CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ D’INTERESSE COMUNE TRA
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ D’INTERESSE COMUNE TRA
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (SEAS), in seguito denominata UNIPA-DSEAS, con sede a Palermo, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xx 00, xxx. 00000, X. XXX 00000000000, C.F. 80023730825, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nella qualità di Direttore del Dipartimento SEAS, E
Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Diparti- mento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in seguito denominata RS-DTSS, con sede a Palermo, xxx Xxxxxxxxxxxx 0/00, xxx. 00000, X. XXX 00000000000, C.F. 80012000826, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento, Dott.ssa Lu- cia Di Fatta
in seguito denominate complessivamente le Parti
PREMESSO
▪ che tra gli obiettivi dell’Ateneo di Palermo vi è anche quello di favorire lo sviluppo di rapporti di cooperazione e collaborazione internazionale, nazio- nale e locale; promuovere la conoscenza e l’uso di nuovi strumenti di analisi per lo studio e la comprensione del fenomeno turistico da parte di profes- sionisti ed operatori istituzionali deputati alla promozione turistica in Italia ed all’estero; di promuovere l’uso di strumenti e metodologie di intervento per sollecitare la partecipazione, il coinvolgimento ed il confronto di tutti gli operatori turistici e degli enti di settore sulle tematiche connesse all’ospitalità ed al turismo; di contribuire alla ricerca ed alla conoscenza de- gli strumenti sociali esistenti in materia di turismo, professioni turistiche, promozione di attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in
genere; di promuovere la nascita di progetti interdisciplinari di ricerca in grado di affiancare il lavoro degli esperti di settore;
▪ che i programmi delle ricerche, il contenuto dei temi e le aree disciplinari coinvolte richiedono il ricorso a collaborazioni scientifiche e culturali di alta qualificazione e, quindi, il coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore dell’ospitalità e del turismo, docenti universitari, tecnici, enti di set- tore e rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali;
▪ che RS-DTSS, per i propri fini istituzionali, data la rilevanza di detti progetti di ricerca, è interessata ad approfondire le tematiche de quibus e a instau- rare un rapporto di collaborazione scientifica e culturale sulle discipline og- getto di approfondimento da parte di UNIPA-DSEAS;
▪ che nell’attuale sistema socio-economico appare forte l’esigenza di pro- muovere ricerche ed attività congiunte che favoriscano l’ampliamento e lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze finalizzate a una più consa- pevole governance del turismo in Sicilia e alla sua crescita in un’ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale;
▪ che ricerca e sviluppo sono strettamente correlati, soprattutto in un conte- sto altamente dinamico come quello del turismo;
▪ che in RS-DTSS vi sono settori che ben si prestano ad attività di ricerca e sviluppo e che offrono la possibilità di approfondire aspetti culturali, nor- mativi, organizzativi e burocratici ulteriori rispetto alle conoscenze di carat- tere prettamente teorici, e che tali forme di collaborazione potranno con- tribuire a migliorare la programmazione di settore e la promozione turistica della Sicilia in Italia e all’estero;
▪ che alcuni docenti di UNIPA-DSEAS risultano già impegnati in attività di for- mazione e ricerca su turismo ed ospitalità in ambito economico, aziendale,
statistico, sociologico, giuridico, geografico, storico, storico-artistico, lingui- stico e demoetnoantropologico, con pubblicazioni di livello internazionale;
▪ che UNIPA-DSEAS ha già stabilito una vasta rete di collaborazioni nazionali e internazionali grazie alla quale sono stati realizzati di diversi progetti di ricerca il cui impatto ha inciso significativamente anche in termini di policy;
tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, come sopra rappresentate,
quanto segue
SI CONVIENE e STIPULA
Articolo 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
Articolo 2
FINALITA’ E OGGETTO
La presente convenzione, in seguito denominata Convenzione, disciplina i rapporti tra RS-DTSS e UNIPA-DSEAS all’interno di un’attività di collaborazione finalizzata ad approfondire le conoscenze e le tematiche attinenti il fenomeno turistico e il set- tore dell’ospitalità in Sicilia nei suoi aspetti economici e sociali, nonché alla promo- zione e valorizzazione dell’offerta turistica a livello territoriale, regionale, nazionale ed internazionale.
Articolo 3 OBBLIGHI/IMPEGNI DELLE PARTI
Con la Convenzione le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, delle proprie finalità istituzionali e secondo criteri di reciprocità, a integrare i propri sa- peri in progetti di studio e ricerca di comune interesse che prevedano la collabora- zione tra il personale di RS-DTSS e i docenti e ricercatori di UNIPA-DSEAS.
Le Parti si impegnano:
▪ a organizzare (o partecipare a) seminari, convegni, attività didattiche, for- mative e di ricerca su temi specifici e su problematiche di comune interesse
promossi singolarmente o congiuntamente da esse e rientranti tra le fina- lità della Convenzione;
▪ ad organizzare ricerche ed attività didattiche finalizzate all’acquisizione di competenze strategiche polivalenti e professionalità da offrire a supporto di una più efficiente pianificazione delle politiche di promozione del turi- smo;
▪ a pubblicare le ricerche svolte in collaborazione tra loro;
▪ a favorire iniziative che potranno essere, di volta in volta, concordate sulla base di progetti di ricerca conformi agli obiettivi e alle tematiche della Con- venzione.
Articolo 4 MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
▪ Le finalità di cui al precedente Art. 2 potranno perseguirsi attraverso:
▪ scambi di visite e incontri tra il personale delle Parti allo scopo di favorire attività comuni nel campo della ricerca, anche con convegni, seminari e conferenze;
▪ scambi di pubblicazioni, di dati di rilevanza scientifica nell’ambito delle te- matiche connesse al fenomeno turistico, raccolta di atti e documenti per uso di ricerca, scambio di ogni altro materiale ritenuto significativo dalle Parti, con espressa esclusione degli atti interni di natura riservata;
▪ reciproco uso di biblioteche ed archivi storico-documentali ed ogni altra ri- sorsa ritenuta utile ai fini della preparazione scientifica, culturale, profes- sionale e tecnico-pratica nell’ambito delle tematiche di che trattasi;
▪ rapporti congiunti con altre Università, Enti di Ricerca pubblici e privati, Isti- tuti e Centri di Formazione, Ordini ed Organizzazioni Professionali, Enti di settore, Università ed Istituzioni Internazionali e di altri paesi europei ed extra-europei.
Le modalità di attuazione delle suddette attività potranno essere formalizzate at- traverso appositi accordi, secondo le procedure e le competenze conformi agli or- dinamenti di ciascuna delle Parti.
Articolo 5
REFERENTI DELLA CONVENZIONE
I soggetti referenti per la Convenzione all’interno delle rispettive istituzioni sono così individuati:
▪ per RS-DTSS:
Dott.ssa Xxx Xxxxxxxxx, Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 3 - Osservatorio Turistico e dello Sport, Via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo, Tel.: 0000000000, email: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx, pec: dipar- xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx;
▪ per UNIPA-DSEAS:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statisti- che, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx (Xxxxx X'Xxxxxxx), Xxxxxxxx 00, 00000 – Palermo, Tel.: 00000000000, email: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, pec: diparti- xxxxx.xxxx@xxxx.xxxxx.xx.
Articolo 6
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E USO DEI DATI
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della Convenzione e conseguentemente si impegnano a:
▪ non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
▪ non utilizzare integralmente o parzialmente, direttamente o indiretta- mente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione qualsiasi in- formazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte.
Le Parti s’impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Coloro i quali dovessero essere ammessi a svolgere attività di ricerca presso la RS- DTSS hanno l’obbligo di riserbo sui fatti di cui venissero a conoscenza durante lo svolgimento di dette attività. Tale obbligo sarà confermato con apposito impegno scritto.
Le informazioni e i dati necessari alle attività di studio e ricerca saranno forniti da RS-DTTS a seguito di richieste specifiche ed ufficiali, in versione elettronica, in forma già organizzata secondo criteri di volta in volta concordati con i soggetti coinvolti o in forma destrutturata e libera.
L’estrazione e l’elaborazione iniziale dei dati presso le strutture di RS-DTSS, dove gli stessi sono conservati, potrà avvenire esclusivamente a cura del personale autoriz- zato di RS-DTSS che provvederà a fornirli ai ricercatori e professori di UNIPA-DSEAS per le successive elaborazioni previste nell’ambito delle finalità della presente con- venzione.
I ricercatori e i professori destinatari dei dati non potranno trasferire ulteriormente i dati ricevuti e saranno tenuti a utilizzarli solo per le finalità proprie del lavoro di studio e ricerca.
Qualora altri soggetti appartenenti a UNIPA-DSEAS dovessero essere interessati all’utilizzo dei dati oggetto della Convenzione sarà necessario che ne facciano ri- chiesta al referente per UNIPA-DSEAS, come sopra individuato, indicando le finalità di ricerca per le quali intendono richiedere i dati e firmando la dichiarazione d’im- pegno alla riservatezza e al non trasferimento degli stessi. Il soggetto responsabile per UNIPA-DSEAS provvederà a inoltrare la richiesta al referente presso RS-DTSS che concederà o meno l’autorizzazione senza necessità di motivazione.
Ciascuna Parte, con la sottoscrizione della Convenzione, riconosce di aver ricevuto verbalmente dall’altra l’informativa di cui all’articolo a1l’art. 3 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e manifesta il proprio espresso consenso al trattamento ed alla comuni- cazione dei dati che la riguardano con le modalità descritte nella predetta informa- tiva, manlevando l’altra Parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale ovvero amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione o con- nessione con detti trattamenti, impegnandosi verso detta Parte a comunicare, senza ritardo, ogni modifica dei dati forniti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata indirizzata al soggetto referente per la presente con- venzione presso la controparte.
Articolo 7
ONEROSITA’ DELLA CONVENZIONE
La Convenzione non comporta di per sé alcun onere economico a carico delle Parti. Qualora le iniziative derivanti dalla Convenzione dovessero comportare impegni di spesa, la relativa disciplina sarà contenuta negli accordi di cui al comma 2 dell’Art. 4.
Articolo 8 GRUPPI DI RICERCA
Al fine di garantire la giusta sinergia tra le professionalità necessarie allo sviluppo delle tematiche di ricerca e la loro complementarietà, i progetti di ricerca saranno svolti da gruppi di studio che, di concerto e a seconda dei temi trattati, coinvolge- ranno tutti o parte dei soggetti di seguito indicati:
per RS-DTSS (in ordine alfabetico):
▪ Xxxxxxxx Xxxxxxx;
▪ Xxxxx Xx Xxxxx;
▪ Xxx Xxxxxxxxx (referente per la presente convenzione);
▪ Xxxxxxxx Xxxxxx
per UNIPA-DSEAS (in ordine alfabetico):
▪ Xxxxxx Xxxxxxxxx;
▪ Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
▪ Xxxxxxx Xx Xxxxxx;
▪ Xxxxxx Xxxxx;
▪ Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx;
▪ Xxxxxxxx Xxxxxxx;
▪ Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
▪ Xxxxxx Xxxxxxxxxx (referente per la presente convenzione).
Eventuali inserimenti di altri soggetti saranno concordati tra le Parti.
Articolo 9
DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale appartenente a una delle Parti al di fuori del presente atto, sarà e rimarrà proprietà unica di tale Parte, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte - in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici - resterà nella sua piena titolarità e il relativo uso che dovesse essere consentito all’altra Parte nell’ambito della Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo a quest’ultima, fatti salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto con accordo scritto tra le Parti.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le attività di cui alla Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da questa e/o
contenute negli atti convenzionali.
Articolo 10 USO DEI RISULTATI
I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione potranno es- sere comunicati a terzi o essere oggetto di pubblicazione a cura di una delle Parti, previo consenso dell’altra Parte.
Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati frutto della Convenzione dovrà comparire, in ogni caso, l’indicazione che si tratta di ricerca effettuata nell’ambito della Convenzione.
Articolo 11
UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI
La collaborazione prevista dalla Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni).
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da svolgere.
Articolo 12 COPERTURE ASSICURATIVE
UNIPA-DSEAS dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali dell’Università sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
RS-DTSS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collabora- tori, eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della Con- venzione.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendes- sero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle spe- cifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibi- lità finanziaria.
Articolo 13 CODICE ETICO
RS-DTSS si impegna al rispetto del Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Palermo. UNIPA-DSEAS al rispetto del Codice etico e di comporta- mento della Regione Siciliana.
Articolo 14
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI CONTRAENTI E CLAUSOLA DI LEGALITÀ
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva au- tonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati o illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.
Articolo 15 RECESSO
Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, a condi- zione che siano concordate le modalità per portare a termine le attività già avviate. La Parte che decide di recedere deve comunicarlo almeno sei mesi prima al sog- getto referente presso la controparte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevi- mento ovvero posta certificata.
Il recesso produce effetti solo per il periodo residuo della Convenzione e non sulle attività già svolte.
Articolo 16 DURATA
La durata del presente accordo è stabilità in 36 mesi, rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione
Articolo 17 VARIE
Le Parti si impegnano affinché nelle proprie strutture vengano garantite le condi- zioni di sicurezza ed igiene previste dalla vigente normativa.
Ogni deroga o accordo complementare alla Convenzione dovrà essere formulato per iscritto e firmato dalle due Parti.
Articolo 18
LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
1. La Convenzione è sottoposta alla legge italiana.
2. Per ogni eventuale controversia in ordine alla sua interpretazione e/o esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.
Articolo 19 DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della Convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, RS- DTSS e UNIPA-DSEAS eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
Articolo 20 REGISTRAZIONE E SPESE
La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 6 del
D.P.R. 131 del 26.4.1986 e 4 della Parte II della Tariffa ad esso allegata. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
È altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, c.1 Xxxxxxx, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642). L'imposta di bollo è assolta con oneri a carico di UNIPA-DSEAS, mediante tre contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno per un importo comples- sivo di € 48,00 rilasciati: in data 19/06/2020 codice univoco identificativo 01190389331635, in data 19/06/2020 codice univoco identificativo 01190389331624 e in data 19/06/2020 codice univoco identificativo 01190389331613 utilizzati unicamente per la presente Convenzione (ex articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).
Articolo 21 CLAUSOLE DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione restano ferme le disposizioni del Codice Civile e delle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Palermo,
Per RS-DTSS Per UNIPA-DSEAS
Il Dirigente Generale del Dipartimento Il Direttore del Dipartimento Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
FATTA
Firmato digitalmente da LUCIA DI FATTA Data: 2021.03.09
XXXXX XX
11:37:36 +01'00'
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxx
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data:02/03/2021 13:43:21