SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
Titolo: PROGRAMMA INTEGRATO Soc. AGRI.MI di Xxxxx Xxxxx & C. NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE
CAMPO DI CARNE – AMBITO POLO STAZIONE FERROVIARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di , avanti a me Segretario Comunale del Comune di Aprilia/dott. Notaio in iscritto al Distretto notarile di presso il mio studio in , sono comparsi per la stipulazione della presente convenzione:
1) il COMUNE APRILIA codice fiscale 80003450592, rappresentato ai fini della stipulazione del presente atto dal sig. nato a il nella sua qualità di , munito dei poteri in forza dello Statuto comunale e dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in forza di
e
2) il sig. XXXXX Xxxxx, nato a Roma il 22/03/1946, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica in Roma presso la sede sociale di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante della Soc. AGRI.MI. s.a.s. di Xxxxx Xxxxx & C., con sede legale in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxx x. 00, codice fiscale 03708270586, partita IVA 01230611004, proprietaria delle aree oggetto del Piano di intervento urbanistico (contraente privato)
Detti comparenti, come sopra generalizzati, della cui identità personale io sono certo, mi dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità personale, consapevoli delle conseguenze cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o reticente, di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l’applicabilità dell’articolo 32 quater del codice penale e dichiarano inoltre che tali condanne non hanno neppure riguardato i componenti degli organi di amministrazione dei soggetti che stipulano la presente convenzione.
Detti comparenti dichiarano, inoltre,di voler rinunciare all’assistenza di testimoni, chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale:
PREMESSO CHE:
A) in data 29/07/2011 prot. 60.952, come sostituito in data 07/09/2017 prot.n. 84.288 ed integrazioni successive, la Soc. AGRI.MI. s.a.s. di Xxxxx Xxxxx & C. ha presentato una proposta di Programma Integrato corredato dagli elaborati essenziali previsti per la fase preliminare, unitamente ad una bozza di atto di convenzione, contenente l’impegno:
a) a cedere le aree private destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione e comunque pubbliche, libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli;
b) ad accollarsi gli oneri economici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o delle connessioni esterne, nelle seguenti misure e modalità ;
c) ad accollarsi gli oneri economici per la realizzazione delle opere pubbliche aggiuntive o comunque il contributo di compensazione perequativa, su base prettamente negoziale e consensuale;
d) ad accollarsi le spese di progettazione delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche aggiuntive;
e) ad accollarsi le spese di verifica e validazione della progettazione delle opere pubbliche, qualora il Comune ricorra a competenze esterne;
f) ad impegnarsi alla sottoscrizione della presente convenzione in caso di adozione e approvazione del Programma Integrato secondo le procedure urbanistiche;
g) schema di convenzione-tipo sottoscritto in ogni pagina;
h)
B) con deliberazione del , previo esame della Commissione Urbanistica
, è stata approvata la suddetta proposta e adottato il Programma Integrato, ritenuto funzionale all’interesse pubblico;
C) a seguito della pubblicazione nelle forme di legge, sono state/non sono state presentate le seguenti osservazioni ;
D) con deliberazione n. del , il Comune ha respinto le suddette
osservazioni/ha accolto le osservazioni n. _ e n. , sospendendo il procedimento di adozione del Programma di intervento, invitando il Promotore ad approfondire/adeguare/modificare il Programma Integrato nel senso di cui in motivazione e con particolare riferimento a ;
E) in data i contraenti privati hanno presentato una nuova proposta di Programma di intervento in recepimento delle osservazioni presentate;
F) con deliberazione del il Comune di Aprilia ha adottato il Programma di Integrato con le modificazioni apportate, ritenendo equo il contributo proposto;
G) sono stati acquisiti i seguenti pareri:
a) ;
b) ;
H) con deliberazione di Regione/Comune n. del _ pubblicata sul B.U.R.L. n.
del , è stata disposta la [ovvero si è dato atto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, n. 36 e s.m.i., della implicita] approvazione del Programma di intervento oggetto della presente convenzione;
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
I) l’attuazione del Programma Integrato comporta un vantaggio economico per il contraente privato rappresentato dalla “convenienza privata” per un valore economico sull’intera area pari a € 1.681.121,00, al netto dei costi, a fronte del quale lo stesso ha proposto di riconoscere al Comune, su base volontaria, un contributo economico pari a
€ 860.000,00 (corrispondente al 51% Vcp) quale “convenienza pubblica”;
J) detto contributo viene destinato alla realizzazione di opere pubbliche aggiuntive (ed extrastandard) esterne all’area del Programma Integrato ma essenziali e strumentalmente funzionali al centro di Campo di Carne, nell’ambito di una corretta ed equilibrata pianificazione territoriale;
K) in ottemperanza agli impegni assunti contestualmente alla presentazione del Programma Integrato, in data prot. il Promotore sig. :
a) ha presentato la documentazione tecnica e gli schemi tipo dei frazionamenti catastali atti a identificare in xxx xxxxxxxxxxx xx aree e i beni oggetto di cessione tra le parti, specificate nello stralcio catastale dell’elaborato grafico di progetto” allegata alla presente convenzione sub lettera “ ”;
L) la Soc. AGRI.MI. s.a.s. di Xxxxx Xxxxx & C., nello stesso territorio limitrofo (comparto industriale di cui al Piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi in sottozona D2 di P.R.G., località “La Cogna”, via Nettunense giusto atto di convenzione a rogito notaio X. Xxxxxxx xxx 00/00/0000 rep. 138743 registrato e trascritto a Latina) ha la disponibilità edificatoria, per la realizzazione di “Servizi Collettivi” centri destinati ad attività culturali e ricreative –CR- Residence alberghiero, per una volumetria complessiva di mc. 117.304.
PREMESSO, INFINE, CHE:
M) alla data odierna permangono i requisiti richiesti al Soggetto attuatore, in relazione:
a) alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) alla piena proprietà e disponibilità delle aree e dei beni;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
PARTE GENERALE TITOLO I
Oggetto della convenzione
Art. 1
Premesse
1. - Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. - Il Soggetto attuatore presta piena e incondizionata adesione a tutti gli atti citati in premessa, compresi quelli comunali e al progetto allegato e depositato e si obbliga a dare attuazione alla presente convenzione e al Programma Integrato.
3. -Le parti riconoscono che la realizzazione del Programma Integrato, nella sua interezza, è funzionale al compiuto sviluppo urbanistico-edilizio dell’area interessata e, dunque, all’interesse pubblico allo sviluppo e al governo del territorio, anche per quanto concerne la parte dell’edilizia privata.
Art. 2
Oggetto dell’intervento
1. - La presente convenzione ha per oggetto l’attuazione del Programma Integrato di cui in premessa, denominato “Nuovo insediamento residenziale Campo di Carne, ambito polo stazione ferroviaria”, da realizzarsi in Aprilia, località Campo di Carne su una superficie territoriale di mq. 36.580, per la seguente edificabilità:
a) Mc. 29.392 di edilizia residenziale privata, di cui mc. 11.152 destinati all’edificazione di villini a schiera e mc. 18.240 per l’edificazione di edifici in linea;
b) Eventuale max 20% in alternativa di cui al punto a), per la sola porzione della volumetria destinata ad edifici in linea, di edilizia non residenziale;
2. - Formano parte integrante della presente convenzione gli allegati, anche progettuali e di pianificazione urbanistica, indicati in calce sub .
Art. 3
Aree e beni compresi nell’intervento
1. - Il Programma di intervento interessa nel suo complesso le seguenti proprietà come di seguito individuate:
a) area di proprietà di “Soc. AGRI.MI s.a.s. di Palo Xxxxx & C.”, di complessivi metri quadrati trentaseimilacinquecentottanta (mq 36.580), attualmente individuata in catasto terreni del Comune di Aprilia al foglio 117 con le particelle 152, 258, 145 parte e 256 parte.
Art. 4
Opere pubbliche o di interesse pubblico
1. - Il Programma oggetto della presente convenzione prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione, meglio specificate nei documenti progettuali allegati al presente atto:
A) opere di urbanizzazione primaria:
a) rete stradale:
i. mq. 5.604 come descritta nell’allegato
b) spazi di sosta e di parcheggio:
i. mq. 2.990 come descritta nell’allegato
c) verde pubblico di rimboschimento:
i. mq. 6.610 come descritta nell’allegato
d) rete fognaria acque bianche e acque nere:
i. ml. 450,00 come descritta nell’allegato
e) impianti di illuminazione pubblica:
i. ml. 450,00 come descritta nell’allegato
f) impianti rete idrica:
i. ml. 450,00 come descritta nell’allegato
g) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti elettrica e di telecomunicazione1:
i. ml. 450,00 come descritta nell’allegato
B) opere di urbanizzazione secondaria2:
1 Salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (art. 16, comma 7 bis DPR 380/2001).
2 Art. 16, comma 8, DPR 380/2001): “Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
a) Opera n. 1 verde pubblico attrezzato di quartiere di mq. 4.308 come descritta nell’allegato
Art. 5
Edilizia residenziale sociale
1. - Il Programma di intervento oggetto della presente convenzione non prevede la cessione in favore del Comune di aree destinate a edilizia residenziale sociale.
Art. 6
Cessione di aree al Comune3
1. - Parte delle aree di proprietà del Soggetto attuatore viene destinata alle opere di urbanizzazione e alle altre opere pubbliche previste nella presente convenzione, da trasferire al Comune.
2. - Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, il Soggetto attuatore cede e trasferisce, senza alcun corrispettivo in denaro, al Comune di Aprilia, come sopra rappresentato, che, in
attuazione delle deliberazioni di cui in premessa relative al presente
Programma Integrato, dichiara di accettare e quindi di acquisire al proprio patrimonio comunale, il diritto di piena ed esclusiva proprietà delle aree meglio descritte come appresso:
A. Per opere di urbanizzazione primaria:
a) area di complessivi metri quadrati mq. 8.594, contraddistinta con il colore
_grigio_ nella tavola _1_, attualmente individuata in catasto del Comune di Aprilia al foglio 117, particella , rendita di cui:
i. area di mq. 5.604 destinata a viabilità;
ii. area di mq. 2.990 destinata a parcheggi;
b) area di complessivi metri quadrati mq. 3.250, contraddistinta con il colore
_azzurro_ nella tavola 1_, attualmente individuata in catasto del Comune di Aprilia al foglio 117, particella , rendita di cui:
i. area di mq. 3.250 destinata a servizi pubblici;
c) area di complessivi metri quadrati mq. 6.610, contraddistinta con il colore
_verde_ nella tavola 1_, attualmente individuata in catasto del Comune di Aprilia al foglio 117, particella rendita per la realizzazione di verde pubblico di rimboschimento;
B. per opere di urbanizzazione secondaria o assimilate:
a) area di complessivi metri quadrati mq. 4.308, contraddistinta con il colore
_verde_ nella tavola 1_, attualmente individuata in catasto del Comune di Aprilia al foglio 117, particella rendita per la realizzazione di verde pubblico attrezzato di quartiere;
3. –La cessione delle aree viene effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e comprende ogni diritto, accessorio, pertinenza, servitù attive e pssive.
4. - Tali aree sono pervenute al cedente per atto di divisione a rogito Notaio X. Xxxxxxxxx di Roma in data 02/08/1990, rep. n.26.388, registrato a Roma il 03/08/1990 al n. 41.619 e trascritto a Latina il 01/09/1990 al n. 11.174 particolare.
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.”
3 Opzione della cessione ad efficacia immediata in luogo della cessione differita al momento della ultimazione delle opere.
5. - La parte cedente dichiara che le aree oggetto del presente articolo hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Aprilia in data , che in originale si allega al presente atto sub lettera “ ” e sino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che interessano tale terreno, né interventi abusivi.
6. - Il cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto al Comune, nonché l’assenza di vincoli, oneri, pesi e privilegi (anche fiscali), diritti di prelazione, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, di servitù passive apparenti e non apparenti, usufrutti e usi, oneri e gravami e vincoli di ogni specie, che possano risultare in qualche modo pregiudizievoli.
7. - Il cedente dichiara che per tali aree non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle leggi 29 ottobre 1993 n. 428 e 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. (in tema di boschi).
8. - Il cedente rinuncia all’ipoteca legale, con esonero della responsabilità del competente conservatore dei registri immobiliari dell’iscrizione d’ufficio o da ogni altra responsabilità al riguardo e presta garanzia per l’evizione.
9. - E’ fatta salva la possibilità del Comune di modificare la destinazione urbanistica delle aree acquisite in forza del proprio potere di governo del territorio, senza che il cedente possa avanzare pretese.
10. - Ogni onere attinente al bene ceduto riferito al momento antecedente alla presente cessione rimane a carico del cedente.
Art. 7
Disponibilità temporanea delle aree cedute al Comune
1. - Le aree cedute al Comune e destinate alla realizzazione, a cura del contraente privato, delle opere pubbliche, anche mediante appalto a terzi, restano nella disponibilità di quest’ultimo, a titolo di mera detenzione provvisoria e unicamente a uso cantiere, fino alla approvazione del certificato di collaudo delle opere medesime.
2. - La custodia, la manutenzione e la conservazione delle aree cedute al Comune sono a carico del Soggetto attuatore sino alla loro effettiva consegna al Comune.
3. - Il Soggetto attuatore ha l’obbligo di curare la corretta manutenzione di tali aree e beni e attrezzarle secondo le prescrizioni di legge in tema di sicurezza dei cantieri, evitando comunque disagi alla collettività.
4. - Il possesso delle altre aree cedute al Comune, nonché dei beni indicati nell’allegato alla presente convenzione sub lettera “ ” è, invece, trasferito al Comune immediatamente, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 8
Stralci funzionali
1. - E’ ammessa l’attuazione del Programma per i seguenti singoli stralci funzionali, come graficizzati all’allegato _tavola 2_ alla presente convenzione:
Stralcio 1° (funzionale ai lotti C1-C2-C3-B1-B2-B3):
a) viabilità principale e servizi a rete; marciapiede e parcheggi lungo strada tratto 1;
b) verde pubblico di rimboschimento mq. 2.410;
c) verde pubblico di quartiere mq 1.700.
Stralcio 2° (funzionale ai lotti C4-C5-B4-B5-B6-B7):
d) marciapiede e parcheggi lungo strada tratto 2;
e) parcheggio mq. 1.945;
f) verde pubblico di rimboschimento mq. 4.200;
g) verde pubblico di quartiere mq 2.608.
2. - L’autonomia funzionale è data dalla presenza di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie nella quantità necessaria a soddisfare la dotazione di standard della singola zona ricadente nell’ambito dell’area di intervento, nonché la presenza di infrastrutture e di servizio idonee a garantire il collegamento con la restante parte del territorio urbano.
Art. 9
Varianti urbanistiche
1. - Ogni eventuale variante al Programma Integrato deve essere autorizzata dal Comune.
2. - Sono ammesse, previa autorizzazione comunale, varianti non sostanziali e, cioè, quelle che non alterano le caratteristiche del Programma, non modificano il suo dimensionamento complessivo e non diminuiscono la dotazione di aree o attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico.
3. – In ogni caso non sono ammesse varianti che comportino diminuzione degli obblighi a carico del Soggetto attuatore o differimento dei termini di scadenza del Programma di intervento.
Art. 10
Variante al P.D.L. approvato con D.C.C. n° 57/2003
1. – In riferimento alla lettera L della premessa la Soc. AGRI.MI. s.a.s. di Xxxxx Xxxxx & C. al fine di non determinare un aumento di volume edificato all'interno delle attuali previsioni di
P.R.G. consente la riduzione di quota parte della volumetria spettante alle aree con destinazione “Servizi locali-Centri culturali e ricreativi-CR-Residence alberghiero” nel P.d.L. approvato con D.C.C. n° 57/2003, di cui dispone in quanto proprietaria delle aree, nella misura pari al volume edificabile in progetto (mc 29.392); tale impegno riduce la volumetria assentita di mc. 117.304 a mc. 87.912 ciò significa la riduzione dell’indice di edificabilità di tali aree da 2,0 mc/mq a 1,5 mc/mq.
TITOLO II
Oneri a carico del Soggetto attuatore
Art. 11
Contributo relativo al costo di costruzione
1. - Il contributo relativo al costo di costruzione a carico del Soggetto attuatore viene determinato, ai sensi di legge, in via provvisoria e salvo conguaglio, in € 176.352,00.
2. - Detto contributo, definitivamente calcolato all’atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi, è corrisposto dal Soggetto attuatore, e/o dai suoi aventi causa in unica soluzione ovvero in rate con idonea garanzia ai sensi di legge.
3. - In caso di ritardo dei versamenti di cui al comma precedente si applicano gli interessi e le sanzioni di legge.
Art. 12
Oneri di urbanizzazione
1. - Il Soggetto attuatore, e/o suoi aventi causa, si obbliga a corrispondere al Comune il seguente contributo per oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale Lazio 11 agosto 2009, n. 21 e s.m.i.4, calcolato in base alle tabelle parametriche vigenti al momento della stipulazione della presente convenzione:
A) ONERI DI URBANIZZAZIONE (di cui all’allegato sub lettera “ ”):
a) opere di urbanizzazione primaria:
i. per edilizia residenziale € 208.322,72
b) opere di urbanizzazione secondaria e assimilate5:
i. per residenziale € 171.253,60
2. - Il Soggetto attuatore si obbliga a versare le somme dovute al Comune ai sensi del presente articolo secondo le modalità stabilite dal Comune con atto D.G.C. n.
del e comunque ai sensi di legge.
3. - E’ fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 14 in caso di opere eseguite a scomputo totale o parziale.
Art. 13
Contributo straordinario (convenienza pubblica) a carico del Soggetto attuatore
1. - In aggiunta a quanto dovuto ai sensi degli articoli precedenti, il Soggetto attuatore riconosce al Comune un contributo straordinario pari al valore economico di € 860.000,00, a titolo di compensazione “convenienza pubblica” in relazione all’incremento di valore dell’area di sua proprietà derivante dall’attuazione del Programma Integrato oggetto della presente convenzione.
2. – La somma di cui al precedente comma, garantita da polizza fideiussoria all’atto della stipulazione della presente convenzione, verrà versata a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche che lo stesso ente deciderà di attuare come previsto alla lettera “J” in premessa, al momento di assegnazione dell’appalto.
4 Nel caso di monetizzazione delle urbanizzazioni irreperibili.
5 Art. 28, comma 5, n. 2, l. 115071942.
TITOLO III
Esecuzione delle opere pubbliche da parte del Soggetto attuatore
Art. 14
Opere a scomputo
1. –In luogo della corresponsione dell’importo dovuto al Comune per opere di urbanizzazione primaria e quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria o assimilate, secondo quanto previsto nel precedente art. 12 e salvo quanto riservato per legge in via esclusiva ad altri operatori economici, il Soggetto attuatore si obbliga a realizzare a scomputo, nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, a propria cura e spese, le seguenti opere da destinare al Comune, del valore indicato nel quadro economico allegato a ciascun progetto definitivo, nonché nella relazione finanziaria, salvo conguaglio al rilascia del Permesso di Costruire delle OO.PP.
A. opere di urbanizzazione primaria stimate in complessivi € 972.150,00, di cui:
a) opera n. 1-viabilità, parcheggi lungo strada e reti da eseguirsi sull’area di
cui al foglio 117 particella
descritta all’allegato ;
, dal costo stimato in € 664.900,00,
b) opera n. 2-parcheggi e reti da eseguirsi sull’area di cui al foglio 117 particella , dal costo stimato in € 175.050,00 descritta all’allegato
;
c) opera n. 2-verde rimboschimento da eseguirsi sull’area di cui al foglio 117 particella , dal costo stimato in € 132.200,00 descritta all’allegato
;
B. opere di urbanizzazione secondaria e assimilate stimate in complessivi € 215.400,00, di cui:
a) opera n. 1-verde attrezzato da eseguirsi sull’area di cui al foglio 117 particella
, dal costo stimato in € 215.400,00 descritta all’allegato ;
2. – Sono escluse dalle opere a scomputo le reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.
3. - Il Soggetto attuatore si obbliga a eseguire o far eseguire le opere di cui al comma 1 a corpo ed è pertanto consapevole e accetta sin d’ora che la loro realizzazione è comunque a suo totale carico e diretta responsabilità.
4. - Per effetto di quanto previsto al comma precedente, in caso di maggior costo rispetto alla quota degli oneri economici dovuti per ciascuna opera,il Soggetto attuatore nulla può pretendere dal Comune, rinunciando così a ogni pretesa e rivalsa nei confronti di esso, mentre, nel caso in cui il costo delle opere realizzate, come accertato dal collaudo definitivo, risulti inferiore a quello stimato, egli si impegna a corrispondere al Comune una somma a titolo di conguaglio fino al raggiungimento della quota di oneri dovuti come indicati all’art. 12.
5. - Il conguaglio eventualmente dovuto deve essere corrisposto al Comune entro
giorni dal singolo collaudo, ancorché non ancora approvato.
6. - In caso di omesso pagamento o ritardo, si applicano le relative disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7. - In caso di modifica delle tariffe sugli oneri di urbanizzazione, il costo delle opere a scomputo è aggiornato, ove non iniziate entro i due anni dalla stipulazione della presente convenzione.
8. - Resta fermo l’obbligo del Soggetto attuatore di versare il costo di costruzione in occasione del rilascio dei singoli permessi di costruire o titoli edilizi equipollenti.
Art. 15
Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche da parte del Soggetto attuatore
1. – Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come modificato dall’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 214 del 2011, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. –Il Soggetto attuatore esegue direttamente i seguenti lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di rilevanza comunitaria che, per motivi di ordine tecnico, sono strutturalmente connesse alle opere private e non possono essere eseguite separatamente:
a) come da allegato ;
b) come da allegato .
3. – Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Soggetto attuatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali e della capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dalla legge per l’esecuzione delle opere pubbliche a suo
carico, come attestato e dimostrato all’allegato 6.
4. - La validazione del progetto esecutivo non tiene luogo del titolo edilizioche il Soggetto attuatore è tenuto richiedere al Comune.
5. –Il Soggetto attuatore si obbliga a trasmettere al Comune le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati agli appaltatori, subappaltatori, contraenti e subcontraenti entro venti giorni dal pagamento.
6. - Le opere di urbanizzazione e le altre opere pubbliche realizzate sono trasferite a corpo dal Soggetto attuatore al Comune a seguito di approvazione del collaudo definitivo, unitamente alla consegna delle relative aree. Fino a tale data la loro manutenzione e le responsabilità di custodia anche verso terzi fanno capo al Soggetto attuatore.
7. - Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del presente convenzione così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Xxxxxxxx attuatore è e resta di esclusiva proprietà del Comune. Il Soggetto attuatore garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente convezione.
Art. 16
Contenuto minimo del contratto di appalto di opere pubbliche e subappalto
1. - Il contratto di appalto stipulato tra il Soggetto attuatore e l’appaltatore dei lavori di urbanizzazione deve indicare:
6 Certificazioni, autocertificazioni, iscrizioni ad albi, banca dati nazionale contratti pubblici, altro.
a) il corrispettivo della progettazione, dell’esecuzione dei lavori e degli oneri di sicurezza;
b) l’obbligo dei progettisti di prestare garanzie ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indipendentemente dal valore della prestazione;
c) l’obbligo dell’appaltatore di prestare idonee garanzie, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) un richiamo alla presente convenzione le cui clausole devono considerarsi integrative;
e) un richiamo alla normativa antimafia e ai relativi obblighi;
f) autorizzazione dei terzi contraenti al trattamento dei dati ai sensi della presente convenzione;
g) limite del subappalto entro il 30 per cento e applicazione estensiva dell’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con obbligo di informazioni e comunicazioni al Comune;
h) esonero del Comune da qualsivoglia responsabilità nei rapporti tra il Soggetto attuatore e l’appaltatore ed eventuali subappaltatori;
i) clausola di risoluzione immediata e automatica del contratto e di revoca all’autorizzazione al subappalto in caso di informazioni interdittive antimafia;
j) inserimento nel contratto di appalto e nei contratti di subappalto e in tutti i contratti relativi all’esecuzione delle opere un’apposita clausola con cui ciascun contraente di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
k)
2. - Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 37, comma 11, e 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del regolamento di attuazione, secondo quanto dichiarato nell’offerta. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il Soggetto attuatore deve fornire al Comune tutta la documentazione prescritta dal citato art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a lui consegnata dall’appaltatore. In ogni caso deve comunicare al Comune il nome di ogni subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro o della fornitura o del servizio affidati.
4. - L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune, oltre che di quella del Soggetto attuatore in qualità di committente.
5. – Il Soggetto attuatore è tenuto a rispettare e a far rispettare a tutti gli affidatari e sub affidatari tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di qualificazione delle imprese, di contrasto del lavoro nero e di tutela dei lavoratori. Per gli eventuali inadempimenti si applicano le penali salvi ulteriori maggiori danni.
Art. 17
Surrogazione nei diritti del Soggetto attuatore
1. - Il Comune, unicamente in qualità di creditore ai sensi della presente convenzione e senza alcuna assunzione delle responsabilità facenti capo al Soggetto attuatore, può surrogarsi a quest’ultimo nei suoi rapporti con gli appaltatori, contraenti e subcontraenti relativamente alla esecuzione delle opere pubbliche.
Art. 18
Direzione lavori e coordinatore della sicurezza delle opere pubbliche
1. - Per le opere pubbliche a suo carico, il Soggetto attuatore nomina il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza tra professionisti di sua fiducia, dandone comunicazione venti giorni prima dell’inizio dei lavori al Comune, ai fini del suo gradimento.
2. – Tutti i compensi dei soggetti di cui al presente articolo e le spese delle relative attività sono a carico del Soggetto attuatore.
Art. 19
Collaudo delle opere pubbliche
1. - Per le opere di urbanizzazione e per le altre opere pubbliche, il collaudatore o, se necessario, i collaudatori sono nominati, all’atto dalla consegna dei lavori, dal Comune tra i propri dipendenti ovvero, in caso di comprovata indisponibilità nell’organico di figure professionali idonee, mediante incarico professionale esterno nelle forme di legge.
2. –Tutte le spese e competenze professionali sono a carico del Soggetto attuatore il quale si impegna a mettere a disposizione personale e mezzi necessari alle operazioni di collaudo.
3. - Il collaudo può essere effettuato in corso d’opera, secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
4. - Il collaudo si estende a ogni verifica amministrativa, tecnica e funzionale.
5. –Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto attuatore corrisponde al Comune la somma di € , a mezzo di a titolo di deposito cauzionale pari all’importo della parcella preventivamente richiesta dal collaudatore e risultante dal quadro economico dei progetti definitivi, salvo conguaglio al momento della liquidazione.
6. - Le opere di urbanizzazione sono collaudate dal Comune secondo le modalità previste dall’art. 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
7. Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, il Soggetto attuatore deve darne comunicazione al Comune producendo tutti i documenti (regolare esecuzione dei lavori, ecc…) e la certificazione di legge (rilasciata dai gestori di reti e infrastrutture), unitamente al consuntivo di spesa relativo alle opere a scomputo eseguite dal Soggetto attuatore.
8. - Il Collaudo finale ha inizio entro i seguenti termini dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui al comma precedente:
a) per le opere di urbanizzazione primaria, entro 60 giorni;
b) per le opere di urbanizzazione secondaria, entro 90 giorni;
9. – Decorsi i termini di cui alla lettera a) del comma precedente senza che il Comune abbia proceduto al collaudo, il Soggetto attuatore può ottenere il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione dell’edilizia privata sulla base di una autocertificazione attestante la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
10. – Il certificato di collaudo deve essere emesso entro trenta giorni dall’ultimazione delle operazioni di collaudo. Il collaudo diviene definitivo con l’approvazione da parte del Comune che deve procedervi entro il termine di due anni dalla ricezione del certificato provvisorio di collaudo.
11. - Il collaudo si estende anche alle opere private da stimarsi nell’ipotesi di cui al successivo articolo 36.
Art. 20
Garanzie per vizi delle opere pubbliche eseguite dal Soggetto attuatore
1. - Fatto salvo quanto previsto dal codice civile e in aggiunta alle garanzie proprie dell’appaltatore, il Soggetto attuatore si obbliga, anche per conto dell’effettivo esecutore, a riparare le imperfezioni, eliminare i vizi e completare le opere pubbliche a suo carico secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune, non inferiore a quindici giorni.
2. –In caso di riscontrati difetti o mancanze tali da rendere le opere non collaudabili, si procede ai sensi dell’art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore potrà prescrivere al Soggetto attuatore le lavorazioni da eseguire, assegnandogli un termine per provvedere; il Soggetto attuatore deve provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari.
3. - In caso di inadempimento si provvederà d’ufficio, con oneri a carico del Soggetto attuatore.
Art. 21
Presa in consegna anticipata
1. - Per motivi di fruizione, gestione e manutenzione il Comune può chiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle dotazioni a standard e delle altre opere pubbliche, previo accertamento della loro regolarità e previa sottoscrizione di apposito verbale in contraddittorio, ferma restando la responsabilità del Soggetto attuatore, ai sensi della presente convenzione.
2. - La presa in consegna non costituisce accettazione dei lavori, che dovranno comunque essere sottoposti a collaudo finale e a relativa approvazione.
TITOLO IV
Edilizia residenziale sociale, edilizia di interesse pubblico ed edilizia privata
Art. 22
Edilizia privata
1. - I progetti di edilizia privata possono essere assentiti soltanto previa verifica e approvazione da parte del Comune delle componenti estetiche e compositive, anche in relazione all’inserimento ambientale e architettonico, secondo quanto previsto dalle norme tecniche e regolamentari comunali.
2. - I titoli edilizi per la realizzazione degli interventi di edilizia privata non possono essere richiesti e comunque hanno efficacia solo dopo il collaudo finale delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche a carico del Soggetto attuatore ovvero dopo l’infruttuosa scadenza dei termini previsti per il collaudo dall’articolo 21, comma 8. E’ fatta salva l’esecuzione del Programma per stralci funzionali, se previsto dalla presente convenzione.
3. –In deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono consentite opere di edilizia privata nel caso in cui la loro realizzazione debba essere congiunta a quella delle opere pubbliche e infrastrutturali per ragioni di ordine tecnico, secondo quanto espressamente attestato nel progetto definitivo o, in alternativa, dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.
4. - I titoli edilizi non possono prevedere un termine di efficacia superiore a quello di realizzazione del Programma e, comunque, di validità della presente convenzione.
5. - Il certificato di agibilità per i locali di edilizia privata di qualunque destinazione d’uso può essere richiesto e comunque viene rilasciato dopo l’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria contemplate nella presente convenzione e di quelle eventuali di urbanizzazione interna al comparto, nonché a seguito dell’integrale assolvimento degli altri obblighi nascenti dalla presente convenzione7.
6. –Il Soggetto attuatore si obbliga a selezionare i propri contraenti tra i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.8
Art. 23
Interventi di urbanizzazione privata interni al comparto
1. - I seguenti interventi costituiscono urbanizzazione privata interna al comparto e non rilevano ai fini dell’eventuale scomputo degli oneri di urbanizzazione:
a) viabilità e reti interne ai lotti;
b) piazzole di sosta e parcheggi interni ai lotti.
2. - Sono a carico del Soggetto attuatore anche le opere per garantire gli allacciamenti alle reti e servizi pubblici che non rientrino tra le opere di urbanizzazione pubblica o assimilate.
3. - La progettazione esecutiva delle opere e degli interventi di cui al presente articolo deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio dei titoli edilizi per gli interventi di edilizia privata cui tali urbanizzazioni si riferiscono.
4. - Il Soggetto attuatore deve comunicare immediatamente al Comune l’avvio e l’ultimazione degli interventi di urbanizzazione privata.
5. - Resta inteso che tutte le spese di gestione e di manutenzione delle opere di cui al presente articolo fanno carico esclusivamente al Soggetto attuatore.
Art. 24
Servitù sulle aree private
1. - Il Soggetto attuatore riconosce al Comune il diritto di accesso sulle porzioni di proprietà privata non cedute sulle quali vengono realizzate reti pubbliche di fognatura, idrica, di telecomunicazioni, di gas ed energia elettrica, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuale competenza comunale.
7 Specificare le opere pubbliche la cui realizzazione è posta come condizione, oltre alle urbanizzazioni primarie.
8 Specificare i requisiti richiesti solo su base volontaria ai sensi della presente convenzione.
TITOLO V
Obblighi generali del Soggetto attuatore
Art. 25
Norme tecniche di attuazione, prescrizioni grafiche e norme sulla costruzione degli edifici
1. - Resta inteso che l’attuazione del Programma avviene nel rispetto delle norme generali urbanistiche e regolamentari in vigore nel Comune, nonché di quelle tecniche di attuazione e delle prescrizioni grafiche approvate unitamente al Piano medesimo di cui formano parte integrante.
2. - Gli interventi pubblici e privati devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. e alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 e s.m.i..
3. - Essi devono essere comunque conformi a quanto previsto dal Comune in materia di sostenibilità energetico-ambientale e bioedilizia.
4. - Gli interventi, inoltre, devono essere conformi alla normativa e alle prescrizioni comunali in materia di inquinamento acustico.
5. - La progettazione dell’edilizia pubblica e privata deve rispondere a quanto dettato dal vigente regolamento edilizio comunale e alle regole di estetica, di architettura e di composizione dettate dal Comune, anche in relazione all’inserimento ambientale e architettonico.
Art. 26
Interferenza dei lavori pubblici e privati con viabilità e altri servizi
1. - Il Soggetto attuatore si impegna a garantire e far garantire dai propri contraenti e subcontraenti la funzionalità della viabilità pubblica e privata e il mantenimento di tutti i servizi durante l’esecuzione dei lavori.
2. - A tal fine egli eseguirà tutte le opere provvisorie e le azioni necessarie, a sua cura e spese.
3. - Il Soggetto attuatore è unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi dell’esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalla presente convenzione e degli eventuali danni, salvi gli appalti affidati direttamente dal Comune a imprese terze.
Art. 27
Adempimenti in materia di lavoro - DURC
1. –Ai fini dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza, per le opere pubbliche il Soggetto attuatore assume ruoli, compiti e responsabilità propri della figura del “committente”, così come definita dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.9.
2. - Il Soggetto attuatore deve osservare e fare osservare, anche contrattualmente, le disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza e deve rispettare tutte le disposizioni in materia retributiva, contributiva e previdenziale.
9 Cfr. art. 89, comma 1, lettera b) seconda parte del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. - Il Soggetto attuatore si obbliga a far rispettare dai propri appaltatori, subappaltatori e, in generale, terzi contraenti e subcontraenti per l’edilizia pubblica e privata, le norme in materia di sicurezza dei lavoratori e della regolarità contributiva e assicurativa.
4. – Il Soggetto attuatore solleva il Comune da ogni responsabilità in merito agli adempimenti in materia di lavoro e nei rapporti con il personale dipendente, contraenti, appaltatori e subappaltatori.
5. – Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e relativamente alla sua attività e a quella dei suoi appaltatori e subappaltatori, il Soggetto attuatore deve comunicare al Comune, entro e non oltre venti giorni dall’inizio dei lavori, le informazioni e i documenti acquisiti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché quelli dei propri appaltatori, compreso il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti delle imprese, con le specifiche mansioni, nonché tutte le altre informazioni richieste dall’allegato XVII al decreto legislativo medesimo.
6. - Il Soggetto attuatore si obbliga a trasmettere al Comune copia sottoscritta dei contratti stipulati con gli appaltatori e con tutti gli altri suoi contraenti, nonché dei contratti di subappalto.
Art. 28
Vigilanza del Comune
1. - Fatti salvi i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, il Comune ha facoltà di visitare e di ispezionare i luoghi in ogni momento fino alla completa attuazione del Programma e a tal fine il Soggetto attuatore gli concede sin d’ora espressa autorizzazione.
2. - Su richiesta del Comune, il Soggetto attuatore e i suoi appaltatori e subappaltatori sono tenuti a comunicare chiarimenti e documenti afferenti all’attuazione del Programma entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
3. – E’ fatto salvo ogni altro obbligo di comunicazione contemplato dalla presente convezione o dalla legge.
4. – Le verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Soggetto attuatore e non comportano responsabilità o accettazione da parte del Comune.
5. – Il Comune dà tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore di ogni irregolarità eventualmente accertata specificando,per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità. Nei successivi quindici giorni, il Soggetto attuatore deve adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Comune.
6. - I controlli e le verifiche eseguite dal Comune non escludono la responsabilità del Soggetto attuatore per vizi, difetti e difformità delle opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia dello stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Art. 29
Tempi di realizzazione del Programma
1. - Il Programma Integrato deve essere attuato entro e non oltre 10 (dieci) anni dalla data di stipulazione della presente convenzione.
2. - Nel caso di esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche il Soggetto attuatore si obbliga a completare ciascuna opera pubblica secondo il cronoprogramma di ciascun intervento e comunque non oltre i seguenti termini:
a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilità principale, parcheggi e verde pubblico) di cui allo “stralcio 1°” riportato all’art. 8 entro 5 (cinque) anni;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria (parcheggi e verde pubblico) di cui allo “stralcio 2°” riportato all’art. 8 entro 5 entro i successivi 5 (cinque) anni.
3. - I termini di cui ai precedenti commi possono essere prorogati dell’Amministrazione, su richiesta del Soggetto attuatore in caso di situazioni indipendenti dalla volontà o responsabilità della stessa parte privata che abbiano ritardato o temporaneamente impedito il puntuale adempimento.
Art. 30
Cessione a terzi dei diritti del Soggetto attuatore
1. - E’ fatto divieto al Soggetto attuatore di cedere la presente convenzione a terzi, salva espressa autorizzazione del Comune. La cessione non autorizzata non ha effetto nei confronti del Comune.
2. - Il Soggetto attuatore, ove intende trasferire a terzi gli immobili e gli altri diritti sugli immobili di sua proprietà, è tenuto a menzionare nei rispettivi atti la presente convenzione, imponendo all’avente causa l’impegno espresso a rispettarla. Nei contratti di cessione deve essere menzionato espressamente il presente articolo e il suo contenuto.
3. - In ogni caso tutti gli obblighi posti a carico del Soggetto attuatore dalla presente convenzione si trasferiscono ai suoi aventi causa, non essendo opponibili al Comune riserve o eccezioni.
4. - Entro trenta giorni dalla cessione il Soggetto attuatore è tenuto a dare comunicazione al Comune del nominativo del cessionario, inviando copia autentica dell’atto di cessione e della relativa nota di trascrizione.
5. - In ogni caso il Soggetto attuatore resta solidalmente responsabile con i cessionari verso il Comune dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione, sicché le garanzie prestate non possono essere estinte, salvo che l’Amministrazione ne autorizzi la sostituzione con quelle del cessionario.
Art. 31
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. - Il Soggetto attuatore, in qualità di esecutore ovvero di committente, si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla medesima legge.
2. - Il Soggetto attuatore si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
3. - In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si determineranno le conseguenze di
4. - Il Soggetto attuatore si obbliga a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri contraenti sia per l’edilizia pubblica che per quella privata un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
5. - Qualora il Soggetto attuatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, è tenuto a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia.
6. - Il Comune ha il diritto e l’obbligo di verificare che, nei contratti sottoscritti dal Soggetto attuatore con i propri contraenti e nei subcontratti, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, sia rispettato il presente articolo.
Art. 32
Prevenzione antimafia nell’edilizia pubblica e privata10
1. - Le parti si impegnano ad acquisire tutte le comunicazioni e le informazioni antimafia richieste per legge per gli affidamenti dei lavori pubblici per i quali si applicano le procedure di cui all’articolo 118 del decreto legislativo d. lgs 12 aprile 2006, n. 163e s.m.i. Tale obbligo si estende a tutti i lavori pubblici oggetto della presente convenzione, anche ove non previsto dalla legge.
2. – In caso di accertati tentativi di infiltrazioni mafiose, il Soggetto attuatore in qualità di committente deve disporre la risoluzione immediata del singolo rapporto contrattuale, dandone notizia al Comune e alle autorità competenti.
3. – Al fine di promuovere la legalità anche nell’edilizia privata, il Soggetto attuatore si obbliga a fornire, per sé e per il soggetto che esegue i lavori, al Comune tutte le informazioni utili e, comunque, i seguenti documenti:
a) entro 10 (dieci) giorni dall’inizio dei lavori, piano degli affidamenti e dei sub affidamenti relativo all’esecuzione delle opere pubbliche e private, redatto secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune e i successivi aggiornamenti, comprensivo della dichiarazione concernente la manodopera impiegata e del relativo costo, dei nominativi dei fornitori, anche di noli e l’indicazione dei relativi contratti;
b) entro 20 giorni dall’emissione, copia quietanzata delle fatture emesse dagli appaltatori, dai fornitori e subfornitori, compresi i noli;
c)
TITOLO V
Responsabilità e garanzie
Art. 33
Pluralità di Soggetti attuatori11
1. - In caso di pluralità di Soggetti attuatori, consorziati o associati, essi restano solidalmente obbligati verso il Comune per le intere obbligazioni per tutta la fase di esecuzione del Programma di intervento, salvo quanto previsto nel comma seguente.
2. –I rapporti tra i Soggetti attuatori e tra questi e il Comune vengono regolati nei seguenti termini:
a) quote di partecipazione _
b) obblighi facenti capo a ciascun Soggetto attuatore ;
10 Su base volontaria possono essere previsti strumenti di vigilanza e controllo della legalità anche nell’edilizia privata. Sarebbe opportuno un protocollo d’intesa con la Prefettura.
11 Articolo rilevante soprattutto nei programmi complessi.
c) ... .. . . ..
d) .. .. .. .. .
3. - E’ fatto divieto di modificare la compagine soggettiva dei Soggetti attuatori o i rapporti tra loro, salva espressa autorizzazione del Comune per giustificati motivi, sempre che non vengano meno i requisiti e le garanzie richieste.
Art. 34
Penali
1. - Salvo che l’inadempimento non configuri causa di risoluzione e fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori e ulteriori danni, si applicano le seguenti penali:
a) mancato rispetto dei termini di scadenza per l’ultimazione dei lavori relativi alle opere pubbliche a scomputo, € per ogni giorno di ritardo;
b) mancato rispetto dei termini di scadenza per l’ultimazione dei lavori relativi alle opere pubbliche straordinarie, € per ogni giorno di ritardo;
c) mancata consegna al Comune delle opere pubbliche e delle aree di sedime, entro
_ giorni dall’approvazione del collaudo, € per ogni giorno di ritardo;
d) mancata comunicazione del nominativo dei direttori lavorie del responsabile per il coordinamento della sicurezza delle opere pubbliche a suo carico, € _ per ogni giorno di ritardo;
e) mancata trasmissione al Comune del piano di sicurezza e dei piani operativi prima dell’inizio dei lavori, € per ogni giorno di ritardo;
f) mancata presentazione del Documento unico di regolarità contributiva aggiornato e di ogni altra documentazione richiesta dalla normativa in vigore entro il termine previsto dalla presente convenzione, € per ogni giorno di ritardo;
g) mancata trasmissione delle fatture quietanzate per prestazioni degli appaltatori e subappaltatori, nonché dei contraenti e subcontraenti relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche, € per ogni giorno di ritardo;
h) mancata comunicazione della verifica periodica sui requisiti del fideiussore, €
per ogni giorno di ritardo;
i) mancata comunicazione di copia delle quietanze di pagamento dei premi di polizze assicurative, € per ogni giorno di ritardo;
j) mancata trasmissione dei chiarimenti e/o documenti richiesti dal Comune entro i termini previsti dalla convenzione, € per ogni giorno di ritardo;
k) mancata presentazione, al momento dell’ultimazione dei lavori, della documentazione fiscale e contabile relativa al costo effettivo complessivo delle opere pubbliche eventualmente eseguite, € per ogni giorno di ritardo;
l) violazione agli obblighi di vigilanza sugli appaltatori, affidatari e sub affidatari, da €
a € a seconda della gravità dell’infrazione.
m) .
2. - Le suddette penali sono cumulabili.
3. - Ai fini dell’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, il Comune invia formale contestazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax ovvero mediante posta elettronica certificata, assegnando al Soggetto attuatore un termine di dieci giorni per presentare eventuali deduzioni; indi decide in ordine all’applicazione della penale.
4. –E’ sempre fatta salva la facoltà del Comune di esecuzione in danno, previa diffida ed eventuale escussione, anche parziale delle garanzie delle opere pubbliche, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni.
Art. 35
Risoluzione
1. –In caso di grave inadempimento da parte del Soggetto attuatore a uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune può risolvere la presente convenzione, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
2. - Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, le parti convengono la clausola risolutiva espressa al verificarsi delle seguenti circostanze, per fatto imputabile al Soggetto attuatore:
a) mancato completamento del Programma di intervento, entro anni dalla scadenza del termine;
b) ritardo in misura superiore al trenta per cento rispetto al cronoprogramma per la realizzazione delle opere pubbliche, comprese quelle di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) non collaudabilità delle opere pubbliche o esecuzione in grave difformità dai progetti;
d) esecuzione di varianti essenziali al Programma di intervento senza previa autorizzazione comunale;
e) frode, gravi irregolarità o gravi negligenze nell’esecuzione delle opere pubbliche da parte del Soggetto attuatore;
f) gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
g) fallimento o procedura concorsuale a carico del Soggetto attuatore (anche uno dei soggetti);
h) cessione, anche parziale, della presente convenzione senza autorizzazione comunale;
i) modificazione non autorizzata della compagine soggettiva del Soggetto attuatore;
j) sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi e tecnico-organizzativi richiesti al Soggetto attuatore;
k) accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
l)
2. –Nei casi di cui al comma precedente,il Comune dichiara risolta la convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo ogni diritto nei confronti del Soggetto attuatore inadempiente.
3. – La risoluzione comporta la perdita di tutti i diritti, anche edificatori, derivanti dalla presente convenzione al Soggetto attuatore.
4. –La risoluzione comporta l’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree, beni, manufatti e impianti ritenuti dall’Amministrazione medesima suscettibili di soddisfare il pubblico interesse, senza che sia dovuto alcun rimborso, corrispettivo o indennizzo e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno12.
12 Rappresenta una deroga, per finalità risarcitorie, all’effetto retroattivo della risoluzione che comporterebbe altrimenti la restituzione di quanto corrisposto.
5. –La risoluzione fa salvo l’obbligo del Soggetto attuatore di cedere i propri diritti al Subentrante, ai sensi del successivo articolo.
6. –Per effetto della risoluzione decadono i titoli edilizi per l’attuazione Programma integrato.
Art. 36
Esecuzione d’ufficio del Programma di intervento
1. - In caso di risoluzione per fatto e colpa del Soggetto attuatore ovvero per sua incapacità o impossibilità sopravvenuta a completare il Programma di intervento, il Comune può avvalersi delle facoltà riconosciutegli dal presente articolo.
2. – Ai fini di cui al comma precedente, il Comune notifica al Soggetto attuatore una diffida dandogli un congruo termine, non inferiore a giorni sessanta, per l’individuazione diretta del Subentrante, scaduto il quale può avviare la selezione.
3. – Il Soggetto attuatore si obbliga sin d’ora a stipulare con il Subentrante di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla comunicazione del suo nominativo, formale atto di compravendita dei suoi diritti di proprietà oggetto della presente convenzione e a cedergli la presente convenzione. A tal fine il Soggetto attuatore con la sottoscrizione della presente convenzione conferisce al Comune espresso mandato irrevocabile a procedere alla selezione del Subentrante.
4. – Il prezzo di vendita dell’area e degli altri diritti facenti capo al Soggetto attuatore oggetto della presente convenzione, come meglio descritti in premessa, è fissato sin d’ora nel minimo di _ €/mq e complessivamente in € , salvo adeguamento Istat (indice FOI), integrato del valore delle opere private eventualmente realizzate, quest’ultimo dato dal costo di costruzione documentato nello stato di consistenza redatto dal collaudatore all’atto della risoluzione.
5. - E’ comunque fatta salva la possibilità di espropriare l’area. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 23 e l’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., nonché le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 37
Recesso
1. - Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può sempre recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del Soggetto attuatore ai sensi di legge.
Art. 38
Garanzie per le opere pubbliche13
1. –La garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche a suo carico è presentata dal Xxxxxxxx attuatore, anche per fatto del suo appaltatore, per il valore corrispondente alle opere pubbliche da realizzare mediante polizza fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui agli articoli 75, comma 3,e 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,da aggiornarsi ogni due anni secondo l’indice ISTAT, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
13 Estensione della garanzia anche al rapporto tra Comune e Xxxxxxxx attuatore, ancorché quest’ultimo risulti “committente” nei confronti dell’appaltatore.
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. – La fideiussione di cui al precedente comma deve essere consegnata al Comune entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e deve decorre dalla data di consegna dei lavori da parte del Soggetto attuatore all’appaltatore fino a quella di approvazione del collaudo finale.
3. - La garanzia copre il valore delle opere oggetto di affidamento desunto dal ribasso d’asta o dal quadro economico dell’intervento e altresì i danni cagionati durante il periodo di detenzione e custodia delle aree cedute al Comune, nonché ogni altro inadempimento, anche indiretto, e responsabilità, oltre che il pagamento delle eventuali penali e sanzioni e l’eventuale esecuzione in danno.
4. – L’importo a garanzia deve essere rivalutato con l’indice ISTAT vigente alla data della stipula della presente convenzione applicato sui successivi mesi fino al collaudo.
5. - Il Soggetto attuatore, pertanto, presta le seguenti garanzie relative alle opere pubbliche a suo carico:
a) polizza/fidejussione per € , rilasciata da _ a garanzia
dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a suo carico di cui al precedente articolo _ ;
b) polizza/fidejussione per € , rilasciata da _ a garanzia
dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria eseguite a suo carico di cui al precedente articolo ;
c) polizza/fidejussione per € , rilasciata da _ a garanzia
dell’esecuzione delle opere di connessione esterna e delle infrastrutture generali a suo carico di cui al precedente articolo ;
d) polizza/fidejussione per € , rilasciata da _ a garanzia
dell’esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a suo carico di cui al precedente articolo ;
6. - ll Soggetto attuatore si impegna comunque a integrare le predette cauzioni ove l’importo complessivo delle opere risulti maggiore all’atto della presentazione del progetto esecutivo.
7. - Egli, inoltre, deve rinnovare e comunque mantenere efficaci tali garanzie fino all’integrale adempimento dei relativi obblighi.
8. – Il Soggetto attuatore si obbliga a effettuare periodiche verifiche presso le amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ciascun anno circa l’abilitazione e la capacità del fideiussore a prestare la garanzia, trasmettendo idonea comunicazione al Comune.14
9. - E’ ammesso, su richiesta del Soggetto attuatore, previa presentazione di idonea documentazione sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal collaudatore in corso d’opera che giustifichi lo stato di avanzamento dei lavori, lo svincolo della garanzia in relazione ai singoli stati di avanzamento, in misura non superiore complessivamente al settanta per cento.
10. - Lo svincolo finale è concesso a seguito di approvazione del collaudo finale delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche, previo pagamento delle spese di collaudo e, comunque, adempimento di tutti gli obblighi su ricadenti sul Soggetto attuatore in base alla presente convenzione.
14 Per sopperire alle carenze di vigilanza di altre amministrazioni.
Art. 39
Altre garanzie
1. - Le cauzioni a garanzia del pagamento dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire sono rese dal Soggetto attuatore secondo le modalità di legge e la disciplina comunale.
2. –A garanzia degli adempimenti a suo carico derivanti dalla presente convenzione, il Soggetto attuatore presta, al momento della sottoscrizione del presente atto, in favore del Comune, che accetta, le seguenti ulteriori polizze fideiussorie bancarie o assicurative, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune:
a) garanzia alla riduzione in pristino, anche d’ufficio, in caso di risoluzione, ai sensi dell’articolo 39, comma 4 ;
b) garanzia relativa all’obbligo a cedere i propri diritti di proprietà al Subentrante ai sensi dell’articolo 40;
c) ;
Art. 40
Assicurazioni
1. - Il Soggetto attuatore presta idonee polizze assicurative valide per tutta la durata del Programma di intervento rilasciate da impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., 15a copertura dei rischi di responsabilità verso terzi e verso prestatori di lavoro nell’esecuzione del Programma medesimo per un massimale non inferiore a € /Le polizze di cui al comma precedente sono prestate anche da ciascun singolo appaltatore del Soggetto attuatore relativamente all’intervento di propria competenza.
2. –Le polizze prevedono la rinuncia alla rivalsa per le somme pagate nei confronti di chiunque, compreso il Comune.
3. - Relativamente alle opere pubbliche a suo carico, il Soggetto attuatore presta:
a) polizza rilasciata da 16, ai sensi dell’articolo 125 del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a copertura:
- dei danni subiti dal Comune nel corso dell’esecuzione dei lavori, peruna somma pari all’importo dei lavori;
- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è
17;
b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 126 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da , a copertura:
- dei rischi di rovina totale o parziale delle opere, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al per cento del valore delle opere realizzate con il limite massimo di € ;
- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non è inferiore a €
.
4. – La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di consegna
15 Indicare la polizza e la compagnia.
16 V. nota precedente.
17 Massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, cfr. art. 125, comma 2, d.P.R. 207 cit.
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; mentre la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. - Il Soggetto attuatore si obbliga a prestare, all’atto del collaudo, polizza assicurativa a copertura della garanzia decennale di cui all’articolo 1669 del codice civile per la rovina totale o parziale delle opere ovvero per i danni derivanti da gravi difetti di costruzione, con validità dalla data di approvazione del collaudo e per un importo pari al venti per cento del valore delle opere.
6. - Il Soggetto attuatore deve consegnare al Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 41
Trasparenza
1. –I nominativi degli esecutori dei lavori pubblici e privati, dei progettisti e professionisti impegnati a qualunque titolo nell’attuazione del Programma di intervento e tutte le altre informazioni relative all’attuazione del Programma medesimo, salvo che non siano riservati o protetti da norme di legge sulla riservatezza, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Art. 42
Trascrizioni
1. - La presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari anche per renderla conoscibile a terzi.
Art. 43
Controversie
1. -Le parti escludono il ricorso all’arbitrato in caso di controversie.
2. - Ogni controversia relativa all’esecuzione della presente convenzione è deferita al foro di Latina.
Art. 44
Referenti - Elezione domicilio – comunicazioni
1. - Il Soggetto attuatore dichiara che il proprio referente autorizzato a tenere i rapporti con il Comune è il sig. nato a il codice fiscale
2. - Egli elegge domicilio presso in Aprilia e autorizza il Comune a effettuare ogni comunicazione ai seguenti recapiti: telefono , fax , posta elettronica certificata
3. - Ogni eventuale variazione dei suddetti dati ha effetto solo a decorrere dal quinto giorno successivo al ricevimento, da parte del Comune, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di riferimento almeno cinque giorni prima.
4. - Il referente del Comune è individuato nella persona del responsabile del procedimento del Programma integrato o, in mancanza, del Dirigente del Settore urbanistica presso la cui sede in Aprilia _ deve essere inviata ogni eventuale comunicazione.
Art. 45
Trattamento dei dati
1. - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dai sottoscrittori del presente atto sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia.
2. –Il Soggetto attuatore autorizza sin d’ora il Comune a comunicare i dati forniti, anche della filiera esecutiva, alle altre amministrazioni competenti in materia di lotta alla criminalità e sicurezza sul lavoro, nonché agli enti previdenziali e assicurativi.
3. - Il Soggetto attuatore a sua volta, deve trattare i dati e custodirli con la massima riservatezza e diligenza, secondo legge.
Art. 46
Spese e altri oneri
1. –La presente convenzione sarà registrata ai sensi di legge e trascritta integralmente nei suoi articoli a cura del Xxxxxxxx attuatore.
2. – Le spese di stipulazione del presente atto e quelle conseguenti di pubblicità, nonché gli oneri fiscali sono a carico del Soggetto attuatore.
3. – Sono altresì a carico del Soggetto attuatore le spese di misurazione delle aree e di frazionamento catastale.
4. - Ogni altra spesa relativa all’esecuzione della presente convenzione è a carico del Soggetto attuatore.
5. – Le spese di consulenza e di supporto del responsabile del procedimento, quantificate in
€ sono a carico del Soggetto attuatore e vengono corrisposte secondo le seguenti modalità:
a) all’atto della stipulazione della presente convenzione;
b) al momento ;
Art. 47
Regime fiscale
1. – Il presente atto, inerendo all’esercizio dell’attività istituzionale di pianificazione urbanistica ed assetto del territorio e degli interventi di riqualificazione urbana, non è soggetto /è soggetto a iva, in quanto
2. - Relativamente alle aree cedute per le opere di urbanizzazione
3. – Relativamente alle altre opere pubbliche non riconducibili alle opere di urbanizzazione
4. – Relativamente alle opere di urbanizzazione
5. –Relativamente alle altre opere pubbliche non riconducibili alle opere di urbanizzazione
Art. 48
Allegati
1. - Le parti dichiarano che gli atti indicati come allegati ….. sono ben conosciuti e a conferma di ciò vengono sottoscritti per far parte integrante della presente convenzione.
Art. 49
Rinvii
1. - Ogni ulteriore patto sarà specificato in occasione della presentazione della progettazione esecutiva.
2. - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al Programma di intervento e ai suoi elaborati, ancorché non materialmente allegati alla presente, bensì depositati presso la casa comunale e che le parti dichiarano di conoscere.
3. - Per quanto non espressamente previsto si rinvia altresì alla disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale che deve qui intendersi integralmente richiamata, da valere anche quale norma pattizia, nonché alle norme di settore, tra cui:
a) il TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267;
b) il TUED di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
c) la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
d) il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
e) il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
f) la legge regionale Lazio 26 giugno 1997, n. 22;
g) la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21.;
(allegati)18
PROGETTO URBANISTICO
1) relazione tecnico-illustrativa, con specificazione delle eventuali varianti allo strumento urbanistico generale;
2) norme tecniche di attuazione;
3) planimetria relativa allo stato di fatto con indicazione dei manufatti esistenti, loro consistenza e destinazione d’uso;
4) zonizzazione su base catastale in scala 1:2000 o 1:1000;
5) schema planivolumetrico esecutivo in scala 1:500, con indicazione degli interventi pubblici e privati previsti con le relative dimensioni, rappresentazione delle superfici di terreno cedute al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o di interesse generale, indicazione dei parametri urbanistici ed edilizi che regolano la realizzazione degli interventi ed indicazione delle altezze massime consentite per le nuove costruzioni;
6) quadri tecnici (urbanistico – economico temporale);
18 L’elenco ha valore meramente esemplificativo
7) relazione finanziaria(entità dei costi e dei valori e la fattibilità del Programma, compresi computi metrici estimativi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e a standard di qualità);
8) quadro economico generale opere pubbliche;
9) planimetria catastale e proprietà – intervento;
10) planimetria catastale e proprietà – aree e beni in cessione;
11) certificato destinazione urbanistica aree cedute;
12) certificati catastali;
13) tipo di frazionamento;
14) variante di PRG;
15) indagine geologica;
16) indagine vegetazionale;
17) studio impatto rumore;
18) verifica assoggettabilità VIA;
19) VAS;
20) inquadramento infrastrutturale;
21) studio viabilità;
22) rete viaria e parcheggi pubblici;
URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
23) aree a standard;
24) progetto definitivo opera n. 2 , composto dai seguenti elaborati
25) progetto definitivo opera n. 3 , composto dai seguenti elaborati
URBANIZZAZIONE SECONDARIA:
26) progetto definitivo opera n. 1 composto dai seguenti elaborati:
27) progetto definitivo opera n. 2 composto dai seguenti elaborati:
CONNESSIONI ESTERNE:
28) progetto definitivo opera n. 1
OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE:
29) progetto definitivo opera n. 1 composto dai seguenti elaborati:
ALTRE OPERE DI INTERESSE GENERALE:
30) opera n. 1 _
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE:
31)
ATTUAZIONE CONVENZIONE
32) requisiti soggettivi del Soggetto attuatore;
33) cronoprogramma Programma intervento;
34) stralci funzionali;
35) fideiussioni;
36) polizze;
37) documento unico di regolarità contributiva del Soggetto attuatore;
38) capitolato appalto esecuzione opere pubbliche;
39) quietanza deposito cauzione compenso collaudatore;
40)
lì
Soggetto attuatore
L.C.S.
Il Comune