ACCORDO DI MOLTIPLICAZIONE PER LE SEMENTI ORTICOLE
ACCORDO DI MOLTIPLICAZIONE PER LE SEMENTI ORTICOLE
Il giorno 3 agosto su richiesta delle parti interessate sono stati convocati dall’Assessorato regionale all’Agricoltura Ambiente e Sviluppo Sostenibile i rappresentanti del Gruppo sementi da orto dell’AIS – Associazione Italiana Sementi, ed il C.O.AMS. in rappresentanza delle Associazoni regionali dei moltiplicatori di sementi:
- Visto il precedente accordo del 15 luglio 1985;
- Visto quanto espresso dalle Organizzazioni Professinali Agricole dell’Xxxxxx-Romagna, le quali ritengono che il presente accordo per la moltiplicazione delle sementi orticole sia un passo importante per la crescita del settore;
- Premesso che è impegno delle parti valorizzare la produzione sementiera regionale e consentire uno sviluppo della moltiplicazione nelle aree vocate del territorio regionale;
- Valutata la reciproca disponibilità a creare un quadro di riferimento stabile per la moltiplicazione delle colture da seme, nel rispetto delle moderne tecniche di produzione, che consentano di ottenere una elevata qualità del prodotto seme, sia dal punto di vista fitosanitario, della purezza genetica e di elevate caratteristiche germinative;
- Precisato che l’Agricoltore Moltiplicatore può sottoscrivere direttamente gli accordi di coltivazione con Ditte sementiere, ovvero può delegare a rappresentarlo una Associazione di Moltiplicatori sementieri e che, in quest’ultimo caso, la delega deve essere specificata prima della sottoscrizione dell’accordo;
- Considerata l’opportunità di attivare meccanismi che portino a remunerare in termini soddisfacenti la professionalità degli Agricoltori Moltiplicatori con redditi adeguati;
- Accertato il positivo supporto delle leggi regionali, nazionali in vigore così come degli accordi fra le parti già in essere, volti a tutelare la purezza genetica delle specie moltiplicate, nonché la gestione degli isolamenti spaziali necessari per mantenere inalterate le caratteristiche genetiche delle suddette varietà;
- Convenuto che è obiettivo comune delle parti sostenere, tutelare e consolidare la moltiplicazione delle colture da seme nei territori vocati, anche attraverso la realizzazione di specifici programmi di valorizzazione, di ricerca e sperimentazione;
Le parti concordano quanto di seguito indicato:
CONTRATTO DI COLTIVAZIONE
PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI ORTICOLE
In relazione al presente accordo si conviene quanto segue:
DATI DELL’AGRICOLTORE MOLTIPLICATORE:
Nome e/o Ragione sociale Residenza
Tel. Fax E-mail
Luogo di coltivazione
Provincia
DATI DELLA DITTA SEMENTIERA:
Partita IVA
Ragione sociale Sede
Tel.
Fax
Centro di lavorazione Ubicazione
Tel.
Fax
Licenza n. Partita IVA
NOTE TECNICO COMMERCIALI:
Specie | Gruppo varietale | Varietà o.p. | Varietà ibrida | Ettari impegnati | Quantitativi anticipati dalla Ditta sementiera | Prezzi di addebito | Prezzo delle sementi prodotte a peso netto Euro/kg + IVA | ||||
Piantine (unità da 100 pezzi) | Sementi kg | Bulbi (unità da 100 pezzi) | Piantine Euro/unità + IVA | Portase- me Euro/kg + IVA | Bulbi Euro/unità + IVA | ||||||
n° | n° | ||||||||||
1) OBBLIGHI DELL’AGRICOLTORE MOLTIPLICATORE
L’Agricoltore Moltiplicatore (in seguito Agricoltore), per le colture oggetto del contratto, si impegna a:
a) Realizzare la coltivazione utilizzando il portaseme o il materiale da trapianto (bulbi, piantine ecc….) forniti esclusivamente dalla Ditta; il loro valore è fatturato ai prezzi suindicati ed è regolato con il conto finale di liquidazione. L’Agricoltore si obbliga a consegnare tutto il seme prodotto. L’Agricoltore non può trattenere o
vendere né cedere ad altri alcuna parte delle sementi prodotte e usare o consumare piante, bulbi o fiori allo stato fresco, salvo specifica autorizzazione scritta della Ditta.
b) Segnalare l’esatta allocazione del campo di coltivazione, al fine di permettere alla Ditta di eseguire le procedure necessarie per verificare gli isolamenti come previsto da eventuali leggi in vigore, e non variare per nessun motivo l’ubicazione del campo coltivato.
c) Accertarsi che all’atto dell’impianto di specie a fecondazione incrociata, venga rispettata, sia nell’ambito della propria azienda che rispetto alle aziende attigue, una distanza minima di metri (vedere tabella A
in allegato) fra le coltivazioni di diverse varietà della stessa specie. Nell’ipotesi di un mancato rispetto di tali distanze minime è obbligo dell’Agricoltore, nel momento in cui ne venga a conoscenza, darne immediata comunicazione alla Ditta prima della semina o del trapianto. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto comporta la responsabilità dell’Agricoltore anche per le specie non regolamentate dalle legislazioni regionali in materia che questi dichiara di conoscere, fermo il suo obbligo di distruggere la coltivazione o di rimuovere i bulbi o le piante per collocarle altrove.
d) Provvedere alla totale eliminazione - in tempo utile e sempre prima della fioritura - delle piante selvatiche e specie affini che crescono nell’ambito della propria azienda e collaborare nei controlli delle zone attigue entro le distanze minime di cui al punto precedente.
e) Non variare oltre il 10% le superfici concordate e impegnate, salvo autorizzazione scritta della Ditta, e ad avvisare immediatamente la stessa nel caso in cui la superficie seminata o piantata sia sensibilmente inferiore.
f) Realizzare la coltivazione secondo le migliori, più adatte e razionali tecniche agronomiche ed effettuare i trattamenti antiparassitari e le operazioni colturali eventualmente suggerite dal personale tecnico della Ditta o che la coltura richiede.
g) Ai fini di valutare e proporre i necessari rimedi, l’Agricoltore è tenuto ad informare senza ritardo la Ditta o il suo rappresentante di zona di qualsiasi inconveniente e/o danneggiamento che possano interessare le coltivazioni in corso (come, ad esempio, malattie crittogamiche, grandine, gelate, attacchi di parassiti e simili), fermo il divieto di procedere alla distruzione della coltivazione senza il benestare della Ditta.
h) Accettare in ogni momento i consigli e i controlli dei rappresentanti della Ditta e ad autorizzare l’accesso alle coltivazioni da parte dei rappresentanti della Ditta o suoi partner. Ad agire in ogni circostanza con riservatezza nel rispetto del contratto, non autorizzando in particolare l’accesso alle colture a terzi estranei. Non utilizzare al di fuori di pratiche e trattamenti correnti, alcuna tecnica o trattamento particolare, sperimentale o meno, senza autorizzazione o istruzione scritta della Ditta.
i) Consentire alla Ditta di procedere, a sua cura e spese, a selezioni in campo con un’epurazione, senza indennizzo, fino al 3%. Oltre a detta percentuale la Ditta riconoscerà un rimborso per la perdita proporzionale di prodotto, concordato fra le parti.
j) Raccogliere le sementi al giusto punto di maturazione fisiologica, effettuando la trebbiatura a propria cura e spese, mettendo in atto tutti gli accorgimenti idonei ad evitare inquinamenti o miscugli delle diverse varietà. In particolare, deve essere curata l’integrità delle sementi onde evitare che ne venga danneggiata, diminuita od annullata la germinabilità. La Ditta si riserva di inviare un proprio incaricato avente il compito di assicurarsi della scrupolosa pulizia della trebbia prima dell’inizio delle operazioni di trebbiatura e di sigillare i sacchi contenenti il prodotto trebbiato. L’Agricoltore è tenuto a comunicare anticipatamente alla Ditta giorno ed ora di inizio della trebbiatura.
k) Mettere a disposizione della Ditta la totalità della produzione ottenuta immediatamente dopo la trebbiatura. L’Agricoltore può conservare presso la propria azienda il raccolto solo su specifica richiesta della Ditta, riservandosi in tutti i casi la facoltà di accettare. La consegna è da considerarsi sempre franco stabilimento di lavorazione, salvo diversi accordi.
2) OBBLIGHI DELLA DITTA
La Ditta sementiera si impegna a:
a) Fornire in tempo utile, franco domicilio dell’Agricoltore, la quantità sufficiente di portaseme, di piante o di bulbi corrispondenti alla superficie richiesta.
b) Consegnare all’Agricoltore portaseme con germinabilità idonea alla realizzazione di un impianto regolare. Le sementi o le piante–madri da utilizzare devono essere in buone condizioni sanitarie. Qualora la germinabilità sia inferiore a quella idonea, la ditta deve informare l’A.M.S affinché possa modificare ed adeguare il quantitativo di seme/ha.
c) Indicare, nella lettera/contratto di impegno, il nome della specie e la tipologia varietale.
d) In caso di contratti preventivi, ad informare l’Agricoltore entro 10 giorni dalla data di trapianto delle variazioni delle superfici reali rispetto a quelle concordate in contratto.
e) Versare all’Agricoltore, in caso di distruzione della coltura richiesta dalla stessa Xxxxx, una indennità il cui importo sarà concordato fra le parti, tenendo conto della data di notifica di questa decisione all’Agricoltore.
f) Qualora la coltura abbia subito gravi danni, o nel caso in cui la nascita non sia stata idonea (in entrambi i casi il danno deve essere superiore al 50%), l’Agricoltore può richiedere la distruzione della coltura stessa, a proprie spese. La Ditta, entro 15 giorni dalla richiesta di distruzione, può sottoporre all’Agricoltore eventuali proposte per il mantenimento della coltura in corso; oltre tale termine, in assenza di comunicazioni da parte della Ditta, la richiesta dell’Agricoltore di distruzione della coltura sarà considerata accettata a tutti gli effetti.
g) Visitare le colture per controllare la superficie, la purezza e l’identità varietale.
h) Accettare la consegna della totalità della produzione ottenuta dalle superfici contrattate.
i) Fornire in tempo utile all’Agricoltore, sacchi, sacconi o altro materiale, in buono stato, necessario per la conservazione e lo stivaggio della produzione, nonché a prendere in carico i costi di spedizione degli imballi.
j) Corrispondere all’Agricoltore il prezzo per kg sopra specificato. Tali prezzi sono da intendersi al netto della tara. All’atto della sottoscrizione del contratto di coltivazione le parti concordano quale metodo di determinazione della tara adottare fra le seguenti due opzioni:
a) Tara reale:
per tara reale si intende esclusivamente il peso ottenuto dalla lavorazione presso lo stabilimento della Ditta, così come descritto al successivo punto 5) e per seme con germinazione non inferiore all’85% dopo la lavorazione, ad eccezione delle sementi di porro, cipolla e finocchio, per le quali la germinabilità minima è fissata all’80%. Qualora la germinazione ottenuta non rispetti tali parametri, la Ditta potrà non accettare il seme prodotto senza corrispondere nessun pagamento;
b) Xxxx determinata in laboratorio mediante analisi di campioni in natura:
Solo per le specie pisello e ravanello op e per seme con germinazione non inferiore all’85% dopo la lavorazione. Qualora la germinazione ottenuta non rispetti tali parametri, la Ditta potrà non accettare il seme prodotto senza corrispondere nessun pagamento. I costi delle analisi di laboratorio (determinazione della ‘purezza meccanica completa’, mediante l’utilizzo di macchine pulitrici- selezionatrici di laboratorio) sono a carico dell’Agricoltore; i costi delle operazioni di prelievo dei campioni rappresentativi sono a carico della Ditta.
3) CONSEGNA
a) Gli imballaggi debbono essere etichettati o marcati seguendo le istruzioni della Ditta, permettendo di identificare la merce.
b) Se il lotto non è omogeneo, le differenti parti del lotto debbono essere identificate.
c) Le sementi raccolte debbono essere sane, secche, leali e mercantili, senza odori estranei. La loro umidità intrinseca, verificata all’atto del ricevimento del seme in stabilimento e prima del prelievo del campione rappresentativo, non deve superare i valori riportati nella tabella B) allegata al presente accordo. Qualora al momento della consegna presso lo stabilimento di lavorazione l’umidità del seme risulti superiore ai parametri indicati, la Ditta è autorizzata a procedere immediatamente all’essiccazione delle sementi, addebitando gli eventuali costi all’Agricoltore. In tal caso il peso, prima e dopo l’essiccazione, deve essere riportato sul contrassegno del campione unitamente agli altri dati identificativi del lotto.
d) La Ditta verificherà il peso lordo del seme e lo indicherà sul documento di entrata. Nel caso si renda necessaria l’essiccazione, per peso lordo si intende il peso determinato dopo tale operazione. Se vengono riscontrate gravi anomalie (seme deteriorato, cattivo odore ecc…) verranno menzionate sul documento di entrata.
4) CAMPIONAMENTO
Il campionamento sarà effettuato:
- al momento dell’arrivo del seme nello stabilimento di lavorazione, in contraddittorio, alla presenza delle parti o dei rispettivi delegati;
- lungo la linea di lavorazione.
Il peso del campione dovrà essere sufficiente alla formazione di due campioni omogenei finali che verranno sigillati, contrassegnati con un cartellino prenumerato controfirmato dalle parti e consegnati uno per parte. Nel caso per pisello e xxxxxxxxx op le parti abbiano convenuto di fare riferimento per la determinazione della tara all’analisi di laboratorio sul campione in natura, di cui al precedente punto 2.j.b), uno dei campioni verrà consegnato al laboratorio per la determinazione della ‘purezza meccanica completa’ (purezza meccanica, purezza specifica e germinabilità), mentre l’altro resterà a disposizione delle parti e, salvo diverso accordo, verrà conservato presso la Ditta. Qualora il grado di umidità del seme consegnato sia superiore al valore di cui al precedente punto 3-c), il prelievo, sempre in contraddittorio, sarà fatto entro il quinto giorno lavorativo successivo all’essiccazione senza obbligo per la Ditta di ulteriori comunicazioni. Le parti si obbligano, come loro impegno contrattuale, a partecipare al prelievo dei campioni, anche tramite delegati espressamente autorizzati. Nel caso di violazione di tale obbligo, La Ditta provvederà comunque al prelievo di due campioni sigillati (uno dei quali rimarrà a disposizione dell’Agricoltore che potrà ritirarlo dietro semplice richiesta per la
consegna al laboratorio analisi) che varranno a tutti gli effetti per qualsiasi contestazione dovesse sorgere fra le parti in ordine alla germinabilità ed alla purezza varietale.
Per le procedure e le metodologie di campionamento, nonché per il peso dei campioni prelevati si farà riferimento a quelle stabilite dal Laboratorio Analisi Sementi “La.R.A.S.” dell’Università degli Studi di Bologna, concordate fra gli Enti di riferimento (A.I.S., C.O.AMS. e Regione Xxxxxx Xxxxxxx).
5) LAVORAZIONE
Nello stabilimento della Ditta si procede alla lavorazione del seme ed alla determinazione della tara effettiva aziendale.
Sono da considerarsi impurità:
a) corpi inerti, come sassolini, terra, polvere, paglia;
b) semi lesionati o macchiati, rotti, privi di embrione, di tegumento, tarlati, striminziti, sotto calibro;
c) semi di altre specie coltivate;
d) semi di piante infestanti.
Le sementi lavorate dovranno raggiungere una purezza fisica minima del 99%.
Il tenore massimo di semi di altre specie di piante deve essere conforme alle normative nazionali e comunitarie vigenti ed in nessun caso superiore allo 0.1%, per ogni singola specie.
Per la presenza di semi di specie infestanti e relative tolleranze, si fa riferimento a quanto riportato nella tabella C) allegata al presente accordo.
La percentuale di semi di altre varietà coltivate non dovrà essere superiore allo 0,1% per ogni singola specie coltivata.
Nel caso per pisello e ravanello op le parti abbiano convenuto di fare riferimento per la determinazione della tara al valore effettivo aziendale, di cui al precedente punto 2.j.a), resta stabilito che la purezza fisica del seme è determinata esclusivamente mediante la selezione meccanica dello stesso, eseguita presso lo stabilimento della Ditta.
L’Agricoltore o un suo delegato, qualora espressamente indicato al momento dell’arrivo del seme in stabilimento e precisato sul documento di entrata del seme ha facoltà di assistere alla lavorazione del seme. In questo caso la Ditta preavvertirà telefonicamente l’Agricoltore informandolo di quando verrà iniziata la lavorazione, con almeno un giorno di preavviso.
6) INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO DELL’ANALISI DI LABORATORIO
Nel caso per pisello e ravanello op le parti abbiano convenuto di fare riferimento per la determinazione della tara al risultato dell’analisi di laboratorio sul campione in natura, di cui al precedente punto 2.j.b), possono verificarsi due situazioni a seconda che esso presenti un valore inferiore (caso A) o superiore (caso B) a quello della tara effettiva determinata sul lotto dalla Ditta al termine della lavorazione aziendale.
Caso A: tara di laboratorio inferiore alla tara effettiva aziendale
Al valore della tara determinata in laboratorio sul campione in natura viene applicata una maggiorazione del 5%. Tale valore si confronta con quello della tara effettiva aziendale: tra i due risultati è da considerarsi valido e rappresentativo della tara della partita quello che presenta un valore di scarto inferiore.
Caso B: tara di laboratorio superiore alla tara effettiva aziendale
Nel caso il valore della tara determinata in laboratorio sul campione in natura risulti superiore a quello della tara effettiva aziendale, sarà il valore determinato in laboratorio, tal quale, ad essere considerato valido e rappresentativo dell’intera partita.
Qualora il valore della tara determinata in laboratorio sul campione in natura e quello della tara effettiva aziendale differiscano tra di loro di più di 20 punti, per l’individuazione della tara non potrà farsi riferimento al presente metodo di determinazione dello scarto, ma si dovrà procedere ad una trattativa privata tra le parti.
Per lo svolgimento delle analisi di laboratorio si farà riferimento alle metodologie analitiche ufficiali nonché, per la determinazione dello scarto, alle procedure messe a punto dal Laboratorio Analisi Sementi “La.R.A.S.” dell’Università degli studi di Bologna.
Particolari condizioni del seme in natura saranno oggetto di specifiche valutazioni ed accordi fra le parti che andranno a completare il presente accordo.
7) CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il prezzo definitivo sarà concordato fra le parti che sottoscrivono un accordo di moltiplicazione, in relazione ai singoli servizi resi e ai parametri qualitativi .
Le Aziende Xxxxxxxxxx si impegnano a comunicare ad ogni inizio di campagna alle Associazioni produttori che rappresentano gli A.M.S. e per esse al CO.A.M.S i propri prezzi di riferimento e le condizioni accessorie praticate.
Alla fine di ogni annata produttiva le parti che sottoscrivono il presente accordo procederanno a verificare l’andamento della campagna e delle rese al fine di individuare le azioni e le iniziative più opportune per tutelare e promuovere l’attività di moltiplicazione delle sementi da orto in relazione anche alla situazione del mercato.
8) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del seme, al netto della tara reale, avviene entro il 31 gennaio dell’anno successivo al raccolto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
9) CONTROVERSIE
Le controversie sulla germinabilità verranno risolte con riferimento al certificato d’analisi del Laboratorio Analisi Sementi “La.R.A.S.” dell’Università degli Studi di Bologna, al quale le parti consegnano i rispettivi campioni integri e sigillati.
Le parti dichiarano fin da ora di accettare i risultati forniti dal suddetto laboratorio.
Ogni altra contestazione verrà risolta e decisa, previo tentativo di conciliazione, da un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo o, nel disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente in base alla località di coltivazione salvo diversi accordi fra le parti.
Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo competente il Tribunale di cui al punto precedente.
p. AIS, Gruppo sementi da orto
p. C.O.AMS.
p. Regione Xxxxxx Xxxxxxx
All.ti:
- A) tabella distanze di coltivazione
- B) tabella umidità massima di sicurezza per sementi ortive in attesa di pulitura
- C) tabella tolleranze per presenza di semi di infestanti
Allegati al contratto per la coltivazione di sementi orticole
Allegato A
Tabella delle distanze minime di coltivazione
Specie | Distanze minime di coltivazione | |||||||
Fra varietà appartenenti a gruppi diversi | Fra varietà appartenenti allo stesso gruppo | Fra varietà appartenenti alle classi “O.P.” e “Ibridi” | ||||||
CETRIOLO | Varietà O.P. | m. | 1.000 | Varietà O.P. | m. | 500 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 1.500 | Varietà Ibride | m. | 1.000 | |||
CIPOLLA | Varietà O.P. | m. | 1.000 | Varietà O.P. | m. | 300 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 2.000 | Varietà Ibride | m. | 2.000 | |||
CAVOLO | Varietà O.P. | m. | 1.000 | Varietà O.P. | m. | 600 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 1.500 | Varietà Ibride | m. | 1.000 | |||
CAROTA | Varietà O.P. | m. | 1.200 | Varietà O.P. | m. | 600 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 1.500 | Varietà Ibride | m. | 1.000 | |||
RADICCHIO | Varietà O.P. | m. | 1.000 | Varietà O.P. | m. | 500 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 1.500 | Varietà Ibride | m. | 1.000 | |||
XXXXXXXXX (*) | Varietà O.P. | m. | 1.000 | Varietà O.P. | m. | 600 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 1.500 | Varietà Ibride | m. | 1.000 | |||
ZUCCHINO | Varietà O.P. | m. | 1.000 | Varietà O.P. | m. | 500 | m. | 2.000 |
Varietà Ibride | m. | 1.500 | Varietà Ibride | m. | 1.000 | |||
NOTE: (*): Fra varietà appartenenti a sottospecie diverse le distanze minime di coltivazione sono le seguenti: m 1.500, fra varietà O.P., e m 2.000, fra varietà ibride. Per la BARBABIETOLA le distanze minime di coltivazione sono le seguenti: a) per le colture di sementi di categoria certificata: - per le varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 600, sia per varietà monogermi che plurigermi - per varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie: m 600 - per varietà appartenenti a sottospecie diverse: m 1.000 b) per le colture di sementi di categoria di base o pre-base: m 1.000, per varietà plurigermi appartenenti allo stesso gruppo m 1.500, in tutti gli altri casi. |
Allegato B
UMIDITA’ MASSIMA DI SICUREZZA
PER SEMENTI ORTIVE IN ATTESA DI PULITURA
(fonte La.R.A.S. – Università di Bologna)
Specie | % su base umida |
Chenopodiaceae: barbabietole, spinacio | 12,0 |
Compositae: lattuga, cicoria, indivia, scarola, cardo, carciofo e altre | 10,0 |
Cruciferae: cavoli, rapa, ravanello | 9,0 |
Cucurbitaceae anguria, cetriolo, melone, zucche | 10,0 |
Graminaceae: mais zuccherino | 12,0 |
Leguminoseae fagiolo, pisello | 12,0 |
Liliaceae: asparago cipolla, porro | 10,0 9,0 |
Solanaceae: peperone, pomodoro, melanzana | 10,0 |
Umbellifereae: finocchio, carvi, pastinaca, sedano aneto, anice, carota, prezzemolo, altre | 9,0 10,0 |
Allegato C
Tolleranze per semi di erbe infestanti
A) Erbe infestanti per le quali non è tollerata la presenza:
Cuscuta spp.
Cyperus rotundus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
B) Erbe infestanti per le quali è ammessa la presenza nei limiti delle tolleranze riportate nella tab. 1:
Amarantus arvensis | Avena fatua | Bifora radians |
Bromus mollis | Calendula arvensis | Capsella bursa pastoris |
Chenopodium album | Cirsium arvense | Convolvolus arvensis |
Convolvolus sepium | Daucus carota | Foeniculum vulgare |
Fumara officinalis | Gallium aparine | Lepidium |
Lolium spp. | Kullinga odorata Vahl. | Malva silvestris |
Papaver rhoeas | Picris echioides | Plantago lanceolata |
Polygonum aviculare | Portulaca oleracea | Ranunculus spp. |
Raphanus raphanistrum | Rapistrum spp. | Rumex crispus |
Senecio vulgaris | Sinapis arvensis | Solanum nigrum |
Sonchus arvensis | Stellaria media | Taraxacum officinale |
Veronica persica |
pisello | g 1000 | 6 |
ravanello | g 150 | 6 |
numero di semi di infestanti tollerati (1)
peso del campione
specie
Tab. 1 - Determinazione della presenza di semi di erbe infestanti
(1): Il numero di semi di infestanti tollerati considera il numero totale degli stessi nel campione, ad esempio in un campione di ravanello può essere tollerata la presenza di 2 semi di Amaranthus e di 4 semi di Ranunculus, ma non di 6 semi di Amaranthus più 1 seme di Ranunculus.