Delibera Consiglio di Amministrazione
Delibera Consiglio di Amministrazione
P.V. 29 del 22/04/2015
Prot. n. 2320 del 28 Aprile 2015
Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e suo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio.
L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 16.30, nella sede
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.
Presenti:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx Vice Presidente Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:
• All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
• All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.
Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.
Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:
L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non resenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».
6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata
area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».
Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».
L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l’allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l’allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 49 999, l’allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell’allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L’allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l’azoto.
Richiamato il proprio precedente atto P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".
L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 49 999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre
soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.
Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:
• P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
• P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
Visti gli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ove sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014;
Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ove sono inserite situazioni ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014 e di finanziare con gli accantonamenti ex Cipe legge 288/2000 alcuni degli interventi in infrazione.
Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;
Richiamati:
D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; D.Lgs. 152/2006 e xxx; l.r. n. 26/2003 con s.m.i.
Visto lo studio di fattibilità, presentato dalla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., "Lavori di centralizzazione parziale e/o totale del sistema di disinquinamento del comprensorio Nord-Est/bacini montani", acquisito agli atti con protocollo n. 1829 del 31/03/2015, con il quale vi è l'intenzione di dismettere l'impianto di depurazione di Viggiù-Saltrio e di collettarlo all'impianto di depurazione di Cantello, il quale, a sua volta, sarà dismesso e collettato all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio, comprendendo anche la realizzazione dei collettori necessari; considerato tuttavia che nel piano stralcio è inserito solo l'importo per l'impianto di depurazione di Cantello e non quello per l'impianto di depurazione di Viggiù-Saltrio, il quale risulta pur inserito nel Piano d'Ambito, e pertanto verrà finanziato solo l'intervento inserito nel piano stralcio.
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :
- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
DELIBERA
1. di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici dei progetti riguardanti gli interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e suo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio;
2. di invitare, al fine di poter usufruire del finanziamento, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
3. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema Sire ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 29/04/2015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 29/04/2015 al 13/05/2015 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese, _ _
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
X.xx Xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2015
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile
Varese,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese
S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione dei progetti riguardanti gli interventi in infrazione europea - pre-contenzioso relativi a:
• interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Cantello e suo collettamento all'impianto di Varese Olona, detto Pravaccio
L’anno [●], il giorno [●], del mese di [●],
tra
L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, in esecuzione del Decreto 130 del 24/12/2014 del Presidente della Provincia di Varese
e
la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., legalmente rappresentato da Xxxxxx Xxxx, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico.
L’Ufficio d’Ambito e l'Ente attuatore sono congiuntamente definite le “Parti” e ciascuna singolarmente una “Parte”.
Premesso:
▪ che l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito definito “UdA”) è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
▪ che, per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, l’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall’art. 11 della legge
n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel “piano d’ambito”, approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
▪ che, con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con la delibera 15 novembre 2001 n.93, il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i
proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
▪ che nell’ambito territoriale ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito “Piano stralcio dell’ATO di Varese” o semplicemente “Piano stralcio”), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
▪ che la somma destinata alla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. (di seguito "Società Olona") per la progettazione e l'esecuzione dei lavori del Piano Stralcio per l'impianto di depurazione di Cantello è pari ad Euro 1.800.000,00.=, sulla realizzazione della dismissione dell'impianto e del suo collettamento all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio (di seguito "Intervento"),
▪ che tale intervento è condizionato alla presentazione di una relazione dettagliata sulla capacità idraulica dell'impianto di depurazione di Varese Olona, detto del Pravaccio, di accogliere tutti i reflui provenienti dall'impianto di Cantello.
Considerato:
▪ che si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alle opere di progettazione e realizzazione inserite nel Piano Stralcio del Piano d’Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso da parte della Commissione Europea;
▪ che la Società Olona attualmente gestisce il segmento degli investimenti sulla depurazione del servizio idrico nel comune di Cantello e nel comune di Varese;
▪ che la Società Olona ha presentato lo studio di fattibilità "Lavori di centralizzazione parziale e/o totale del sistema di disinquinamento del comprensorio Nord-Est/bacini montani", acquisito agli atti con protocollo n. 1829 del 31/03/2015, con il quale vi è l'intenzione di dismettere l'impianto di depurazione di Viggiù-Saltrio e di collettarlo all'impianto di depurazione di Cantello, il quale, a sua volta, sarà dismesso e collettato all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio, comprendendo anche la realizzazione dei collettori necessari;
▪ che nel piano stralcio è inserito solo l'importo per l'impianto di depurazione di Cantello e non quello per l'impianto di depurazione di Viggiù-Saltrio, il quale tuttavia risulta inserito nel Piano d'Ambito;
▪ che pertanto oggetto del presente accordo è soltanto l'impianto di depurazione di Cantello;
▪ che, nelle more della costituzione della società pubblica “in house” cui sarà affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese, compete al soggetto che attualmente gestisce gli investimenti del relativo servizio la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa al fine di non interrompere la fornitura di un servizio pubblico primario;
▪ che la Società Olona viene individuata quale attuatore dell'Intervento (di seguito definita "Ente attuatore");
▪ che, ai fini della realizzazione dell’Intervento, fra l’UdA e l’Ente attuatore viene stipulato il presente accordo per la disciplina dei reciproci diritti e obblighi fra le Parti (di seguito definito “Accordo”);
▪ che l'Ente attuatore dovrà realizzare l’Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell’Intervento da rispettare in modo tassativo.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti contraenti per la realizzazione dell’Intervento, al fine di perseguire e dare attuazione agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n.
152/1999 e successive modificazioni, ed alla normativa di cui all’art. 141 della legge n. 388/2000.
Con il presente Accordo l'UdA individua quale soggetto attuatore dell’Intervento il soggetto Società Olona, che accetta e assume pertanto il compito di dare attuazione all’Intervento che comprende la progettazione e la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di spese di progettazione, base d'asta, IVA, somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.:
1. progettazione ed esecuzione dei lavori di dismissione e collettamento dell'impianto di depurazione di Cantello all'impianto di depurazione di Varese Olona, detto Pravaccio, per l'importo complessivo di € 1.800.000,00=, previsto anche nel Piano d'Ambito.
L’importo per spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06, compresi IVA e oneri previdenziali, non potrà superare la percentuale del 12% dell’importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa. In ogni caso, l'Ente attuatore non potrà superare gli importi sopra indicati.
L'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA tutta la documentazione dei lavori, oltre ai Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione, essenziali per l'invio del
cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dalla Commissione Europea attraverso Regione Lombardia.
Art. 2 Accettazione del ruolo di Ente attuatore
La Società Olona accetta il ruolo di Ente attuatore della progettazione/realizzazione dell'Intervento e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi e dei lavori che ne conseguono, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall’Ente attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell’Ente attuatore.
L'Ente attuatore dovrà affidare gli incarichi di progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al medesimo applicabili.
Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti
L'Ente attuatore coordinerà e curerà la progettazione preliminare o studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.
L’Ente attuatore si impegna inoltre:
• a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all’UdA dall’avere assegnato i contributi per la realizzazione dell’opera;
• ad espletare tutte le attività connesse all’esecuzione delle opere, compresa l’eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;
• ad eseguire l’Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al medesimo applicabili, previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell’Intervento.
L’Ente attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità.
L’Ente attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono- programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia europea.
Il Rup dovrà essere individuato tra il personale di ruolo dell'Ente attuatore.
Il progetto preliminare e/o studio di fattibilità, i progetti definitivi ed esecutivi dovranno essere redatti e approvati dall’Ente attuatore e trasmessi all'UdA accompagnati dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito.
Sulla base della documentazione di cui sopra l’UdA procederà alla presa d’atto del progetto.
Con l'aggiudicazione dell'appalto, l'Ente attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA.
Le eventuali varianti in corso d’opera che comportino una variazione del quadro economico del progetto, ammesse ai sensi del comma 1 dell’art. 132 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere trasmesse all’UdA per la preventiva approvazione.
Le eventuali varianti in corso d’opera che non comportino variazioni in aumento/diminuzione del quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere tempestivamente comunicate all’UdA.
Al termine dei lavori, l’Ente attuatore si impegna a trasmettere all’UdA il progetto dell’opera così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre, si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico, compilando i moduli appositamente predisposti dall’UdA.
L'Ente attuatore dovrà predisporre documentazioni e/o accordi, se necessari, con i Comuni interessati dalle opere da realizzare, con particolare riferimento alla definizione delle rispettive responsabilità in materia di eventuali sanzioni da parte della Commissione Europea per infrazioni e segnalazioni intervenute antecedentemente alla sottoscrizione del presente accordo.
All’interno del monitoraggio esistono varie competenze:
•il soggetto attuatore che si occupa della realizzazione dell’intervento comunica all’Ufficio d’Ambito gli avanzamenti dei lavori e fornisce la documentazione redatta (SAL, CRE, CC,.…)
• l’Ufficio d’Ambito, attraverso la compilazione della tabella degli interventi dell’ATO presente in SIRe, riporta in un unico file tutti gli avanzamenti e conserva i documenti ufficiali ricevuti;
• Regione Lombardia, riferisce mensilmente a Assessore, conferisce al MATTM e alla CE, quando richiesto, la documentazione attestante il raggiungimento delle diverse fasi e l’avanzamento degli interventi attingendo i dati da SIRe.
Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:
• data approvazione PROGETTO PRELIMINARE;
• data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
• data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
• data AGGIUDICAZIONE GARA;
• data INIZIO LAVORI;
• data CONCLUSIONE LAVORI;
• data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA;
• data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.
Nel Piano d’Ambito e nel PEF per ogni intervento è stimato un costo.
In seguito all’aggiudicazione della gara tale costo, che deve essere sempre riportato nella tabella in SIRe, va aggiornato nel caso di ribassi d’asta o di altre modifiche.
Art. 4 Finanziamento delle progettazioni
Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Piano P.V.14 del 12 maggio 2014 e come di seguito dettagliato.
L’importo per spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06, compresi IVA e oneri previdenziali, non potrà superare la percentuale del 12% del finanziamento previsto per l'Intervento, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa.
L’Ente attuatore dovrà predisporre in via preliminare il Quadro economico previsionale contenente la specifica delle varie voci di spesa relative a ciascuna opera compresa nell’Intervento, che dovrà essere approvato dall’UdA.
L’erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell’UdA verso l’Ente attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) Il 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto preliminare comunicato dall’Ente attuatore, su specifica istanza;
b) l’ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto definitivo comunicato dall’Ente attuatore, su specifica istanza;
c) l’ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto esecutivo comunicato dall’Ente attuatore, su specifica istanza.
L’Ente attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.
Art. 5 Finanziamento delle opere
Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario e nel Piano Stralcio, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l’importo sopra precisato.
A seguito dell’aggiudicazione, l’Ente attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all’UdA copia conforme della delibera di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico.
L’erogazione del finanziamento sarà a cura dell’UdA verso l’Ente attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) il 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, su specifica istanza dell’Ente attuatore medesimo;
b) l’ulteriore 30% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno al 60% dei lavori, su specifica istanza dell’Ente attuatore medesimo;
c) l’ulteriore 20% alla presentazione dello stato di avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno l’80% dei lavori, su specifica istanza dell’Ente attuatore medesimo;
d) l’importo a saldo unitamente al collaudo tecnico-amministrativo finale, approvato con delibera/determina dall’Ente attuatore, riportante il quadro economico
definitivo da cui risultino le spese effettivamente sostenute, dedotta l’IVA (se soggetto passivo) ed il ribasso contrattuale;
e) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;
f) eventuali economie che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate all'Ente attuatore.
Art. 6 Tempi di attuazione dell’intervento
Per la progettazione e la realizzazione dell’Intervento l’Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:
1. data di approvazione del progetto preliminare: entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo;
2. data di approvazione del progetto definitivo con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro 4 mesi dalla data di approvazione del progetto preliminare;
3. data di approvazione del progetto esecutivo con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi (ove occorra): entro 4 mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo;
4. data di espletamento dell'indizione gara: entro... mesi dall'approvazione del progetto esecutivo.
Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento dell’attività di progettazione, il rispetto del crono programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.
Art. 7 Modifiche al Piano Stralcio
Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l’UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l’UdA provvederà a comunicare all’Ente attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.
Art. 8 Penalità
La Verbano S.p.A. imputerà eventuali penalità o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D.L. 163/2006, inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione, direzione lavori, e contratti di appalto per la realizzazione delle opere.
In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera riferito al crono programma o ai termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penalità pari allo 0,2‰ sull’importo del progetto. L’UdA tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
Art. 9 Collaudo
L'Ente attuatore si impegna a nominare entro 60 giorni dall’inizio dei lavori il Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale e a comunicarlo con atto formale all'UdA.
Art. 10 Gestione delle opere
L'Ente attuatore si impegna a manutenere e gestire le opere realizzate ai sensi del presente Accordo fino all’affidamento, da parte della Provincia di Varese/UdA, del servizio idrico integrato al nuovo gestore unico di ambito, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11 Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti.
Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
L’UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte dell’Ente proponente e dell'Ente attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
L’Ente attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell’Intervento, che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.
Per quanto attiene l'eventuale ribasso d'asta, si precisa che il ribasso d'asta sarà detratto totalmente dal finanziamento.
Nel caso in cui l’inadempimento dell’Ente attuatore perduri oltre il termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare all’Ente attuatore, risolvere il presente Accordo e rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sull’Ente attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo.
Xxxxxx, .......................................
Il presidente dell'Ufficio d'Ambito
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx ........................................................
L'Amministratore Unico della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.
Xxxxxx Xxxx ........................................................