SETTORE I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
SETTORE I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A FAVORE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CIG 8003870A76
Pordenone, settembre 2019
IL R.U.P.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
ART. 5 - UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO
ART. 6 - UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI ART. 7 - SOPRALLUOGO
ART. 8 - TERMINE PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI ART. 9 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI
ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ART. 11 - MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ART. 12 - LISTINO E REVISIONE PREZZI
ART. 13 - CHIAVETTE MAGNETICHE
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI
ART. 15 - O.G.M. - INTOLLERANZE ED ALLERGIE
ART. 16 - QUALITÀ ED IGIENE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI NORMATIVI ART. 17 - OBBIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO
ART. 19 - RESPONSABILE/REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
ART. 20 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 23 - ASSICURAZIONI
ART. 24 - CONTROLLI E PENALI ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
ART. 26 - MODIFICHE DEL CONTRATTO ART. 27 - RECESSO
ART. 28 - CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
ART. 29 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA ART. 30 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
ART. 31 FORO COMPETENTE
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari a favore di dipendenti e amministratori comunali, mediante l’installazione, la gestione e la manutenzione di 13 distributori automatici da collocare all’interno delle sedi comunali, in locali non aperti al pubblico, come di seguito descritto:
1 | Municipio X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 P.T. c/o uscita sicurezza in fondo al corridoio | N. 4 |
2 | Settore Lavori Pubblici xxx Xxxxxxxx, 0 - xx X.X. | X. 0 |
3 | Palazzo Crimini xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - xx X.X. | X. 0 |
4 | Servizi Demografici xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – al P.T. | N. 2 |
5 | Comando Polizia Municipale xxx Xxxxxx, 0 – P.T. ingresso atrio riservato al personale | N. 2 |
6 | Museo Civico d’arte piano terra - X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 51 | N. 1 |
Tot. | 13 |
Ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura di aggiudicazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
Le Parti daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01 marzo 2020 e scadenza il 28.02.2025.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto, senza bisogno di disdetta né di preavviso.
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore annuale presunto della concessione del servizio, calcolato sulla base dei parametri indicati nel piano economico finanziario di massima - allegato 1 - è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in circa circa € 60.400,00 (euro sessantaquattromilaquattrocento/00) oltre all’IVA di legge, all’eventuale somma di € 30.200,00 (tentamiladuecento/00) per l’eventuale modifica del contratto, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., corrispondente ad un valore complessivo presunto per l'intera durata quinquiennale della concessione di circa € 332.200,00 (euro trecentotrentaduemiladuecento/00) oltre all’Iva di legge. Potrà altresì trovare applicazione la clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 12.
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici: variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell’aggiudicatario in quanto rientranti nell’alea propria della fattispecie di contratto in questione.
Il servizio non presenta rischi interferenziali, pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 0,00 (zero/00). Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La concessione non viene suddivisa in lotti poiché le attività previste sono tra loro strettamente connesse e necessitano di una gestione unitaria: la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio.
ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE
Per la concessione del servizio e l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande, il concessionario deve versare all’Amministrazione un canone con le modalità fissate al successivo art. 21.
L’ammontare del canone annuo posto a base di gara è fissato in €. 800,00 per ciascun distributore, soggetto a rialzo, pari a complessivi € 10.400,00 annui I.V.A. esclusa e sarà comprensivo:
- del rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- dello smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici (es: bicchieri usati, involucro degli snack ecc..) e della pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
ART. 5 - UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI
Si precisa che il numero di dipendenti e di amministratori che potenzialmente possono usufruire del servizio di ristorazione di alimenti e bevande, presso le sedi interessate è il seguente:
N. | SEDI | Utenti interni (dipendenti-amministratori) |
1 | Sede Municipale | 110 |
2 | Settore LL.PP. | 90 |
3 | Servizi Demografici | 15 |
4 | Servizi Sociali | 70 |
5 | Vigili Urbani | 50 |
6 | Museo Civico d’arte | 10 |
TOTALE | 345 |
I valori sopra riportati, indicati al solo fine della formulazione dell’offerta, sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi.
L’Amministrazione, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti indicati.
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l’Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.
Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
Si evidenzia che nelle sedi non sono presenti servizi di bar e somministrazione alimenti e bevande.
ART. 6 - UBICAZIONE E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI
Il Concessionario deve fornire un servizio di erogazione di alimenti e bevande presso le sedi municipali indicate (denominate “punti di ristoro”) mediante l’installazione di n. 13 distributori automatici, con la seguente tipologia:
N. | SEDI | BF | BC | MS | Tot. | Legenda: BF (distributore di bevande fredde) |
1 | Sede Municipale | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | Settore LL.PP. | - | 1 | 1 | 2 |
3 | Servizi Demografici | - | 1 | 1 | 2 | BC (distributore di bevande calde) MS (distributore misto di bevande fredde e alimenti DOLCI/SALATI) |
4 | Servizi Sociali | - | 1 | 1 | 2 | |
5 | Vigili Urbani | - | 1 | 1 | 2 | |
6 | Museo Civico d’arte | 1 | 1 | |||
TOTALE | 13 |
In considerazione della durata della concessione, è prevista l’opzione per l’Amministrazione comunale di chiedere all’aggiudicatario, durante l’esecuzione del contratto, di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all’art. 175 del D.Lgs. 50/2016 in relazione a possibili ulteriori variazioni dell’attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l’acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui allo stato non è possibile conoscere la precisa entità, nonché al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio erogato. In ogni caso le proposte dovranno essere avanzate ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il giro d’affari generato rimarrà tendenzialmente invariato, in considerazione della sostanziale stabilità del numero dei potenziali fruitori del servizio.
In ogni caso le variazioni richieste non potranno superare il 10% del valore della concessione iniziale.
Il Concessionario dovrà ottemperare entro 15 giorni dalla formale richiesta all’attivazione dei nuovi distributori, il cui canone decorrerà dalla data di attivazione.
Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all’amministrazione, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta da parte dei Settori comunali. L’amministrazione si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione.
ART. 7 – SOPRALLUOGO
I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’espletamento del servizio, potranno effettuare, prima della presentazione dell’offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato), un sopralluogo presso le sedi dove dovranno essere installati i distributori automatici.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, entro 5 giorni lavorativi dal termine di presentazione delle offerte, previo appuntamento con il personale del servizio Provveditorato: E-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.
ART. 8 - TERMINE PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
Il Concessionario dovrà provvedere alla consegna e all’installazione dei distributori automatici, negli spazi indicati dall’Amministrazione al precedente art. 1, secondo il
calendario concordato con l’ufficio provveditorato (indicativamente entro il 10 marzo 2020), pena l’applicazione delle penali previste all’Art. 24 del presente Capitolato. Contestualmente alla consegna il Concessionario dovrà far pervenire all’ufficio provveditorato la documentazione attestante l’avvenuta consegna ed installazione dei distributori di cui al successivo art. 10.
Si evidenzia che gli stabili sono sprovvisti di montacarichi.
Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Tecnico, non potrà mutare la destinazione d’uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l’utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l’Amministrazione.
ART. 9 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI
Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi. A tal proposito, verrà redatto apposito verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l’Amministrazione e il Concessionario.
Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).
Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.
ART. 10 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
I distributori automatici da installare dovranno:
a) essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all’anno 2018, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici (minimo di classe energetica A e A+).
In particolare, i distributori dovranno:
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistica e di prevenzione incendi;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché il recapito telefonico al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi.
b) fornire automaticamente, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
c) essere dotati dei principali sistemi di pagamento:
- a monete e a banconote, con sistema rendi-resto;
- a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito “chiavetta”).
Ciascuno strumento elettronico dovrà permettere di utilizzare indistintamente tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi dell’Amministrazione, in modo da favorirne l’utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture.
La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici. Ciascun distributore dovrà inoltre segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per l’erogazione del resto e garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori automatici o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, dovrà provvedere alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto. In ogni caso il Concessionario dovrà porre in essere idonee procedure per la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Ai distributori eroganti bevande calde, potranno essere installati, ai fini del risparmio energetico, specifici interruttori orari con programmazione settimanale, tali da consentire l’accensione mattutina e lo spegnimento serale e nei week-end.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del Concessionario.
Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche.
I distributori automatici dovranno essere “censiti” online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.
ART. 11 – MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il personale addetto alla manutenzione, alla pulizia ed al rifornimento dei distributori automatici potrà accedere alle sedi oggetto del servizio dalle ore 8:00 alle ore 13:00. La sua permanenza sarà consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività programmate. L’Amministrazione, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di cui trattasi. In tal caso, e comunque per sospensioni superiori a 15 (quindici) giorni, il canone ricognitorio annuo dovuto dal concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d’interruzione e al numero di distributori interessati.
Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori automatici installati ed il relativo costo sono totalmente a carico del Concessionario il quale, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 24, si impegna a rispettare i livelli di servizio di cui alla seguente Tabella:
Cod. Parametro di livello di servizio Tempi di intervento (1)
DESCRIZIONE | Tempi di intervento max | |
1 | Segnalazione di guasti e/o malfunzionamenti | Intervento entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla segnalazione da parte dell’Amministrazione |
2 | Per il rifornimento e/o il riassortimento dei prodotti esauriti | Entro e non oltre le ore 8:30 del giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte dell’Amministrazione |
3 | Nel caso in cui l’entità del guasto non consenta la riparazione entro 1 giorno | Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla segnalazione il servizio dovrà essere |
lavorativo successivo alla segnalazione | garantito sostitutive | anche | con | apparecchiature |
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e/o malfunzionamenti o la richiesta di rifornimento e/o riassortimento, su ciascun distributore automatico sarà apposta un’etichetta adesiva con riportati i recapiti telefonici e orari del servizio assistenza.
Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici dovranno essere in ogni caso eseguite dal concessionario in modo tale da minimizzare/eliminare ogni possibile interferenza tra le attività in atto.
In ogni caso il concessionario dovrà:
- garantire il continuo e tempestivo rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti, in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento, e assicurando che non siano erogati prodotti vicini alla scadenza di conservazione - eseguire una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, allo scopo di mantenere i distributori automatici in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore del distributore automatico.
L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.
ART. 12 – LISTINO E REVISIONE PREZZI
I prezzi di tutti i prodotti, determinati in base allo sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi indicato dall’amministrazione, dovranno rimanere fissi per i primi 24 mesi (ventiquattro) del contratto.
In seguito è ammessa la revisione prezzi con cadenza annuale su richiesta scritta dell’aggiudicatario basata su adeguata documentazione giustificativa, sulla base dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all’anno precedente.
I nuovi prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.
L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione del Servizio Provveditorato al quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.
Il predetto processo potrà essere attivato solo qualora l’indice ISTAT abbia subito una variazione dall’inizio del contratto superiore al 5% (cinque percento).
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici oggetto della concessione installate negli stabili dell’Ente.
ART. 13 – CHIAVETTE MAGNETICHE
Il Concessionario concede, a richiesta degli utilizzatori, su pagamento di una cauzione che rimane invariata per tutta la durata del contratto, apposite chiavette magnetiche o altro dispositivo.
Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di Euro 5,00 (cinque/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto.
Tali dispositivi saranno distribuiti e ritirati, a cura e spese del Concessionario, con le modalità che saranno concordate con il Servizio Provveditorato.
Art. 14 - SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI
I prodotti alimentari e le bevande erogati dalle apparecchiature distributrici devono essere di alto livello qualitativo e contraddistinti da primari marchi, non devono essere prossimi alla scadenza e devono essere confezionati a regola d’arte secondo le normative igienico- sanitarie vigenti in materia.
Sulla confezione di ciascun prodotto devono essere riportate tutte le indicazioni richieste dalle vigenti normative ed in particolare deve essere chiaramente indicata e visibile la data di scadenza. Laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il …” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.
In nessun caso potranno essere erogate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Il Concessionario deve procedere, con cadenza adeguata ai consumi, al rifornimento dei distributori di alimenti e bevande, così come individuati nel presente articolo e ubicati presso i vari punti di ristoro, con assortimento di base così composto:
• LINEA BEVANDE FREDDE: acqua minerale frizzante e naturale, succhi di frutta (almeno 2 gusti), bibite in lattina, the (almeno 2 gusti), che possono essere confezionate in bottigliette di vetro, plastica, lattine e/o tetrapak;
• LINEA BEVANDE CALDE: caffè espresso – caffè decaffeinato – caffè lungo - orzo - caffè macchiato - caffè decaffeinato macchiato – orzo macchiato - cappuccino – cappuccino decaffeinato – cappuccino d’orzo - latte - latte macchiato – latte macchiato decaffeinato – ginseng – ginseng macchiato - the – camomilla - cioccolato, e bevande calde in genere N.B. Per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili.
• LINEA PRODOTTI DOLCI: pari ai 2/3 circa dei prodotti della linea alimentare installati in ogni distributore deve essere composta da articoli differenziati quali merendine, biscotti, barrette di cioccolato e simili, etc.,
• LINEA PRODOTTI SALATI: pari ai 1/3 circa dei prodotti della linea alimentare installati in ogni distributore deve essere composta da articoli differenziati quali patatine, frutta secca, snack, prodotti da forno, tramezzini, panini e altri prodotti confezionati freschi, etc.,
• ALTRE LINEE PRODOTTI: salvo diverso accordo tra la parti, ogni punto di ristoro con un distributore linea prodotti dolci dovrà avere almeno il 20% del “pacchetto salute“ composto da prodotti della linea equo/solidali, salutistici e/o biologici, prodotti per celiaci con l’indicazione “gluten free”, prodotti per vegani, prodotti appartenenti alla filiera di produzione e confezionamento corta “km 0” o simili, prodotti freschi (yogurt, frutta, etc.).
I prodotti erogati, garantiti per qualità, igiene e freschezza, prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel perfetto rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia, dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche minime: bevande calde:
- caffè: almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per ogni erogazione
- latte: grammatura minima di 8 g di latte in polvere per ogni erogazione
- cappuccino: grammatura minima di 10 g di latte in polvere per ogni erogazione
- the/ginseng: grammatura minima di 14 g di the/ginseng in polvere per ogni erogazione
- cioccolato: grammatura minima di 25 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione
- caffè decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè per ogni erogazione
- cappuccino decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè e 9 g di latte per ogni erogazione
- camomilla solubile: grammatura minima di 14 g di camomilla in polvere per ogni erogazione
bevande fredde:
acqua naturale e frizzante da 50 cl bibite in lattina da 33 cl
succhi di frutta in brick da 20 cl, succhi di frutta da 25 cl, bibite da 50 cl yogurt da 125-200 g
alimenti solidi preconfezionati:
- cracker 29-30 g, merendine 40-50 g, wafer 40-45 g, biscotti 55 g, crostatine 40g, frutta secca/disidratata 30 g, snack salati in genere (1 confezione)
Alimenti e bevande erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003) e grassi idrogenati; al riguardo, il concessionario dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell’Amministrazione esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate, devono essere preventivamente concordati tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi, in una ottica di gestione eco- compatibile del servizio prestato. Parimenti la somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “paniere prodotti”, comporterà l'applicazione delle penali previste all’Art. 24 del presente Capitolato Tecnico.
Art. 15 - O.G.M. - INTOLLERANZE ED ALLERGIE
I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, o loro derivati, e grassi idrogenati.
Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l’applicazione delle penali previste all’art. 24 del presente Capitolato Tecnico.
ART. 16 – QUALITÀ ED IGIENE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI NORMATIVI
Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.
Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto degli alimenti e delle bevande da erogare attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento, per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio.
Il concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate ai fruitori del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
Il concessionario durante l’esecuzione del servizio si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Il concessionario, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.
Il concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della concessione.
Egli dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate.
Le eventuali irregolarità, accertate dal concessionario nell’ambito del programma di autocontrollo ed i provvedimenti adottati, dovranno essere segnalate all’Amministrazione che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di autocontrollo.
Art. 17 - OBBIGHI DEL CONCESSIONARIO
Oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, saranno a carico del Concessionario, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le seguenti prescrizoni:
• essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa
vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’Amministrazione;
• utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
• utilizzare prodotti per l’igiene e la pulizia ecolabel conformi alla vigente normativa sui detergenti (Regolamento CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000
n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.
• dotarsi dei necessari permessi per l’accesso alle zone a traffico limitato;
• provvedere alla scadenza del contratto al ripristino dello stato dei luoghi;
• presentare all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del Servizio, il Piano di Sicurezza riferito alle attività lavorative comprese nel presente contratto;
• collocare in prossimità delle aree di ristoro idonei recipienti, dotati di coperchio, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
• assumere a proprio carico gli oneri per eventuali danni arrecati al patrimonio dell’ente e/o persone e cose, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità, mediante stipula di idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 23, assumendone le relative spese nonché le relative franchigie;
• versare con regolarità i canoni di concessione con le modalità fissate dal successivo art. 21;
• liberare i locali utilizzati smontando, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del contratto, tutte le attrezzature installate, concordando il calendario dei lavori con il Servizio Provveditorato, al fine di assicurare la continuità di erogazione del servizio; in caso contrario è prevista l’esecuzione in danno con oneri posti a carico del Concessionario che saranno trattenuti dalla cauzione, salva ed impregiudicata ogni richiesta di risarcimento danni;
• provvedere allo spostamento/trasferimento a propria cura e spese dei distributori all’interno delle sedi o presso altri siti su richiesta motivata dell’Ente;
• fornire all’Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato;
• ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni sociali, sanità, prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altra disposizione presente o futura applicabile al servizio oggetto del presente atto;
• farsi carico delle spese relative alla stipula del contratto, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
• sostenere le imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell’affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico dell’Amministrazione;
• alle spese inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall’apprestamento dei distributori (es: fondi di caffè, imballi relativi ai prodotti di rifornimento ecc...) ;
Graveranno sul Concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.
Il concessionario, inoltre, dovrà:
- comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle apparecchiature;
- fornire all’Amministrazione, contestualmente all’installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normative CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale d’istruzioni per l’uso, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
- operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i. e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.
ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO
Il personale addetto all’esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato. Lo stesso dovrà:
- indossare idonee divise igienicamente e visivamente sempre in condizioni consone al servizio da svolgere, con il logo/marchio del concessionario e tessera di riconoscimento;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dall’autocontrollo e dal sistema HACCP;
- comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (x.xx. danni non intenzionali) che dovesse interessare il patrimonio comunale nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
L’Amministrazione potrà segnalare al concessionario l'inidoneità all’esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione.
Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell’organizzazione del proprio personale.
ART. 19 - RESPONSABILE/REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare all’Amministrazione, prima della stipula del contratto, il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali l'Amministrazione potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.
Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s’intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso.
ART. 20 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
E’ fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio
lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.
Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per la riscossione del canone di concessione l’Amministrazione emetterà fatture semestrali anticipate, calcolate sulla base del canone offerto in sede di gara. I canoni relativi alle sedi aventi natura commerciale (Museo) saranno soggetti all’applicazione dell’IVA, per le rimanenti sedi sarà emessa una nota spese soggetta alla sola applicazione della marca da bollo da €. 2,00. Qualora il periodo di riferimento fosse inferiore alla mensilità, l’ammontare del canone dovuto sarà rapportato ai giorni solari di effettivo svolgimento del servizio. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture.
In caso di ritardati pagamenti verrà applicato l’"interesse legale di mora" vigenti al ricorrere dell’inadempimento.
ART. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 – ASSICURAZIONI
Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a
€ 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti garanzie:
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali ed alle cose in essi contenute;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone
– anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive di premio dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze.
In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:
- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso.
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.
ART. 24 - CONTROLLI E PENALI
Il Comune di Pordenone si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’effettuazione di verifiche e controlli.
Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento del servizio o nell’adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione invierà all’Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l’ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.
Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all’Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale, eventualmente rideterminata. L’importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto il concessionario deve presentare, a pena di decadenza dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale quadriennale, nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente una validità temporale pari almeno alla durata del contratto; lo svincolo avverrà ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 103.
ART. 26 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 175 del codice dei contratti pubblici.
ART. 27 - RECESSO
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
ART. 28 CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Toverà applicazione l’art. 176 del codice dei contratti pubblici.
In caso di risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell’Amministrazione e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
ART. 29 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 22 “Risoluzione del contratto”.
Inoltre ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter) “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. “white lists” della Prefettura di competenza.
ART. 30 DOMICILIO DEI CONTRAENTI
Il Comune di Pordenone ha domicilio presso la propria sede legale sita in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 a Pordenone.
L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Pordenone. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori Comune, I'aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.
ART. 31 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. E’ esclusa la competenza arbitrale.
LA DIRIGENTE RUP
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 04/09/2019 14:33:42
IMPRONTA: B45E53427BED01C5BFEB60E5321DDAB7D1FF55EA9F60A0A0C564A0599E13EEED D1FF55EA9F60A0A0C564A0599E13EEEDCEBA60F4DB34DECC921ECF1C7532C7B2 CEBA60F4DB34DECC921ECF1C7532C7B24C3F5FB5D52A9E493C268CA259381213 4C3F5FB5D52A9E493C268CA259381213C5E2F10077FB09C81BA185DEA574E8CC
Atto n. 2150 del 04/09/2019