SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Per l’esecuzione delle opere:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI CUCINA E ACCESSORI (QUOTA ±0.00) E SPOGLIATOIO (QUOTA -3.00MT) AD USO DI MILANO RISTORAZIONE SPA, SITI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO “FOPPETTE” IN XXX XXXXXX 00 X XXXXXX
L’anno 2016 giorno …… del mese di presso la sede di Milano Ristorazione S.p.A. con sede a
Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00, nell’Ufficio Acquisti e Contratti
tra
Milano Ristorazione S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, codice fiscale e Partita IVA
n. 13226890153, nella persona del suo legale rappresentante Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx nata a Napoli il 30 01.1957, codice fiscale XXXXXX00X00X000X e residente in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00
nella sua qualità di Amministratore Unico e della Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Milano il 06.09.1962 codice fiscale XXXXXX00X00X000X e residente in Xxxxxxx (XX)., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 nella sua qualità di Direttore Acquisti e Contratti
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Committente”;
e
con sede legale in Via , , codice fiscale e Partita IVA
n. nella persona del Sig. nato a il ,
codice fiscale e residente in ( ), Via nella sua qualità di , come risulta dalla Visura C.CI.A.A. di n. del
, depositati presso gli uffici della Committente;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore
Premesso
- Che con provvedimento del è stato approvato il progetto esecutivo per un importo previsto in € 291.545,08 Iva esclusa (di cui € 284.405,09 per lavori e € 7.139,99 per oneri della sicurezza);
- che con medesimo provvedimento si sono avviate le procedure di gara ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., approvando conseguentemente gli atti di gara con il sistema di realizzazione dei lavori a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
- che, a seguito di apposita procedura di gara effettuata ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e come da verbale di gara in data è stata dichiarata provvisoriamente affidataria
dell’appalto di che trattasi l’impresa ………….. che ha offerto un ribasso del ……..% ( )
sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro ……… ( );
- che con provvedimento prot. n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa affidataria;
- che le condizioni e modalità di svolgimento dell’appalto sono contenute nel Capitolato Speciale e suoi allegati, che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dalle parti;
- che è stata acquisita la documentazione necessaria per le verifiche ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Oggetto del contratto
Milano Ristorazione S.p.A. concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto delle opere di:
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI CUCINA E ACCESSORI (QUOTA ±0.00) E SPOGLIATOIO (QUOTA - 3.00MT) AD USO DI MILANO RISTORAZIONE SPA, da realizzare presso IL COMPLESSO SCOLASTICO “FOPPETTE” IN XXX XXXXXX 00 X XXXXXX.
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, nel pieno rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti contrattuali
Art. 2. Condizioni di cantierabilità
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’affidatario.
Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro
…………… ( ), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di
sicurezza pari ad euro ………….. (… )
Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Codice D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma del Codice Civile.
Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 133, comma 3, del Codice D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Lavori | Categoria | Incidenza (%) | |
OPERE EDILI | OG1 | 51,38 | Prevalente |
IMPIANTI TECNOLOGICI | OG11 | 48,62 | Scorporabile |
100,00 |
Le lavorazioni previste nell’appalto, ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., appartengono alle seguenti categorie:
Art. 4. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro ……… giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 110 (centodieci) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, così come disposto dall’art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.
Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori
In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nelle seguenti specifiche circostanze: casi di forza maggiore e di carattere straordinario riconosciuti dalla Direzione lavori e dal Committente, casi di pubblico interesse o necessità riconosciuti dal R.U.P.
Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
Per il mancato rispetto del termine di ultimazione si applicherà quanto disposto dall’art. 145 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o nelle scadenze differenziate fissate nel programma esecutivo dei lavori, verrà applicata una penale del 1 per mille (unopermille)
dell’importo contrattuale dei lavori e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 7. Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al …per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. …………… in data per l’importo di euro
…………. ( …………..) (all );
o
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data per l’importo di euro
………… (…………) (all ).
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… .
(caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ).
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. ( ).
8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori
L’affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della
quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx .
L’aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi agli adempimenti normativi che dovessero sopraggiungere durante l’esecuzione del contratto
Art. 10. Pagamenti in acconto
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ………… ( ); contestualmente
saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratto collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sugli stati di avanzamento sarà praticata una ritenuta dello 0,50 %. Con gli stati di avanzamento verranno altresì liquidati,
in misura proporzionale, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La liquidazione degli stati di avanzamento, ed in particolare la liquidazione finale, sono subordinate all’acquisizione delle dichiarazioni INPS e INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi ed eventualmente della Cassa Edile attestanti il regolare versamento dei contributi contrattuali ed all’accertamento retributivo nei confronti del personale dipendente impiegato per i lavori di cui all’oggetto.
Art. 11. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
142 del Regolamento n. 207/2010. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 12 Anticipazione dei pagamenti
All’appaltatore viene riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, (come
modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015) un anticipazione pari al 10% sull’importo del contratto
pari ad € .
L’importo verrà erogato entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 140 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l’appaltatore decade dall’anticipazione se
l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a
costituire apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di € pari all’importo
dell’anticipazione maggiorato del tasso legale vigente (0,2%). La fideiussione deve:
avere una validità pari alla durata dei lavori come determinati dal cronoprogramma;
essere corredata da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato
prevedere espressamente:
1. pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
3. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., 2^ comma.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il presente contratto è riconducibile al CIG 6593924638.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a rilasciare dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all’appalto in oggetto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 – comma 7 – della Legge 136/2010.
Art. 14. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre i due mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 15. Cessione del contratto - Subappalto
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
Il subappalto è consentito e disciplinato secondo gli artt. 118 del Codice D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 170 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., previa autorizzazione del Committente.
Art. 16. Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.
Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 18. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.
Art. 19. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
Art. 20. Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A – Bando di gara;
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D – capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);
Allegato E – capitolato speciale d’appalto; Allegato F – elaborati progettuali esecutivi: Elaborati descrittivi
Schema di contratto
Capitolato Speciale d’Appalto Relazione tecnico organizzativa
Computo Metrico Estimativo opere edili ed impiantistiche Computo Metrico opere edili ed impiantistiche
Elenco Prezzi Unitari opere edili ed impiantistiche Analisi Prezzi opere edili ed impiantistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Cronoprogramma delle opere Piano di manutenzione
Elaborati grafici del progetto Architettonico
AR 01 – Inquadramento generale e vincoli di PGT / scala varie
AR 02 – St. Fatto, Progetto, Demolizioni Ricostruzioni piante ai livelli ±0.0 e -3.0 mt, sezioni / scala 1:100 AR 03 – Layout Attrezzature ed Arredi – percorsi HACCP – utenze / scala 1:50 – scala 1:100
AR 04 – Finiture ai livelli ±0.0 e -3.0 mt / scala 1:100
AR 05 – Abaco Infissi e Serramenti ai livelli ±0.0, -1.89 mt e -3.0 mt / scala 1:20
AR 06 – Dettagli costruttivi al livello ±0.0 – Riqualificazione REI 120 pareti e soffitto / scala 1:10 – varie AR 07 – Dettagli costruttivi al livello ±0.0 – Guaina impermeabilizzante a pavimento, massetto / scala 1:5 AR 08 – Dettagli costruttivi al livello ±0.0 – Pavimento in resina, pesa interrata / scala 1:5 - varie
AR 09 – Dettagli costruttivi al livello -1.89 mt – Pedana a pantografo, pensilina esterna, insonorizzazione unità remote celle / scala 1:20
AR Tavola di cantiere
Elaborati grafici del progetto esecutivo Impianti Meccanici
IM 01 – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE CAPPE/ scala 1:50
IM 02 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO, GAS METANO, RETE DI SCARICO / scala 1:50
IM 03 – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, RETE DI SCARICO / scala 1:50
IM 04 – SCHEMA FUNZIONALE / fuori scala Elaborati grafici del progetto esecutivo Impianti Elettrici
IE 01 – PIANO CUCINA (±0.00): ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
IE 02 – PIANO SPOGLIATOI (-3.00): ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE IE 03 – SCHEMA A BLOCCHI
IE 04 – SCHEMA QUADRI CUCINA
IE 05 – SCHEMA QUADRI IMPIANTO MECCANICO
IE 06 – SCHEMA QUADRO CONTATORE
Allegato G – elenco dei prezzi unitari;
Allegato H – piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Allegato I – cronoprogramma dei lavori;
Allegato L – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;
Allegato M –atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 21. Recesso dal contratto
Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
La materia è regolata dall’art. 134 del Codice D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art. 22. Risoluzione del contratto
Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora con 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi
b) qualora venga verificata, da parte dell’appaltatore, l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di poste Italiane, come previsto all’art. 3 della L. 136/2010.
c) grave negligenza e/o frode nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento alle disposizioni della Direzione lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione delle singole fasi delle lavorazioni;
e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h) sospensione o rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
i) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
k) proposta motivata del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008;
l) perdita da parte dell’Appaltatore de requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
m) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto all’art. 000xxx xxx
X.X. 16.3.1942 n. 167 e smi ), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali. nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata la suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta;
n) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
o) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori
danni subiti.
Art. 23.Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
L’imposta sul valore aggiunto, pari al %, è a carico del Committente.
Art. 24. Modalità di risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Committente, Direzione lavori o Responsabile del procedimento, nei confronti dell’Appaltatore, potranno essere definite attraverso le procedure della transazione e dell’accordo bonario ai sensi degli artt. 239, 240, 240 bis del Codice D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualora le controversie non dovessero essere preventivamente definite ai sensi dei precitati articoli del Codice saranno devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità giurisdizionale ordinaria (artt. 243 bis e 244 del Codice) con esclusione del ricorso alla procedura arbitrale di cui agli artt. 241, 242, 243 del Codice D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano.
Art. 25. Disposizioni antimafia
L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto
- ogni situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 26. CODICE ETICO
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario - dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico e Modello 231 in vigore presso Milano Ristorazione S.p.A., scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “ Amministrazione Trasparente.
Il presente atto debitamente firmato dalla controparte in segno d’accettazione, equivale a formale contratto. Letto confermato e sottoscritto
MILANO RISTORAZIONE S.p.A
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui all’art. 21 (recesso )
MILANO RISTORAZIONE S.p.A
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