in misura aumentata del 50%.
Art 5.3 Rimborso spese di riabilitazione
In caso di invalidità permanente indennizzata a termini di polizza, la Società rimborsa fino all’importo massimo della somma indicata in polizza per la presente garanzia, le spese sostenute in conseguenza diretta dell’infortunio per trattamenti fisioterapici o rieducativi effettuati nei 180 giorni successivi alla data dell’infortunio.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Norme operanti in caso di sinistro – Sezione Danni all’Immobile e/o Danni al Contenuto
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile.
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato o il Contraente deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Società, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta della società, entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.
d) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all’indennizzo.
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. oppure
b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Fascicolo Informativo: Condizioni di assicurazione Generali Sei a Casa_digital mod. FI01/02 Ed. 11/2017
Norme Operanti in caso di Sinistro - Sezione "Danni all'immobile" e "Danni al contenuto"
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