ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000
ACCORDO NAZIONALE 19 MAGGIO 2000
Addì 19 maggio 2000, in Roma
ANCE,
tra
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, XXXXX,
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
• in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18 dicembre 1998;
• considerato che ANCE e XXXXXX-XXX, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;
• considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1995;
1. Previdenza complementare
si conviene quanto segue
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del Protocollo 18 dicembre 1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l’accordo attuativo della presidenza complementare per il settore delle costruzioni.
Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l’accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.
2. Cassa Edili
Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18 dicembre 1998 per il sistema unitario di Casse Edili.
A decorrere dal 1° giugno 2000, le Casse Edili daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.
Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l’uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.
In riferimento a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998, la Commissione trilaterale di cui all’art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31 maggio 2000.
Le parti nazionali sottoscritte precederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18 dicembre 1998.
L’Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30 settembre 2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all’art. 7 del Protocollo 18 dicembre 1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31 dicembre 2000.
A decorrere dal 1° giugno 2000 alle riunioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.
Entro il 30 settembre 2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.
Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.
3. Quota di adesione contrattuale
In attuazione dell’art. 8 del Protocollo 18 dicembre 1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell’attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all’Allegato 1 del Protocollo medesimo.
Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.
Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.
Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di previdenza complementare.
Letto, confermato e sottoscritto.